REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 27 luglio 2001, n. 7489

DM n. 403 del 19/7/2000 "Approvazione del nuovo regolamento d'esecuzione della Legge 15/1/1991, n. 30 ôDisciplina della riproduzione animale'". Modalita' applicative

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Visti:                                                                          
- la Legge 11/3/1974, n. 74 "Modificazioni ed integrazioni della                
Legge 25 luglio 1952, n. 1109 e relativo regolamento sulla                      
fecondazione degli animali";                                                    
- la Legge 15/1/1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" e           
successive modifiche ed integrazioni disposte con la Legge 3/8/1999,            
n. 280;                                                                         
- la L.R. 15/2/1980, n. 11 "Organizzazione e disciplina della                   
riproduzione animale";                                                          
- la L.R. 30/5/1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni                
regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto           
1983, n. 34";                                                                   
- il DM 19/7/2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento                   
d'esecuzione della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente                    
disciplina della riproduzione animale";                                         
- il Decreto 12/2/2001 del Ministro delle Politiche Agricole e                  
Forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19/3/2001, n. 65             
recante "Approvazione dei moduli tipo previsti all'art. 42, comma 1             
del DM 19 luglio 2000, n. 403 "Approvazione del nuovo regolamento               
d'esecuzione della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente                    
disciplina della riproduzione animale";                                         
- le Circolari del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e               
Forestali del 21/12/1994, n. 22 e n. 1 del 24/2/1995, per quanto                
risulta compatibile con il DM 403/00;                                           
- la nota del Ministero della Sanita', prot. 600.7.10/ 24461/AG/149             
del 19/2/2001, con la quale si evidenzia che i requisiti sanitari               
prescritti dal precedente Decreto 13/1/1994, n. 172 e successive                
modifiche possono costituire ancora oggi, in attesa di una nuova                
disciplina, principi di riferimento, assicurando una valida attivita'           
di prevenzione nei controlli della diffusione delle malattie                    
nell'ambito della riproduzione animale;                                         
viste le disposizioni contenute nella L.R. 15/97, in particolare                
l'art. 2, lett. m) ed n) e l'art. 3, comma 2, lett. f) e g), per                
quanto concerne le funzioni di competenza rispettivamente della                 
Regione e delle Province nella materia di che trattasi;                         
preso atto della necessita' di definire modalita' attuative della               
normativa disposta dal DM 403/00 nel rispetto delle competenze delle            
Province cosi' come disposto nella sopracitata legge regionale,                 
nonche' di definire l'attribuzione dei compiti all'interno della                
Direzione generale Agricoltura, in ordine alla concessione di                   
autorizzazioni;                                                                 
dato atto infine che le autorizzazioni concesse ai sensi del DM                 
13/1/1994, n. 172 sono confermate, fermo restando l'obbligo dei                 
titolari delle autorizzazioni medesime di ottemperare alla normativa            
vigente e alle presenti modalita' applicative;                                  
viste le proprie deliberazioni n. 2541 in data 4/7/1995 e n. 1396 in            
data 31 luglio 1998, esecutive;                                                 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2070 del 28/11/2000,           
esecutiva ai sensi di legge, di rinnovo dell'incarico di Responsabile           
dell'Ufficio "Produzione animali" del Servizio Produzioni                       
agro-alimentari e Relazioni di mercato;                                         
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile                       
dell'Ufficio Produzioni animali dr. Davide Barchi, e dal Responsabile           
del Servizio Produzioni agroalimentari e Relazioni di mercato, dr.              
Maurizio Ceci, in merito, rispettivamente, alla regolarita' tecnica e           
alla legittimita' del presente atto, ai sensi dell'art. 4, sesto                
comma della L.R. 19/11/1992, n. 41 e della deliberazione della Giunta           
regionale 2541/95;                                                              
determina:                                                                      
1) di dare attuazione al DM 403/00 attraverso l'approvazione delle              
modalita' applicative contenute nell'allegato, parte integrante e               
sostanziale del presente atto, e di sostituire cosi' integralmente la           
Circolare dell'Assessore all'Agricoltura n. 734 del 29/9/1995;                  
2) di dare atto che le autorizzazioni concesse ai sensi del DM                  
172/97, secondo le modalita' previste dalla sopra citata Circolare              
734/95 sono confermate, fermo restando l'obbligo dei titolari delle             
autorizzazioni medesime di ottemperare alla normativa vigente e alle            
presenti modalita' applicative;                                                 
3) di stabilire che il Responsabile del Servizio Produzioni                     
agroalimentari e Relazioni di mercato, provvedera' con propri atti              
formali alla concessione delle autorizzazioni per la gestione di:               
- centri di produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e              
congelato;                                                                      
- recapiti di materiale seminale ed embrioni;                                   
- centri di produzione embrioni;                                                
- gruppi di raccolta embrioni;                                                  
- stazioni di inseminazione artificiale equina pubblica;                        
- stazioni di monta naturale equina, pubblica e privata;                        
4) di prevedere la pubblicazione delle predette modalita' applicative           
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e la loro                 
diffusione tramite il sito Internet della Regione Emilia-Romagna al             
seguente indirizzo: http://www.regione.emilia-romagna.it.                       
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Dario Manghi                                                                    
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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