REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 24 luglio 2001, n. 7345

Approvazione del disciplinare per la produzione di materiale di propagazione di pomoidee certificato geneticamente e sanitariamente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Visti:                                                                          
- il DM 14 aprile 1997 concernente il recepimento delle direttive               
della Commissione CEE relative alle norme tecniche sulla                        
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da            
frutto;                                                                         
- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 "Norme sulla produzione vivaistica e            
la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini             
della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio                
1982, n. 34", ed in particolare l'art. 7;                                       
- il R.R. 6 settembre 1999, n. 26 "Istituzione, ai sensi dell'art. 7            
della L.R. 29 gennaio 1998, n. 3, della certificazione di controllo             
volontario, genetico e sanitario, per specie interessanti il settore            
vivaistico. Abrogazione del R.R. 28 giugno 1984, n. 36";                        
visto in particolare l'art. 4, lettera a) del comma 1 del citato                
regolamento, che prevede la predisposizione dei disciplinari di                 
produzione delle piante certificate distinte per specie o gruppi di             
specie;                                                                         
ravvisata la necessita' di elaborare il disciplinare per la                     
produzione di materiale di propagazione certificato di pomoidee,                
cosi' come disposto dall'art. 4 del citato R.R. 26/99;                          
viste le deliberazioni della Giunta regionale:                                  
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della                
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                  
- n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge;                      
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Fitosanitario regionale, dr. Ivan Ponti, in merito alla                
legittimita' e regolarita' tecnica della presente determinazione, ai            
sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 41/92 e della predetta                    
deliberazione 2541/95;                                                          
determina:                                                                      
1) di approvare il disciplinare per la produzione di materiale di               
propagazione di pomoidee certificato geneticamente e sanitariamente,            
allegato alla presente determinazione e parte integrante della                  
stessa;                                                                         
2) di provvedere, ai sensi dell'art. 1, lettera c) della L.R. 9                 
settembre 1987, n. 28, alla pubblicazione integrale della presente              
determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.                          
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Ivan Ponti                                                                      
CERTIFICAZIONE GENETICA E SANITARIA (R.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 26) -            
DISCIPLINARE PER LA PRODUZIONE DI MATERIALE DI PROPAGAZIONE DI                  
POMOIDEE                                                                        
Ai sensi delle lettere a) e b), comma 1 dell'art. 4 del R.R. 6                  
settembre 1999, n. 26, e' predisposto il seguente disciplinare per la           
produzione di materiale di propagazione di pomoidee certificato                 
geneticamente e sanitariamente.                                                 
1) Fase della conservazione                                                     
A) Requisiti del Centro di conservazione, del relativo personale                
tecnico e delle strutture                                                       
Il Centro di conservazione deve essere istituito presso una struttura           
pubblica o privata; nel caso si tratti di una struttura  privata deve           
possedere i requisiti stabiliti dagli artt. 2602, 2603 e 2604 del               
Codice civile.                                                                  
Il Centro di conservazione deve avere un responsabile esperto in                
problemi fitosanitari ed un responsabile esperto in problemi genetici           
ed in tecnica vivaistica, in possesso di uno dei seguenti titoli di             
studio: laurea in Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie,                
Scienze Forestali, Scienze Forestali e Ambientali, Biotecnologie                
indirizzo agrario-vegetale, Scienze Biologiche, Diploma universitario           
in Produzione vegetale, o altri titoli di studio equipollenti.                  
I due responsabili possono essere individuati nella stessa persona e            
non debbono avere interessi personali diretti circa il risultato                
delle misure da essi adottate. L'incarico e' incompatibile con                  
qualsiasi rapporto di dipendenza economica con altre aziende                    
vivaistiche.                                                                    
I responsabili nominati dal Centro di conservazione dovranno                    
sottoscrivere l'accettazione dell'incarico. Copia della nomina e                
dell'accettazione dovra' essere trasmessa alla struttura regionale              
competente in materia fitosanitaria, nel seguito del presente                   
disciplinare denominata "Servizio Fitosanitario regionale (SFR)".               
I responsabili rispondono al SFR in nome e per conto del Centro di              
conservazione.                                                                  
Il Centro deve, inoltre, disporre di personale tecnico qualificato in           
numero adeguato all'attivita' da svolgere.                                      
Il materiale di prebase deve essere conservato e propagato in                   
condizioni di assoluto isolamento per evitare qualsiasi                         
contaminazione, in particolare oltre al rispetto dei requisiti                  
previsti dall'Allegato 7 del DM 14/4/1997 inerente le norme tecniche            
sulla commercializzazione del materiale di propagazione delle piante            
da frutto, deve essere coltivato in contenitori opportunamente                  
isolati dal suolo con pavimentazione continua e conservato in                   
strutture (screen-house) che debbono rispondere ai seguenti                     
requisiti:                                                                      
- disporre di impianti idonei alla disinfezione e disinfestazione               
delle attrezzature utilizzate, nonche' di abbigliamento monouso per             
le persone che accedono ai locali di conservazione;                             
- essere collocate in zone libere da pomoidee per un raggio di metri            
1.000, ovvero in un'area sottoposta a specifici controlli                       
fitosanitari conformemente a quanto stabilito dal SFR;                          
- essere mantenute libere da vegetazione infestante all'interno ed              
all'esterno per una distanza di almeno metri 10;                                
- essere realizzate con doppia parete in rete a maglie di dimensioni            
tali da impedire l'ingresso di insetti vettori di agenti di malattie;           
- essere dotate di doppia porta e protezione dalle acque superficiali           
e meteoriche, al fine di garantire il completo isolamento                       
dall'ambiente circostante.                                                      
Requisiti diversi da quelli sopracitati potranno essere                         
preventivamente autorizzati dal SFR su specifica richiesta del                  
responsabile del Centro di conservazione.                                       
Le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in            
sito all'atto dell'impianto.                                                    
B) Controlli sanitari e genetici del materiale in conservazione                 
La richiesta di ammissione alla certificazione di una nuova                     
accessione deve essere presentata dal costitutore o da chi ne detiene           
i diritti di moltiplicazione.                                                   
All'atto della domanda, il richiedente deve presentare al SFR e al              
Centro di conservazione, il referto delle analisi rilasciato da un              
laboratorio accreditato ai sensi del DM 14/4/1997, secondo il                   
protocollo previsto dall'Allegato 1, e la scheda pomologica con la              
denominazione esatta della varieta' ed eventuale nome di brevetto e/o           
marchio registrato, predisposta secondo lo standard UPOV e                      
possibilmente corredata dalla mappa genica (Finger Printing).                   
I controlli sanitari e di corrispondenza genetica del materiale                 
vegetale in conservazione sono effettuati dal SFR o da altra                    
struttura da esso designata, secondo i rispettivi protocolli previsti           
dagli Allegati 1 e 2.Al Centro di conservazione competono le                    
verifiche e gli interventi per una corretta gestione agronomica e               
fitosanitaria.                                                                  
Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale               
esaminato non sia idoneo, deve essere immediatamente rimosso, secondo           
le modalita' stabilite dal SFR, al fine di evitare la contaminazione            
del restante materiale.                                                         
Il responsabile del Centro di conservazione e' tenuto a segnalare al            
SFR la comparsa di ogni anomalia; non possono essere eliminate piante           
senza l'autorizzazione del SFR.                                                 
C) Gestione della conservazione                                                 
Presso i Centri di conservazione devono essere tenute le mappe                  
relative alle strutture di conservazione riportanti l'esatta                    
collocazione del materiale presente nonche' i registri previsti                 
dall'art. 8, comma 1, lettera e) del DM 14/4/1997. All'inizio di ogni           
anno deve essere trasmessa al SFR la situazione iniziale del                    
materiale contenuto nelle screen-house e le relative mappe.                     
Al fine di verificare la corrispondenza varietale, per ogni varieta'            
o clone in conservazione dovranno essere coltivate in pieno campo               
almeno 3 piante per accessione; i controlli andranno eseguiti secondo           
quanto previsto dall'Allegato 2.                                                
Il materiale ceduto dal Centro di conservazione ai centri di                    
premoltiplicazione deve essere accompagnato da un documento conforme            
a quanto stabilito dall'Allegato 10 del DM 14/4/1997.                           
2) Fase della premoltiplicazione                                                
A) Requisiti del Centro di premoltiplicazione, del relativo personale           
tecnico e delle strutture                                                       
Il Centro di premoltiplicazione deve essere istituito presso una                
struttura pubblica o privata; nel caso si tratti di una struttura               
privata deve possedere i requisiti stabiliti dagli artt. 2602, 2603 e           
2604 del Codice civile.                                                         
Il Centro di premoltiplicazione deve avere un responsabile esperto in           
problemi fitosanitari ed un responsabile esperto in problemi genetici           
ed in tecnica vivaistica, in possesso di uno dei seguenti titoli di             
studio: laurea in Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie,                
Scienze Forestali, Scienze Forestali e Ambientali, Biotecnologie                
indirizzo agrario-vegetale, Scienze Biologiche, Diploma universitario           
in Produzione vegetale, o altri titoli di studio equipollenti.                  
I due responsabili possono essere individuati nella stessa persona e            
non debbono avere interessi personali diretti circa il risultato                
delle misure da essi adottate. L'incarico e' incompatibile con                  
qualsiasi rapporto di dipendenza economica con altre aziende                    
vivaistiche.                                                                    
I responsabili nominati dal Centro di premoltiplicazione dovranno               
sottoscrivere l'accettazione dell'incarico. Copia della nomina e                
dell'accettazione dovra' essere trasmessa al SFR.                               
I responsabili rispondono al SFR in nome e per conto del Centro di              
premoltiplicazione.                                                             
Il Centro deve, inoltre, disporre di personale tecnico qualificato in           
numero adeguato all'attivita' da svolgere.                                      
Il processo di premoltiplicazione, per ottenere materiale di                    
categoria base, puo' avvenire partendo da materiale ottenuto per:               
- micropropagazione del materiale prebase proveniente dalla                     
conservazione;                                                                  
- propagazione agamica mediante taleaggio di materiale prebase                  
proveniente dalla conservazione;                                                
- propagazione agamica mediante innesto di materiale prebase                    
proveniente dalla conservazione su portinnesti di categoria base.               
Dal processo di premoltiplicazione si originano gemme, marze, talee,            
seme e piante di categoria base.                                                
Il Centro di premoltiplicazione puo' affidare la micropropagazione              
del materiale di base, attraverso apposita convenzione, a strutture             
riconosciute idonee dal SFR. La micropropagazione deve essere                   
realizzata in strutture adeguate e secondo le procedure stabilite               
all'Allegato 3; per produrre materiale di base dovra' essere                    
utilizzata la produzione delle prime 5 subcolture del ciclo di                  
moltiplicazione.                                                                
Il materiale di base in premoltiplicazione deve essere mantenuto e              
propagato in condizioni di assoluto isolamento per evitare qualsiasi            
contaminazione, in particolare oltre al rispetto dei requisiti                  
previsti dall'Allegato 7 del DM 14/4/1997 inerente le norme tecniche            
sulla commercializzazione del materiale di propagazione delle piante            
da frutto, deve essere coltivato in contenitori opportunamente                  
isolati dal suolo e conservato in strutture (screen-house) che                  
debbono rispondere ai seguenti requisiti:                                       
- disporre di impianti idonei alla disinfezione e disinfestazione               
delle attrezzature utilizzate, nonche' di abbigliamento monouso per             
le persone che accedono ai locali;                                              
- essere collocate in zone libere da pomoidee per un raggio di metri            
1.000, ovvero in un'area sottoposta a specifici controlli                       
fitosanitari conformemente a quanto stabilito dal SFR;                          
- essere mantenute libere da vegetazione infestante all'interno ed              
all'esterno per una distanza di almeno metri 10;                                
- essere dotate di doppia porta e protezione dalle acque superficiali           
e meteoriche, al fine di garantire il completo isolamento                       
dall'ambiente circostante;                                                      
- essere realizzate con doppia parete in rete a maglie di dimensioni            
tali da impedire l'ingresso di insetti vettori di agenti di malattie.           
Requisiti diversi da quelli sopracitati potranno essere                         
preventivamente autorizzati dal SFR su specifica richiesta del                  
responsabile del Centro di premoltiplicazione.                                  
Le piante nelle screen-house devono essere numerate progressivamente            
in modo stabile in sito all'atto dell'impianto.                                 
Su specifica richiesta, il Centro di premoltiplicazione puo' essere             
autorizzato a produrre materiale di base all'aperto in un campo di              
piante madri (CPM) secondo i seguenti processi:                                 
- per propagazione agamica mediante taleaggio del materiale di base             
presente in premoltiplicazione;                                                 
- per propagazione agamica mediante innesto di materiale di base                
presente in premoltiplicazione su portinnesti di categoria base, nel            
caso di varieta' a fenotipo instabile.                                          
Il materiale coltivato all'aperto deve essere prodotto in osservanza            
a quanto previsto dall'Allegato 7 del DM 14/4/1997 inerente le norme            
tecniche sulla commercializzazione del materiale di moltiplicazione             
delle piante da frutto.                                                         
La messa a dimora, l'ampliamento o l'estirpazione parziale o totale             
di un CPM per premoltiplicazione e' soggetta a preventiva                       
autorizzazione del SFR.                                                         
L'impianto deve avvenire su terreno che risponda a normali requisiti            
di idoneita' agronomica e che da almeno 4 anni non abbia ospitato               
specie arboree da frutto.                                                       
Il terreno deve risultare esente da nematodi nocivi alle pomoidee;              
dovra' inoltre risultare privo degli organismi nocivi indicati                  
nell'Allegato 2 del DM 14/4/1997 e nella Direttiva 2000/29/CE.                  
In caso di presenza accertata di uno o piu' degli organismi nocivi,             
il terreno deve essere disinfestato o disinfettato secondo una delle            
modalita' previste dall'Allegato 5.                                             
Le parcelle di piante madri devono essere omogenee, bene                        
individuabili, avere una fascia di bordo di almeno 3 metri                      
costantemente lavorata o inerbita, nel qual caso l'erba deve essere             
tenuta costantemente sfalciata.                                                 
Il CPM deve essere collocato in aree riconosciute idonee dal SFR e              
inoltre:                                                                        
- libere da pomoidee per un raggio di metri 1.000; e' ammessa una               
distanza ridotta a metri 250 nel caso di vivai costituiti con                   
materiale certificato ai sensi del R.R. 26/99 o con materiale                   
riconosciuto equivalente dal SFR;                                               
- sottoposte a controlli fitosanitari conformemente a quanto                    
stabilito dal SFR;                                                              
- sotto rete antigrandine.                                                      
Condizioni diverse da quelle sopra specificate potranno essere                  
autorizzate dal SFR, su specifica richiesta del responsabile del                
Centro di premoltiplicazione.Per le piante madri portamarze le                  
parcelle devono essere distinte per specie, varieta' e clone; nel               
caso in cui su una stessa fila siano presenti diverse specie,                   
varieta' o cloni, dovranno essere separate da un interspazio doppio,            
comunque non inferiore a metri 2; inoltre le piante devono essere               
numerate stabilmente in sito, all'atto dell'impianto, in modo                   
progressivo per appezzamento.                                                   
Per i CPM per portinnesti le parcelle devono essere complete e                  
distinte per specie, varieta' e clone; non sono ammesse diverse                 
specie, varieta' o cloni sulla stessa fila.                                     
B) Controlli sanitari e genetici del materiale in premoltiplicazione            
I controlli sanitari e di corrispondenza genetica del materiale                 
vegetale in premoltiplicazione sono effettuati dal SFR o da altra               
struttura da esso designata, secondo i rispettivi protocolli previsti           
dagli Allegati 1 e 2. Al Centro di premoltiplicazione competono le              
verifiche e gli interventi per una corretta gestione agronomica e               
fitosanitaria.                                                                  
Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale               
esaminato non sia idoneo, deve essere immediatamente rimosso, secondo           
le modalita' stabilite dal SFR, al fine di evitare la contaminazione            
del restante materiale.                                                         
Il responsabile del Centro di premoltiplicazione e' tenuto a                    
segnalare al SFR la comparsa di ogni anomalia; non possono essere               
eliminate piante senza l'autorizzazione del SFR.                                
C) Gestione della premoltiplicazione                                            
La richiesta di idoneita' dell'area ove costituire un nuovo CPM deve            
pervenire al SFR 4 mesi prima della messa a dimora delle piante madri           
e deve essere corredata da:                                                     
1) copia della carta tecnica regionale (CTR) e dell'estratto di mappa           
catastale, in cui siano evidenziati gli appezzamenti.                           
Entro 30 giorni dalla messa a dimora di piante madri, di portinnesti,           
o dall'effettuazione dell'innestatura, deve essere data comunicazione           
al SFR della avvenuta operazione, corredata dai seguenti documenti:             
1) copia del documento conforme a quanto stabilito dall'Allegato 10             
del DM 14/4/1997 relativo al materiale prebase utilizzato, rilasciato           
dal Centro di conservazione;                                                    
2) mappa da cui risultino disposizione e numerazione delle piante               
nelle screen-house o relativamente agli appezzamenti, le file e il              
numero progressivo assegnato alle piante madri, conformemente al                
modello fornito dal SFR;                                                        
3) attestazione dell'avvenuto trattamento contro la fauna                       
nematologica da cui risultino le modalita', il principio attivo ed il           
dosaggio utilizzato, e inoltre copia dei certificati delle analisi              
rilasciati da laboratori accreditati ai sensi del DM 14/4/1997,                 
contenenti il riferimento agli appezzamenti interessati, da cui                 
risulti l'assenza degli organismi fitopatogeni sopracitati.                     
Almeno 30 giorni prima dell'inizio del prelievo di materiale di base            
o dell'eliminazione di piante madri deve essere data comunicazione al           
SFR. Successivamente deve essere inviata al SFR la mappa aggiornata             
da cui risultino le modifiche apportate alla distribuzione delle                
piante nelle screen-house o negli appezzamenti, conformemente al                
modello fornito dal SFR.                                                        
Presso i Centri di premoltiplicazione devono essere tenute le mappe             
delle screen-house, dei CPM e tutta la documentazione relativa                  
(lettere di idoneita' dell'area, documenti di cessione del materiale            
di prebase con cui e' stato costituito il campo, lettera di collaudo            
del campo, ecc.), nonche' i registri previsti dall'art. 8, comma 1,             
lettera e) del DM 14/4/1997; copia della documentazione relativa al             
CPM dovra' essere conservata anche presso il Centro aziendale ove e'            
ubicato il campo stesso, qualora diverso dal Centro di                          
premoltiplicazione.                                                             
Il materiale ceduto dal Centro di premoltiplicazione ai Centri di               
moltiplicazione, incluso quello micropropagato, deve essere                     
accompagnato dal documento di commercializzazione conforme a quanto             
stabilito dall'Allegato 10 del DM 14/4/1997.                                    
3) Fase della moltiplicazione                                                   
A) Requisiti del Centro di moltiplicazione, del relativo personale              
tecnico e delle strutture                                                       
Il Centro di moltiplicazione deve essere istituito presso una                   
struttura pubblica o privata; nel caso si tratti di una struttura               
privata deve possedere i requisiti stabiliti dagli artt. 2602, 2603 e           
2604 del Codice civile.                                                         
Il Centro di moltiplicazione deve avere un responsabile esperto in              
problemi fitosanitari, genetici ed in tecnica vivaistica, che                   
garantisca la corretta applicazione delle norme previste dal presente           
disciplinare.                                                                   
Il responsabile nominato dal Centro di moltiplicazione dovra'                   
sottoscrivere l'accettazione dell'incarico. Copia della nomina e                
dell'accettazione dovra' essere trasmessa al SFR che ne dovra'                  
riconoscere l'idoneita'.                                                        
Il responsabile risponde al SFR in nome e per conto del Centro di               
moltiplicazione e deve divulgare le informazioni inerenti la                    
certificazione tra i vivaisti associati al Centro.                              
Il Centro deve, inoltre, disporre di personale tecnico qualificato in           
numero adeguato all'attivita' da svolgere.                                      
Il processo di moltiplicazione, per ottenere materiale di categoria             
certificato, puo' avvenire partendo da materiale ottenuto per:                  
- micropropagazione del materiale base proveniente dalla                        
premoltiplicazione;                                                             
- propagazione agamica mediante taleaggio di materiale base                     
proveniente dalla premoltiplicazione;                                           
- propagazione agamica mediante innesto di materiale base proveniente           
dalla premoltiplicazione su portinnesti di categoria base;                      
- seme di categoria base proveniente  dalla premoltiplicazione.                 
Dal processo di moltiplicazione si originano gemme, marze, talee,               
seme e piante di categoria certificato.                                         
Il Centro di moltiplicazione puo' affidare attraverso apposita                  
convenzione la micropropagazione di materiale certificato a strutture           
riconosciute idonee dal SFR; detta produzione deve avvenire in                  
osservanza dello specifico protocollo previsto dall'Allegato 3.                 
Possono aderire al processo della certificazione i vivaisti                     
autorizzati dal SFR ai sensi della L.R. 3/98 e in regola con le                 
normative previste dal DM 14/4/1997 inerente le norme tecniche sulla            
commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante da            
frutto. Il materiale deve essere prodotto in osservanza a quanto                
previsto dal suddetto decreto.                                                  
La messa a dimora, l'ampliamento o l'estirpazione parziale o totale             
di un CPM per moltiplicazione e' soggetta a preventiva autorizzazione           
del SFR.                                                                        
L'impianto deve avvenire su terreno che risponda a normali requisiti            
di idoneita' agronomica e che da almeno 4 anni non abbia ospitato               
specie arboree da frutto.                                                       
Il terreno deve risultare esente da nematodi nocivi alle pomoidee;              
dovra' inoltre risultare privo degli organismi nocivi indicati                  
nell'Allegato 2 del DM 14/4/1997 e nella Direttiva 2000/29/CE.                  
In caso di presenza accertata di uno o piu' degli organismi nocivi,             
il terreno deve essere disinfestato o disinfettato secondo una delle            
modalita'  previste dall'Allegato 5.                                            
Su specifica richiesta potranno essere autorizzati eventuali ristoppi           
dal SFR.                                                                        
Le parcelle di piante madri devono essere omogenee, bene                        
individuabili, avere una fascia di bordo di almeno 3 metri                      
costantemente lavorata o inerbita, nel qual caso l'erba deve essere             
tenuta costantemente sfalciata.                                                 
Il CPM deve essere collocato in aree riconosciute idonee dal SFR e              
inoltre:                                                                        
- libere da pomoidee per un raggio di metri 1.000; e' ammessa una               
distanza ridotta a metri 250 nel caso di vivai costituiti con                   
materiale certificato ai sensi del R.R. 26/99 o con materiale                   
riconosciuto equivalente dal SFR;                                               
- sottoposte a controlli fitosanitari conformemente a quanto                    
stabilito dal SFR;                                                              
- sotto rete antigrandine.                                                      
Condizioni diverse da quelle sopra specificate potranno essere                  
autorizzate dal SFR, su specifica richiesta del responsabile del                
Centro di moltiplicazione.                                                      
Nei CPM per la produzione di marze le parcelle devono essere distinte           
per specie, varieta' e clone; nel caso in cui su una stessa fila                
siano presenti diverse specie, varieta' o cloni, dovranno essere                
separate da un interspazio doppio e comunque non inferiore a metri 2;           
inoltre le piante devono essere numerate stabilmente in sito,                   
all'atto dell'impianto, in modo progressivo per appezzamento.                   
La durata massima dei campi per la produzione di marze e' di 12 anni            
dall'impianto.                                                                  
Nei CPM per portinnesti o seme le parcelle devono essere complete e             
distinte per specie, varieta' e clone e non sono ammesse in alcun               
caso specie, varieta' o cloni diversi sulla stessa fila.                        
La durata massima delle ceppaie e dei campi portaseme e' di 15 anni             
dall'impianto.                                                                  
Il SFR potra' stabilire durate diverse da quelle sopra specificate in           
funzione della situazione fitosanitaria dei CPM e delle aree                    
circostanti.                                                                    
B) Controlli sanitari e genetici del materiale in moltiplicazione               
I controlli sanitari e di corrispondenza genetica del materiale                 
vegetale in moltiplicazione sono effettuati dal SFR o da altra                  
struttura da esso designata, secondo i rispettivi protocolli previsti           
dagli Allegati 1 e 2. Al Centro di moltiplicazione competono le                 
verifiche e gli interventi per una corretta gestione agronomica e               
fitosanitaria.                                                                  
Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale               
esaminato non sia idoneo, deve essere immediatamente rimosso, secondo           
le modalita' stabilite da SFR, al fine di evitare la contaminazione             
del restante materiale.                                                         
Il responsabile del Centro di moltiplicazione e' tenuto a segnalare             
al SFR la comparsa di ogni anomalia; non possono essere eliminate               
piante senza l'autorizzazione del SFR.                                          
C) Gestione della moltiplicazione                                               
La richiesta di idoneita' dell'area ove costituire un nuovo CPM deve            
pervenire al SFR 4 mesi prima della messa a dimora delle piante madri           
e deve essere corredata da:                                                     
1) copia della carta tecnica regionale (CTR) e dell'estratto di mappa           
catastale, in cui siano evidenziati gli appezzamenti.                           
Entro 30 giorni dalla messa a dimora di piante madri, di portinnesti,           
o dall'effettuazione dell'innestatura deve essere data comunicazione            
al SFR dell'avvenuta operazione, corredata, dai seguenti documenti:             
1) copia del documento di commercializzazione relativo al materiale             
di base utilizzato, rilasciato dal Centro di premoltiplicazione;                
2) mappa degli appezzamenti riproducenti le file e il numero                    
progressivo assegnato alle piante madri, conformemente al modello               
fornito dal SFR;                                                                
3) attestazione dell'avvenuto trattamento contro  la fauna                      
nematologica da cui risultino le modalita', il principio attivo ed il           
dosaggio utilizzato, ovvero copia dei certificati delle analisi                 
rilasciati da laboratori accreditati ai sensi del DM 14/4/1997,                 
contenenti il riferimento agli appezzamenti interessati, da cui                 
risulti l'assenza degli organismi fitopatogeni sopracitati.                     
Almeno 30 giorni prima dell'inizio del prelievo di materiale di base            
o dell'eliminazione di piante madri deve essere data comunicazione al           
SFR. Successivamente deve essere inviata al SFR la mappa aggiornata             
da cui risultino le modifiche apportate alla distribuzione delle                
piante nelle screen-house o negli appezzamenti, conformemente al                
modello fornito dal SFR.Presso i Centri di moltiplicazione devono               
essere tenute le mappe e tutta la documentazione relativa ai CPM                
(lettere di idoneita' dell'area, documenti di cessione del materiale            
di base con cui e' stato costituito il campo, lettera di collaudo del           
campo, ecc.), nonche' i registri previsti dall'art. 8, comma 1,                 
lettera e) del DM 14/4/1997; copia della documentazione relativa al             
CPM dovra' essere conservata anche presso il Centro aziendale ove e'            
ubicato il campo stesso, qualora diverso dal Centro di                          
moltiplicazione.                                                                
Il materiale di moltiplicazione ceduto, incluso quello                          
micropropagato, deve essere accompagnato da un documento di cessione            
riportante:                                                                     
- la ragione sociale e il numero di accreditamento del Centro di                
moltiplicazione;                                                                
- la specie, la varieta' e l'eventuale clone;                                   
- il riferimento al CPM di provenienza;                                         
- la quantita';                                                                 
- il riferimento ai numeri delle etichette.                                     
I responsabili della gestione dei CPM debbono attenersi alle seguenti           
scadenze:                                                                       
- entro il 30 aprile far pervenire al SFR il consuntivo delle                   
produzioni dei CPM dell'anno precedente;                                        
- entro il 10 luglio far pervenire al SFR la stima di produzione di             
seme e gemme certificati per l'anno in corso suddivisa per specie,              
varieta', clone e CPM;                                                          
- entro il 15 ottobre far pervenire al SFR la stima di produzione di            
portinnesti certificati per l'anno in corso suddivisa per specie,               
varieta', clone e CPM.                                                          
Inoltre devono comunicare al SFR, almeno 10 giorni prima, la data di            
inizio del prelievo dai CPM del materiale da certificare, nonche'               
l'ubicazione dei locali di lavorazione e dei magazzini di stoccaggio.           
D) Etichettatura                                                                
A tutto il materiale in certificazione ceduto dal Centro di                     
moltiplicazione, compreso il materiale micropropagato, deve essere              
applicata un'etichetta conforme all'Allegato 6.                                 
I portinnesti devono essere etichettati per mazzo (da 25 o da 50) o             
per contenitore (da 60).                                                        
Le marze devono essere etichettate per mazzo da 100 o da 500 gemme.             
Per quanto riguarda l'etichettatura del materiale micropropagato, si            
rimanda all'Allegato 3.                                                         
L'etichetta deve possedere le seguenti caratteristiche:                         
- costituita da materiale resistente all'umidita';                              
- di colore bianco;                                                             
- stampata utilizzando colore indelebile e fotostabile;                         
- dimensioni di cm. 2,5 x cm. 20.                                               
Nell'etichetta deve essere riportato un numero progressivo distinto             
per anno di produzione e per ogni tipologia.                                    
4) Fase di vivaio                                                               
A) Requisiti del vivaio                                                         
Possono aderire al processo della certificazione i vivaisti                     
autorizzati dal SFR ai sensi della L.R. 3/98 e in regola con le                 
normative previste dal DM 14/4/1997 inerente le norme tecniche sulla            
commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante da            
frutto.                                                                         
Il materiale deve essere prodotto in osservanza a quanto previsto dal           
suddetto decreto.                                                               
Il processo di produzione di piante certificate puo' avvenire                   
partendo da materiale ottenuto per:                                             
- micropropagazione del materiale certificato proveniente dalla                 
moltiplicazione del materiale di base;                                          
- propagazione agamica mediante taleaggio di materiale certificato              
proveniente dalla moltiplicazione;                                              
- propagazione agamica mediante innesto di materiale certificato                
proveniente dalla moltiplicazione su portinnesti di categoria                   
certificato;                                                                    
- seme di categoria certificato proveniente dalla moltiplicazione.              
Dall'attivita' di vivaio si originano i seguenti materiali di                   
categoria certificato:                                                          
- portinnesti ottenuti da seme, da talea, da ceppaia o per                      
micropropagazione;                                                              
- astoni autoradicati o ottenuti con innesto (a gemma dormiente, a              
marza, a gemma vegetante);                                                      
- astoni con intermedio (innesto a gemma dormiente, a gemma                     
vegetante, a marza, a marza sovrinnestata e innesto al banco);                  
- piante da commercializzarsi a gemma dormiente;                                
- piante in vaso o in contenitore delle tipologie sopra citate.                 
L'impianto deve avvenire su terreno che risponda ai normali requisiti           
di idoneita' agronomica e che non abbia ospitato specie arboree da              
almeno 4 anni.                                                                  
Il terreno deve essere esente da nematodi nocivi alle pomoidee e                
dagli organismi nocivi indicati nell'Allegato 2 del DM 14/4/1997 e              
nella Direttiva 2000/29/CE.                                                     
Il vivaio deve essere collocato in zone libere da frutteti di                   
pomoidee per un raggio di metri 250; possono essere concesse deroghe,           
su specifica richiesta, nel caso il materiale sia coltivato in                  
strutture protette.                                                             
Le parcelle devono essere omogenee, bene individuabili ed avere una             
fascia di bordo di almeno 2 metri costantemente lavorata o inerbita;            
in tal caso l'erba deve essere tenuta costantemente sfalciata. Le               
parcelle devono, inoltre, distare almeno 2 metri da altro materiale             
vivaistico di differente categoria.                                             
Le parcelle devono essere possibilmente costituite da file complete e           
distinte per specie, varieta' e clone; nel caso in cui su una stessa            
fila siano presenti diverse specie, varieta' o cloni, dovranno essere           
separate da un interspazio non inferiore a metri 2.                             
Il ciclo produttivo delle piante da certificare non deve superare i 3           
anni dalla messa a dimora.                                                      
B) Controlli sanitari e genetici del materiale in coltivazione nel              
vivaio                                                                          
I controlli sanitari e di corrispondenza genetica del materiale                 
vegetale in moltiplicazione sono effettuati dal SFR o da altra                  
struttura da esso designata, secondo i rispettivi protocolli previsti           
dagli Allegati 1 e 2. Al vivaista competono le verifiche e gli                  
interventi per una corretta gestione agronomica e fitosanitaria.                
Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale               
esaminato non sia idoneo, deve essere immediatamente rimosso,                   
adottando ogni provvedimento ritenuto necessario al fine di evitare             
la contaminazione del restante materiale.                                       
Il responsabile tecnico/fitosanitario del vivaio e' tenuto a                    
segnalare al SFR la comparsa di ogni anomalia.                                  
C) Gestione del vivaio                                                          
La richiesta di costituzione di vivai certificabili (messa a dimora             
di portinnesti o di piante autoradicate), conforme al modello                   
predisposto dal SFR ed alle norme sull'imposta di bollo, deve essere            
presentata improrogabilmente entro il 30 giugno corredata dai                   
seguenti documenti:                                                             
1) copia del documento di cessione relativo al materiale utilizzato,            
rilasciato dal Centro di  moltiplicazione. In caso di utilizzo di               
seme autoprodotto, i riferimenti del CPM da cui proviene,                       
conformemente a quanto previsto dall'Allegato VII del DM 14/4/1997;             
2) copia della carta tecnica regionale e dell'estratto di mappa                 
catastale in cui siano evidenziati gli appezzamenti nei quali sono              
stati costituiti i vivai;                                                       
3) mappa degli appezzamenti riproducenti le file, il numero di piante           
per fila distinto per specie e varieta';                                        
4) dichiarazione attestante che negli ultimi 4 anni nel terreno del             
vivaio non sono state coltivate specie arboree.                                 
La richiesta di produzione di piante certificate (portinnesti                   
allungati e astoni delle diverse tipologie), conforme al modello                
predisposto dal SFR ed alle norme sull'imposta di bollo, deve essere            
presentata entro le date sottoriportate, corredata dai seguenti                 
documenti:                                                                      
1) copia del documento di cessione relativo al materiale utilizzato,            
rilasciato dal Centro di moltiplicazione;                                       
2) mappa degli appezzamenti riproducenti le file, il numero di piante           
per fila distinto per specie e varieta'.                                        
Qualora il materiale sia stato trapiantato in un nuovo appezzamento             
occorre allegare anche i seguenti documenti:                                    
3) copia della carta tecnica regionale e dell'estratto di mappa                 
catastale in cui siano evidenziati gli appezzamenti nei quali sono              
stati costituiti i vivai;                                                       
4) dichiarazione attestante che negli ultimi 4 anni nel terreno del             
vivaio non sono state coltivate specie arboree.                                 
Le richieste debbono essere presentate secondo il seguente                      
scadenzario:                                                                    
- entro il 30 giugno per gli astoni gia' formati (a gemma, a marza, a           
banco, autoradicati e con intermedio);                                          
- entro il 30 giugno per gli astoni a gemma vegetante (normali o con            
intermedio);                                                                    
- entro il 15 ottobre per i portinnesti allungati;                              
- entro il 15 ottobre per le piante da commercializzare a gemma                 
dormiente.                                                                      
Per la costituzione di astoni con intermedio, l'effettuazione del               
sovrainnesto deve essere comunicata entro 30 giorni dall'operazione,            
corredata dalla documentazione relativa alla fonte e quantita' del              
materiale impiegato, e dalla mappa degli appezzamenti riproducenti le           
file, il numero di piante per fila, distinto per specie varieta' e              
clone.                                                                          
Le piante da commercializzare a gemma dormiente potranno essere                 
certificate solo per partite presenti in file complete e contigue               
(blocco).                                                                       
A completamento dei controlli il SFR comunica l'idoneita' dei vivai             
autorizzando l'apposizione delle relative etichette.                            
Il prelievo delle piante presenti nei vivai nonche' l'ubicazione dei            
locali di lavorazione e dei magazzini di conservazione devono essere            
comunicati al SFR almeno 10 giorni prima dell'inizio di tale                    
operazione.                                                                     
E) Etichettatura                                                                
A tutto il materiale certificato deve essere applicata, prima della             
commercializzazione, un'etichetta conforme all'Allegato 6.                      
Tutte le tipologie di astoni devono essere etichettate singolarmente            
in campo in tempo utile alla effettuazione dei controlli e comunque             
prima dell'estirpazione.                                                        
I portinnesti devono essere etichettati per mazzo (da 10, da 25 o da            
50).                                                                            
L'etichetta deve possedere le seguenti caratteristiche:                         
- costituita da materiale resistente all'umidita';                              
- di colore bianco;                                                             
- stampata utilizzando colore indelebile e fotostabile;                         
- dimensioni di cm. 2,5 x cm. 20.                                               
Nell'etichetta deve essere riportato un numero progressivo per ogni             
tipologia.                                                                      
5) Norme transitorie                                                            
In sede di prima applicazione del presente disciplinare sono                    
considerati idonei: il Centro di conservazione; il Centro di                    
premoltiplicazione e i Centri di moltiplicazione nonche' relative               
strutture gia' riconosciuti dal SFR, a condizione che si conformino             
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente disciplinare.               
Sono ugualmente considerati idonei i CPM e i vivai gia' riconosciuti            
dal SFR.                                                                        
6) Esclusioni                                                                   
Qualora dai controlli eseguiti dal SFR o da altra struttura da esso             
designata, in qualunque momento della fase produttiva o di                      
commercializzazione risultasse non rispettato il presente                       
disciplinare o che le piante non siano conformi ai requisiti                    
richiesti, l'intera partita interessata verra' esclusa dalla                    
certificazione volontaria, fatte salve ulteriori misure adottate dal            
SFR.                                                                            
ALLEGATO 1                                                                      
PROTOCOLLO DEI CONTROLLI FITOSANITARI                                           
Controlli per l'ammissione alla fase di conservazione                           
I controlli devono essere eseguiti secondo le modalita' previste                
nelle Tabelle 1 e 2 su tutte le piante madri da cui verra' prelevato            
il materiale da destinare alla conservazione.                                   
Controlli nella fase di conservazione                                           
I controlli devono essere eseguiti annualmente secondo le modalita'             
previste nelle Tabelle 1 e 2 su tutte le piante madri in                        
conservazione.                                                                  
Controlli nella fase di premoltiplicazione                                      
I controlli devono essere eseguiti annualmente secondo le modalita'             
previste nelle Tabelle 1 e 2, prelevando campioni da sottoporre ad              
analisi di laboratorio sul totale delle piante presenti per i virus             
trasmissibili meccanicamente, mentre per le malattie non                        
trasmissibili meccanicamente sul 20% delle piante.                              
Controlli nella fase di moltiplicazione                                         
Debbono essere effettuati i seguenti controlli:                                 
- visivi: da effettuarsi nei momenti ritenuti piu' opportuni al fine            
di verificare la presenza degli organismi nocivi indicati nelle                 
Tabelle 1 e 2 sul totale delle piante presenti;                                 
- di laboratorio: debbono essere prelevati annualmente, sul 10% delle           
piante madri per marze e per seme ed inoltre su un campione                     
rappresentativo stabilito dal SFR delle piante madri per portinnesti,           
campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio previste nelle               
Tabelle 1 e 2.                                                                  
Controlli nella fase di vivaio                                                  
Premesso che le piante devono essere esenti dagli organismi nocivi              
indicati nelle Tabelle 1 e 2, debbono essere effettuati i seguenti              
controlli:                                                                      
- visivi: da effettuarsi nei momenti ritenuti piu' opportuni al fine            
di verificare la presenza degli organismi nocivi indicati nelle                 
Tabelle 1 e 2 sulla totalita' del materiale;                                    
- di laboratorio: su materiale sospetto, e su un campione                       
rappresentativo stabilito dal SFR delle piante da certificare.                  
ALLEGATO 2                                                                      
PROTOCOLLO DEI CONTROLLI DI CORRISPONDENZA GENETICA                             
Controlli sul materiale in conservazione e premoltiplicazione                   
I controlli feno-pomologici sono effettuati durante tutto il ciclo              
vegetativo in corrispondenza di germogliamento, fioritura, raccolta             
frutti, caduta foglie.                                                          
Al fine di verificare la corrispondenza varietale, di ogni pianta               
madre in conservazione dovranno essere coltivate in pieno campo                 
(campo catalogo per le osservazioni varietali) almeno 3 piante                  
ottenute dalla propagazione agamica della pianta conservata; su                 
queste ultime, nei primi 2 anni di fioritura e fruttificazione i                
controlli andranno effettuati e ripetuti ogni anno.                             
La certificazione varietale per le cultivar di fruttiferi potra'                
venire rilasciata solo dopo che il SFR ha completato i controlli su             
tutte le piante nelle screen-house e, per le cultivar a fenotipo                
instabile nei CPM all'aperto; in quest'ultimo caso dovra' anche                 
essere effettuato il controllo pomologico ogni anno per ogni pianta             
presente nel CPM prima del prelievo di materiale di propagazione.La             
certificazione varietale per i portinnesti da seme e relativa alla              
cultivar portaseme potra' venire rilasciata seguendo quanto indicato            
per le cultivar di fruttiferi, ed inoltre dopo che il SFR ha                    
completato le osservazioni per un intero ciclo vegetativo in vivaio             
di almeno 200 semenzali-portinnesto ottenuti dal seme raccolto dagli            
alberi della cultivar portaseme.                                                
La certificazione varietale per i portinnesti clonali potra' venire             
rilasciata dopo che il SFR ha completato le osservazioni per almeno 2           
cicli vegetativi completi in ceppaia ed in vivaio, ed aver verificato           
la corrispondenza al fenotipo.                                                  
Controlli sul materiale in moltiplicazione                                      
I controlli varietali per le cultivar di fruttiferi nei CPM dei                 
Centri di moltiplicazione vengono eseguiti come sopra per ogni pianta           
madre; nel caso di cultivar a fenotipo instabile dovra' inoltre                 
essere effettuato il controllo pomologico ogni anno per ogni pianta             
presente nel CPM prima del prelievo di materiale di propagazione.               
La certificazione varietale per i portinnesti da seme e relativa alla           
cultivar portaseme potra' venire rilasciata seguendo quanto indicato            
per le cultivar di fruttiferi, ed inoltre dopo che il SFR ha                    
completato le osservazioni per un intero ciclo vegetativo in vivaio             
di almeno 200 semenzali-portinnesto ottenuti dal seme raccolto dagli            
alberi della cultivar portaseme.                                                
La certificazione varietale per i portinnesti clonali potra' venire             
rilasciata dopo che il SFR ha completato le osservazioni per almeno 2           
cicli vegetativi completi in ceppaia ed in vivaio, ed aver verificato           
la corrispondenza al fenotipo.                                                  
Controlli sul materiale in vivaio                                               
Dovranno essere effettuate osservazioni visive del fenotipo di ogni             
singola cultivar e portinnesto al fine di verificare l'uniformita'              
del materiale ed evitare il rischio di mescolanze.                              
In caso di controversie o difficolta' di riconoscimento varietale, e'           
ammesso il ricorso ad analisi molecolari da parte di un organismo               
riconosciuto dal SFR.                                                           
ALLEGATO 3                                                                      
PROTOCOLLO PER LA PRODUZIONE DI MATERIALE MICROPROPAGATO                        
L'attivita' di micropropagazione del materiale in certificazione e'             
realizzata dai Centri di premoltiplicazione e di moltiplicazione in             
strutture proprie o convenzionate riconosciute idonee dal SFR.                  
Al SFR, in qualita' di organo certificante, e' demandata la verifica            
dell'idoneita' delle strutture ed il controllo del processo                     
produttivo ai fini della certificazione.                                        
Il materiale, ad ogni passaggio da una fase all'altra, deve essere              
accompagnato da un documento di cessione conforme a quanto stabilito            
dall'Allegato 10 del DM 14/4/1997; copia di detto documento dovra'              
tempestivamente essere inoltrata al SFR.                                        
Premoltiplicazione (produzione di materiale di base)                            
La premoltiplicazione in vitro puo' essere effettuata, oltre che                
presso il Centro di premoltiplicazione stesso, attraverso apposite              
convenzioni, presso uno o piu' laboratori di micropropagazione                  
riconosciuti idonei dal SFR. In quest'ultimo caso, per ogni                     
accessione dovra' pervenire al SFR una specifica richiesta.                     
L'ambientamento del materiale in premoltiplicazione prodotto da vitro           
puo' essere effettuato, oltre che presso il Centro di                           
premoltiplicazione stesso, attraverso apposite convenzioni, presso              
uno o piu' strutture per l'ambientamento riconosciute idonee dal SFR;           
il materiale di categoria base deve essere tenuto separato dal                  
materiale di propagazione di qualsiasi altra categoria per mezzo di             
separatori fisici che ne assicurino l'isolamento a fini fitosanitari            
(serre, reti antiafide, ecc.).                                                  
Il ciclo di premoltiplicazione ha inizio con il prelievo di espianti            
dai capostipiti prebase in conservazione; la fase successiva puo'               
prevedere un periodo di stabilizzazione in vitro del materiale,                 
seguito da un numero di subcolture non superiore a 12.                          
Il rinnovo del materiale in premoltiplicazione deve avvenire entro 2            
anni dall'espianto iniziale, a prescindere dal numero delle                     
subcolture raggiunte.                                                           
Moltiplicazione in vitro (produzione di materiale certificato)                  
Il ciclo di moltiplicazione deve iniziare con materiale di prebase o            
di base proveniente dalla premoltiplicazione e puo' svilupparsi in un           
ciclo di massimo 12 subcolture.                                                 
In caso di necessita', al fine di costituire una cospicua quantita'             
di materiale di partenza da moltiplicare (subcoltura 0), su specifica           
richiesta e' consentito l'utilizzo di materiale che non abbia subito            
piu' di 5 moltiplicazioni (entro la quinta subcoltura), per dare                
origine ad un nuova successione di 12 subcolture.                               
Il rinnovo del materiale in moltiplicazione deve essere operato                 
comunque entro 2 anni dall'inizio della fase stessa di                          
moltiplicazione, a prescindere dal numero delle subcolture raggiunte.           
Norme di coltivazione                                                           
Non e' ammessa la micropropagazione di cloni chimerici (esempio: gli            
spur di melo) per l'elevato rischio di non corrispondenza delle                 
piante micropropagate al fenotipo di partenza.                                  
Durante tutte le fasi della coltura in  vitro: moltiplicazione,                 
allungamento e radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti            
precauzioni:                                                                    
- eliminare ogni coltura che presenti proliferazione di tessuto                 
indifferenziato (callo);                                                        
- eliminare la parte basale del ciuffo di germogli al momento del               
trapianto ove e' piu' frequente la proliferazione di tessuto                    
indifferenziato;                                                                
- utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;                        
- eliminare le colture vitrescenti e/o con altre anomalie                       
morfo-fisiologiche (fasciazioni in particolare).                                
I vasi di coltura del materiale di premoltiplicazione e di                      
moltiplicazione devono essere mantenuti in un settore ben                       
identificabile e distinto del laboratorio e contrassegnati                      
singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite            
etichette numerate, contenenti le informazioni necessarie ad                    
identificare il contenuto (varieta', clone, data ingresso del clone,            
numero di subcoltura, data movimento). Le lavorazioni devono essere             
annotate giornalmente su di un registro di prima nota, e                        
settimanalmente, su apposito registro di carico e scarico, con pagine           
numerate progressivamente e vidimate dal SFR; detto registro deve               
essere conservato presso il laboratorio. Le eventuali correzioni                
dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta la               
lettura di quanto scritto in precedenza.                                        
L'ambientamento del materiale di base e certificato deve essere                 
effettuato in serre o tunnel destinati esclusivamente a questo scopo,           
non e' quindi ammesso l'ambientamento di materiale non certificato              
negli stessi ambienti.                                                          
Al termine dell'ambientamento, previa autorizzazione del SFR, deve              
essere apposta l'etichetta di garanzia genetico-sanitaria sulla                 
confezione alveolare da n. 60 piantine; qualora per motivi tecnici le           
piantine non possano essere trasportate in paper pot, la stessa                 
etichetta puo' essere utilizzata per il confezionamento di mazzi da             
60 piantine; possono inoltre essere utilizzate etichette per                    
portinnesti in mazzi da 25 e da 50.                                             
Il completamento dell'etichettatura del materiale e le relative                 
quantita' (in caso di frazionamento delle partite) dovranno essere              
comunicate tempestivamente al SFR per gli eventuali ulteriori                   
controlli.                                                                      
Scadenzario                                                                     
Entro il 31 dicembre di ogni anno occorre presentare al SFR la stima            
di produzione per la campagna di vendita dell'anno successivo.                  
Almeno 30 giorni prima della commercializzazione occorre fare                   
richiesta di certificazione, conformemente al modello predisposto dal           
SFR ed alle norme sull'imposta di bollo, corredata dai seguenti                 
documenti:                                                                      
- copia del documento di cessione relativo al materiale di base                 
utilizzato;                                                                     
- planimetria dell'area utilizzata per l'acclimatamento, con                    
l'indicazione per ciascuna di esse delle quantita', suddivise per               
specie e varieta';                                                              
- indicazione dei substrati utilizzati per l'accrescimento delle                
piante.                                                                         
Riconoscimento dei laboratori                                                   
Il riconoscimento di idoneita' dei laboratori di micropropagazione e'           
subordinato all'accettazione delle norme che regolano l'attivita' di            
micropropagazione contenute nel presente disciplinare e al possesso             
di adeguati locali per la preparazione dei substrati, sale di                   
lavorazione e sale di coltura debitamente climatizzate e illuminate,            
serre per l'ambientamento ecc; debbono inoltre essere presenti cappe            
a flusso laminare, lampade a ultravioletti, autoclavi, frigoriferi,             
bilance analitiche, piastre riscaldanti con agitatori,                          
demineralizzatori, fornellini per la sterilizzazione degli strumenti,           
nonche' recipienti idonei alla coltura in vitro, in vetro o in altro            
materiale a perdere.                                                            
ALLEGATO 4                                                                      
Analisi nematologica del terreno ove si svolge la premoltiplicazione,           
la moltiplicazione, il vivaio                                                   
Il terreno in cui deve essere coltivato il materiale di propagazione,           
deve essere analizzato nel modo seguente:                                       
- per ogni ettaro di terreno, deve essere prelevato un campione di un           
chilogrammo di peso, costituito da venti prelievi effettuati in punti           
diversi dell'appezzamento;                                                      
- il campione deve essere prelevato in primavera ad una profondita'             
compresa tra i 15 ed i 30 centimetri, seguendo le linee diagonali ed            
ortogonali dell'appezzamento;                                                   
- i campioni di terreno, collocati in sacchetti separati di                     
polietilene, devono essere inviati immediatamente ad un laboratorio             
di analisi accreditato dal SFR, ai sensi del DM 14/4/1997.                      
ALLEGATO 5                                                                      
Modalita' di disinfestazione e di disinfezione del terreno                      
Contro i nematodi                                                               
Disinfestazione mediante fumigazione con Bromuro di metile, alla dose           
di gr. 20-30 per mq. utilizzato con adeguati films plastici di                  
copertura (film barriera).                                                      
Disinfestazione mediante 1,3 Dicloropropene (97%), rispettando la               
dose riportata in etichetta.                                                    
Disinfestazione mediante Fenamiphos rispettando la dose riportata in            
etichetta.                                                                      
Contro i funghi                                                                 
Disinfezione mediante fumigazione con Bromuro di metile, alla dose di           
gr. 20-30 per mq. utilizzato con adeguati films plastici di copertura           
(film barriera).                                                                
Disinfezione mediante 1,3 Dicloropropene (97%), rispettando la dose             
riportata in etichetta.                                                         
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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