REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2001, n. 2054

Approvazione dell'accordo generale per il triennio 2001-2003 tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni della spedalita' privata AIOP e ARIS in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Tenuto presente che:                                                            
- ai sensi dell'art. 8 bis, comma 1 del DLvo 502/92 cosi' come                  
modificato con DLvo 229/99, le Regioni assicurano i livelli                     
essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 del                   
richiamato decreto, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti                
dalle Aziende Unita' sanitarie locali, delle Aziende Ospedaliere,               
delle Aziende universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a               
carattere scientifico, nonche' di soggetti accreditati ai sensi                 
dell'art. 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui              
all'art. 8-quinquies;                                                           
- ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724            
concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, a            
decorrere dalla data di entrata in vigore del sistema di pagamento              
delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla Regione            
cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi           
rapporti fondati sull'accreditamento;                                           
- dal 1996 l'accreditamento opera comunque in via provvisoria, nei              
confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti                    
prestazioni di alta specialita' in regime di assistenza indiretta               
regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del DLgs             
502/92, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione              
sulla base delle tariffe predeterminate dalla Regione;                          
richiamati:                                                                     
- l'art. 2, comma 8 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (collegata             
alla Legge finanziaria 1996) per il quale le Regioni e le Unita'                
sanitarie sulla base di indicazioni regionali contrattano con le                
strutture pubbliche e private un piano annuale preventivo che ne                
stabilisca quantita' presunte e tipologie anche ai fini degli oneri             
da sostenere;                                                                   
- l'art. 1, comma 32 della Legge 662/96 (collegata alla finanziaria             
1997) secondo cui le Regioni, nell'ambito delle funzioni previste               
dall'art. 2, comma 2, del piu' volte citato DLgs 30 dicembre 1992, n.           
502 e successive modificazioni ed integrazioni, devono individuare,             
nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno precedente, la           
quantita' e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere            
erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private. Inoltre la               
contrattazione dei piani annuali preventivi di cui all'art. 6, comma            
5 della Legge 23/12/1994, n. 724, ed all'art. 2, comma 8 della legge            
28/12/1995, n. 549, deve essere realizzata in conformita' alle                  
predette indicazioni, con la fissazione del limite massimo di spesa             
sostenibile;                                                                    
- l'art. 32, comma  8 della Legge 27/12/1997, n. 449 (collegata alla            
finanziaria 1998), secondo cui le Regioni in attuazione della                   
programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui                   
all'art. 2, comma 5 della Legge 549/95,  e successive modificazioni             
sopra richiamate, devono individuare preventivamente per ciascuna               
istituzione sanitaria, pubblica o privata, o per gruppi di                      
istituzioni sanitarie, i limiti massimi di spesa sostenibile con il             
Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonche' gli           
indirizzi e le modalita' per la contrattazione di cui all'art. 1,               
comma 32 della Legge 662/96 pure sopra richiamata;                              
- il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge 449/97, secondo cui le            
Regioni, le Aziende Unita' sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere            
devono assicurare l'attivita' di vigilanza e controllo sull'uso                 
corretto ed efficace delle risorse;                                             
- il comma 3 dell'art. 72 della Legge 23/12/1998, n. 448 (collegato             
alla finanziaria 1999), per il quale le Regioni, in attuazione di               
quanto disposto dal comma 9, art. 32 della Legge 449/97, a decorrere            
dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001, assicurano l'effettiva vigilanza           
ed il controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse in modo             
da realizzare una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata in              
regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di              
forme alternative alla degenza ordinaria, nella misura annuale non              
inferiore all'1% dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine              
registrata nell'anno precedente;                                                
richiamate altresi':                                                            
- la deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 23 gennaio 1996             
con la quale e' stato provveduto a recepire ed approvare il                     
protocollo d'intesa firmato in data 10 gennaio 1996 tra l'Assessore             
regionale alla Sanita' e le rappresentanze regionali delle spedalita'           
private (Presidenza AIOP e Presidenza ARIS) sugli orientamenti                  
programmatici e linee guida da valere per il 1996 nei rapporti tra il           
Servizio sanitario regionale e  le istituzioni sanitari e private               
(Case di cura private) nella fase di accreditamento provvisorio ed              
automatico delle stesse istituzioni gia' convenzionate ed eroganti              
prestazioni di alta specializzazione;                                           
- la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1356 del                
22/7/1997 con la quale e' stato provveduto a recepire ed approvare il           
protocollo d'intesa firmato in data 20/5/1997 con le integrazioni               
successivamente intervenute, tra l'Assessore regionale alla Sanita' e           
le rappresentanze regionali della spedalita' privata (Presidenza AIOP           
e Presidenza ARIS), per la gestione della fase provvisoria e                    
temporanea  dell'accreditamento automatico delle strutture private di           
ricovero e cura della regione Emilia-Romagna gia' convenzionate o               
eroganti prestazioni di alta specialita' in regime di assistenza                
indiretta alla data di entrata in vigore del DLgs 502/92, allo scopo            
di prefigurare per l'anno 1997 e seguenti,  un quadro certo e                   
condiviso di rapporti per quanto concerne l'assetto delle prestazioni           
ospedaliere e di Day-Hospital erogabili dalla rete ospedaliera                  
privata;                                                                        
- le deliberazioni n. 1384 del 26 luglio 1999 di recepimento                    
dell'Accordo generale fra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni           
della spedalita' privata AIOP e ARIS per gli anni 1999-2000, e la n.            
114 del 2001 di approvazione di un accordo integrativo per l'anno               
2000;                                                                           
considerato che:                                                                
- i contenuti dei precedenti accordi, di cui alle deliberazioni sopra           
richiamate, sono stati rispettati;                                              
- si ribadisce una valutazione positiva dei risultati scaturiti dagli           
accordi precedentemente instaurati;                                             
- il quadro negoziale ha consentito una sostanziale certezza del                
budget di riferimento per il settore ed ha facilitato la stipula di             
contratti di fornitura aziendali in una logica di integrazione                  
progressiva e di sussidiarieta' tra pubblico e privato accreditato;             
considerato altresi' che l'Assessore regionale alla Sanita' ha                  
definito con l'AIOP e l'ARIS Emilia-Romagna, in rappresentanza delle            
strutture ospedaliere private associate della regione, una proposta             
di accordo di carattere generale per il triennio 2001-2003 che in               
parte innova gli accordi precedenti, in un'ottica di regolamentazione           
dei rapporti, di definizione di tetti di budget sostenibili                     
all'interno del quadro complessivo delle risorse di sistema                     
sanitario;                                                                      
rilevato che tale proposta di accordo, presiglato in data 2 ottobre             
2001 dall'Assessore regionale alla Sanita' e dalle rappresentanze               
regionali della spedalita' privata associata (Presidenza AIOP e                 
Presidenza ARIS), il cui testo allegato e' parte integrante del                 
presente atto deliberativo, si caratterizza per le seguenti novita'             
sostanziali rispetto ai precedenti:                                             
1) e' da ritenersi esaustivo per quanto concerne i contenuti                    
normativi, pertanto sostituisce a tutti gli effetti quanto previsto             
negli accordi precedenti;                                                       
2) la Parte 1 dell'accordo contiene tutti gli aspetti regolamentari             
generali, validi per tutti gli ospedali privati associati alle                  
associazioni firmatarie l'accordo, compresi pertanto gli ospedali di            
alta specialita', con i quali si sottoscrive ulteriore e specifico              
accordo per quanto attiene gli aspetti e economici e produttivi;                
3) ha validita' triennale per quanto concerne le parti regolamentari,           
mentre viene rivisto annualmente nei contenuti economici;                       
4) viene definito un budget specifico, complessivo regionale, per               
l'attivita' di tipo psichiatrico e neuropsichiatrico, da considerarsi           
invalicabile e pertanto soggetto a penalita' con il meccanismo della            
tariffa a scalare;                                                              
5) viene definita una sezione specifica per l'attivita' psichiatrica            
e neuropsichiatrica (Parte III), che comprende anche gli aspetti                
precedentemente regolamentati nella delibera n. 405 del 31/3/1998.              
Per tutto quanto specificato nell'allegato accordo e non                        
corrispondente alla precedente delibera, la stessa perde di                     
validita';                                                                      
6) l'accordo vincola tutti i produttori appartenenti alle                       
associazioni regionali AIOP e ARIS, pertanto sono comprese le                   
strutture di Villa Serena di Forli' e del Cardinal Ferrari di Parma.            
In particolare per quest'ultima struttura, essendo in assoluto il               
primo anno di partecipazione agli accordi Regione e ospedalita'                 
privata, viene ricompresa nei budget intra ed extra Azienda Unita'              
sanitaria locale in ragione degli accordi locali precedentemente                
stipulati; pertanto le Aziende che ritengono necessario usufruire               
delle prestazioni fornite dall'Ospedale privato Cardinal Ferrari,               
anche in ragione delle specificita' professionali che lo                        
caratterizzano, possono stipulare accordi speciali dei quali si                 
terra' conto nella definizione della parte economica a partire dal              
2002;                                                                           
7) viene definito un fondo per la revisione dei tetti regionali                 
complessivi (punto B.7.), vale a dire un fondo per il riassorbimento            
di eventuali penalita', a fronte del raggiungimento di obiettivi di             
produzione di interesse regionale. In particolare tale risorsa deve             
essere considerata uno degli elementi a disposizione del sistema                
sanitario regionale per affrontare il problema delle liste d'attesa             
in ambito ospedaliero;                                                          
la proposta di accordo per il triennio 2001-2003, pre-siglata                   
dall'Assessore regionale alla Sanita' e dalle Associazioni della                
spedalita' privata AIOP e ARIS Emilia-Romagna il 2 ottobre ultimo               
scorso, prevede inoltre, come gia' gli accordi precedenti:                      
- l'accreditamento transitorio sempre per funzioni delle strutture di           
non alta specialita' sulla base delle previsioni formulate nel                  
precedente accordo del 1997, fino alla completa istituzione del                 
sistema di accreditamento definitivo e, in ogni caso, per una durata            
non superiore ad un triennio dalla data di entrata in vigore                    
dell'accordo medesimo, fermi restando gli adempimenti previsti                  
dall'applicazione della legge regionale sui requisiti per                       
l'autorizzazione e l'accreditamento definitivo;                                 
- l'individuazione del budget annuale di riferimento per le attivita'           
di ricovero ospedaliere private accreditate intraziendali all'interno           
del quale le Aziende sanitarie definiscono i contratti aziendali con            
il coinvolgimento delle strutture accreditate presenti nell'ambito              
territoriale di riferimento, che si impegnano, singolarmente e/o in             
associazione, a garantire il rispetto della pattuizione contrattuale            
in termini di volumi e di tipologie di attivita' attesi, di garanzie            
per gli utenti e di responsabilita' sui risultati produttivi attesi;            
- la definizione del budget extra-aziendale e la possibilita' di                
contrattazione con gli ospedali privati al di fuori dell'ambito                 
aziendale, per importi di spesa storica superiore a 1 miliardo;                 
- la riqualificazione dell'attivita' ospedaliera ed il corretto                 
inquadramento delle prestazioni secondo le linee stabilite dagli                
appositi provvedimenti regionali in materia di obiettivi di                     
produzione ospedaliera (recupero di efficienza, riduzione del tasso             
di ospedalizzazione, miglioramento del rapporto costo/efficacia e               
qualita'/quantita' delle prestazioni, propensione all'utilizzo del              
D.H.);                                                                          
- l'applicazione, per le attivita' di ricovero delle tariffe previste           
dal tariffario corrente nel periodo;                                            
- l'individuazione di specifici meccanismi di penalizzazione per il             
rientro della spesa nei limiti concordati e delle modalita' di                  
fatturazione delle prestazioni da parte delle strutture private                 
erogatrici;                                                                     
- la conferma dell'applicazione nei confronti delle strutture private           
accreditate del principio dell'incompatibilita' assoluta del                    
personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, nonche' del              
restante personale che comunque intrattiene rapporti con il Servizio            
sanitario nazionale, e dell'applicazione, in caso di trasgressione,             
delle penalita' gia' previste al punto A.6. dell'accordo;                       
- la circostanza che l'accreditamento operera' a condizione che la              
struttura interessata sottoscriva un'apposita dichiarazione conforme            
al modello allegato all'accordo, di condivisione, sul piano                     
negoziale, dei contenuti dell'accordo generale per il triennio                  
2001-2003 e di accettazione della remunerazione tariffaria                      
contrattualmente vigente tempo per tempo;                                       
dato atto che l'accordo generale in esame riguarda l'ambito della               
cardiochirurgia e dell'alta specialita' solo per quanto previsto                
nella Parte I, e che per la parte economica e di definizione delle              
prestazioni si fa rinvio a specifico successivo accordo;                        
ritenuto pertanto opportuno, urgente e conforme alla normativa                  
richiamata approvare l'allegata proposta di accordo con la spedalita'           
privata;                                                                        
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,           
n. 41, dell'art. 33, comma 2 della L.R. 31/94 e successive                      
modificazioni e del punto 3.1 della deliberazione 2541/95:                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Presidi ospedalieri dott.ssa  Kyriakoula Petropulacos in merito alla            
regolarita' tecnica della presente deliberazione;                               
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
e Politiche sociali, dott. Franco Rossi, in merito alla legittimita'            
della presente deliberazione;                                                   
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta           
di accordo generale tra la Regione Emilia-Romagna e AIOP e ARIS                 
Emilia-Romagna per la regolamentazione dei rapporti in materia di               
prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata in via diretta ed            
indiretta per il triennio 2001-2003, che si allega al presente                  
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;                      
2) di autorizzare l'Assessore regionale alla Sanita' alla                       
sottoscrizione dell'accordo di cui trattasi evidenziando come                   
l'accordo stesso sostituisca, a tutti gli effetti quanto previsto               
negli accordi precedenti.                                                       
Accordo generale tra Regione Emilia-Romagna e AIOP e ARIS                       
Emilia-Romagna per la regolamentazione dei rapporti in materia di               
prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata in via diretta ed            
indiretta ex art. 8-quinquies del DLgs 502/92 e successive                      
modificazioni e integrazioni - Triennio 2001-2003                               
Piano dell'accordo                                                              
Considerazioni introduttive                                                     
Premesse                                                                        
PARTE I (Parte comune ai settori di alta specialita', non alta                  
specialita' e neuropsichiatria)                                                 
A.1.) Gruppi di produttori interessati al presente accordo                      
A.2.) Sistema regionale degli accordi contrattuali                              
A.3.) Fatturazione e pagamenti                                                  
A.4.) Controlli                                                                 
A.5.) Commissione paritetica                                                    
A.6.) Incompatibilita'                                                          
A.7.) Day hospital                                                              
A.8.) Assistenza indiretta                                                      
A.9.) Accordi speciali                                                          
A.10.) Recupero mobilita'                                                       
A.11.) Accesso alle strutture private accreditate                               
A.12.) Attivita' specialistica ambulatoriale                                    
A.13.) Provvedimenti regionali                                                  
A.14.) Dichiarazione individuale di accettazione dell'Accordo                   
regionale 2001-2003                                                             
A.15.) Scelta del medico e/o dell'equipe a regime                               
libero-professionale                                                            
PARTE II (Parte specifica non alta specialita')                                 
B.1.) Accreditamento delle strutture ospedaliere private                        
B.2.) Tariffa applicabile e classificazione delle strutture di non              
alta specialita'                                                                
B.3.) Budget                                                                    
B.4.) La contrattazione locale                                                  
B.5.) Riqualificazione delle attivita'                                          
B.6.) Articolazione e funzionamento dei meccanismi di budget e di               
penalizzazione                                                                  
B.7.) Revisione dei tetti regionali complessivi a fronte del                    
raggiungimento di particolari obiettivi di produzione di interesse              
regionale                                                                       
PARTE III (Parte specifica salute mentale)                                      
C.1.) Tipologie di ricovero                                                     
C.2.) Modalita' di accesso                                                      
C.3.) Controlli e proroghe                                                      
C.4.) Tetto di spesa e penalizzazioni                                           
C.5.) Tariffe                                                                   
C.6.) Riferimenti                                                               
Allegati:                                                                       
1) fac-simile di dichiarazione individuale di accettazione                      
dell'Accordo regionale;                                                         
2) contenuti e linee guida applicativi degli obiettivi di interesse             
regionale di cui al punto B.7 dell'accordo generale.                            
La Regione Emilia-Romagna e l'AIOP e l'ARIS Emilia-Romagna, in                  
rappresentanza delle strutture ospedaliere private associate della              
regione, di seguito individuate anche solo come "le parti",                     
nell'intento di proseguire e sviluppare ulteriormente il quadro                 
negoziale avviato per la prima volta nel 1996, concordano                       
sull'opportunita' di dar corso ad una nuova intesa che recepisca e              
consolidi i contenuti delle precedenti rapportandoli al quadro                  
normativo attuale ed al mutato scenario rappresentato dall'evoluzione           
in corso del sistema sanitario regionale.                                       
Considerazioni introduttive                                                     
Le parti prendono atto che i contenuti dei precedenti Accordi                   
generali applicati per gli anni dal 1996 al 2000, sono stati                    
rispettati con la produzione di un monte prestazioni che, per                   
quantita' e tipologia, riflettono sostanzialmente i contenuti di                
quanto concordato, anche in relazione all'esito della continua                  
attivita' di monitoraggio esercitata dalla Commissione paritetica               
regionale, i cui lavori sono stati verbalizzati di volta in volta e             
sono custoditi agli atti delle singole parti.                                   
L'AIOP e l'ARIS, concordemente alla Regione, rendono atto che il                
processo di accreditamento provvisorio delle strutture gia'                     
convenzionate o eroganti prestazioni di alta specialita', regolato              
dall'art. 6, comma 6 della Legge 724/94 (1), cosi' come e' stato                
concretizzato nella Regione Emilia-Romagna successivamente alla                 
sottoscrizione dei precedenti accordi generali per gli anni 1996 e              
1997 ha salvaguardato con efficacia il principio di programmazione e            
costruzione di un sistema misto pubblico-privato nell'organizzazione            
ed erogazione dei servizi ospedalieri, delineando un modello efficace           
di competizione regolata e concretizzando il principio della libera             
scelta del cittadino, in un quadro di realizzata compatibilita'                 
finanziaria.                                                                    
In attesa del completamento del processo di accreditamento                      
istituzionale, cosi' come attualmente disciplinato dall'art. 8-quater           
del DLgs 502/92 e successive modifiche e integrazioni, il quale                 
demanda ad apposito provvedimento governativo la fissazione dei                 
criteri generali ed uniformi per l'applicazione dell'istituto, le               
parti ritengono opportuno prorogare l'attuale regolamentazione                  
provvisoria, per una durata in ogni caso non superiore ad un                    
triennio, fermi restando gli eventuali  adempimenti richiesti dalla             
normativa regionale vigente in materia alla data di sottoscrizione              
del presente accordo.                                                           
Le parti concordano nel ritenere la presente intesa, con riferimento            
anche alle disposizioni di cui al comma 8, art. 32 della Legge 449/97           
(2) e della Legge 448/98, quale presupposto, come avvenuto nei                  
precedenti accordi stipulati tra le stesse, per la dichiarazione di             
funzionalita' alle scelte della programmazione regionale delle                  
strutture ospedaliere private accreditate, sia di alta che di  non              
alta specialita', salvo quanto diversamente stabilito dall'atto di              
indirizzo di cui all'art. 8-quater, comma 3, lettera b, del DLgs                
502/92 e successive modifiche ed integrazioni.                                  
Premesse                                                                        
La Regione Emilia-Romagna ribadisce la propria valutazione positiva             
circa i risultati dell'attuale quadro negoziale, nell'ambito degli              
accordi raggiunti, con l'ospedalita' privata, che ha consentito di              
collocare all'interno della rete assistenziale integrata il circuito            
degli ospedali privati provvisoriamente accreditati in questa                   
regione.                                                                        
L'assetto negoziale ha consentito una sostanziale certezza del budget           
di riferimento per il settore ed ha aperto la strada alla stipula di            
contratti di fornitura aziendali che in molti casi hanno definito               
tipologie e volumi di attivita' relativi all'intera gamma di offerta            
(ricoveri ordinari, day hospital, LPR, attivita' specialistica                  
ambulatoriale) in un quadro di integrazione progressiva e di                    
sussidiarieta' tra pubblico e privato accreditato.                              
Il quinquennio di validita' degli accordi precedentemente stipulati             
ha coinciso con il periodo di attuazione della rimodulazione della              
rete ospedaliera regionale. Uno scenario d'insieme, ancora                      
necessariamente parziale, che mette comunque significativamente in              
luce elementi di profonda trasformazione del sistema, ancora piu'               
rilevanti se rapportati al quadro complessivo nazionale, verso il               
quale la Regione Emilia-Romagna si pone in forte contro tendenza, con           
una maggiore appropriatezza dei ricoveri ospedalieri, e una                     
significativa riduzione del tasso di ospedalizzazione dei cittadini             
emiliano-romagnoli.                                                             
In questa regione sono stati quindi sostanzialmente raggiunti                   
obiettivi strategici del sistema  pubblico sviluppando nel contempo             
l'offerta privata.                                                              
Tutto cio' considerato e premesso,                                              
si conviene                                                                     
di regolamentare i rapporti ex art. 8-quinquies del DLgs 502/92 e               
successive modificazioni ed integrazioni intercorrenti tra le parti             
in materia di prestazioni ospedaliere erogate dalla rete ospedaliera            
privata sulla base delle intese negoziali di cui al presente accordo,           
i cui contenuti sono da ritenersi esaustivi rispetto alla precedente            
disciplina pattizia.                                                            
Le statuizioni del presente accordo generale disciplinano i rapporti            
di fornitura delle prestazioni ospedaliere di alta specialita', di              
non alta specialita' e di neuropsichiatria, salva diversa specifica             
indicazione contenuta nell'accordo stesso.                                      
La validita' del presente accordo e' stabilita in anni 3 a decorrere            
dall'1/1/2001 per quanto attiene ai contenuti di carattere normativo,           
fatta salva la necessita' di procedere a modifiche concordate. Le               
previsioni di ordine economico hanno validita' annuale.                         
Parte I - Parte comune ai settori di alta specialita', non alta                 
specialita' e neuropsichiatria                                                  
A.1.) Gruppi di produttori interessati al presente accordo                      
Il presente accordo individua 3 gruppi di strutture eroganti                    
(produttori) ai quali vengono correlati i relativi budget in base               
alle funzioni svolte.                                                           
a) Ospedali privati di non alta specialita':                                    
Questo gruppo di produttori eroga prestazioni che fanno riferimento a           
2 tipologie di budget                                                           
1) prestazioni intra-Azienda Unita' sanitaria locale, vale a dire               
rivolte a cittadini residenti nella Azienda Unita' sanitaria locale,            
di competenza territoriale della struttura;                                     
2) prestazioni extra-Azienda Unita' sanitaria locale, vale a dire               
erogate a cittadini non residenti nella Azienda Unita' sanitaria                
locale di competenza territoriale della struttura. Nella parte                  
specifica del presente accordo vengono definiti i relativi budget.              
b) Ospedali privati che erogano prestazioni di carattere                        
neurospichiatrico                                                               
Questo gruppo di produttori ha un budget complessivo, per l'attivita'           
di tipo psichiatrico e neuropsichiatrico, che comprende sia i                   
cittadini residenti che non residenti nella Azienda Unita' sanitaria            
locale, di competenza territoriale. L'individuazione di un budget               
specifico rappresenta una novita' sostanziale dell'attuale accordo              
rispetto ai precedenti, e si giustifica, oltre per quanto in seguito            
oggetto di specifica intesa in materia di riorganizzazione                      
dell'attivita' prestata dalle strutture neuropsichiatriche, con la              
peculiarita' di detto settore rispetto al meccanismo di remunerazione           
(a tariffa giornaliera), alla valenza multizonale quanto a                      
provenienza degli accessi e alla tipologia di attivita' di carattere            
prevalentemente residenziale.                                                   
c) Ospedali privati di alta specialita'                                         
Questo gruppo di produttori individua gli ospedali privati di alta              
specialita' per l'attivita' svolta in accreditamento. Per questo                
gruppo il presente accordo regionale, nonche' quello specificatamente           
siglato per l'attivita' individuata sono esaustivi dei rapporti che             
tale tipologia di fornitori ha con il Servizio sanitario nazionale in           
termini di budget, di meccanismi di controllo e di tipologie di                 
prestazioni commissionate.                                                      
Sono escluse dal presente accordo le Case di cura ex art. 26 della              
Legge 833/78 (3) fatta eccezione per la casa di cura "Salus" (RN).              
A.2.) Sistema regionale degli accordi contrattuali                              
Il sistema degli accordi contrattuali regionali con i produttori di             
prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale,               
prefigurato dall'art. 8-quinquies del DLgs 502/92 cosi' come                    
successivamente integrato e modificato, e' definito nella Regione               
Emilia-Romagna dalla deliberazione della Giunta regionale 426/00, la            
quale prevede che il contenuto contrattuale debba determinare in                
maniera analitica i seguenti elementi strategici:                               
1) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;           
2) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti                   
nell'ambito territoriale della medesima Azienda Unita' sanitaria                
locale, si impegnano ad assicurare distinto per tipologia e per                 
modalita' di assistenza;                                                        
3) i requisiti del servizio da rendere in termini di accessibilita',            
appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e                      
continuita' assistenziale;                                                      
4) il corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate,           
da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle           
attivita' effettivamente rese;                                                  
5) il debito informativo delle strutture per il monitoraggio degli              
accordi contrattuali e le procedure per il controllo esterno;                   
6) l'eventuale introduzione di un sistema di premio e penalizzazione            
tariffaria e budgetaria, anche ulteriore rispetto ai budget di cui              
alla presente intesa, relativo ai risultati conseguiti relativamente            
ad efficienza, efficacia, appropriatezza, coerenza con gli obiettivi            
strategici di riduzione del tasso di ospedalizzazione distribuito e             
diversificato per ambiti territoriali, rispetto dei budget, aderenza            
alla casistica concordata;                                                      
7) l'introduzione di indicatori adeguati per rendere oggettiva la               
misura del livello di raggiungimento degli obiettivi.                           
Le parti, inoltre, ritengono che relativamente all'anno 2001 le                 
previsioni di cui al punto 2, alinea 8, del dispositivo della                   
deliberazione di Giunta regionale 426/00 in materia di abbattimento             
tariffario in presenza di un numero di ricoveri superiore del 10%               
all'atteso e pattuito ed eventuali ulteriori iniziative dirette a               
limitare  la capacita' produttiva, trovano riscontro applicativo nei            
meccanismi di abbattimento tariffario previsti dalla presente intesa            
nelle parti specifiche, significando che in sede di valutazione a               
consuntivo dell'attivita' 2001 delle strutture private, la Regione              
assumera' le iniziative del caso, ritenute necessarie per il rispetto           
delle previsioni di cui sopra.                                                  
Per quanto riguarda le prestazioni di alta specialita', sia in                  
termini di tipologie che di volumi, il contratto regionale e' da                
ritenersi esaustivo e nulla viene demandato in sede di contrattazione           
locale.                                                                         
Per tutto quanto riguarda la contrattualistica locale, si rimanda               
alla Parte specifica del presente accordo, in quanto limitata alle              
attivita' di non alta specialita'.                                              
A.3.) Fatturazione e pagamenti                                                  
A.3.1) Fatturazione                                                             
Le prestazioni effettuate nei confronti dei cittadini residenti nella           
regione sono fatturate alle Aziende Unita' sanitarie locali di                  
provenienza del paziente, in base al dato anagrafico risultante dalla           
prescrizione medica al ricovero e dalla documentazione sanitaria                
(tesserino sanitario); copia conforme della relativa fattura dovra'             
essere inviata anche alla Azienda Unita' sanitaria locale di                    
competenza territoriale della casa di cura.                                     
Nel caso sorgessero problematiche  conseguenti alla errata                      
determinazione della residenza del paziente fa fede la fotocopia                
della carta di identita' o l'eventuale autocertificazione prodotta              
dal cittadino comprovante l'esatto domicilio ai fini                            
dell'individuazione dell'Azienda Unita' sanitaria locale presso la              
quale lo stesso e' assistito. Ove tale indicazione risultasse                   
comunque errata per cause non ascrivibili alla struttura di ricovero            
sara' cura dell'Azienda Unita' sanitaria locale destinataria della              
fattura prendere in carico la posizione, effettuare le opportune                
ricerche per appurare l'effettiva residenza del ricoverato ed                   
attivare le procedure di compensazione della mobilita' sanitaria.               
Le prestazioni erogate a cittadini provenienti da fuori regione                 
verranno fatturate all'Azienda Unita' sanitaria locale di competenza            
territoriale della casa di cura, con l'indicazione del codice fiscale           
del soggetto ricoverato e della regione o Stato estero di                       
provenienza, in conformita' alle vigenti convenzioni internazionali.            
Le prestazioni a cittadini non residenti e non iscritti al Servizio             
sanitario nazionale, ne' coperti dalle disposizioni internazionali in           
materia di reciprocita', verranno comunque erogate secondo la                   
disciplina ministeriale vigente e non saranno comunque conteggiate              
nel budget.                                                                     
Il volume di fatturato relativo ai residenti fuori regione non viene            
conteggiato nel budget, ne' l'accesso e' sottoposto a condizionamenti           
o limitazioni da parte delle Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna.             
La Regione si riserva il recupero delle somme derivanti dal mancato             
riconoscimento di specifici ricoveri contestati e non riconosciuti              
dalle Regioni di residenza dei cittadini, informando le strutture               
private interessate sui casi e garantendo il coinvolgimento delle               
stesse nelle procedure di definizione delle contestazioni.                      
A.3.2) Pagamenti                                                                
Le prestazioni a cittadini residenti nell'Azienda Unita' sanitaria              
locale di competenza territoriale della struttura privata e a                   
cittadini residenti fuori - regione o stranieri, fatturate in modo              
separato, verranno pagate dalla stessa Azienda Unita' sanitaria                 
locale entro 90 giorni dal ricevimento della relativa fattura, in               
deroga a quanto stabilito dalla DGR 379/96, allegato 1, paragrafo               
"A.7".                                                                          
Le prestazioni a cittadini residenti in altre Aziende Unita'                    
sanitarie locali della regione, fatturate separatamente alle stesse             
Aziende Unita' sanitarie locali di provenienza, e inviate in copia              
conforme anche alla Azienda Unita' sanitaria locale di competenza               
territoriale della casa di cura, saranno pagate dalla Azienda Unita'            
sanitaria locale di provenienza del cittadino nello stesso termine              
sopra stabilito.                                                                
La Regione dovra' ricevere in copia conforme, dalla struttura                   
emittente, le fatture relative ai ricoveri di cittadini extra-regione           
o stranieri, debitamente riepilogate e totalizzate nella lettera di             
invio. Alla scadenza dei 90 giorni dalla data di emissione ed in                
coincidenza con la successiva erogazione periodica del finanziamento            
alle Aziende Unita' sanitarie locali, la Regione si impegna a                   
verificare con l'Azienda Unita' sanitaria locale di competenza                  
territoriale gli eventuale mancati pagamenti.                                   
A.3.3) Factoring                                                                
in facolta' delle strutture sanitarie interessate, che comunque                 
intrattengono rapporti con le Aziende Unita' sanitarie locali, o                
Ospedaliere (accreditamento, convenzioni, appalti per fornitura di              
servizi, contratti sperimentali, prestazioni ospedaliere ed                     
ambulatoriali, ecc.) attivare nei confronti delle Aziende le normali            
formule di finanziamento e anticipo commerciale (factoring, cessione            
di credito, delega all'incasso, cessione in monte dei crediti futuri            
ecc.) esclusivamente per fatture relative a cittadini della regione             
Emilia-Romagna e per fronteggiare gli eventuali ritardi nel pagamento           
delle partite scadute o da scadere.                                             
In caso di ritardo nel pagamento superiore ai 30 giorni rispetto alla           
scadenza dei 90 giorni previsti, si stabilisce che le strutture                 
interessate potranno attivare l'istituto del factoring "pro-soluto"             
(factoring senza rivalsa, anche secondo la tipologia della cessione             
in monte dei crediti futuri), mediante il quale il credito verso                
l'Azienda Unita' sanitaria locale viene irrevocabilmente ceduto ad un           
istituto finanziario in modo definitivo e con garanzia del pagamento            
a carico del debitore; le commissioni dovute all'istituto e gli                 
interessi decorrenti dalla scadenza del termine di pagamento sono a             
carico del debitore (Azienda Unita' sanitaria locale e Regione) e               
dovranno essere pagate al factor a maggiorazione del credito o                  
separatamente, secondo le modalita' contrattualmente stabilite.                 
L'istituto finanziario potra' essere prescelto dal debitore ed il               
nominativo dovra' essere comunicato almeno 15 giorni prima della                
scadenza di pagamento; in tal caso le condizioni contrattuali del               
rapporto di cessione del credito dovranno salvaguardare il principio            
della totale assenza di oneri finanziari e per commissioni a carico             
del cedente e rispettare le modalita' concordate al presente                    
paragrafo.                                                                      
In mancanza della indicata designazione da parte del debitore,                  
nonche' in caso di sua inerzia, la casa di cura potra' scegliere un             
istituto di suo gradimento e le condizioni contrattuali praticate               
dovranno ritenersi accettate dalla controparte, impegnandosi al                 
contempo il creditore a ricercare un assetto degli oneri addossabili            
al debitore vantaggioso e sostenibile, comunque non lontano dalla               
media dei prezzi di mercato per cessioni di credito "pro-soluto"                
verso la P.A.                                                                   
Quanto concordato al presente paragrafo costituisce variazione, per             
quanto di ragione e rispetto alle parti firmatarie del presente                 
Accordo, dell'intesa regionale stipulata nel 1992 ai sensi della L.R.           
n. 38 del 5/5/1990 e recepita con DGR n. 6189 del 15/12/1992.                   
A.4.) Controlli                                                                 
Qualora dovessero insorgere contestazioni a seguito dei controlli               
ispettivi sulle prestazioni erogate, l'esito degli stessi derivante             
dalla definizione della controversia formalizzata con le consuete               
modalita' in sede locale (acquiescenza, transazione o devoluzione al            
collegio arbitrale) dovra' essere regolarizzato contabilmente con               
l'apposita nota di accredito (una per ognuna delle tre casistiche               
sopra descritte), inviata all'Azienda Unita' sanitaria locale                   
competente per effettuare i necessari conguagli.                                
A.4.1) Controlli per prestazioni di non alta specialita'                        
I controlli per prestazioni di non alta specialita' dovranno essere             
effettuati con periodicita' almeno trimestrale, onde permettere alle            
strutture una operativita' contabile garantita da sufficienti margini           
di certezza.                                                                    
Mentre per le prestazioni intra-Azienda Unita' sanitaria locale i               
controlli sono svolti dalla Azienda di competenza territoriale, per             
le prestazioni extra-Azienda Unita' sanitaria locale potranno essere            
svolti sia da questa che dalla Azienda Unita' Unita' sanitaria locale           
destinataria delle fatture, previo accordo tra le medesime, onde                
evitare un raddoppio delle attivita' e l'utilizzo di criteri ed                 
indirizzi interpretativi differenti.                                            
Si ritiene opportuno altresi' che l'attivita' di controllo sia                  
concentrata in momenti concordati con la Direzione della struttura              
controllata ed alla presenza di un contraddittorio medico idoneo.               
Deve essere garantito il rispetto della normativa sulla privacy.                
Sono applicati i criteri e le modalita' stabilite dall'Allegato 8               
alla DGR 1505/01 e successive modificazioni, secondo il principio               
dell'equita' e della parita' tra strutture pubbliche e private.                 
A.4.2) Controlli per prestazioni di alta specialita'                            
I controlli per prestazioni di alta specialita' rientrano                       
nell'attivita' di audit clinico svolta dall'Agenzia sanitaria                   
regionale. Saranno svolti secondo le modalita' procedurali previste             
dall'istituto dell'accreditamento volontario e secondo i criteri, ove           
compatibili, di cui al punto precedente. Le conseguenze economiche              
che promanano dall'esito dei controlli verranno regolarizzate nei               
confronti dell'Azienda Unita' sanitaria locale di assistenza del                
paziente se residente in regione o dell'Azienda Unita' sanitaria                
locale di competenza territoriale della struttura, se residente extra           
regione.                                                                        
A.4.3) Tempistica dei controlli                                                 
Coerentemente a quanto stabilito nelle indicazioni regionali circa i            
tempi di esecuzione dei controlli e di componimento delle                       
contestazioni in relazione alla mobilita' ospedaliera tra Aziende               
sanitarie della regione, i servizi preposti delle singole Aziende               
Unita' sanitarie locali dovranno inderogabilmente portare a                     
compimento i controlli sui ricoveri effettuati dagli ospedali privati           
entro 60 giorni dalla validazione delle relative SDO operata dalla              
Regione, cosi' come le relative controdeduzioni dovranno essere                 
prodotte entro i successivi 60 giorni.                                          
A.4.4) Clausola arbitrale                                                       
Il sistema di controllo organizzato dalle Aziende Unita' sanitarie              
locali con il coordinamento della Regione e dell'Agenzia e                      
finalizzato a prevenire e segnalare gli eventuali effetti distorsivi            
dell'applicazione del nuovo sistema tariffario deve essere orientato,           
in primo luogo, a fornire un servizio di collaborazione e supporto              
alle strutture, al fine di garantire, al contempo, la prevenzione di            
eventuali comportamenti opportunistici da parte degli operatori e la            
salvaguardia dei livelli di qualita' assistenziale.                             
Qualora l'attivita' di controllo dovesse rilevare contestazioni agli            
operatori delle strutture interessate, con conseguenze sull'attivita'           
in accreditamento derivanti da una diversa valorizzazione dei casi              
trattati o incidenti, in termini di appropriatezza dei ricoveri e di            
congruita' delle risorse sulla corretta osservanza delle regole di              
scambio o comunque, suscettibili di concretizzare un danno economico            
per l'una o l'altra parte, la controversia eventualmente insorta                
verra' devoluta su iniziativa di anche una sola delle parti, ad una             
commissione arbitrale insediata a livello di ogni Azienda Unita'                
sanitaria locale composto da 5 membri nominati, i primi quattro, due            
per ciascuno, dalle parti (Casa di cura e Azienda Unita' sanitaria              
locale), ed il quinto dai primi quattro all'unanimita'; la nomina del           
quinto membro, in caso di disaccordo dei primi quattro, e' effettuata           
dall'Assessore regionale alla Sanita' all'interno di una rosa di tre            
nominativi proposti dalla Commissione paritetica e prescelti tra                
esperti non contigui per motivi professionali o di servizio alle                
parti in causa.                                                                 
L'insediamento dovra' avvenire entro 30 giorni dalla decisione di               
voler attivare la commissione arbitrale, con proroga di 10 giorni per           
la nomina del quinto arbitro, e dovra' emettere la propria decisione            
entro due mesi dall'insediamento. Gli arbitri decideranno quali                 
amichevoli compositori ispirandosi alle norme ed alle direttive                 
regionali e nazionali in materia di accreditamento, di tariffe a DRG            
e di controlli e, ove non possibile, secondo equita'; alla loro                 
decisione le parti dovranno attenersi in modo vincolante.                       
Tale clausola e' operativa anche in ordine a contestazioni gia'                 
insorte o comunque relative a ricoveri precedenti. La Commissione               
operera' in coerenza con quanto stabilito dal livello regionale e               
nazionale in materia di controlli sulle attivita' di ricovero e                 
compilazione della scheda nosologica e secondo criteri di parita' e             
di equita' tra pubblico e privato accreditato.                                  
A.5.) Commissione paritetica                                                    
Come gia' previsto dagli accordi generali sottoscritti per gli anni             
1996-2000, e' istituita una Commissione paritetica AIOP-ARIS/Regione            
alla quale e' attribuito il compito di monitorare l'andamento                   
finanziario e progressivo del presente accordo, nonche' le sue                  
modalita' applicative, e di formulare eventuali proposte di modifica            
e completamento dell'accordo stesso da sottoporre al vaglio delle               
parti firmatarie e da recepirsi nei successivi accordi.                         
La Commissione e' composta da n. 4 membri, 2 designati congiuntamente           
dalle Associazioni private firmatarie del presente accordo e 2                  
nominati dal Direttore generale Sanita' e Politiche sociali della               
Regione Emilia-Romagna, di cui 1 e' individuato nel Responsabile del            
Servizio Presidi ospedalieri, il quale ha anche compito di coordinare           
la Commissione. Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dai           
componenti e custodito agli atti dell'Assessorato regionale alla                
Sanita'.                                                                        
L'AIOP si impegna a fornire trimestralmente alla Commissione                    
paritetica ed alla Regione i dati relativi al fatturato delle                   
strutture aderenti dettagliati secondo quanto concordato. La                    
Commissione paritetica, sulla base delle verifiche e del confronto              
con i dati risultanti dal sistema informativo  regionale, approva i             
rendiconti infrannuali e i consuntivi annuali. A seguito                        
dell'approvazione la Regione trasmette i dati alle Aziende sanitarie.           
A.6.) Incompatibilita'                                                          
Si ribadisce l'incompatibilita' assoluta del personale dipendente dal           
Servizio sanitario nazionale, nonche' del restante personale,                   
compreso quello universitario integrato, che comunque intrattiene               
rapporti con il Servizio sanitario nazionale, a prestare la propria             
attivita' nei confronti delle strutture accreditate.                            
vietato pertanto per dette strutture avere nel proprio organico, o in           
qualita' di consulente, personale medico e non in posizione di                  
incompatibilita'. Il principio dell'incompatibilita' deve intendersi            
riferito all'attivita' professionale sanitaria a qualsiasi titolo               
espletata da personale medesimo presso la struttura accreditata, ivi            
compresa l'attivita' libero-professionale nei confronti di pazienti             
paganti in proprio.                                                             
Sono fatti salvi eventuali specifici accordi intervenuti in merito              
tra gli enti pubblici preposti all'erogazione di prestazioni                    
sanitarie (Aziende sanitarie e Universita', quest'ultima per la                 
specifica  funzione didattica e comunque nel rispetto del Protocollo            
d'intesa Regione - Universita') e le strutture private accreditate              
interessate, per attivita' svolte nell'ambito di programmi aziendali,           
con particolare riferimento agli aspetti di continuita'                         
assistenziale, e comunque nel rispetto della normativa vigente.                 
Al riguardo la parte privata conferma l'impegno dei singoli Ospedali            
privati a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna una somma pari a            
10 volte il valore tariffario delle singole prestazioni effettuate              
per ciascuna violazione che, a seguito di accertamenti, dovessero               
essere rilevate in materia di incompatibilita' per il personale                 
medico, significando che in tutti i casi in cui si dovesse fare                 
applicazione delle penalita' sopra previste, e' fatta salva la                  
facolta' della Regione di esigere l'eventuale maggior danno, ai sensi           
dell'art. 1382 Codice civile (4), da liquidarsi di comune accordo, o,           
in difetto dal giudice civile, salva l'assunzione da parte della                
Regione di ogni altra iniziativa o provvedimento conforme alla legge.           
Quanto sopra e' legittimamente applicabile fatti salvi i casi in cui            
i sanitari interessati, con apposita autocertificazione rilasciata              
alle strutture, a disposizione delle Aziende Unita' sanitarie locali            
e della Regione, ai sensi del DLgs 403/98 e successivi concernenti la           
semplificazione amministrativa, abbiano attestato regolarmente la               
sussistenza della propria compatibilita' ad operare presso istituti             
accreditati.                                                                    
A.7.) Day hospital                                                              
Come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2273 del           
17/9/1996, pienamente applicabile anche al settore privato                      
ospedaliero, gli ospedali privati interessati potranno attivare i               
posti letto di day hospital (DH) con procedura semplificata, vale a             
dire mediante l'adozione, da parte dell'organo deliberativo di ogni             
struttura, dell'atto regolamentare rispondente alle indicazioni di              
cui alla citata delibera e dando la comunicazione conseguente                   
all'Assessorato regionale alla sanita' e all'Azienda Unita' sanitaria           
locale competente; tale procedura semplificata e' valida solo nei               
casi che i PL di DH rientrino nel 10% del totale, non siano in                  
incremento e non definiscano una struttura separata, vale a dire                
facciano parte di UO esistenti.                                                 
I ricoveri in PL di DH potranno essere eseguiti solo in reparti                 
appositamente cosi' organizzati e secondo le modalita' previste nelle           
"Linee guida per il corretto funzionamento e potenziamento dei posti            
letto di assistenza a ciclo diurno (day hospital)" di cui alla                  
deliberazione di Giunta regionale citata.                                       
Non piu' del 10% dei PL autorizzati di ogni struttura potranno essere           
adibiti alla funzione di DH e tutti, salvo i DH gia' autorizzati in             
precedenza, dovranno trovare origine da una riconversione o                     
trasformazione dell'esistente in termini di PL ordinari.                        
La regolamentazione interna concernente l'organizzazione del DH                 
potra' essere ispirata, in via sperimentale, al cd "modello                     
dipartimentale" (modello organizzativo di tipo trasversale che                  
comprende piu' unita' funzionali).                                              
A.8.) Assistenza indiretta                                                      
Il regime di assistenza indiretta, come prevista dalle normative                
vigenti, permane fino al 31/12/2001, salvo diverse indicazioni che              
pervengano a livello nazionale. Come previsto dalla legge finanziaria           
per l'anno 2001, art. 92, comma 16 sono escluse dall'assistenza                 
indiretta le prestazioni erogate da personale dipendente del Servizio           
sanitario nazionale in regime di attivita' libero professionale                 
extramuraria, cosi' come e' esclusa per l'attivita' erogata in regime           
di ricovero libero professionale intramoenia presso ospedali privati            
non accreditati che abbiamo stipulato accordi specifici con le                  
Aziende sanitarie pubbliche.                                                    
L'assistenza indiretta puo' essere erogata solo da ospedali privati             
non accreditati e dai reparti non accreditati delle strutture di alta           
specialita'.                                                                    
Il budget stanziato per l'anno 2001 ammonta a Lire 7.000.000.000                
(pari a Euro 3.615.198).                                                        
Il budget previsto, definito su base storica, e' rigido, e il suo               
andamento viene monitorato con la medesima tempistica definita per              
gli altri budget.                                                               
Lo sfondamento del budget determina, previa consultazione della                 
Commissione paritetica, la sospensione dell'erogazione delle                    
prestazioni in forma indiretta.                                                 
A.9.) Accordi speciali                                                          
La Regione e/o le Aziende sanitarie pubbliche potranno avviare                  
specifiche trattative, con la partecipazione dell'AIOP e dell'ARIS,             
con singoli ospedali privati per regolare i reciproci rapporti per              
rispondere a specifiche esigenze. Qualora tali nuovi ed aggiuntivi              
accordi dovessero comportate un incremento del valore della                     
produzione, il relativo carico finanziario potra' essere previsto con           
la dotazione di risorse aggiuntive rispetto al budget concordato;               
tali risorse non dovranno essere considerate al fine del calcolo                
delle penalita'.                                                                
Tutto quanto suddetto prestando attenzione ai contenuti di cui al               
successivo punto B.4.1.) ed al punto B.8.) al fine di evitare                   
sovrapposizioni e duplicazioni.                                                 
A.10.) Recupero mobilita'                                                       
Le parti private si impegnano a porre in essere le condizioni                   
affinche' si possa pervenire, come obiettivo generale, ad un recupero           
della mobilita' passiva extra-regionale, utilizzando le opportune               
tecniche di circolazione dell'informazione relativa al proprio                  
panorama produttivo e tecnologico ed al livello di comfort ambientale           
offerto.                                                                        
Il punto 4.1. dell'Accordo generale per gli anni 1999-2000, di cui              
alla deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 1384,              
prevedeva l'incremento per ogni anno, a partire dall'anno 2000, del             
budget per l'assistenza ospedaliera diretta di una quota del recupero           
della mobilita' extra regionale verificatasi nell'anno precedente.              
Poiche' non e' materialmente possibile calcolare quanta parte                   
dell'eventuale recupero sia da addossare al settore privato o                   
pubblico, si stabilisce che al privato sia fortettariamento                     
attribuita una quota dell'eventuale recupero finanziario,                       
registratosi rispetto all'anno precedente, pari alla percentuale di             
attivita' svolta dalle strutture sanitarie private, misurata come               
numero di ricoveri per alta e non alta specialita' e come numero                
giornate di degenza per la psichiatria, a favore di cittadini                   
residenti in Emilia-Romagna sul totale delle attivita' svolte a                 
carico del Servizio sanitario nazionale dal complesso delle strutture           
regionali. Tale percentuale deve essere calcolata separatamente per             
le strutture di alta e non alta specialita' e neuropsichiatria in               
relazione alle specifiche attivita' svolte.                                     
Sulla base delle risultanze che saranno comunicate dall'Assessorato             
regionale alla Sanita' in esito alle informazioni sulla mobilita'               
interregionale (presumibilmente a luglio/agosto di ogni anno rispetto           
all'anno precedente), si procedera' all'integrazione dei volumi                 
contrattati tenendo conto degli eventuali recuperi ed incrementando             
proporzionalmente i singoli budget. Tale integrazione riguardera' il            
budget dell'anno in corso di validita' e verra' commisurato ai                  
singoli ambiti territoriali in sede di commissione paritetica e                 
successivamente comunicata alle Aziende Unita' sanitarie locali.                
A.11.) Accesso alle strutture private accreditate                               
L'accesso alle strutture private accreditate e' pienamente libero,              
senza vincoli o impegnative, sulla base della semplice prescrizione             
medica.                                                                         
Le strutture accreditate potranno accogliere anche pazienti paganti             
in proprio o ristornati dalle compagnie di assicurazione, senza                 
pregiudizio per l'attivita' assistenziale riferita al Servizio                  
sanitario nazionale. Tale quota di fatturato non potra' generare                
limitazioni di sorta, ne' riversarsi sul budget pubblico di                     
competenza anche ai soli fini statistici.                                       
A.11.1) Differenza per conforto alberghiero                                     
La remunerazione per differenze di conforto alberghiero di ogni tipo            
pagata direttamente dal ricoverato resta completamente liberalizzata            
e riservata alla insindacabile decisione dell'amministrazione di ogni           
struttura privata, con obblighi di trasparenza, pubblicita' delle               
tariffe e corretta comunicazione.                                               
A.13.) Provvedimenti regionali                                                  
La Regione si impegna a garantire l'uniforme applicazione a livello             
regionale dei criteri e delle modalita' di svolgimento dei rapporti             
concordati e a tenere in conto quanto previsto nel presente                     
protocollo d'intesa nell'adozione di provvedimenti che abbiano                  
riflessi sul presente accordo.                                                  
A.14.) Dichiarazione individuale di accettazione dell'Accordo                   
regionale 2001-2003                                                             
L'accreditamento per gli anni 2001 e seguenti operera' a condizione             
che la struttura interessata sottoscriva la dichiarazione apposita,             
conforme al modello allegato sub 1), tramite la quale ogni erogatore            
attestera' di condividere anche sul piano negoziale i contenuti della           
presente intesa e di accettare la remunerazione tariffaria                      
contrattualmente vigente tempo per tempo.                                       
A.15.) Scelta del medico e/o dell'equipe a regine libero                        
professionale                                                                   
In materia di attivita' libero professionale esercitata all'interno             
di strutture private e con riferimento a prestazioni in                         
accreditamento, vi e' tra le parti una diversa posizione circa la               
possibilita', stante l'attuale legislazione, di poter estendere                 
analogicamente alle strutture private la stessa disciplina gia'                 
prevista per le strutture pubbliche.                                            
In particolare, la Regione Emilia-Romagna ritiene che tale                      
disciplina sia vigente per i professionisti dipendenti del Servizio             
sanitario nazionale, mentre AIOP e ARIS ritengono che una disciplina            
consimile sia applicabile per analogia anche ai propri medici                   
strutturati e non strutturati, e di conseguenza alle prestazioni rese           
in accreditamento.                                                              
Si concorda pertanto di attendere in relazione a tale questione                 
l'esito dei chiarimenti che dovranno essere emanati dal Ministero               
della Sanita'.    In caso di esito favorevole alla possibilita' di              
attivazione, la relativa disciplina potra' essere concordata secondo            
i contenuti gia' oggetto di confronto nel corso della presente                  
trattativa.                                                                     
Parte II - Parte specifica non alta specialita'                                 
B.1.) Accreditamento delle strutture ospedaliere private                        
Gli ospedali privati provvisoriamente accreditati di non alta                   
specialita' dell'Emilia-Romagna sono accreditati ai sensi dell'art,             
6, comma 6 della Legge 724/94 (accreditamento automatico), fino alla            
completa definizione del sistema di accreditamento istituzionale di             
cui all'art. 8-quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni ed             
integrazioni e, in ogni caso, per una durata non superiore ad un                
triennio dalla data di sottoscrizione del presente accordo, fermi               
restando gli eventuali adempimenti in applicazione della normativa              
regionale in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale           
vigente alla medesima data.                                                     
Ai fini del presente accordo, si precisa che gli ospedali privati               
sono accreditati:                                                               
- per le funzioni esercitate in accreditamento alla data della sua              
sottoscrizione;                                                                 
- per quelle diverse la cui domanda di esercizio, concordata con la             
Azienda Unita' sanitaria locale perche' conforme alla programmazione            
locale delle attivita', sia stata accolta secondo le procedure                  
previste dalla normativa regionale e non costituisca ampliamento                
della ricettivita' della struttura. La riconversione dei posti letto            
privati accreditati esistenti alla data di sottoscrizione del                   
presente accordo, se comportante una maggiore spesa per le                      
prestazioni correlate, potra' essere attuata solo con il reperimento            
in sede locale di risorse aggiuntive rispetto al budget qui                     
concordato.                                                                     
B.2.) Tariffa applicabile e classificazione delle strutture di non              
alta specialita'                                                                
B.2.1) Attivita' intra regione                                                  
Alla produzione ospedaliera privata regionale si applicano le tariffe           
massime stabilite, in materia di non alta specialita', dai vigenti              
provvedimenti regionali, con riferimento alla fascia B. Le variazioni           
o le modifiche che verranno apportate all'attuale sistema tariffario            
deliberato nel corso dell'anno 2001 debbono essere congruenti con               
quanto definito in termini di budget nei presenti accordi.                      
In caso contrario si procedera' ad una revisione degli accordi in               
essere, essendo l'assetto tariffario condizione determinante per                
l'accettazione dell'intesa.                                                     
B.2.2) Attivita' extra regione                                                  
Circa le tariffe applicabili alle prestazioni fornite in mobilita'              
extra - regionale sono fatti salvi i contenuti applicativi delle                
eventuali decisioni della conferenza Stato - Regioni; tali atti                 
potranno stabilire il ricorso ad un unico tariffario nazionale con              
validita' per tutte le prestazioni erogate in mobilita' extra -                 
regionale indipendentemente dalla regione di produzione.                        
Fino a che tale disciplina non sara' resa operativa si applicano le             
disposizioni tariffarie vigenti in ambito regionale.                            
In materia di prestazioni neuropsichiatriche le parti si danno atto             
che, in caso di retroattivita' della tariffa unica nazionale,                   
dovranno essere stabiliti in sede regionale dei contemperamenti atti            
ad evitare l'impatto negativo conseguente all'eventuale immissione              
nel sistema tariffario di un diverso criterio di remunerazione delle            
prestazioni (a caso trattato invece che a diaria giornaliera).                  
B.2.3) Attivita' ospedaliera riabilitativa                                      
Allo stato attuale si riconosce che gli ospedali privati                        
riabilitativi o aventi reparti riabilitativi (comprese le attivita'             
pneumologiche) erogano prestazioni ascrivibili ai reparti codice 56             
e/o 60, in funzione delle vigenti autorizzazioni e del contenuto                
degli accordi locali. Le parti private prendono atto che e' in fase             
di progettazione a livello regionale un diverso assetto della                   
disciplina dei requisiti delle stesse strutture e che pertanto la               
griglia di classificazione dei reparti potra' essere rivista.                   
Considerati i riflessi di tali determinazioni sull'equilibrio                   
economico del presente Accordo, i provvedimenti correlati alla                  
revisione di classificazione e tariffaria di cui sopra saranno                  
oggetto di confronto specifico tra le parti.                                    
B.3.) Budget                                                                    
L'attivita' ospedaliera in accreditamento degli ospedali privati                
eroganti prestazioni di non alta specialita' da' luogo                          
all'identificazione di 2 tipi di budget che si riflettono, anche                
tramite appositi meccanismi di riduzione delle prestazioni in                   
eccesso, nella definizione di due tetti di spesa confluenti                     
nell'unico budget regionale, nonche' nella previsione di un budget di           
settore, innovativo rispetto alle precedenti annualita', che                    
comprende l'attivita' psichiatrica e neuropsichiatrica e parimenti              
confluisce nel budget regionale:                                                
A) prestazioni intra-Azienda Unita' sanitaria locale: erogate dagli             
ospedali privati a cittadini residenti nell'Azienda Unita' sanitaria            
locale di competenza territoriale della struttura (budget 1), non               
comprende l'attivita' di tipo psichiatrico e neuropsichiatrico;                 
B) prestazioni extra-Azienda Unita' sanitaria locale: erogate dagli             
ospedali privati a cittadini non residenti nell'Azienda Unita'                  
sanitaria locale di competenza territoriale della struttura (budget             
2) non comprende l'attivita' di tipo psichiatrico e                             
neuropsichiatrico;                                                              
C) prestazioni intra ed extra Azienda Unita' sanitaria locale:                  
erogate dagli ospedali privati per l'attivita' di tipo psichiatrico e           
neuropsichiatrico sia a cittadini residenti che non residenti                   
nell'Azienda Unita' sanitaria locale, di competenza territoriale                
della struttura (budget 3 - vedasi in seguito parte specifica).                 
Le parti prendono atto che tale ripartizione della spesa nei primi              
due ambiti, operata per la prima volta a partire dal 1997, ha                   
permesso di rendere praticabili varie soluzioni di collaborazione tra           
Aziende Unita' sanitarie locali, e gli ospedali privati, al punto che           
e' generalizzata la pratica di concludere accordi locali attuativi              
della programmazione e degli indirizzi produttivi adottati in ogni              
realta' aziendale.                                                              
Per quanto attiene al terzo ambito, la cui previsione innovativa e'             
prerogativa del presente accordo, si giustifica, oltre che per quanto           
in seguito oggetto di intesa in materia di riorganizzazione                     
dell'attivita' prestata dalle strutture neuropsichiatriche, con la              
peculiarita' di detto settore sia rispetto al particolare meccanismo            
di remunerazione (a tariffa giornaliera), sia in funzione della                 
valenza multizonale quanto a provenienza degli accessi e della                  
tipologia dell'attivita' di carattere prevalentemente residenziale.             
L'attuale produzione del comparto privato ospedaliero di non alta               
specialita', anche in forza di dette intese locali ed in seguito ad             
ampie riconversioni dei reparti secondo i criteri stabiliti dalla               
programmazione regionale (attivazione della lungodegenza, istituzione           
generalizzata dei DH, riconversione delle medicine e delle chirurgie            
a funzioni carenti in ambito locale) e' pertanto in linea con gli               
orientamenti vigenti e con le esigenze emerse in ogni Azienda, a                
seguito dell'impegno alla trasformazione del sistema regionale                  
attivato in questi anni.                                                        
Il budget complessivo di seguito concordato, sia per quanto concerne            
le prestazioni intra Azienda Unita' sanitaria locale, sia per le                
prestazioni extra Azienda Unita' sanitaria locale, e' da ritenersi              
congruo in relazione all'attivita' erogata e che si prevede di                  
erogare rispetto ai fabbisogni rilevati e compatibile con le risorse            
del sistema.                                                                    
a) Budget di riferimento per le attivita' intra aziendali di ricovero           
ospedaliero nelle strutture private accreditate di non alta                     
specialita' (determinato sulla base delle indicazioni di fabbisogno             
provinciale rappresentate dalle Aziende Unita' sanitarie locali)                
(Budget 1):                                                                     
Budget 2001                                                                     
Budget 1 (= 2000 + Villa Serena di Forli' + Cardinal Ferrari)                   
  Lire  Euro                                                                    
Piacenza  30.422.000.000  15.711.651,78                                         
Parma  34.360.418.000  17.745.674,93                                            
Reggio Emilia  19.292.000.000  9.963.486,50                                     
Modena  22.276.128.200  11.504.660,09                                           
Bologna e provincia  67.612.793.400  34.919.093,62                              
Ferrara  16.960.000.000  8.759.109,01                                           
Ravenna (**)  31.934.853.000  16.492.975,15                                     
Forli'  17.210.160.000  8.888.305,87                                            
Cesena  23.002.000.000  11.879.541,59                                           
Rimini  25.544.000.000  13.192.375,03                                           
Totale  288.614.352.600  149.056.874,00                                         
(**) Budget comprensivo dell'attivita' socio-sanitaria contrattata              
localmente con la CdC Stacchini                                                 
La composizione del budget 2001 si caratterizza per i seguenti                  
aspetti (alcuni gia' consolidati da tempo):                                     
- il budget di Forli' e' stato incrementato della quota relativa a              
Villa Serena, che e' tornata a far parte dell'AIOP.                             
- Il budget di Rimini tiene conto degli accordi intervenuti in sede             
locale.                                                                         
- E' stato inserito un budget d'ingresso per il Cardinal Ferrari in             
parte sulla provincia di Parma e in parte sul budget extra Azienda              
Unita' sanitaria locale in riferimento all'accordo con la Azienda               
Unita' sanitaria locale di Piacenza per gli importi gia' concordati             
con la struttura. Per utenti residenti in altre province le Aziende             
territorialmente competenti potranno contrattare ulteriori importi              
extrabudget di cui si terra' conto nella definizione del budget extra           
Azienda Unita' sanitaria locale 2002.                                           
b) Budget di riferimento per le attivita' extra aziendali di ricovero           
ospedaliero nelle strutture private accreditate di non alta                     
specialita' (Budget 2): viene determinato per il 2001 in Lire                   
45.535.464.600 pari a Euro 23.517.105.                                          
c) Budget di riferimento per l'attivita' psichiatrica e                         
neuropsichiatrica degli ospedali privati (Budget 3): viene                      
determinato in Lire 56.288.380.674 pari a Euro 29.070.523.                      
Per quanto concordato sopra nella presente intesa, il tetto di spesa            
complessivo per le strutture di non alta specialita', viene quindi              
fissato per l'assistenza diretta in Lire 390.438.197.874 pari a Euro            
201.644.501.                                                                    
B.4.) La contrattazione locale                                                  
B.4.1) Per l'erogazione di prestazioni di non alta specialita',                 
all'interno del budget fissato dall'accordo regionale, al fine di               
conseguire gli obiettivi di salute fissati dalla programmazione                 
nazionale e regionale, le Aziende Unita' sanitarie locali definiscono           
i contratti aziendali coinvolgendo le strutture accreditate presenti            
nell'ambito territoriale di propria competenza, o quelle che si                 
trovano in ambiti limitrofi per definire le modalita' di erogazione             
delle prestazioni comportanti volumi rilevanti di attivita'                     
(superiori ad un miliardo di Lire - pari a 516.456,90 Euro - di spesa           
storica 2000). Le strutture private accreditate si impegnano,                   
ciascuno per la propria struttura e/o in associazione, a garantire il           
rispetto della pattuizione contrattuale in termini di volumi e                  
tipologie di attivita' attesi, di garanzie per gli utenti e di                  
responsabilita' sui risultati produttivi attesi.                                
Gli accordi contrattuali stipulati in sede locale dovranno inoltre              
essere formulati secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1 della             
deliberazione di Giunta regionale 426/00, tenendo conto dei seguenti            
fattori ed eventualmente adattando le intese gia' intercorse ai                 
contenuti minimi esplicitamente richiamati in detto allegato:                   
- la contrattazione locale, per quanto attiene alla presente intesa,            
dovra' essere condotta con gruppi di produttori facenti capo alle               
articolazioni territoriali rappresentative dei soggetti firmatari               
dell'accordo generale;                                                          
- l'accordo regionale vigente al momento della sottoscrizione                   
dell'accordo contrattuale in sede locale funge da intesa-quadro da              
cui dipendono principi e linee guida utili per orientare la                     
contrattazione locale e la cui deroga, ove se ne ravvisi la                     
necessita', deve essere esplicitamente motivata ed espressamente                
accettata dalle parti; in particolare dovranno essere osservate le              
linee guida previste al successivo punto 4.2 del presente accordo, in           
merito alle caratteristiche del contenuto pattizio e degli indirizzi            
produttivi di ogni struttura coinvolta;                                         
- in sede di accordi locali non potranno essere previste penalita'              
specifiche rispetto al sistema regionale; fatte salve le situazioni             
in cui consensualmente si prevedano forme di penalita' che                      
intervengono a fronte della non adozione di comportamenti produttivi            
concordati;                                                                     
- la contrattazione locale dovra' indicare la prevedibile quota di              
ricoveri oggetto di invio diretto agli ospedali privati da parte                
della struttura pubblica;                                                       
- tale quota di prevedibile invio diretto costituisce il limite oltre           
il quale dovra' essere prevista una integrazione ai contenuti                   
contrattuali con conseguente assegnazione di risorse aggiuntive                 
corrispondenti;                                                                 
- sulla base di eventuali necessita' aziendali la contrattazione                
locale potra' prevedere l'assegnazione di risorse aggiuntive rispetto           
ai budget previsti nella presente intesa, per lo sviluppo di                    
specifici programmi aziendali compatibili con le indicazioni                    
programmatiche della Regione.                                                   
B.4.2) Contrattazione locale - ulteriori indicazioni                            
I budget 1 e 2 di cui al precedente punto B.4. sono relativi                    
all'attivita' di ricovero ospedaliero, fatte salve le note specifiche           
ivi evidenziate.                                                                
Prevedono una quota di LPR nell'ambito provinciale secondo le                   
necessita' della pianificazione aziendale, individuata                          
orientativamente nel 20% dell'attivita' privata accreditata in                  
termini di utilizzo dei PL.                                                     
La quota complessiva di LPR delle strutture private in ambito                   
aziendale e' pertanto coerente con la composizione dell'offerta                 
pubblica ospedaliera regionale.                                                 
Gli indirizzi produttivi e le tipologie di prestazioni contrattate              
non sono a copertura di tutta la capacita' dei singoli produttori, ma           
indicano le reali necessita' del committente secondo il criterio                
della non pervasivita' della contrattazione, lasciando alle strutture           
un margine di autonomia produttiva e competitivita', comunque                   
improntata ai canoni dell'appropriatezza e dell'efficacia.                      
Nell'ambito delle funzioni contrattate i volumi acquisiti dovranno              
essere congrui rispetto ai requisiti dell'accreditamento dei reparti,           
secondo un principio quantitativo di "sostenibilita'" nel rapporto              
tra entita' economica delle prestazioni e costi affrontati per                  
produrle, pur nell'ambito del principio della non pervasivita'.                 
I suddetti accordi non dovranno pertanto delimitare la produzione di            
ogni struttura aderente all'intesa (a tal fine saranno operanti i               
limiti apposti nel presente accordo), ma stabilire, secondo criteri             
di equita' tra strutture pubbliche e private nella scelta delle                 
funzioni da riconvertire e nella attribuzione delle specialita' da              
esercitare, la quantita' e la tipologia di prestazioni da fornire in            
via prioritaria e in conformita' ai piani di attivita' locali,                  
restando impregiudicato il quadro del livello tecnologico -                     
professionale e la diversificazione specialistica propri di ogni                
struttura, che resta accreditata ed abilitata ad erogare prestazioni            
intra ed extra - Azienda Unita' sanitaria locale, nonche' fuori                 
regione, per tutte le funzioni autorizzate.                                     
Nel caso in cui, trascorsi 30 giorni dalla definizione degli                    
obiettivi della programmazione aziendale, si riscontri il mancato               
raggiungimento degli accordi a livello locale e persista incongruenza           
tra gli obiettivi citati e l'attivita' esercitata dalle strutture               
private la contrattazione verra' condotta a livello regionale con la            
partecipazione delle parti interessate e delle Associazioni                     
rappresentative firmatarie del presente accordo.In ogni caso, qualora           
le riconversioni comportassero significativi interventi strutturali e           
organizzativi, si dovra' tenere conto dei tempi necessari e                     
l'obiettivo dovra' essere  articolato nell'arco del triennio di                 
validita' del presente accordo, o, se ritenuto necessario dalle                 
parti, in un tempo ulteriore.                                                   
B.4.3) Contrattazione locale extra-aziendale                                    
I contratti relativi alle strutture private extra aziendali (e cioe'            
situate al di fuori del territorio di competenza dell'Azienda Unita'            
sanitaria locale) sono stipulati secondo i medesimi criteri di quelli           
intra aziendali, in questo caso con il singolo diretto contraente.              
I contratti di fornitura sono stipulati per importi di spesa storica            
superiori a Lire 1 miliardo (516.456,90 Euro), nell'ambito dei volumi           
corrispondenti alla spesa storica 2000.                                         
Le tipologie di attivita' saranno coerenti con l'area assistenziale             
del produttore, salvo piani di riconversione graduale di durata                 
almeno triennale.                                                               
In materia di prestazioni extra-aziendali non negoziate (attivita'              
inferiore a Lire 1 miliardo) le parti private si attiveranno comunque           
per favorire il contenimento delle prestazioni entro il budget                  
complessivo sopra concordato, fatta salva l'operativita' dei                    
meccanismi di penalizzazione di cui alla presente intesa, e si                  
impegnano a produrre secondo una tipologia conforme agli indirizzi              
della programmazione regionale ed ai principi di riqualificazione               
dell'attivita' stabiliti nel seguente paragrafo.                                
B.5.) Riqualificazione delle attivita'                                          
Vista la necessita' di favorire una complessiva riqualificazione                
dell'attivita' ospedaliera ed un corretto inquadramento delle                   
prestazioni secondo quanto stabilito dai provvedimenti regionali in             
materia di obiettivi di produzione ospedaliera (recupero di                     
efficienza, riduzione del tasso di ospedalizzazione, miglioramento              
del rapporto costo/efficacia e qualita'/quantita' delle prestazioni,            
propensione all'utilizzo del DH), le parti private si impegnano a               
rimodulare la propria attivita', e a riorganizzare il proprio sistema           
produttivo al fine di raggiungere l'obiettivo di erogare a regime,              
entro il termine di validita' del presente accordo, una quota di                
prestazioni pari a quella erogata dai produttori pubblici in regime             
di ricovero diurno.                                                             
Cio' dovra' avvenire salvaguardando il principio secondo cui la                 
struttura privata puo' effettuare il ricovero in regime ordinario               
solo nel caso in cui cio' sia richiesto da motivi attinenti le                  
condizioni del paziente, anche sotto il profilo sociale e                       
psicologico, l'eta' o la complessita' del quadro clinico considerato.           
Le parti private si impegnano inoltre ad adeguare il proprio assetto            
produttivo alla pianificazione regionale, conseguentemente alle                 
indicazioni del Piano sanitario regionale 1999-2001 e dei documenti             
applicativi dello stesso, ed in virtu' dell'inserimento delle                   
strutture ospedaliere private a pieno titolo nella programmazione               
regionale di piano e della necessaria partecipazione, in qualita' di            
produttori, ai processi di programmazione locale delle attivita'                
ospedaliere.                                                                    
Le strutture si impegnano inoltre a rendere esplicito e ad informare            
conseguentemente il cittadino sui contenuti dell'episodio di cura,              
con particolare riferimento alle fasi di pre e post-ricovero                    
(continuita' assistenziale).                                                    
B.6.) Articolazione e funzionamento dei meccanismi di budget e di               
penalizzazione                                                                  
B.6.1) Tetti di spesa non alta specialita'                                      
Il budget complessivo regionale per la non alta specialita' e'                  
fissato in Lire 390.438.198.474, incrementato ogni anno della quota             
di recupero della mobilita' extra regionale verificatasi nell'anno              
precedente, come disciplinato al punto A.10) del presente accordo.              
Per il controllo dei tetti di spesa di cui ai budget 1 e 2 sono                 
previsti i seguenti meccanismi regionali e locali. Il budget 3 verra'           
trattato specificatamente in apposito separato paragrafo.                       
B.6.2) Fascia di oscillazione                                                   
Viene definita una fascia di oscillazione delle attivita' ritenuta              
ammissibile del 5% all'interno dell'ammontare budgetario                        
distintamente riferito alle attivita' intra aziendali (Budget 1) e a            
quelle oggetto di mobilita' (Budget 2).                                         
Entrambi i limiti, sia quello intra Azienda Unita' sanitaria locale,            
con riferimento ai singoli importi negoziati per azienda all'interno            
delle intese locali (spesa negoziata), sia quello extra Azienda                 
Unita' sanitaria locale, sono quindi superabili per non piu' del 5%.            
L'abolizione del terzo e quarto livello di penalita', previsti nei              
contratti regionali fino all'anno 2000, consolida all'interno di ogni           
singolo ambito locale le possibilita' di oscillazione (gia' stabilite           
nei precedenti contratti) senza permettere che un maggiore o minore             
incremento registrato in una Azienda Unita' sanitaria locale possa              
influenzare in termini di penalita' applicabili la produzione di un             
altro ambito territoriale (non travasabilita' interprovinciale).                
Budget e tetti complessivi regionali: i tetti regionali non sono                
superabili; nel caso in cui si verifichino sfondamenti della cifra              
complessiva sopra riportata, tenendo conto del margine di                       
oscillazione consentito, scatteranno i meccanismi di penalizzazione             
individuale e complessiva, fino al rientro con effetto retroattivo a            
tutta l'annualita' interessata, mediante riduzione a scalare delle              
tariffe (tariffa variabile a scalare), come meglio di seguito                   
specificato.                                                                    
I livello: prestazioni intra Azienda Unita' sanitaria locale: in caso           
di superamento in ambito locale dei singoli budget che concorrono a             
formare il budget 1 (budget intra-Azienda Unita' sanitaria locale -             
conteggiati separatamente), operera' sempre a livello locale un                 
sistema di remunerazione a scalare delle prestazioni individualmente            
eseguite in eccesso rispetto alle intese stipulate a livello locale,            
tale da ricondurre il monte prestazioni locale ad una massima                   
oscillazione pari a quella prevista nelle intese stesse, che comunque           
non puo' superare il 5% definito dal presente accordo.                          
Posto che la somma dei singoli budget individuali delle strutture o             
dei fatturati storici 96 adeguati proporzionalmente, in caso di                 
accordo locale senza indicazioni singole (denominati entrambi "di               
riferimento") deve sempre essere uguale al budget concordato a                  
livello aziendale (metropolitano per la Provincia di Bologna), la               
riduzione a scalare operera' con i seguenti criteri:                            
- riduzioni applicabili solo al fatturato in eccesso rispetto a                 
quello di riferimento e solo se il fatturato complessivo locale                 
supera quanto negoziato per piu' del 5%;                                        
- rispetto al fatturato di riferimento (FR):                                    
fino al + 3%: riduzione del 10%                                                 
da FR fino al + 6%: riduzione del 20%                                           
da FR fino al + 8%: riduzione del 40%                                           
da FR fino al + 10%: riduzione del 50%                                          
oltre il + 10%: riduzione del 100%                                              
(applicabile alle prestazioni eseguite in eccesso);                             
- le riduzioni cosi' individualmente calcolate saranno applicate fino           
a concorrenza del rientro nel budget locale aumentato del 5%.                   
Gli importi di riferimento individuale saranno fissati in sede di               
Commissione paritetica alla luce dei contenuti dei contratti di                 
fornitura aziendali e/o della spesa individuale 96 adeguata                     
proporzionalmente.                                                              
II livello: prestazioni extra Azienda Unita' sanitaria locale:                  
qualora si superi a livello complessivo il budget extra-aziendale               
assegnato a livello regionale, anziche' un impianto di penalizzazione           
a tariffa variabile, operera' una riduzione a scalare disciplinata              
dalle seguenti modalita':                                                       
- riduzioni applicabili solo al fatturato complessivo extra Azienda             
Unita' sanitaria locale in eccesso rispetto a quello negoziato a                
livello regionale (budget 2) e solo se il fatturato complessivo                 
regionale extra Azienda Unita' sanitaria locale supera quanto                   
negoziato per piu' del 5%;                                                      
- rispetto al fatturato storico di ogni struttura prodotto nell'anno            
precedente, al netto delle penalita' applicate, (FS):                           
dal FS fino al + 3%: riduzione del 10%                                          
dal FS fino al + 6%: riduzione del 20%                                          
dal FS fino al + 8%: riduzione del 40%                                          
dal FS fino al + 10%: riduzione del 50%                                         
oltre il + 10%: riduzione del 100%                                              
(applicabile alle prestazioni eseguite in eccesso);                             
- applicazione  delle  penalita' ai produttori fino a concorrenza del           
rientro nel limite regionale aumentato del 5%.                                  
Da tali penalizzazioni individuali e complessive (livelli 1 e 2) sono           
escluse le strutture Stacchini di Faenza e Salus di Rimini in quanto            
eroganti esclusivamente prestazioni a tariffa minima e per giornate             
di degenza.                                                                     
B.7.) Revisione dei tetti regionali complessivi a fronte del                    
raggiungimento di particolari obiettivi di produzione di interesse              
regionale                                                                       
Al fine di accelerare il perseguimento di alcuni obiettivi strategici           
del SSR in tema di assistenza in regime di ricovero e in particolare            
la riduzione del livello di inappropriatezza, l'accorciamento dei               
tempi di attesa, la continuita' assistenziale e l'ulteriore                     
abbassamento del tasso di ospedalizzazione, si concorda che, solo per           
quelle strutture che abbiano conseguito il rispetto di determinati              
obiettivi e vincoli produttivi (di seguito anche solo "obiettivi di             
produzione") puntualmente definiti piu' avanti, un sistema di                   
abbattimento differenziato. Tale sistema opera in merito                        
all'annullamento di eventuali penalita', per un importo massimo                 
complessivo di Lire 15 miliardi, pari al 3,84% della sommatoria dei             
budget 1, 2 e 3, secondo i meccanismi di seguito specificati.                   
La copertura finanziaria dell'eventuale differenza tra il valore                
della produzione ricompreso entro il tetto massimo concordato per i             
budget 1, 2 e 3, aumentati ove consentito del 5%, e quello che si               
potra' collocare entro il nuovo tetto massimo (+8,84%), sara'                   
garantita dall'accantonamento a livello regionale di una                        
corrispondente quota del Fondo sanitario regionale.                             
La concreta assegnazione della quota definita verra' stabilita                  
dall'Assessorato regionale alla Sanita', sentita la Commissione                 
paritetica, entro il 30 aprile dell'anno successivo mediante                    
l'erogazione effettiva delle risorse alle Aziende Unita' sanitarie              
locali di competenza territoriale delle singole strutture che avranno           
rispettato i vincoli di seguito specificati.                                    
La quota parte individuata per ciascun budget e' la seguente:                   
- budget 1: Lire 12.093.000.000 (pari a Euro 6.245.513),                        
- budget 2: Lire 1.907.000.000 (pari a Euro 984.883),                           
- budget 3: Lire 500.000.000 (pari a Euro 258.228).                             
La quota parte individuata per ciascuna Azienda Unita' sanitaria                
locale e' conseguentemente determinata in modo proporzionale                    
all'ammontare del corrispondente fondo provinciale rispetto al                  
complesso del budget 1 regionale.                                               
Nell'Allegato sub 2 viene illustrata la disciplina applicativa della            
revisione dei tetti, tenendo conto del quadro regolamentare sopra               
delineato.                                                                      
Una ulteriore quota parte del fondo, determinata in Lire 500.000.000            
(pari a Euro 258.228) sara' utilizzata dalle Aziende Unita' sanitarie           
locali per il recupero specifico delle liste di attesa relative alla            
chirurgia dell'ernia discale e potra' essere utilizzata in sede                 
negoziale, per la acquisizione di prestazioni sia da strutture di non           
alta specialita' che da strutture di alta specialita'.                          
Nel corrente esercizio, considerati i tempi di conclusione del                  
presente contratto, la suddivisione del fondo per il recupero delle             
liste d'attesa per gli interventi di ernia discale, verra' effettuata           
in sede regionale tenendo conto della produzione incrementale                   
effettuata dalle strutture rispetto all'anno precedente.                        
Le singole Unita' sanitarie locali, nell'ambito degli                           
accordi-contratti con le strutture private definiranno operativamente           
le specifiche territoriali rispetto al meccanismo generale.                     
Gli obiettivi rilevanti, illustrati nell'allegato documento tecnico             
(sub 2) sono suddivisi tra obiettivi di interesse regionale e locale            
e sono caratterizzati dalla rispondenza ai seguenti criteri:                    
- misurabilita';                                                                
- oggettiva evidenza;                                                           
- rilevabilita' sulla base dei flussi informativi routinari.                    
Vengono allegate alla presente intesa le schede tecniche di                     
definizione degli specifici obiettivi, illustrative delle modalita'             
di verifica e misurazione del loro raggiungimento, nonche' delle                
modalita' tecniche di ripartizione fra i diversi ospedali                       
appartenenti alle varie categorie.                                              
Il perseguimento degli obiettivi e l'attivita' ad essi correlata non            
deve comunque essere in contrasto con l'obiettivo strategico di non             
incrementare il tasso di ospedalizzazione all'interno del territorio            
delle Aziende nonche' complessivamente a livello regionale. L'aumento           
quantitativo di attivita' deve quindi essere di fatto indirizzato               
verso quelle prestazioni individuate come critiche e concordate.                
In ogni caso la possibilita', per ogni singola struttura, di vedersi            
riconosciuta una produzione superiore, vale a dire che genera un                
fatturato passibile di penalita', fino al limite massimo consentito,            
si definisce tramite la verifica successiva e sequenziale dei                   
seguenti punti:                                                                 
1) nell'ambito dei budget 1 e 2 deve essere stato utilizzato il                 
margine di oscillazione del 5% definito dal presente contratto al               
punto B.6.2; all'interno del budget 3 dovra' essere evidenziata una             
produzione ulteriore rispetto al tetto concordato, tale da comportare           
l'applicazione di penalita';                                                    
2) la struttura specifica, che presenti un fatturato eccedente i                
limiti concordati e comportante l'applicazione di penalita', deve               
avere raggiunto un numero minimo di obiettivi quali-quantitativi come           
definiti dalla allegata scheda tecnica per poter beneficiare                    
dell'abbattimento delle penalita';                                              
3) la revisione dei limiti budgettari operera' mediante abbattimento            
delle eventuali penalita' per produzione aggiuntiva fino a                      
concorrenza degli importi stanziati per ogni singolo budget e nella             
misura massima stanziata al presente fine.                                      
Parte III - Parte specifica salute mentale                                      
La presente parte III dell'accordo e' rivolta alle strutture private            
che forniscono attivita' di tipo psichiatrico, e specificatamente ai            
seguenti ospedali privati:                                                      
1) Villa M. Luigia;                                                             
2) Villa Rosa;                                                                  
3) Villa Igea;                                                                  
4) Ai Colli;                                                                    
5) Villa Baruzziana;                                                            
6) Villa Chiara;                                                                
7) Villa Azzurra.                                                               
Gli ospedali privati che  erogano attivita' psichiatrica e                      
neuropsichiatrica sono equiparati a tutti gli effetti ai Presidi                
ospedalieri per le attivita' di degenza e per le funzioni svolte                
devono ritenersi assimilabili, ai fini del progetto obiettivo "Tutela           
della salute mentale", alle strutture residenziali che accolgono                
soggetti volontari con bisogni di interventi diagnostici - curativi -           
riabilitativi di breve e media durata.                                          
Va comunque sottolineato che al settore della psichiatria e neuro               
psichiatria si applica la disciplina sopra delineata con riferimento            
al settore della non alta specialita', per tutto quanto non di                  
seguito specificato.                                                            
C.1.) Tipologie di ricovero                                                     
Relativamente alla tipologia dei ricoveri, si precisa che                       
l'inquadramento degli ospedali privati con attivita' di carattere               
psichiatrico e neuropsichiatrico, e quindi dei posti letto                      
psichiatrici, deve essere considerato parte integrante della rete di            
degenza del Dipartimento di salute mentale a completamento della                
tipologia dell'offerta di ricovero; tutto cio' nel rispetto comunque            
dell'autonomia gestionale ed organizzativa delle strutture anche in             
considerazione della specificita' delle prestazioni erogate.                    
Le tipologie di ricovero ammesse per queste strutture di degenza sono           
cosi' classificabili:                                                           
- brevi-degenza;                                                                
- media-degenza programmata.                                                    
Brevi-degenza: deve intendersi tale il ricovero finalizzato alla                
valutazione diagnostica e all'inquadramento e aggiustamento                     
terapeutico del caso.                                                           
Esso ha i connotati della volontarieta' e della disponibilita'                  
all'attesa secondo i tempi indicati al successivo punto C.2.B) delle            
"modalita' di accesso". La degenza massima non puo' superare i 30               
giorni, salvo proroga da definire, caso per caso, d'intesa con il DSM           
di riferimento.                                                                 
Media-degenza: e' da intendersi come tale il ricovero programmato per           
persone con quesito diagnostico ed impostazione del trattamento                 
particolarmente complessi, determinati dalla molteplicita' dei                  
livelli diagnostici e dagli aspetti psico-sociali del soggetto. Esso            
ha i connotati della volontarieta' e disponibilita' all'attesa                  
secondo i tempi indicati al successivo punto C.2.C) delle "modalita'            
di accesso".                                                                    
La durata dei ricoveri della media-degenza non puo' superare i 60               
giorni, salvo proroga da concordare con il DSM di riferimento.                  
Comunque il ricovero prorogato, anche nei casi eccezionali, non puo'            
superare complessivamente i 120 giorni. Oltre tale termine il                   
paziente dovra' accedere a programmi di ricovero residenziale a lunga           
durata o in via transitoria alla lungo-degenza, d'intesa con i DSM.             
Emergenza - Urgenza: l'emergenza e' assicurata solo dai servizi                 
psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC).                                         
Per quanto riguarda l'urgenza il ricovero puo' avvenire in casa di              
cura privata solo se programmabile e ben definiti i connotati della             
volontarieta' e della disponibilita' all'attesa nelle 24 ore.                   
Degenza prolungata: sono inquadrabili nella degenza prolungata i                
ricoveri dei soggetti, gia' in carico ai Servizi psichiatrici o                 
degenti presso gli ospedali privati che necessitano di un trattamento           
terapeutico di lungo periodo (superiore quindi ai 60 giorni). I                 
soggetti interessati devono essere ospitati in strutture residenziali           
secondo la tipologia prevista dal progetto-obiettivo "Tutela della              
salute mentale".                                                                
La programmazione di tali strutture, prevede pero' tempi di                     
realizzazione non immediati, per cui in via transitoria, si rende               
necessaria la cooperazione di tutti i soggetti (pubblici e privati)             
al fine dell'utilizzo dell'intera rete di ricoveri per le attuali               
necessita'.                                                                     
I programmi di lungodegenza vanno previsti su un massimo di 180                 
giornate. Oltre tale limite andra' riprogrammata l'attivita', da                
parte dei DSM.                                                                  
L'attivita' di psichiatria e di neuropsichiatria, erogata fino ad               
oggi, si e' connotata per il trattamento, in via non esclusiva, di              
pazienti bisognosi di cure residenziali; in ossequio a tale                     
caratteristica, le parti accettano di prefigurare un assetto che                
comprenda anche le funzioni residenziali anzidette, secondo i                   
requisiti che saranno oggetto di confronto tecnico e che                        
costituiranno i presupposti per l'avvio del processo di                         
accreditamento, pur continuando a permanere le strutture interessate            
dal presente accordo nel comparto ospedaliero soggetto ad                       
autorizzazione secondo le norme della L.R. 34/98 e della delibera di            
Giunta regionale 125/99.                                                        
Oltre alle anzidette funzioni residenziali psichiatriche e                      
neuropsichiatriche, anche in considerazione dei progetti di                     
collaborazione avviati da alcune strutture nei cosiddetti comparti              
specialistici (disturbi del comportamento alimentare, doppia                    
diagnosi, psicogeriatria, interventi diagnostici e terapeutici per              
adolescenti, psicologia clinica, disassuefazione dall'alcol, ecc.),             
alcuni reparti potranno essere riconvertiti a talune delle citate               
attivita', mantenendo fermo l'attuale assetto dell'offerta                      
quantitativa, posizionata sull'utilizzo in accreditamento per                   
cittadini della regione pari a circa 480 PL. I progetti di                      
trattamento specialistico, da sviluppare in un'ottica di continuita'            
di presa in carico e terapeutica, possono prevedere un servizio                 
connotato da un mix di prestazioni, anche ambulatoriali o a                     
domicilio, ove necessario.                                                      
C.1.2) Quadri diagnostici                                                       
Vengono ritenuti:                                                               
1) quadri primari per il ricovero le seguenti diagnosi: psicosi                 
schizofreniche, psicosi affettive, stati paranoidei, altre psicosi,             
farmacodipendenza (doppia diagnosi), disturbi della personalita';               
2) quadri secondari: psicosi alcoliche ubriachezza patologica,                  
disturbi neurotici, reazione di adattamento; ai fini della verifica,            
nella relativa scheda di accettazione, deve essere indicato il motivo           
della necessita' del ricovero.                                                  
Sono ulteriormente previsti ricoveri per le patologie afferenti ai              
comparti specialistici (disturbi del comportamento alimentare, doppia           
diagnosi, psicogeriatria, interventi diagnostici e terapeutici per              
adolescenti, psicologia clinica, disassuefazione dall'alcol).                   
C.2.) Modalita' d'accesso                                                       
A) Per l'urgenza, l'accesso avviene su prescrizione del DSM, tenendo            
conto che il ricovero stesso deve essere effettuato, per la                     
specificita' organizzativa dell'ospedale privato, con preavviso di 24           
ore, entro le ore 17  di tutti i giorni feriali e non nei giorni                
festivi;                                                                        
B) per la brevi-degenza, l'accesso e' libero. Resta comunque ferma la           
garanzia che il DSM possa ricoverare entro 7 giorni dalla propria               
richiesta, con comunicazione da parte della struttura ricevente                 
dell'avvenuto ricovero e delle dimissioni concordate, fatta salva               
l'autonomia decisionale finale dei sanitari dell'ospedale privato per           
il caso specifico;                                                              
C) per la media-degenza, l'accesso avviene su valutazione del DSM,              
sia per i pazienti in carico al Centro stesso, sia per quelli                   
afferenti la casa di cura. Resta comunque ferma la garanzia che il              
DSM possa ricoverare entro 10 giorni dalla propria richiesta, con               
comunicazione da parte della struttura ricevente dell'avvenuto                  
ricovero e delle dimissioni concordate, fatta salva l'autonomia                 
decisionale finale dei sanitari dell'ospedale privato per il caso               
specifico;                                                                      
D) per la lungodegenza, l'accesso avviene su proposta del DSM e in              
accordo con la casa di cura privata. Il DSM puo' ricoverare entro 15            
giorni dalla propria richiesta, con comunicazione da parte della                
struttura ricevente dell'avvenuto ricovero e delle dimissioni                   
concordate, fatta salva l'autonomia decisionale finale dei sanitari             
dell'ospedale privato per il caso specifico.                                    
C.3.) Controlli e proroghe                                                      
I controlli devono essere:                                                      
a) individuali su singolo paziente secondo la normativa regionale               
vigente;                                                                        
b) con verifica semestrale dello stato di attuazione dell'accordo, e            
con valutazione alla fine di ogni anno.                                         
I controlli dovranno essere effettuati in corso di degenza dal DSM di           
provenienza del paziente in trattamento.                                        
Restano validi ed applicabili i normali controlli sulla SDO di                  
competenza dell'Assessorato regionale.                                          
Le proroghe sono sempre  determinate dai DSM di riferimento                     
territoriale del paziente, sia per le brevi-degenze che per le                  
medie-degenze.                                                                  
Devono essere previsti espliciti i protocolli operativi per la                  
richiesta di proroga che definiscano anche i tempi di risposta dei              
DSM. In mancanza di risposta da parte del DSM di riferimento la                 
struttura e' tenuta a rinnovare la richiesta ogni 7 giorni.                     
In presenza della richiesta reiterata e della mancata risposta non si           
applicano le riduzioni tariffarie.                                              
C.4.) Tetto di spesa e penalizzazioni                                           
Nell'ambito del budget regionale per la non alta specialita' viene              
ricavato un sotto budget per l'attivita' di tipo psichiatrico e                 
neuropsichiatrico degli ospedali privati accreditati elencati nel               
paragrafo iniziale della presente parte III.                                    
L'ammontare di tale budget (Budget 3) e' pari a Lire 56.288.380.674,            
pari a Euro 29.070.523 e viene definito mediante la valorizzazione              
dei PL contrattati a livello regionale sulla base delle  necessita'             
di utilizzo mediamente manifestate nel triennio precedente, tenendo             
conto delle modifiche tariffarie di seguito specificate.                        
In caso di eccesso di produzione rispetto al budget complessivo di              
settore, si procedera' alla decurtazione con il meccanismo della                
tariffa variabile nei confronti di quelle strutture che avranno                 
registrato un volume di attivita' superiore rispetto alla media del             
triennio precedente, calcolata adeguando le medie individuali e la              
loro somma al budget contrattato con la presente intesa.                        
Tale penalizzazione sara' applicata in misura proporzionale                     
all'eccesso di produzione individuale rispetto alla media e nella               
quantita' sufficiente a permettere il rientro nel budget complessivo;           
della stessa beneficeranno, in misura proporzionale, le Aziende                 
Unita' sanitarie locali destinatarie del fatturato della struttura              
penalizzata.                                                                    
C.5.) Tariffe                                                                   
Le attivita' psichiatriche erogate dagli ospedali privati nel settore           
ospedaliero/residenziale sono remunerate, fatti salvi diversi accordi           
per attivita' specifiche, con una tariffa unica, valida per tutte le            
strutture, pari a Lire 300.000 pro-die. Sulle giornate eccedenti il             
sessantesimo si applica la tariffa minima prevista per la                       
lungodegenza medica per i trattamenti di ricovero intensivi.                    
Ai ricoveri di breve e media-degenza che si prolungano nei termini e            
con le modalita' di proroga di cui sopra, oltre i primi 60 giorni,              
non si applica detta riduzione.                                                 
Ai ricoveri per degenza prolungata non si applicano riduzioni in                
quanto accesso e proroga sono di competenza dei DSM (vengono fatti              
salvi eventuali, diversi accordi locali in merito).                             
C.6.) Riferimenti                                                               
Nella presente parte riferita agli ospedali privati psichiatrici sono           
stati espressamente ripresi i punti: 2 - Tipologia dei ricoveri; 2.1            
- Quadri diagnostici; 3 - Modalita' d'accesso; 4 - Controlli e                  
verifiche;  5 - Tariffe, di cui alla "Relazione della Commissione               
Psichiatrica" parte integrante della delibera n. 405 del 31/3/1998.             
Restano pertanto valide tutte le indicazioni relative ai restanti               
punti della relazione stessa, in particolare quanto previsto nelle              
linee guida relative alle procedure terapeutiche concordate e                   
condivise.                                                                      
Allegati                                                                        
1) facsimile di dichiarazione individuale di accettazione                       
dell'Accordo regionale;                                                         
2) documento tecnico sul funzionamento del sistema di incentivazione            
ed integrazione tariffaria.                                                     
ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO GENERALE                                                 
Fac-simile di dichiarazione individuale di accettazione dell'Accordo            
regionale 2001-2003                                                             
(carta intestata dell'ospedale privato)                                         
L'ospedale privato                                                              
con sede in                                                                     
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n.                            
cf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , p. IVA                      
autorizzata all'esercizio con decreto del Presidente della Giunta               
regionale n. . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . . . e                  
successive modificazioni ed integrazioni legalmente rappresentata dal           
sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in qualita' di . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (titolare, Presidente           
del CdA, amministratore, ecc.)                                                  
preso atto                                                                      
- dell'Accordo regionale sottoscritto in data . . . . . . . . . . . .           
. . . dall'Assessore regionale alla Sanita' e dai Presidenti                    
dell'AIOP e dell'ARIS regionali;                                                
- della deliberazione di Giunta regionale n. . . . . del  . . . . . .           
. di recepimento dell'Accordo di cui sopra;                                     
- dei contenuti dell'art. 12 della L.R. 34/98;                                  
- del DLgs 229/99 emanato in attuazione della Legge 419/98;                     
- della necessita' di formulare espressa accettazione delle tariffe             
vigenti e dell'Accordo regionale sull'ospedalita' privata, sopra                
evidenziato, al fine di poter accedere alla qualifica di soggetto               
privato transitoriamente accreditato;                                           
- della richiesta gia' inoltrata dalla scrivente struttura al                   
Presidente della Giunta regionale, in ottemperanza al predetto art.             
12 della L.R. 34/98;                                                            
dichiara                                                                        
- di accettare il sistema di pagamento a tariffa di cui alla delibera           
di Giunta regionale 1505/01 e successive modificazioni, valide tempo            
per tempo;                                                                      
- di accettare e condividere i contenuti dell'Accordo regionale                 
citato in premessa e sottoscritto dall'Associazione regionale di                
appartenenza,                                                                   
al fine di poter mantenere la qualifica di soggetto privato                     
accreditato ed accedere all'applicazione dell'Accordo regionale di              
settore e dei contratti locali di fornitura.                                    
data, . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . (firma)                        
ALLEGATO 2 ALL'ACCORDO GENERALE                                                 
Contenuti e linee guida applicativi degli obiettivi di interesse                
regionale di cui al punto B.7 dell'Accordo generale                             
Ai fini della ripartizione del fondo di cui al punto B.7)                       
dell'Accordo generale, gli ospedali privati di non alta specialita'             
vengono classificati in base alla tipologia delle discipline                    
sanitarie per cui sono accreditati, in quanto gli obiettivi                     
applicabili possono essere diversi a seconda dell'attivita' sanitaria           
svolta.                                                                         
Vengono individuate le seguenti tipologie:                                      
- ospedali polispecialistici;                                                   
- ospedali chirurgici;                                                          
- ospedali medici;                                                              
- ospedali riabilitativi;                                                       
- ospedali che erogano attivita' psichiatrica e neuropsichiatrica.              
Lo schema seguente classifica ciascun ospedale per le tipologie                 
individuate e lo correla agli specifici obiettivi ai quali puo'                 
partecipare.                                                                    
La suddivisione del budget disponibile e la determinazione del valore           
massimo di remunerazione integrativa raggiungibile da ciascun                   
ospedale avviene seguendo i seguenti criteri:                                   
A) viene predefinito un sotto budget pari a Lire 500.000.000, pari a            
Euro 258.228, dedicato agli ospedali che erogano attivita'                      
psichiatrica e neuropsichiatrica; la suddivisione avviene in base al            
peso relativo del fatturato relativo all'attivita' psichiatrica                 
ciascun ospedale rispetto al totale del fatturato per tale attivita'            
di tutti gli ospedali interessati;                                              
B) il restante budget viene suddiviso tra i Budget 1 e 2, come                  
previsto al punto B.7) dell'Accordo, e nell'ambito di ciascun budget,           
aziendale e extraziendale, tra le strutture in base al peso relativo            
dei singoli fatturati complessivi al netto penalita';                           
C) l'abbattimento delle penalita', a concorrenza del fondo, verra'              
concesso solo in casi di produzione ulteriore rispetto ai Budget 1, 2           
e 3 (tenendo conto dell'operativita' dei margini di oscillazione) e             
non potra' mai superare l'importo delle penalita' derivanti dalla               
applicazione dei meccanismi di penalizzazione.                                  
La possibilita' di partecipare alla suddivisione del fondo con                  
funzione di abbattimento delle penalita' per ciascun ospedale,                  
avviene raggiungendo un numero minimo di obiettivi, fra quelli                  
assegnati secondo lo schema, cosi' definito:                                    
- ospedali polispecialistici: 3 su 7 (4 su 9 se dotati di reparti               
riabilitativi);                                                                 
- ospedali chirurgici: 2 su 5;                                                  
- ospedali medici: 2 su 5 (3 su 7 se dotati di reparti                          
riabilitativi);                                                                 
- ospedali riabilitativi: 2 su 5;                                               
- ospedali neuropsichiatrici: 2 su 5.                                           
SCHEDA TECNICA DI DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI                                   
Obiettivo n. 1: Riconversione di attivita' in chirurgia specifica               
Tale obiettivo e' di prioritaria importanza perche' rivolto a fornire           
adeguata risposta alla eventuale presenza di liste di attesa in                 
determinati settori ospedalieri.                                                
L'obiettivo e' rivolto agli ospedali privati che erogano attivita'              
chirurgica, pertanto agli ospedali polispecialistici e chirurgici.              
Partecipano all'erogazione del fondo coloro che, all'interno                    
dell'attivita' chirurgica erogata a fine 2001, avranno raggiunto una            
quota almeno del 20% del fatturato dedicata alla casistica                      
individuata.                                                                    
L'obiettivo si considera raggiunto se, all'interno del fatturato                
complessivo dell'ospedale privato la percentuale dedicata a tale                
attivita' incrementi almeno del 3% e/o di almeno 15 casi.                       
Tipologia di interventi:                                                        
1) protesi d'anca;                                                              
2) protesi del ginocchio;                                                       
3) cataratta;                                                                   
4) ernia discale;                                                               
5) altri interventi sul ginocchio;                                              
6) colicistectomia;                                                             
7) varici.                                                                      
In sede locale potranno essere concordate in via sostitutiva                    
prestazioni/obiettivo diverse dalle precedenti e rispondenti alle               
tematiche che coinvolgono la presenza di lunghe liste di attesa.                
Obiettivo n. 2: Progettazione di percorsi ambulatoriali                         
L'obiettivo e' rivolto a tutte le tipologie di ospedali privati del             
gruppo di non alta specialita', compresi quelli che erogano attivita'           
psichiatrica e neuropsichiatrica.                                               
Consiste nel presentare un progetto di riconversione di attivita',              
attualmente trattata in regime di ricovero sia ordinario che di day             
hospital, in percorsi ambulatoriali complessi ad accesso singolo o              
multiplo.                                                                       
Il progetto, da presentare  entro il 31/12/2001, deve                           
obbligatoriamente  essere concordato con l'Azienda Unita' sanitaria             
locale di competenza territoriale e contenere il seguente set minimo            
di informazioni:                                                                
1) tipologia della casistica da trattare in termini codici di                   
patologia e prestazionali (quali DRG originano se trattati in regime            
di ricovero) e sua numerosita';                                                 
2) definizione dei percorsi di accesso in termini di invii,                     
prenotazioni e modalita' erogative specifiche standard previste (un             
accesso o piu accessi da parte del paziente);                                   
3) tempi di realizzazione;                                                      
4) tariffe concordate per i diversi percorsi assistenziali.                     
Nel 2002 verra' effettuata la verifica sulla realizzazione dei                  
progetti presentati.                                                            
Nel contempo la Regione emanera' linee guida sull'argomento con                 
particolare attenzione al momento della verifica delle congruita' dei           
compensi e delle modalita' di determinazione, programmando la                   
revisione, se ritenuto necessario, dell'attuale assetto tariffario              
del comparto ambulatoriale.                                                     
Obiettivo n. 3: Messa in rete di posti letto                                    
Partecipano a tale obiettivo tutti gli ospedali privati                         
polispecialistici e medici.                                                     
L'obiettivo consiste nel dare la propria disponibilita', documentata            
negli accordi locali, all'Azienda Unita' sanitaria locale di                    
riferimento territoriale di una quota di PL per invii da parte delle            
strutture pubbliche di pazienti in lungodegenza, di pazienti acuti da           
PS, di pazienti inviati nell'ambito di percorsi assistenziali                   
esplicitamente concordati.                                                      
Obiettivo n. 4: Livello di intensivita' dell'attivita' riabilitativa            
Partecipano a tale obiettivo gli ospedali riabilitativi e gli                   
ospedali polispecialistici e medici con reparti riabilitativi.                  
L'obiettivo consiste nel raggiungere un incremento del numero di                
ricoveri di pazienti entro 30 giorni dall'evento (dimissione dal                
reparto acuti) dell'episodio di origine.                                        
Obiettivo n. 5: Partecipazione all'obiettivo regionale di                       
contenimento del tasso di ospedalizzazione per il territorio di                 
riferimento.                                                                    
Partecipano a questo obbiettivo tutti gli ospedali privati dei non              
alta specialita', compresi quelli che erogano attivita' psichiatrica            
e neuropsichiatrica.                                                            
L'obiettivo consiste nel fornire un contributo all'obiettivo dato               
dalla Regione alla Azienda Unita' sanitaria locale territoriale di              
decremento del tasso di ricovero.                                               
L'obiettivo viene raggiunto se a fine anno la % dei ricoverati presso           
la struttura di cittadini provenienti dalla Azienda Unita' sanitaria            
locale di riferimento territoriale e' diminuita almeno dell'1%                  
rispetto all'anno precedente.                                                   
Obiettivo n. 6: Day surgery                                                     
L'obiettivo e' rivolto a tutti gli ospedali privati che erogano                 
attivita' chirurgica.                                                           
Consiste nel trattare in regime di day surgery un numero di casi pari           
all'80% con riferimento alla tipologia di interventi individuati                
nelle linee guida regionale sulla day surgery (vedasi elenco in                 
calce).                                                                         
L'obiettivo viene raggiunto da quegli ospedali privati che abbiano              
conseguito anche un aumento del 5% rispetto all'anno precedente                 
quanto a numero di casi trattati, oltre al raggiungimento della quota           
produttiva sopra evidenziata (media regionale).                                 
Obiettivo n. 7: Aumento dell'accoglienza di casi inviati da DSM                 
L'obiettivo e' rivolto agli ospedali privati che erogano attivita'              
psichiatrica e neuropsichiatrica.                                               
Considerato che tali ospedali devono essere considerati parte                   
integrante della rete di servizio del DSM, l'obiettivo mira a rendere           
ancora piu esplicito tale principio.                                            
L'obiettivo infatti viene raggiunto laddove la struttura incrementi             
di almeno il 5% gli accessi di pazienti inviati dal DSM.                        
Obiettivo n. 8: Definizione di progetti di integrazione con i servizi           
pubblici per i trattamenti residenziali                                         
L'obiettivo e' rivolto agli ospedali privati che erogano attivita'              
psichiatrica e neuropsichiatrica.                                               
L'obiettivo consiste nel presentare un progetto, definito di concerto           
con l'Azienda Unita' sanitaria locale di riferimento territoriale,              
per il trattamento residenziale dei pazienti che rispetti le                    
caratteristiche previste dal PO nazionale, vale a dire moduli di 20             
PL.                                                                             
I progetti presentati devono contenere il seguente set minimo                   
informativo:                                                                    
1) modalita' di accesso;                                                        
2) percorsi del paziente e sua presa in carico.                                 
Obiettivo n. 9: 27 DRG dei medici di medicina generale                          
L'obiettivo e' rivolto agli ospedali medici e polispecialistici.                
L'obiettivo consiste nell'aver effettuato nell'anno un numero di                
ricoveri ascrivibili ai 27 DRG inferiore per piu' del 3% rispetto               
alla produzione dell'anno precedente.                                           
Obiettivo n. 10: Quota di appropriatezza della casistica trattata               
L'obiettivo e' rivolto a tutte le strutture.                                    
Consiste nell'aver trattato una casistica appropriata in una quota              
non inferiore al 90%. L'obiettivo si intende raggiunto qualora dai              
controlli effettuati dalle Aziende Unita' sanitarie locali non                  
emergano contestazioni in tal senso in proporzioni maggiori al 10%              
dei casi trattati.                                                              
Obiettivo n. 11: Ricoveri ripetuti nell'anno                                    
L'obiettivo e' rivolto agli ospedali riabilitativi.                             
Consiste nel raggiungere una percentuale di pazienti ricoverati piu'            
di 2 volte nell'anno comunque non superiore a quella dell'anno                  
precedente e che verra' valutata in sede di commissione paritetica in           
base ai dati consuntivi.                                                        
Tabella di classificazione e di correlazione con gli obiettivi                  
Pro  Ospedale  Cat.  Ob.  Ob.  Ob.  Ob.  Ob.  Ob.  Ob.  Ob.  Ob.  Ob.           
 Ob.     vin  privato    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  cia              
PC  S. Antonino  P  X  X  X    X  X      X  X                                   
  Piacenza  P  X  X  X    X  X      X  X                                        
  S. Giacomo  R    X    X  X          X  X                                      
PR  Citta' di Parma  P  X  X  X    X  X      X  X                               
  Villa M. Luigia  Ps+R    X    X  X    X  X    X  X                            
  Val Parma  M+R    X  X  X  X        X  X  X                                   
  Villa Igea  R    X    X  X          X  X                                      
  Piccole Figlie  P  X  X  X    X  X      X  X                                  
  Cardinal Ferrari  R    X    X  X          X  X                                
RE  Salus SpA  P  X  X  X    X  X      X  X                                     
  Villa Verde  P  X  X  X    X  X      X  X                                     
MO  prof. Fogliani  C  X  X      X  X        X                                  
  Villa Rosa  Ps    X      X    X  X    X                                       
  Villa Igea  Ps+R    X    X  X    X  X    X  X                                 
  Pineta di Gaiato  R    X    X  X          X  X                                
  Villa Fiorita Hippocr.  P  X  X  X    X  X      X  X                          
BO Citta'  Villa Erbosa  P+R  X  X  X  X  X  X      X  X  X                     
  Nigrisoli  P+R  X  X  X  X  X  X      X  X  X                                 
  Ai Colli  Ps    X      X    X  X    X                                         
  Villa Baruzziana  Ps    X      X    X  X    X                                 
  Villa Bellombra  R    X    X  X          X  X                                 
  Villa Laura  P  X  X  X    X  X      X  X                                     
BO Sud  Villa Chiara (*)  P/Ps  X  X  X    X  X  X  X  X  X                     
  prof. Nobili  P  X  X  X    X  X      X  X                                    
FE  Dialti  M    X  X    X        X  X                                          
  Quisisana  M    X  X    X        X  X                                         
  Salus  P  X  X  X    X  X      X  X                                           
RA  Domus Nova  P  X  X  X    X  X      X  X                                    
  S. Francesco  P  X  X  X    X  X      X  X                                    
  S. Pier Damiano  P+R  X  X  X  X  X  X      X  X  X                           
  Stacchini  M    X  X    X        X  X                                         
  Villa Azzurra  Ps    X      X    X  X    X                                    
FO  Villa Igea  P  X  X  X    X  X      X  X                                    
  Villa Serena  P  X  X  X    X  X      X  X                                    
Cesena  Malatesta Novello  P  X  X  X    X  X      X  X                         
  S. Lorenzino  P  X  X  X    X  X      X  X                                    
RN  Villa Maria  P  X  X  X    X  X      X  X                                   
  Sol et Salus  R    X    X  X          X  X                                    
  Villa Salus  R    X    X  X          X  X                                     
  Prof. Montanari  P  X  X  X    X  X      X  X                                 
Legenda:                                                                        
P  = polispecialistici                                                          
Ps = psichiatrici                                                               
M = medici                                                                      
C = chirurgici                                                                  
R = riabilitativi                                                               
(*) Villa Chiara partecipa separatamente al fondo "generale" e a                
quello della psichiatria, pertanto gli obiettivi da raggiungere sono            
3 come ospedale polispecialistico e 2 come ospedale psichiatrico.               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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