DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2001, n. 1126
Criteri e modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 10 della L.R. 21 agosto 1997, n. 29 "Interventi per la permanenza nella propria abitazione" proroga atto deliberativo 27/7/1998, n. 1235
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L.R. 29/97 recante "Norme e provvedimenti per favorire le
opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone
disabili";
- in particolare l'art. 10 che prevede la concessione da parte della
Regione di contributi finalizzati alla gestione e alla permanenza nel
proprio ambiente di vita da parte di cittadini in situazione di
handicap grave;
richiamata la propria deliberazione 1235/98 con la quale si indicano
modalita' e criteri per la presentazione delle richieste di accesso
ai contributi di cui sopra;
constatato che la complessita' delle situazioni da valutarsi per la
concessione dei contributi di cui trattasi aveva gia' indotto con
deliberazione 1040/00 la necessita' di procedere, nell'anno 2000, ad
una proroga del periodo di applicazione sperimentale delle procedure
di erogazione indicate nel sopra richiamato atto deliberativo
1235/98;
dato atto che in relazione alle tematiche connesse alla permanenza al
domicilio e nel proprio ambiente di vita, sono stati costituiti due
Centri regionali rispettivamente a) di consulenza e valutazione sugli
ausili e sulle strumentazioni tecnologiche e b) sul superamento degli
ostacoli e delle barriere architettoniche, la cui operativita' e'
gia' in fase di avvio;
ritenuto che detti Centri per l'attivita' che esplicano e le
competenze che esprimono, possono costituire un supporto di
fondamentale rilievo nel percorso di valutazione per l'ammissione a
contributo agli interventi di cui trattasi;
ritenuto pertanto opportuno, prima di procedere alla definizione
delle modalita' e dei criteri di trasferimento ai Comuni delle
attivita' connesse all'attuazione dell'art. 10 della L.R. 29/97, come
previsto nella deliberazione 1235/98, pervenire alla definizione di
intese con detti Centri sulle modalita' di collaborazione e di
consulenza in merito alle attivita' da trasferirsi di cui trattasi;
constatato che, i tempi per la definizione delle modalita' di
collaborazione di cui sopra e l'adozione dei conseguenti atti, non
risultano compatibili, essendo i Centri stessi in fase di avvio, con
il termine di presentazione delle domande da parte dei cittadini che
per esigenze di bilancio non puo' essere fissato oltre il 30/9/2001;
rilevato di conseguenza, l'opportunita' di prorogare anche per l'anno
2001 le modalita' e i criteri di accesso ai contributi in questione
contenuti nella deliberazione 1235/98;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Servizi socio-sanitari, dr. Graziano Giorgi, in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.
4, sesto comma della L.R. 19/11/1992, n. 41 e della deliberazione
2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Politiche
sociali, dr. Franco Rossi, in merito alla legittimita' della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 41/92 e
della predetta deliberazione;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione.
Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di procedere anche per l'anno 2001 per le motivazioni citate in
premessa all'applicazione sperimentale dei criteri e delle modalita'
di accesso ai contributi di cui all'art. 10 della L.R. 29/97,
"Interventi per la permanenza nella propria abitazione" cosi' come
previsti dalla deliberazione n. 1235 del 27 luglio 1998 che si
intende totalmente prorogata;
b) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.