DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 2001, n. 720
Costituzione zona rispetto a favore ditta Manfredini Clementina per fecondazione api regine selezionate di cui al Programma miglioramento genetico previsto dall'Albo regionale degli allevatori api regine di razza Ligustica. Area di Solignano di Castelvetro (MO). L.R. 35/88, art. 13
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che con nota acquisita agli atti della Direzione generale
Agricoltura al prot. n. 13810/7 del 12/5/2000 la ditta Manfredini
Clementina in qualita' di allevatore di api regine di razza Ligustica
ha richiesto la costituzione di una zona di rispetto cosi' come da
L.R. 35/88;
richiamato, in particolare, l'art. 13 della predetta legge che
prevede la competenza della Giunta regionale, sentito il parere del
Comitato consultivo regionale per l'apicoltura, alla costituzione di
zone di rispetto intorno agli allevamenti di api;
verificato che la ditta richiedente e' regolarmente iscritta
nell'Albo regionale degli allevatori a scopo commerciale di api
regine;
sentito il Comitato consultivo regionale per l'apicoltura di cui
all'art. 3 della L.R. 35/88, riunito in data 30 gennaio 2001, che ha
espresso parere favorevole alla costituzione di una zona di rispetto
a favore della ditta Manfredini Clementina previa verifica
dell'entita' delle richieste di spostamenti di alveari nella zona
medesima al fine di effettuare il servizio di impollinazione a favore
dei fruttiferi;
preso atto che detta verifica e' stata effettuata dal Servizio
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato;
considerato, in ordine alla durata della zona di rispetto:
- che la richiesta formulata dalla ditta Manfredini Clementina e'
pervenuta a questa Amministrazione il 12 maggio 2000;
- che i tempi tecnici di istruzione della pratica hanno determinato
una definizione della zona di rispetto oltre il termine di effettiva
utilita' per la ditta stessa;
ritenuto pertanto che la costituzione della zona di rispetto debba
decorrere a partire dall'anno 2001 per la durata di 3 anni;
considerato, in ordine al periodo previsto per la zona di rispetto:
- che detta zona e' caratterizzata da un'alta vocazione frutticola;
- che occorre altresi' garantire l'introduzione e lo spostamento
degli alveari necessari per l'effettuazione del servizio di
impollinazione a favore dei fruttiferi;
ritenuto pertanto che l'inizio del periodo di validita' della zona di
rispetto debba partire il 15 aprile di ogni anno e terminare il 30
settembre;ritenuto, pertanto, opportuno accogliere la richiesta
suddetta per un periodo che va dal 15 aprile al 30 settembre di ogni
anno, per la durata di 3 anni a partire dal 2001, necessario per la
fecondazione delle api regine selezionate destinate al commercio di
cui al programma di miglioramento genetico previsto dall'Albo
regionale degli allevatori di api regine di razza Ligustica;
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e n.
1396 del 31 luglio 1998;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario
Manghi, in merito rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della citata
deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di accogliere, per i motivi citati in premessa, l'istanza della
ditta Manfredini Clementina, in merito alla creazione di una zona di
rispetto per la fecondazione di api regine selezionate di cui al
Programma di miglioramento genetico previsto dall'Albo regionale
degli allevatori di api regine di razza Ligustica;
2) di istituire, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 35/88, una zona di
rispetto in localita' Solignano nel comune di Castelvetro (MO) dando
atto che l'area interessata ricopre un ipotetico cerchio di 5 Km di
raggio, confinante a sud con la localita' Puianello di Castelvetro
(MO), a ovest con Maranello (MO), a nord con Castelnuovo Rangone (MO)
e a est con la localita' Molza di Vignola (MO);
3) di stabilire, per le ragioni citate in premessa, che il periodo di
decorrenza della zona di rispetto inizi il 15 aprile e termini il 30
settembre di ogni anno, per la durata di 3 anni a partire dal 2001;
4) di stabilire che al di fuori del periodo di cui al punto
precedente, nel rispetto delle disposizioni vigenti, e' permessa
l'introduzione di alveari nella zona di rispetto esclusivamente per
l'effettuazione del servizio di impollinazione a favore dei
fruttiferi, e che, terminato tale servizio, gli alveari stessi
dovranno essere allontanati dalla citata zona;
5) di dare atto che il Servizio Produzioni agro-alimentari e
Relazioni di mercato provvedera' a notificare la presente
deliberazione ai Comuni e Aziende Unita' sanitarie locali competenti
per territorio, al fine di garantire il rispetto delle norme
igienico-sanitarie;
6) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.