REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 giugno 2001, n. 203

Linee guida per l'attuazione del terzo programma delle attivita' a favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98 (proposta della Giunta regionale 8 maggio 2001, n. 747)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione progr. n. 747, in data 8 maggio 2001, con           
cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per le linee guida              
per l'attuazione del terzo programma delle attivita' a favore degli             
immigrati previste dal DLgs 286/98;                                             
preso atto:                                                                     
- delle modifiche ed integrazioni apportate sulla predetta proposta             
dalla commissione consiliare "Sicurezza sociale", in sede                       
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
6914 del 6 giugno 2001,                                                         
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della           
discussione di Consiglio;                                                       
visti:                                                                          
- il DLgs 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni                
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione            
dello straniero";                                                               
- il DPR 5 agosto 1998 "Approvazione del documento programmatico                
relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel                  
territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della Legge 6 marzo 1998,           
n. 40";                                                                         
- il DPR 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di                   
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la                    
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello                     
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del DLgs 25 luglio 1998,            
n. 286";                                                                        
dato atto che per la realizzazione dell'obiettivo dell'integrazione             
sociale dei cittadini stranieri immigrati vengono individuati dal               
predetto decreto 286/98 quali strumenti i seguenti interventi:                  
a) interventi finalizzati all'istruzione degli stranieri e                      
all'educazione interculturale (art. 38);                                        
b) interventi finalizzati all'integrazione sociale (art. 42);                   
c) interventi finalizzati all'individuazione di soluzioni abitative             
tali da rispondere a bisogni derivanti sia da situazioni di emergenza           
che da situazioni gia' in via di normalizzazione (art. 40);                     
d) interventi finalizzati all'attivazione di misure straordinarie di            
accoglienza per eventi eccezionali (art. 20);                                   
che per la realizzazione dei predetti interventi e' stato istituito,            
con l'art. 45 del predetto decreto, il Fondo nazionale per le                   
politiche migratorie;                                                           
visti inoltre:                                                                  
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23               
giugno 2000, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il quale             
e' stata effettuata la ripartizione tra le Regioni dello stanziamento           
del Fondo nazionale per le politiche migratorie, relativa all'anno              
2000, dal quale risulta che la quota destinata alla Regione                     
Emilia-Romagna ammonta a Lire 4.008.234.106 (pari a 2.070.080,16                
Euro);                                                                          
- i decreti del Ministro per la Solidarieta' sociale in data 13                 
novembre 2000 con i quali sono stati approvati, rispettivamente, "le            
linee guida" e "il modello uniforme per la predisposizione dei                  
programmi regionali", previsti dal regolamento di attuazione del DLgs           
286/98, relativi ai fondi per l'anno 2000;                                      
- la Legge 28 agosto 1997, n. 285;                                              
- il DLgs 18 agosto 2000, n. 267;                                               
- l'art. 5 della L.R. 12/1/1985, n. 2 e successive modificazioni;               
- la L.R. 21/2/1990, n. 14 e successive modificazioni;                          
- la L.R. 21/4/1999, n. 3;                                                      
- la L.R. 25/5/1999, n. 10;                                                     
dato atto che:                                                                  
- con deliberazione consiliare n. 1170 del 14 luglio 1999 sono state            
approvate le linee guida per l'attuazione del primo programma delle             
attivita' di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati               
previste dal DLgs 286/98, concernente, peraltro, l'utilizzo della               
somma di Lire 788.073.000 (pari a 407.005,74 Euro) proveniente dalla            
quota del predetto Fondo nazionale per l'esercizio 1998 assegnata               
alla Regione Emilia-Romagna;                                                    
- con deliberazione consiliare n. 1379 del 28 febbraio 2000 sono                
state approvate le linee guida per l'attuazione del secondo programma           
delle attivita' a favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98               
concernente la quota di riparto dello stanziamento del Fondo                    
nazionale assegnata alla Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1999            
pari a Lire 3.919.765.000 (pari a 2.024.389,68 Euro);                           
- con deliberazione consiliare n. 130 del 20 dicembre 2000 e' stato             
approvato il "Piano di riparto e assegnazione di contributi in conto            
capitale per la realizzazione di strutture di accoglienza per                   
immigrati, ai sensi dell'art. 40 del DLgs 286/98, della L.R. 14/90 e            
della L.R. 2/85" ed e' stata destinata al finanziamento degli                   
interventi previsti la somma di Lire 12.255.039.000 (pari a                     
6.329.199,44 Euro) delle quali Lire 2.997.018.000 (pari a                       
1.547.830,62 Euro) provenienti dalla quota del citato fondo relativa            
all'esercizio 1998;                                                             
- con deliberazione n. 2477 del 21 dicembre 1999 della Giunta                   
regionale, avente per oggetto "Contributi ad enti, associazioni e               
organizzazioni per attivita' a favore degli immigrati nel 1999 (art.            
17, L.R. 14/90) in attuazione della delibera 453/99", e' stata                  
destinata al finanziamento degli interventi previsti la                         
disponibilita' di Lire 250.000.000 (pari a 129.114,22 Euro) recata              
dal Capitolo 68315 del Bilancio regionale per l'esercizio 1999;                 
- con deliberazione n. 1937 del 14 novembre 2000 della Giunta                   
regionale, avente per oggetto "Contributi ad enti, associazioni ed              
organizzazioni per attivita' a favore di immigrati nel 2000 (art. 17,           
L.R. 14/90) in attuazione della delibera di Giunta 126/00", e' stata            
destinata al finanziamento degli interventi previsti la somma di Lire           
249.500.000 (pari a 128.856 Euro) ricompresa nello stanziamento                 
recato dal Capitolo 68315 del Bilancio regionale per l'esercizio                
2000;                                                                           
viste le deliberazioni del Consiglio regionale:                                 
- n. 1235 assunta in data 22 settembre 1999 recante: "Piano sanitario           
regionale 1999-2001";                                                           
- n. 1285 assunta in data 4 novembre 1999 recante: "Approvazione                
delle linee di indirizzo relative agli interventi regionali nelle               
politiche per la sicurezza";                                                    
- n. 115 assunta in data 20 dicembre 2000 recante: "Programma annuale           
per il diritto allo studio 2000-2001 (L.R. 25 maggio 1999, n. 10 -              
art. 1, Legge 10/3/2000, n. 62)";                                               
- n. 156 assunta in data 28 febbraio 2001 recante: "Programma                   
regionale per il triennio 2000-2002 per l'attuazione della Legge 28             
agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di             
opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza). Obiettivi, criteri di             
assegnazione delle risorse finanziarie e linee di indirizzo per la              
predisposizione dei piani territoriali di intervento";                          
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18 del 16 gennaio              
2001 recante: "Invito a presentare progetti da realizzare con il                
contributo del Fondo sociale europeo per il periodo 2001-2002                   
(Obiettivo 3) e con le risorse assegnate dalla circolare MLPS n. 92             
del 29 dicembre 2000 (Legge 236/93)";                                           
dato atto:                                                                      
- che nell'ambito dell'applicazione del DLgs 286/98, al fine di                 
garantire un'attuazione efficiente e condivisa con gli Enti locali              
del presente provvedimento, il competente Assessorato regionale ha              
svolto una specifica consultazione con le Amministrazioni                       
provinciali;                                                                    
- che pertanto si puo' procedere al riparto delle predette risorse              
assegnate dallo Stato per l'anno 2000, in modo da consentire la                 
formulazione di un piano di intervento delle iniziative ritenute                
prioritarie, finalizzate all'avvio di azioni positive per favorire i            
processi di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati;             
visti:                                                                          
- il parere favorevole espresso dalla Consulta regionale                        
dell'emigrazione e dell'immigrazione a norma di quanto disposto dagli           
artt. 10 e 17, comma 5 della L.R. 14/90, nella seduta del 19 aprile             
2001,                                                                           
- il parere favorevole espresso dalla Conferenza Regione-Autonomie              
locali nella seduta del 9 aprile 2001,                                          
entrambi conservati agli atti d'ufficio del Servizio competente per             
materia;                                                                        
richiamate:                                                                     
- la L.R. 18 aprile 2001, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione           
Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2001 e Bilancio pluriennale               
2001-2003";                                                                     
- la deliberazione della Giunta regionale  677/01 di presa d'atto               
dell'assegnazione della somma di Lire 4.008.234.106 (pari a                     
2.070.080,16 Euro) per le finalita' precedentemente illustrate, con             
la quale risultano apportate al Bilancio di previsione per                      
l'esercizio finanziario in corso le conseguenti variazioni in aumento           
allo stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione                
della spesa, con riferimento specifico, rispettivamente, ai Capitoli            
03067 e 68317;                                                                  
vista la deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi            
di legge, con la quale sono state fissate le direttive per                      
l'esercizio delle funzioni dirigenziali;                                        
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
a) l'approvazione del III Programma per l'attuazione del DLgs 25                
luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la              
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello                     
straniero", allegato alla presente deliberazione e della quale                  
costituisce parte integrante e sostanziale, concernente l'utilizzo              
delle risorse provenienti dallo stanziamento del Fondo nazionale per            
le politiche migratorie per l'anno 2000, articolato su tre specifici            
programmi, per un impiego complessivo di risorse previsto in Lire               
5.299.619.607 (pari a 2.737.025,11 Euro);                                       
b) di dare atto che le risorse finanziarie provenienti dallo                    
stanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie,                   
annualita' 2000, ammontanti a Lire 4.008.234.106 (pari a 2.070.080,16           
Euro), assegnate alla Regione Emilia-Romagna con DPCM 23 giugno 2000,           
risultano allocate al Capitolo 68317 "Contributi ai Comuni per le               
attivita' di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati               
(art. 5, commi 1, 2, lett. A) e B), 3 e 4, L.R. 21 febbraio 1990, n.            
14; art. 45, comma 2, DLgs 25 luglio 1998, n. 286; DPCM 28 settembre            
1998 e DPCM 6 agosto 1999) - Mezzi statali" del Bilancio di                     
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario             
2001;                                                                           
c) di dare atto che, per quanto concerne la compartecipazione                   
finanziaria prevista dal DPR 31 agosto 1999, n. 394 a carico delle              
Regioni nella misura minima del 20%, essa viene assicurata, per un              
importo complessivo pari a Lire 1.250.000.000 (pari a 645.571,12                
Euro), dalle risorse allocate ai seguenti capitoli del Bilancio di              
previsione per l'esercizio finanziario 2001, come segue:                        
- quanto a Lire 250.000.000 (pari a 129.114,22 Euro) per le attivita'           
previste in attuazione dell'art. 17 della L.R. 14/90: Capitolo 68315            
"Contributi ad associazioni, organizzazioni ed istituzioni private              
senza fini di lucro per attivita' a carattere socio-assistenziale e             
culturale a favore degli emigrati ed immigrati (art. 17, L.R. 21                
febbraio 1990, n. 14)";                                                         
- quanto a Lire 300.000.000 (pari a 154.937,07 Euro) per le attivita'           
previste in attuazione dell'art. 41, primo comma, lettera A) della              
L.R. 2/85: Capitolo 57100 "Fondo socio-assistenziale regionale. Quota           
parte destinata ai finanziamento di iniziative promozionali e                   
attivita' di rilievo regionale, nonche' delle attivita' connesse alla           
predisposizione e aggiornamento del piano socio-assistenziale                   
regionale e dei piani territoriali, a norma dell'art. 41, comma 1,              
lett. A) della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2)";                                    
- quanto a Lire 700.000.000 (pari a 361.519,83 Euro) per le attivita'           
previste in attuazione dell'art. 41, primo comma, lettera C) della              
L.R. 2/85: Capitolo 57150 "Fondo socio-assistenziale regionale -                
assegnazioni correnti ai Comuni singoli o associati per il                      
finanziamento di progetti di intervento, anche sperimentali, a norma            
dell'art. 41, comma 1, lett. C) della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2";              
d) di dare atto che il presente provvedimento prevede l'impiego di              
risorse pari a Lire 41.385.501 (pari a 21.373,83 Euro) con                      
riferimento al Capitolo 68317 "Contributi ai Comuni per le attivita'            
di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati (art. 5,                
commi 1, 2 lett. A) e B), 3 e 4, L.R. 21 febbraio 1990,  n.14; art.             
45, comma 2, DLgs 25 luglio 1998, n. 286; DPCM 28 settembre 1998 e              
DPCM 6 agosto 1999) - Mezzi statali" del bilancio per l'esercizio in            
corso, derivanti dalle somme non utilizzate in fase di attuazione               
della deliberazione del Consiglio regionale n. 1379 del 28 febbraio             
2000 concernente l'utilizzo della quota di riparto del Fondo                    
nazionale assegnata alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 1999,                
subordinatamente all'adeguamento alle risultanze effettive della                
gestione 2000 che verra' effettuato in sede di assestamento del                 
Bilancio di previsione per l'esercizio 2001;                                    
e) di dare atto che il presente provvedimento, finalizzato alla                 
acquisizione delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna                
provenienti dal Fondo nazionale per le politiche migratorie relativo            
all'anno 2000, costituisce parte del Programma degli interventi per             
l'anno 2001 previsto dall'art. 41 della L.R. 2/85, che sara'                    
approvato con successivo ed apposito provvedimento;                             
f) di dare atto infine che il presente provvedimento non comporta               
impegni di spesa e che all'assegnazione e concessione dei                       
finanziamenti, nonche' all'indicazione di eventuali modalita' di                
erogazione dei fondi a completamento di quanto gia' previsto nel                
presente atto, provvedera' la Giunta regionale con propri atti                  
successivi, previo parere della Commissione consiliare sicurezza                
sociale, sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nel                 
Programma di cui alla precedente lett. a) e tenuto conto degli                  
adempimenti previsti dal DPR 394/99 per l'utilizzo delle risorse di             
derivazione statale;                                                            
g) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna, garantendone la piu' ampia diffusione.            
III PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL DLgs 25 luglio 1998, n. 286                  
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina                        
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero                      
Premessa                                                                        
Il presente atto fa seguito ai tre precedenti provvedimenti di                  
attuazione del DLgs 286/98, posti in essere dalla Regione                       
Emilia-Romagna utilizzando le somme assegnate dallo Stato nell'ambito           
del Fondo nazionale per le politiche migratorie per gli esercizi 1998           
e 1999 nonche' risorse proprie e che qui di seguito si riassumono:              
1) deliberazione n. 1170 del 14 luglio 1999 del Consiglio regionale             
recante: "Linee guida per l'attuazione del primo programma delle                
attivita' di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati               
previste dal DLgs 286/98". Importo per le suddette attivita': Lire              
788.073.000 (pari a 407.005,74 Euro);                                           
2) deliberazione n. 2377 del 19 dicembre 2000 della Giunta regionale            
recante "Assegnazione e concessione ai Comuni capofila dei contributi           
per l'espletamento delle iniziative connesse al II programma delle              
attivita' previste dal DLgs 286/98 in attuazione della deliberazione            
1379/00 del Consiglio regionale", che ha utilizzato somme per un                
importo complessivo di Lire 3.878.379.499 (pari a 2.003.015,85 Euro)            
provenienti dalla quota di Lire 3.919.765.000 (pari a 2.024.389,68              
Euro) del Fondo nazionale assegnata alla Regione Emilia-Romagna per             
il 1999;                                                                        
3) deliberazione n. 130 del 20 dicembre 2000 del Consiglio regionale            
recante "Piano di riparto e assegnazione di contributi in conto                 
capitale per la realizzazione di strutture di accoglienza per                   
immigrati, ai sensi dell'art. 40 del DLgs 286/98, della L.R. 14/90 e            
della L.R. 2/85", con la quale e' stata destinata al finanziamento              
degli interventi previsti la somma di Lire 12.255.039.000 (pari a               
6.329.199,44 Euro) delle quali Lire 2.997.018.000 (pari a                       
1.547.830,62 Euro) provenienti dalla quota del Fondo relativa al                
1998;                                                                           
con i citati provvedimenti si e' inteso fornire una prima risposta              
alle esigenze espresse dalla presenza sul territorio della                      
popolazione immigrata, agendo sia sul versante degli interventi                 
straordinari e ordinari di accoglienza abitativa, sia sul versante              
degli interventi di integrazione sociale.                                       
Il presente provvedimento si pone l'obiettivo di consolidare, in                
armonia con la conclusione del perseguimento degli obiettivi a                  
valenza triennale indicati dal Documento programmatico relativo alla            
politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello               
Stato, e in un'ottica di acquisita sistematicita', il complesso degli           
interventi che le risorse finanziarie rese disponibili dal DLgs                 
286/98 per l'anno 2000 permettono di attivare sul territorio                    
regionale, in ottemperanza peraltro con quanto disposto degli artt.             
58 e 59 del DPR 31 agosto 1999, n. 394 anche per quanto concerne la             
compartecipazione finanziaria delle Regioni.                                    
Per le predette risorse, ammontanti a Lire 4.008.234.106 (pari a                
2.070.080,16 Euro), e' infatti cessato il regime transitorio di                 
utilizzo delle stesse gia' operante, nelle more di approvazione del             
regolamento attuativo del DLgs 286/98, per le somme assegnate alla              
Regione Emilia-Romagna relative alle quote 1998 e 1999, e pertanto il           
presente provvedimento e' assoggettato all'obbligo di indicare una              
quota di compartecipazione non inferiore al 20% dello stanziamento              
statale (decreto 13 novembre 2000 di approvazione delle "Linee guida"           
per la predisposizione dei programmi regionali).                                
A fronte della suindicata obbligatorieta' le risorse di                         
cofinanziamento regionale ammontano a Lire 1.250.000.000 (pari a                
645.571,12 Euro) e sono ripartite nell'ambito di distinti programmi             
come di seguito illustrati.                                                     
PROGRAMMA N. 1 - PIANI TERRITORIALI PROVINCIALI PER LE AZIONI DI                
INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI                                   
Obiettivi, definizione degli ambiti territoriali e relativa                     
ripartizione delle risorse finanziarie, linee di indirizzo per                  
l'elaborazione dei piani territoriali di intervento e procedure per             
l'erogazione dei finanziamenti                                                  
1.1) Premesse                                                                   
Come peraltro gia' evidenziato nelle premesse del citato                        
provvedimento n. 1379 del 20 febbraio 2000 del Consiglio regionale,             
la particolarita' del territorio della Regione, lo sviluppo dei                 
servizi e delle reti operative delle Autonomie locali consentono di             
definire, nel campo degli interventi rivolti all'integrazione sociale           
dei cittadini stranieri immigrati, un piano di azione che vede la               
partecipazione diretta degli Enti locali all'elaborazione e alla                
realizzazione di progetti che vadano ad integrare e a sviluppare le             
attuali reti dei servizi, in un'ottica di qualificazione, di                    
continuita' e di progressivo consolidamento territoriale delle                  
politiche rivolte agli immigrati, da realizzare nell'ambito                     
dell'integrazione tra competenze e soggetti diversi, pubblici e                 
privati.                                                                        
Il presente programma viene a completare e integrare il quadro del              
complesso delle iniziative a favore della popolazione immigrata                 
presente sul territorio regionale gia' poste in essere o ancora in              
fase di avvio, contenute nei seguenti programmi di intervento:                  
1) deliberazione n. 1235 del Consiglio regionale assunta in data 22             
settembre 1999 recante: "Piano sanitario regionale 1999-2001";                  
2) deliberazione n. 1285 del Consiglio regionale assunta in data 4              
novembre 1999 recante: "Approvazione delle linee di indirizzo                   
relative agli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza";           
3) deliberazione n. 115 del Consiglio regionale assunta in data 20              
dicembre 2000 recante: "Programma annuale per il diritto allo studio            
2000-2001 (L.R. 25 maggio 1999, n. 10 - art. 1, Legge 10 marzo 2000,            
n. 62);                                                                         
4) deliberazione n. 134 del Consiglio regionale assunta in data 21              
dicembre 2000 recante: "Programmazione del 15% delle risorse                    
destinate alle politiche abitative dalla deliberazione del Consiglio            
regionale 1356/00 e delle economie di programmazione del quadriennio            
1992-95";                                                                       
5) deliberazione della Giunta regionale n. 18 del 16 gennaio 2001               
recante "Invito a presentare progetti da realizzare con il contributo           
del Fondo sociale europeo per il periodo 2001-2002 (Obiettivo 3) e              
con le risorse assegnate dalla circolare MLPS n. 92 del 29 dicembre             
2000 (Legge 236/93)";                                                           
6) deliberazione n. 156 del Consiglio regionale assunta in data 28              
febbraio 2001 recante: "Programma regionale per il triennio 2000-2002           
per l'attuazione della Legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per           
la promozione di diritti e opportunita' per l'infanzia e                        
l'adolescenza). Obiettivi, criteri di assegnazione delle risorse                
finanziarie e linee di indirizzo per la predisposizione dei piani               
territoriali di intervento".                                                    
1.2) Obiettivi-linee di indirizzo per l'elaborazione dei progetti di            
intervento                                                                      
Il Documento programmatico di cui all'art. 3 del DLgs 286/98                    
individua tre grandi obiettivi verso i quali deve tendere la politica           
di integrazione:                                                                
A) costruire relazioni positive;                                                
B) garantire pari opportunita' di accesso e tutelare le differenze;             
C) assicurare i diritti della presenza legale.                                  
A) Costruire relazioni positive                                                 
Per il raggiungimento del primo obiettivo si ritiene importante                 
assicurare le condizioni per la diffusione di una informazione                  
esauriente sulle cause e sui diversi aspetti del fenomeno migratorio,           
per l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini stranieri                
immigrati e per la valorizzazione e la conoscenza dei fondamenti                
culturali connessi ai luoghi di origine.                                        
Nel senso sopra descritto appare pertanto opportuno privilegiare                
prioritariamente, nell'ambito del presente programma, le seguenti               
azioni:                                                                         
- interventi finalizzati a conseguire un consolidamento delle                   
relazioni tra associazioni e istituzioni nonche' a incrementare nei             
cittadini stranieri immigrati il livello di consapevolezza e di                 
sensibilizzazione al funzionamento della pubblica Amministrazione               
italiana, regionale e locale. In quest'ottica risultano pertanto                
prioritari gli interventi destinati a promuovere l'avvio o il                   
consolidamento delle associazioni e quelli configurabili in un ambito           
complessivo di sperimentazione di percorsi di rappresentanza;                   
- avvio o implementazione di centri interculturali intesi come luoghi           
di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire                
l'incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza nonche'             
all'elaborazione ed alla attuazione di iniziative per promuovere                
l'integrazione sociale;                                                         
- avvio o implementazione di osservatori locali sull'immigrazione con           
funzioni di monitoraggio del fenomeno a livello locale in                       
collegamento con analoga funzione a livello provinciale e regionale;            
- svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi                  
connessi all'immigrazione;                                                      
- effettuazione di campagne di informazione e di orientamento che               
mettano in risalto gli aspetti positivi connessi all'immigrazione;              
- allestimento di iniziative di tipo artistico, culturale e sportivo            
finalizzate a valorizzare le culture dei Paesi di origine;                      
- avvio o sostegno di iniziative connesse all'uso di mezzi di                   
comunicazione finalizzati alla diffusione delle informazioni relative           
all'immigrazione in Emilia-Romagna ivi comprese le iniziative                   
connesse alla formazione di cittadini stranieri in qualita' di                  
operatori dell'informazione.                                                    
B) Garantire pari opportunita' di accesso e tutelare le differenze              
Per il raggiungimento dell'obiettivo indicato si ritiene importante             
mettere in atto interventi che possano garantire un accesso paritario           
all'istruzione, ai servizi e al mercato del lavoro, curando in                  
particolare che gli interventi siano destinati prioritariamente ai              
soggetti oggettivamente piu' deboli quali i minori e le donne.                  
In particolare risultano pertanto da attivare prioritariamente i                
seguenti interventi:                                                            
- interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da             
parte dei minori stranieri immigrati, comprensivi di riferimenti alle           
leggi dell'ordinamento italiano e di educazione civica;                         
- interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da             
parte degli stranieri adulti, comprensivi di riferimenti alle leggi             
dell'ordinamento italiano e di educazione civica;                               
- interventi volti a fornire strumenti interculturali tali da                   
garantire la partecipazione degli alunni e delle famiglie al percorso           
scolastico;                                                                     
- interventi volti a valorizzare, nell'ambito di apposite iniziative            
didattiche, la conoscenza delle culture di origine;                             
- interventi volti a mantenere i legami culturali con le culture di             
origine attraverso la predisposizione di appositi corsi di lingua;              
- avvio o implementazione di centri specializzati per stranieri per             
lo svolgimento di funzioni di informazione, consulenza ed assistenza            
finalizzate, in particolare, al sostegno all'associazionismo, al                
reperimento di soluzioni abitative adeguate, all'inserimento                    
professionale nonche' all'attivita' di tutela prevista dal comma 12             
dell'art. 44 del DLgs 286/98 nei confronti della discriminazione.               
Presso i centri, soprattutto quelli ubicati presso i Comuni capoluogo           
di provincia, potranno essere svolte anche le funzioni sopra indicate           
relative agli osservatori locali sull'immigrazione;                             
- interventi finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi                 
idonei per permettere un adeguato accesso ai servizi;                           
- interventi di formazione di mediatori culturali che individuino e             
consolidino una specifica professionalita' tale da garantire sia la             
ricognizione dei bisogni degli utenti sia l'ottenimento di adeguate             
prestazioni da parte dei servizi;                                               
- interventi a sostegno alle attivita' in favore dei richiedenti                
asilo e dei profughi stranieri;                                                 
- interventi rivolti a costruire percorsi integrati tra formazione              
linguistica e informazione, orientamento e formazione professionale,            
finalizzati ad agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro e la                 
ricerca di migliori opportunita'.                                               
C) Assicurare i diritti della presenza legale                                   
Finalizzati al raggiungimento del terzo obiettivo si possono                    
ascrivere gli interventi di tutela dei diritti nonche' gli interventi           
che prefigurino un percorso assistito di tutela secondo quanto                  
indicato dall'art. 44 del DLgs 286/98 in materia di azione civile               
contro la discriminazione.                                                      
Al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni,                              
nell'individuazione dei progetti da ammettere a contributo risultera'           
opportuno tenere conto della programmazione degli interventi                    
riconducibili all'attuazione dei provvedimenti indicati al punto 1.1)           
nonche' delle iniziative ricomprese nei programmi provinciali da                
realizzare mediante il contributo del Fondo sociale europeo in                  
attuazione delle vigenti direttive regionali.                                   
1.3) I soggetti                                                                 
Vengono individuati le Province, i Comuni singoli o associati e le              
Comunita' Montane quali referenti della progettazione e della                   
attuazione degli interventi, attraverso obiettivi condivisi e azioni            
concertate con altri attori pubblici e privati, quali Aziende                   
sanitarie locali, provveditorati agli studi, organizzazioni non                 
lucrative di utilita' sociale, cooperative sociali, volontariato,               
rappresentanze delle forze economiche e sociali e delle associazioni.           
1.4) Ambiti territoriali di intervento, procedure di concertazione,             
piani territoriali e progetti esecutivi                                         
Per quanto concerne gli ambiti territoriali per la predisposizione              
dei piani si ritiene opportuno individuare nella Provincia la                   
dimensione di riferimento.                                                      
All'Amministrazione provinciale e' pertanto demandata                           
l'individuazione, da realizzare tramite la concertazione con gli Enti           
locali interessati, delle priorita' di intervento e conseguentemente            
la ripartizione delle risorse in relazione ai progetti che dovranno             
essere realizzati nel territorio di competenza sulla base di                    
specifici accordi.                                                              
Alla Provincia spetta il compito, quale ente intermedio di promozione           
e coordinamento delle attivita' locali, di favorire la partecipazione           
alla concertazione, oltre che degli Enti locali individuati quali               
soggetti attuatori, dei soggetti indicati al precedente punto 1.3).             
Si segnala inoltre l'opportunita' di adottare specifiche procedure di           
consultazione con i Consigli territoriali istituiti ai sensi                    
dell'art. 3, comma 6 del DLgs 286/98.                                           
Le eventuali collaborazioni per l'attuazione dei progetti tra gli               
Enti pubblici partecipanti agli accordi e i soggetti privati in essi            
coinvolti potranno essere definite attraverso apposite convenzioni,             
delle quali sara' dato atto in ciascun accordo.                                 
Risultera' opportuno accordare titolo preferenziale ai progetti che             
prevederanno la partecipazione di piu' soggetti in una logica di rete           
territoriale, riconoscendo nel contempo uno specifico valore aggiunto           
ai progetti che vedranno il coinvolgimento delle associazioni di                
immigrati.                                                                      
Gli accordi derivanti dalla concertazione confluiranno in specifici             
piani territoriali di intervento, che dovranno essere adottati dalle            
rispettive Amministrazioni provinciali e saranno articolati in                  
progetti immediatamente esecutivi, comprensivi del relativo piano               
economico e della prevista copertura finanziaria con cui ogni singolo           
ente concorre alla realizzazione dei programmi nonche' dei tempi e              
delle modalita' di realizzazione degli interventi.                              
I progetti esecutivi dovranno garantire l'attuazione di interventi              
connessi al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente                 
documento, ferma restando la liberta' di scelta circa il peso da                
attribuire ad ogni singola azione.                                              
I progetti potranno avere uno sviluppo operativo annuale o biennale.            
In ciascun progetto esecutivo dovranno essere indicate le risorse               
aggiuntive messe a disposizione dai soggetti attuatori, che non                 
potranno essere inferiori al 35% della spesa totale.                            
Una volta perfezionati e approvati dalle Province, i piani                      
territoriali di intervento dovranno essere trasmessi entro il 30                
settembre 2001 alla Regione per l'adozione, da parte della Giunta,              
della successiva delibera di approvazione e di erogazione dei                   
finanziamenti.                                                                  
Unitamente alla trasmissione dei piani territoriali le                          
Amministrazioni provinciali sono tenute all'inoltro di una specifica            
relazione sullo stato di realizzazione dei piani territoriali di cui            
alla citata deliberazione n. 1379 del 28 febbraio 2000 del Consiglio            
regionale, approvati con deliberazione n. 2377 del 19 dicembre 2000             
della Giunta regionale.                                                         
1.5) Le risorse finanziarie                                                     
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23                
giugno 2000, di concerto con il Ministro dell'Interno, e' stata                 
destinata in favore della Regione Emilia-Romagna la quota derivante             
dalla suddivisione dello stanziamento del Fondo nazionale per l'anno            
2000, pari a Lire 4.008.234.106 (pari a 2.070.080,16 Euro).                     
Alle predette risorse, in attuazione del disposto dell'art. 58 del              
DPR 31 agosto 1999, n. 394, viene prevista una integrazione, a titolo           
di compartecipazione della Regione, di Lire 700.000.000 (pari a                 
361.519,83 Euro) a carico della dotazione del Capitolo 57150 (L.R.              
2/85 - Fondo socio-assistenziale regionale - art. 41, primo comma,              
lettera c) del bilancio regionale per il corrente esercizio, quale              
quota parte dell'intero cofinanziamento regionale al programma                  
complessivo.                                                                    
previsto inoltre l'impiego di risorse assegnate e non utilizzate in             
sede di attuazione del citato provvedimento n. 1379 del 20 febbraio             
2000 del Consiglio regionale, ammontanti a Lire 41.385.501 (pari a              
21.373,83 Euro), tenuto conto di quanto indicato al punto d) del                
dispositivo del presente atto.                                                  
L'entita' della somma complessiva, riferita al programma  n.1, da               
ripartire tra gli ambiti territoriali provinciali ammonta pertanto a            
Lire 4.749.619.607 (pari a 2.452.973,82 Euro).                                  
Per la ripartizione agli ambiti territoriali provinciali della                  
predetta somma si e' fatto ricorso ai seguenti criteri che meglio               
appaiono rispondere alle esigenze del fenomeno oramai consolidato               
dell'immigrazione sul territorio della regione Emilia-Romagna:                  
- la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata            
sulla base dei permessi di soggiorno - fonte Ministero dell'Interno             
(50%);                                                                          
- la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata            
sulla base delle residenze anagrafiche - fonte ISTAT (50%).                     
Si rimanda all'allegata Tabella A) per la ripartizione dettagliata              
delle risorse finanziarie e delle quote attribuite ad ogni ambito               
territoriale.                                                                   
1.6) La corresponsabilita' finanziaria degli Enti locali                        
Al fine di promuovere la necessaria corresponsabilita' finanziaria da           
parte degli Enti locali, si ritiene opportuno stabilire una quota               
minima a carico degli stessi, attraverso risorse proprie o di altri             
soggetti pubblici o privati, stabilita in una percentuale minima pari           
al 35% della spesa totale prevista per l'attuazione dei singoli                 
progetti esecutivi.                                                             
1.7) Spese ammissibili                                                          
Agli effetti della ripartizione della quota regionale del Fondo                 
nazionale sono considerate ammissibili le spese per interventi                  
relativi ad attivita' migliorative o aggiuntive rispetto a quelle               
ordinarie. Non sono pertanto ammissibili le spese imputabili                    
all'ordinaria attivita' istituzionale prevista dalle leggi vigenti,             
nonche' le voci poste a carico del Fondo sanitario. Non sono infine             
ammissibili le voci di spesa per la costruzione, la ristrutturazione            
e l'acquisto di immobili.                                                       
In particolare sono considerate ammissibili le seguenti voci di                 
spesa:                                                                          
a) spese generali di progettazione, avvio e promozione delle                    
iniziative fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto;            
b) spese generali di documentazione, laddove esse assumano                      
particolare rilievo rispetto alla costruzione e alla qualita' del               
progetto, fino ad un massimo del 10% del costo totale dello stesso;             
c) costo del personale espressamente adibito alla realizzazione dei             
progetti;                                                                       
d) arredi, attrezzature e materiali per l'avvio di nuovi servizi;               
e) affitto nuovi locali, utenze relative e materiale di consumo in              
generale, fino a un massimo del 30% del costo totale del progetto;              
f) spese di trasporto e di residenzialita', se previste dalla                   
specificita' del progetto;                                                      
g) spese per la formazione degli operatori;                                     
h) forme di sostegno economico diretto o indiretto a favore di                  
famiglie immigrate, donne sole con minori, adulti, in condizioni di             
particolare difficolta'.                                                        
1.8) Erogazione dei finanziamenti                                               
I finanziamenti saranno erogati ai Comuni indicati come capofila dei            
singoli progetti esecutivi ricompresi nei piani territoriali                    
provinciali.                                                                    
1.9) Procedure e tempi di attuazione                                            
Al fine di facilitare l'espletamento delle procedure connesse                   
all'attuazione del procedimento previsto dal presente provvedimento,            
se ne fornisce di seguito un modello di riferimento:                            
La Regione:                                                                     
fissa gli obiettivi, i criteri di assegnazione delle risorse                    
finanziarie e le linee di indirizzo dei piani territoriali di                   
intervento.                                                                     
La Provincia:                                                                   
adotta le procedure per la concertazione dei Comuni, delle Comunita'            
Montane e degli altri soggetti pubblici e privati finalizzata                   
all'individuazione dei progetti e del Comune individuato quale                  
capofila.                                                                       
Gli Enti locali:                                                                
stipulano tra loro e con altri soggetti pubblici e privati specifici            
accordi che individuano i progetti esecutivi comprendenti le singole            
azioni e contenenti le indicazioni relative alle convenzioni da                 
sottoscrivere con i soggetti privati.                                           
La Provincia:                                                                   
invia alla Regione entro il termine del 30 settembre 2001 il piano              
territoriale di intervento adottato sulla base degli accordi                    
stipulati dagli Enti locali.                                                    
La Regione:                                                                     
approva e finanzia i piani territoriali entro 60 giorni dalla                   
ricezione degli stessi.                                                         
La Provincia:                                                                   
avvia la fase di monitoraggio sull'attuazione del piano territoriale            
di intervento.                                                                  
La Regione:                                                                     
cura il monitoraggio a livello regionale dei piani territoriali e ne            
effettua la valutazione complessiva.                                            
Con successiva comunicazione verra' fornito, alle Amministrazioni               
provinciali, un modulo di presentazione dei progetti che dovra'                 
essere utilizzato per poter accedere ai finanziamenti oggetto del               
presente programma.                                                             
PROGRAMMA N. 2 - CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' A              
FAVORE DI IMMIGRATI                                                             
2.1) Premesse                                                                   
La L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 "Iniziative regionali a favore                  
dell'emigrazione e dell'immigrazione. Nuove norme per l'istituzione             
della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione",                 
all'art. 17 prevede la concessione di contributi a sostegno di                  
attivita' ed iniziative di enti, associazioni e istituzioni a favore            
degli emigrati emiliano romagnoli, degli immigrati e dei loro                   
familiari.                                                                      
Ai sensi del citato art. 17, i soggetti destinatari di tali                     
contributi sono enti pubblici, associazioni, organizzazioni ed                  
istituzioni private senza fini di lucro che abbiano una sede                    
permanente nel territorio regionale e che operino da almeno cinque              
anni con carattere di continuita' e specificita' a favore degli                 
immigrati.                                                                      
L'attuazione dell'art. 17 della L.R. 14/94 ha visto nell'ultimo                 
biennio l'adozione di atti da parte della Giunta regionale volti a              
incrementare il sostegno a numerose iniziative intraprese                       
prevalentemente dalle associazioni di immigrati presenti sul                    
territorio regionale. Tale sostegno si e' concretizzato, per quanto             
concerne l'esercizio 1999, in una erogazione di risorse pari a Lire             
223.000.000 (pari a 115.169,89 Euro) e per quanto riguarda                      
l'esercizio 2000, in un impegno di spesa di Lire 249.500.000 (pari a            
128.856,00 Euro), con imputazione al Capitolo 68315 del bilancio                
regionale per i rispettivi esercizi finanziari.                                 
La valutazione del complesso delle iniziative fin qui poste in essere           
evidenzia il coinvolgimento della maggior parte delle associazioni di           
immigrati presenti sul territorio regionale, con una positiva                   
maturazione dei rapporti tra le stesse e la rete degli Enti locali.             
Risulta pertanto praticabile e opportuno nella fase attuale                     
riconfigurare il meccanismo gia' consolidato ed esperimentato di                
individuazione e sostegno delle predette iniziative collegandolo,               
anche se con distinta programmazione degli interventi, nell'ambito              
generale delle iniziative connesse alla predisposizione dei piani               
territoriali provinciali di cui al citato Programma n. 1.                       
2.2) Linee di indirizzo per l'attuazione delle iniziative e criteri             
di priorita'                                                                    
Per l'esercizio 2001 le richieste di contributi saranno ammesse per             
iniziative avviate nel corso dell'esercizio 2001, finalizzate                   
all'integrazione socio-culturale dei cittadini stranieri immigrati e            
realizzate nei settori seguenti, indicati in ordine di priorita':               
a) corsi di lingua italiana;                                                    
b) iniziative nei confronti di donne e bambini/e immigrati rivolte a            
favorire i processi di aggregazione e socializzazione;                          
c) attivita' sportive (promozione/partecipazione a tornei, gare,                
campionati, corsi ed acquisto delle attrezzature necessarie);                   
d) produzione ed uso di mezzi di comunicazione per lo svolgimento di            
attivita' informative rivolte principalmente a cittadini stranieri;             
e) valorizzazione, promozione, diffusione delle culture e delle                 
lingue d'origine.                                                               
I contributi saranno assegnati secondo il seguente ordine di                    
priorita':                                                                      
a) iniziative promosse congiuntamente da piu'                                   
associazioni/organizzazioni di cittadini stranieri;                             
b) iniziative promosse e gestite da associazioni/organizzazioni di              
cittadini stranieri in collaborazione con istituzioni pubbliche;                
c) iniziative promosse da associazioni/organizzazioni di cittadini              
stranieri in collaborazione con associazioni/organizzazioni di                  
cittadini italiani o miste;                                                     
d) attivita' programmate da singole associazioni o organizzazioni               
promosse e composte interamente o in misura prevalente da cittadini             
stranieri immigrati, provenienti da Paesi a limitato sviluppo                   
socio-economico;                                                                
e) attivita' di associazioni/organizzazioni (operanti da almeno                 
cinque anni), promosse e composte da cittadini stranieri ed italiani;           
f) iniziative promosse e gestite da Enti locali in collaborazione con           
associazioni/organizzazioni di cittadini stranieri.                             
Per poter accedere ai contributi oggetto del presente programma, i              
soggetti associativi dovranno essere formalmente costituiti e dotati            
di statuto regolarmente registrato.                                             
I soggetti che non sono composti interamente o in misura nettamente             
prevalente da cittadini stranieri dovranno inoltre dimostrare di                
operare con carattere di continuita' e specificita' a favore degli              
immigrati da almeno cinque anni.                                                
A parita' di altre condizioni saranno considerati elementi                      
preferenziali:                                                                  
1) i programmi di attivita' che interessano il maggior numero di                
persone;                                                                        
2) i soggetti con un maggior numero di immigrati aderenti;                      
3) le associazioni/organizzazioni iscritte ad albi o registri del               
volontariato o dell'associazionismo, istituiti dalle Amministrazioni            
comunali o provinciali.                                                         
2.3) Spese ammissibili                                                          
Il contributo massimo assegnabile ad ogni singolo intervento non                
potra' superare il 65% delle spese ritenute ammissibili.                        
Per le voci di spesa ammissibili a contributo si rimanda allo schema            
indicato al punto 1.7) del Programma n. 1 per quanto applicabile.               
2.4) Ambiti territoriali di intervento                                          
All'Amministrazione provinciale e' demandata l'individuazione, da               
realizzare tramite appositi bandi, delle iniziative da ammettere a              
contributo per il territorio di competenza nonche' la determinazione            
delle percentuali di contribuzione delle stesse sulla base delle                
risorse disponibili.                                                            
Una volta approvati dalle Province, gli atti indicanti i soggetti               
destinatari dei contributi per lo svolgimento delle iniziative                  
approvate, dovranno essere trasmessi, entro il 30 settembre 2001,               
alla Regione per l'adozione, da parte della Giunta, della successiva            
delibera di approvazione e di concessione dei finanziamenti.                    
2.5) Le risorse finanziarie                                                     
L'entita' della somma complessiva da ripartire tra gli ambiti                   
territoriali provinciali ammonta a Lire 250.000.000 (pari a                     
129.114,22 Euro) derivanti dalla dotazione del Capitolo 68315 del               
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio             
finanziario 2001.                                                               
Per la ripartizione agli ambiti territoriali provinciali della                  
predetta somma si e' fatto ricorso ai seguenti criteri che meglio               
appaiono rispondere alle esigenze del fenomeno oramai consolidato               
dell'immigrazione sul territorio della regione Emilia-Romagna:                  
- la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata            
sulla base dei permessi di soggiorno - fonte Ministero dell'Interno             
(40%);                                                                          
- la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata            
sulla base delle residenze anagrafiche - fonte ISTAT (40%);                     
- il rapporto tra immigrati residenti e popolazione locale (20%).               
Le risorse disponibili indicano un budget minimale assegnato ad ogni            
ambito territoriale, incrementabile, qualora venga ritenuto opportuno           
dalle Amministrazioni provinciali, facendo ricorso anche alle risorse           
assegnate per la predisposizione dei piani di cui al Programma n. 1.            
Si fa presente peraltro che, qualora ricorrano le condizioni di cui             
al punto precedente, l'entita' del budget accessorio dovra' essere              
determinata entro il limite della quota ripartita di risorse                    
regionali provenienti dal Capitolo 57150 e assegnabile unicamente ai            
Comuni (v. Tab. A).                                                             
Si rimanda all'allegata Tabella B) per la ripartizione dettagliata              
delle risorse finanziarie e delle quote attribuite ad ogni ambito               
territoriale.                                                                   
2.6) Procedure e tempi di attuazione                                            
Al fine di facilitare l'espletamento delle procedure connesse                   
all'attuazione del procedimento previsto dal presente Programma n. 2,           
se ne fornisce di seguito un modello di riferimento:                            
La Regione:                                                                     
fissa gli obiettivi, i criteri di assegnazione delle risorse                    
finanziarie e le linee di indirizzo per la formulazione dei bandi               
provinciali.                                                                    
La Provincia:                                                                   
adotta le procedure per la pubblicizzazione dei bandi finalizzati               
all'individuazione dei progetti e procede, alla scadenza degli                  
stessi, alla predisposizione di una specifica graduatoria dei                   
progetti approvati contenente l'indicazione dell'importo assegnabile            
ai soggetti attuatori.   L'approvazione della graduatoria viene                 
effettuata con apposito atto dell'Amministrazione provinciale                   
contenente anche l'indicazione relativa alle eventuali risorse                  
aggiuntive al budget assegnato individuabili nelle risorse assegnate            
per il finanziamento dei piani di cui al Programma n. 1. L'atto di              
approvazione dei progetti relativi al Programma n. 2 viene inviato              
alla Regione entro il 30 settembre 2001.                                        
La Regione:                                                                     
assegna e concede i contributi ai soggetti attuatori dei progetti               
approvati con gli atti delle Amministrazioni provinciali entro 60               
giorni dalla ricezione degli stessi.                                            
L'erogazione dei contributi ai soggetti assegnatari sara' subordinata           
alla presentazione (entro 30 giorni dalla data di comunicazione                 
dell'avvenuta assegnazione) di una dichiarazione di avvio o di                  
realizzazione dell'iniziativa proposta unitamente all'invio alla                
Regione Emilia-Romagna della documentazione contabile attestante la             
spesa gia' sostenuta o fatturata o comunque addebitata al soggetto              
richiedente pari almeno al 35% di quella prevista.                              
I soggetti assegnatari dei contributi dovranno far pervenire al                 
competente Servizio regionale, entro sei mesi dall'avvenuta                     
erogazione, la documentazione attestante l'attuazione delle                     
iniziative finanziate ed una rendicontazione delle entrate e delle              
spese effettivamente sostenute per ogni singola attivita' finanziata.           
Con successiva comunicazione alle Amministrazioni provinciali verra'            
fornito un modulo di presentazione dei progetti che dovra' essere               
utilizzato per poter accedere ai finanziamenti oggetto del presente             
programma.                                                                      
PROGRAMMA N. 3 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI                      
COMUNICAZIONE INTERCULTURALE                                                    
3.1) Premesse                                                                   
Il costante incremento della presenza di immigrati stranieri in                 
Emilia-Romagna induce a porre particolare attenzione alla necessita'            
di favorire i processi di integrazione sociale intervenendo anche nel           
settore strategico della comunicazione.                                         
La scelta di operare in questo settore risponde infatti ad un'idea di           
politica sociale che, accanto ad un insieme di interventi e servizi             
materiali, sviluppa interventi che si prefiggono di operare sul piano           
dei vissuti simbolici, secondo una logica preventiva e promozionale,            
finalizzati a conseguire l'obiettivo di favorire lo sviluppo di una             
societa' multiculturale, basata sulla pacifica convivenza delle                 
diversita' e sulla capacita' di sintetizzare positivamente i                    
conflitti derivanti dalle difficolta' di dialogo, fondata sulla piena           
e accettata condizione di cittadinanza dei migranti.                            
In uno scenario mediatico nel quale spesso la rappresentazione del              
fenomeno migratorio viene prevalentemente correlata alle sole                   
problematiche di ordine pubblico, marginalita' e disagio sociale,               
pare opportuno dare luogo quindi all'avvio di una specifica                     
iniziativa nel settore della comunicazione. Tale iniziativa si pone             
l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza delle                     
opportunita' e dell'arricchimento complessivo che il fenomeno                   
migratorio conferisce alla societa' e di evitare nel contempo che nel           
tessuto sociale possano innescarsi processi di isolamento e chiusura            
comunicativa tra i cittadini stranieri ed i soggetti autoctoni                  
individuali e collettivi della nostra regione.                                  
3.2) Obiettivi e linee di indirizzo                                             
Si intendono qui specificatamente connesse ad una attivita' di                  
comunicazione le attivita' che:                                                 
a) favoriscono una corretta conoscenza delle cause e degli aspetti              
reali del fenomeno migratorio;                                                  
b) valorizzano e diffondono le espressioni culturali, ricreative,               
sociali e religiose delle varie comunita' straniere;                            
c) garantiscono ai cittadini immigrati pari opportunita' di accesso             
all'informazione;                                                               
d) prevengono fenomeni e comportamenti improntati all'intolleranza.             
Nella regione Emilia-Romagna sono gia' esistenti numerose esperienze            
di comunicazione promosse da cittadini stranieri o ad essi rivolte.             
In molti casi si tratta pero' di realta' precarie e limitate ad un              
ambito locale o ad aree territorialmente ristrette.                             
Appare quindi evidente la necessita', riconosciuta dai settori della            
societa' che gia' da diverso tempo si trovano piu' a confronto con i            
temi e le problematiche derivanti dal fenomeno dell'immigrazione, di            
definire un primo momento strutturato di un intervento complessivo              
sul territorio nel settore della comunicazione, rinviando ad una fase           
successiva del processo una piu' puntuale definizione e articolazione           
degli interventi.                                                               
A fronte della situazione esistente gli obiettivi che si pone                   
pertanto prioritariamente la presente azione sulla comunicazione                
sono:                                                                           
1) accrescere la partecipazione ed il protagonismo dei cittadini                
stranieri, facilitandone l'inserimento anche nel circuito informativo           
generale;                                                                       
2) superare la fase delle iniziative parziali ed episodiche,                    
costruendo esperienze e processi di comunicazione caratterizzati da             
continuita';                                                                    
3) costruire ed incentivare un approccio sinergico alle reti                    
informative esistenti;                                                          
4) promuovere e sperimentare strumenti innovativi volti alla                    
diffusione di una informazione multiculturale e multilingue,                    
favorendo il confronto tra punti di vista e culture presenti nella              
societa' regionale;                                                             
5) promuovere la qualificazione dell'offerta informativa rivolta ai             
cittadini stranieri;                                                            
6) favorire la formazione specifica e l'inserimento in campo                    
giornalistico di operatori dell'informazione (stranieri e italiani);            
7) favorire la conoscenza, il confronto ed il collegamento con                  
analoghe iniziative in Italia ed Europa e con mezzi di informazione             
dei Paesi d'origine.                                                            
3.3) Le risorse finanziarie                                                     
Le risorse finanziarie utilizzabili per l'attuazione del presente               
programma ammontano a complessive Lire 300.000.000 (pari a 154.937,07           
Euro) a carico della dotazione del Capitolo 57100 (L.R. 2/85 - Fondo            
socio-assistenziale regionale - art. 41, primo comma, lettera a) del            
bilancio regionale per l'esercizio in corso.                                    
3.4) Procedure                                                                  
Per la realizzazione delle azioni connesse al conseguimento degli               
obiettivi sopra indicati sono previsti sia interventi diretti della             
Regione sia il sostegno ad iniziative significative gia' operanti o             
da intraprendere sul territorio regionale ad opera di soggetti                  
pubblici e privati.                                                             
Sono pertanto previste due modalita' operative per la scelta dei                
progetti da finanziare:                                                         
a) attivazione di iniziative progettuali a gestione diretta della               
Regione o mediante finanziamento di iniziative commissionate a                  
soggetti diversi, nel rispetto della normativa regionale vigente,               
segnalate dall'Assessorato competente;                                          
b) approvazione da parte della Giunta regionale di un apposito atto             
per la individuazione di modalita' di accesso ai contributi previsti            
di soggetti pubblici e privati a norma dell'art. 2 della L.R. 2/85.             
La Giunta regionale provvedera' successivamente con appositi atti,              
previo parere della Commissione consiliare Sicurezza sociale, in                
attuazione dei precedenti punti a) e b), all'individuazione delle               
iniziative con le conseguenti assegnazioni ai destinatari individuati           
e all'assunzione dei relativi impegni di spesa, ricorrendo le                   
condizioni previste dalla L.R. 31/77 cosi' come modificata dalla L.R.           
40/94, sul Capitolo 57100 del Bilancio di previsione per l'esercizio            
2001 nonche' alle modalita' di erogazione della spesa.                          
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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