REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ottobre 2001, n. 1996

Modifica della deliberazione di Giunta regionale n.1200 del 20/7/1998 recante "Adozione del documento contenente ôIndicazioni regionali sul DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di rifiuti' approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il 23/4/1998"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che con propria deliberazione n. 1200 del 20/7/1998 e' stato                  
adottato il documento contenente "Indicazioni regionali sul DLgs                
5/2/1997, n. 22 in materia di rifiuti", cosi' come approvato dalla              
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il            
23 aprile 1998;                                                                 
- che con l'adozione di tale documento, contenente criteri di                   
riferimento e indirizzi interpretativi delle disposizioni del DLgs              
22/97, si e' posto l'obiettivo di garantire l'uniformita' dell'azione           
amministrativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di              
gestione dei rifiuti, in attesa dell'eventuale emanazione di un atto            
di indirizzo nazionale;                                                         
- che il comma 6 dell'art. 7 della citata deliberazione disponeva che           
"qualora disciplinati da specifiche norme di tutela                             
igienico-sanitaria, non sono da considerare rifiuti gli scarti                  
alimentari destinati ad essere utilizzati come alimentazione per gli            
animali, provenienti dall'industria agro-alimentare o da mense,                 
ristoranti ecc., nonche' i prodotti anche scaduti purche' non abbiano           
subito alterazioni con il tempo";                                               
- che con nota n. 99/4006 la Commissione Europea ha avviato nei                 
confronti della Repubblica Italiana una procedura di infrazione ai              
sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, in relazione alla direttiva            
75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE;                         
- che tale procedura si riferisce al fatto che le Regioni Veneto,               
Piemonte, Marche, Lombardia ed Emilia-Romagna, con proprie                      
deliberazioni di Giunta regionale, hanno escluso dall'ambito di                 
applicazione della disciplina sui rifiuti gli scarti alimentari                 
destinati ad essere utilizzati come alimentazione per animali, quando           
disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria;                  
- che, a seguito dell'avvio di tale procedura, il Ministero                     
dell'Ambiente - Ufficio Legislativo - con nota del 13 gennaio 2000 ha           
invitato la Regione Emilia-Romagna a voler modificare la propria                
deliberazione 1200/98, indicando i contenuti delle modifiche e                  
integrazioni da apportare al comma 6 dell'art. 7 della piu' volte               
citata deliberazione 1200/98;                                                   
- che con deliberazione n. 687 del 21 marzo 2000 si e' pertanto                 
proceduto a modificare la deliberazione 1200/98 in senso conforme               
alla richiesta del Ministero, sostituendo il comma 6 dell'articolo 7            
con i seguenti commi:                                                           
- "I sottoprodotti dell'industria agroalimentare che possiedono le              
caratteristiche delle materie prime per mangimi di cui alla parte B             
dell'allegato alla direttiva 96/25/CE (Parte A, Capo II,                        
dell'allegato II del DLgs 17 agosto 1999, n. 360), se oggettivamente            
ed effettivamente impiegati per la produzione di mangimi per animali,           
non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 1a)              
della direttiva 75/442/CEE e, quindi, sono esclusi dalla relativa               
disciplina;                                                                     
- i sottoprodotti destinati alla produzione di mangimi per animali              
che non possiedono le caratteristiche di cui al precedente punto, o             
le possiedono solo a seguito di un trattamento di recupero (quale               
riduzione volumetrica, . . . essiccazione ecc.), sono invece a tutti            
gli effetti dei rifiuti e, in quanto tali, sono assoggettati alla               
relativa disciplina comunitaria";                                               
- che con nota dell'11 aprile 2001 (n. C(2001)1003 definitivo) la               
competente Commissione delle Comunita' Europee ha espresso il parere            
che "anche quando siano disciplinati da disposizioni nazionali di               
natura igienico-sanitaria e anche quando siano disciplinati da una              
normativa comunitaria che li definisce come ômaterie prime per                  
mangimi' individuandole con riferimento a specifiche caratteristiche            
e requisiti merceologici o assoggettandole al regime giuridico                  
proprio delle materie prime, gli scarti provenienti dalle industrie             
agroalimentari, dalle mense o dai ristoranti destinati ad essere                
usati come alimenti per animali, sono rifiuti ai sensi della                    
direttiva 75/442/CEE, come modificata";                                         
considerato:                                                                    
- che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province               
autonome in data 19 aprile 2001 ha tuttavia deciso di sopprimere                
interamente la disposizione del documento "Indicazioni regionali sul            
DLgs 5/2/1997, n. 22 in materia di rifiuti" oggetto della procedura             
di infrazione comunitaria, invitando le Regioni interessate a                   
modificare conseguentemente le deliberazioni gia' adottate in merito;           
- che e' quindi necessario procedere all'ulteriore modifica della               
deliberazione 1200/98, come gia' modificata dalla deliberazione                 
687/00;                                                                         
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Analisi e Pianificazione ambientale, ing. Giuseppe Benedetti, in                
merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai                
sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e             
del punto 3.1 della propria deliberazione 2541/95;                              
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente            
e Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, in               
merito alla legittimita' della presente deliberazione ai sensi                  
dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del               
punto 3.1 della deliberazione 2541/95;                                          
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di sopprimere interamente i seguenti commi dell'articolo 7 della             
deliberazione n. 1200 del 20 luglio 1998, introdotti dalla                      
deliberazione n. 687 del 21 marzo 2000:                                         
- "I sottoprodotti dell'industria agroalimentare che possiedono le              
caratteristiche delle materie prime per mangimi di cui alla parte B             
dell'allegato alla direttiva 96/25/CE (Parte A, Capo II,                        
dell'allegato II del DLgs 17 agosto 1999, n. 360), se oggettivamente            
ed effettivamente impiegati per la produzione di mangimi per animali,           
non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo la)              
della direttiva 75/442/CEE e, quindi, sono esclusi dalla relativa               
disciplina;                                                                     
- i sottoprodotti destinati alla produzione di mangimi per animali              
che non possiedono le caratteristiche di cui al precedente punto, o             
le possiedono solo a seguito di un trattamento di recupero (quale               
riduzione volumetrica, . . . essiccazione ecc.), sono invece a tutti            
gli effetti dei rifiuti e, in quanto tali, sono assoggettati alla               
relativa disciplina comunitaria";                                               
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e di ripubblicare             
contestualmente il testo della deliberazione 1200/98 risultante dalla           
modificazioni apportate con la presente deliberazione.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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