DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 30 maggio 2001, n. 191
Ratifica, con modificazioni, della delibera di Giunta n.793 del 15 maggio 2001 "Modifica del punto e) della deliberazione del Consiglio regionale n. 132 del 20/12/2000 recante: ôFondo sociale per la locazione di cui all'art. 11, Legge 431/98 e all'art. 4, L.R. 8/00 - Riparto preventivo ai Comuni e modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 e successive modificazioni'"
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione progr. n. 793 in data 15 maggio 2001, di cui
all'oggetto, assunta dalla Giunta regionale con i poteri del
Consiglio a termini dell'articolo 19 - comma 2, lett. i) dello
Statuto;
considerato che la Commissione consiliare "Territorio Ambiente
Trasporti", giusta nota prot. n. 6252 del 24 maggio 2001, ha
apportato, in sede referente e preparatoria della ratifica da parte
del Consiglio, modificazioni alla suddetta deliberazione della
Giunta, per cui il testo della stessa - coordinato con i citati
emendamenti - viene a risultare come in appresso:
"(omissis)
Richiamati:
- l'art. 11 della Legge 431/98 che ha istituito il Fondo nazionale
per la locazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione, di seguito denominato Fondo, stabilendo, al comma 7, che
le Regioni provvedono alla ripartizione fra i Comuni delle risorse
assegnate al Fondo;
- la L.R. 8/00, art. 4, che ha istituito il Fondo regionale per
l'accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo
regionale;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 132 del 20/12/2000 con
cui si e' provveduto ad apportare modifiche ed integrazioni alla
deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 che ha stabilito le
modalita' di funzionamento ed erogazione del Fondo regionale;
considerato che la deliberazione del Consiglio regionale 132/00 ha
stabilito che, al fine di consentire una tempestiva erogazione delle
risorse presenti sul Fondo regionale ai beneficiari da parte dei
Comuni, si proceda ad un riparto preventivo delle suddette risorse
attribuendo una quota pari al 50% di quanto assegnato ai Comuni
ricompresi nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale
n. 1070 del 27/6/2000 e ai Comuni di cui all'Allegato B alla sopra
citata deliberazione del Consiglio regionale 132/00 che provvedano a
far pervenire al Servizio regionale Qualita' edilizia entro e non
oltre il 15/2/2001 la comunicazione di aver approvato e pubblicato il
bando comunale di cui all'art. 6 dell'Allegato A) alla deliberazione
del Consiglio regionale 132/00;
preso atto che:
- alcuni Comuni hanno fatto pervenire al Servizio regionale Qualita'
edilizia, e dallo stesso trattenuta agli atti, la comunicazione di
cui al punto precedente posteriormente al termine del 15/2/2001 di
cui al punto 1 della lettera e) della deliberazione del Consiglio
regionale 132/00 ovvero hanno comunicato di provvedere ad approvare o
pubblicare all'Albo pretorio il bando comunale posteriormente al
medesimo termine di cui sopra;
- i suddetti Comuni hanno motivato le ragioni del ritardo della
trasmissione della comunicazione ovvero della approvazione o
pubblicazione del bando comunale con note inviate al Servizio
regionale Qualita' edilizia, e dallo stesso trattenute agli atti;
ritenuto:
- di ammettere al riparto delle risorse i sopra citati Comuni al fine
di consentire l'erogazione tempestiva delle risorse ai soggetti
beneficiari del contributo economico;
- di provvedere, a tal fine, alla modifica del termine del 15/2/2001
contenuto al punto 1 della lettera e) della deliberazione del
Consiglio regionale 132/00 nel senso di ammettere al riparto delle
risorse i Comuni che hanno provveduto a far pervenire al Servizio
regionale Qualita' edilizia entro e non oltre il 12/4/2001 la
comunicazione di avere approvato e pubblicato il bando comunale di
cui all'art. 6 dell'Allegato A) alla deliberazione del Consiglio
regionale 1320/99;
considerato altresi' che l'alinea 5 dell'art. 7 dell'Allegato A) alla
deliberazione del Consiglio regionale 1320/99 come modificato dalla
deliberazione del Consiglio regionale 132/00 ha fissato il termine
perentorio per far pervenire al Servizio regionale Qualita' edilizia
i dati necessari per poter procedere al riparto delle risorse ai
Comuni richiedenti entro e non oltre 30 giorni dal 31/3/2001;
ritenuto, di ammettere al riparto i Comuni che provvedano a far
pervenire al Servizio regionale Qualita' edilizia i dati di cui sopra
entro e non oltre il 31/5/2001, in ragione della complessita'
dell'istruttoria delle istanze di contributo pervenute ai Comuni;
ritenuto di apportare le modifiche di cui ai punti precedenti assunti
i poteri del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 19, secondo
comma, lettera i) dello Statuto regionale, al fine di porre
tempestivamente in essere quanto esposto in premessa;
(omissis) delibera:
1) di modificare il termine del 15/2/2001 contenuto al punto 1 della
lettera e) della deliberazione del Consiglio regionale 132/00 e di
ammettere al riparto delle risorse i Comuni che hanno fatto pervenire
al Servizio regionale Qualita' edilizia entro e non oltre il
12/4/2001 la comunicazione di avere approvato e pubblicato il bando
comunale di cui all'art. 6 dell'Allegato A) alla deliberazione del
Consiglio regionale 1320/99;
2) di modificare il termine di cui all'alinea 5 dell'art. 7
dell'Allegato A) alla deliberazione del Consiglio regionale 1320/99
come modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale 132/00 e
di ammettere al riparto delle risorse i Comuni che provvedano a far
pervenire al Servizio regionale Qualita' edilizia entro e non oltre
il 31/5/2001 i dati di cui al medesimo alinea;
(omissis)
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
(omissis)".
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
ratifica:
la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 793 del 15 maggio
2001, nel testo qui sopra riportato.