PROVINCIA DI FERRARA

COMUNICATO

Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap

La Provincia di Ferrara, l'Amministrazione scolastica provinciale di            
Ferrara, l'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara e i Comuni                
della provincia di Ferrara:                                                     
- vista la normativa vigente in materia di integrazione scolastica              
degli alunni in situazione di handicap;                                         
- visto che il DLvo 112/98 all'art. 139 attribuisce agli Enti locali            
competenza in materia di istruzione, rispettivamente per la scuola              
dell'obbligo ai Comuni e per le scuole secondarie superiori alle                
Province;                                                                       
- visto il DLvo 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento                
degli Enti locali";                                                             
- preso atto degli interventi gia' realizzati a seguito del                     
Protocollo d'intesa del 13 giugno 1997, stipulato fra i Ministeri               
della provincia e del lavoro, la Regione Emilia-Romagna, le Province            
e la CALER (Confederazione delle Autonomie locali                               
dell'Emilia-Romagna), relativo al coordinamento delle politiche per             
l'istruzione e per la formazione;                                               
- tenuto conto dell'esperienza positiva per la stipula di convenzioni           
a livello territoriale (a partire dal 1983) tra l'Amministrazione               
scolastica, gli Enti locali e le Aziende sanitarie locali;                      
- considerato che l'integrazione dei servizi e' condizione                      
imprescindibile per la promozione di iniziative atte a favorire                 
l'orientamento scolastico e professionale;                                      
- ritenuto che sia opportuno responsabilizzare e raccordare i                   
principali agenti delle scelte e degli orientamenti educativi e                 
formativi;                                                                      
- riscontrato che, per l'inserimento e l'integrazione scolastica e              
sociale degli alunni in situazione di handicap, la normativa vigente            
prevede la stipula di accordi per una programmazione congiunta e                
coordinata degli interventi;                                                    
- richiamato, altresi', che la Legge quadro 104/92, per l'assistenza,           
l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili:                      
1) definisce "persona handicappata colui che presenta minorazione               
fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che e'                
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione           
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o            
di emarginazione" (art. 3);                                                     
2) precisa che l'integrazione scolastica si realizza attraverso la              
programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,           
socio-ambientali, culturali, ricreativi, sportivi (art. 13, comma 1),           
anche mediante la stipula di accordi di programma (art. 15);                    
- ritenuto, quindi, opportuno definire, mediante un accordo                     
provinciale tra la Provincia, l'Amministrazione scolastica                      
provinciale, l'Azienda Unita' sanitaria locale e i Comuni della                 
provincia di Ferrara gli impegni e gli interventi da realizzare in              
relazione alle esigenze individuate ed alle risorse disponibili;                
- visto il DI del 9/7/1992 "Indirizzi per la stipula degli accordi di           
programma" ex Legge 104/92;                                                     
tutto quanto sopra premesso, convengono:                                        
sulla necessita' di coordinare le rispettive competenze in materia di           
integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap,                 
secondo le modalita' di raccordo di seguito espresse:                           
Art. 1                                                                          
L'Amministrazione scolastica provinciale di Ferrara, fermo restando             
che non ha competenze istituzionali in ordine alle scuole di prima              
infanzia e scuole materne non statali:                                          
a) provvede ad attribuire i docenti di sostegno alle singole                    
Istituzioni scolastiche. In sede di predisposizione dell'organico               
funzionale, il rapporto docenti - alunni, fermo restando i parametri            
fissati dalla normativa vigente, viene adeguato al piano dei bisogni;           
b) definisce, in ordine alla continuita' educativa e didattica, le              
modalita' di attuazione delle CCMM 1/88 e 339/92 e del DM 1/11/1992,            
consentendo, tra l'altro, in casi di particolare gravita', la                   
mobilita' temporanea di personale docente da una scuola all'altra;              
c) attiva forme possibili di orientamento scolastico e professionale,           
coordinandosi con le istituzioni preposte;                                      
d) sostiene ed incoraggia, all'interno della scuola secondaria                  
superiore - in continuita' con la scuola dell'obbligo - un percorso             
formativo finalizzato ad un progetto d'inserimento, di completamento            
dell'autonomia sociale e di adattamento al mondo del lavoro. Tale               
percorso, la cui titolarita' spetta alla scuola d'iscrizione, puo'              
proporre - nell'ambito del PEI (Piano educativo individualizzato) -             
moduli di formazione professionale diretti all'inserimento                      
lavorativo, alternati ad attivita' e a tempi relativi alla formazione           
culturale e sociale della persona;                                              
e) promuove attivita' di aggiornamento/formazione in servizio per               
dirigenti scolastici, insegnanti di sostegno e curricolari. Tali                
attivita' potranno coinvolgere, a richiesta, anche il personale degli           
altri enti e istituzioni come previsto dall'art. 14, comma 7 della              
Legge 104/92. L'organizzazione e la gestione verranno opportunamente            
concordate con gli enti interessati;                                            
f) favorisce, fino all'approvazione di un generale riordino del                 
sistema scolastico e formativo, un percorso d'istruzione di durata              
almeno novennale e successivamente decennale, ai sensi della Legge 20           
gennaio 1999, n. 9;                                                             
g) assegna alle istituzioni scolastiche i fondi relativi a: 1) spese            
per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con                
alunni disabili; 2) spese per attrezzature tecniche, per sussidi                
didattici e/o altre forme di ausilio necessarie all'integrazione                
scolastica della persona disabile;                                              
h) promuove e favorisce la sperimentazione di nuove forme di                    
integrazione fra scuola, territorio e/o formazione professionale, nel           
rispetto della normativa vigente.                                               
Art. 2                                                                          
Le Amministrazioni comunali, in forma, diretta o delegata:                      
a) individuano opportune forme di coordinamento degli interventi con            
i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero;                       
b) provvedono affinche' si attuino interventi diretti ad assicurare:            
1) l'eliminazione delle barriere architettoniche e di ogni altro                
ostacolo, che impedisca l'accesso e la totale fruizione dei percorsi            
formativi negli edifici scolastici di propria competenza, secondo un            
piano programmato; 2) la fruibilita' dei mezzi di trasporto pubblici            
e privati e l'organizzazione di trasporti specifici;                            
c) provvedono, altresi', nei limiti delle risorse disponibili e                 
conformemente all'assetto vigente delle competenze amministrative,              
alla fornitura di materiale didattico, di strumenti ed ausili anche             
di tipo informatico, e a quanto ritenuto necessario dal PEI o dai               
progetti di integrazione;                                                       
d) garantiscono l'inserimento negli asili nido e nelle scuole materne           
comunali, al fine di avviare precocemente processi di recupero, di              
socializzazione e di integrazione, garantendo il diritto                        
all'educazione e all'istruzione;                                                
e) assicurano direttamente per la scuola d'infanzia (0/6), per la               
scuola di base e, di concerto con il Servizio sociale e la Provincia,           
per la scuola secondaria superiore, i necessari supporti per                    
l'assistenza, l'autonomia e la comunicazione agli alunni che accedono           
al sistema scolastico in base alla normativa vigente, anche mediante:           
- l'utilizzo di personale assistenziale; - l'utilizzo strutturato del           
volontariato e dell'area del no-profit, di obiettori di coscienza, di           
studenti mediatori; - l'utilizzo di personale educativo di sostegno,            
nei limiti delle risorse disponibili e sulla base di progetti di                
integrazione; - la partecipazione progettuale ed economica a piani di           
intervento gestiti dall'istituzione scolastica;                                 
f) precisano che il personale educativo-assistenziale assegnato,                
nell'ambito del PEI, dipende sotto il profilo funzionale ed                     
organizzativo dal Dirigente scolastico, responsabile del                        
coordinamento didattico ed educativo dell'integrazione scolastica.              
Restano fermi la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato              
giuridico propri dell'Amministrazione di appartenenza del personale             
di cui sopra o del contratto di prestazione interveniente con il                
Comune. Precisano inoltre che tale personale collabora alla                     
definizione e all'aggiornamento del PEI;                                        
g) assicurano la formazione del proprio personale impegnato nella               
scuola;                                                                         
h) coordinano i propri interventi educativi e di assistenza ai fini             
educativi attraverso la Commissione tecnica che esamina e valuta le             
richieste avanzate dalle singole scuole (di cui all'art. 5 del                  
presente Accordo);                                                              
i) intervengono in forma diretta o delegata all'istituzione,                    
all'adattamento e alla gestione dei centri socio-riabilitativi ed               
educativi diurni, a valenza educativa per disabili, che abbiano                 
assolto l'obbligo scolastico e che, a causa della gravita' delle loro           
condizioni psicofisiche, non siano in grado di svolgere attivita'               
lavorativa.                                                                     
Art. 3                                                                          
La Provincia di Ferrara:                                                        
a) provvede negli edifici di propria competenza, secondo un piano               
programmato, all'eliminazione progressiva delle barriere                        
architettoniche e di ogni altro ostacolo che impedisca l'accesso e la           
totale fruizione dei percorsi formativi;                                        
b) propone alla Regione un piano provinciale per la realizzazione               
degli interventi di diritto allo studio, regolati dagli indirizzi               
regionali, ed integra annualmente le risorse regionali con propri               
fondi, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, per la                
realizzazione di ulteriori iniziative di integrazione;                          
c) assicura la collaborazione con l'Amministrazione scolastica, nel             
rispetto delle proprie competenze, relativamente all'orientamento               
scolastico e professionale degli alunni con handicap;                           
d) garantisce i necessari interventi di formazione professionale e              
transizione al lavoro degli alunni con problemi di handicap, anche              
attraverso la sperimentazione di nuove forme di integrazione tra                
scuola e formazione professionale, in particolare sostenendo le                 
progettazioni specifiche che le scuole produrranno per gli allievi              
disabili nell'ambito del NOS (Nuovo obbligo scolastico);                        
e) si impegna a concorrere alle attivita' di orientamento individuale           
delle famiglie mediante la promozione di un progetto condiviso con le           
parti interessate da realizzarsi con le risorse FSE (Fondo sociale              
europeo);                                                                       
f) si impegna, altresi', a praticare ogni possibile spazio di                   
applicazione della Legge 68/99, nell'ambito delle politiche di                  
formazione e lavoro;                                                            
g) comprende nei propri piani di formazione professionale la                    
previsione di qualificare figure di supporto all'inserimento                    
scolastico e sociale degli handicappati, verificandone adeguatamente            
i profili e le esigenze numeriche rispetto alla domanda territoriale.           
Art. 4                                                                          
L'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara:                                   
a) redige l'attestazione di handicap nonche' la diagnosi funzionale             
(attenendosi alla classificazione internazionale delle malattie,                
utilizzata nella Regione Emilia-Romagna ICD 10, definendo anche il              
grado di compromissione), atta ad individuare le caratteristiche e i            
bisogni degli alunni, anche ai fini dell'identificazione delle                  
risorse dei materiali e degli ausili resi necessari dalla disabilita'           
ed utili al processo di integrazione scolastica. La certificazione              
viene rilasciata, per quanto possibile, nei tempi stabiliti dalla               
normativa relativa all'iscrizione degli alunni ed utili alla                    
formulazione degli organici, su richiesta, alla famiglia dell'alunno            
che provvedera' a consegnarla direttamente alla scuola all'atto                 
dell'iscrizione. Una copia della certificazione viene trasmessa, a              
cura dell'Azienda Unita' sanitaria locale, all'Ammministrazione                 
scolastica di Ferrara. La certificazione viene rinnovata ad ogni                
passaggio di ordine e grado superiore, ovvero aggiornata o recessa,             
qualora vi sia una modificazione sostanziale. Le certificazioni di              
handicap rilasciate dagli specialisti, nell'esercizio della libera              
professione, devono essere comunque convalidate, secondo le procedure           
previste dalla competente Azienda Unita' sanitaria locale. La                   
convalida non comporta da parte dell'Azienda Unita' sanitaria locale            
gli ulteriori interventi previsti dalla Legge 104/92. Per                       
l'iscrizione agli istituti tecnici, professionali ed artistici in cui           
si svolgono attivita' di laboratorio, il Servizio competente provvede           
al rilascio del certificato di idoneita' alla frequenza, tenuto conto           
che l'idoneita' e' richiesta soltanto in relazione all'incolumita'              
del soggetto in situazione di handicap;                                         
b) prescrive, per quanto di competenza, ai sensi della normativa                
vigente, gli ausili speciali necessari all'alunno, nell'ambito del              
PEI;                                                                            
c) partecipa all'aggiornamento del profilo dinamico funzionale e alle           
verifiche periodiche del PEI tramite la presenza programmata, nella             
scuola, degli operatori di cui all'art. 12 della Legge 104/92;                  
d) garantisce la fattiva collaborazione con l'Amministrazione                   
scolastica alle attivita' di consulenza per la realizzazione di                 
progetti di formazione del personale previsti dalla CM 137/90;                  
e) attiva, per le rispettive competenze, il Servizio NPEE (Servizio             
Neuropsichiatria eta' evolutiva) nell'area della scuola fino alla               
maggiore eta' e il Servizio sociale o, diversamente, di concerto con            
i Comuni e la Provincia, nell'ambito della scuola secondaria                    
superiore, della formazione professionale ed oltre;                             
f) partecipa alle Commissioni interistituzionali;                               
g) fornisce consulenza in ordine ai problemi di natura specialistica            
(NPEE) per situazioni a rischio presenti nelle classi, una volta                
esperite le procedure preventive in uso;                                        
h) eroga prestazioni nell'ambito dei programmi di formazione ed                 
aggiornamento organizzati dall'istituzione scolastica;                          
i) individua al proprio interno il referente per gli adempimenti                
successivi all'attestazione di handicap ed alla diagnosi funzionale,            
segnalandone il nominativo e le modalita' di contatto.                          
Art. 5                                                                          
Commissione tecnica                                                             
Gli Enti firmatari coordinano gli interventi e l'impiego delle                  
risorse messe a disposizione per l'integrazione scolastica con                  
l'ausilio di una Commissione tecnica, composta da un rappresentante             
della Provincia di Ferrara, uno della Amministrazione scolastica di             
Ferrara, uno per ciascuna Amministrazione comunale, uno dell'Azienda            
sanitaria locale, uno per ciascun Servizio sociale distrettuale.                
Gli Enti interessati segnalano alla Provincia di Ferrara il                     
nominativo dei propri rappresentanti, perche' proceda alla formale              
costituzione della summenzionata Commissione per la durata del                  
presente Accordo.                                                               
Tale Commissione, articolata a livello territoriale, realizza le                
attivita' di monitoraggio degli interventi da effetuarsi dalle                  
singole istituzioni scolastiche per l'integrazione di ciascun alunno            
in situazione di handicap. Essa redige, inoltre, sulla base di                  
relazioni a consuntivo presentate dalle istituzioni scolastiche, un             
rapporto sul monitoraggio, e indirizza ai singoli Enti                          
sottoscrittori, se del caso, suggerimenti operativi.L'insediamento              
della Commissione avviene con decreto del Presidente della Provincia            
di Ferrara.                                                                     
Nell'ambito della prima riunione vengono definite le modalita' di               
funzionamento, coordinamento e convocazione.                                    
Art. 6                                                                          
Aggiornamento-Formazione del personale                                          
In attuazione dell'art. 14 - comma 7 della Legge 104/92,                        
l'Amministrazione scolastica, i Comuni della provincia, l'Azienda               
Unita' sanitaria locale, la Provincia, anche in collaborazione con le           
associazioni dei genitori dei disabili, convengono nell'assumere                
impegni ed iniziative, sia finanziarie che organizzative, in forma              
singola o associata, per l'aggiornamento del personale e delle                  
risorse umane impegnate nell'integrazione scolastica.                           
Nell'ambito dei piani annuali di aggiornamento, l'Amministrazione               
scolastica promuove attivita' specifiche rivolte a qualificare tutto            
il personale della scuola sui temi dell'integrazione.                           
Le Amministrazioni comunali si impegnano a formare ed aggiornare il             
personale che esse assegnano alle scuole.                                       
Art. 7                                                                          
Collegio di vigilanza                                                           
Il Collegio di vigilanza sulla esecuzione degli accordi di programma            
di cui all'art. 27, comma 6 della Legge 142/90, e' presieduto dal               
Presidente della Provincia o suo delegato, ed e' costituito da:                 
Prefetto, Dirigente dell'Amministrazione scolastica provinciale, un             
rappresentante del Comune capoluogo, un rappresentante dei Comuni per           
ogni ambito territoriale/distretto scolastico, un rappresentante                
dell'Azienda Unita' sanitaria locale.                                           
Art. 8                                                                          
Impegni finanziari                                                              
Gli Enti firmatari si impegnano a prevedere annualmente nei propri              
bilanci, compatibilmente con la disponibilita' di risorse ed in                 
relazione ai bisogni di integrazione manifesti sul territorio, i                
fondi necessari alla realizzazione degli impegni previsti nel                   
presente Accordo.                                                               
Art. 9                                                                          
Durata dell'Accordo                                                             
Il presente Accordo si intende valido per tre anni scolastici a far             
data dall'1 settembre 2000 (anni scolastici 2000/2001, 2001/2002,               
2002/2003). La richiesta di eventuali modifiche del medesimo, qualora           
mutino le condizioni o gli assetti normativi, puo' essere avanzata              
anche da una sola parte contraente ed e' sottoposta alla valutazione            
di tutti gli Enti sottoscrittori.                                               
LA PROVINCIA  L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA                                      
DI FERRARA  DI FERRARA                                                          
L'AZIENDA UNITA'  per I COMUNI                                                  
SANITARIA LOCALE DI FERRARA  DELLA PROVINCIA:                                   
  ARGENTA, BERRA, BONDENO,                                                      
CENTO, CODIGORO, COMACCHIO,                                                     
COPPARO, FERRARA, FORMIGNANA,                                                   
GORO, IOLANDA DI SAVOIA,                                                        
LAGOSANTO, MASITORELLO, MASSAFISCAGLIA,                                         
MESOLA, MIGLIARINO, MIGLIARO,                                                   
MIRABELLO, OSTELLATO, POGGIORENATICO,                                           
PORTOMAGGIORE, RO, SANT'AGOSTINO,                                               
TRESIGALLO, VIGARANO MAINARDA, VOGHIERA                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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