REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2001, n. 1505

Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della regione Emilia-Romagna, applicabili a decorrere dall'1/1/2001 ***ALLEGATO FOTOGRAFATO *** RICHIEDERE COPIA ALL'UFFICIO BOLLETTINO***

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamata la propria deliberazione n. 319 dell'1 marzo 2000,                   
modificata con successive deliberazioni n. 703 del 21 marzo 2000 e n.           
2381 del 19 dicembre 2000, con la quale si e' provveduto alla                   
determinazione delle tariffe di assistenza ospedaliera in strutture             
pubbliche e private accreditate della regione Emilia-Romagna da                 
valere nell'anno 2000;                                                          
tenuto presente che ai sensi dell'art. 8 sexies del DLgs n. 502 del             
30/12/1992 cosi' come modificato dal DLgs n. 229 del 19/6/1999 di               
riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1              
della Legge 23/10/1992, n. 421:                                                 
a) la remunerazione delle attivita' assistenziali, limitatamente agli           
episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di                
degenza ordinaria e di day-hospital, e' determinata in base a tariffe           
predefinite (comma 4);                                                          
b) i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali           
e per la determinazione della loro remunerazione massima sono                   
stabiliti con apposito decreto del Ministro della Sanita', sentita              
l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, d'intesa con la                     
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le              
Province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi              
unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando               
appropriato, del volume dell'attivita' svolta (comma 2);                        
c) il Ministero della Sanita', sentita l'Agenzia per i Servizi                  
sanitari regionali, d'intesa sempre con la Conferenza permanente, con           
apposito decreto individua i sistemi di classificazione che                     
definiscono l'unita' di prestazione o di servizio da remunerare,                
determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture                    
accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote                 
standard di costi generali calcolati su un campione rappresentativo             
di strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri           
di efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza, e                     
stabilisce i criteri generali in base ai quali le Regioni adottano il           
proprio sistema tariffario articolando tali tariffe per classi di               
strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di                    
attivita', verificati in sede di accreditamento delle strutture                 
stesse (comma 5);                                                               
d) con la stessa procedura di cui alla lettera precedente sono                  
effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione           
delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo             
conto della definizione dei livelli essenziali e uniformi di                    
assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione               
tecnologica e organizzativa, nonche' dell'andamento del costo  dei              
principali fattori produttivi (comma 6);                                        
e) sempre il Ministero della Sanita', d'intesa con la Conferenza                
permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province                
Autonome, sentita l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, con               
apposito decreto definisce i criteri generali per la compensazione              
dell'assistenza prestata ai cittadini in regioni diverse da quelle di           
residenza (comma 8);                                                            
vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la            
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge                
finanziaria 2001);                                                              
ritenuto, nelle more della emanazione dei provvedimenti ministeriali            
di cui al richiamato art. 8 sexies del DLgs n. 502 del 30/12/1992               
cosi' come modificato dal DLgs n. 229 del 19/6/1999, di rideterminare           
le tariffe massime per le prestazioni di assistenza ospedaliera in              
strutture pubbliche e private accreditate della regione                         
Emilia-Romagna da valere per l'anno 2001, sulla base dei criteri                
generali gia' individuati nella deliberazione n. 319 dell'1/3/2000,             
modificata con successive deliberazioni n. 703 del 21/3/2000 e n.               
2381 del 19/12/2000, e tenuto presente l'impatto sui costi sostenuti            
dalle Aziende sanitarie per i maggiori oneri conseguenti                        
all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il            
personale dipendente, nonche' all'incremento dei costi per beni e               
servizi con particolare riferimento ai prodotti farmaceutici;                   
valutato, pertanto, di determinare come segue il valore massimo del             
punto DRG per ciascuna delle due classi di ospedali gia' fissate con            
la citata deliberazione di Giunta 319/00, nonche' le tariffe massime            
relativamente ai ricoveri nelle strutture sanitarie della regione               
Emilia-Romagna:                                                                 
- Ospedali di fascia A - 5.305 (migliaia di Lire) pari a Euro                   
2.740,00;                                                                       
- Ospedali di fascia B - 4.841 (migliaia di Lire) pari a Euro                   
2.500,00.                                                                       
A) Regime ordinario                                                             
A.1) Per i ricoveri con durata di degenza superiore ad 1 giorno                 
- tariffe massime per DRG di alta complessita'                                  
(come da Allegato n. 2):                                                        
Ospedali di fascia A  tariffa DRG specifica                                     
Ospedali di fascia B  Valore del punto DRG per peso DRG                         
- tariffe massime per DRG di non alta complessita'                              
(come da Allegato n. 3):                                                        
Ospedali di fascia A  Valore del punto DRG per peso DRG                         
Ospedali di fascia B  Valore del punto DRG per peso DRG                         
A.1.1) per i seguenti DRG la tariffa massima di cui sopra deve essere           
abbattuta del 50%:                                                              
006 C-decompressione del tunnel carpale                                         
039 C-interventi sul cristallino con o senza vitrectomia                        
119 C-legatura e stripping di vene                                              
270 C-altri interventi pelle, sottocute e mammella no CC                        
342 C-circoncisione eta' >> 17                                                  
343 C-circoncisione eta'  = C-dilatazione e raschiamento,                       
conizzazione eccetto per neoplasia maligna                                      
A.2) Per i ricoveri di 1 giorno                                                 
tariffe massime (come da Allegati n. 2 e n. 3):                                 
DRG medici  Lire 241.000 pari a Euro 124,47                                     
DRG chirurgici  80% della tariffa massima prevista per i                        
o non medici  ricoveri in ordinario di piu' giorni                              
A.2.1) Per i ricoveri di 1 giorno attribuiti ai seguenti DRG:                   
124 M-malattie cardiovascolari no IMA, con cateterismo cardiaco e               
diagnosi complicata                                                             
125 M-malattie cardiovascolari no IMA, con cateterismo cardiaco e               
senza diagnosi complicata                                                       
373 M-parto vaginale no CC                                                      
323 M-calcolosi urinaria con CC e/o litotrissia mediante ultrasuoni             
per quest'ultimo nei soli casi nei quali sia riportato il codice di             
procedura 98.51:                                                                
- 80% della tariffa massima prevista per i ricoveri in ordinario di             
piu' giorni.                                                                    
A.2.2) Per i DRG di cui al punto A.1.1 la tariffa massima per i                 
ricoveri di un giorno e' la medesima prevista allo stesso punto                 
A.1.1.                                                                          
A.3) Ricoveri che prevedono l'impianto di determinate tipologie di              
protesi                                                                         
Tariffe massime, negli importi di cui ai precedenti punti A.1 e A.2             
incrementate degli importi di cui all'Allegato n. 5 solamente per le            
strutture e con i vincoli ivi specificati.                                      
B) Regime di day hospital                                                       
   Tariffe massime (come da Allegato n. 4):                                     
B.1) Per DRG chirurgici o non medici                                            
80% della tariffa massima prevista per i ricoveri ordinari con durata           
della degenza superiore a un giorno.                                            
B.2) Per DRG medici                                                             
- con 1, 2, 3 accessi: tariffa forfettaria di Lire 241.000 pari a               
Euro 124,47                                                                     
- con piu' di 3 accessi: 80% della tariffa massima prevista per i               
ricoveri in ordinario di piu' giorni                                            
B.2.1) per i casi attribuiti ai seguenti DRGs:                                  
409 M-radioterapia                                                              
410 M-chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia             
acuta                                                                           
492 M-chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia:                
- casi con un solo accesso:                                                     
tariffa forfettaria omnicomprensiva di Lire 241.000 pari a Euro                 
124,47;                                                                         
- casi con accessi compresi fra 2 e 7:                                          
80% della tariffa massima prevista per i ricoveri in ordinario di               
piu' giorni;                                                                    
- casi con piu' di 7 accessi:                                                   
100% della tariffa massima prevista per i ricoveri in ordinario di              
piu' giorni.                                                                    
B.2.2) per i casi attribuiti ai seguenti DRGs:                                  
065M, 134M, 183M, 294M, 321M, 326M, 332M, 369M, 467M,                           
indipendentemente dal numero di accessi:                                        
- tariffa forfettaria omnicomprensiva di Lire 206.000 pari a Euro               
106,39.                                                                         
B.2.3) per i casi attribuiti ai seguenti DRGs indipendentemente dal             
numero di accessi:                                                              
124 M-malattie cardiovascolari no IMA, con cateterismo cardiaco e               
diagnosi complicata                                                             
125 M-malattie cardiovascolari no IMA, con cateterismo cardiaco e               
senza diagnosi complicata                                                       
323 M-calcolosi urinaria con CC e/o litotrissia mediante ultrasuoni             
per quest'ultimo nei soli casi nei quali sia riportato il codice di             
procedura 98.51:                                                                
- 80% della tariffa massima prevista per i ricoveri in ordinario di             
piu' giorni.                                                                    
C) Neonato sano dimesso dal nido                                                
C.1) per i neonati presso la stessa struttura e ospitati e dimessi              
dal nido (codice 31), indipendentemente dall'attribuzione al DRG: -             
tariffa massima Lire 618.000 pari a Euro 319,17;                                
C.2) nessuna tariffa per il neonato ospitato al nido alla nascita e             
dimesso dal nido perche' trasferito ad altro presidio entro 0/1                 
giorno dalla nascita;                                                           
C.3) nessuna tariffa per il neonato ospitato al nido, di una                    
struttura diversa da quella presso la quale e' nato o della stessa              
struttura ma in una fase successiva alla dimissione, per mantenerlo             
vicino alla madre che sia stata trasferita ad una struttura diversa             
rispetto a quello nella quale ha avuto luogo il parto o sia stata               
nuovamente ricoverata presso la stessa struttura in una fase                    
successiva.                                                                     
D) Per i DRG 232, 370, 371, 372, 373, 374 e 375 si applicano i pesi             
cosi' come rideterminati dalla deliberazione della Giunta regionale             
n. 1159 del 20 luglio 1998, come da Allegato 3 al presente                      
provvedimento.                                                                  
E) Ricoveri in regime ordinario con durata di degenza superiore ai              
valori soglia                                                                   
La relativa remunerazione complessiva massima e' ricavata dalla somma           
fra la tariffa DRG specifica ed il prodotto fra le giornate di                  
degenza oltre il valore soglia e la tariffa "pro die" DRG specifica             
(Allegati 2 e 3).                                                               
F) Ricoveri in regime ordinario di 1 giornata per pazienti trasferiti           
ad altro istituto o deceduti                                                    
La remunerazione da corrispondere e' pari a due volte la tariffa DRG            
specifica riportata nella colonna (trasferito/deceduto 1g).                     
G) Assistenza psichiatrica relativamente a ricoveri in reparti di               
diagnosi e cura di ospedali per acuti e case di cura accreditate                
Ospedali pubblici:                                                              
- tariffa pro die per ricoveri ordinari: Lire 381.000 pari a Euro               
196,77;                                                                         
- tariffa per accesso ricoveri in day-hospital: 80% della tariffa per           
ricoveri ordinari.                                                              
Case di cura psichiatriche:                                                     
- tariffa pro die per ricoveri ordinari: Lire 300.000 pari a Euro               
154,94;                                                                         
- tariffa per accesso ricoveri in day-hospital: 80% della tariffa per           
ricoveri ordinari;                                                              
(abbattimento del 40% sulle giornate eccedenti il sessantesimo giorno           
di ricovero in relazione a quanto stabilito nell'accordo di settore             
sulla psichiatria recepito con DGR 405/98).                                     
H) Ricoveri in reparti di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie             
(codici 28, 56, 60, 75)                                                         
Tariffe massime come da Allegato 6. Per i ricoveri ordinari di                  
pazienti transitati o dimessi da reparti di riabilitazione o                    
lungodegenza post acuzie, la remunerazione massima complessiva e'               
ricavata dalla somma fra la tariffa DRG specifica relativa ad una               
eventuale fase del  ricovero trascorsa in un reparto diverso da                 
quelli di cui ai codici di disciplina 28 - 56 - 60 - 75 e il prodotto           
fra il numero delle giornate trascorse in reparti di cui ai codici di           
disciplina 28 - 56 - 60 - 75 e la valorizzazione pro die specifica              
per tipo di reparto ed MDC, ovvero DRG, come specificato                        
nell'Allegato 6. L'Allegato 6 riporta inoltre i valori soglia in                
giorni della durata di degenza, oltre i quali deve essere praticato             
un abbattimento del 40% della tariffa giornaliera fino ad un limite             
minimo di valorizzazione della giornata di degenza stessa di Lire               
220.000 pari a Euro 113,62.                                                     
Per i ricoveri in day-hospital la remunerazione massima complessiva             
deriva dal prodotto del numero degli accessi per la tariffa pro die             
specifica per disciplina, MDC ovvero DRG, e tipo di Day-Hospital                
(cicli fino a 3 accessi ovvero cicli di almeno 4 accessi) riportata             
in Allegato 6.                                                                  
Le tariffe succitate valgono anche per le strutture di riabilitazione           
ex articolo 26 per le attivita' svolta all'interno dei piani                    
aziendali per l'attuazione della rete integrata socio-sanitaria                 
destinata alla riabilitazione e alla lungodegenza post                          
acuzie-riabilitazione estensiva previsti dall'emanando piano delle              
attivita' di riabilitazione nella regione Emilia-Romagna.                       
I) Prelievi di organi e trapianti                                               
In aggiunta alle tariffe massime determinate all'Allegato 7), si                
stabilisce quanto segue.                                                        
Trapianto di intestino isolato: si stabilisce di fissare in Lire                
303.500.000 pari ad Euro 156.744,67 la tariffa per il trapianto di              
intestino isolato. Tale tariffa e' applicata ai casi attribuiti ai              
DRG 148 e 149 se associati ai codici di intervento, copresenti nella            
medesima scheda, 45.63, 46.99 e 45.8 e al codice di diagnosi                    
secondaria V.42.8 per pazienti dimessi dall'Azienda Ospedaliera di              
Modena. Per tali casi il valore soglia nonche' la valorizzazione                
delle giornate aggiuntive resta quella DRG specifica definita nella             
tabella Allegato 2 al presente provvedimento.                                   
Trapianto multiviscerale: si stabilisce di fissare in Lire                      
442.000.000 pari ad Euro 228.273,95 la tariffa per il trapianto                 
multiviscerale. Tale tariffa e' applicata ai casi attribuiti ai DRG             
154 e 155 e 480 se associati ai codici di intervento, copresenti                
nella medesima scheda, 45.63, 45.8, 46.99 associati ad almeno uno dei           
seguenti codici 43.99, 52.83, 50.59 per pazienti dimessi dall'Azienda           
Ospedaliera di Modena. Per tali casi il valore soglia nonche' la                
valorizzazione delle giornate aggiuntive resta quella DRG specifica             
definita nella tabella Allegato 2 al presente provvedimento.                    
Autotrapianto di intestino: si stabilisce di fissare in Lire                    
135.000.000 pari ad Euro 69.721,68 la tariffa per l'autotrapianto di            
intestino. Tale tariffa e' applicata ai casi attribuiti ai DRG 148 e            
149 se associati ai codici di intervento, copresenti nella medesima             
scheda, 45.63, 46.99 e 45.8 per pazienti dimessi dall'Azienda                   
Ospedaliera di Modena. Per tali casi il valore soglia nonche'  la               
valorizzazione delle giornate aggiuntive resta quella DRG specifica             
definita nella tabella Allegato 2 al presente provvedimento.                    
Considerate le caratteristiche di innovazione e di alta complessita',           
la rilevanza economica di tali attivita', per le quali le analisi               
effettuate si basano su una casistica ancora limitata, il                       
monitoraggio dei costi effettuato dall'Assessorato alla Sanita' e               
dall'Azienda Ospedaliera di Modena sara' mantenuto costante e                   
verificato nel corso dell'anno al fine di giungere ad eventuali                 
aggiustamenti delle tariffe come sopra determinate.                             
Trapianto di polmone: si stabilisce di fissare in Lire 82.550.000               
pari ad Euro 42.633,52 per i casi attribuiti al DRG 75 in presenza              
dei codici 33.50, 33.51, 33.52 per i pazienti dimessi dall'Azienda              
Ospedaliera di Bologna.                                                         
L) Ricoveri ripetuti                                                            
Per i ricoveri ordinari successivi di uno stesso paziente, dimesso da           
unita' operative per acuti, di durata superiore a un giorno,                    
effettuati entro 30 giorni dal primo ricovero nello stesso Presidio e           
classificati nella stessa categoria di diagnosi principale (MDC), le            
tariffe sono ridotte come di seguito specificato:                               
L.1) intervallo temporale 2-7 giorni: re-ricoveri con stessa MDC                
avvenuti nello stesso Presidio con finestra temporale 2-7 giorni,               
escluse le riammissioni nella giornata di lunedi' dei pazienti                  
dimessi il venerdi' o il sabato della settimana precedente e le                 
riammissioni nella giornata di domenica dei pazienti dimessi il                 
venerdi' della settimana precedente, abbattimento del 50% della                 
corrispondente tariffa;                                                         
L.2) intervallo temporale 8-30 giorni - abbattimento tariffario del             
20% della corrispondente tariffa; tali abbattimenti tengono conto dei           
ridotti costi per procedure diagnostiche in pazienti gia' noti                  
clinicamente ed hanno l'obiettivo di disincentivare comportamenti               
opportunistici di artificioso frazionamento degli episodi di                    
ricovero.                                                                       
L.3) I ricoveri ripetuti con intervallo temporale 0-1 giorno,                   
avvenuti nello stesso Presidio, comprese le riammissioni nella                  
giornata di lunedi' dei pazienti dimessi il venerdi' o il sabato                
della settimana precedente e le riammissioni nella giornata di                  
domenica dei pazienti dimessi il venerdi' della settimana precedente,           
non sono ricompresi fra quelli oggetto di abbattimenti tariffari in             
quanto essi sono oggetto di controllo obbligatorio interno,                     
finalizzato ad evidenziare i casi nei quali si sia verificata una               
frammentazione dell'episodio di ricovero, per i quali l'importo                 
relativo ad uno dei due episodi deve essere annullato.                          
L.4) Fatti salvi i casi in cui, a seguito di attivita' di controllo             
interna o esterna i singoli episodi di ricovero ripetuto si                     
dimostrino essere legati a fenomeni di frammentazione o siano                   
ricoveri attribuiti a DRG di tipo medico aventi natura di ricovero              
per accertamenti preoperatori, vengono  esclusi dagli abbattimenti di           
cui ai punti L.1) e L.2) le seguenti categorie di ricoveri: -                   
ricoveri di pazienti neoplastici (diagnosi principale codificata con            
i codici compresi fra il codice 140.0 e il codice 208.91 o compresi             
fra il codice 230.0 e il codice 239.9 o codificate con i codici V58.0           
o V58.1); - ricoveri attribuiti ai DRG 488, 489 o 490; - casi in cui            
il ricovero successivo sia stato attribuito ad un DRG di tipo                   
chirurgico avente peso relativo superiore o uguale a 1,5 (vedi                  
colonna "peso" Allegati 2 e 3).                                                 
M) Adeguamento delle tariffe applicabili ad alcune tipologie di                 
ricoveri ospedalieri ordinari ascrivibili alla casistica ortopedica             
presso ospedali di fascia A)                                                    
Come gia' definito con deliberazione di Giunta regionale n. 2381 del            
19/12/2000, sono individuati specifici incrementi tariffari per                 
alcuni interventi chirurgici ed alcune diagnosi principali di                   
dimissione relativi alla casistica ortopedica di seguito dettagliata,           
casistica di alta complessita' e caratterizzata da costi di                     
produzione estremamente elevati. Tali incrementi sono applicati su              
tutta la attivita' erogata in regime di ricovero ordinario dagli                
ospedali di fascia A in aggiunta alle tariffe specifiche previste per           
i singoli casi:                                                                 
- codice 81.53 - Revisione di sostituzione di articolazione di anca -           
Tariffa incrementale Lire 14.420.000 pari ad Euro 7.447,31;                     
- codice 81.55 - Revisione di sostituzione di articolazione  di                 
ginocchio - Tariffa incrementale Lire 14.420.000 pari ad Euro                   
7.447,31;                                                                       
- codice 81.04 - Artrodesi dorsale approccio anteriore - Tariffa                
incrementale Lire 13.390.000 pari ad Euro 6.915,36;                             
- codice 81.05 - Artrodesi dorsale approccio posteriore - Tariffa               
incrementale Lire 13.390.000 pari ad Euro 6.915,36;                             
- codice 81.06 - Artrodesi lombare approccio anteriore - Tariffa                
incrementale Lire 13.390.000 pari ad Euro 6.915,36;                             
- codice 81.07 - Artrodesi lombare approcci laterali - Tariffa                  
incrementale Lire 13.390.000 pari ad Euro 6.915,36;                             
- codice 81.08 - Artrodesi lombare approccio posteriore - Tariffa               
incrementale Lire 13.390.000 pari ad Euro 6.915,36;                             
- codici da 170.1 a 170.9 - Tumori maligni delle ossa e delle                   
cartilagini articolari - Tariffa incrementale Lire 8.240.000 pari ad            
Euro 4.255,60;                                                                  
- codici da 171.2 a 171.9 - Tumori maligni del connettivo e di altri            
tessuti molli - Tariffa incrementale Lire 8.240.000 pari ad Euro                
4.255,60.                                                                       
N) Arrotondamenti                                                               
Tutti gli importi che si originano a seguito degli abbattimenti di              
cui ai punti precedenti devono essere arrotondati al migliaio                   
seguendo le regole degli arrotondamenti aritmetici (arrotondamento al           
migliaio superiore per centinaia uguali o superiori a 5, idem per le            
decine);                                                                        
considerato che, come previsto anche dalla Circolare del Ministero              
della Sanita' di prot. n. 100/SCPS/16678 dell'11 novembre 1996,                 
spetta alla Regione e alle Aziende Unita' sanitarie locali acquirenti           
predisporre gli appropriati sistemi di controllo esterno                        
relativamente al comportamento degli erogatori pubblici e privati ed            
alla corretta osservanza delle regole degli scambi, ivi compresa la             
garanzia di adeguati livelli di qualita' di assistenza erogata, oltre           
che il controllo interno da parte dei singoli erogatori;                        
dato atto che presso la Direzione generale Sanita' e' funzionante il            
gruppo di lavoro costituito con determinazione n. 4678 del 7/5/1998 a           
norma dell'art. 13 della L.R. n. 44 del 18 agosto 1984 e successive             
modificazioni per le funzioni di controllo sui dati delle schede                
nosologiche individuali e sulla mobilita' sanitaria;                            
ritenuto che i controlli sui comportamenti dei produttori pubblici e            
privati dovranno effettuarsi secondo i principi sviluppati dal gruppo           
di lavoro di cui sopra e contenuti nell'Allegato 8;                             
ritenuto inoltre di specificare che l'attivita' di controllo esterno            
regionale e locale potra' tradursi anche nella modifica degli effetti           
economici dei ricoveri oggetto dei controlli fino all'eventuale                 
azzeramento degli effetti stessi;                                               
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,           
n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, dei              
pareri favorevoli sulla presente deliberazione espressi:                        
- dal Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri, dott.ssa                   
Kyriakoula Petropulacos, in ordine alla regolarita' tecnica;                    
- dal Direttore generale alla Sanita', dott. Franco Rossi, in ordine            
alla legittimita';                                                              
acquisito il parere della Commissione consiliare "Sicurezza sociale"            
espresso nella seduta del 19 luglio 2001;                                       
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di confermare per l'anno 2001, come previsto dalla deliberazione             
di Giunta regionale n. 319 dell'1 marzo 2000, la classificazione in             
fascia A e B degli stabilimenti ospedalieri e delle  case di cura               
provvisoriamente accreditate della regione Emilia-Romagna, come da              
tabelle di cui all'Allegato n. 1 che forma parte integrante del                 
presente provvedimento;                                                         
2) di determinare - in considerazione di quanto ritenuto in sede di             
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le              
Province autonome nella seduta del 2 marzo 2000 e come gia' disposto            
con deliberazione di Giunta regionale n. 703 del 21/3/2000                      
l'applicazione, per l'anno 2001, ai ricoveri oggetto di mobilita'               
extraregionale delle tariffe negli stessi importi fissati con la                
presente deliberazione per le prestazioni ospedaliere a favore di               
cittadini residenti nella regione Emilia-Romagna;                               
3) di determinare per l'anno 2001 le tariffe massime per le                     
prestazioni ospedaliere di ricovero per acuti di cittadini residenti            
in regione Emilia-Romagna riferite a ciascuna fascia di                         
classificazione degli stabilimenti ospedalieri, fasce individuate               
come da Allegato 1, quali risultano dagli allegati contraddistinti              
dai numeri 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis, 5, 6, 6bis e 7 pure essi parte            
integrante del presente provvedimento, concernenti:                             
- l'Allegato n. 2, le tariffe in Lire relative ai DRGs di alta                  
complessita';                                                                   
- l'Allegato n. 2bis, le tariffe in Euro relative ai DRGs di alta               
complessita';                                                                   
- l'Allegato n. 3, le tariffe in Lire dei DRGs non di alta                      
complessita';                                                                   
- l'Allegato n. 3bis, le tariffe in Euro dei DRGs non di alta                   
complessita';                                                                   
- l'Allegato n. 4, le tariffe in Lire relative ai ricoveri in regime            
di day-hospital;                                                                
- l'Allegato n. 4bis, le tariffe in Euro relative ai ricoveri in                
regime di day-hospital;                                                         
- l'Allegato n. 5, gli importi, le modalita' di codifica e i centri             
che possono beneficiare della remunerazione aggiuntiva per gli                  
impianti di determinate protesi;                                                
- l'Allegato n. 6, le tariffe in Lire relative alla attivita' di                
riabilitazione intensiva e di lungodegenza post-acuzie;                         
- l'Allegato n. 6bis, le tariffe in Euro relative alla attivita' di             
riabilitazione intensiva e di lungodegenza post-acuzie;                         
- l'Allegato n. 7, le tariffe relative ai prelievi, ai trapianti e al           
trasporto degli organi prelevati da cadavere e conseguenti modalita'            
di addebito;                                                                    
4) di prevedere gli abbattimenti tariffari per i ricoveri ripetuti              
relativamente ai cittadini residenti in Emilia-Romagna cosi' come               
esplicitato al punto L) delle premesse;                                         
5) di stabilire che le tariffe cosi' come determinate al precedente             
punto 3) devono intendersi comprensive dei pasti consumati                      
dall'accompagnatore del minore degli anni 12 o del soggetto portatore           
di handicap ai sensi della Legge 104/92;6) di fissare, con le                   
precisazioni di cui al punto C) della premessa, in Lire 618.000 pari            
ad Euro 319,17 la tariffa massima per il neonato sano ospitato e                
dimesso dal nido, per il quale deve essere obbligatoriamente                    
compilata la scheda di dimissione;                                              
7) di fissare inoltre, come esplicitato al punto G) della premessa,             
in Lire 381.000 pro die pari ad Euro 196,77 la tariffa per                      
l'assistenza psichiatrica, relativamente a ricoveri ordinari in                 
reparti di diagnosi e cura di stabilimenti ospedalieri pubblici per             
acuti, e di fissare per le case di cura psichiatriche le relative               
tariffe giornaliere in Lire 300.000 pari ad Euro 154,94;                        
8) per i ricoveri in day-hospital la tariffa per ogni accesso e'                
fissata all'80% di quella prevista per i ricoveri ordinari;                     
9) di stabilire per le attivita' di prelievo e trapianto di organi,             
in aggiunta alle tariffe massime indicate all'Allegato 7) al presente           
provvedimento, le ulteriori specifiche indicate al punto I) della               
premessa per le attivita' di trapianto di intestino isolato,                    
trapianto multiviscerale, autotrapianto di intestino e trapianto di             
polmone;                                                                        
10) di stabilire altresi' l'applicazione degli adeguamenti delle                
tariffe applicabili ad alcune tipologie di ricoveri ospedalieri                 
ordinari ascrivibili alla casistica ortopedica presso ospedali di               
fascia A esplicitati al punto M) della premessa;                                
11) di stabilire inoltre che le tariffe cosi' come sopra determinate            
e fissate, trovino applicazione con i dimessi dall'1 gennaio 2001;              
12) di dare atto che le tariffe stesse sono da considerarsi come                
valori massimi di riferimento e, come tali, soggette a negoziazione             
fra soggetto produttore e Azienda Unita' sanitaria locale                       
territoriale di competenza;                                                     
13) di prevedere che gli incrementi tariffari contenuti nel presente            
provvedimento e relativi in particolare al valore del punto DRG, ai             
ricoveri durante i quali siano state impiantate le protesi di cui al            
punto A.3) delle premesse, alla attivita' dei reparti di                        
riabilitazione e lungodegenza post-acuzie, siano riconosciuti solo              
nei casi in cui si sia provveduto alla contrattazione richiamata in             
premessa;                                                                       
14) di disporre sulla base della normativa nazionale di riferimento e           
della presente deliberazione, che i contenuti della presente sono da            
ritenersi validi per tutti i produttori pubblici e privati                      
accreditati per l'anno 2000, anche in relazione a quanto                        
espressamente previsto dai vigenti accordi contrattuali tra Regione             
Emilia-Romagna e associazioni della spedalita' privata;                         
15) di confermare la tariffa di Lire 43.870.000 pari a Euro 22.656,96           
per il DRG 458C (ustioni non estese con trapianto di pelle)                     
limitatamente all'attivita' dei Centri Grandi Ustionati (codice                 
disciplina 47);                                                                 
16) di confermare, per i 27 DRG medici gia' contemplati al punto 8              
della delibera 319/00, gli abbattimenti e gli obiettivi di cui alla             
delibera di Giunta regionale 732/99, cosi' come modificata dalla                
delibera di Giunta regionale 1439/99;                                           
17) di stabilire infine che le Aziende sanitarie debbano sviluppare             
sistemi di controllo dei volumi di produzione e dei costi, al fine di           
perseguire il contenimento della spesa sanitaria per i ricoveri                 
ospedalieri e l'equilibrio economico di gestione;                               
18) di dare atto che la Regione esercitera' le funzioni di controllo            
sulla base dei criteri definiti come dall'Allegato 8 che forma parte            
integrante del presente provvedimento;                                          
19) di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli                  
allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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