DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 24 luglio 2001, n. 7345
Approvazione del disciplinare per la produzione di materiale di propagazione di pomoidee certificato geneticamente e sanitariamente
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- il DM 14 aprile 1997 concernente il recepimento delle direttive
della Commissione CEE relative alle norme tecniche sulla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da
frutto;
- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 "Norme sulla produzione vivaistica e
la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini
della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio
1982, n. 34", ed in particolare l'art. 7;
- il R.R. 6 settembre 1999, n. 26 "Istituzione, ai sensi dell'art. 7
della L.R. 29 gennaio 1998, n. 3, della certificazione di controllo
volontario, genetico e sanitario, per specie interessanti il settore
vivaistico. Abrogazione del R.R. 28 giugno 1984, n. 36";
visto in particolare l'art. 4, lettera a) del comma 1 del citato
regolamento, che prevede la predisposizione dei disciplinari di
produzione delle piante certificate distinte per specie o gruppi di
specie;
ravvisata la necessita' di elaborare il disciplinare per la
produzione di materiale di propagazione certificato di pomoidee,
cosi' come disposto dall'art. 4 del citato R.R. 26/99;
viste le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Fitosanitario regionale, dr. Ivan Ponti, in merito alla
legittimita' e regolarita' tecnica della presente determinazione, ai
sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 41/92 e della predetta
deliberazione 2541/95;
determina:
1) di approvare il disciplinare per la produzione di materiale di
propagazione di pomoidee certificato geneticamente e sanitariamente,
allegato alla presente determinazione e parte integrante della
stessa;
2) di provvedere, ai sensi dell'art. 1, lettera c) della L.R. 9
settembre 1987, n. 28, alla pubblicazione integrale della presente
determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti
CERTIFICAZIONE GENETICA E SANITARIA (R.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 26) -
DISCIPLINARE PER LA PRODUZIONE DI MATERIALE DI PROPAGAZIONE DI
POMOIDEE
Ai sensi delle lettere a) e b), comma 1 dell'art. 4 del R.R. 6
settembre 1999, n. 26, e' predisposto il seguente disciplinare per la
produzione di materiale di propagazione di pomoidee certificato
geneticamente e sanitariamente.
1) Fase della conservazione
A) Requisiti del Centro di conservazione, del relativo personale
tecnico e delle strutture
Il Centro di conservazione deve essere istituito presso una struttura
pubblica o privata; nel caso si tratti di una struttura privata deve
possedere i requisiti stabiliti dagli artt. 2602, 2603 e 2604 del
Codice civile.
Il Centro di conservazione deve avere un responsabile esperto in
problemi fitosanitari ed un responsabile esperto in problemi genetici
ed in tecnica vivaistica, in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio: laurea in Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie,
Scienze Forestali, Scienze Forestali e Ambientali, Biotecnologie
indirizzo agrario-vegetale, Scienze Biologiche, Diploma universitario
in Produzione vegetale, o altri titoli di studio equipollenti.
I due responsabili possono essere individuati nella stessa persona e
non debbono avere interessi personali diretti circa il risultato
delle misure da essi adottate. L'incarico e' incompatibile con
qualsiasi rapporto di dipendenza economica con altre aziende
vivaistiche.
I responsabili nominati dal Centro di conservazione dovranno
sottoscrivere l'accettazione dell'incarico. Copia della nomina e
dell'accettazione dovra' essere trasmessa alla struttura regionale
competente in materia fitosanitaria, nel seguito del presente
disciplinare denominata "Servizio Fitosanitario regionale (SFR)".
I responsabili rispondono al SFR in nome e per conto del Centro di
conservazione.
Il Centro deve, inoltre, disporre di personale tecnico qualificato in
numero adeguato all'attivita' da svolgere.
Il materiale di prebase deve essere conservato e propagato in
condizioni di assoluto isolamento per evitare qualsiasi
contaminazione, in particolare oltre al rispetto dei requisiti
previsti dall'Allegato 7 del DM 14/4/1997 inerente le norme tecniche
sulla commercializzazione del materiale di propagazione delle piante
da frutto, deve essere coltivato in contenitori opportunamente
isolati dal suolo con pavimentazione continua e conservato in
strutture (screen-house) che debbono rispondere ai seguenti
requisiti:
- disporre di impianti idonei alla disinfezione e disinfestazione
delle attrezzature utilizzate, nonche' di abbigliamento monouso per
le persone che accedono ai locali di conservazione;
- essere collocate in zone libere da pomoidee per un raggio di metri
1.000, ovvero in un'area sottoposta a specifici controlli
fitosanitari conformemente a quanto stabilito dal SFR;
- essere mantenute libere da vegetazione infestante all'interno ed
all'esterno per una distanza di almeno metri 10;
- essere realizzate con doppia parete in rete a maglie di dimensioni
tali da impedire l'ingresso di insetti vettori di agenti di malattie;
- essere dotate di doppia porta e protezione dalle acque superficiali
e meteoriche, al fine di garantire il completo isolamento
dall'ambiente circostante.
Requisiti diversi da quelli sopracitati potranno essere
preventivamente autorizzati dal SFR su specifica richiesta del
responsabile del Centro di conservazione.
Le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in
sito all'atto dell'impianto.
B) Controlli sanitari e genetici del materiale in conservazione
La richiesta di ammissione alla certificazione di una nuova
accessione deve essere presentata dal costitutore o da chi ne detiene
i diritti di moltiplicazione.
All'atto della domanda, il richiedente deve presentare al SFR e al
Centro di conservazione, il referto delle analisi rilasciato da un
laboratorio accreditato ai sensi del DM 14/4/1997, secondo il
protocollo previsto dall'Allegato 1, e la scheda pomologica con la
denominazione esatta della varieta' ed eventuale nome di brevetto e/o
marchio registrato, predisposta secondo lo standard UPOV e
possibilmente corredata dalla mappa genica (Finger Printing).
I controlli sanitari e di corrispondenza genetica del materiale
vegetale in conservazione sono effettuati dal SFR o da altra
struttura da esso designata, secondo i rispettivi protocolli previsti
dagli Allegati 1 e 2.Al Centro di conservazione competono le
verifiche e gli interventi per una corretta gestione agronomica e
fitosanitaria.
Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale
esaminato non sia idoneo, deve essere immediatamente rimosso, secondo
le modalita' stabilite dal SFR, al fine di evitare la contaminazione
del restante materiale.
Il responsabile del Centro di conservazione e' tenuto a segnalare al
SFR la comparsa di ogni anomalia; non possono essere eliminate piante
senza l'autorizzazione del SFR.
C) Gestione della conservazione
Presso i Centri di conservazione devono essere tenute le mappe
relative alle strutture di conservazione riportanti l'esatta
collocazione del materiale presente nonche' i registri previsti
dall'art. 8, comma 1, lettera e) del DM 14/4/1997. All'inizio di ogni
anno deve essere trasmessa al SFR la situazione iniziale del
materiale contenuto nelle screen-house e le relative mappe.
Al fine di verificare la corrispondenza varietale, per ogni varieta'
o clone in conservazione dovranno essere coltivate in pieno campo
almeno 3 piante per accessione; i controlli andranno eseguiti secondo
quanto previsto dall'Allegato 2.
Il materiale ceduto dal Centro di conservazione ai centri di
premoltiplicazione deve essere accompagnato da un documento conforme
a quanto stabilito dall'Allegato 10 del DM 14/4/1997.
2) Fase della premoltiplicazione
A) Requisiti del Centro di premoltiplicazione, del relativo personale
tecnico e delle strutture
Il Centro di premoltiplicazione deve essere istituito presso una
struttura pubblica o privata; nel caso si tratti di una struttura
privata deve possedere i requisiti stabiliti dagli artt. 2602, 2603 e
2604 del Codice civile.
Il Centro di premoltiplicazione deve avere un responsabile esperto in
problemi fitosanitari ed un responsabile esperto in problemi genetici
ed in tecnica vivaistica, in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio: laurea in Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie,
Scienze Forestali, Scienze Forestali e Ambientali, Biotecnologie
indirizzo agrario-vegetale, Scienze Biologiche, Diploma universitario
in Produzione vegetale, o altri titoli di studio equipollenti.
I due responsabili possono essere individuati nella stessa persona e
non debbono avere interessi personali diretti circa il risultato
delle misure da essi adottate. L'incarico e' incompatibile con
qualsiasi rapporto di dipendenza economica con altre aziende
vivaistiche.
I responsabili nominati dal Centro di premoltiplicazione dovranno
sottoscrivere l'accettazione dell'incarico. Copia della nomina e
dell'accettazione dovra' essere trasmessa al SFR.
I responsabili rispondono al SFR in nome e per conto del Centro di
premoltiplicazione.
Il Centro deve, inoltre, disporre di personale tecnico qualificato in
numero adeguato all'attivita' da svolgere.
Il processo di premoltiplicazione, per ottenere materiale di
categoria base, puo' avvenire partendo da materiale ottenuto per:
- micropropagazione del materiale prebase proveniente dalla
conservazione;
- propagazione agamica mediante taleaggio di materiale prebase
proveniente dalla conservazione;
- propagazione agamica mediante innesto di materiale prebase
proveniente dalla conservazione su portinnesti di categoria base.
Dal processo di premoltiplicazione si originano gemme, marze, talee,
seme e piante di categoria base.
Il Centro di premoltiplicazione puo' affidare la micropropagazione
del materiale di base, attraverso apposita convenzione, a strutture
riconosciute idonee dal SFR. La micropropagazione deve essere
realizzata in strutture adeguate e secondo le procedure stabilite
all'Allegato 3; per produrre materiale di base dovra' essere
utilizzata la produzione delle prime 5 subcolture del ciclo di
moltiplicazione.
Il materiale di base in premoltiplicazione deve essere mantenuto e
propagato in condizioni di assoluto isolamento per evitare qualsiasi
contaminazione, in particolare oltre al rispetto dei requisiti
previsti dall'Allegato 7 del DM 14/4/1997 inerente le norme tecniche
sulla commercializzazione del materiale di propagazione delle piante
da frutto, deve essere coltivato in contenitori opportunamente
isolati dal suolo e conservato in strutture (screen-house) che
debbono rispondere ai seguenti requisiti:
- disporre di impianti idonei alla disinfezione e disinfestazione
delle attrezzature utilizzate, nonche' di abbigliamento monouso per
le persone che accedono ai locali;
- essere collocate in zone libere da pomoidee per un raggio di metri
1.000, ovvero in un'area sottoposta a specifici controlli
fitosanitari conformemente a quanto stabilito dal SFR;
- essere mantenute libere da vegetazione infestante all'interno ed
all'esterno per una distanza di almeno metri 10;
- essere dotate di doppia porta e protezione dalle acque superficiali
e meteoriche, al fine di garantire il completo isolamento
dall'ambiente circostante;
- essere realizzate con doppia parete in rete a maglie di dimensioni
tali da impedire l'ingresso di insetti vettori di agenti di malattie.
Requisiti diversi da quelli sopracitati potranno essere
preventivamente autorizzati dal SFR su specifica richiesta del
responsabile del Centro di premoltiplicazione.
Le piante nelle screen-house devono essere numerate progressivamente
in modo stabile in sito all'atto dell'impianto.
Su specifica richiesta, il Centro di premoltiplicazione puo' essere
autorizzato a produrre materiale di base all'aperto in un campo di
piante madri (CPM) secondo i seguenti processi:
- per propagazione agamica mediante taleaggio del materiale di base
presente in premoltiplicazione;
- per propagazione agamica mediante innesto di materiale di base
presente in premoltiplicazione su portinnesti di categoria base, nel
caso di varieta' a fenotipo instabile.
Il materiale coltivato all'aperto deve essere prodotto in osservanza
a quanto previsto dall'Allegato 7 del DM 14/4/1997 inerente le norme
tecniche sulla commercializzazione del materiale di moltiplicazione
delle piante da frutto.
La messa a dimora, l'ampliamento o l'estirpazione parziale o totale
di un CPM per premoltiplicazione e' soggetta a preventiva
autorizzazione del SFR.
L'impianto deve avvenire su terreno che risponda a normali requisiti
di idoneita' agronomica e che da almeno 4 anni non abbia ospitato
specie arboree da frutto.
Il terreno deve risultare esente da nematodi nocivi alle pomoidee;
dovra' inoltre risultare privo degli organismi nocivi indicati
nell'Allegato 2 del DM 14/4/1997 e nella Direttiva 2000/29/CE.
In caso di presenza accertata di uno o piu' degli organismi nocivi,
il terreno deve essere disinfestato o disinfettato secondo una delle
modalita' previste dall'Allegato 5.
Le parcelle di piante madri devono essere omogenee, bene
individuabili, avere una fascia di bordo di almeno 3 metri
costantemente lavorata o inerbita, nel qual caso l'erba deve essere
tenuta costantemente sfalciata.
Il CPM deve essere collocato in aree riconosciute idonee dal SFR e
inoltre:
- libere da pomoidee per un raggio di metri 1.000; e' ammessa una
distanza ridotta a metri 250 nel caso di vivai costituiti con
materiale certificato ai sensi del R.R. 26/99 o con materiale
riconosciuto equivalente dal SFR;
- sottoposte a controlli fitosanitari conformemente a quanto
stabilito dal SFR;
- sotto rete antigrandine.
Condizioni diverse da quelle sopra specificate potranno essere
autorizzate dal SFR, su specifica richiesta del responsabile del
Centro di premoltiplicazione.Per le piante madri portamarze le
parcelle devono essere distinte per specie, varieta' e clone; nel
caso in cui su una stessa fila siano presenti diverse specie,
varieta' o cloni, dovranno essere separate da un interspazio doppio,
comunque non inferiore a metri 2; inoltre le piante devono essere
numerate stabilmente in sito, all'atto dell'impianto, in modo
progressivo per appezzamento.
Per i CPM per portinnesti le parcelle devono essere complete e
distinte per specie, varieta' e clone; non sono ammesse diverse
specie, varieta' o cloni sulla stessa fila.
B) Controlli sanitari e genetici del materiale in premoltiplicazione
I controlli sanitari e di corrispondenza genetica del materiale
vegetale in premoltiplicazione sono effettuati dal SFR o da altra
struttura da esso designata, secondo i rispettivi protocolli previsti
dagli Allegati 1 e 2. Al Centro di premoltiplicazione competono le
verifiche e gli interventi per una corretta gestione agronomica e
fitosanitaria.
Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale
esaminato non sia idoneo, deve essere immediatamente rimosso, secondo
le modalita' stabilite dal SFR, al fine di evitare la contaminazione
del restante materiale.
Il responsabile del Centro di premoltiplicazione e' tenuto a
segnalare al SFR la comparsa di ogni anomalia; non possono essere
eliminate piante senza l'autorizzazione del SFR.
C) Gestione della premoltiplicazione
La richiesta di idoneita' dell'area ove costituire un nuovo CPM deve
pervenire al SFR 4 mesi prima della messa a dimora delle piante madri
e deve essere corredata da:
1) copia della carta tecnica regionale (CTR) e dell'estratto di mappa
catastale, in cui siano evidenziati gli appezzamenti.
Entro 30 giorni dalla messa a dimora di piante madri, di portinnesti,
o dall'effettuazione dell'innestatura, deve essere data comunicazione
al SFR della avvenuta operazione, corredata dai seguenti documenti:
1) copia del documento conforme a quanto stabilito dall'Allegato 10
del DM 14/4/1997 relativo al materiale prebase utilizzato, rilasciato
dal Centro di conservazione;
2) mappa da cui risultino disposizione e numerazione delle piante
nelle screen-house o relativamente agli appezzamenti, le file e il
numero progressivo assegnato alle piante madri, conformemente al
modello fornito dal SFR;
3) attestazione dell'avvenuto trattamento contro la fauna
nematologica da cui risultino le modalita', il principio attivo ed il
dosaggio utilizzato, e inoltre copia dei certificati delle analisi
rilasciati da laboratori accreditati ai sensi del DM 14/4/1997,
contenenti il riferimento agli appezzamenti interessati, da cui
risulti l'assenza degli organismi fitopatogeni sopracitati.
Almeno 30 giorni prima dell'inizio del prelievo di materiale di base
o dell'eliminazione di piante madri deve essere data comunicazione al
SFR. Successivamente deve essere inviata al SFR la mappa aggiornata
da cui risultino le modifiche apportate alla distribuzione delle
piante nelle screen-house o negli appezzamenti, conformemente al
modello fornito dal SFR.
Presso i Centri di premoltiplicazione devono essere tenute le mappe
delle screen-house, dei CPM e tutta la documentazione relativa
(lettere di idoneita' dell'area, documenti di cessione del materiale
di prebase con cui e' stato costituito il campo, lettera di collaudo
del campo, ecc.), nonche' i registri previsti dall'art. 8, comma 1,
lettera e) del DM 14/4/1997; copia della documentazione relativa al
CPM dovra' essere conservata anche presso il Centro aziendale ove e'
ubicato il campo stesso, qualora diverso dal Centro di
premoltiplicazione.
Il materiale ceduto dal Centro di premoltiplicazione ai Centri di
moltiplicazione, incluso quello micropropagato, deve essere
accompagnato dal documento di commercializzazione conforme a quanto
stabilito dall'Allegato 10 del DM 14/4/1997.
3) Fase della moltiplicazione
A) Requisiti del Centro di moltiplicazione, del relativo personale
tecnico e delle strutture
Il Centro di moltiplicazione deve essere istituito presso una
struttura pubblica o privata; nel caso si tratti di una struttura
privata deve possedere i requisiti stabiliti dagli artt. 2602, 2603 e
2604 del Codice civile.
Il Centro di moltiplicazione deve avere un responsabile esperto in
problemi fitosanitari, genetici ed in tecnica vivaistica, che
garantisca la corretta applicazione delle norme previste dal presente
disciplinare.
Il responsabile nominato dal Centro di moltiplicazione dovra'
sottoscrivere l'accettazione dell'incarico. Copia della nomina e
dell'accettazione dovra' essere trasmessa al SFR che ne dovra'
riconoscere l'idoneita'.
Il responsabile risponde al SFR in nome e per conto del Centro di
moltiplicazione e deve divulgare le informazioni inerenti la
certificazione tra i vivaisti associati al Centro.
Il Centro deve, inoltre, disporre di personale tecnico qualificato in
numero adeguato all'attivita' da svolgere.
Il processo di moltiplicazione, per ottenere materiale di categoria
certificato, puo' avvenire partendo da materiale ottenuto per:
- micropropagazione del materiale base proveniente dalla
premoltiplicazione;
- propagazione agamica mediante taleaggio di materiale base
proveniente dalla premoltiplicazione;
- propagazione agamica mediante innesto di materiale base proveniente
dalla premoltiplicazione su portinnesti di categoria base;
- seme di categoria base proveniente dalla premoltiplicazione.
Dal processo di moltiplicazione si originano gemme, marze, talee,
seme e piante di categoria certificato.
Il Centro di moltiplicazione puo' affidare attraverso apposita
convenzione la micropropagazione di materiale certificato a strutture
riconosciute idonee dal SFR; detta produzione deve avvenire in
osservanza dello specifico protocollo previsto dall'Allegato 3.
Possono aderire al processo della certificazione i vivaisti
autorizzati dal SFR ai sensi della L.R. 3/98 e in regola con le
normative previste dal DM 14/4/1997 inerente le norme tecniche sulla
commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante da
frutto. Il materiale deve essere prodotto in osservanza a quanto
previsto dal suddetto decreto.
La messa a dimora, l'ampliamento o l'estirpazione parziale o totale
di un CPM per moltiplicazione e' soggetta a preventiva autorizzazione
del SFR.
L'impianto deve avvenire su terreno che risponda a normali requisiti
di idoneita' agronomica e che da almeno 4 anni non abbia ospitato
specie arboree da frutto.
Il terreno deve risultare esente da nematodi nocivi alle pomoidee;
dovra' inoltre risultare privo degli organismi nocivi indicati
nell'Allegato 2 del DM 14/4/1997 e nella Direttiva 2000/29/CE.
In caso di presenza accertata di uno o piu' degli organismi nocivi,
il terreno deve essere disinfestato o disinfettato secondo una delle
modalita' previste dall'Allegato 5.
Su specifica richiesta potranno essere autorizzati eventuali ristoppi
dal SFR.
Le parcelle di piante madri devono essere omogenee, bene
individuabili, avere una fascia di bordo di almeno 3 metri
costantemente lavorata o inerbita, nel qual caso l'erba deve essere
tenuta costantemente sfalciata.
Il CPM deve essere collocato in aree riconosciute idonee dal SFR e
inoltre:
- libere da pomoidee per un raggio di metri 1.000; e' ammessa una
distanza ridotta a metri 250 nel caso di vivai costituiti con
materiale certificato ai sensi del R.R. 26/99 o con materiale
riconosciuto equivalente dal SFR;
- sottoposte a controlli fitosanitari conformemente a quanto
stabilito dal SFR;
- sotto rete antigrandine.
Condizioni diverse da quelle sopra specificate potranno essere
autorizzate dal SFR, su specifica richiesta del responsabile del
Centro di moltiplicazione.
Nei CPM per la produzione di marze le parcelle devono essere distinte
per specie, varieta' e clone; nel caso in cui su una stessa fila
siano presenti diverse specie, varieta' o cloni, dovranno essere
separate da un interspazio doppio e comunque non inferiore a metri 2;
inoltre le piante devono essere numerate stabilmente in sito,
all'atto dell'impianto, in modo progressivo per appezzamento.
La durata massima dei campi per la produzione di marze e' di 12 anni
dall'impianto.
Nei CPM per portinnesti o seme le parcelle devono essere complete e
distinte per specie, varieta' e clone e non sono ammesse in alcun
caso specie, varieta' o cloni diversi sulla stessa fila.
La durata massima delle ceppaie e dei campi portaseme e' di 15 anni
dall'impianto.
Il SFR potra' stabilire durate diverse da quelle sopra specificate in
funzione della situazione fitosanitaria dei CPM e delle aree
circostanti.
B) Controlli sanitari e genetici del materiale in moltiplicazione
I controlli sanitari e di corrispondenza genetica del materiale
vegetale in moltiplicazione sono effettuati dal SFR o da altra
struttura da esso designata, secondo i rispettivi protocolli previsti
dagli Allegati 1 e 2. Al Centro di moltiplicazione competono le
verifiche e gli interventi per una corretta gestione agronomica e
fitosanitaria.
Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale
esaminato non sia idoneo, deve essere immediatamente rimosso, secondo
le modalita' stabilite da SFR, al fine di evitare la contaminazione
del restante materiale.
Il responsabile del Centro di moltiplicazione e' tenuto a segnalare
al SFR la comparsa di ogni anomalia; non possono essere eliminate
piante senza l'autorizzazione del SFR.
C) Gestione della moltiplicazione
La richiesta di idoneita' dell'area ove costituire un nuovo CPM deve
pervenire al SFR 4 mesi prima della messa a dimora delle piante madri
e deve essere corredata da:
1) copia della carta tecnica regionale (CTR) e dell'estratto di mappa
catastale, in cui siano evidenziati gli appezzamenti.
Entro 30 giorni dalla messa a dimora di piante madri, di portinnesti,
o dall'effettuazione dell'innestatura deve essere data comunicazione
al SFR dell'avvenuta operazione, corredata, dai seguenti documenti:
1) copia del documento di commercializzazione relativo al materiale
di base utilizzato, rilasciato dal Centro di premoltiplicazione;
2) mappa degli appezzamenti riproducenti le file e il numero
progressivo assegnato alle piante madri, conformemente al modello
fornito dal SFR;
3) attestazione dell'avvenuto trattamento contro la fauna
nematologica da cui risultino le modalita', il principio attivo ed il
dosaggio utilizzato, ovvero copia dei certificati delle analisi
rilasciati da laboratori accreditati ai sensi del DM 14/4/1997,
contenenti il riferimento agli appezzamenti interessati, da cui
risulti l'assenza degli organismi fitopatogeni sopracitati.
Almeno 30 giorni prima dell'inizio del prelievo di materiale di base
o dell'eliminazione di piante madri deve essere data comunicazione al
SFR. Successivamente deve essere inviata al SFR la mappa aggiornata
da cui risultino le modifiche apportate alla distribuzione delle
piante nelle screen-house o negli appezzamenti, conformemente al
modello fornito dal SFR.Presso i Centri di moltiplicazione devono
essere tenute le mappe e tutta la documentazione relativa ai CPM
(lettere di idoneita' dell'area, documenti di cessione del materiale
di base con cui e' stato costituito il campo, lettera di collaudo del
campo, ecc.), nonche' i registri previsti dall'art. 8, comma 1,
lettera e) del DM 14/4/1997; copia della documentazione relativa al
CPM dovra' essere conservata anche presso il Centro aziendale ove e'
ubicato il campo stesso, qualora diverso dal Centro di
moltiplicazione.
Il materiale di moltiplicazione ceduto, incluso quello
micropropagato, deve essere accompagnato da un documento di cessione
riportante:
- la ragione sociale e il numero di accreditamento del Centro di
moltiplicazione;
- la specie, la varieta' e l'eventuale clone;
- il riferimento al CPM di provenienza;
- la quantita';
- il riferimento ai numeri delle etichette.
I responsabili della gestione dei CPM debbono attenersi alle seguenti
scadenze:
- entro il 30 aprile far pervenire al SFR il consuntivo delle
produzioni dei CPM dell'anno precedente;
- entro il 10 luglio far pervenire al SFR la stima di produzione di
seme e gemme certificati per l'anno in corso suddivisa per specie,
varieta', clone e CPM;
- entro il 15 ottobre far pervenire al SFR la stima di produzione di
portinnesti certificati per l'anno in corso suddivisa per specie,
varieta', clone e CPM.
Inoltre devono comunicare al SFR, almeno 10 giorni prima, la data di
inizio del prelievo dai CPM del materiale da certificare, nonche'
l'ubicazione dei locali di lavorazione e dei magazzini di stoccaggio.
D) Etichettatura
A tutto il materiale in certificazione ceduto dal Centro di
moltiplicazione, compreso il materiale micropropagato, deve essere
applicata un'etichetta conforme all'Allegato 6.
I portinnesti devono essere etichettati per mazzo (da 25 o da 50) o
per contenitore (da 60).
Le marze devono essere etichettate per mazzo da 100 o da 500 gemme.
Per quanto riguarda l'etichettatura del materiale micropropagato, si
rimanda all'Allegato 3.
L'etichetta deve possedere le seguenti caratteristiche:
- costituita da materiale resistente all'umidita';
- di colore bianco;
- stampata utilizzando colore indelebile e fotostabile;
- dimensioni di cm. 2,5 x cm. 20.
Nell'etichetta deve essere riportato un numero progressivo distinto
per anno di produzione e per ogni tipologia.
4) Fase di vivaio
A) Requisiti del vivaio
Possono aderire al processo della certificazione i vivaisti
autorizzati dal SFR ai sensi della L.R. 3/98 e in regola con le
normative previste dal DM 14/4/1997 inerente le norme tecniche sulla
commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante da
frutto.
Il materiale deve essere prodotto in osservanza a quanto previsto dal
suddetto decreto.
Il processo di produzione di piante certificate puo' avvenire
partendo da materiale ottenuto per:
- micropropagazione del materiale certificato proveniente dalla
moltiplicazione del materiale di base;
- propagazione agamica mediante taleaggio di materiale certificato
proveniente dalla moltiplicazione;
- propagazione agamica mediante innesto di materiale certificato
proveniente dalla moltiplicazione su portinnesti di categoria
certificato;
- seme di categoria certificato proveniente dalla moltiplicazione.
Dall'attivita' di vivaio si originano i seguenti materiali di
categoria certificato:
- portinnesti ottenuti da seme, da talea, da ceppaia o per
micropropagazione;
- astoni autoradicati o ottenuti con innesto (a gemma dormiente, a
marza, a gemma vegetante);
- astoni con intermedio (innesto a gemma dormiente, a gemma
vegetante, a marza, a marza sovrinnestata e innesto al banco);
- piante da commercializzarsi a gemma dormiente;
- piante in vaso o in contenitore delle tipologie sopra citate.
L'impianto deve avvenire su terreno che risponda ai normali requisiti
di idoneita' agronomica e che non abbia ospitato specie arboree da
almeno 4 anni.
Il terreno deve essere esente da nematodi nocivi alle pomoidee e
dagli organismi nocivi indicati nell'Allegato 2 del DM 14/4/1997 e
nella Direttiva 2000/29/CE.
Il vivaio deve essere collocato in zone libere da frutteti di
pomoidee per un raggio di metri 250; possono essere concesse deroghe,
su specifica richiesta, nel caso il materiale sia coltivato in
strutture protette.
Le parcelle devono essere omogenee, bene individuabili ed avere una
fascia di bordo di almeno 2 metri costantemente lavorata o inerbita;
in tal caso l'erba deve essere tenuta costantemente sfalciata. Le
parcelle devono, inoltre, distare almeno 2 metri da altro materiale
vivaistico di differente categoria.
Le parcelle devono essere possibilmente costituite da file complete e
distinte per specie, varieta' e clone; nel caso in cui su una stessa
fila siano presenti diverse specie, varieta' o cloni, dovranno essere
separate da un interspazio non inferiore a metri 2.
Il ciclo produttivo delle piante da certificare non deve superare i 3
anni dalla messa a dimora.
B) Controlli sanitari e genetici del materiale in coltivazione nel
vivaio
I controlli sanitari e di corrispondenza genetica del materiale
vegetale in moltiplicazione sono effettuati dal SFR o da altra
struttura da esso designata, secondo i rispettivi protocolli previsti
dagli Allegati 1 e 2. Al vivaista competono le verifiche e gli
interventi per una corretta gestione agronomica e fitosanitaria.
Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale
esaminato non sia idoneo, deve essere immediatamente rimosso,
adottando ogni provvedimento ritenuto necessario al fine di evitare
la contaminazione del restante materiale.
Il responsabile tecnico/fitosanitario del vivaio e' tenuto a
segnalare al SFR la comparsa di ogni anomalia.
C) Gestione del vivaio
La richiesta di costituzione di vivai certificabili (messa a dimora
di portinnesti o di piante autoradicate), conforme al modello
predisposto dal SFR ed alle norme sull'imposta di bollo, deve essere
presentata improrogabilmente entro il 30 giugno corredata dai
seguenti documenti:
1) copia del documento di cessione relativo al materiale utilizzato,
rilasciato dal Centro di moltiplicazione. In caso di utilizzo di
seme autoprodotto, i riferimenti del CPM da cui proviene,
conformemente a quanto previsto dall'Allegato VII del DM 14/4/1997;
2) copia della carta tecnica regionale e dell'estratto di mappa
catastale in cui siano evidenziati gli appezzamenti nei quali sono
stati costituiti i vivai;
3) mappa degli appezzamenti riproducenti le file, il numero di piante
per fila distinto per specie e varieta';
4) dichiarazione attestante che negli ultimi 4 anni nel terreno del
vivaio non sono state coltivate specie arboree.
La richiesta di produzione di piante certificate (portinnesti
allungati e astoni delle diverse tipologie), conforme al modello
predisposto dal SFR ed alle norme sull'imposta di bollo, deve essere
presentata entro le date sottoriportate, corredata dai seguenti
documenti:
1) copia del documento di cessione relativo al materiale utilizzato,
rilasciato dal Centro di moltiplicazione;
2) mappa degli appezzamenti riproducenti le file, il numero di piante
per fila distinto per specie e varieta'.
Qualora il materiale sia stato trapiantato in un nuovo appezzamento
occorre allegare anche i seguenti documenti:
3) copia della carta tecnica regionale e dell'estratto di mappa
catastale in cui siano evidenziati gli appezzamenti nei quali sono
stati costituiti i vivai;
4) dichiarazione attestante che negli ultimi 4 anni nel terreno del
vivaio non sono state coltivate specie arboree.
Le richieste debbono essere presentate secondo il seguente
scadenzario:
- entro il 30 giugno per gli astoni gia' formati (a gemma, a marza, a
banco, autoradicati e con intermedio);
- entro il 30 giugno per gli astoni a gemma vegetante (normali o con
intermedio);
- entro il 15 ottobre per i portinnesti allungati;
- entro il 15 ottobre per le piante da commercializzare a gemma
dormiente.
Per la costituzione di astoni con intermedio, l'effettuazione del
sovrainnesto deve essere comunicata entro 30 giorni dall'operazione,
corredata dalla documentazione relativa alla fonte e quantita' del
materiale impiegato, e dalla mappa degli appezzamenti riproducenti le
file, il numero di piante per fila, distinto per specie varieta' e
clone.
Le piante da commercializzare a gemma dormiente potranno essere
certificate solo per partite presenti in file complete e contigue
(blocco).
A completamento dei controlli il SFR comunica l'idoneita' dei vivai
autorizzando l'apposizione delle relative etichette.
Il prelievo delle piante presenti nei vivai nonche' l'ubicazione dei
locali di lavorazione e dei magazzini di conservazione devono essere
comunicati al SFR almeno 10 giorni prima dell'inizio di tale
operazione.
E) Etichettatura
A tutto il materiale certificato deve essere applicata, prima della
commercializzazione, un'etichetta conforme all'Allegato 6.
Tutte le tipologie di astoni devono essere etichettate singolarmente
in campo in tempo utile alla effettuazione dei controlli e comunque
prima dell'estirpazione.
I portinnesti devono essere etichettati per mazzo (da 10, da 25 o da
50).
L'etichetta deve possedere le seguenti caratteristiche:
- costituita da materiale resistente all'umidita';
- di colore bianco;
- stampata utilizzando colore indelebile e fotostabile;
- dimensioni di cm. 2,5 x cm. 20.
Nell'etichetta deve essere riportato un numero progressivo per ogni
tipologia.
5) Norme transitorie
In sede di prima applicazione del presente disciplinare sono
considerati idonei: il Centro di conservazione; il Centro di
premoltiplicazione e i Centri di moltiplicazione nonche' relative
strutture gia' riconosciuti dal SFR, a condizione che si conformino
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente disciplinare.
Sono ugualmente considerati idonei i CPM e i vivai gia' riconosciuti
dal SFR.
6) Esclusioni
Qualora dai controlli eseguiti dal SFR o da altra struttura da esso
designata, in qualunque momento della fase produttiva o di
commercializzazione risultasse non rispettato il presente
disciplinare o che le piante non siano conformi ai requisiti
richiesti, l'intera partita interessata verra' esclusa dalla
certificazione volontaria, fatte salve ulteriori misure adottate dal
SFR.
ALLEGATO 1
PROTOCOLLO DEI CONTROLLI FITOSANITARI
Controlli per l'ammissione alla fase di conservazione
I controlli devono essere eseguiti secondo le modalita' previste
nelle Tabelle 1 e 2 su tutte le piante madri da cui verra' prelevato
il materiale da destinare alla conservazione.
Controlli nella fase di conservazione
I controlli devono essere eseguiti annualmente secondo le modalita'
previste nelle Tabelle 1 e 2 su tutte le piante madri in
conservazione.
Controlli nella fase di premoltiplicazione
I controlli devono essere eseguiti annualmente secondo le modalita'
previste nelle Tabelle 1 e 2, prelevando campioni da sottoporre ad
analisi di laboratorio sul totale delle piante presenti per i virus
trasmissibili meccanicamente, mentre per le malattie non
trasmissibili meccanicamente sul 20% delle piante.
Controlli nella fase di moltiplicazione
Debbono essere effettuati i seguenti controlli:
- visivi: da effettuarsi nei momenti ritenuti piu' opportuni al fine
di verificare la presenza degli organismi nocivi indicati nelle
Tabelle 1 e 2 sul totale delle piante presenti;
- di laboratorio: debbono essere prelevati annualmente, sul 10% delle
piante madri per marze e per seme ed inoltre su un campione
rappresentativo stabilito dal SFR delle piante madri per portinnesti,
campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio previste nelle
Tabelle 1 e 2.
Controlli nella fase di vivaio
Premesso che le piante devono essere esenti dagli organismi nocivi
indicati nelle Tabelle 1 e 2, debbono essere effettuati i seguenti
controlli:
- visivi: da effettuarsi nei momenti ritenuti piu' opportuni al fine
di verificare la presenza degli organismi nocivi indicati nelle
Tabelle 1 e 2 sulla totalita' del materiale;
- di laboratorio: su materiale sospetto, e su un campione
rappresentativo stabilito dal SFR delle piante da certificare.
ALLEGATO 2
PROTOCOLLO DEI CONTROLLI DI CORRISPONDENZA GENETICA
Controlli sul materiale in conservazione e premoltiplicazione
I controlli feno-pomologici sono effettuati durante tutto il ciclo
vegetativo in corrispondenza di germogliamento, fioritura, raccolta
frutti, caduta foglie.
Al fine di verificare la corrispondenza varietale, di ogni pianta
madre in conservazione dovranno essere coltivate in pieno campo
(campo catalogo per le osservazioni varietali) almeno 3 piante
ottenute dalla propagazione agamica della pianta conservata; su
queste ultime, nei primi 2 anni di fioritura e fruttificazione i
controlli andranno effettuati e ripetuti ogni anno.
La certificazione varietale per le cultivar di fruttiferi potra'
venire rilasciata solo dopo che il SFR ha completato i controlli su
tutte le piante nelle screen-house e, per le cultivar a fenotipo
instabile nei CPM all'aperto; in quest'ultimo caso dovra' anche
essere effettuato il controllo pomologico ogni anno per ogni pianta
presente nel CPM prima del prelievo di materiale di propagazione.La
certificazione varietale per i portinnesti da seme e relativa alla
cultivar portaseme potra' venire rilasciata seguendo quanto indicato
per le cultivar di fruttiferi, ed inoltre dopo che il SFR ha
completato le osservazioni per un intero ciclo vegetativo in vivaio
di almeno 200 semenzali-portinnesto ottenuti dal seme raccolto dagli
alberi della cultivar portaseme.
La certificazione varietale per i portinnesti clonali potra' venire
rilasciata dopo che il SFR ha completato le osservazioni per almeno 2
cicli vegetativi completi in ceppaia ed in vivaio, ed aver verificato
la corrispondenza al fenotipo.
Controlli sul materiale in moltiplicazione
I controlli varietali per le cultivar di fruttiferi nei CPM dei
Centri di moltiplicazione vengono eseguiti come sopra per ogni pianta
madre; nel caso di cultivar a fenotipo instabile dovra' inoltre
essere effettuato il controllo pomologico ogni anno per ogni pianta
presente nel CPM prima del prelievo di materiale di propagazione.
La certificazione varietale per i portinnesti da seme e relativa alla
cultivar portaseme potra' venire rilasciata seguendo quanto indicato
per le cultivar di fruttiferi, ed inoltre dopo che il SFR ha
completato le osservazioni per un intero ciclo vegetativo in vivaio
di almeno 200 semenzali-portinnesto ottenuti dal seme raccolto dagli
alberi della cultivar portaseme.
La certificazione varietale per i portinnesti clonali potra' venire
rilasciata dopo che il SFR ha completato le osservazioni per almeno 2
cicli vegetativi completi in ceppaia ed in vivaio, ed aver verificato
la corrispondenza al fenotipo.
Controlli sul materiale in vivaio
Dovranno essere effettuate osservazioni visive del fenotipo di ogni
singola cultivar e portinnesto al fine di verificare l'uniformita'
del materiale ed evitare il rischio di mescolanze.
In caso di controversie o difficolta' di riconoscimento varietale, e'
ammesso il ricorso ad analisi molecolari da parte di un organismo
riconosciuto dal SFR.
ALLEGATO 3
PROTOCOLLO PER LA PRODUZIONE DI MATERIALE MICROPROPAGATO
L'attivita' di micropropagazione del materiale in certificazione e'
realizzata dai Centri di premoltiplicazione e di moltiplicazione in
strutture proprie o convenzionate riconosciute idonee dal SFR.
Al SFR, in qualita' di organo certificante, e' demandata la verifica
dell'idoneita' delle strutture ed il controllo del processo
produttivo ai fini della certificazione.
Il materiale, ad ogni passaggio da una fase all'altra, deve essere
accompagnato da un documento di cessione conforme a quanto stabilito
dall'Allegato 10 del DM 14/4/1997; copia di detto documento dovra'
tempestivamente essere inoltrata al SFR.
Premoltiplicazione (produzione di materiale di base)
La premoltiplicazione in vitro puo' essere effettuata, oltre che
presso il Centro di premoltiplicazione stesso, attraverso apposite
convenzioni, presso uno o piu' laboratori di micropropagazione
riconosciuti idonei dal SFR. In quest'ultimo caso, per ogni
accessione dovra' pervenire al SFR una specifica richiesta.
L'ambientamento del materiale in premoltiplicazione prodotto da vitro
puo' essere effettuato, oltre che presso il Centro di
premoltiplicazione stesso, attraverso apposite convenzioni, presso
uno o piu' strutture per l'ambientamento riconosciute idonee dal SFR;
il materiale di categoria base deve essere tenuto separato dal
materiale di propagazione di qualsiasi altra categoria per mezzo di
separatori fisici che ne assicurino l'isolamento a fini fitosanitari
(serre, reti antiafide, ecc.).
Il ciclo di premoltiplicazione ha inizio con il prelievo di espianti
dai capostipiti prebase in conservazione; la fase successiva puo'
prevedere un periodo di stabilizzazione in vitro del materiale,
seguito da un numero di subcolture non superiore a 12.
Il rinnovo del materiale in premoltiplicazione deve avvenire entro 2
anni dall'espianto iniziale, a prescindere dal numero delle
subcolture raggiunte.
Moltiplicazione in vitro (produzione di materiale certificato)
Il ciclo di moltiplicazione deve iniziare con materiale di prebase o
di base proveniente dalla premoltiplicazione e puo' svilupparsi in un
ciclo di massimo 12 subcolture.
In caso di necessita', al fine di costituire una cospicua quantita'
di materiale di partenza da moltiplicare (subcoltura 0), su specifica
richiesta e' consentito l'utilizzo di materiale che non abbia subito
piu' di 5 moltiplicazioni (entro la quinta subcoltura), per dare
origine ad un nuova successione di 12 subcolture.
Il rinnovo del materiale in moltiplicazione deve essere operato
comunque entro 2 anni dall'inizio della fase stessa di
moltiplicazione, a prescindere dal numero delle subcolture raggiunte.
Norme di coltivazione
Non e' ammessa la micropropagazione di cloni chimerici (esempio: gli
spur di melo) per l'elevato rischio di non corrispondenza delle
piante micropropagate al fenotipo di partenza.
Durante tutte le fasi della coltura in vitro: moltiplicazione,
allungamento e radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti
precauzioni:
- eliminare ogni coltura che presenti proliferazione di tessuto
indifferenziato (callo);
- eliminare la parte basale del ciuffo di germogli al momento del
trapianto ove e' piu' frequente la proliferazione di tessuto
indifferenziato;
- utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;
- eliminare le colture vitrescenti e/o con altre anomalie
morfo-fisiologiche (fasciazioni in particolare).
I vasi di coltura del materiale di premoltiplicazione e di
moltiplicazione devono essere mantenuti in un settore ben
identificabile e distinto del laboratorio e contrassegnati
singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite
etichette numerate, contenenti le informazioni necessarie ad
identificare il contenuto (varieta', clone, data ingresso del clone,
numero di subcoltura, data movimento). Le lavorazioni devono essere
annotate giornalmente su di un registro di prima nota, e
settimanalmente, su apposito registro di carico e scarico, con pagine
numerate progressivamente e vidimate dal SFR; detto registro deve
essere conservato presso il laboratorio. Le eventuali correzioni
dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta la
lettura di quanto scritto in precedenza.
L'ambientamento del materiale di base e certificato deve essere
effettuato in serre o tunnel destinati esclusivamente a questo scopo,
non e' quindi ammesso l'ambientamento di materiale non certificato
negli stessi ambienti.
Al termine dell'ambientamento, previa autorizzazione del SFR, deve
essere apposta l'etichetta di garanzia genetico-sanitaria sulla
confezione alveolare da n. 60 piantine; qualora per motivi tecnici le
piantine non possano essere trasportate in paper pot, la stessa
etichetta puo' essere utilizzata per il confezionamento di mazzi da
60 piantine; possono inoltre essere utilizzate etichette per
portinnesti in mazzi da 25 e da 50.
Il completamento dell'etichettatura del materiale e le relative
quantita' (in caso di frazionamento delle partite) dovranno essere
comunicate tempestivamente al SFR per gli eventuali ulteriori
controlli.
Scadenzario
Entro il 31 dicembre di ogni anno occorre presentare al SFR la stima
di produzione per la campagna di vendita dell'anno successivo.
Almeno 30 giorni prima della commercializzazione occorre fare
richiesta di certificazione, conformemente al modello predisposto dal
SFR ed alle norme sull'imposta di bollo, corredata dai seguenti
documenti:
- copia del documento di cessione relativo al materiale di base
utilizzato;
- planimetria dell'area utilizzata per l'acclimatamento, con
l'indicazione per ciascuna di esse delle quantita', suddivise per
specie e varieta';
- indicazione dei substrati utilizzati per l'accrescimento delle
piante.
Riconoscimento dei laboratori
Il riconoscimento di idoneita' dei laboratori di micropropagazione e'
subordinato all'accettazione delle norme che regolano l'attivita' di
micropropagazione contenute nel presente disciplinare e al possesso
di adeguati locali per la preparazione dei substrati, sale di
lavorazione e sale di coltura debitamente climatizzate e illuminate,
serre per l'ambientamento ecc; debbono inoltre essere presenti cappe
a flusso laminare, lampade a ultravioletti, autoclavi, frigoriferi,
bilance analitiche, piastre riscaldanti con agitatori,
demineralizzatori, fornellini per la sterilizzazione degli strumenti,
nonche' recipienti idonei alla coltura in vitro, in vetro o in altro
materiale a perdere.
ALLEGATO 4
Analisi nematologica del terreno ove si svolge la premoltiplicazione,
la moltiplicazione, il vivaio
Il terreno in cui deve essere coltivato il materiale di propagazione,
deve essere analizzato nel modo seguente:
- per ogni ettaro di terreno, deve essere prelevato un campione di un
chilogrammo di peso, costituito da venti prelievi effettuati in punti
diversi dell'appezzamento;
- il campione deve essere prelevato in primavera ad una profondita'
compresa tra i 15 ed i 30 centimetri, seguendo le linee diagonali ed
ortogonali dell'appezzamento;
- i campioni di terreno, collocati in sacchetti separati di
polietilene, devono essere inviati immediatamente ad un laboratorio
di analisi accreditato dal SFR, ai sensi del DM 14/4/1997.
ALLEGATO 5
Modalita' di disinfestazione e di disinfezione del terreno
Contro i nematodi
Disinfestazione mediante fumigazione con Bromuro di metile, alla dose
di gr. 20-30 per mq. utilizzato con adeguati films plastici di
copertura (film barriera).
Disinfestazione mediante 1,3 Dicloropropene (97%), rispettando la
dose riportata in etichetta.
Disinfestazione mediante Fenamiphos rispettando la dose riportata in
etichetta.
Contro i funghi
Disinfezione mediante fumigazione con Bromuro di metile, alla dose di
gr. 20-30 per mq. utilizzato con adeguati films plastici di copertura
(film barriera).
Disinfezione mediante 1,3 Dicloropropene (97%), rispettando la dose
riportata in etichetta.
(segue allegato fotografato)