REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2001, n. 21

Requisiti volontari per le opere edilizie. Modifica e integrazione dei requisiti raccomandati di cui all'Allegato B) al vigente Regolamento edilizio tipo (delibera della Giunta regionale 593/95)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. 26 aprile 1990, n. 33, recante "Norme in materia di                   
Regolamenti edilizi comunali" modificata con L.R. 30 gennaio 1995, n.           
6 e con L.R. 24 marzo 2000, n. 20;                                              
- la propria delibera n. 593 del 28/2/1995, "Approvazione dello                 
schema di Regolamento edilizio tipo (art. 2, comma 1, L.R. 33/90 e              
successive modificazioni)";                                                     
- la propria delibera n. 268 del 22/2/2000 "Schema di regolamento               
edilizio tipo - Aggiornamento dei requisiti cogenti (Allegato A) e              
della parte quinta, ai sensi del comma 2, art. 2, L.R. 33/90";                  
- la delibera di Consiglio regionale 4/3/1998, n. 849 "Aggiornamento            
delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di                 
urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della Legge 28 gennaio               
1977, n. 10";                                                                   
- la propria delibera 22/2/2000, n. 270 "Direttiva concernente i                
requisiti e i criteri di realizzazione di alloggi con servizi per               
anziani nell'ambito del programma di interventi pubblici di edilizia            
abitativa per il triennio 2000/2002";                                           
considerato:                                                                    
- che con delibera di Giunta regionale 268/00 i requisiti tecnici               
prestazionali obbligatori per le opere edilizie ("Requisiti cogenti"            
di cui all'Allegato A al vigente Regolamento edilizio tipo) sono                
stati semplificati e aggiornati per recepire le innovazioni normative           
nazionali; queste ultime hanno tra l'altro imposto di trasferire nei            
"Requisiti cogenti" due requisiti acustici passivi che fino al                  
momento erano semplicemente "Requisiti raccomandati" dal Regolamento            
edilizio tipo (Allegato B);                                                     
- che si rende percio' necessario provvedere a modificare anche                 
l'Allegato B al vigente Regolamento edilizio tipo, oltre che per                
aggiornarlo all'evoluzione scientifica e per semplificarlo, anche per           
evitare sovrapposizioni tra "Requisiti cogenti" e "Requisiti                    
raccomandati" (si veda la Relazione tecnica di cui all'Allegato n. 1            
alla presente delibera);                                                        
- che e' inoltre necessario aggiungere ai "Requisiti raccomandati"              
attinenti al benessere ed alla fruibilita' delle opere edilizie anche           
una serie di requisiti che rispondono a nuove e forti esigenze di               
migliorare la qualita' della vita nel rispetto dei limiti ricettivi             
degli ecosistemi, della possibilita' di rinnovo delle risorse                   
naturali (al fine della loro conservazione per le generazioni                   
future), dell'equilibrio tra sistemi naturali ed antropici (esigenze            
ecosostenibili), dando particolare spazio, fra queste esigenze, a               
quelle di controllo delle interazioni tra edificio e fattori                    
climatici con  il  minimo consumo di energia non rinnovabile                    
(esigenze bioclimatiche), cio' anche in attuazione del trattato di              
Kyoto per la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera;                     
- che il primo gruppo di requisiti ecosostenibili e bioclimatici                
individuato con il presente provvedimento:                                      
- risponde ad esigenze di risparmio di risorse non rinnovabili                  
(sostenibilita');                                                               
- propone livelli di prestazione sicuramente raggiungibili, tenuto              
conto dell'attuale stato dell'arte in campo scientifico e nel settore           
edilizio;                                                                       
- e' dimostrabile in modo oggettivo dal professionista abilitato,               
senza aggravamento del controllo pubblico;                                      
- che i "Requisiti volontari" di cui alla presente delibera potranno            
essere assunti come riferimento, di volta in volta, per definire il             
profilo di qualita' in programmi pubblici di contributi ad interventi           
edilizi rivolti a specifiche utenze o alla sperimentazione edilizia:            
si ritiene percio' utile fornire, insieme con i "Requisiti                      
volontari", anche criteri orientativi per attribuire un punteggio ad            
ogni requisito, utilizzabili anche da parte dei Comuni per applicare            
gli sconti sugli oneri di urbanizzazione (di cui agli articoli 5 e 10           
della Legge 28/1/1977, n. 10) previsti ai punti 1.6.4, 1.6.12 ed                
1.6.15 della delibera di Consiglio regionale 849/98 (si veda                    
l'Allegato n. 3 alla presente delibera);                                        
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Qualita' edilizia, ing. Umberto Rossini, in merito alla regolarita'             
tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto               
comma, della L.R. 41/92 e della propria deliberazione 2541/95;                  
- del parere favorevole espresso in merito alla legittimita' della              
presente deliberazione dal Direttore generale dell'Area                         
Programmazione e Pianificazione urbanistica, dott. Roberto Raffaelli,           
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e del punto 3.1             
della deliberazione 2541/95;                                                    
su proposta dell'Assessore Programmazione territoriale. Politiche               
abitative. Riqualificazione urbana Pier Antonio Rivola;                         
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
l) di approvare la Relazione tecnica che forma parte integrante della           
presente delibera (Allegato n. 1);                                              
2) di approvare ai sensi del comma 2, art. 2 della L.R. 33/90, cosi'            
come modificato con L.R. 20/00, i seguenti Allegati conformi ai                 
modelli esistenti agli atti del Servizio Qualita' edilizia:                     
- i nuovi "Requisiti volontari delle opere edilizie", in sostituzione           
dei "Requisiti raccomandati" di cui all'Allegato B del Regolamento              
edilizio approvato con delibera di Giunta regionale 593/95, gia'                
modificata con delibera di Giunta regionale 268/00 per quanto                   
riguarda i "Requisiti cogenti" (Allegato n. 2, prot. n. 30192 del               
22/12/2000);                                                                    
- i criteri orientativi per calibrare eventuali contributi o sconti             
in rapporto all'edilizia bioclimatica ed ecosostenibile; all'edilizia           
residenziale con impianti termici ad energia solare, ad interventi di           
ristrutturazione che garantiscono livelli di accessibilita' superiori           
a quelli minimi richiesti dalla vigente normativa statale (Allegato             
n. 3, prot. n. 30197 del 22/12/2000);                                           
3) di pubblicare la presente delibera con i relativi allegati nel               
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO N. 1                                                                   
RELAZIONE TECNICA                                                               
1 - Necessita' di aggiornamento dei requisiti raccomandati                      
Le modifiche al vigente Regolamento edilizio tipo (delibera di Giunta           
regionale 593/95) approvate con la delibera della Giunta regionale              
268/00, riguardante l'Allegato A "Requisiti cogenti", hanno                     
determinato alcune conseguenze anche sull'Allegato B al medesimo                
Regolamento "Requisiti raccomandati"; in particolare:                           
- due requisiti sull'isolamento acustico che la delibera della Giunta           
regionale 593/95 inseriva tra i "Requisiti raccomandati", a seguito             
del DM 5/12/1997 sui requisiti acustici passivi degli edifici, sono             
stati spostati nei "Requisiti cogenti";                                         
- il requisito raccomandato relativo all'umidita' superficiale e'               
stato accorpato al requisito cogente RC 3.10 relativo alla                      
ventilazione.                                                                   
Si rende di conseguenza oggi necessario modificare anche i "Requisiti           
raccomandati" di cui al citato Allegato B.                                      
inoltre necessario assimilare l'esposizione dei "Requisiti                      
raccomandati" a quella adottata per i "Requisiti cogenti" con                   
delibera della Giunta regionale 268/00, organizzando i requisiti in             
schede, per facilitare gli aggiornamenti periodici e l'oggettiva                
dimostrazione, da parte del progettista, dei livelli di prestazione             
dell'opera edilizia progettata e poi realizzata, in modo da non                 
aggravare le procedure istruttorie di concessione edilizia o di                 
conformita' edilizia. Nelle schede sono indicati per ciascun                    
requisito:                                                                      
- esigenza da soddisfare,                                                       
- specifica di prestazione, costituita da:                                      
- campo di applicazione (punto 2);                                              
- elementi del sistema spaziale interessati (vedi figura 1 della                
parte V del vigente Regolamento edilizio tipo regionale, cosi' come             
modificato con delibera della Giunta regionale 268/00) (punto 3);               
- livello di prestazione per le nuove costruzioni e per il recupero             
(punti 5 e 6), eventualmente articolato in rapporto ai diversi spazi            
(vani) dell'edificio (punto 7);                                                 
- modalita' di verifica progettuali e a lavori ultimati (punti 9 e              
10).                                                                            
2 - Da "Requisiti raccomandati" a "Requisiti volontari"                         
I "Requisiti raccomandati" definiscono per l'edificio (prodotto                 
edilizio), una qualita' aggiuntiva a quella minima indispensabile               
(gia' individuata dai "Requisiti cogenti" del Regolamento edilizio              
tipo). I "Requisiti raccomandati" possono definire quindi il "profilo           
di qualita'" che si vuole promuovere attraverso i programmi pubblici            
di contributi all'edilizia, anche in forma di sconti sugli oneri                
concessori.                                                                     
Le norme per la qualita' del prodotto non sono tuttavia sufficienti             
da sole a garantire la qualita' dell'edificio realizzato e la                   
conservazione nel tempo delle prestazioni funzionali, spaziali,                 
ambientali e tecnologiche richieste. Occorre anche la qualificazione            
degli operatori e quindi dell'intero processo di produzione edilizia,           
dalla progettazione al prelievo e trasporto dei materiali,                      
all'organizzazione del cantiere, alla realizzazione, alla gestione              
tecnico-economica dell'edificio, alla fornitura di servizi di                   
manutenzione, di gestione impianti tecnologici, di gestione di                  
servizi complementari all'utenza (es. servizi di pulizia delle parti            
comuni o servizi di portineria, ecc.). E' importante anche il modo di           
gestire l'unita' immobiliare da parte del singolo utente.                       
Nell'ottica della qualificazione dei processi edilizi e degli                   
operatori edilizi, i riferimenti normativi assumono il valore di                
"regole interne" che i diversi operatori del processo applicano in              
modo volontario in funzione degli obiettivi di qualita' autonomamente           
richiesti dai programmi pubblici di incentivo o di sconto.                      
Per questo motivo si e' preferito modificare la dizione di "Requisiti           
raccomandati" (Allegato B al Regolamento edilizio tipo) in quella di            
"Requisiti tecnici volontari per le opere edilizie", per brevita'               
sempre richiamati come "Requisiti volontari".I requisiti proposti con           
il presente provvedimento definiscono una qualita' aggiuntiva del               
prodotto edilizio (e non potrebbe essere diversamente per requisiti             
inseriti in un Regolamento edilizio), ma oltre a contenere gli                  
elementi della "specifica di prestazione" (punti 2, 3, 5, 6, 7, 9,              
10) le schede indicano nella colonna di destra alcune note utili ad             
un'eventuale qualificazione dei processi edilizi (gli strumenti                 
tecnici per la qualificazione saranno oggetto di successivi appositi            
studi):                                                                         
- le fasi del processo edilizio che permettono il successo del                  
requisito (conseguimento e conservazione nel tempo dei livelli di               
prestazione richiesti);                                                         
- gli operatori del processo edilizio piu' interessati al requisito;            
- l'interferenza reciproca dei requisiti volontari (talvolta tra loro           
complementari) e dei requisiti volontari con quelli cogenti (per i              
Comuni gia' dotati di Regolamento edilizio tipo). Le esigenze di                
qualita' aggiuntiva non possono infatti contrastare quelle di                   
qualita' minima definite dai "Requisiti cogenti";                               
- il ruolo dell'utenza nell'effettivo raggiungimento e nella                    
conservazione nel tempo dei livelli di prestazione richiesti e la               
conseguente utilita' di strumenti come i "manuali d'uso degli                   
alloggi";                                                                       
- il tipo di condizionamento che gli "agenti fisici caratteristici              
del sito" (clima igrotermico, disponibilita' di risorse rinnovabili,            
disponibilita' di luce naturale, clima acustico, campi                          
elettromagnetici) esercitano sulle scelte progettuali da adottare per           
soddisfare il requisito;                                                        
- l'influenza di eventuali servizi sull'effettiva soddisfazione del             
requisito e sulla possibilita' di mantenerlo nel tempo (e la                    
conseguente importanza di validi capitolati di appalto dei servizi o            
di "carte dei servizi");                                                        
- l'influenza del contesto socio-economico locale e urbano (servizi             
sociali esistenti, attivita' economiche esercitate) e del contesto              
urbanistico (tipo di vincoli presenti sul territorio) sulla                     
possibilita' di soddisfare il requisito.                                        
3 - Nuovi requisiti bioclimatici ed ecosostenibili                              
Ai "Requisiti raccomandati" di benessere e di fruibilita' delle opere           
edilizie, (gia' previsti dal vigente Regolamento edilizio tipo                  
regionale) il presente provvedimento aggiunge nuovi requisiti                   
corrispondenti alle esigenze di migliorare la qualita' della vita nel           
rispetto dei limiti ricettivi degli ecosistemi, della possibilita' di           
rinnovo delle risorse naturali (ai fini della loro conservazione alle           
generazioni future), dell'equilibrio tra sistemi naturali ed                    
antropici (esigenze eco-sostenibili); tra queste nuove esigenze viene           
dato particolare spazio all'uso delle interazioni tra edificio e                
fattori climatici per ridurre il consumo di energia non rinnovabile             
(esigenze bioclimatiche), anche in attuazione del trattato di Kyoto             
per la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.                           
Il primo gruppo di requisiti ecosostenibili indicato con il presente            
provvedimento viene scelto tra i molti requisiti ecosostenibili                 
ipotizzabili, perche':                                                          
- risponde ad esigenze, fortemente condivise, di risparmio di risorse           
energetiche ed idriche;                                                         
- propone livelli di prestazione sicuramente raggiungibili, tenuto              
conto dell'attuale stato dell'arte in campo scientifico e nel settore           
edilizio;                                                                       
- e' dimostrabile in modo oggettivo in sede progettuale ed a lavori             
ultimati dal professionista  abilitato, senza aggravamento del                  
controllo pubblico.                                                             
4 - Il prerequisito "Analisi del sito"                                          
Le esigenze dell'edilizia ecosostenibile e bioclimatica sono                    
fortemente condizionate dall'ambiente, nel senso che gli "agenti                
fisici caratteristici del sito" (clima igrotermico e precipitazioni,            
disponibilita' di risorse rinnovabili, disponibilita' di luce                   
naturale, clima acustico, campi elettromagnetici) determinano le                
esigenze e condizionano le soluzioni progettuali da adottare per                
soddisfare i corrispondenti requisiti. L'ambiente (aria; acque                  
superficiali; suolo, sottosuolo e acque sotterranee; ambiente                   
naturale ed ecosistemi; paesaggio) puo' a sua volta essere modificato           
dall'opera realizzata.La valutazione dell'impatto dell'opera                    
sull'ambiente e' rimandata agli strumenti di pianificazione                     
territoriale ed agli strumenti urbanistici generali e attuativi                 
prefigurati dalla L.R. 20/00 "Disciplina generale sulla tutela e                
l'uso del territorio" (vedi art. 5 e 6) o alle valutazioni di impatto           
ambientale (se dovute ai sensi della normativa statale e regionale              
vigente).                                                                       
Gli "agenti fisici caratteristici del sito" sono invece talmente                
condizionanti le scelte morfologiche del progetto architettonico e le           
scelte tecniche e tecnologiche della progettazione esecutiva                    
necessarie per soddisfare i requisiti ecosostenibili e bioclimatici             
che non avrebbe senso soddisfare tali requisiti (famiglie 6, 8 e 9,             
rispettivamente relative a risparmio energetico, uso razionale delle            
risorse idriche e controllo delle caratteristiche nocive dei                    
materiali da costruzione) senza la contemporanea soddisfazione di un            
prerequisito "Analisi del sito", rivolto alla conoscenza dei dati               
sugli "agenti fisici caratteristici del sito", che sono a tutti gli             
effetti i dati di progetto.                                                     
L'"Analisi del sito", eseguita nella fase iniziale della                        
progettazione, comporta la ricognizione dei dati piu' facilmente                
reperibili in merito ai cinque citati "agenti fisici caratteristici             
del sito" (utilizzando come fonti la pianificazione urbanistica                 
comunale o sovraordinata, le cartografie tematiche regionali e                  
provinciali, i Servizi dell'ARPA, i dati in possesso delle aziende              
per la gestione dei servizi a rete, ecc.).                                      
L'analisi va sviluppata secondo le linee guida che corredano il                 
prerequisito "Analisi del sito", contenute nell'Allegato n. 2 al                
presente provvedimento e puo' essere in genere limitata ad una                  
semplice ricognizione di quanto reperibile dalle fonti indicate                 
mentre, per gli agenti piu' direttamente in rapporto con i requisiti            
volontari prescelti dal progettista, l'analisi dovra' essere                    
approfondita ad un livello tale da stabilire con attendibilita' i               
parametri fisici utili alle verifiche (progettuali e a lavori                   
ultimati) indicate nelle schede di ciascun requisito. Le linee guida            
del prerequisito "Analisi del sito" esplicitano il rapporto tra i               
singoli requisiti volontari e gli agenti fisici caratteristici del              
sito.                                                                           
5 - I contenuti dei nuovi "Requisiti volontari"                                 
I nuovi "Requisiti volontari" assunti in sostituzione dei "Requisiti            
raccomandati" del vigente Regolamento edilizio tipo sono 18, a cui si           
aggiunge il Prerequisito "Analisi del sito", descritto al paragrafo             
precedente. I requisiti che soddisfano esigenze tra loro omogenee               
sono raggruppati in famiglie. Le famiglie di "Requisiti volontari"              
riprendono l'ordine di numerazione adottato per i "Requisiti cogenti"           
di cui alla delibera di Giunta regionale 268/00.                                
FAMIGLIA 3 - BENESSERE AMBIENTALE                                               
Scompaiono i requisiti relativi alla "Umidita' superficiale" ed alla            
"Temperatura operante" del vigente Regolamento, in quanto sostituiti            
da un unico requisito:                                                          
3.1 - Temperatura superficiale nel periodo invernale                            
Per contribuire al benessere igrotermico degli utenti si propone di             
contenere la differenza tra la temperatura dell'aria interna degli              
spazi (vani) e la temperatura delle superfici che li delimitano                 
(pareti, soffitti e pavimenti) nonche' di contenere le differenze di            
temperatura tra le superfici delimitanti lo stesso spazio, di evitare           
eccessivo surriscaldamento o raffreddamento delle superfici, tra                
l'altro prevenendo  anche la  formazione di umidita' superficiale non           
momentanea (condensa). Viene indicata una modalita' di calcolo                  
progettuale per verificare il requisito.                                        
3.2 - Riverberazione sonora                                                     
Il requisito, ripreso dal vigente RET, mira a garantire dai disagi              
della riverberazione sonora soprattutto nei locali ampi, dove questa            
puo' essere particolarmente fastidiosa (ambienti collettivi e spazi             
di circolazione e collegamento dell'edificio). I metodi di verifica             
contenuti gia' nel vigente Regolamento edilizio vengono arricchiti,             
affiancando al metodo di calcolo anche una soluzione conforme.                  
I "Requisiti raccomandati" contenuti nel vigente Regolamento relativi           
alla "Velocita' dell'aria" ed alla "Illuminazione artificiale"                  
vengono soppressi, in attesa di una radicale revisione, in rapporto             
alle recenti evoluzioni tecnologiche e per individuare modalita' di             
verifica oggettiva in sede progettuale realmente capaci di garantire            
la qualita' aggiuntiva richiesta.                                               
FAMIGLIA 6 - USO RAZIONALE DELLE RISORSE CLIMATICHE ED ENERGETICHE              
6.1 - Controllo dell'apporto energetico da soleggiamento estivo                 
(ombreggiamento)                                                                
Si propone di favorire il risparmio energetico garantendo la                    
climatizzazione estiva in modo naturale, sfruttando il corretto                 
orientamento dell'organismo edilizio (edificio), la posizione e le              
caratteristiche delle finestre e la progettazione di opportuni                  
elementi ombreggianti architettonici, di finitura o naturali.                   
Il progetto deve essere verificato con i dati fisici caratteristici             
del sito e con l'impiego di maschere di ombreggiamento.                         
6.2 - Uso dell'apporto energetico da soleggiamento invernale                    
Il requisito deve essere soddisfatto contemporaneamente al requisito            
6.1 e mira al risparmio energetico con la valorizzazione dell'apporto           
energetico solare sulle superfici finestrate. Anche in questo caso si           
sfruttano l'orientamento dell'edificio e delle finestre, le                     
caratteristiche delle finestre, la possibilita' di modificare in                
inverno la posizione delle schermature ombreggianti.                            
6.3 - Risparmio energetico nel periodo invernale                                
Si vuole incentivare la realizzazione di edifici concepiti per                  
ridurre il consumo energetico necessario alla climatizzazione                   
invernale (con conseguente riduzione di emissioni di CO2 in                     
atmosfera) riducendo la dispersione termica dell'involucro edilizio,            
aumentando l'inerzia termica ed inoltre incentivando un maggior                 
rendimento globale dell'impianto termico e gli apporti energetici               
gratuiti (serre, vetrate opportunamente esposte, ecc.).                         
I metodi di verifica progettuale e a lavori ultimati sono quelli                
utilizzati per la verifica del rispetto della Legge 10/91.                      
6.4 - Protezione dai venti invernali                                            
Il risparmio energetico per la climatizzazione invernale si realizza            
anche attraverso la protezione (con elementi architettonici o                   
vegetazionali esterni) delle pareti dell'organismo edilizio piu'                
esposte ai venti invernali.                                                     
La verifica progettuale si basa sulla conoscenza dei dati del clima             
igrotermico (vedi Analisi del sito) e sulla documentazione delle                
soluzioni adottate per la protezione esterna.                                   
6.5 - Ventilazione naturale estiva                                              
Il requisito soddisfa l'esigenza di ridurre i consumi energetici per            
la climatizzazione estiva grazie allo sfruttamento della ventilazione           
naturale, al preraffrescamento dell'aria immessa negli spazi di vita            
dell'organismo edilizio, all'uso di sistemi di ventilazione naturale            
forzata (camini di ventilazione che captano aria preraffrescata, ad             
es. nei locali interrati).                                                      
La verifica progettuale comporta l'uso dei dati climatici del sito              
per il corretto posizionamento delle aperture ventilanti e degli                
spazi aperti di transizione tra esterno ed interno utilizzabili per             
il preraffrescamento dell'aria (logge, porticati, pensiline, ecc.).             
Nel caso di camini per la captazione e la circolazione di aria                  
preraffrescata occorre anche descrivere dettagliatamente le soluzioni           
tecniche adottate.                                                              
6.6 - Uso dell'inerzia termica per la climatizzazione estiva                    
Si ripropone un previgente "Requisito raccomandato" per contenere le            
oscillazioni di temperatura dell'aria all'interno dell'organismo                
edilizio sfruttando la massa superficiale delle pareti che delimitano           
ciascuno spazio. Il metodo di calcolo progettuale dell'inerzia                  
termica di uno spazio e' ripreso dal vigente requisito raccomandato.            
6.7 - Uso dell'apporto energetico solare per il riscaldamento                   
dell'acqua                                                                      
Si vuole favorire la progettazione di impianti idrici per usi                   
sanitari che utilizzino per il riscaldamento dell'acqua nel periodo             
estivo esclusivamente  l'energia ottenuta da pannelli solari. E'                
ulteriormente incentivata anche l'integrazione tra l'impianto a                 
pannelli solari e l'eventuale impianto termico a bassa temperatura              
per ottenere un ulteriore risparmio.                                            
FAMIGLIA 7 - FRUIBILITA' DI SPAZI E ATTREZZATURE                                
La famiglia di requisiti riprende molte esigenze alla base della                
"Direttiva concernente i requisiti e i criteri di realizzazione di              
alloggi con servizi per anziani nell'ambito del programma di                    
interventi pubblici di edilizia abitativa per il triennio 2000/2002"            
assunta con delibera di Giunta regionale n. 270 del 22/2/2000. Tale             
direttiva propone infatti esigenze comuni anche ad altre fasce di               
utenza ed e' quindi da promuovere su larga scala, anche in altri                
programmi di intervento pubblico per l'edilizia.                                
7.1 - Accessibilita' all'intero organismo edilizio                              
Si vuole favorire la realizzazione di edifici con livelli di                    
accessibilita' totale o comunque superiori a quelli minimi richiesti            
dal DM 236/89, pensando all'aumento della popolazione anziana o con             
handicap motori, anche temporanei. I metodi di verifica sono quelli             
del DM 236/89. Nei casi di ristrutturazione di edifici il requisito             
e' premiabile con gli sconti sugli oneri concessori previsti al punto           
1.6.15 della delibera di Consiglio regionale 849/00.                            
7.2 - Arredabilita'                                                             
Si mira alla realizzazione di edifici con possibilita' di                       
personalizzare gli spazi con diverse soluzioni di arredo, con                   
soluzioni di arredo che non impediscano la circolazione anche in                
sedia a rotelle o la possibilita' di assistere persone anziane                  
allettate. Si promuove inoltre la creazione di spazi arredati a                 
soggiorno nelle parti comuni degli edifici (chiusi e aperti) per                
favorire le relazioni interpersonali tra utenti, soprattutto se                 
anziani.                                                                        
7.3 - Dotazione di impianti per aumentare il senso di sicurezza ed il           
benessere dell'abitare                                                          
Il previgente requisito raccomandato "Dotazioni impiantistiche                  
minime" non sembra piu' rispondere all'attuale evoluzione delle                 
esigenze di qualita' dell'abitare per cui viene sostituito con un               
requisito che favorisce l'installazione di nuove tipologie di                   
impianti utili al controllo climatico degli spazi, a prevenire il               
rischio di incidenti, di incendi, di intrusioni. Il requisito                   
evidenzia in nota l'importanza che a determinati sistemi di allarme,            
specie se l'utenza e' anziana, si accompagnino adeguati servizi di              
portineria o comunque di collegamento a centrali di intervento, per             
evitare disagi all'utenza.                                                      
FAMIGLIA 8 - USO RAZIONALE DELLA RISORSE IDRICHE                                
I requisiti della famiglia soddisfano le esigenze di sostenibilita',            
garantendo il risparmio della risorsa acqua dolce, il cui consumo sta           
superando le possibilita' di approvvigionamento, creando problemi               
oggi e alle future generazioni.                                                 
8.1 - Riduzione del consumo di acqua potabile                                   
Con particolare riferimento alle situazioni in cui la fornitura di              
acqua potabile assume costi elevati o presenta carenze, ma anche in             
altre situazioni (visto quanto sopra ricordato), il requisito                   
incentiva l'impiego di dispositivi tecnici da applicare all'impianto            
idrico-sanitario per ridurre gli sprechi di acqua fornita                       
dall'acquedotto. Si evidenzia nelle note anche l'importanza di                  
sensibilizzare in proposito l'utenza con "manuali d'uso                         
dell'alloggio" e con la contabilizzazione individuale dei consumi.              
8.2 - Recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche                     
Il requisito e' convenzionalmente soddisfatto se vengono predisposti            
sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche                 
provenienti dal coperto dell'edificio e se, con apposita rete duale,            
vengono consentiti usi compatibili delle acque meteoriche. Le                   
verifiche comprendono la descrizione dettagliata dell'impianto,                 
metodi di calcolo per il dimensionamento della vasca di accumulo, una           
soluzione conforme per la realizzazione del sistema di captazione,              
accumulo e filtro. Vista una certa variabilita' di situazioni nel               
territorio regionale, il requisito valorizza anche il ruolo delle               
Aziende sanitarie locali e dell'ARPA per la definizione degli usi               
compatibili delle acque meteoriche.                                             
8.3 - Recupero, per usi compatibili, delle acque grigie                         
Il risparmio di acqua potabile viene ottenuto con il riuso delle                
acque grigie provenienti dagli scarichi di lavabi, vasche, docce,               
lavatrici, previo idoneo trattamento e accumulo. La verifica                    
progettuale consiste nella descrizione dettagliata dell'impianto                
idrico sanitario, nel corretto calcolo del dimensionamento della                
vasca di accumulo e nell'adozione di una soluzione conforme per la              
realizzazione dell'impianto di riuso delle acque grigie con rete                
duale. Il requisito valorizza anche il ruolo delle Aziende sanitarie            
locali per la definizione degli usi compatibili delle acque grigie e            
per la definizione delle tipologie di trattamenti igienizzanti.                 
FAMIGLIA 9 - CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE NOCIVE DEI MATERIALI DA            
COSTRUZIONE                                                                     
La famiglia raggruppa requisiti che soddisfano esigenze di                      
sostenibilita', esigenze ecologiche, esigenze dell'utenza.                      
9.1 - Controllo delle emissioni nocive nei materiali delle strutture,           
delle finiture e degli impianti                                                 
Attraverso l'indicazione, a lavori ultimati, delle caratteristiche              
dei materiali impiegati nella costruzione (supportata dalla                     
documentazione tecnica del produttore dei materiali e dei componenti            
edilizi nonche' dalle dichiarazioni del direttore dei lavori), si               
mira a disincentivare indirettamente l'uso di quelle sostanze                   
potenzialmente nocive alla salute degli utenti, per le quali non                
esistono ancora previsioni legislative che ne escludano l'impiego.              
Ovviamente non si puo' premiare il fatto che non si usino le sostanze           
gia' escluse per legge, richiamate al R.C.3.1 - Assenza di emissioni            
nocive. Vengono fornite tabelle che evidenziano le sostanze                     
potenzialmente piu' pericolose, alle quali la documentazione                    
richiesta deve fare esplicito riferimento.                                      
9.2 - Asetticita'                                                               
Per aumentare l'attenzione alla salubrita' dei materiali utilizzati             
si chiede di documentare, sempre a  lavori ultimati, le                         
caratteristiche di inattaccabilita' - da muffe e altri agenti                   
biologici - delle finiture superficiali di chiusure esterne e delle             
partizioni interne dell'organismo edilizio, le soluzioni tecniche               
adottate, con riferimento anche alle giunzioni. Analoga                         
documentazione viene richiesta per gli impianti, specialmente quello            
idrico sanitario, quello di raffrescamento naturale, quello di                  
climatizzazione.                                                                
9.3 - Riciclabilita' dei materiali da costruzione                               
Per favorire indirettamente la limitazione della produzione di                  
rifiuti edilizi si richiede la documentazione, a lavori ultimati, dei           
materiali presenti negli elementi strutturali, negli elementi di                
finitura, negli impianti, nelle pertinenze anche scoperte degli                 
edifici. La documentazione deve evidenziare se si tratta di materiali           
usati in forma semplice o associati ad altri e quindi piu' o meno               
riciclabili in caso di futura demolizione. Con richiami al precedente           
Requisito volontario 9.1 va indicato anche se i materiali impiegati             
nell'edificio possono rivelarsi nocivi in corso di demolizione totale           
o parziale. Va evidenziato l'uso di materiali edili riciclati o                 
reimpiegati, con particolare riferimento alla pavimentazione di spazi           
esterni e strade.                                                               
6 - Criteri per la graduazione di contributi o sconti di programmi              
pubblici in rapporto all'applicazione di Requisiti volontari                    
I "Requisiti volontari" hanno carattere di "regole interne"                     
liberamente assunte dagli operatori edilizi per qualificare il                  
proprio prodotto e definiscono il profilo di qualita' che viene                 
richiesto da programmi pubblici vuoi attraverso contributi vuoi                 
attraverso sconti sugli oneri concessori. E' percio' utile, insieme             
con i "Requisiti volontari" assunti con il presente provvedimento,              
fornire anche criteri orientativi per calibrare contributi e sconti.            
L'Allegato n. 3 alla presente delibera in particolare suggerisce                
criteri per l'applicazione degli sconti sugli oneri di urbanizzazione           
secondaria previsti dalla delibera di Consiglio regionale 849/98, ai            
punti 1.6.4 (Costruzioni bioclimatiche, ecologiche o realizzate con             
tecnologie alternative e non inquinanti) e fornisce anche alcune                
riflessioni sui punti 1.6.12 (Interventi di edilizia residenziale               
dotati di impianto termico ad energia solare o di altro sistema di              
risparmio energetico) e 1.6.15 (Interventi di ristrutturazione degli            
edifici che garantiscono un livello di accessibilita' maggiore di               
quello imposto dal DM 14/6/1989, n. 236).                                       
Per quanto riguarda la normativa sugli oneri di urbanizzazione, i               
Comuni potranno liberamente adeguarsi ai criteri proposti                       
nell'Allegato n. 3 ovvero potranno valutare le indicazioni riportate            
nelle note ai punti 13 e 14 delle schede di verifica (tese ad                   
evidenziare come le esigenze da soddisfare siano condizionate da                
particolari contesti ambientali, socio economici e urbanistici) per             
scegliere (con il proprio atto deliberativo di recepimento della                
delibera di Consiglio regionale 849/98) di adottare anche solo alcuni           
dei requisiti volontari proposti dalla Regione con il presente                  
provvedimento o per assegnare a tali requisiti pesi diversi da quelli           
indicati nell'Allegato n. 3.                                                    
I singoli programmi di contributi pubblici agli interventi edilizi              
stabiliranno invece quali Requisiti volontari siano necessari a                 
definire lo specifico profilo di qualita' dei prodotti edilizi                  
richiesto dal programma per soddisfare le esigenze di utenze speciali           
o le esigenze ecosostenibili, ecc.                                              
Nota:                                                                           
Il percorso da seguire per visualizzare in Internet il testo dei                
Requisiti volontari di cui alla deliberazione della Giunta regionale            
n. 21 del 16/1/2001 e'                                                          
http://www.regione.emilia-romagna.it/edilizia/NuovoRe/index.htm                 
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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