REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 dicembre 2000, n. 127

Atto di indirizzo generale in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale per il triennio 2001/2003 - Art. 8, L.R. 30/98 (proposta della Giunta regionale in data 7 novembre 2000, n.1907)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione progr. n. 1907 in data 7 novembre 2000,             
con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per proporre                
l'atto di indirizzo generale in materia di programmazione e                     
amministrazione del trasporto pubblico regionale per il triennio                
2001/2003 - art. 8, L.R. 30/98;                                                 
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta                
dalla Commissione consiliare "Territorio Ambiente Trasporti", in sede           
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
14889 del 18 dicembre 2000;                                                     
premesso:                                                                       
- che la riforma avviata dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59 (la                   
cosiddetta Bassanini 1) ha definito le condizioni per un ampio                  
concentramento di funzioni e compiti a Regioni ed Enti locali in                
senso federalista;                                                              
- che il percorso attuativo del decentramento in tal senso                      
individuato e meglio definito dai DLgs 19 novembre 1997  n.422, 20              
settembre 1999, n. 400 e 31 marzo 1998, n. 112, ha demandato alle               
leggi regionali, in conformita' ai propri ordinamenti,                          
l'individuazione delle funzioni amministrative che richiedono                   
l'unitario esercizio a livello regionale prevedendo contestualmente             
il conferimento di tutte le altre agli Enti locali, in conformita' ai           
principi di sussidiarieta', completezza, efficienza, economicita',              
responsabilita', omogeneita', adeguatezza, autonomia organizzativa,             
differenziazione, copertura finanziaria e cooperazione;                         
- che la Regione Emilia-Romagna, con propria L.R. 2 ottobre 1998, n.            
30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" ha           
consolidato e ampliato, anche con il trasferimento delle risorse                
regionali, il preesistente livello di autonomia degli Enti locali in            
materia di programmazione e organizzazione dei servizi                          
autofilotranviari gia' definito dalla legislazione regionale del                
1979;                                                                           
- che per l'attuazione dell'indicato decentramento regionale di                 
funzioni e' prevista una fase di concertazione Regione                          
Emilia-Romagna/Enti locali (art. 10, L.R. 30/98) per la                         
determinazione dei servizi minimi, con riferimento alla domanda di              
mobilita', nella sua articolazione quali-quantitativa e alle                    
ulteriori indicazioni fissate dall'art. 9 della L.R. 30/98, che tale            
concertazione deve avvenire nel quadro dei principi stabiliti da un             
atto di indirizzo generale del Consiglio in materia di programmazione           
e amministrazione del trasporto pubblico regionale e locale (art. 8,            
L.R. 30/98);                                                                    
valutato che tale atto di indirizzo generale debba richiamare                   
essenzialmente i valori guida della politica regionale, definire i              
principi per la determinazione dei servizi minimi e delineare i tempi           
e i modi della concertazione con gli Enti locali;                               
visti:                                                                          
- la L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto              
pubblica regionale e locale";                                                   
- il DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni;                  
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
- l'approvazione, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/98, dell'"Atto             
di indirizzo generale in materia di programmazione e amministrazione            
del trasporto pubblico regionale per il triennio 2001-2003" nel testo           
allegato che fa parte integrante della presente deliberazione;                  
- di pubblicare la presente delibera integralmente nel Bollettino               
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO                                                                        
ATTO DI INDIRIZZO GENERALE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E                       
AMMINISTRAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE PER IL TRIENNIO                
2001-2003                                                                       
1) Premesse                                                                     
1.1 I riferimenti legislativi                                                   
La L.R. n. 30 del 1998, "Disciplina generale del trasporto pubblico             
regionale e locale" attuativa, tra l'altra, del DLvo n. 422 del 1997,           
dedica l'intero Capo II alla programmazione dei trasporti. La prima             
sezione inquadra la programmazione regionale e il suo principale                
strumento (il "Piano regionale integrato dei trasporti") all'interno            
dei grandi riferimenti nazionali e comunitari. Stabilisce anche i               
collegamenti con la programmazione di livello provinciale, di bacino            
e urbana, con riferimento generale a tutta la mobilita' e a tutti i             
tipi di trasporto. Dopo tale inquadramento, la seconda sezione                  
precisa gli strumenti programmatori del trasporto pubblico,                     
consistenti principalmente nel presente atto di indirizzo, tra i cui            
obiettivi spicca la definizione dei principi per la determinazione              
dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a           
soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini. A valle di tale               
definizione e' previsto il raggiungimento dell'intesa tra la Regione            
stessa e gli Enti locali, per le determinazioni specifiche previste             
dall'art. 16 del DLgs n. 422 del 1997.                                          
Nel rispetto dei predetti riferimenti, il presente documento                    
raccoglie le indicazioni e fa proprie le previsioni del Piano                   
regionale integrato dei trasporti, precisandone i contenuti in un               
orizzonte triennale e con riferimento limitato specificamente al                
trasporto pubblico. Il tutto con l'obiettivo prioritario, ma non                
esclusivo, della definizione dei principi per la determinazione dei             
servizi minimi.                                                                 
1.2 Lo stato di attuazione della riforma Bassanini nel trasporto                
pubblico                                                                        
Nello specifico settore del trasporto pubblico, il processo attivato            
dalle Leggi Bassanini ha inteso coniugare gli aspetti del                       
decentramento amministrativo, propedeutico e anticipatore del                   
federalismo vero e proprio, con quelli della liberalizzazione del               
settore secondo gli indirizzi delle direttive comunitarie.                      
Le norme liberalizzatrici sono sostanzialmente applicabili                      
direttamente a tutti i settori del trasporto pubblico locale, sia               
ferroviario che tradizionale.                                                   
Tali norme consentono, tra l'altro, di confermare triennalmente gli             
affidamenti in atto, confidando evidentemente che siano rispettati              
criteri di equita' di trattamento degli affidatari e imponendo il               
vincolo di trasformazione dei Consorzi attuali in societa' di                   
capitali.                                                                       
Le norme di decentramento hanno invece una applicabilita' articolata            
a seconda dei settori.                                                          
Per il settore autofilotranviario e della mobilita' urbana, dopo che            
sono stati completati i decreti legislativi con l'emanazione del DLgs           
n. 400 del 1999, il decentramento e' pienamente vigente. Per il                 
trasporto ferroviario la piena applicabilita' dipende dall'imminente            
entrata in vigore di due DPCM, i cui schemi, gia' sottoposti al                 
vaglio della Conferenza Unificata Stato - Regioni - Citta', sono                
all'attenzione della Commissione Parlamentare competente, prima della           
definitiva emanazione.                                                          
La legge prevede che i DPCM diano attuazione agli Accordi di                    
programma sottoscritti dal Ministero dei Trasporti con le Regioni.              
Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna tali accordi sono stati                    
sottoscritti rispettivamente nelle date del 9 marzo 2000 per quanto             
riguarda l'art. 9 del DLgs 422/97 e del 21 marzo 2000 per quanto                
riguarda l'art. 8, comma 3 dello stesso Decreto legislativo con                 
l'aggiunta di un ulteriore accordo, riguardante l'art. 8, comma 6               
bis, sottoscritto in data 18 aprile 2000 anche dalle Ferrovie dello             
Stato.                                                                          
Tali accordi precisano, tra l'altro, l'insieme e il dettaglio delle             
risorse finanziarie annuali da trasferire alla Regione, i beni                  
demaniali e patrimoniali da trasferire alla Regione, l'impegno della            
Regione ad adempiere alle funzioni programmatorie e amministrative.             
Il secondo dei citati accordi prevede anche la trasformazione delle             
Gestioni Commissariali Governative o dei loro rami aziendali                    
interessanti l'Emilia-Romagna in una unica societa'; tale societa' e'           
stata costituita con il nome di Ferrovie Emilia- Romagna e registrata           
presso il Tribunale di Bologna in data 19 giugno 2000.                          
2) I valori guida della politica regionale                                      
2.1 Il consolidamento dell'autonomia                                            
Per la Regione Emilia-Romagna e gli Enti locali del suo territorio il           
processo dell'autonomia, in materia di trasporto pubblico locale,               
rappresenta una conquista piu' che altro da consolidare, piuttosto              
che ancora da raggiungere.                                                      
La Regione ha gia' utilizzato, negli anni, tutti i margini di                   
autonomia consentiti:                                                           
- dal '79 la programmazione e organizzazione dei servizi                        
autofilotranviari e' gia' totalmente conferita agli Enti locali;                
- dal '94 ad oggi si e' svolto un processo di miglioramento basato              
sui principi di efficacia-efficienza e incentrato su concreti                   
strumenti, quali gli Accordi di programma e di servizio con gli Enti            
locali e le maggiori aziende. Un meccanismo di concorrenza                      
comparativa tra i diversi esercenti ha messo in moto una prima forma            
di competizione per l'assegnazione di quote di contributi.                      
L'impostazione del rapporto con gli Enti locali in questi accordi e             
nelle piu' generali intese che ne hanno accompagnato la                         
sottoscrizione ha avuto carattere totalmente paritario, di soggetti             
che in piena autonomia individuano obiettivi comuni e azioni adeguate           
al loro raggiungimento.                                                         
La Legge n. 30 dell'ottobre '98 ha realizzato percio' il                        
completamente della delega agli Enti locali per il settore                      
autofilotranviario. Saranno questi Enti a stipulare i contratti di              
servizio, limitandosi la Regione agli Accordi di Programma con gli              
Enti stessi per il trasferimento delle risorse relative ai servizi              
minimi e ai contributi per gli investimenti e per i relativi                    
controlli.                                                                      
Parallelamente la Regione ha mantenuto a se' tutte le funzioni                  
riguardanti il trasporto locale ferroviario: programmazione,                    
finanziamento, amministrazione e rapporto contrattuale con gli                  
esercenti. Questo e' il nuovo banco di prova per il consolidamento              
dell'autonomia regionale, che sara' perseguito valorizzando al                  
massimo la concertazione con gli Enti locali e le forze sociali per             
il raggiungimento degli obiettivi programmati.                                  
2.2 L'impulso alla programmazione integrata e concertata                        
Si deve riconoscere che i risultati positivi del periodo trascorso,             
(tra cui il raggiungimento, fin dal 1996, dell'equilibrio di bilancio           
delle aziende del settore, conservando l'alto indice di soddisfazione           
degli utenti) sono scaturiti soprattutto dal modello adottato, di               
gestione unitaria, per bacini provinciali. Cio' ha consentito forti             
integrazioni, ottimizzazione di risorse, riduzione di sprechi,                  
aderenza dei servizi alle necessita' sociali, economiche e                      
insediative del territorio.                                                     
Il metodo della concertazione tra le istituzioni locali si e'                   
integrato anche con la concertazione con le forze sociali, fattore              
non ultimo del successo di questo modello di gestione. Si puo' dire             
senz'altro che la concertazione istituzionale e quella con le forze             
sociali si sono rafforzate a vicenda creando sinergie non altrimenti            
ottenibili.                                                                     
2.3 Il progresso nella separazione tra amministrazione e gestione e             
l'avvio della liberalizzazione                                                  
La forma e la sostanza contrattualistica, che hanno caratterizzato              
gli Accordi del settennato trascorso, hanno contribuito a un                    
chiarimento fondamentale tra i ruoli dei soggetti responsabili della            
programmazione e dell'amministrazione, vale a dire la Regione e gli             
Enti locali, e i soggetti responsabili della gestione, vale a dire le           
imprese.                                                                        
Questo chiarimento dovra' fare ulteriori progressi nel triennio                 
prossimo, durante il quale si avvia piu' decisamente la                         
liberalizzazione del settore.                                                   
Gia' negli anni scorsi, comunque, quale ulteriore premessa al                   
processo di liberalizzazione, e' stata introdotta una forte                     
collaborazione tra gestori pubblici e privati, il che ha portato dal            
3% al 22% la quota di servizio prodotta da imprese private sul totale           
regionale, concorrendo altresi' al contenimento della spesa pubblica.           
Gli innegabili risultati positivi incoraggiano a proseguire nella               
direzione intrapresa.                                                           
Il contesto richiamato induce ad esprimere in proposito i seguenti              
indirizzi:                                                                      
- in ambito autofilotranviario saranno gli Enti locali ad esprimere             
le proprie autonome scelte circa la conferma o meno degli attuali               
affidamenti, nel rispetto del principio di separazione tra                      
amministrazione e gestione, dei contenuti della programmazione                  
regionale con particolare riferimento all'integrazione con il                   
trasporto ferroviario, degli obblighi di trasformazione dei consorzi,           
dell'equita' di trattamento degli affidatari e dell'ampliamento                 
dell'intervento dell'imprenditoria privata nella produzione del                 
servizio;                                                                       
- in ogni caso gli affidamenti autofilotranviari saranno regolati da            
contratti di servizio stipulati con gli esercenti dagli Enti locali o           
dalle loro Agenzie;                                                             
- in ambito ferroviario, subordinatamente all'entrata in vigore dei             
DPCM, saranno mantenuti triennalmente gli affidamenti in atto, in               
particolare il diritto sancito dalla legge alla continuita' degli               
affidamenti per la societa' derivante dalla trasformazione delle                
Gestioni Commissariali Governative, sara' garantito da atti della               
Regione per gli affidamenti ferroviari e da atti degli Enti locali              
competenti territorialmente per gli affidamenti autofilotranviari.              
Per le imprese ferroviarie concessionarie, diverse da FS, sara'                 
parimenti assicurata la continuita' triennale degli affidamenti in              
atto, mentre per i servizi attualmente svolti da Trenitalia, nonche'            
per le limitate intensificazioni previste dall'accordo qualita',                
sara' stipulato il contratto di servizio con la stessa Trenitalia.              
2.4 I nuovi strumenti delle Amministrazioni                                     
I processi richiamati, della divisione tra amministrazione e                    
gestione, della liberalizzazione, della trasformazione entro l'anno             
in corso degli attuali consorzi, richiedono innovazione nei                     
comportamenti sia da parte degli Enti locali che della Regione.                 
Ad esempio l'assemblea dei soci dell'attuale Consorzio di Bacino, che           
e' stata un luogo efficace di confronto fra gli Enti a supporto della           
concertazione istituzionale, non avra' piu' le stesse funzioni dopo             
la trasformazione dei consorzi stessi in societa' di capitale.                  
Il tavolo triangolare tra Regione, Enti locali e Aziende per la                 
contrattazione e gestione degli Accordi di programma e di servizio              
avra' una diversa articolazione tra la Regione e gli Enti per gli               
Accordi di programma, tra questi ultimi e le Aziende per i Contratti            
di servizio.                                                                    
A fronte della necessita' di dotare degli opportuni strumenti le                
Autonomie locali, perche' possano presidiare la consolidata                     
esperienza del trasporto pubblico emiliano-romagnolo e innestarvi               
rapidamente ed efficacemente la separazione tra amministrazione e               
gestione nonche' la liberalizzazione, la L.R. n. 30 del 1998 ha                 
indicato lo strumento della costituzione, da parte degli Enti locali,           
di Agenzie specifiche per il settore, impegnando anche la Regione a             
incentivare tale costituzione. Si deve trattare di strumenti al                 
servizio delle volonta' istituzionali, antenne sensibili e fedeli               
delle necessita' degli utenti, luogo di espressione di capacita'                
tecniche e professionalita' di alto livello, organismi indipendenti             
rispetto ai gestori, operanti nell'interesse dei cittadini.                     
L'attivita' della Regione sara' orientata a sostenere il                        
conseguimento di tali standard, attraverso il confronto delle diverse           
esperienze e la promozione e l'incentivazione delle migliori                    
pratiche, pur nel rispetto delle reciproche autonomie.A supporto dei            
compiti regionali, sia quelli in materia di trasporto ferroviario,              
sia quelli di indirizzo e controllo sulla delega dei servizi                    
autofilotranviari e della mobilita' urbana, l'art. 18 della L.R.                
30/98 consente la costituzione dell'Agenzia regionale, a cui vengono            
affidate funzioni che si possono suddividere in diversi tipi:                   
- operativo-gestionali, quali lo "svolgimento delle procedure                   
concorsuali per l'affidamento della gestione della rete e del                   
servizio ferroviario, la progettazione degli orari dei servizi, in              
rapporto con gli esercenti, l'analisi e classificazione dei bilanci             
degli esercenti";                                                               
- di supporto tecnico quali il "monitoraggio sui contenuti e                    
sull'attuazione dei contratti di servizio e degli accordi di                    
programma", il "monitoraggio e valutazione comparativa della qualita'           
dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale",                          
- attivita' strumentali, quali la gestione e sviluppo di un sistema             
informativo accessibile e coordinato con quello regionale e degli               
Enti locali nella materia;                                                      
- ogni altra funzione coerente, quali i controlli sulla quantita' e             
sulla qualita' dei servizi attivati dagli Enti locali a seguito dei             
finanziamenti regionali inerenti i cosiddetti "servizi minimi", la              
gestione del sistema di benchmarking per la promozione e                        
l'incentivazione delle migliori pratiche, la verifica sulle opere               
finanziate, attivita' di supporto agli Enti locali.                             
La Regione e' impegnata a costituire la propria Agenzia entro il                
primo semestre dell'anno 2001.                                                  
3) I principi per la determinazione dei servizi minimi                          
I principi espressi nel presente capitolo debbono essere intesi come            
approccio valido limitatamente al prossimo triennio, che e'                     
caratterizzato da una duplice transizione: la prima transizione                 
riguarda l'affermazione dell'autonomia della Regione rispetto allo              
Stato e degli Enti locali rispetto alla Regione; la seconda                     
transizione riguarda il passaggio dalle gestioni monopolistiche alla            
liberalizzazione.                                                               
Pertanto la determinazione dei principi validi in questa fase                   
transitoria non puo' in alcun modo ritenersi esaustiva della                    
discussione sullo sviluppo del trasporto collettivo. Tale discussione           
non puo' neanche ritenersi rimandata alla scadenza del triennio, ma             
va affrontata da subito sviluppando le linee indicate dallo stesso              
PRIT 98-2010 e utilizzando anche, ma non solo, i momenti di                     
monitoraggio gia' previsti dal documento.                                       
Cio' implica:                                                                   
- l'approfondimento delle modalita' per contribuire, anche attraverso           
lo sviluppo del trasporto collettivo, al raggiungimento degli                   
obiettivi di Kyoto, fatti propri dal Piano, per il contenimento delle           
emissioni inquinanti;                                                           
- l'indicazione di obiettivi trasportistici di qualita' a cui siano             
tenuti gli Enti sottoscrittori degli accordi di programma;                      
- l'individuazione di incentivi e disincentivi tesi ad indirizzare i            
comportamenti locali all'estensione degli ambiti riservati alla                 
mobilita' ciclo-pedonale, al controllo e contenimento della mobilita'           
individuale motorizzata, alla facilitazione della mobilita'                     
collettiva, in quanto meno inquinante e meno congestionante, alla               
scelta delle forme organizzative e gestionali, per la stessa                    
mobilita' collettiva, che riducendone il costo, ne facilitano                   
l'estensione;                                                                   
- l'individuazione dei criteri per la definizione delle funzioni di             
progettazione di competenza degli Enti locali e delle loro Agenzie in           
applicazione dell'art. 19 della L.R. n. 30 del 1998.                            
3.1 I criteri generali e l'ambito di prima applicazione                         
La definizione dei principi per la determinazione dei servizi minimi            
deve soddisfare i criteri generali fissati dalle norme legislative,             
gia' in parte richiamate nelle premesse del presente documento, che             
fanno parte rispettivamente dell'ordinamento comunitario, nazionale e           
regionale.                                                                      
Il regolamento 1191/69/CEE, come modificato dal 1893/91/CEE, fa                 
obbligo al trasporto pubblico di soddisfare le esigenze essenziali di           
mobilita' dei cittadini, mentre il DLgs  n.422 del 1997 esplicita ed            
integra questo obbligo imponendo di tenere conto dell'integrazione              
tra le reti di trasporto, del pendolarismo scolastico e lavorativo,             
dell'accesso ai servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali,             
delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.              
La L.R. n. 30 del 1998 completa i criteri indicando una serie                   
ulteriore di fattori di cui tenere conto, fra cui il rispetto di                
contenuti della programmazione regionale e locale, la salvaguardia e            
il miglioramento del livello dei servizi erogati nel precedente                 
triennio, i parametri territoriali e di popolazione, l'incentivazione           
della sicurezza, della qualita' ambientale e della qualita' urbana,             
l'esito dell'attivita' di concertazione con le istituzioni e le                 
rappresentanze sociali, il limite costituito dalle risorse regionali            
disponibili per compensazione degli oneri di servizio.                          
L'insieme di questi criteri e' generalmente riferito all'insieme                
integrata dei servizi, sia ferroviari che autofilotranviari.                    
E' da rilevare tuttavia che, come esplicitato in premessa, il                   
processo di maturazione della riforma non e' omogeneo nei due                   
settori. Mentre il settore autofilotranviario vive in questa regione            
gli atti conclusivi di un lungo processo di autonomia, il passaggio             
di poteri dello Stato alla Regione in materia ferroviaria e' appena             
agli esordi. Al di la' di cio', gli atti di delega, vale a dire gli             
accordi di programma sottoscritti dallo Stato e dalla Regione e                 
recepiti nei DPCM in corso di emanazione, contemplano un periodo                
sperimentale di tre anni, dal 2001 al 2003, caratterizzato da                   
programmi di esercizio ben definiti e da un sistema di monitoraggio             
preciso che deve consentire di valutare esattamente la rispondenza              
degli impegni reciprocamente assunti tra le parti. Cio' limita,                 
nell'immediato, la possibilita' di sviluppare in piena autonomia la             
programmazione del settore ferroviario, come avviene invece in quello           
autofilotranviario.                                                             
Non si possono pertanto considerare entrambi i settori totalmente               
flessibili e percio' amministrabili unicamente sulla base delle                 
convenienze programmatorie e progettuali.                                       
La relativa rigidita' del settore ferroviario ha, in questa prima               
fase, soprattutto un valore di garanzia, assicurata comunque dallo              
Stato, circa il mantenimento in essere dei servizi a fronte del monte           
risorse trasferito.                                                             
Pertanto le innovazioni del settore dovranno limitarsi a quei                   
progetti sperimentali di aumento di servizi e di maggiore                       
integrazione che saranno resi possibili dal liberarsi di risorse                
aggiuntive, man mano che queste saranno disponibili, in termini reali           
o in termini di equivalenza economica, a seguito dei processi di                
sviluppo, innovazione ed efficientamento gia' avviati o da avviare              
nel corso del triennio.                                                         
Tali progetti potranno inoltre meglio svilupparsi laddove esiste                
capacita' utilizzabile delle infrastrutture per aumento dei servizi o           
laddove verra' a crearsi per effetto degli ammodernamenti                       
infrastrutturali in corso.                                                      
Si esprime pertanto l'indirizzo che l'ambito di prima determinazione            
triennale dei servizi minimi sia particolarmente focalizzato sul                
settore autofilotranviario affidando l'ulteriore sviluppo                       
dell'integrazione ai progetti sperimentali gia' detti, in corso di              
avvio o da avviare a livello di bacino. Tali progetti dovranno essere           
mirati non solo all'integrazione fra servizi tradizionali, ma anche             
rispetto a servizi organizzati in materia innovativa, secondo gli               
indirizzi espressi nel seguito del presente documento.                          
3.2 Lo sviluppo degli interventi sul sistema ferroviario di                     
competenza regionale                                                            
La gia' richiamata rigidita' del contesto, nel quale dovra'                     
svilupparsi l'azione regionale per quanto attiene il settore                    
ferroviario, trova il primo riferimento operativo nello stesso                  
perfezionamento e messa a regime delle procedure di delega di                   
funzioni e di compiti programmatori e amministrativi (unitamente al             
trasferimento dei beni connessi allo svolgimento di detta delega).              
La fase sperimentale iniziale e le puntuali attivita' di monitoraggio           
dovranno essere utilizzate per ricalibrare progressivamente lo                  
scenario ereditato, approfondire le conoscenze di un sistema che ha             
in se' rilevanti elementi di complessita', ricercare quegli elementi            
di arricchimento che consentano primi avvicinamenti agli obiettivi              
fissati dal PRIT 98-2010 per la realizzazione del Servizio                      
Ferroviario regionale, del sistema di trasporto regionale integrato             
passeggeri (STRIP) e tenuto conto delle previsioni riguardanti                  
l'attivazione del Servizio Ferroviario Metropolitano bolognese.                 
I servizi ferroviari di prossima attribuzione si muovono in ambiti              
che hanno al momento attori e situazioni diverse: particolarmente               
rilevante e' la distinzione tra i servizi di interesse regionale in             
concessione a FS e quelli in concessione ad aziende locali od in                
gestione commissariale governativa.                                             
Per i primi il confronto e' con un soggetto che sta vivendo una fase            
di radicale trasformazione e che opera all'interno di una rete per              
molte tratte fortemente utilizzata e non destinata a divenire di                
proprieta' regionale.                                                           
Nel contratto di servizio in corso di perfezionamento, che prende a             
riferimento lo schema definito a livello nazionale e che sara'                  
stipulato con Trenitalia SpA (il ramo di FS che si occupera' del                
trasporto ferroviario), le possibilita' di miglioramento da parte               
della Regione sono limitate, come gia' rilevato, stante                         
l'orientamento a salvaguardare e migliorare i servizi gia' in essere            
e tenendo anche conto degli interventi che interesseranno i                     
principali nodi ferroviari per i lavori del quadruplicamento veloce.            
Sono comunque individuabili degli spazi in cui incidere maggiormente            
per perseguire obiettivi, fermo restando l'impegno al miglioramento             
di esercizio, di potenziamento qualitativo del servizio offerto                 
all'utenza, sulla base di alcuni standard regionali che potranno                
essere superiori a quelli recentemente individuati da FS per l'intera           
rete nazionale.                                                                 
A cio' concorre il particolare accordo stipulato tra FS e Regione,              
denominato "Progetto qualita'", che individua una serie di azioni per           
migliorare la qualita' del materiale rotabile, l'informazione agli              
utenti, il comfort di viaggio, la pulizia delle vetture e delle                 
stazioni, la riqualificazione di queste ultime oltreche'                        
l'integrazione tariffaria.                                                      
Per incentivare queste azioni, prima fra tutte l'ammodernamento del             
materiale rotabile per i servizi regionali, sono state assegnate                
risorse dalla Regione a FS, a valere sui mezzi statali della Legge n.           
194 del 1998, per un importo complessivo di 33 miliardi, pari al                
23,57% dell'intera spesa prevista da FS.                                        
Relativamente alle linee ferroviarie non in concessione a FS, le                
maggiori possibilita' da parte delle linee interessate di assorbire             
ulteriori traffici consentono di porre come possibile obiettivo dei             
prossimi tre anni il raggiungimento di standard piu' elevati rispetto           
agli attuali, sia come potenziamento dei servizi che come loro                  
miglioramento, tenendo conto dei finanziamenti collegati                        
all'attribuzione delle nuove competenze.                                        
La delega delle funzioni ed il trasferimento dei beni delle linee               
ferroviarie di interesse regionale non in concessione a FS sono stati           
accompagnati infatti dalla previsione di consistenti finanziamenti,             
pari a 230 miliardi, per interventi di adeguamento delle linee e per            
l'acquisto di nuovo materiale rotabile. Considerato che i primi atti            
di effettiva assegnazione di tali finanziamenti sono prossimi al                
perfezionamento, la Regione concorrera' a definire puntualmente i               
programmi di intervento, d'intesa con i gestori e le realta' locali,            
e sara' anche chiamata a verificare la tempestivita' ed efficacia               
delle realizzazioni. Lo stesso dicasi per gli altri rilevanti                   
finanziamenti che in virtu' del riconosciuto interesse nazionale e              
internazionale, sono stati previsti per l'asse trans-cispadano.                 
L'indirizzo e' evidentemente quello di dare la massima celerita' alla           
realizzazione degli interventi, promuovere la qualita' della                    
progettazione, l'ottimale inserimento delle opere nel contesto                  
ambientale e l'ottenimento delle migliori sinergie possibili                    
nell'ambito del sistema.                                                        
Non ultima novita' e' la recente costituzione, da parte delle                   
Gestioni Commissariali Governative operanti nel territorio regionale,           
della Societa' Ferrovie Emilia-Romagna. Al momento dell'entrata in              
vigore del DPCM attuativo della riforma, confluiscono in essa sia la            
gestione di tutti i trasporti attualmente esercitati sulle quattro              
linee, sia la gestione delle infrastrutture rispettivamente della               
Bologna-Portomaggiore e della Ferrara-Codigoro, collegate dal ramo              
Portomaggiore-Ostellato in fase di costruzione. A norma delle                   
modifiche che il DLgs 400/99 ha apportato al DLgs 422/97 le quote di            
tale societa' passano totalmente in proprieta' della Regione.                   
Questo puo' essere considerato senz'altro il primo nucleo di quel               
soggetto unitario di gestione delle ferrovie non affidate a FS che e'           
stato previsto dal PRIT 98-2010. A partire da questo nucleo sono da             
sviluppare le azioni di ulteriore convergenza. In tal senso saranno             
da valutare positivamente tutti gli strumenti utilizzabili, sia                 
l'ingresso di nuovi soci, secondo le modalita' previste dalla recente           
legge regionale, sia la scorporazione e fusione di rami aziendali,              
sia infine la realizzazione eventuale di consorzi o convenzioni con             
gli altri gestori operanti sul territorio. Di volta in volta le                 
iniziative andranno adeguate agli obiettivi, anche parzialmente                 
raggiungibili, e al livello di consenso ottenibile. Il tutto                    
nell'ambito stabilito dagli appositi provvedimenti legislativi                  
regionali.                                                                      
Analogamente a quanto e' gia' in corso sul versante FS, vale a dire             
il gia' citato utilizzo di fondi statali per l'ammodernamento del               
materiale rotabile dei servizi FS, e' da prevedere il parziale                  
utilizzo dei mezzi statali recentemente resi disponibili per                    
investimenti dalla Legge n. 472 del 1999 per incentivare interventi             
della Societa' Ferrovie Emilia-Romagna e degli altri operatori                  
diversi da FS, che agiscono sul territorio regionale, che intendano             
eventualmente convergere su iniziative comuni. Cio' dovra' permettere           
anzitutto di ottimizzare i risultati dei previsti rinnovi del                   
materiale rotabile dedicato al trasporto passeggeri.                            
3.3 La determinazione quantitativa dei servizi minimi                           
autofilotranviari                                                               
Rispettando i criteri generali e gli ambiti applicativi sopra                   
richiamati, i principi per la determinazione quantitativa dei servizi           
minimi autofilotranviari debbono mettere a fuoco due fondamentali               
questioni: la fissazione del livello complessivo dei servizi adeguato           
alle esigenze di mobilita' dell'intero territorio regionale e la sua            
articolazione per ciascun bacino provinciale. Questi due termini                
consentono alla Regione di assumere pienamente tutte le                         
responsabilita' che le norme le affidano e permettono agli Enti                 
locali non solo di esercitare il diritto alla concertazione a livello           
regionale, ma anche di esplicare in pieno tutta la loro autonomia               
nella programmazione dei servizi nell'ambito dei rispettivi bacini.             
Per la definizione del totale regionale di riferimento per il                   
triennio, avendo anche presenti gli elementi di apprezzamento del               
trasporto pubblico di questa regione che sono diffusi in ambito                 
nazionale e sono stati gia' richiamati, va tenuto conto che l'ultima            
biennio degli Accordi di programma e di servizio (il 1999-2000) ha              
gia' visto l'attuazione di due aumenti complessivi di servizio,                 
rispettivamente del 1,5% circa per ciascun anno, per un totale                  
complessivo che supera il 3%.                                                   
L'attestamento sul valore del 2000 si configura pertanto come un                
fatto di crescita rispetto alla media del triennio trascorso.                   
A ulteriore conforto di questa indicazione puo' valere un raffronto             
che si evince, tra molte altre cose, da uno studio appositamente                
commissionato dalla Regione.                                                    
Esso indica che la quantita' dei servizi autofilotranviari svolti in            
Emilia-Romagna gia' nel 1995, calcolata sulla base dei metodi                   
statistici ministeriali e pesata sui parametri dell'estensione                  
territoriale e della popolazione delle regioni, aderiva perfettamente           
alla media dell'Italia settentrionale.                                          
Per mettere a fuoco l'altra delle questioni fondamentali, vale a dire           
la definizione di principi quantitativi per l'articolazione nei vari            
bacini del monte servizi, e' necessario attingere non solo ad alcuni            
dei criteri generali, ma alla maggior parte di essi, in quanto                  
specificamente inerenti e utilizzabili a tale fine.                             
Un utilizzo significativo di tanti criteri non deve comunque ridurli            
a un insieme indistinto e confuso, per cui e' opportuno effettuare              
raggruppamenti coerenti, costruiti sulla base della maggiore                    
omogeneita' tra i criteri stessi, della complementarieta' tra loro e            
anche della possibile e verificata intercambiabilita' di alcuni di              
essi.Alla definizione di tali raggruppamenti fa seguito un adeguato             
proporzionamento dell'influenza di ciascun gruppo di criteri sulla              
ripartizione dei servizi.                                                       
I risultati di analisi statistiche accurate, facenti parte dello                
studio gia' citato, indicano che alcuni criteri quantitativi (quelli            
ispirati alla valorizzazione dell'importanza della popolazione                  
servita e dell'estensione del territorio interessato, alla                      
soddisfazione delle esigenze di pendolarismo scolastico e lavorativa,           
alla garanzia di fruibilita' dei servizi amministrativi,                        
socio-sanitari e culturali) sono adeguatamente rappresentati da                 
variabili territoriali quali: la popolazione residente, l'insieme               
degli addetti e degli studenti impegnati sul territorio, il                     
pendolarismo sistematico degli studenti e dei lavoratori, l'insieme             
delle presenze sul territorio per scopi turistico-fieristici e                  
infine, seppure piu' debolmente e con valenza inversamente                      
proporzionale, dagli indici di motorizzazione privata.                          
Considerata la sostanziale intercambiabilita' delle prime tre di tali           
variabili sul piano statistico, risulta opportuno privilegiare tra di           
esse quella rappresentativa del pendolarismo, visto anche che appare            
per primo come criterio esplicitato dal DLgs n. 422 del 1997. Si                
arriva a fissare cosi' un primo principio di equilibrio territoriale,           
che prevede di tenere conto della variabile del pendolarismo                    
associata all'estensione territoriale, agli indici                              
turistico-fieristici e agli indici di motorizzazione, secondo una               
combinazione lineare statisticamente significativa.                             
Gli obiettivi di miglioramento della qualita' ambientale, della                 
sicurezza dei trasporti e dell'accessibilita' hanno primaria                    
rilevanza nella pianificazione regionale e locale: questa induce a              
definire, sulla stesso piano del primo principio, un secondo                    
principio di equilibrio orientato a tali obiettivi.                             
Cio' peraltro si coniuga perfettamente con un gruppo di criteri                 
presenti nelle norme richiamate, quali il perseguimento della                   
mobilita' sostenibile, la diminuzione comunque dell'impatto                     
ambientale provocato dalla mobilita' stessa, il miglioramento della             
sicurezza e dell'accessibilita'.                                                
In sostanza e' possibile e opportuno applicare un principio di                  
equilibrio per l'ambiente e la sicurezza che sia adeguatamente                  
commisurato ai bisogni che emergano dai territori, valutati in                  
termini di incidentalita' stradale, intensita' del traffico e livelli           
di inquinamento.                                                                
A complemento di questi due grandi principi di equilibrio, che                  
esprimono due raggruppamenti altamente significativi e ampiamente               
rappresentativi di quelli indicati dalle norme, non puo' essere                 
trascurata la valorizzazione delle esperienze consolidate e la                  
salvaguardia dei risultati raggiunti, su cui innestare i nuovi                  
processi.                                                                       
In tal senso andranno considerati i livelli quantitativi di servizio            
concordati per i bacini nell'ultimo biennio, pur senza farne elemento           
preponderante della prossima assegnazione.                                      
3.4 Il miglioramento qualitativo dei servizi                                    
L'attuale quadro normativo in materia di qualita' dei servizi                   
pubblici a livello nazionale e regionale prevede in capo ai soggetti            
erogatori del trasporto l'individuazione, sulla base di schemi                  
generali di riferimento, dei fattori da cui dipende la qualita' del             
servizio, l'adozione dei relativi standard da assicurare, nonche' la            
predisposizione di piani diretti a migliorare progressivamente gli              
standard stessi.                                                                
La Regione, nel settore autofilotranviario, al fine di coordinare               
tali interventi e per una migliore tutela dei cittadini utenti del              
servizio, ha gia' individuato con lo strumento degli Accordi di                 
programma e di servizio 1997-2000, azioni migliorative secondo                  
priorita' e specificita' di applicazione in ogni singolo bacino.                
Secondo le indicazioni del DLgs 422/97 e della L.R. 30/98 si                    
evidenzia la necessita' di attuare ulteriori strategie di                       
miglioramento qualitativo del servizio. E' importante tenere conto              
che, anche secondo i risultati di un recente studio, gli attuali                
utenti manifestano giudizi prevalentemente positivi, mentre la                  
cittadinanza in generale esprime aspettative non ancora soddisfatte.            
L'obiettivo della Regione e' quello di esprimere specifici impegni              
che si sviluppino in azioni volte principalmente ad acquisire                   
maggiore utenza mediante:                                                       
- la valorizzazione e la promozione della qualita' dei servizi di               
trasporto pubblico, dando indicazioni agli Enti locali nonche' agli             
operatori che gestiscono i servizi;                                             
- l'avvio di modalita' di verifica e monitoraggio della qualita' del            
servizio;                                                                       
- la comparazione dello stesso nello spazio, con altri erogatori del            
medesimo servizio e, nel tempo, cioe' con i suoi miglioramenti                  
effettivamente ottenuti;                                                        
- il rispetto dei tempi di percorrenza.                                         
Nell'ambito delle attivita' analitiche di studio e indagine                     
precedentemente richiamate, sono stati esaminati gli aspetti della              
qualita', accessibilita' e capacita' di rispondere in maniera                   
flessibile ai cambiamenti nelle esigenze di trasporto.                          
In particolare, e' stata effettuata una prima analisi dell'immagine             
percepita dagli utenti e del loro livello di soddisfazione, avendo              
presenti i principali fattori della qualita' definiti dallo schema              
generale di Carta dei servizi per la mobilita' (DPCM 30 dicembre                
1998).                                                                          
Il risultato evidenzia le maggiori aspettative per gli aspetti                  
"endogeni" del servizio, in particolare la pulizia, le condizioni               
igieniche dei mezzi e il comfort del viaggio.                                   
Anche gli aspetti "esogeni" quali la regolarita' del servizio e la              
velocita' media di percorrenza, nonche' gli aspetti di relazione, i             
tempi di risposta ai reclami e la diffusione e tempestivita' delle              
informazioni alla clientela, sono individuati come aree di necessario           
miglioramento.                                                                  
Inoltre l'analisi ha evidenziato all'apice della scala di importanza            
il poter utilizzare diversi tipi di mezzi pubblici e servizi con un             
unico biglietto, la sicurezza del viaggio, il tempo di risposta ai              
reclami e l'attenzione del gestore alla tutela dell'ambiente.                   
In generale e' opportuno individuare i seguenti indicatori della                
qualita' del servizio, che dovranno essere necessariamente previsti             
nelle Carte dei servizi predisposte dagli esercenti:                            
a) aspetti del servizio - sicurezza del viaggio - sicurezza personale           
e patrimoniale del viaggiatore - continuita', regolarita' e                     
puntualita' del servizio - comfort e pulizia dei mezzi -                        
accessibilita' al servizio - integrazione modale e tariffaria -                 
attenzione all'ambiente;                                                        
b) caratteristiche di relazione - informazione ai clienti -                     
trasparenza delle procedure di reclamo - individuazione di casi di              
indennizzo, rimborso e risarcimento danni a persone e cose.                     
Prioritariamente, la Regione, fatte proprie le aspettative dei                  
cittadini, individua quale campo d'azione per il miglioramento del              
servizio e per l'avvio di un sistema di monitoraggio della qualita' i           
seguenti fattori:                                                               
- l'integrazione modale e tariffaria,                                           
- regolarita' e puntualita' del servizio,                                       
- la sicurezza del viaggio e del viaggiatore,                                   
- comfort e pulizia dei mezzi e degli spazi adibiti ai servizi,                 
- attenzione all'ambiente.                                                      
Le modalita' di rilevazione dei dati, gli obiettivi di miglioramento            
e le relative forme di incentivazione, saranno oggetto di                       
concertazione con gli Enti locali a norma della L.R. 30/98 nella                
stipula degli Accordi di programma.                                             
oggetto di incentivazione da parte della Regione anche la qualita'              
ambientale dei mezzi usati per il trasporto.                                    
3.5 Il sostegno finanziario dell'esercizio                                      
Va riconosciuto anzitutto che, durante i sette anni trascorsi, la               
concertazione tra la Regione e gli Enti locali in merito alla                   
determinazione globale e alla ripartizione dei contributi per                   
l'esercizio e per gli investimenti si e' svolta in modo molto                   
costruttivo, pur attraversando anche momenti di confronto vivace.La             
prova dell'alto livello mantenuto dalla concertazione e' data dai due           
momenti fondamentali in cui si e' raggiunta una larghissima unita':             
rispettivamente sul testo della legge di riforma e sul PRIT 98-2010.            
In questo contesto positivo e' pero' opportuno prendere atto anche di           
momenti di obiettiva difficolta' che investono il settore, quali                
l'effetto di fenomeni inflattivi specifici, tra cui principalmente il           
rincaro dei carburanti, l'effetto dei rinnovi contrattuali, e altri             
fattori piu' circoscritti. A fronte di cio' gli interventi sul                  
bilancio regionale a partire dal 1997, cioe' l'elevazione a 363                 
miliardi del monte annuo dei contributi di parte corrente, sono stati           
cospicui, ma ormai relativamente datati. Ogni considerazione precisa            
in proposito e' tuttavia da rimandare alle sedi di discussione delle            
leggi finanziaria e di bilancio tenendo conto della opportunita' di             
consolidare nel fondo di esercizio quantomeno la somma globale degli            
stanziamenti per l'esercizio e il riequilibrio del Bilancio 2000.               
Il presente atto e' invece sede opportuna per la definizione di                 
indirizzi circa la determinazione delle quote da attribuire a ciascun           
bacino.                                                                         
La L.R. n. 30 del 1998, all'art. 32, impone la coerenza delle risorse           
con la programmazione dei servizi minimi e anche l'incentivazione               
dell'efficienza e dell'efficacia della gestione.                                
Al fine di salvaguardare la coerenza tra la determinazione dei                  
contributi e la programmazione quantitativa e qualitativa dei servizi           
e di valorizzare le esperienze consolidate e i risultati raggiunti,             
coerentemente con quanto indicato per la determinazione quantitativa            
dei servizi, dovra' essere mantenuta una percentuale significativa,             
ma non preponderante delle risorse concordate per i bacini                      
nell'ultimo biennio.                                                            
Su cio' si innesta poi immediatamente l'incentivazione                          
dell'efficienza e dell'efficacia. Questa deve essere ottenuta                   
riconoscendo, oltre alla percentuale di salvaguardia suddetta, anche            
adeguate percentuali di incentivazione, applicate alle variabili                
opportunamente scelte.                                                          
L'efficacia del servizio e' senz'altro connessa all'effettivo uso da            
parte dei cittadini, fenomeno che attualmente non e' misurabile in              
maniera diretta su tutto il territorio regionale. Per la sua                    
valutazione e' oggi opportuno servirsi della variabile data dagli               
introiti conseguiti per posto offerto nell'unita' di servizio.                  
L'adesione indispensabile delle realta' locali allo sviluppo del                
sistema tariffario integrato, assistito da quelle tecnologie                    
elettroniche per cui sono da tempo disponibili i finanziamenti                  
regionali, permettera' nel secondo triennio della riforma di adeguare           
meglio il parametro di efficacia all'effettiva quantita' di servizio            
utilizzato dai passeggeri, piuttosto che limitarlo, come in questa              
prima applicazione, al piu' indiretto indice dei ricavi tariffari.              
L'efficienza e' invece piu' direttamente valutabile attraverso un               
indicatore abbastanza tradizionale, quale la percentuale di                     
utilizzazione delle risorse umane rispetto alla loro disponibilita'             
nonche' l'andamento di costi unitari maggiormente legati                        
all'esercizio.                                                                  
Al fine di tenere conto dei diversi contesti in cui, in ciascun                 
bacino, si esprime l'efficacia e l'efficienza del servizio, e'                  
opportuno sostenere con risorse adeguate, sia pure in proporzioni               
piu' contenute, anche la capacita' di affrontare situazioni urbane              
particolarmente complesse e di svolgere il servizio stesso con mezzi            
a basso impatto ambientale. Le risorse da destinare al servizio                 
terranno conto del rispetto degli obiettivi determinati.                        
3.6 Gli investimenti per la mobilita' urbana e locale                           
A partire dal Bilancio dell'anno 1995 la Regione ha destinato risorse           
tangibili al consolidamento del trasporto pubblico e al miglioramento           
della mobilita' nelle aree urbane piu' importanti.                              
Gli interventi sono orientati priontariamente:                                  
- alla riqualificazione della mobilita' urbana in termini di migliore           
accessibilita', sostenibilita' ambientale e sicurezza,                          
- alla realizzazione di infrastrutture per l'interscambio modale, tra           
cui il completamento delle stazioni del Servizio Ferroviario                    
Metropolitano di Bologna,                                                       
- all'attuazione del Sistema Tariffario Integrato,                              
- all'acquisto di nuovi mezzi, al fine di ridurre l'impatto                     
ambientale da traffico e di migliorare il comfort degli utenti.                 
Nel corso degli anni l'ammontare complessivo delle risorse rese                 
disponibili dalla Regione ha superato i 160 miliardi di fondi propri,           
a cui si devono aggiungere i circa 180 miliardi di fondi statali                
transitati attraverso il bilancio regionale.                                    
A fronte degli interventi complessivi, previsti per oltre 1400                  
miliardi, sono oggi conclusi o gia' attivati interventi per oltre 500           
miliardi, a cui la Regione ha concorso con circa 100 miliardi di                
risorse proprie e circa 120 miliardi di risorse statali.                        
Al momento il ritardo piu' sensibile riguarda l'avvio delle due opere           
di trasporto rapido, che interessano rispettivamente la citta' di               
Bologna e l'area della costa riminese. I due interventi comportano              
una previsione di spesa gia' approvata per oltre 600 miliardi, con un           
concorso statale che supera il 70%, che non transita attraverso il              
bilancio regionale ed e' condizionato da complesse procedure sia in             
ambito locale che ministeriale.                                                 
La maggiore rapidita' di impiego delle risorse va riconosciuta invece           
agli interventi di rinnovo, sia pure limitato, del parco autobus e              
filobus.                                                                        
Nel complesso si puo' rilevare che la messa in campo di risorse                 
regionali ha mobilitato risorse in quantita' notevolmente superiore             
da parte di soggetti diversi, tra cui va annoverato non sola lo                 
Stato, ma anche il sistema degli Enti locali e delle imprese di                 
trasporto.                                                                      
Questa tendenza va consolidata rafforzando l'azione di coordinamento            
dei soggetti locali e la capacita' unitaria di interlocuzione a                 
livello nazionale, anche in vista dell'attivazione di nuovi strumenti           
finanziari statali, previsti dal Piano Generale dei trasporti e dalle           
recenti norme riguardanti i Piani Urbani della mobilita'.                       
Il metodo da privilegiare e' quello della individuazione di progetti            
condivisi e di rilevanza tale da poter stimolare l'intervento di una            
pluralita' di soggetti, pubblici e privati, interessati al governo e            
alla gestione della mobilita'.                                                  
Al fine di una attenta focalizzazione dei risultati attesi e di una             
valutazione del loro ottenimento e' da considerare positivamente lo             
sviluppo di un sistema di monitoraggio della mobilita' urbana e                 
locale. Le azioni conseguenti dovranno tenere conto degli                       
orientamenti e delle iniziative attivate nel merito a livello                   
comunitario e sviluppare le necessarie sinergie con i settori della             
Regione stessa e degli Enti locali che operano nel campo                        
dell'ambiente e della sanita'.                                                  
3.7 L'innovazione organizzativa dei servizi                                     
L'art. 14 del DLgs 422/97 offre la possibilita' di attivare forme               
organizzative nuove dei servizi, che consentano di meglio attagliare            
l'offerta alle caratteristiche della domanda, alle caratteristiche              
dei territori e anche alle caratteristiche delle imprese disponibili            
a esercitare alcuni particolari tipi di servizi.                                
Va ricordato che nel territorio di questa regione si sono svolte                
sperimentazioni molto importanti e di particolare successo, che hanno           
consentito di offrire servizi particolari rivolti, a seconda dei                
casi, a settori speciali del territorio, a categorie particolari di             
utenti, o effettuati in ore particolari quali quelle notturne, e in             
altre situazioni determinate. Tra i fattori fondamentali di successo            
di tali iniziative sono ricorsi principalmente l'intervento della               
piccola imprenditoria del settore o di settori affini e l'impiego di            
moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione.                     
La necessita' di proseguire il percorso intrapreso, sfruttando anche            
le nuove opportunita' consentite dalla normativa nazionale, rende               
opportuno formulare l'indirizzo circa il mantenimento delle                     
iniziative in corso e lo sviluppo di nuove iniziative in ciascun                
bacino. Le iniziative sono attivabili a fronte di progetti precisi e            
di successive verifiche che determinino: l'equivalente disponibilita'           
oraria o chilometrica del servizio innovativo offerto rispetto a                
quello tradizionale, la costanza o l'aumento dell'utenza servita, il            
miglioramento del livello di soddisfazione dei passeggeri, la                   
convenienza economica dell'innovazione organizzativa. A fronte della            
verifica di tali requisiti e' da prevedere la costanza dei contributi           
regionali di esercizio attribuiti al bacino.                                    
4) L'attuazione dei principi e degli indirizzi del presente atto                
nella concertazione con gli Enti locali                                         
L'attuazione dei principi e degli indirizzi del presente atto e'                
affidata dalle norme piu' volte richiamate a due momenti fondamentali           
di concertazione tra la Regione e gli Enti locali: rispettivamente il           
raggiungimento dell'intesa generale e la sottoscrizione di specifici            
Accordi di programma.                                                           
La prima attivazione di questi strumenti triennali non e' solo il               
momento piu' concreto di attuazione della riforma, ma un reale                  
momento di confronto tra soggetti paritari, dotati ciascuno della               
propria autonomia e responsabilita', per mettere in pratica le azioni           
comuni. La valorizzazione di questo momento di concertazione assume             
particolare rilevanza anche al fine del miglioramento                           
dell'integrazione modale e tariffaria.                                          
Al raggiungimento dell'intesa prevista dall'art. 10 della L.R. 30/98,           
concernente la determinazione quantitativa dei servizi minimi per               
ciascun bacino provinciale, il loro miglioramento qualitativo e                 
l'assegnazione dei relativi contributi finanziari regionali per                 
l'esercizio, la Regione perviene nel rispetto dei principi stabiliti            
dal presente atto, secondo le modalita' fissate dalla legge e dopo              
aver sentito le organizzazioni imprenditoriali del settore operanti             
in ambito regionale e le forze sociali rappresentate a livello                  
generale regionale.                                                             
La Regione e gli Enti locali pervengono all'intesa di cui sopra entro           
il 31 gennaio 2001.                                                             
Per la stipula degli Accordi di programma 2001-2003 con gli Enti                
locali la Regione si attiene alle norme della L.R. n. 30 del 1998, al           
principio della concertazione con le forze sociali e inoltre ai                 
seguenti principi:                                                              
- e' stipulato un unico Accordo di programma per ogni bacino                    
provinciale, sottoscritto da un lato dalla Regione e, dall'altro,               
dalla Provincia e dai Comuni con popolazione superiore ai 50.000                
abitanti, come pure dall'Agenzia eventualmente costituita nel bacino            
provinciale stesso, ove ne abbia le funzioni;                                   
- l'Accordo individua le politiche triennali e le azioni concrete dei           
soggetti sottoscrittori coerentemente con gli indirizzi del presente            
atto, in materia di trasporto pubblico, sia ferroviario che                     
autofilotranviario e di mobilita' urbana;                                       
- in particolare l'Accordo individua obiettivi concreti di                      
miglioramento e modalita' di controllo dell'integrazione modale, di             
riduzione dell'inquinamento e di sviluppo della mobilita'                       
sostenibile, promuovendo anche l'attivazione di specifici progetti e            
interventi dotati di specifici contributi di investimento,                      
condizionati all'effettivo raggiungimento degli obiettivi condivisi;            
- al fine del raggiungimento dell'integrazione tariffaria su larga              
scala, ciascun Accordo precisa anche i passaggi, specifici per                  
ciascun bacino, dedicati all'entrata in vigore, entro e non oltre il            
31 dicembre 2002, del titolo di viaggio integrato STIMER prevista               
dalla normativa regionale;                                                      
- la Giunta provvedera' a monitorare l'attuazione degli Accordi,                
anche attraverso l'operato dell'Agenzia regionale, presentando                  
annualmente un rapporto al Consiglio regionale.                                 
La Regione sentita la competente Commissione consiliare e gli Enti              
locali o le loro Agenzie pervengono alla sottoscrizione degli Accordi           
di programma entro il 15 marzo 2001.                                            
Gli Enti locali o le loro Agenzie sottoscrivono i Contratti di                  
servizio con gli esercenti facendo riferimento sulle risorse indicate           
nell'intesa, oltre che su eventuali risorse proprie aggiuntive.                 
La Regione procede alla prima concessione annuale dei contributi                
prevista dalla legge contestualmente all'approvazione degli Accordi             
di programma.                                                                   
Nelle more eventuali di tale atto la Regione procede alla concessione           
di acconti mensili secondo quanto previsto dalla legge.                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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