REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2001, n. 1126

Criteri e modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 10 della L.R. 21 agosto 1997, n. 29 "Interventi per la permanenza nella propria abitazione" proroga atto deliberativo 27/7/1998, n. 1235

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la L.R. 29/97 recante "Norme e provvedimenti per favorire le                  
opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone            
disabili";                                                                      
- in particolare l'art. 10 che prevede la concessione da parte della            
Regione di contributi finalizzati alla gestione e alla permanenza nel           
proprio ambiente di vita da parte di cittadini in situazione di                 
handicap grave;                                                                 
richiamata la propria deliberazione 1235/98 con la quale si indicano            
modalita' e criteri per la presentazione delle richieste di accesso             
ai contributi di cui sopra;                                                     
constatato che la complessita' delle situazioni da valutarsi per la             
concessione dei contributi di cui trattasi aveva gia' indotto con               
deliberazione 1040/00 la necessita' di procedere, nell'anno 2000, ad            
una proroga del periodo di applicazione sperimentale delle procedure            
di erogazione indicate nel sopra richiamato atto deliberativo                   
1235/98;                                                                        
dato atto che in relazione alle tematiche connesse alla permanenza al           
domicilio e nel proprio ambiente di vita, sono stati costituiti due             
Centri regionali rispettivamente a) di consulenza e valutazione sugli           
ausili e sulle strumentazioni tecnologiche e b) sul superamento degli           
ostacoli e delle barriere architettoniche, la cui operativita' e'               
gia' in fase di avvio;                                                          
ritenuto che detti Centri per l'attivita' che esplicano e le                    
competenze che esprimono, possono costituire un supporto di                     
fondamentale rilievo nel percorso di valutazione per l'ammissione a             
contributo agli interventi di cui trattasi;                                     
ritenuto pertanto opportuno, prima di procedere alla definizione                
delle modalita' e dei criteri di trasferimento ai Comuni delle                  
attivita' connesse all'attuazione dell'art. 10 della L.R. 29/97, come           
previsto nella deliberazione 1235/98, pervenire alla definizione di             
intese con detti Centri sulle modalita' di collaborazione e di                  
consulenza in merito alle attivita' da trasferirsi di cui trattasi;             
constatato che, i tempi per la definizione delle modalita' di                   
collaborazione di cui sopra e l'adozione dei conseguenti atti, non              
risultano compatibili, essendo i Centri stessi in fase di avvio, con            
il termine di presentazione delle domande da parte dei cittadini che            
per esigenze di bilancio non puo' essere fissato oltre il 30/9/2001;            
rilevato di conseguenza, l'opportunita' di prorogare anche per l'anno           
2001 le modalita' e i criteri di accesso ai contributi in questione             
contenuti nella deliberazione 1235/98;                                          
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Servizi socio-sanitari, dr. Graziano Giorgi, in merito alla                     
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.            
4, sesto comma della L.R. 19/11/1992, n. 41 e della deliberazione               
2541/95;                                                                        
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Politiche               
sociali, dr. Franco Rossi, in merito alla legittimita' della presente           
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 41/92 e             
della predetta deliberazione;                                                   
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione.                
Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;                 
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di procedere anche per l'anno 2001 per le motivazioni citate in              
premessa all'applicazione sperimentale dei criteri e delle modalita'            
di accesso ai contributi di cui all'art. 10 della L.R. 29/97,                   
"Interventi per la permanenza nella propria abitazione" cosi' come              
previsti dalla deliberazione n. 1235 del 27 luglio 1998 che si                  
intende totalmente prorogata;                                                   
b) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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