REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 21 dicembre 2000, n. 133

Programma di Edilizia residenziale pubblica 1999-2000. Procedure amministrative e finanziarie. Determinazione dei limiti di costo degli interventi. (Proposta della Giunta regionale in data 28 novembre 2000, n. 2160)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione progr. n. 2160 del 28 novembre 2000, con            
cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per il programma di             
Edilizia residenziale pubblica 1999-2000. Procedure amministrative e            
finanziarie. Determinazione dei limiti di costo degli interventi;               
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta                
dalla Commissione consiliare "Territorio Ambiente Trasporti", in sede           
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
14844 in data 18 dicembre 2000;                                                 
visti:                                                                          
- la Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed                      
integrazioni;                                                                   
- la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed                   
integrazioni;                                                                   
- la Legge 4 dicembre 1993, n. 493;                                             
- la Legge 28 gennaio 1994, n. 85;                                              
- la L.R. 3 luglio 1998, n. 19;                                                 
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche ed                        
integrazioni;                                                                   
- la L.R. 25 febbraio 2000, n. 8;                                               
- il DL del 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed                 
integrazioni;                                                                   
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2437 del 14 dicembre               
1999 "Criteri per la programmazione delle risorse di edilizia                   
residenziale pubblica. Programma 1999/2000. Bando per la                        
realizzazione di alloggi sociali. DLgs 286/96", approvata, con                  
modifiche, dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1356 del 15             
febbraio 2000;                                                                  
- la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 22 febbraio 2000           
"Direttiva concernente i requisiti e i criteri di realizzazione di              
alloggi con servizi per anziani nell'ambito del programma di                    
interventi pubblici di edilizia abitativa per il triennio 2000/2002";           
- la delibera del Consiglio regionale n. 88 dell'8 novembre 2000                
"Programmazione delle risorse destinate al finanziamento dei                    
Programmi di Riqualificazione Urbana (PRU) di cui alla L.R. 19/98.              
Approvazione dei criteri di ripartizione dei fondi e definizione                
dello schema di protocollo d'intesa di cui alla deliberazione del               
Consiglio regionale 1356/00";                                                   
considerato:                                                                    
- che i contributi previsti per la programmazione 1999/2000 sono                
concessi in c/capitale a valere sui fondi di edilizia agevolata e sui           
fondi di edilizia sovvenzionata;                                                
- che il DL 112/98 ha conferito alle Regioni e agli Enti locali le              
funzioni amministrative di gestione e di attuazione degli interventi            
finanziati con le risorse destinate al settore dell'Edilizia                    
residenziale pubblica;                                                          
- che per effetto dell'art. 95 della L.R. 3/99 la gestione e                    
l'attuazione dei singoli interventi puo' essere delegata ai Comuni;             
ritenuto opportuno stabilire le procedure amministrative e                      
finanziarie per la gestione del programma in oggetto, anche al fine             
di assicurare l'uniformita' della gestione amministrativa degli                 
interventi su tutto il territorio regionale;                                    
valutato opportuno applicare i punti 1), 2), 3) e 4) dell'Allegato              
"E" alla presente deliberazione agli interventi attuativi delle                 
precedenti programmazioni nel caso che la data a cui riferire i                 
requisiti soggettivi sia successiva a quella di adozione dei presente           
atto deliberativo;                                                              
previa votazione palese, mediante apparecchiatura elettronica, che              
da' il seguente risultato:                                                      
presenti  n. 35                                                                 
assenti  n. 15                                                                  
voti favorevoli  n. 25                                                          
voti contrari  n.  9                                                            
voti nulli  n. -                                                                
astenuti  n.  1                                                                 
delibera:                                                                       
1) l'approvazione delle procedure amministrative e delle                        
determinazioni finanziarie, di cui agli Allegati "A", "B", "C", "D"             
ed "E" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per           
la gestione del Programma 1999/2000 di Edilizia residenziale                    
pubblica;                                                                       
2) di estendere l'applicazione dei punti 1), 2), 3) e 4)                        
dell'Allegato "E" alla presente deliberazione agli interventi                   
attuativi di precedenti programmazioni, nel caso in cui la data a cui           
riferire i requisiti soggettivi sia successiva a quella di adozione             
del presente provvedimento;                                                     
3) di stabilire che le variazioni del tipo di interventi edilizi e le           
variazioni quantitative, finanziarie e fisiche che potranno                     
intervenire nei programmi di riqualificazione urbana, siano                     
regolamentati nell'accordo di programma;                                        
4) di delegare la Giunta regionale all'eventuale integrazione delle             
presenti procedure che si rendesse necessaria per l'attuazione dei              
singoli programmi di edilizia residenziale pubblica, in occasione dei           
relativi atti di localizzazione;                                                
5) di delegare il Direttore generale competente ad autorizzare                  
l'effettuazione delle modifiche necessarie per la realizzazione degli           
interventi dovute a errori materiali di redazione degli atti nonche'            
quelle che si rendessero necessarie ai modelli di cui al successivo             
punto 6), ai fini di una migliore applicazione delle procedure                  
previste;                                                                       
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna, unitamente ai modelli depositati agli             
atti presso il Servizio Qualita' Edilizia e contrassegnati dai numeri           
di protocollo 26680, 26681, 26682, 26683, 26684, 26686, 26687, 26689,           
26690, 26692, 26694, 26695, 26697, 26700, 26702, 26705 del 15                   
novembre 2000.                                                                  
ALLEGATO A                                                                      
Quadro programmatico di riferimento                                             
Il Programma di Edilizia residenziale pubblica 1999/2000 si compone             
di due programmazioni distinte:                                                 
a) programmi di riqualificazione urbana ai sensi della L.R. 19/98;              
b) programmi localizzati anche fuori dagli ambiti di riqualificazione           
urbana.                                                                         
Per i programmi di riqualificazione urbana il Consiglio regionale ha            
individuato con propria deliberazione n. 88 dell'8 novembre 2000 i              
Comuni tra i quali ripartire i contributi.                                      
I Comuni stipulano un protocollo d'intesa con la Regione, secondo lo            
schema approvato con deliberazione consiliare n. 88 dell'8 novembre             
2000, individuando i programmi da realizzare, i finanziamenti                   
regionali e gli impegni comunali in termini di cofinanziamento.                 
Nel protocollo d'intesa sono indicati inoltre i termini temporali per           
la formazione dei programmi di riqualificazione urbana e per la                 
sottoscrizione dell'accordo di programma.                                       
L'accordo di programma deve contenere la previsione dei tempi di                
attuazione e un quadro economico dell'intervento predisposto sulla              
base dei modelli QE.                                                            
Inizio lavori                                                                   
Con riferimento alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione:                                                                  
a) dell'accordo di programma per gli interventi localizzati                     
nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana;                           
b) della comunicazione regionale di ammissione a finanziamento per              
gli altri interventi;                                                           
gli interventi debbono pervenire all'inizio lavori entro 10 mesi.               
Nell'accordo di programma devono essere definite procedure specifiche           
per la disciplina degli interventi sostitutivi in caso di                       
inadempienza dei soggetti attuatori.                                            
Nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana possono essere             
localizzati interventi iniziati alla data della sottoscrizione                  
dell'accordo di programma, purche' non in data antecedente al 6                 
giugno 2000.                                                                    
Parametri di riferimento                                                        
La superficie di un intervento e' definita dalle superfici utile, non           
residenziale, di parcheggio e complessiva, cosi' come di seguito                
definite:                                                                       
Su = superficie utile abitabile: superficie di pavimento degli                  
alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni,             
delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di                
porte e finestre e delle scale interne.                                         
Per gli interventi destinati a particolari categorie sociali, si                
intende superficie utile anche quella destinata agli spazi collettivi           
complementari alla residenza.                                                   
Snr = superficie non residenziale: logge, balconi, proiezione delle             
scale interne, cantine, soffitte, androni di ingresso, porticati,               
volumi tecnici, misurati al netto dei muri perimetrali e interni.               
Vanno ricomprese nella Snr anche le centrali termiche singole, di               
superficie non superiore a 4,00 mq aperte verso l'esterno o verso               
l'interno attraverso una porta cieca stagna (REI 60) in ferro a                 
tenuta d'aria.                                                                  
Sp = superficie di parcheggio: si intende la superficie da destinare            
ad autorimesse chiuse, compresi gli spazi di manovra coperti, ad uso            
esclusivo dei singoli alloggi; va altresi' ricompresa in tale voce la           
superficie di autorimesse condominiali con posti auto assegnati ai              
singoli alloggi comprensiva degli spazi di manovra, se coperti, ed              
escluse le eventuali rampe di accesso.                                          
Per Sc si intende la superficie complessiva definita, sia per il                
recupero edilizio che per la nuova costruzione, come Su + 0,6 * (Snr            
+ Sp).                                                                          
Per gli interventi non residenziali e le opere di urbanizzazione il             
parametro di riferimento e' il costo preventivo desumibile dal quadro           
economico di progetto.                                                          
Qualificazione degli operatori                                                  
In relazione a quanto previsto dal paragrafo n. 8 dell'Allegato "A"             
della deliberazione del Consiglio regionale n. 1356 del 15/2/2000, la           
Regione intende avviare un processo di qualificazione dei soggetti              
attuatori degli interventi di edilizia abitativa che beneficiano di             
contributo pubblico.                                                            
Il processo passa attraverso diverse fasi che porteranno ad un                  
accreditamento degli operatori che intendono operare nei programmi              
regionali.                                                                      
La presente prima fase, e' riferita ad un'attivita' di individuazione           
dei requisiti generali ed economico-finanziari degli operatori, senza           
ancora definire i livelli dei singoli parametri individuati.                    
una fase sperimentale che permettera' di verificare la corretta                 
individuazione dei parametri e, attraverso l'elaborazione dei dati              
pervenuti dai soggetti attuatori, di definire, per i successivi                 
programmi, i livelli di riferimento dei parametri stessi.                       
Per il programma in oggetto, la compilazione della scheda all'uopo              
predisposta (mod. A/Qualita') con i dati richiesti, permettera'                 
comunque di avere a disposizione dei Comuni e della Regione una serie           
di dati che forniscono un profilo ed un quadro informativo                      
dettagliato di ogni operatore.                                                  
La compilazione della scheda con i dati richiesti e la sottoscrizione           
della stessa da parte del rappresentante legale del soggetto                    
attuatore impegna l'operatore stesso sulla correttezza e sulla                  
attendibilita' dei dati forniti.Le informazioni richieste riguardano            
i dati generali e di bilancio, l'attivita' svolta, l'organizzazione             
aziendale e il sistema di qualita'.                                             
La scheda compilata dovra' essere consegnata al Comune per il suo               
inserimento nell'accordo di programma ed inviata al competente                  
Ufficio regionale.                                                              
La Giunta regionale, al fine di facilitare il processo di                       
qualificazione, promuove accordi convenzionali con le organizzazioni            
o strutture di rappresentanza degli operatori finalizzati alla                  
raccolta coordinata dei dati, alla definizione degli indici di                  
valutazione e delle metodologie di verifica, nonche' per effettuare i           
relativi controlli periodici.                                                   
La mancata compilazione della scheda o la fornitura di dati falsi               
comporta l'automatica esclusione dai finanziamenti regionali.                   
ALLEGATO B                                                                      
1) Edilizia sovvenzionata                                                       
1.1 Tipologie e destinazione degli interventi                                   
I contributi per l'edilizia sovvenzionata nella programmazione                  
1999/2000 sono destinati alle seguenti tipologie di intervento:                 
a) recupero edilizio;                                                           
b) nuova costruzione anche a seguito di demolizione;                            
c) manutenzione straordinaria;                                                  
d) adeguamento alle norme di sicurezza ed eliminazione delle barriere           
architettoniche;                                                                
e) acquisto alloggi immediatamente utilizzabili o per i quali sia               
contestualmente previsto l'onere del completo recupero;                         
f) opere di urbanizzazione primaria, ivi comprese le bonifiche di               
aree dismesse;                                                                  
g) opere di urbanizzazione secondaria, ivi compresa la trasformazione           
di immobili ad uso non residenziale.                                            
I soggetti destinatari dei contributi di edilizia sovvenzionata sono            
i Comuni.                                                                       
I Comuni possono individuare inoltre Enti pubblici, fra i quali gli             
Istituti Autonomi per le Case Popolari, quali attuatori limitatamente           
agli interventi di cui alle lett. a), c) e d), purche' effettuati su            
patrimonio destinato ad edilizia residenziale pubblica gia' di                  
proprieta' degli stessi enti individuati.                                       
Gli IACP possono effettuare gli interventi per conto dei Comuni,                
previa stipula di apposita convenzione nella quale vengano stabiliti            
gli oneri e i relativi patti.                                                   
Poiche' gli alloggi della presente programmazione vengono realizzati            
con fondi di edilizia residenziale pubblica, sono destinati alla                
locazione e utilizzati dai Comuni secondo le procedure previste della           
L.R. 12/84 e successive modificazioni e integrazioni.                           
1.2 Costi e contributi                                                          
I contributi assegnati coprono una quota massima del 70% del costo              
degli interventi di cui alle precedenti lett. a), b), c), d) ed e) e            
una quota massima del 50% del costo degli interventi di cui alle                
precedenti lett. f) e g).                                                       
Nella fase di programmazione il costo di riferimento per il calcolo             
del contributo e' pari a Lire 2.000.000 (pari a Euro 1.032,91) al mq            
di Superficie complessiva (Sc) come definita all'Allegato "A" del               
presente provvedimento, per le tipologie di intervento delle lett.              
a), b), e) comprensivo di spese tecniche e generali, IVA, area ed               
urbanizzazioni.                                                                 
In caso di interventi di adeguamento e di manutenzione straordinaria,           
di cui alle tipologie di intervento c), d), il contributo viene                 
calcolato sulla base della spesa di previsione indicata dal Comune              
con proprio atto, nel limite massimo di Lire 2.000.000 (pari a Euro             
1.032,91) al mq. di Sc.                                                         
Per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui              
alle tipologie di intervento f) e g), il costo di riferimento su cui            
calcolare il contributo e' quello derivante dagli atti comunali di              
approvazione del progetto.Il contributo e' soggetto a verifica                  
finale. Nel caso in cui, in sede di gara e di collaudo, si sia                  
verificata una riduzione del costo, il contributo sara'                         
proporzionalmente ridotto. L'utilizzo delle eventuali economie e'               
regolato dal successivo punto 1.5.                                              
In caso di interventi gia' finanziati con fondi provenienti dai                 
programmi di reinvestimento della Legge 560/93, il contributo deve              
essere limitato alla restante quota di finanziamento.                           
Per gli interventi tuttora in corso, localizzati nei bienni                     
precedenti a quello in oggetto, si utilizzeranno le procedure in                
vigore al momento della relativa localizzazione.                                
Le economie di edilizia sovvenzionata accertate a seguito della                 
chiusura degli interventi localizzati nei bienni precedenti possono             
essere utilizzate, su proposta dei Comuni e previa autorizzazione               
regionale, per programmi di manutenzione straordinaria e adeguamento            
del patrimonio di edilizia residenziale.                                        
Le economie suddette non possono in nessun caso essere utilizzate per           
coprire l'ulteriore 30%, ovvero 50%, del costo degli interventi per             
il quale potranno peraltro essere utilizzati i fondi della Legge                
560/93.                                                                         
1.3 Quadro Economico                                                            
Per ogni intervento devono essere compilati i Quadri Economici                  
relativi alle fasi di progetto, appalto, eventuale variante, e                  
collaudo, di cui ai modelli S/QE e S/QE/UR.                                     
Nel caso degli interventi ricompresi nei programmi di                           
riqualificazione urbana, il Quadro Economico con i dati di progetto e           
l'indicazione dei finanziamenti va inserito nell'accordo di programma           
o nella delibera di approvazione del progetto.                                  
I Quadri Economici relativi alle fasi successive devono essere                  
inviati dal soggetto attuatore all'Ufficio regionale competente                 
unitamente alle richieste di erogazione del contributo, come indicato           
al successivo punto 1.4.                                                        
1.4 Modalita' di realizzazione degli interventi                                 
I Comuni sono i soggetti delegati dalla Regione alla gestione degli             
interventi e, in particolare, alla gestione delle seguenti fasi di              
realizzazione:                                                                  
1.4.1 - Fasi relative ai programmi di riqualificazione urbana                   
a) sottoscrizione del protocollo d'intesa con la Regione che                    
individua il quadro complessivo del finanziamenti previsti;                     
b) redazione del programma di riqualificazione urbana, ai sensi della           
L.R. 19/98, che individua gli interventi, i soggetti attuatori e la             
ripartizione dei finanziamenti;                                                 
c) sottoscrizione, fra Regione, Comune e altri soggetti attuatori,              
dell'accordo di programma che approva il programma di                           
riqualificazione urbana e stabilisce i tempi di attuazione.                     
1.4.2 - Fasi relative a tutti i programmi                                       
a) richiesta, a seguito della sottoscrizione dell'accordo di                    
programma ovvero della comunicazione regionale di ammissione al                 
finanziamento, al competente Servizio regionale di erogazione della I           
rata del contributo (mod. S/I rata), pari al 40% dell'importo                   
assegnato;                                                                      
b) procedure per l'appalto e conseguente avvio dei lavori entro 10              
mesi dalla data prevista all'Allegato "A" di inizio lavori;                     
c) al raggiungimento del 50% dei lavori, richiesta al competente                
Servizio regionale di erogazione della II rata del contributo, (Mod.            
S/II rata) pari al 40% dell'importo assegnato; la richiesta deve                
essere completata mediante invio del Mod. di inizio lavori e Mod.               
S/QE/ ovvero S/QE/UR di appalto;                                                
d) richiesta al competente Servizio regionale di erogazione del                 
rimanente 20% del contributo assegnato (Mod. S/saldo); la richiesta             
deve essere completata mediante l'invio del Mod. S/QE ovvero Mod.               
S/QE/UR con i dati del collaudo o del certificato di regolare                   
esecuzione.                                                                     
Le eventuali economie accertate a seguito della gara d'appalto                  
possono essere utilizzate dai soggetti attuatori, qualora ve ne sia             
necessita', per altri interventi compresi nello stesso programma,               
sempre nel limite di copertura delle spese del 70% e del 50%, previa            
sottoscrizione di un'integrazione all'accordo di programma. In tal              
caso i soggetti attuatori provvedono a chiederne la riassegnazione              
contestualmente all'invio degli atti di cui al precedente punto b).             
Per gli interventi localizzati fuori dagli ambiti di riqualificazione           
urbana le eventuali economie potranno essere riassegnate con atto del           
Direttore generale competente.                                                  
Il collaudo viene effettuato in esecuzione della normativa vigente.             
1.5 Modalita' di assegnazione e erogazione del contributo                       
a) Per i programmi di riqualificazione urbana i soggetti attuatori              
vengono individuati nell'accordo di programma. Per gli altri                    
interventi la competenza e' della Giunta;                                       
b) il Direttore generale competente provvede, stante l'effettiva                
disponibilita' dei fondi, su richiesta (Mod. S/I rata) dei Comuni,              
con propria determinazione, all'impegno del contributo e alla                   
contestuale liquidazione della I rata, pari al 40% del contributo               
stesso;                                                                         
c) alla presentazione da parte dei Comuni della richiesta della II              
rata e del Mod. S/QE/ ovvero S/QE/UR, contenente fra l'altro i dati             
d'appalto, il Responsabile del Servizio competente provvede, con                
propria determinazione, alla liquidazione della seconda rata, pari al           
40% del contributo concesso; la richiesta della II rata avviene al              
raggiungimento della percentuale minima del 50% dei lavori;                     
d) alla liquidazione del saldo e all'accertamento delle eventuali               
economie provvede, con propria determinazione il Responsabile del               
Servizio competente a seguito della presentazione da parte dei Comuni           
della relativa richiesta e del Mod. S/QE ovvero S/QE/UR di collaudo.            
A conclusione del programma i Comuni inviano al competente Servizio             
regionale la deliberazione riassuntiva di tutti gli interventi                  
realizzati, dei relativi costi e dell'utilizzo delle eventuali                  
economie.                                                                       
Ai Comuni e' demandato il controllo della regolare esecuzione delle             
opere finanziate, nonche' della correttezza amministrativa e                    
contabile delle stesse.                                                         
2. Contratti di quartiere                                                       
Le disposizioni di cui al presente Allegato "B" si applicano anche              
agli interventi ricompresi nei contratti di quartiere di cui al DM n.           
191 del 25 febbraio 1999. Il termine per l'inizio lavori e' stabilito           
nella deliberazione della Giunta regionale di definitiva                        
localizzazione dell'intervento.                                                 
ALLEGATO C                                                                      
Edilizia agevolata - Interventi per la locazione                                
1) Locazione a termine                                                          
Gli interventi per la locazione a termine o per l'assegnazione in               
godimento possono essere realizzati da soggetti privati fra cui                 
imprese di costruzione e cooperative di abitazione che si                       
convenzionano con il Comune.                                                    
Il periodo minimo per la destinazione alla locazione e' di dieci anni           
a partire dalla data del verbale di consegna dell'alloggio relativo             
al primo contratto di locazione o atto di assegnazione.                         
Gli alloggi sono soggetti alla locazione in regime di canone                    
convenzionato e concordato ai sensi della Legge 431/98.                         
Canoni e contributi                                                             
Il Comune definisce in sede di convenzione con l'operatore il canone            
di locazione degli alloggi in relazione al costo dell'intervento,               
all'andamento del mercato dell'affitto con particolare riferimento ai           
patti territoriali per il regime concordato, al contributo regionale            
concesso, ad eventuali altre agevolazioni concesse da altri Enti                
pubblici.                                                                       
Il contributo regionale, da erogare a favore dell'operatore, e'                 
graduato con riferimento alle tre tipologie di ambiti territoriali              
comunali indicati in tabella C-1, tenendo conto dell'andamento dei              
costi di intervento degli interventi di edilizia a contributo                   
pubblico e al fine di conseguire una riduzione minima del 20% del               
canone rispetto al regime concordato previsto dalla Legge 431/98.               
Il contributo massimo concedibile, riferito a 1 mq di Superficie                
complessiva come definita all'Allegato "A" e' indicato nella stessa             
tabella C-1.                                                                    
Tabella C-1 - Definizione del costo parametrico e ammontare del                 
contributo.                                                                     
Tipologia di  Lire a mq di Sc  Contributo   ambito  (Euro)  massimo             
30%comunale    Lire/mq di Sc    (Euro)                                    
- Comuni con popolazione  2.200.000  660.000                                    
  termini  (1.136,21)  (340,86)                                                 
  a capoluoghi di provincia                                                     
- Comuni con popolazione  2.400.000  720.000                                    
  >> 15.000 ab. non contermini  (1.239,50)  (371,85)                            
  a capoluoghi di provincia                                                     
- Comuni capoluoghi e  2.600.000  780.000                                       
  Comuni contermini a  (1.342,79)  (402,84)                                     
  capoluoghi di provincia                                                       
Per gli alloggi realizzati che presentano i requisiti e i criteri per           
rispondere alle esigenze degli anziani, di cui alla deliberazione               
della Giunta regionale n. 270 del 22 febbraio 2000 e per gli altri              
interventi sperimentali promossi dalla programmazione regionale, puo'           
essere assegnato, con atto adottato dal competente organo regionale,            
un ulteriore contributo fino ad un massimo del 10% del costo                    
parametrico, definito dal Comune in sede di convenzione.                        
1.2) Convenzione                                                                
Per quanto applicabile e con le variazioni derivanti dalla                      
specificita' del programma e' confermato lo schema tipo di                      
convenzione di cui agli Allegati A e B della delibera della Giunta              
regionale n. 2329 del 9 dicembre 1997.                                          
Il Comune considera i limiti di costo della Tabella C-1 ai fini della           
determinazione del contributo massimo regionale concedibile a mq di             
Sc, da verificare in sede di realizzazione degli interventi con i               
valori reali inseriti in convenzione.                                           
Il Comune, nell'ambito dei parametri stabiliti dalla procedura                  
regionale (durata del vincolo, contributo massimo concedibile,                  
riduzione del canone), definira' gli elementi della convenzione in              
modo da massimizzare l'efficacia del contributo pubblico.                       
La convenzione, di durata minima ventennale, dovra' prevedere, fra              
l'altro, il canone di locazione massimo applicabile, i requisiti dei            
locatari, le modalita' ed i limiti alla cessione degli alloggi in               
tale periodo.                                                                   
Il Comune, su richiesta dell'operatore, puo' inserire in convenzione            
la possibilita' di accesso del conduttore alla proprieta'                       
dell'alloggio al termine del periodo di locazione, fissandone le                
condizioni.                                                                     
altresi' facolta' del Comune prevedere la durata dell'impegno di                
locazione superiore a dieci anni, concedere contributi inferiori a              
quelli massimi, concordare i livelli di canoni, in relazione alle               
caratteristiche fisiche e tipologiche dell'intervento, ai valori del            
mercato edilizio e della locazione, ai vincoli sui prezzi di cessione           
degli alloggi al termine delle locazioni, ad altre eventuali                    
agevolazioni concesse dal Comune, quali aree pubbliche o comunque               
concesse, o riduzioni degli oneri.                                              
Il quadro economico dell'intervento, predisposto secondo modello                
A/QE, ne riassume gli elementi significativi e deve costituire parte            
integrante della convenzione.                                                   
2) Locazione permanente                                                         
Gli interventi per la locazione permanente o per l'assegnazione in              
godimento sono realizzati da cooperative di abitazione a proprieta'             
indivisa ovvero da altri soggetti privati i quali, in caso di                   
cessazione o cambiamento di attivita', siano tenuti in base all'atto            
costitutivo ovvero per un esplicito impegno assunto in apposita                 
convenzione, a devolvere il proprio patrimonio o gli immobili oggetto           
dei contributi al Comune.                                                       
La convenzione puo' prevedere la possibilita' di cedere gli alloggi a           
soggetti che si assumono integralmente gli impegni gia' previsti                
nella convenzione con particolare riferimento ai vincoli nel caso di            
destinazione permanente alla locazione.                                         
2.1) Contributi                                                                 
Il contributo regionale, da erogare a favore dell'operatore, e'                 
graduato con riferimento alle tipologie di ambiti territoriali                  
comunali indicati in Tabella C-2.                                               
Il contributo massimo concedibile, riferito a 1 mq di Superficie                
complessiva come definita all'Allegato "A", e' indicato nella stessa            
Tabella C-2.                                                                    
Tabella C-2 - Definizione del costo parametrico e ammontare del                 
contributo.                                                                     
Tipologia di  Lire a mq di Sc  Contributo   ambito  (Euro)  massimo             
50%comunale    Lire/mq di Sc    (Euro)                                    
- Comuni con popolazione  2.200.000  1.100.000                                  
  termini  (1.136,21)  (568,10)                                                 
  a capoluoghi di provincia                                                     
- Comuni con popolazione  2.400.000  1.200.000                                  
  >> 15.000 ab. non contermini  (1.239,50)  (619,75)                            
  a capoluoghi di provincia                                                     
- Comuni capoluoghi e  2.600.000  1.300.000                                     
  Comuni contermini a  (1.342,79)  (671,39)                                     
  capoluoghi di provincia                                                       
Per gli alloggi realizzati che presentano i requisiti e i criteri per           
rispondere alle esigenze degli anziani, di cui alla deliberazione               
della Giunta regionale n. 270 del 22 febbraio 2000 e per gli altri              
interventi sperimentali promossi dalla programmazione regionale, puo'           
essere assegnato, con atto adottato dal competente organo regionale,            
un ulteriore contributo fino ad un massimo del 10% del costo                    
parametrico, definito dal Comune in sede di convenzione.                        
2.2) Canoni e convenzione                                                       
Il canone massimo di locazione annuo o godimento e' pari al 4,5% del            
costo complessivo dell'intervento definito dalla convenzione                    
comunale.                                                                       
Oltre a quanto specificato al paragrafo 1.2, la convenzione dovra'              
specificare l'assunzione degli impegni di cui all'art. 1 comma 4                
della L.R. 8/00. Il Comune definisce gli elementi della convenzione             
in modo che il canone di godimento, stabilito in base al piano                  
finanziario di cui all'art. 1, comma 8, della L.R. 8/00, tenga conto            
del contributo e delle altre eventuali agevolazioni concesse.                   
Per quanto applicabile e con le variazioni derivanti dalla                      
specificita' del programma e' confermato lo schema tipo di                      
convenzione di cui agli Allegati A e B della delibera della Giunta              
regionale n. 2329 del 9 dicembre 1997.                                          
3) Procedure per l'erogazione dei contributi                                    
3.1) Programmi di riqualificazione urbana                                       
Ai Comuni e' demandato il controllo della regolare esecuzione delle             
opere finanziate, nonche' della correttezza amministrativa e                    
contabile delle stesse.                                                         
3.1.1 - Il Comune                                                               
a) sottoscrive con la Regione il protocollo di intesa, che individua            
il quadro complessivo dei finanziamenti e i tempi per la                        
sottoscrizione dell'accordo di programma;                                       
b) redige il programma di riqualificazione urbana con il concorso               
degli operatori pubblici e privati selezionati con procedure                    
concorsuali/negoziali, ai sensi della L.R. 19/98;    c) sottoscrive             
con la Regione e i soggetti attuatori l'accordo di programma che                
approva il programma di riqualificazione, individua i soggetti                  
attuatori, la tipologia e l'entita' dei contributi;                             
d) predispone e sottoscrive la convenzione di cui al paragrafo 1.2 e            
rilascia la concessione edilizia;                                               
e) verifica che i lavori siano iniziati entro il termine stabilito              
nel precedente Allegato "A" alla presente deliberazione;                        
f) determina per ogni intervento l'ammontare dei contributi e ne                
autorizza l'erogazione secondo le seguenti modalita':                           
- ad inizio lavori: prima rata pari al 35% del contributo massimo               
previsto;                                                                       
- al compimento del 50% dei lavori: seconda rata pari a un ulteriore            
35% del contributo assegnato;                                                   
- a fine lavori: terza rata a saldo. Il saldo (positivo o negativo)             
e' pari al contributo dovuto al netto delle rate gia' erogate; questo           
e' definitivamente determinato dal prodotto della Sc realizzata per             
il contributo unitario concesso in sede di convenzione comunale. Il             
suddetto contributo complessivo non puo' superare quello                        
originariamente concesso;                                                       
g) accerta i requisiti soggettivi fatto salvo quanto previsto al                
successivo paragrafo 3 dell'Allegato E;                                         
h) trasmette alla Regione la richiesta di pagamento della prima rata,           
della seconda e del saldo in favore dei soggetto attuatore redatta              
secondo lo schema a/rich, allegando la documentazione prevista;                 
i) trasmette alla Regione il prospetto consuntivo A/RF riassuntivo              
dei dati tecnici e economici, dei contributi liquidati e                        
dell'utilizzo delle eventuali economie;                                         
j) propone il reimpiego delle economie alla Regione secondo le                  
modalita' stabilite dall'accordo di programma.                                  
3.1.2 - L'operatore                                                             
I. Richiesta prima rata                                                         
L'operatore ai fini dell'erogazione del contributo invia al Comune la           
richiesta di erogazione (Mod. A/I rata) della prima rata allegando la           
seguente documentazione:                                                        
a) fideiussione o polizza assicurativa a garanzia della rata da                 
erogare;                                                                        
b) certificato della Camera di commercio con dicitura antimafia,                
quando previsto;                                                                
c) commutazione titoli di spesa.                                                
II. Richiesta seconda rata                                                      
Al raggiungimento del 50% dei lavori invia al Comune la richiesta di            
erogazione (Mod. A/II rata) della seconda rata allegando la seguente            
documentazione:                                                                 
a) dichiarazione del Direttore lavori con la quale si certifica che             
lo stato d'avanzamento dei lavori e' pari o superiore al 50%;                   
b) fideiussione o polizza assicurativa a garanzia della rata da                 
erogare;                                                                        
c) certificato della Camera di commercio con dicitura antimafia,                
quando previsto.                                                                
III. Richiesta saldo                                                            
Al termine dei lavori invia al Comune la richiesta di erogazione                
(Mod. A/Saldo) del saldo del contributo concesso allegando la                   
seguente documentazione:                                                        
Per interventi finalizzati alla locazione permanente                            
a) elenco nominativo degli assegnatari e dei locatari con                       
l'indicazione dell'ammontare del reddito calcolato secondo le                   
modalita' indicate al paragrafo 4 dell'Allegato E;                              
b) copia conforme all'originale della delibera di assegnazione degli            
alloggi adottata dal Consiglio di amministrazione della cooperativa;            
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale                         
rappresentante della cooperativa attestante la sussistenza dei                  
requisiti soggettivi in capo agli assegnatari;                                  
d) verbali di consegna e consistenza dell'alloggio sottoscritti dal             
legale rappresentante della cooperativa o altro soggetto operatore e            
dall'assegnatario o locatario;                                                  
e) certificato della Camera di commercio con dicitura antimafia,                
quando previsto;                                                                
f) richiesta svincolo dell'eventuale fideiussione.                              
Per interventi finalizzati alla locazione a termine                             
a) elenco nominativo dei locatari e documentazione prevista al                  
paragrafo 3 "Accertamento requisiti soggettivi" del successivo                  
Allegato "E";                                                                   
b) verbali di consegna e consistenza dell'alloggio sottoscritti dal             
legale rappresentante della cooperativa o altro soggetto operatore e            
dall'assegnatario o locatario;                                                  
c) certificato della Camera di commercio con dicitura antimafia,                
quando previsto;                                                                
d) richiesta svincolo dell'eventuale fideiussione.                              
3.1.3 - La Regione                                                              
La Regione provvede a impegnare e liquidare i contributi ai soggetti            
attuatori localizzati sulla base delle richieste trasmesse dai Comuni           
con atto del Dirigente competente.                                              
3.2 Programmi di edilizia abitativa localizzati fuori dagli ambiti di           
riqualificazione urbana                                                         
Agli interventi localizzati al di fuori dei programmi di                        
riqualificazione urbana, fatto salvo quanto appositamente stabilito             
dalle specifiche delibere di localizzazione, si applicano le                    
procedure amministrative e finanziarie stabilite dal presente atto              
deliberativo.                                                                   
ALLEGATO D                                                                      
Interventi per la proprieta'                                                    
I soggetti attuatori degli interventi destinati alla                            
cessione/assegnazione in proprieta' sono: le cooperative di                     
abitazione e le imprese di costruzione che realizzano o recuperano              
alloggi da cedere in proprieta'.                                                
Gli alloggi sono destinati alla prima abitazione, con priorita' per             
le coppie di giovani. Per coppie di giovani si intende un nucleo                
familiare nel quale almeno uno dei due componenti abbia meno di 35              
anni alla data di riferimento per l'accertamento dei requisiti e che            
risulti costituito non oltre 8 mesi dopo la data di stipula dell'atto           
notarile di assegnazione in proprieta' con residenza presso                     
l'alloggio oggetto del contributo.                                              
Requisiti oggettivi:                                                            
- gli interventi di nuova costruzione debbono essere conformi ai                
requisiti previsti dagli articoli 16 ultimo comma e 43 della Legge              
457/78 (superficie utile massima dell'alloggio non superiore a 95 mq,           
altezza dei vani di superficie utile non superiore a 2,70 mt.);                 
- negli interventi di recupero edilizio, la superficie utile                    
dell'alloggio non puo' essere superiore a 120 mq.                               
1) Determinazione del contributo per gli alloggi in proprieta'                  
Il contributo in c/capitale assegnato per l'acquisto ai soggetti                
attuatori e' fissato nel limite massimo di Lire 35.000.000 per                  
alloggio. L'ammontare del contributo da erogare, non soggetto a                 
rivalutazione ISTAT, e' determinato in relazione ad una unica fascia            
di reddito di appartenenza del richiedente, calcolata con le                    
modalita' di cui al punto 4) del successivo Allegato "E", come sotto            
indicato:                                                                       
Limite di reddito  Euro  Importo  Euro     Lire    contributo Lire              
  60.000.000  30.987,41  35.000.000  18.075,99                                  
Qualora siano realizzati piu' alloggi di quelli ammessi a                       
finanziamento l'operatore, fermo restando l'ammontare complessivo del           
contributo concesso, puo' estendere il finanziamento stesso su un               
maggior numero di alloggi, fissato nel limite del 20% degli alloggi             
inizialmente finanziati. Il maggior numero degli alloggi e' definito            
con arrotondamento per difetto.                                                 
2) Procedure per l'erogazione dei contributi                                    
Ai Comuni e' demandato il controllo della regolare esecuzione delle             
opere finanziate, nonche' della correttezza amministrativa e                    
contabile delle stesse.                                                         
2.1 Programmi di riqualificazione urbana                                        
2.1.1 - Il Comune                                                               
a) sottoscrive con la Regione il protocollo di intesa, che individua            
il quadro complessivo dei finanziamenti e i tempi per la                        
sottoscrizione dell'accordo di programma;                                       
b) redige il programma di riqualificazione urbana con il concorso               
degli operatori pubblici e privati selezionati con procedure                    
concorsuali/negoziali, ai sensi della L.R. 19/98;                               
c) sottoscrive con la Regione e i soggetti attuatori l'accordo di               
programma, individua i soggetti attuatori, la tipologia e l'entita'             
dei contributi;                                                                 
d) predispone e sottoscrive la convenzione e rilascia la concessione            
edilizia;                                                                       
e) verifica che i lavori siano iniziati entro il termine stabilito              
nel precedente Allegato "A" alla presente deliberazione;                        
f) accerta i requisiti soggettivi;                                              
g) trasmette alla Regione la richiesta di pagamento in favore del               
soggetto attuatore redatta secondo lo schema A/Rich;                            
h) propone alla Regione il reimpiego delle economie secondo le                  
modalita' stabilite dall'accordo di programma.                                  
2.1.2 - L'operatore                                                             
L'operatore, dopo aver presentato al Comune la documentazione                   
prevista al successivo paragrafo 3) dell'Allegato "E" e aver ottenuto           
il rilascio degli attestati, chiede al Comune stesso, l'erogazione              
del contributo (Mod. A/BC) previa presentazione della seguente                  
documentazione:                                                                 
a) certificato della Camera di commercio con dicitura antimafia,                
quando previsto;                                                                
b) verbali di consegna e consistenza dell'alloggio sottoscritti dal             
legale rappresentante della cooperativa o altro soggetto operatore e            
dall'assegnatario;                                                              
c) atti notarili di assegnazione in proprieta'/acquisto ovvero                  
presentazione di fidejussione svincolabile alla presentazione del               
rogito;                                                                         
d) commutazione titoli di spesa.                                                
2.1.3 - La Regione                                                              
La Regione provvede a impegnare e liquidare in un'unica soluzione i             
contributi ai soggetti attuatori localizzati sulla base delle                   
richieste presentate dai Comuni con atto del Dirigente competente.              
2.2 Programmi di edilizia abitativa localizzati fuori dagli ambiti di           
riqualificazione urbana                                                         
Agli interventi localizzati anche al di fuori dei programmi di                  
riqualificazione urbana, fatto salvo quanto appositamente stabilito             
dalle specifiche delibere di localizzazione, si applicano le                    
procedure amministrative e finanziarie stabilite dal presente atto              
deliberativo.                                                                   
ALLEGATO E                                                                      
1) Requisiti soggettivi degli assegnatari, acquirenti e locatari di             
alloggi fruenti di contributi pubblici                                          
Gli assegnatari, gli acquirenti e i locatari di alloggi di nuova                
costruzione o di recupero devono possedere i seguenti requisiti                 
soggettivi:                                                                     
a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene                 
all'Unione Europea. Il requisito e' soddisfatto anche per il                    
cittadino di altro Stato purche' questi sia titolare della carta di             
soggiorno o sia regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di               
collocamento o eserciti una regolare attivita' di lavoro subordinato            
o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del DLgs                   
27/5/1998, n. 286;    b) avere la residenza ovvero l'attivita'                  
lavorativa nel comune in cui vengono realizzati gli alloggi, o in               
comuni contermini; il lavoratore emigrato all'estero che rientri in             
Italia puo' concorrere in un solo comune della regione                          
Emilia-Romagna, da lui indicato ai sensi dell'art. 2, lett. B, del              
DPR 1035/72. Il requisito della residenza non e' richiesto ai                   
militari di carriera i quali, ai sensi dell'art. 24 della Legge                 
18/8/1978, n. 497 possono, in ogni momento, predeterminare la                   
residenza che intendono eleggere come propria, allorche' lasceranno             
il servizio, e agli emigranti regolarmente iscritti all'anagrafe                
degli emigranti del Paese di origine. Gli stessi dovranno allegare              
alla documentazione richiesta per l'accertamento dei requisiti                  
soggettivi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere a            
conoscenza che dovranno assumere la residenza nell'alloggio nel                 
momento in cui saranno collocati in quiescenza. Si prescinde dal                
presente requisito nel caso di alloggio da destinare alla locazione o           
al godimento a favore di lavoratori in mobilita' e studenti fuori               
sede;                                                                           
c) non essere titolari essi stessi, o i membri del proprio nucleo               
familiare, del diritto di proprieta', di usufrutto o di abitazione,             
di un alloggio nell'ambito provinciale.                                         
Si deroga a quanto sopra indicato nel caso in cui il soggetto                   
interessato o un componente del suo nucleo familiare si trovi in uno            
soltanto dei seguenti casi:                                                     
- sia comproprietario di non piu' di un alloggio con terzi non                  
appartenenti al nucleo familiare;                                               
- sia proprietario o comproprietario di non piu' di un alloggio non             
disponibile per l'utilizzo in quanto specifici diritti reali sono               
attribuiti ad altri soggetti, in virtu' di un atto di data anteriore            
al 15/2/2000. Si prescinde da tale data nel caso di diritto di                  
abitazione riconosciuto a favore del coniuge superstite;                        
- sia proprietario o comproprietario di non piu' di un alloggio che             
risulti fatiscente da certificato di non abitabilita' rilasciato dal            
Comune o che non consenta l'accesso o l'agibilita' interna ad uno o             
piu' componenti del nucleo familiare del titolare, che siano affetti            
da un handicap con problemi di deambulazione ovvero abbiano un grado            
di invalidita' pari o superiore al 66%;                                         
- e' proprietario di non piu' di un alloggio non idoneo alle esigenze           
del nucleo familiare. Per alloggio idoneo si intende quello di                  
superficie almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni                    
componente oltre i primi due;                                                   
d) non avere ottenuto la proprieta' o l'assegnazione in proprieta',             
anche con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale            
carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento             
agevolato - in qualsiasi forma concessi - dello Stato o della                   
Regione, salvo quanto disposto dalle specifiche disposizioni in                 
materia; non aver ottenuto la proprieta' di un alloggio in forza di             
leggi che consentano l'alienazione del patrimonio ERP. Si prescinde             
dal presente requisito nel caso di alloggio da destinare alla                   
locazione o al godimento;                                                       
e) fruire di un reddito annuo complessivo, per nucleo familiare non             
superiore ai limiti fissati al punto 2 del presente allegato e al               
punto 1 dell'allegato D. Le modalita' di calcolo sono quelle                    
riportate al successivo punto 4.1. Per nucleo familiare, ai fini                
dell'accertamento dei suddetti requisiti, si intende la famiglia                
costituita dal beneficiario, dal coniuge non legalmente ed                      
effettivamente separato, dai figli minori non emancipati conviventi e           
dagli altri conviventi dei quali il beneficiario o il proprio coniuge           
abbiano la piena disponibilita' dei redditi e l'amministrazione senza           
l'obbligo della resa dei conti, nonche' dai figli maggiorenni                   
conviventi a carico a norma di legge. Nel caso di coppie di giovani             
che devono costituire nucleo si fa riferimento al reddito dei                   
componenti del nuovo nucleo, cosi' come definito all'Allegato "D";              
f) nel caso di interventi destinati a studenti il limite di reddito             
si intende applicato al nucleo familiare di provenienza, valutato con           
gli stessi criteri di cui al precedente punto e);                               
g) per gli interventi finanziati con fondi di edilizia sovvenzionata            
i locatari devono appartenere alla categoria di lavoratore                      
dipendente. Nel caso di alloggi da destinare alla locazione a favore            
della popolazione anziana, le caratteristiche specifiche dell'utenza            
sono: l'eta' non inferiore a 60 anni ovvero la condizione di                    
invalidita' permanente o la condizione prevista dall'art. 2, comma 2            
della L.R. 2/94, fatto salvo, per i programmi della deliberazione               
consiliare 18 settembre 1996, n. 415, quanto previsto al punto 2                
della stessa.                                                                   
2) Limiti di reddito per gli alloggi destinati alla locazione                   
L'agevolazione e' riservata ai richiedenti con i seguenti limiti di             
reddito:                                                                        
- per la locazione a termine, Lire 60.000.000 (pari ad Euro                     
30.987,41);                                                                     
- per la locazione permanente, Lire 60.000.000 (pari ad Euro                    
30.987,41).                                                                     
3) Accertamento requisiti soggettivi                                            
L'accertamento dei requisiti soggettivi e' effettuato dal Comune                
previa una dichiarazione che il soggetto interessato deve rendere in            
un unico atto di notorieta' o dichiarazione sostitutiva di atto                 
notorio, redatto sull'apposito modello predisposto dalla Regione.               
La sussistenza dei requisiti soggettivi puo' essere accertata                   
mediante verifica a campione a cura del Comune.                                 
Oltre alla documentazione sopra indicata i soggetti attuatori devono            
produrre al Comune anche la delibera del Consiglio di amministrazione           
di assegnazione in proprieta', in godimento, a termine degli alloggi            
ai singoli soci delle cooperative edilizie ovvero, per le imprese di            
costruzione, il preliminare di vendita. Per gli operatori che non               
effettuano assegnazioni in godimento nel caso di alloggi concessi in            
locazione deve essere prodotto il contratto di locazione.                       
Per le cooperative a proprieta' indivisa e per le fondazioni                    
l'accertamento dei requisiti soggettivi e' demandato ai rispettivi              
Consigli di amministrazione. In questo caso la Regione procede a                
controlli a campione.                                                           
Gli acquirenti o gli assegnatari, in aggiunta alla documentazione               
prevista nel presente paragrafo dovranno presentare al Comune o alla            
cooperativa indivisa o alla fondazione:                                         
a) i militari o appartenenti alle forze dell'ordine e gli emigranti,            
la dichiarazione prevista al punto b) del paragrafo 1 dell'Allegato E           
soltanto nel caso in cui non abbiano gia' il requisito della                    
residenza;                                                                      
b) i lavoratori emigrati all'estero, il certificato rilasciato da una           
rappresentanza consolare;                                                       
c) i cittadini extracomunitari il permesso di soggiorno;                        
d) i coniugi separati, copia conforme del decreto di omologazione               
dell'atto di separazione;                                                       
e) nel caso in cui l'interessato non abbia ancora la residenza nel              
Comune ove si trova l'alloggio, egli deve presentare una                        
dichiarazione di essere a conoscenza che per usufruire delle                    
agevolazioni e' necessario assumere la residenza stessa in quel                 
Comune, alla data di stipula dell'atto di compravendita o di                    
assegnazione in proprieta'.                                                     
L'attestato comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi                 
dovra' essere rilasciato, esclusivamente sull'apposito modello                  
predisposto dalla Regione.                                                      
Nel caso di interventi finalizzati alla proprieta' l'attestato dovra'           
essere prodotto congiuntamente all'atto notarile di trasferimento               
della proprieta'.                                                               
I requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti:                  
- dagli assegnatari di alloggi realizzati o recuperati da cooperative           
di abitazione, alla data della delibera di assegnazione degli alloggi           
adottata dal Consiglio di amministrazione della cooperativa stessa;             
- dagli assegnatari di alloggi realizzati o recuperati da cooperative           
a proprieta' indivisa, alla data della delibera di assegnazione in              
uso e godimento o alla data del bando interno. Nel caso di alloggi              
recuperati che rimangono assegnati agli stessi soci, si prescinde               
dall'accertamento dei requisiti soggettivi. In questo caso la                   
cooperativa e' tenuta ad attestare che la delibera di assegnazione in           
uso degli alloggi e' stata adottata dal Consiglio di amministrazione            
in data antecedente al recupero dell'immobile;                                  
- dagli studenti che utilizzano alloggi di cooperative e fondazioni             
alla data di approvazione della delibera/provvedimento di                       
assegnazione dell'alloggio o del posto letto;                                   
- dagli acquirenti di alloggi costruiti o recuperati dalle imprese di           
costruzione, alla data dell'atto preliminare di vendita, debitamente            
registrato;                                                                     
- dai locatari di alloggi recuperati o costruiti, alla data del                 
contratto di locazione, debitamente registrato;                                 
- nel caso in cui l'alloggio recuperato venga mantenuto in locazione            
allo stesso soggetto precedentemente affittuario o occupante a                  
qualsiasi titolo, si prescinde dall'accertamento dei requisiti                  
soggettivi. In questo caso sara' sufficiente esibire o il contratto             
di locazione debitamente registrato o la delibera di assegnazione in            
data antecedente a quella di inizio lavori, o la dichiarazione                  
sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante l'esistenza del                  
preesistente rapporto. Per i nuovi locatari, si prescinde dal                   
requisito di cui alla lettera d), del presente allegato.                        
I requisiti soggettivi, anche se accertati successivamente, vanno               
riferiti rispettivamente alle suddette date.                                    
4) Determinazione del reddito                                                   
4.1) Modalita' di calcolo del limite di reddito per l'accesso alle              
agevolazioni previste                                                           
Ai fini della determinazione delle fasce di reddito, si tiene conto             
del reddito complessivo familiare, quale risulta dall'ultima                    
dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo           
familiare prima della data di riferimento per l'accertamento del                
possesso dei requisiti soggettivi.                                              
Qualora il beneficiario abbia invece gia' presentato la dichiarazione           
dei redditi prima del termine ultimo di presentazione fissato per               
legge puo' chiedere che siano considerati i redditi contenuti in                
quest'ultima. In tale caso oltre alla documentazione richiesta per              
l'accertamento dei requisiti l'interessato dovra' produrre                      
l'attestato dell'avvenuta presentazione della dichiarazione dei                 
redditi. Analogamente, il beneficiario non tenuto a presentare la               
dichiarazione dei redditi e che voglia avvalersi della possibilita'             
di considerare i redditi percepiti nell'anno precedente, dovra'                 
produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti           
di non essere tenuto a presentare la dichiarazione in quanto non ha             
percepito altri redditi.                                                        
In ogni caso i redditi dichiarati devono essere, per ciascun                    
componente il nucleo familiare, quelli relativi allo stesso anno.               
Nel caso di cittadini italiani gia' emigrati all'estero e rientrati             
in Italia o nel caso di cittadini appartenenti a Stati dell'Unione              
Europea che trasferiscono in Italia la residenza e quivi svolgano la            
propria attivita' lavorativa, il reddito di riferimento per                     
l'accertamento dei requisiti soggettivi, e' soltanto quello                     
dichiarato in Italia (DCPM 15/5/1987 Gazzetta Ufficiale n. 117 del              
22/5/1987 "lavoratori dipendenti" - DPCM 28/10/1988 Gazzetta                    
Ufficiale n. 258 del 3/11/1988 "lavoro autonomo").                              
Per la determinazione del reddito, si fa riferimento al reddito                 
complessivo del nucleo familiare, cosi' come inteso alla lettera e)             
del precedente punto 1, adottando, il seguente schema di calcolo:               
1) reddito da lavoro dipendente (1)  Lire/Euro . . . . . . . . . .              
2) altri redditi (1)  Lire/Euro . . . . . . . . . .                             
Totale  Lire/Euro . . . . . . . . . .                                           
3) detrazioni per n . . . .                                                     
   figli a carico (2)  Lire/Euro . . . . . . . . . .                            
4) detrazione per reddito                                                       
   da lavoro dipendente                                                         
   (voce 1) x 0,40  Lire/Euro . . . . . . . . . .                               
Reddito complessivo familiare  Lire/Euro . . . . . . . . . .                    
(1) per reddito si intende quello imponibile (reddito complessivo al            
netto degli oneri deducibili)                                                   
(2) Lire 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37) per 1 figlio; Lire                   
2.000.000 (pari ad Euro 1.032,91) per ogni ulteriore figlio.                    
5) Vincoli e decadenza                                                          
La vendita, l'assegnazione e la locazione degli alloggi deve aver               
luogo entro due anni dalla data di ultimazione lavori, pena la                  
decadenza dal contributo. Eventuali inadempienze sono rilevate dal              
Comune.                                                                         
Se a seguito di accertamento del Comune o della Regione dovesse                 
risultare non sussistente in capo al beneficiario taluno dei                    
requisiti soggettivi, anche per effetto di false documentazioni o               
dichiarazioni:                                                                  
a) per gli alloggi in proprieta' sara' dichiarata la decadenza dal              
beneficio, con obbligo in capo agli interessati di restituire quanto            
erogato oltre agli interessi legali spettanti dalla erogazione sino             
al rimborso;                                                                    
b) per gli alloggi in locazione le sanzioni relative dovranno essere            
disciplinate dai contratti di locazione e dal regolamento di                    
assegnazione.                                                                   
L'esito degli accertamenti dovra' essere comunicato dal Comune al               
competente Ufficio regionale, per gli adempimenti di competenza.                
6) Obblighi                                                                     
6.1) Proprieta'                                                                 
Per gli alloggi destinati alla proprieta' i beneficiari devono                  
rispettare le seguenti condizioni:                                              
a) entro un mese dalla consegna dell'alloggio i beneficiari devono              
occuparlo personalmente o a mezzo del coniuge o di parenti fino al              
secondo grado ed entro 1 anno dalla richiesta del certificato di                
conformita' edilizia (L.R. 26/4/1990, n. 33, art. 10 e successive               
modificazioni e integrazioni) devono assumere la residenza                      
nell'alloggio, pena la decadenza dal contributo. L'accertamento e'              
effettuato dal Comune che ne da' comunicazione al competente Ufficio            
regionale, per gli adempimenti di competenza;                                   
b) ai sensi dell'art. 12 della Legge 1/11/1965, n. 1179 gli                     
assegnatari e gli acquirenti devono occupare l'alloggio personalmente           
o a mezzo del coniuge o di parenti entro il secondo grado per non               
meno di un quinquennio dalla data di consegna dell'alloggio per i               
soci di cooperativa, dalla data di acquisto per gli acquirenti da               
impresa;                                                                        
c) ai sensi dell'art. 20 della Legge 17/2/1992, n. 179, cosi' come              
modificato dall'art. 3 della Legge 28/1/1994, n. 85, gli alloggi di             
edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque           
anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa                      
autorizzazione della Regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e           
documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi possono essere            
alienati o locati nel rispetto delle norme previste nella convenzione           
comunale. Per le cooperative di abitazione, qualora l'assegnazione              
degli alloggi sia adottata in corso di realizzazione dell'intervento,           
la decorrenza del quinquennio e' quella della data di consegna                  
risultante dall'apposito verbale.                                               
Gli atti di compravendita dovranno riportare espressamente i predetti           
vincoli.                                                                        
L'inosservanza di tali obblighi comporta la decadenza da ogni                   
beneficio concesso e il conseguente rimborso del contributo erogato,            
oltre agli interessi legali.                                                    
6.2) Locazione a termine e permanente                                           
Gli alloggi destinati alla locazione o al godimento devono essere               
occupati, entro 30 giorni dalla data di consegna risultante                     
dall'apposito verbale, in modo continuativo e direttamente dal                  
locatario o dall'assegnatario, e dal suo nucleo familiare.                      
7) Decesso                                                                      
7.1) Proprieta'                                                                 
Nel caso di decesso dell'assegnatario o di uno dei due assegnatari di           
alloggio di edilizia convenzionata-agevolata, qualora sia stato gia'            
stipulato l'atto notarile di assegnazione in proprieta', in caso di             
comunione ereditaria la quota di immobile oggetto di contributo                 
pubblico caduta in successione puo' essere ceduta ad uno solo dei               
coeredi o ad un terzo estraneo all'eredita' anche se non e' ancora              
decorso il quinquennio.                                                         
In caso di decesso dell'acquirente o dell'assegnatario dopo la                  
delibera di assegnazione o il preliminare d'acquisto, ma prima della            
consegna dell'alloggio gli subentrano nell'agevolazione gli eredi               
soltanto se in possesso dei requisiti soggettivi.                               
In caso di decesso dell'acquirente o dell'assegnatario dopo la                  
consegna dell'alloggio, subentrano gli eredi.                                   
7.2) Locazione a termine e permanente                                           
In caso di decesso del locatario o dell'assegnatario, il contratto si           
trasferisce al coniuge e agli altri familiari con lui conviventi al             
momento del decesso, secondo quanto previsto dalla legge in materia             
di locazione.                                                                   
Per le cooperative a proprieta' indivisa si applica quanto previsto             
all'art. 17 della Legge 179/92.                                                 
8) Usufrutto                                                                    
Il beneficiario di un contributo pubblico ottenuto per l'acquisto o             
l'assegnazione di un alloggio puo' cedere il diritto di usufrutto,              
purche' tale riserva avvenga a favore di un parente entro il secondo            
grado.                                                                          
In questo caso i requisiti soggettivi vanno accertati in capo al nudo           
proprietario.                                                                   
9) Separazione                                                                  
In caso di separazione, giudizialmente dichiarata prima del rogito di           
assegnazione in proprieta' dell'alloggio, qualora l'alloggio venga              
intestato ad uno solo dei coniugi, i requisiti soggettivi restano               
quelli gia' accertati in capo al solo intestatario.                             
10) Atto notarile di assegnazione o alienazione                                 
L'atto notarile di trasferimento della proprieta' di un alloggio                
fruente di contributo pubblico deve fare espressa menzione dei                  
requisiti e vincoli previsti in capo al beneficiario e del contributo           
di cui beneficia.                                                               
Gli assegnatari e gli acquirenti dei singoli alloggi devono                     
notificare al Comune, anche attraverso lo stesso notaio rogante,                
entro 60 giorni dalla stipulazione gli atti corredati dalla                     
certificazione concernente il possesso dei requisiti per accedere               
alle agevolazioni.                                                              
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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