COMUNICATO
Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap
La Provincia di Ferrara, l'Amministrazione scolastica provinciale di
Ferrara, l'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara e i Comuni
della provincia di Ferrara:
- vista la normativa vigente in materia di integrazione scolastica
degli alunni in situazione di handicap;
- visto che il DLvo 112/98 all'art. 139 attribuisce agli Enti locali
competenza in materia di istruzione, rispettivamente per la scuola
dell'obbligo ai Comuni e per le scuole secondarie superiori alle
Province;
- visto il DLvo 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti locali";
- preso atto degli interventi gia' realizzati a seguito del
Protocollo d'intesa del 13 giugno 1997, stipulato fra i Ministeri
della provincia e del lavoro, la Regione Emilia-Romagna, le Province
e la CALER (Confederazione delle Autonomie locali
dell'Emilia-Romagna), relativo al coordinamento delle politiche per
l'istruzione e per la formazione;
- tenuto conto dell'esperienza positiva per la stipula di convenzioni
a livello territoriale (a partire dal 1983) tra l'Amministrazione
scolastica, gli Enti locali e le Aziende sanitarie locali;
- considerato che l'integrazione dei servizi e' condizione
imprescindibile per la promozione di iniziative atte a favorire
l'orientamento scolastico e professionale;
- ritenuto che sia opportuno responsabilizzare e raccordare i
principali agenti delle scelte e degli orientamenti educativi e
formativi;
- riscontrato che, per l'inserimento e l'integrazione scolastica e
sociale degli alunni in situazione di handicap, la normativa vigente
prevede la stipula di accordi per una programmazione congiunta e
coordinata degli interventi;
- richiamato, altresi', che la Legge quadro 104/92, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili:
1) definisce "persona handicappata colui che presenta minorazione
fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o
di emarginazione" (art. 3);
2) precisa che l'integrazione scolastica si realizza attraverso la
programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-ambientali, culturali, ricreativi, sportivi (art. 13, comma 1),
anche mediante la stipula di accordi di programma (art. 15);
- ritenuto, quindi, opportuno definire, mediante un accordo
provinciale tra la Provincia, l'Amministrazione scolastica
provinciale, l'Azienda Unita' sanitaria locale e i Comuni della
provincia di Ferrara gli impegni e gli interventi da realizzare in
relazione alle esigenze individuate ed alle risorse disponibili;
- visto il DI del 9/7/1992 "Indirizzi per la stipula degli accordi di
programma" ex Legge 104/92;
tutto quanto sopra premesso, convengono:
sulla necessita' di coordinare le rispettive competenze in materia di
integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap,
secondo le modalita' di raccordo di seguito espresse:
Art. 1
L'Amministrazione scolastica provinciale di Ferrara, fermo restando
che non ha competenze istituzionali in ordine alle scuole di prima
infanzia e scuole materne non statali:
a) provvede ad attribuire i docenti di sostegno alle singole
Istituzioni scolastiche. In sede di predisposizione dell'organico
funzionale, il rapporto docenti - alunni, fermo restando i parametri
fissati dalla normativa vigente, viene adeguato al piano dei bisogni;
b) definisce, in ordine alla continuita' educativa e didattica, le
modalita' di attuazione delle CCMM 1/88 e 339/92 e del DM 1/11/1992,
consentendo, tra l'altro, in casi di particolare gravita', la
mobilita' temporanea di personale docente da una scuola all'altra;
c) attiva forme possibili di orientamento scolastico e professionale,
coordinandosi con le istituzioni preposte;
d) sostiene ed incoraggia, all'interno della scuola secondaria
superiore - in continuita' con la scuola dell'obbligo - un percorso
formativo finalizzato ad un progetto d'inserimento, di completamento
dell'autonomia sociale e di adattamento al mondo del lavoro. Tale
percorso, la cui titolarita' spetta alla scuola d'iscrizione, puo'
proporre - nell'ambito del PEI (Piano educativo individualizzato) -
moduli di formazione professionale diretti all'inserimento
lavorativo, alternati ad attivita' e a tempi relativi alla formazione
culturale e sociale della persona;
e) promuove attivita' di aggiornamento/formazione in servizio per
dirigenti scolastici, insegnanti di sostegno e curricolari. Tali
attivita' potranno coinvolgere, a richiesta, anche il personale degli
altri enti e istituzioni come previsto dall'art. 14, comma 7 della
Legge 104/92. L'organizzazione e la gestione verranno opportunamente
concordate con gli enti interessati;
f) favorisce, fino all'approvazione di un generale riordino del
sistema scolastico e formativo, un percorso d'istruzione di durata
almeno novennale e successivamente decennale, ai sensi della Legge 20
gennaio 1999, n. 9;
g) assegna alle istituzioni scolastiche i fondi relativi a: 1) spese
per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con
alunni disabili; 2) spese per attrezzature tecniche, per sussidi
didattici e/o altre forme di ausilio necessarie all'integrazione
scolastica della persona disabile;
h) promuove e favorisce la sperimentazione di nuove forme di
integrazione fra scuola, territorio e/o formazione professionale, nel
rispetto della normativa vigente.
Art. 2
Le Amministrazioni comunali, in forma, diretta o delegata:
a) individuano opportune forme di coordinamento degli interventi con
i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero;
b) provvedono affinche' si attuino interventi diretti ad assicurare:
1) l'eliminazione delle barriere architettoniche e di ogni altro
ostacolo, che impedisca l'accesso e la totale fruizione dei percorsi
formativi negli edifici scolastici di propria competenza, secondo un
piano programmato; 2) la fruibilita' dei mezzi di trasporto pubblici
e privati e l'organizzazione di trasporti specifici;
c) provvedono, altresi', nei limiti delle risorse disponibili e
conformemente all'assetto vigente delle competenze amministrative,
alla fornitura di materiale didattico, di strumenti ed ausili anche
di tipo informatico, e a quanto ritenuto necessario dal PEI o dai
progetti di integrazione;
d) garantiscono l'inserimento negli asili nido e nelle scuole materne
comunali, al fine di avviare precocemente processi di recupero, di
socializzazione e di integrazione, garantendo il diritto
all'educazione e all'istruzione;
e) assicurano direttamente per la scuola d'infanzia (0/6), per la
scuola di base e, di concerto con il Servizio sociale e la Provincia,
per la scuola secondaria superiore, i necessari supporti per
l'assistenza, l'autonomia e la comunicazione agli alunni che accedono
al sistema scolastico in base alla normativa vigente, anche mediante:
- l'utilizzo di personale assistenziale; - l'utilizzo strutturato del
volontariato e dell'area del no-profit, di obiettori di coscienza, di
studenti mediatori; - l'utilizzo di personale educativo di sostegno,
nei limiti delle risorse disponibili e sulla base di progetti di
integrazione; - la partecipazione progettuale ed economica a piani di
intervento gestiti dall'istituzione scolastica;
f) precisano che il personale educativo-assistenziale assegnato,
nell'ambito del PEI, dipende sotto il profilo funzionale ed
organizzativo dal Dirigente scolastico, responsabile del
coordinamento didattico ed educativo dell'integrazione scolastica.
Restano fermi la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato
giuridico propri dell'Amministrazione di appartenenza del personale
di cui sopra o del contratto di prestazione interveniente con il
Comune. Precisano inoltre che tale personale collabora alla
definizione e all'aggiornamento del PEI;
g) assicurano la formazione del proprio personale impegnato nella
scuola;
h) coordinano i propri interventi educativi e di assistenza ai fini
educativi attraverso la Commissione tecnica che esamina e valuta le
richieste avanzate dalle singole scuole (di cui all'art. 5 del
presente Accordo);
i) intervengono in forma diretta o delegata all'istituzione,
all'adattamento e alla gestione dei centri socio-riabilitativi ed
educativi diurni, a valenza educativa per disabili, che abbiano
assolto l'obbligo scolastico e che, a causa della gravita' delle loro
condizioni psicofisiche, non siano in grado di svolgere attivita'
lavorativa.
Art. 3
La Provincia di Ferrara:
a) provvede negli edifici di propria competenza, secondo un piano
programmato, all'eliminazione progressiva delle barriere
architettoniche e di ogni altro ostacolo che impedisca l'accesso e la
totale fruizione dei percorsi formativi;
b) propone alla Regione un piano provinciale per la realizzazione
degli interventi di diritto allo studio, regolati dagli indirizzi
regionali, ed integra annualmente le risorse regionali con propri
fondi, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, per la
realizzazione di ulteriori iniziative di integrazione;
c) assicura la collaborazione con l'Amministrazione scolastica, nel
rispetto delle proprie competenze, relativamente all'orientamento
scolastico e professionale degli alunni con handicap;
d) garantisce i necessari interventi di formazione professionale e
transizione al lavoro degli alunni con problemi di handicap, anche
attraverso la sperimentazione di nuove forme di integrazione tra
scuola e formazione professionale, in particolare sostenendo le
progettazioni specifiche che le scuole produrranno per gli allievi
disabili nell'ambito del NOS (Nuovo obbligo scolastico);
e) si impegna a concorrere alle attivita' di orientamento individuale
delle famiglie mediante la promozione di un progetto condiviso con le
parti interessate da realizzarsi con le risorse FSE (Fondo sociale
europeo);
f) si impegna, altresi', a praticare ogni possibile spazio di
applicazione della Legge 68/99, nell'ambito delle politiche di
formazione e lavoro;
g) comprende nei propri piani di formazione professionale la
previsione di qualificare figure di supporto all'inserimento
scolastico e sociale degli handicappati, verificandone adeguatamente
i profili e le esigenze numeriche rispetto alla domanda territoriale.
Art. 4
L'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara:
a) redige l'attestazione di handicap nonche' la diagnosi funzionale
(attenendosi alla classificazione internazionale delle malattie,
utilizzata nella Regione Emilia-Romagna ICD 10, definendo anche il
grado di compromissione), atta ad individuare le caratteristiche e i
bisogni degli alunni, anche ai fini dell'identificazione delle
risorse dei materiali e degli ausili resi necessari dalla disabilita'
ed utili al processo di integrazione scolastica. La certificazione
viene rilasciata, per quanto possibile, nei tempi stabiliti dalla
normativa relativa all'iscrizione degli alunni ed utili alla
formulazione degli organici, su richiesta, alla famiglia dell'alunno
che provvedera' a consegnarla direttamente alla scuola all'atto
dell'iscrizione. Una copia della certificazione viene trasmessa, a
cura dell'Azienda Unita' sanitaria locale, all'Ammministrazione
scolastica di Ferrara. La certificazione viene rinnovata ad ogni
passaggio di ordine e grado superiore, ovvero aggiornata o recessa,
qualora vi sia una modificazione sostanziale. Le certificazioni di
handicap rilasciate dagli specialisti, nell'esercizio della libera
professione, devono essere comunque convalidate, secondo le procedure
previste dalla competente Azienda Unita' sanitaria locale. La
convalida non comporta da parte dell'Azienda Unita' sanitaria locale
gli ulteriori interventi previsti dalla Legge 104/92. Per
l'iscrizione agli istituti tecnici, professionali ed artistici in cui
si svolgono attivita' di laboratorio, il Servizio competente provvede
al rilascio del certificato di idoneita' alla frequenza, tenuto conto
che l'idoneita' e' richiesta soltanto in relazione all'incolumita'
del soggetto in situazione di handicap;
b) prescrive, per quanto di competenza, ai sensi della normativa
vigente, gli ausili speciali necessari all'alunno, nell'ambito del
PEI;
c) partecipa all'aggiornamento del profilo dinamico funzionale e alle
verifiche periodiche del PEI tramite la presenza programmata, nella
scuola, degli operatori di cui all'art. 12 della Legge 104/92;
d) garantisce la fattiva collaborazione con l'Amministrazione
scolastica alle attivita' di consulenza per la realizzazione di
progetti di formazione del personale previsti dalla CM 137/90;
e) attiva, per le rispettive competenze, il Servizio NPEE (Servizio
Neuropsichiatria eta' evolutiva) nell'area della scuola fino alla
maggiore eta' e il Servizio sociale o, diversamente, di concerto con
i Comuni e la Provincia, nell'ambito della scuola secondaria
superiore, della formazione professionale ed oltre;
f) partecipa alle Commissioni interistituzionali;
g) fornisce consulenza in ordine ai problemi di natura specialistica
(NPEE) per situazioni a rischio presenti nelle classi, una volta
esperite le procedure preventive in uso;
h) eroga prestazioni nell'ambito dei programmi di formazione ed
aggiornamento organizzati dall'istituzione scolastica;
i) individua al proprio interno il referente per gli adempimenti
successivi all'attestazione di handicap ed alla diagnosi funzionale,
segnalandone il nominativo e le modalita' di contatto.
Art. 5
Commissione tecnica
Gli Enti firmatari coordinano gli interventi e l'impiego delle
risorse messe a disposizione per l'integrazione scolastica con
l'ausilio di una Commissione tecnica, composta da un rappresentante
della Provincia di Ferrara, uno della Amministrazione scolastica di
Ferrara, uno per ciascuna Amministrazione comunale, uno dell'Azienda
sanitaria locale, uno per ciascun Servizio sociale distrettuale.
Gli Enti interessati segnalano alla Provincia di Ferrara il
nominativo dei propri rappresentanti, perche' proceda alla formale
costituzione della summenzionata Commissione per la durata del
presente Accordo.
Tale Commissione, articolata a livello territoriale, realizza le
attivita' di monitoraggio degli interventi da effetuarsi dalle
singole istituzioni scolastiche per l'integrazione di ciascun alunno
in situazione di handicap. Essa redige, inoltre, sulla base di
relazioni a consuntivo presentate dalle istituzioni scolastiche, un
rapporto sul monitoraggio, e indirizza ai singoli Enti
sottoscrittori, se del caso, suggerimenti operativi.L'insediamento
della Commissione avviene con decreto del Presidente della Provincia
di Ferrara.
Nell'ambito della prima riunione vengono definite le modalita' di
funzionamento, coordinamento e convocazione.
Art. 6
Aggiornamento-Formazione del personale
In attuazione dell'art. 14 - comma 7 della Legge 104/92,
l'Amministrazione scolastica, i Comuni della provincia, l'Azienda
Unita' sanitaria locale, la Provincia, anche in collaborazione con le
associazioni dei genitori dei disabili, convengono nell'assumere
impegni ed iniziative, sia finanziarie che organizzative, in forma
singola o associata, per l'aggiornamento del personale e delle
risorse umane impegnate nell'integrazione scolastica.
Nell'ambito dei piani annuali di aggiornamento, l'Amministrazione
scolastica promuove attivita' specifiche rivolte a qualificare tutto
il personale della scuola sui temi dell'integrazione.
Le Amministrazioni comunali si impegnano a formare ed aggiornare il
personale che esse assegnano alle scuole.
Art. 7
Collegio di vigilanza
Il Collegio di vigilanza sulla esecuzione degli accordi di programma
di cui all'art. 27, comma 6 della Legge 142/90, e' presieduto dal
Presidente della Provincia o suo delegato, ed e' costituito da:
Prefetto, Dirigente dell'Amministrazione scolastica provinciale, un
rappresentante del Comune capoluogo, un rappresentante dei Comuni per
ogni ambito territoriale/distretto scolastico, un rappresentante
dell'Azienda Unita' sanitaria locale.
Art. 8
Impegni finanziari
Gli Enti firmatari si impegnano a prevedere annualmente nei propri
bilanci, compatibilmente con la disponibilita' di risorse ed in
relazione ai bisogni di integrazione manifesti sul territorio, i
fondi necessari alla realizzazione degli impegni previsti nel
presente Accordo.
Art. 9
Durata dell'Accordo
Il presente Accordo si intende valido per tre anni scolastici a far
data dall'1 settembre 2000 (anni scolastici 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003). La richiesta di eventuali modifiche del medesimo, qualora
mutino le condizioni o gli assetti normativi, puo' essere avanzata
anche da una sola parte contraente ed e' sottoposta alla valutazione
di tutti gli Enti sottoscrittori.
LA PROVINCIA L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
DI FERRARA DI FERRARA
L'AZIENDA UNITA' per I COMUNI
SANITARIA LOCALE DI FERRARA DELLA PROVINCIA:
ARGENTA, BERRA, BONDENO,
CENTO, CODIGORO, COMACCHIO,
COPPARO, FERRARA, FORMIGNANA,
GORO, IOLANDA DI SAVOIA,
LAGOSANTO, MASITORELLO, MASSAFISCAGLIA,
MESOLA, MIGLIARINO, MIGLIARO,
MIRABELLO, OSTELLATO, POGGIORENATICO,
PORTOMAGGIORE, RO, SANT'AGOSTINO,
TRESIGALLO, VIGARANO MAINARDA, VOGHIERA