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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 febbraio 2001, n. 156
Programma regionale per il triennio 2000-2002 per l'attuazione della Legge 28 agosto 1997, n. 285 ("Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza"). Obiettivi, criteri di assegnazione delle risorse finanziarie e linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali d'intervento (proposta della Giunta regionale in data 29 dicembre 2000, n. 2675)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione progr. n. 2675, in data 29 dicembre 2000,
con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per il programma
regionale per il triennio 2000-2002 per l'attuazione della Legge 28
agosto 1997, n. 285 ("Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza"). Obiettivi, criteri di
assegnazione delle risorse finanziarie e linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani territoriali d'intervento;
preso atto:
- della modificazione apportata sulla predetta proposta dalla
Commissione consiliare "Sicurezza sociale", in sede preparatoria e
referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 1601 del 7
febbraio 2001,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della
discussione di Consiglio;
premesso che con la Legge 28/8/1997, n. 285 "Disposizioni per la
promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e
l'adolescenza" e in attuazione del Piano d'azione del Governo per
l'infanzia e l'adolescenza 1997/98, si e' dato avvio a un processo
fortemente innovativo e partecipato, finalizzato alla programmazione
e attuazione di piani territoriali di intervento rivolti ai soggetti
in eta' 0-18 anni, sulla base di alcuni principi fondamentali: il
pieno riconoscimento dei diritti e delle potenzialita' di tutti i
bambini e gli adolescenti, valorizzando il loro apporto e la loro
partecipazione alla vita civile e collettiva; una programmazione e
attuazione degli interventi in una logica di sistema delle attivita',
tale da ricomprendere, integrandole, le politiche e le competenze di
settore sul piano sociale, educativo, sanitario e culturale; la
collaborazione tra tutti i soggetti attuatori, pubblici e privati, in
un'ottica capace di cogliere e valorizzare, fin dalla fase
progettuale, l'insieme delle risorse e delle esperienze proprie delle
comunita' locali;
viste:
- la deliberazione n. 915 del 26 maggio 1998, con la quale il
Consiglio regionale ha approvato il Programma regionale per
l'attuazione della Legge 28 agosto 1997, n. 285, con riferimento al
primo triennio 1997-1999, definendo gli obiettivi, i criteri di
assegnazione delle risorse finanziarie, le linee di indirizzo e le
procedure per la predisposizione dei piani territoriali di
intervento, individuando nel contempo nelle Province gli ambiti
territoriali di programmazione e attuazione degli stessi piani;
- la deliberazione n. 2102 del 24 novembre 1998, con la quale la
Giunta regionale, in attuazione della delibera del Consiglio
regionale 915/98 sopracitata, ha approvato i piani territoriali -
adottati in ciascuna Provincia con Accordo di programma tra tutti i
soggetti interessati - provvedendo, contestualmente, a ripartire le
risorse finanziarie tra gli Enti locali, individuati dalla stessa
Legge 285/97 quali titolari degli interventi, e dei progetti
espressamente indicati in ogni piano provinciale;
preso atto:
- che su tutto il territorio regionale tali progetti sono attualmente
in fase di avanzata realizzazione e sono in corso inoltre, con
l'impegno diretto delle Province, attivita' di monitoraggio e
valutazione degli interventi, per verificarne l'efficacia e l'impatto
sulla popolazione;
- che in ciascuna Provincia si sono costituiti gruppi di lavoro
interistituzionali, con il compito di assicurare la necessaria
integrazione delle attivita' e coerenza con gli obiettivi indicati
nei piani territoriali, la piena valorizzazione delle risorse
impegnate ai fini della loro realizzazione e il mantenimento e
consolidamento delle collaborazioni avviate tra i diversi soggetti;
richiamati:
a) l'art. 1 della Legge 285/97, che prevede l'istituzione di un Fondo
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da ripartirsi, per il 70%,
tra le Regioni e le Province autonome e per il 30% ai Comuni
"riservatari", cosi' come indicati nella stessa legge, tra i quali il
Comune di Bologna;
b) l'art. 2 della stessa legge che, nell'ambito della programmazione
regionale, assegna alle Regioni, i compiti di: - definire ogni tre
anni gli ambiti territoriali, corrispondenti a Comuni, Comuni
associati, Province e Comunita' Montane, all'interno dei quali
elaborare e attuare i piani territoriali di intervento, nonche' i
criteri programmatici per la predisposizione degli stessi piani; -
procedere al riparto delle risorse finanziarie a favore degli Enti
locali, ad avvenuta approvazione dei piani territoriali, nell'ambito
delle quote assegnate alle stesse Regioni a far leva sul fondo
nazionale di cui sopra, eventualmente integrandole con propri
finanziamenti;
c) il comma 2 dello stesso articolo 2, che prevede, in particolare,
che le Regioni possano impiegare una quota delle risorse nazionali
loro attribuite, non superiore al 5%, per la realizzazione di
programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di
servizi per l'infanzia e l'adolescenza;
preso atto del "Piano di azione e di interventi per la tutela dei
diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva. Anni 2000-2001"
approvato dal Governo;
visto il Decreto interministeriale di approvazione delle tabelle di
ripartizione del Fondo istituito dalla Legge 285/97 alle Regioni,
alle Province autonome di Trento e Bolzano e alle citta' riservatarie
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21/11/2000, con il
quale si e' provveduto alla ripartizione del Fondo nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza tra le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, nonche' tra i Comuni "riservatari" per l'anno 2000,
sulla base dei criteri indicati al comma 2 dell'art. 1 della Legge
285/97 soprarichiamata e dato atto che gli stessi criteri e il peso
attribuito a ciascuno di essi vengono confermati per il triennio
2000-2002;
dato atto che le quote assegnate rispettivamente alla Regione
Emilia-Romagna e al Comune di Bologna per l'anno 2000 sono le
seguenti:
- quota attribuita alla Regione Emilia-Romagna: Lire 10.022.179.000
(pari a 5.176.023,49 Euro);
- quota attribuita al Comune di Bologna: Lire 2.182.468.000 (pari a
1.127.150,66 Euro);
visti:
- l'art. 9 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 16;
- l'art. 40, comma 4, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, cosi' come
modificato dall'art. 8 della L.R. 5 settembre 1994, n. 40;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2671 del 29 dicembre
2000 con la quale si e' preso atto dell'assegnazione della somma di
Lire 10.022.179.000 (pari a 5.176.023,49 Euro) e sono state disposte
le conseguenti variazioni di bilancio, autorizzando ai sensi
dell'art. 40, comma 4, della L.R. 31/77, cosi' come modificato
dall'art. 8 della L.R. 40/94, l'iscrizione al Capitolo di spesa 58422
"Interventi per la realizzazione dei piani di intervento territoriali
e per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di
formazione in materia di servizi per l'infanzia (Legge 285/97). Mezzi
statali" del Bilancio di previsione per l'esercizio 2001;
richiamate le finalita' generali della Legge 285/97, di seguito
sinteticamente indicate, e visti in particolare gli articoli 4, 5, 6
e 7, che definiscono le aree prioritarie d'intervento per
l'assunzione delle iniziative locali a favore dell'infanzia e
dell'adolescenza:
- servizi di preparazione e sostegno alla relazione genitori-figli,
di contrasto della poverta' e della violenza, interventi alternativi
al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali;
- innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la
prima infanzia;
- realizzazione di servizi educativi e ricreativi per il tempo
libero;
- azioni per la promozione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, per migliorare la qualita' della loro vita nelle
citta' e per valorizzare le differenze di genere, culturali ed
etniche;
- sostegno economico attraverso servizi specifici a famiglie naturali
o affidatarie e con minori disabili;
visto l'allegato Programma triennale per l'attuazione della Legge
28/8/1997, n. 285 relativo agli anni 2000-2002, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, contenente la definizione
degli ambiti territoriali, gli obiettivi e le linee di indirizzo ai
fini dell'elaborazione dei piani territoriali, nonche' i criteri di
ripartizione delle risorse finanziarie per ciascun ambito
territoriale;
considerate le profonde innovazioni intervenute a livello nazionale e
regionale, a seguito dei numerosi provvedimenti adottati sul piano
legislativo e programmatico nel corso del triennio 1998/2000 a favore
dell'infanzia, dell'adolescenza e a sostegno delle famiglie, e
ritenuto importante richiamarli in appendice al Programma allegato
(Tabella D), soprattutto al fine di offrire a tutti i soggetti
interessati un quadro complessivo e integrato delle iniziative
assunte, tale da consentire di coglierne a pieno le possibilita' di
sviluppo nella fase di predisposizione dei nuovi piani territoriali;
richiamato l'Accordo Stato-Regioni e Province autonome per
l'attuazione della Legge 285/97, stipulato in data 11/9/1997, n. 377
e riconfermato in sede di coordinamento interregionale, nel quale, ai
fini della realizzazione dei piani territoriali, si e' convenuto
sulla necessita' di indicare tempi definiti e omogenei a livello
nazionale per quanto riguarda l'adozione dei provvedimenti
amministrativi sia da parte delle stesse Regioni e Province autonome
sia da parte degli Enti locali;
dato atto che, conseguentemente alla definizione dei tempi indicati
nell'Accordo di cui sopra, e richiamati nel Programma allegato alla
presente deliberazione, gli Enti locali dovranno presentare alla
Regione i propri piani territoriali di intervento entro quattro mesi
dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte del
Consiglio regionale, e che tali piani saranno esaminati e approvati
dalla Regione stessa entro i sessanta giorni successivi,
visti:
- il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali" approvato con
DLgs 18/8/2000, n. 267;
- la L.R. 40/99 "Promozione delle citta' dei bambini e delle
bambine", con la quale la Regione Emilia-Romagna ha inteso
espressamente rafforzare quanto previsto all'art. 7 della Legge
285/97, sia per quanto attiene alle finalita' degli interventi sia in
rapporto ai progetti e alle iniziative da attuare per il loro
raggiungimento;
ritenuto opportuno integrare la quota di competenza regionale del
Fondo nazionale di cui all'art. 1 della Legge 285/97 attribuita alla
Regione per il finanziamento dei piani di intervento territoriali,
con risorse regionali a valere sulla citata L.R. 40/99, art. 4, comma
3, da quantificare con successivo atto della Giunta regionale, in
relazione alle effettive disponibilita' finanziarie di cui sara'
dotato l'apposito capitolo in sede di approvazione della legge
annuale di bilancio;vista la deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le
direttive per l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera
1) l'approvazione del Programma triennale 2000-2002 per l'attuazione
della Legge 28/8/1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza", allegato
alla presente deliberazione e della quale costituisce parte
integrante e sostanziale, comprensivo delle Tabelle A, B, C, D, E,
contenente la definizione degli ambiti territoriali, gli obiettivi,
le linee di indirizzo e la ripartizione delle risorse finanziarie per
ciascun ambito ai fini dell'elaborazione dei piani territoriali,
nonche' delle procedure per la concessione dei finanziamenti a favore
degli Enti locali;
2) di dare atto che, secondo quanto stabilito nell'allegato Programma
le risorse complessive assegnate alla Regione Emilia-Romagna per
l'anno 2000, a seguito della ripartizione del Fondo nazionale di cui
all'art. 1 della Legge 285/97, nonche' ai sensi del Decreto
Interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del
21/11/2000, e pari a Lire 10.022.179.000 (pari a 5.176.023,49 Euro),
vengono destinate come segue:
a) quanto a Lire 9.621.291.840 (pari a 4.968.982,55 Euro) da
ripartire tra gli ambiti territoriali;
b) quanto a Lire 400.887.160 (pari a 207.040,94 Euro), corrispondenti
al 4% delle risorse complessive, per la realizzazione di programmi
interregionali di scambio e di formazione, ai sensi del comma 2
dell'art. 2 della Legge 285/97;
3) di dare atto:
- che tali risorse finanziarie, attribuite alla competenza
dell'esercizio immediatamente successivo a norma dell'art. 40 della
L.R. 31/77, cosi' come modificato dall'art. 8 della L.R. 40/94,
risultano iscritte al Capitolo 58422 "Interventi per la realizzazione
dei piani di intervento territoriali e per la realizzazione di
programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di
servizi per l'infanzia (Legge 285/97). Mezzi statali" del Bilancio
regionale di previsione per l'esercizio 2001;
- che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che
all'assegnazione dei finanziamenti a favore degli Enti locali
interessati, sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nel
Programma allegato alla presente deliberazione, cosi' come
all'attuazione dei programmi interregionali di scambio e formazione
di cui alla precedente lett. b), provvedera' la Giunta regionale con
propri atti successivi, e, per quanto riguarda in modo specifico le
annualita' 2001 e 2002, ad avvenuta iscrizione nel bilancio regionale
dei mezzi statali riferiti a tali annualita';
4) di demandare alla Giunta regionale la quantificazione delle
risorse regionali aggiuntive rispetto alla quota del fondo nazionale
attribuita alla Regione per il finanziamento dei piani di intervento
territoriali, a valere sulla L.R. 40/99, art. 4, comma 3, cosi' come
esplicitato in premessa, in relazione alle effettive disponibilita'
finanziarie di cui sara' dotato l'apposito capitolo in sede di
approvazione della legge annuale di bilancio, dando atto che si
provvedera' al riparto delle risorse e all'assegnazione ai soggetti
beneficiari nel rispetto delle condizioni previste dalla sopracitata
legge regionale e sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti
nel Programma allegato alla presente deliberazione;
5) di pubblicare il provvedimento consiliare, comprensivo di tutti
gli allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
garantendone la piu' ampia diffusione.
(segue allegato fotografato)
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