DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 giugno 2001, n. 203
Linee guida per l'attuazione del terzo programma delle attivita' a favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98 (proposta della Giunta regionale 8 maggio 2001, n. 747)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione progr. n. 747, in data 8 maggio 2001, con
cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per le linee guida
per l'attuazione del terzo programma delle attivita' a favore degli
immigrati previste dal DLgs 286/98;
preso atto:
- delle modifiche ed integrazioni apportate sulla predetta proposta
dalla commissione consiliare "Sicurezza sociale", in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
6914 del 6 giugno 2001,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della
discussione di Consiglio;
visti:
- il DLgs 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero";
- il DPR 5 agosto 1998 "Approvazione del documento programmatico
relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della Legge 6 marzo 1998,
n. 40";
- il DPR 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del DLgs 25 luglio 1998,
n. 286";
dato atto che per la realizzazione dell'obiettivo dell'integrazione
sociale dei cittadini stranieri immigrati vengono individuati dal
predetto decreto 286/98 quali strumenti i seguenti interventi:
a) interventi finalizzati all'istruzione degli stranieri e
all'educazione interculturale (art. 38);
b) interventi finalizzati all'integrazione sociale (art. 42);
c) interventi finalizzati all'individuazione di soluzioni abitative
tali da rispondere a bisogni derivanti sia da situazioni di emergenza
che da situazioni gia' in via di normalizzazione (art. 40);
d) interventi finalizzati all'attivazione di misure straordinarie di
accoglienza per eventi eccezionali (art. 20);
che per la realizzazione dei predetti interventi e' stato istituito,
con l'art. 45 del predetto decreto, il Fondo nazionale per le
politiche migratorie;
visti inoltre:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23
giugno 2000, di concerto con il Ministro dell'Interno, con il quale
e' stata effettuata la ripartizione tra le Regioni dello stanziamento
del Fondo nazionale per le politiche migratorie, relativa all'anno
2000, dal quale risulta che la quota destinata alla Regione
Emilia-Romagna ammonta a Lire 4.008.234.106 (pari a 2.070.080,16
Euro);
- i decreti del Ministro per la Solidarieta' sociale in data 13
novembre 2000 con i quali sono stati approvati, rispettivamente, "le
linee guida" e "il modello uniforme per la predisposizione dei
programmi regionali", previsti dal regolamento di attuazione del DLgs
286/98, relativi ai fondi per l'anno 2000;
- la Legge 28 agosto 1997, n. 285;
- il DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 5 della L.R. 12/1/1985, n. 2 e successive modificazioni;
- la L.R. 21/2/1990, n. 14 e successive modificazioni;
- la L.R. 21/4/1999, n. 3;
- la L.R. 25/5/1999, n. 10;
dato atto che:
- con deliberazione consiliare n. 1170 del 14 luglio 1999 sono state
approvate le linee guida per l'attuazione del primo programma delle
attivita' di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati
previste dal DLgs 286/98, concernente, peraltro, l'utilizzo della
somma di Lire 788.073.000 (pari a 407.005,74 Euro) proveniente dalla
quota del predetto Fondo nazionale per l'esercizio 1998 assegnata
alla Regione Emilia-Romagna;
- con deliberazione consiliare n. 1379 del 28 febbraio 2000 sono
state approvate le linee guida per l'attuazione del secondo programma
delle attivita' a favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98
concernente la quota di riparto dello stanziamento del Fondo
nazionale assegnata alla Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1999
pari a Lire 3.919.765.000 (pari a 2.024.389,68 Euro);
- con deliberazione consiliare n. 130 del 20 dicembre 2000 e' stato
approvato il "Piano di riparto e assegnazione di contributi in conto
capitale per la realizzazione di strutture di accoglienza per
immigrati, ai sensi dell'art. 40 del DLgs 286/98, della L.R. 14/90 e
della L.R. 2/85" ed e' stata destinata al finanziamento degli
interventi previsti la somma di Lire 12.255.039.000 (pari a
6.329.199,44 Euro) delle quali Lire 2.997.018.000 (pari a
1.547.830,62 Euro) provenienti dalla quota del citato fondo relativa
all'esercizio 1998;
- con deliberazione n. 2477 del 21 dicembre 1999 della Giunta
regionale, avente per oggetto "Contributi ad enti, associazioni e
organizzazioni per attivita' a favore degli immigrati nel 1999 (art.
17, L.R. 14/90) in attuazione della delibera 453/99", e' stata
destinata al finanziamento degli interventi previsti la
disponibilita' di Lire 250.000.000 (pari a 129.114,22 Euro) recata
dal Capitolo 68315 del Bilancio regionale per l'esercizio 1999;
- con deliberazione n. 1937 del 14 novembre 2000 della Giunta
regionale, avente per oggetto "Contributi ad enti, associazioni ed
organizzazioni per attivita' a favore di immigrati nel 2000 (art. 17,
L.R. 14/90) in attuazione della delibera di Giunta 126/00", e' stata
destinata al finanziamento degli interventi previsti la somma di Lire
249.500.000 (pari a 128.856 Euro) ricompresa nello stanziamento
recato dal Capitolo 68315 del Bilancio regionale per l'esercizio
2000;
viste le deliberazioni del Consiglio regionale:
- n. 1235 assunta in data 22 settembre 1999 recante: "Piano sanitario
regionale 1999-2001";
- n. 1285 assunta in data 4 novembre 1999 recante: "Approvazione
delle linee di indirizzo relative agli interventi regionali nelle
politiche per la sicurezza";
- n. 115 assunta in data 20 dicembre 2000 recante: "Programma annuale
per il diritto allo studio 2000-2001 (L.R. 25 maggio 1999, n. 10 -
art. 1, Legge 10/3/2000, n. 62)";
- n. 156 assunta in data 28 febbraio 2001 recante: "Programma
regionale per il triennio 2000-2002 per l'attuazione della Legge 28
agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza). Obiettivi, criteri di
assegnazione delle risorse finanziarie e linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani territoriali di intervento";
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18 del 16 gennaio
2001 recante: "Invito a presentare progetti da realizzare con il
contributo del Fondo sociale europeo per il periodo 2001-2002
(Obiettivo 3) e con le risorse assegnate dalla circolare MLPS n. 92
del 29 dicembre 2000 (Legge 236/93)";
dato atto:
- che nell'ambito dell'applicazione del DLgs 286/98, al fine di
garantire un'attuazione efficiente e condivisa con gli Enti locali
del presente provvedimento, il competente Assessorato regionale ha
svolto una specifica consultazione con le Amministrazioni
provinciali;
- che pertanto si puo' procedere al riparto delle predette risorse
assegnate dallo Stato per l'anno 2000, in modo da consentire la
formulazione di un piano di intervento delle iniziative ritenute
prioritarie, finalizzate all'avvio di azioni positive per favorire i
processi di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati;
visti:
- il parere favorevole espresso dalla Consulta regionale
dell'emigrazione e dell'immigrazione a norma di quanto disposto dagli
artt. 10 e 17, comma 5 della L.R. 14/90, nella seduta del 19 aprile
2001,
- il parere favorevole espresso dalla Conferenza Regione-Autonomie
locali nella seduta del 9 aprile 2001,
entrambi conservati agli atti d'ufficio del Servizio competente per
materia;
richiamate:
- la L.R. 18 aprile 2001, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2001 e Bilancio pluriennale
2001-2003";
- la deliberazione della Giunta regionale 677/01 di presa d'atto
dell'assegnazione della somma di Lire 4.008.234.106 (pari a
2.070.080,16 Euro) per le finalita' precedentemente illustrate, con
la quale risultano apportate al Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario in corso le conseguenti variazioni in aumento
allo stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione
della spesa, con riferimento specifico, rispettivamente, ai Capitoli
03067 e 68317;
vista la deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale sono state fissate le direttive per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
a) l'approvazione del III Programma per l'attuazione del DLgs 25
luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero", allegato alla presente deliberazione e della quale
costituisce parte integrante e sostanziale, concernente l'utilizzo
delle risorse provenienti dallo stanziamento del Fondo nazionale per
le politiche migratorie per l'anno 2000, articolato su tre specifici
programmi, per un impiego complessivo di risorse previsto in Lire
5.299.619.607 (pari a 2.737.025,11 Euro);
b) di dare atto che le risorse finanziarie provenienti dallo
stanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie,
annualita' 2000, ammontanti a Lire 4.008.234.106 (pari a 2.070.080,16
Euro), assegnate alla Regione Emilia-Romagna con DPCM 23 giugno 2000,
risultano allocate al Capitolo 68317 "Contributi ai Comuni per le
attivita' di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati
(art. 5, commi 1, 2, lett. A) e B), 3 e 4, L.R. 21 febbraio 1990, n.
14; art. 45, comma 2, DLgs 25 luglio 1998, n. 286; DPCM 28 settembre
1998 e DPCM 6 agosto 1999) - Mezzi statali" del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2001;
c) di dare atto che, per quanto concerne la compartecipazione
finanziaria prevista dal DPR 31 agosto 1999, n. 394 a carico delle
Regioni nella misura minima del 20%, essa viene assicurata, per un
importo complessivo pari a Lire 1.250.000.000 (pari a 645.571,12
Euro), dalle risorse allocate ai seguenti capitoli del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2001, come segue:
- quanto a Lire 250.000.000 (pari a 129.114,22 Euro) per le attivita'
previste in attuazione dell'art. 17 della L.R. 14/90: Capitolo 68315
"Contributi ad associazioni, organizzazioni ed istituzioni private
senza fini di lucro per attivita' a carattere socio-assistenziale e
culturale a favore degli emigrati ed immigrati (art. 17, L.R. 21
febbraio 1990, n. 14)";
- quanto a Lire 300.000.000 (pari a 154.937,07 Euro) per le attivita'
previste in attuazione dell'art. 41, primo comma, lettera A) della
L.R. 2/85: Capitolo 57100 "Fondo socio-assistenziale regionale. Quota
parte destinata ai finanziamento di iniziative promozionali e
attivita' di rilievo regionale, nonche' delle attivita' connesse alla
predisposizione e aggiornamento del piano socio-assistenziale
regionale e dei piani territoriali, a norma dell'art. 41, comma 1,
lett. A) della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2)";
- quanto a Lire 700.000.000 (pari a 361.519,83 Euro) per le attivita'
previste in attuazione dell'art. 41, primo comma, lettera C) della
L.R. 2/85: Capitolo 57150 "Fondo socio-assistenziale regionale -
assegnazioni correnti ai Comuni singoli o associati per il
finanziamento di progetti di intervento, anche sperimentali, a norma
dell'art. 41, comma 1, lett. C) della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2";
d) di dare atto che il presente provvedimento prevede l'impiego di
risorse pari a Lire 41.385.501 (pari a 21.373,83 Euro) con
riferimento al Capitolo 68317 "Contributi ai Comuni per le attivita'
di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati (art. 5,
commi 1, 2 lett. A) e B), 3 e 4, L.R. 21 febbraio 1990, n.14; art.
45, comma 2, DLgs 25 luglio 1998, n. 286; DPCM 28 settembre 1998 e
DPCM 6 agosto 1999) - Mezzi statali" del bilancio per l'esercizio in
corso, derivanti dalle somme non utilizzate in fase di attuazione
della deliberazione del Consiglio regionale n. 1379 del 28 febbraio
2000 concernente l'utilizzo della quota di riparto del Fondo
nazionale assegnata alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 1999,
subordinatamente all'adeguamento alle risultanze effettive della
gestione 2000 che verra' effettuato in sede di assestamento del
Bilancio di previsione per l'esercizio 2001;
e) di dare atto che il presente provvedimento, finalizzato alla
acquisizione delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna
provenienti dal Fondo nazionale per le politiche migratorie relativo
all'anno 2000, costituisce parte del Programma degli interventi per
l'anno 2001 previsto dall'art. 41 della L.R. 2/85, che sara'
approvato con successivo ed apposito provvedimento;
f) di dare atto infine che il presente provvedimento non comporta
impegni di spesa e che all'assegnazione e concessione dei
finanziamenti, nonche' all'indicazione di eventuali modalita' di
erogazione dei fondi a completamento di quanto gia' previsto nel
presente atto, provvedera' la Giunta regionale con propri atti
successivi, previo parere della Commissione consiliare sicurezza
sociale, sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nel
Programma di cui alla precedente lett. a) e tenuto conto degli
adempimenti previsti dal DPR 394/99 per l'utilizzo delle risorse di
derivazione statale;
g) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, garantendone la piu' ampia diffusione.
III PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL DLgs 25 luglio 1998, n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Premessa
Il presente atto fa seguito ai tre precedenti provvedimenti di
attuazione del DLgs 286/98, posti in essere dalla Regione
Emilia-Romagna utilizzando le somme assegnate dallo Stato nell'ambito
del Fondo nazionale per le politiche migratorie per gli esercizi 1998
e 1999 nonche' risorse proprie e che qui di seguito si riassumono:
1) deliberazione n. 1170 del 14 luglio 1999 del Consiglio regionale
recante: "Linee guida per l'attuazione del primo programma delle
attivita' di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati
previste dal DLgs 286/98". Importo per le suddette attivita': Lire
788.073.000 (pari a 407.005,74 Euro);
2) deliberazione n. 2377 del 19 dicembre 2000 della Giunta regionale
recante "Assegnazione e concessione ai Comuni capofila dei contributi
per l'espletamento delle iniziative connesse al II programma delle
attivita' previste dal DLgs 286/98 in attuazione della deliberazione
1379/00 del Consiglio regionale", che ha utilizzato somme per un
importo complessivo di Lire 3.878.379.499 (pari a 2.003.015,85 Euro)
provenienti dalla quota di Lire 3.919.765.000 (pari a 2.024.389,68
Euro) del Fondo nazionale assegnata alla Regione Emilia-Romagna per
il 1999;
3) deliberazione n. 130 del 20 dicembre 2000 del Consiglio regionale
recante "Piano di riparto e assegnazione di contributi in conto
capitale per la realizzazione di strutture di accoglienza per
immigrati, ai sensi dell'art. 40 del DLgs 286/98, della L.R. 14/90 e
della L.R. 2/85", con la quale e' stata destinata al finanziamento
degli interventi previsti la somma di Lire 12.255.039.000 (pari a
6.329.199,44 Euro) delle quali Lire 2.997.018.000 (pari a
1.547.830,62 Euro) provenienti dalla quota del Fondo relativa al
1998;
con i citati provvedimenti si e' inteso fornire una prima risposta
alle esigenze espresse dalla presenza sul territorio della
popolazione immigrata, agendo sia sul versante degli interventi
straordinari e ordinari di accoglienza abitativa, sia sul versante
degli interventi di integrazione sociale.
Il presente provvedimento si pone l'obiettivo di consolidare, in
armonia con la conclusione del perseguimento degli obiettivi a
valenza triennale indicati dal Documento programmatico relativo alla
politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, e in un'ottica di acquisita sistematicita', il complesso degli
interventi che le risorse finanziarie rese disponibili dal DLgs
286/98 per l'anno 2000 permettono di attivare sul territorio
regionale, in ottemperanza peraltro con quanto disposto degli artt.
58 e 59 del DPR 31 agosto 1999, n. 394 anche per quanto concerne la
compartecipazione finanziaria delle Regioni.
Per le predette risorse, ammontanti a Lire 4.008.234.106 (pari a
2.070.080,16 Euro), e' infatti cessato il regime transitorio di
utilizzo delle stesse gia' operante, nelle more di approvazione del
regolamento attuativo del DLgs 286/98, per le somme assegnate alla
Regione Emilia-Romagna relative alle quote 1998 e 1999, e pertanto il
presente provvedimento e' assoggettato all'obbligo di indicare una
quota di compartecipazione non inferiore al 20% dello stanziamento
statale (decreto 13 novembre 2000 di approvazione delle "Linee guida"
per la predisposizione dei programmi regionali).
A fronte della suindicata obbligatorieta' le risorse di
cofinanziamento regionale ammontano a Lire 1.250.000.000 (pari a
645.571,12 Euro) e sono ripartite nell'ambito di distinti programmi
come di seguito illustrati.
PROGRAMMA N. 1 - PIANI TERRITORIALI PROVINCIALI PER LE AZIONI DI
INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI
Obiettivi, definizione degli ambiti territoriali e relativa
ripartizione delle risorse finanziarie, linee di indirizzo per
l'elaborazione dei piani territoriali di intervento e procedure per
l'erogazione dei finanziamenti
1.1) Premesse
Come peraltro gia' evidenziato nelle premesse del citato
provvedimento n. 1379 del 20 febbraio 2000 del Consiglio regionale,
la particolarita' del territorio della Regione, lo sviluppo dei
servizi e delle reti operative delle Autonomie locali consentono di
definire, nel campo degli interventi rivolti all'integrazione sociale
dei cittadini stranieri immigrati, un piano di azione che vede la
partecipazione diretta degli Enti locali all'elaborazione e alla
realizzazione di progetti che vadano ad integrare e a sviluppare le
attuali reti dei servizi, in un'ottica di qualificazione, di
continuita' e di progressivo consolidamento territoriale delle
politiche rivolte agli immigrati, da realizzare nell'ambito
dell'integrazione tra competenze e soggetti diversi, pubblici e
privati.
Il presente programma viene a completare e integrare il quadro del
complesso delle iniziative a favore della popolazione immigrata
presente sul territorio regionale gia' poste in essere o ancora in
fase di avvio, contenute nei seguenti programmi di intervento:
1) deliberazione n. 1235 del Consiglio regionale assunta in data 22
settembre 1999 recante: "Piano sanitario regionale 1999-2001";
2) deliberazione n. 1285 del Consiglio regionale assunta in data 4
novembre 1999 recante: "Approvazione delle linee di indirizzo
relative agli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza";
3) deliberazione n. 115 del Consiglio regionale assunta in data 20
dicembre 2000 recante: "Programma annuale per il diritto allo studio
2000-2001 (L.R. 25 maggio 1999, n. 10 - art. 1, Legge 10 marzo 2000,
n. 62);
4) deliberazione n. 134 del Consiglio regionale assunta in data 21
dicembre 2000 recante: "Programmazione del 15% delle risorse
destinate alle politiche abitative dalla deliberazione del Consiglio
regionale 1356/00 e delle economie di programmazione del quadriennio
1992-95";
5) deliberazione della Giunta regionale n. 18 del 16 gennaio 2001
recante "Invito a presentare progetti da realizzare con il contributo
del Fondo sociale europeo per il periodo 2001-2002 (Obiettivo 3) e
con le risorse assegnate dalla circolare MLPS n. 92 del 29 dicembre
2000 (Legge 236/93)";
6) deliberazione n. 156 del Consiglio regionale assunta in data 28
febbraio 2001 recante: "Programma regionale per il triennio 2000-2002
per l'attuazione della Legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per
la promozione di diritti e opportunita' per l'infanzia e
l'adolescenza). Obiettivi, criteri di assegnazione delle risorse
finanziarie e linee di indirizzo per la predisposizione dei piani
territoriali di intervento".
1.2) Obiettivi-linee di indirizzo per l'elaborazione dei progetti di
intervento
Il Documento programmatico di cui all'art. 3 del DLgs 286/98
individua tre grandi obiettivi verso i quali deve tendere la politica
di integrazione:
A) costruire relazioni positive;
B) garantire pari opportunita' di accesso e tutelare le differenze;
C) assicurare i diritti della presenza legale.
A) Costruire relazioni positive
Per il raggiungimento del primo obiettivo si ritiene importante
assicurare le condizioni per la diffusione di una informazione
esauriente sulle cause e sui diversi aspetti del fenomeno migratorio,
per l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini stranieri
immigrati e per la valorizzazione e la conoscenza dei fondamenti
culturali connessi ai luoghi di origine.
Nel senso sopra descritto appare pertanto opportuno privilegiare
prioritariamente, nell'ambito del presente programma, le seguenti
azioni:
- interventi finalizzati a conseguire un consolidamento delle
relazioni tra associazioni e istituzioni nonche' a incrementare nei
cittadini stranieri immigrati il livello di consapevolezza e di
sensibilizzazione al funzionamento della pubblica Amministrazione
italiana, regionale e locale. In quest'ottica risultano pertanto
prioritari gli interventi destinati a promuovere l'avvio o il
consolidamento delle associazioni e quelli configurabili in un ambito
complessivo di sperimentazione di percorsi di rappresentanza;
- avvio o implementazione di centri interculturali intesi come luoghi
di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire
l'incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza nonche'
all'elaborazione ed alla attuazione di iniziative per promuovere
l'integrazione sociale;
- avvio o implementazione di osservatori locali sull'immigrazione con
funzioni di monitoraggio del fenomeno a livello locale in
collegamento con analoga funzione a livello provinciale e regionale;
- svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi
connessi all'immigrazione;
- effettuazione di campagne di informazione e di orientamento che
mettano in risalto gli aspetti positivi connessi all'immigrazione;
- allestimento di iniziative di tipo artistico, culturale e sportivo
finalizzate a valorizzare le culture dei Paesi di origine;
- avvio o sostegno di iniziative connesse all'uso di mezzi di
comunicazione finalizzati alla diffusione delle informazioni relative
all'immigrazione in Emilia-Romagna ivi comprese le iniziative
connesse alla formazione di cittadini stranieri in qualita' di
operatori dell'informazione.
B) Garantire pari opportunita' di accesso e tutelare le differenze
Per il raggiungimento dell'obiettivo indicato si ritiene importante
mettere in atto interventi che possano garantire un accesso paritario
all'istruzione, ai servizi e al mercato del lavoro, curando in
particolare che gli interventi siano destinati prioritariamente ai
soggetti oggettivamente piu' deboli quali i minori e le donne.
In particolare risultano pertanto da attivare prioritariamente i
seguenti interventi:
- interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da
parte dei minori stranieri immigrati, comprensivi di riferimenti alle
leggi dell'ordinamento italiano e di educazione civica;
- interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da
parte degli stranieri adulti, comprensivi di riferimenti alle leggi
dell'ordinamento italiano e di educazione civica;
- interventi volti a fornire strumenti interculturali tali da
garantire la partecipazione degli alunni e delle famiglie al percorso
scolastico;
- interventi volti a valorizzare, nell'ambito di apposite iniziative
didattiche, la conoscenza delle culture di origine;
- interventi volti a mantenere i legami culturali con le culture di
origine attraverso la predisposizione di appositi corsi di lingua;
- avvio o implementazione di centri specializzati per stranieri per
lo svolgimento di funzioni di informazione, consulenza ed assistenza
finalizzate, in particolare, al sostegno all'associazionismo, al
reperimento di soluzioni abitative adeguate, all'inserimento
professionale nonche' all'attivita' di tutela prevista dal comma 12
dell'art. 44 del DLgs 286/98 nei confronti della discriminazione.
Presso i centri, soprattutto quelli ubicati presso i Comuni capoluogo
di provincia, potranno essere svolte anche le funzioni sopra indicate
relative agli osservatori locali sull'immigrazione;
- interventi finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi
idonei per permettere un adeguato accesso ai servizi;
- interventi di formazione di mediatori culturali che individuino e
consolidino una specifica professionalita' tale da garantire sia la
ricognizione dei bisogni degli utenti sia l'ottenimento di adeguate
prestazioni da parte dei servizi;
- interventi a sostegno alle attivita' in favore dei richiedenti
asilo e dei profughi stranieri;
- interventi rivolti a costruire percorsi integrati tra formazione
linguistica e informazione, orientamento e formazione professionale,
finalizzati ad agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro e la
ricerca di migliori opportunita'.
C) Assicurare i diritti della presenza legale
Finalizzati al raggiungimento del terzo obiettivo si possono
ascrivere gli interventi di tutela dei diritti nonche' gli interventi
che prefigurino un percorso assistito di tutela secondo quanto
indicato dall'art. 44 del DLgs 286/98 in materia di azione civile
contro la discriminazione.
Al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni,
nell'individuazione dei progetti da ammettere a contributo risultera'
opportuno tenere conto della programmazione degli interventi
riconducibili all'attuazione dei provvedimenti indicati al punto 1.1)
nonche' delle iniziative ricomprese nei programmi provinciali da
realizzare mediante il contributo del Fondo sociale europeo in
attuazione delle vigenti direttive regionali.
1.3) I soggetti
Vengono individuati le Province, i Comuni singoli o associati e le
Comunita' Montane quali referenti della progettazione e della
attuazione degli interventi, attraverso obiettivi condivisi e azioni
concertate con altri attori pubblici e privati, quali Aziende
sanitarie locali, provveditorati agli studi, organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale, cooperative sociali, volontariato,
rappresentanze delle forze economiche e sociali e delle associazioni.
1.4) Ambiti territoriali di intervento, procedure di concertazione,
piani territoriali e progetti esecutivi
Per quanto concerne gli ambiti territoriali per la predisposizione
dei piani si ritiene opportuno individuare nella Provincia la
dimensione di riferimento.
All'Amministrazione provinciale e' pertanto demandata
l'individuazione, da realizzare tramite la concertazione con gli Enti
locali interessati, delle priorita' di intervento e conseguentemente
la ripartizione delle risorse in relazione ai progetti che dovranno
essere realizzati nel territorio di competenza sulla base di
specifici accordi.
Alla Provincia spetta il compito, quale ente intermedio di promozione
e coordinamento delle attivita' locali, di favorire la partecipazione
alla concertazione, oltre che degli Enti locali individuati quali
soggetti attuatori, dei soggetti indicati al precedente punto 1.3).
Si segnala inoltre l'opportunita' di adottare specifiche procedure di
consultazione con i Consigli territoriali istituiti ai sensi
dell'art. 3, comma 6 del DLgs 286/98.
Le eventuali collaborazioni per l'attuazione dei progetti tra gli
Enti pubblici partecipanti agli accordi e i soggetti privati in essi
coinvolti potranno essere definite attraverso apposite convenzioni,
delle quali sara' dato atto in ciascun accordo.
Risultera' opportuno accordare titolo preferenziale ai progetti che
prevederanno la partecipazione di piu' soggetti in una logica di rete
territoriale, riconoscendo nel contempo uno specifico valore aggiunto
ai progetti che vedranno il coinvolgimento delle associazioni di
immigrati.
Gli accordi derivanti dalla concertazione confluiranno in specifici
piani territoriali di intervento, che dovranno essere adottati dalle
rispettive Amministrazioni provinciali e saranno articolati in
progetti immediatamente esecutivi, comprensivi del relativo piano
economico e della prevista copertura finanziaria con cui ogni singolo
ente concorre alla realizzazione dei programmi nonche' dei tempi e
delle modalita' di realizzazione degli interventi.
I progetti esecutivi dovranno garantire l'attuazione di interventi
connessi al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente
documento, ferma restando la liberta' di scelta circa il peso da
attribuire ad ogni singola azione.
I progetti potranno avere uno sviluppo operativo annuale o biennale.
In ciascun progetto esecutivo dovranno essere indicate le risorse
aggiuntive messe a disposizione dai soggetti attuatori, che non
potranno essere inferiori al 35% della spesa totale.
Una volta perfezionati e approvati dalle Province, i piani
territoriali di intervento dovranno essere trasmessi entro il 30
settembre 2001 alla Regione per l'adozione, da parte della Giunta,
della successiva delibera di approvazione e di erogazione dei
finanziamenti.
Unitamente alla trasmissione dei piani territoriali le
Amministrazioni provinciali sono tenute all'inoltro di una specifica
relazione sullo stato di realizzazione dei piani territoriali di cui
alla citata deliberazione n. 1379 del 28 febbraio 2000 del Consiglio
regionale, approvati con deliberazione n. 2377 del 19 dicembre 2000
della Giunta regionale.
1.5) Le risorse finanziarie
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23
giugno 2000, di concerto con il Ministro dell'Interno, e' stata
destinata in favore della Regione Emilia-Romagna la quota derivante
dalla suddivisione dello stanziamento del Fondo nazionale per l'anno
2000, pari a Lire 4.008.234.106 (pari a 2.070.080,16 Euro).
Alle predette risorse, in attuazione del disposto dell'art. 58 del
DPR 31 agosto 1999, n. 394, viene prevista una integrazione, a titolo
di compartecipazione della Regione, di Lire 700.000.000 (pari a
361.519,83 Euro) a carico della dotazione del Capitolo 57150 (L.R.
2/85 - Fondo socio-assistenziale regionale - art. 41, primo comma,
lettera c) del bilancio regionale per il corrente esercizio, quale
quota parte dell'intero cofinanziamento regionale al programma
complessivo.
previsto inoltre l'impiego di risorse assegnate e non utilizzate in
sede di attuazione del citato provvedimento n. 1379 del 20 febbraio
2000 del Consiglio regionale, ammontanti a Lire 41.385.501 (pari a
21.373,83 Euro), tenuto conto di quanto indicato al punto d) del
dispositivo del presente atto.
L'entita' della somma complessiva, riferita al programma n.1, da
ripartire tra gli ambiti territoriali provinciali ammonta pertanto a
Lire 4.749.619.607 (pari a 2.452.973,82 Euro).
Per la ripartizione agli ambiti territoriali provinciali della
predetta somma si e' fatto ricorso ai seguenti criteri che meglio
appaiono rispondere alle esigenze del fenomeno oramai consolidato
dell'immigrazione sul territorio della regione Emilia-Romagna:
- la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata
sulla base dei permessi di soggiorno - fonte Ministero dell'Interno
(50%);
- la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata
sulla base delle residenze anagrafiche - fonte ISTAT (50%).
Si rimanda all'allegata Tabella A) per la ripartizione dettagliata
delle risorse finanziarie e delle quote attribuite ad ogni ambito
territoriale.
1.6) La corresponsabilita' finanziaria degli Enti locali
Al fine di promuovere la necessaria corresponsabilita' finanziaria da
parte degli Enti locali, si ritiene opportuno stabilire una quota
minima a carico degli stessi, attraverso risorse proprie o di altri
soggetti pubblici o privati, stabilita in una percentuale minima pari
al 35% della spesa totale prevista per l'attuazione dei singoli
progetti esecutivi.
1.7) Spese ammissibili
Agli effetti della ripartizione della quota regionale del Fondo
nazionale sono considerate ammissibili le spese per interventi
relativi ad attivita' migliorative o aggiuntive rispetto a quelle
ordinarie. Non sono pertanto ammissibili le spese imputabili
all'ordinaria attivita' istituzionale prevista dalle leggi vigenti,
nonche' le voci poste a carico del Fondo sanitario. Non sono infine
ammissibili le voci di spesa per la costruzione, la ristrutturazione
e l'acquisto di immobili.
In particolare sono considerate ammissibili le seguenti voci di
spesa:
a) spese generali di progettazione, avvio e promozione delle
iniziative fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto;
b) spese generali di documentazione, laddove esse assumano
particolare rilievo rispetto alla costruzione e alla qualita' del
progetto, fino ad un massimo del 10% del costo totale dello stesso;
c) costo del personale espressamente adibito alla realizzazione dei
progetti;
d) arredi, attrezzature e materiali per l'avvio di nuovi servizi;
e) affitto nuovi locali, utenze relative e materiale di consumo in
generale, fino a un massimo del 30% del costo totale del progetto;
f) spese di trasporto e di residenzialita', se previste dalla
specificita' del progetto;
g) spese per la formazione degli operatori;
h) forme di sostegno economico diretto o indiretto a favore di
famiglie immigrate, donne sole con minori, adulti, in condizioni di
particolare difficolta'.
1.8) Erogazione dei finanziamenti
I finanziamenti saranno erogati ai Comuni indicati come capofila dei
singoli progetti esecutivi ricompresi nei piani territoriali
provinciali.
1.9) Procedure e tempi di attuazione
Al fine di facilitare l'espletamento delle procedure connesse
all'attuazione del procedimento previsto dal presente provvedimento,
se ne fornisce di seguito un modello di riferimento:
La Regione:
fissa gli obiettivi, i criteri di assegnazione delle risorse
finanziarie e le linee di indirizzo dei piani territoriali di
intervento.
La Provincia:
adotta le procedure per la concertazione dei Comuni, delle Comunita'
Montane e degli altri soggetti pubblici e privati finalizzata
all'individuazione dei progetti e del Comune individuato quale
capofila.
Gli Enti locali:
stipulano tra loro e con altri soggetti pubblici e privati specifici
accordi che individuano i progetti esecutivi comprendenti le singole
azioni e contenenti le indicazioni relative alle convenzioni da
sottoscrivere con i soggetti privati.
La Provincia:
invia alla Regione entro il termine del 30 settembre 2001 il piano
territoriale di intervento adottato sulla base degli accordi
stipulati dagli Enti locali.
La Regione:
approva e finanzia i piani territoriali entro 60 giorni dalla
ricezione degli stessi.
La Provincia:
avvia la fase di monitoraggio sull'attuazione del piano territoriale
di intervento.
La Regione:
cura il monitoraggio a livello regionale dei piani territoriali e ne
effettua la valutazione complessiva.
Con successiva comunicazione verra' fornito, alle Amministrazioni
provinciali, un modulo di presentazione dei progetti che dovra'
essere utilizzato per poter accedere ai finanziamenti oggetto del
presente programma.
PROGRAMMA N. 2 - CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' A
FAVORE DI IMMIGRATI
2.1) Premesse
La L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 "Iniziative regionali a favore
dell'emigrazione e dell'immigrazione. Nuove norme per l'istituzione
della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione",
all'art. 17 prevede la concessione di contributi a sostegno di
attivita' ed iniziative di enti, associazioni e istituzioni a favore
degli emigrati emiliano romagnoli, degli immigrati e dei loro
familiari.
Ai sensi del citato art. 17, i soggetti destinatari di tali
contributi sono enti pubblici, associazioni, organizzazioni ed
istituzioni private senza fini di lucro che abbiano una sede
permanente nel territorio regionale e che operino da almeno cinque
anni con carattere di continuita' e specificita' a favore degli
immigrati.
L'attuazione dell'art. 17 della L.R. 14/94 ha visto nell'ultimo
biennio l'adozione di atti da parte della Giunta regionale volti a
incrementare il sostegno a numerose iniziative intraprese
prevalentemente dalle associazioni di immigrati presenti sul
territorio regionale. Tale sostegno si e' concretizzato, per quanto
concerne l'esercizio 1999, in una erogazione di risorse pari a Lire
223.000.000 (pari a 115.169,89 Euro) e per quanto riguarda
l'esercizio 2000, in un impegno di spesa di Lire 249.500.000 (pari a
128.856,00 Euro), con imputazione al Capitolo 68315 del bilancio
regionale per i rispettivi esercizi finanziari.
La valutazione del complesso delle iniziative fin qui poste in essere
evidenzia il coinvolgimento della maggior parte delle associazioni di
immigrati presenti sul territorio regionale, con una positiva
maturazione dei rapporti tra le stesse e la rete degli Enti locali.
Risulta pertanto praticabile e opportuno nella fase attuale
riconfigurare il meccanismo gia' consolidato ed esperimentato di
individuazione e sostegno delle predette iniziative collegandolo,
anche se con distinta programmazione degli interventi, nell'ambito
generale delle iniziative connesse alla predisposizione dei piani
territoriali provinciali di cui al citato Programma n. 1.
2.2) Linee di indirizzo per l'attuazione delle iniziative e criteri
di priorita'
Per l'esercizio 2001 le richieste di contributi saranno ammesse per
iniziative avviate nel corso dell'esercizio 2001, finalizzate
all'integrazione socio-culturale dei cittadini stranieri immigrati e
realizzate nei settori seguenti, indicati in ordine di priorita':
a) corsi di lingua italiana;
b) iniziative nei confronti di donne e bambini/e immigrati rivolte a
favorire i processi di aggregazione e socializzazione;
c) attivita' sportive (promozione/partecipazione a tornei, gare,
campionati, corsi ed acquisto delle attrezzature necessarie);
d) produzione ed uso di mezzi di comunicazione per lo svolgimento di
attivita' informative rivolte principalmente a cittadini stranieri;
e) valorizzazione, promozione, diffusione delle culture e delle
lingue d'origine.
I contributi saranno assegnati secondo il seguente ordine di
priorita':
a) iniziative promosse congiuntamente da piu'
associazioni/organizzazioni di cittadini stranieri;
b) iniziative promosse e gestite da associazioni/organizzazioni di
cittadini stranieri in collaborazione con istituzioni pubbliche;
c) iniziative promosse da associazioni/organizzazioni di cittadini
stranieri in collaborazione con associazioni/organizzazioni di
cittadini italiani o miste;
d) attivita' programmate da singole associazioni o organizzazioni
promosse e composte interamente o in misura prevalente da cittadini
stranieri immigrati, provenienti da Paesi a limitato sviluppo
socio-economico;
e) attivita' di associazioni/organizzazioni (operanti da almeno
cinque anni), promosse e composte da cittadini stranieri ed italiani;
f) iniziative promosse e gestite da Enti locali in collaborazione con
associazioni/organizzazioni di cittadini stranieri.
Per poter accedere ai contributi oggetto del presente programma, i
soggetti associativi dovranno essere formalmente costituiti e dotati
di statuto regolarmente registrato.
I soggetti che non sono composti interamente o in misura nettamente
prevalente da cittadini stranieri dovranno inoltre dimostrare di
operare con carattere di continuita' e specificita' a favore degli
immigrati da almeno cinque anni.
A parita' di altre condizioni saranno considerati elementi
preferenziali:
1) i programmi di attivita' che interessano il maggior numero di
persone;
2) i soggetti con un maggior numero di immigrati aderenti;
3) le associazioni/organizzazioni iscritte ad albi o registri del
volontariato o dell'associazionismo, istituiti dalle Amministrazioni
comunali o provinciali.
2.3) Spese ammissibili
Il contributo massimo assegnabile ad ogni singolo intervento non
potra' superare il 65% delle spese ritenute ammissibili.
Per le voci di spesa ammissibili a contributo si rimanda allo schema
indicato al punto 1.7) del Programma n. 1 per quanto applicabile.
2.4) Ambiti territoriali di intervento
All'Amministrazione provinciale e' demandata l'individuazione, da
realizzare tramite appositi bandi, delle iniziative da ammettere a
contributo per il territorio di competenza nonche' la determinazione
delle percentuali di contribuzione delle stesse sulla base delle
risorse disponibili.
Una volta approvati dalle Province, gli atti indicanti i soggetti
destinatari dei contributi per lo svolgimento delle iniziative
approvate, dovranno essere trasmessi, entro il 30 settembre 2001,
alla Regione per l'adozione, da parte della Giunta, della successiva
delibera di approvazione e di concessione dei finanziamenti.
2.5) Le risorse finanziarie
L'entita' della somma complessiva da ripartire tra gli ambiti
territoriali provinciali ammonta a Lire 250.000.000 (pari a
129.114,22 Euro) derivanti dalla dotazione del Capitolo 68315 del
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2001.
Per la ripartizione agli ambiti territoriali provinciali della
predetta somma si e' fatto ricorso ai seguenti criteri che meglio
appaiono rispondere alle esigenze del fenomeno oramai consolidato
dell'immigrazione sul territorio della regione Emilia-Romagna:
- la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata
sulla base dei permessi di soggiorno - fonte Ministero dell'Interno
(40%);
- la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata
sulla base delle residenze anagrafiche - fonte ISTAT (40%);
- il rapporto tra immigrati residenti e popolazione locale (20%).
Le risorse disponibili indicano un budget minimale assegnato ad ogni
ambito territoriale, incrementabile, qualora venga ritenuto opportuno
dalle Amministrazioni provinciali, facendo ricorso anche alle risorse
assegnate per la predisposizione dei piani di cui al Programma n. 1.
Si fa presente peraltro che, qualora ricorrano le condizioni di cui
al punto precedente, l'entita' del budget accessorio dovra' essere
determinata entro il limite della quota ripartita di risorse
regionali provenienti dal Capitolo 57150 e assegnabile unicamente ai
Comuni (v. Tab. A).
Si rimanda all'allegata Tabella B) per la ripartizione dettagliata
delle risorse finanziarie e delle quote attribuite ad ogni ambito
territoriale.
2.6) Procedure e tempi di attuazione
Al fine di facilitare l'espletamento delle procedure connesse
all'attuazione del procedimento previsto dal presente Programma n. 2,
se ne fornisce di seguito un modello di riferimento:
La Regione:
fissa gli obiettivi, i criteri di assegnazione delle risorse
finanziarie e le linee di indirizzo per la formulazione dei bandi
provinciali.
La Provincia:
adotta le procedure per la pubblicizzazione dei bandi finalizzati
all'individuazione dei progetti e procede, alla scadenza degli
stessi, alla predisposizione di una specifica graduatoria dei
progetti approvati contenente l'indicazione dell'importo assegnabile
ai soggetti attuatori. L'approvazione della graduatoria viene
effettuata con apposito atto dell'Amministrazione provinciale
contenente anche l'indicazione relativa alle eventuali risorse
aggiuntive al budget assegnato individuabili nelle risorse assegnate
per il finanziamento dei piani di cui al Programma n. 1. L'atto di
approvazione dei progetti relativi al Programma n. 2 viene inviato
alla Regione entro il 30 settembre 2001.
La Regione:
assegna e concede i contributi ai soggetti attuatori dei progetti
approvati con gli atti delle Amministrazioni provinciali entro 60
giorni dalla ricezione degli stessi.
L'erogazione dei contributi ai soggetti assegnatari sara' subordinata
alla presentazione (entro 30 giorni dalla data di comunicazione
dell'avvenuta assegnazione) di una dichiarazione di avvio o di
realizzazione dell'iniziativa proposta unitamente all'invio alla
Regione Emilia-Romagna della documentazione contabile attestante la
spesa gia' sostenuta o fatturata o comunque addebitata al soggetto
richiedente pari almeno al 35% di quella prevista.
I soggetti assegnatari dei contributi dovranno far pervenire al
competente Servizio regionale, entro sei mesi dall'avvenuta
erogazione, la documentazione attestante l'attuazione delle
iniziative finanziate ed una rendicontazione delle entrate e delle
spese effettivamente sostenute per ogni singola attivita' finanziata.
Con successiva comunicazione alle Amministrazioni provinciali verra'
fornito un modulo di presentazione dei progetti che dovra' essere
utilizzato per poter accedere ai finanziamenti oggetto del presente
programma.
PROGRAMMA N. 3 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI
COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
3.1) Premesse
Il costante incremento della presenza di immigrati stranieri in
Emilia-Romagna induce a porre particolare attenzione alla necessita'
di favorire i processi di integrazione sociale intervenendo anche nel
settore strategico della comunicazione.
La scelta di operare in questo settore risponde infatti ad un'idea di
politica sociale che, accanto ad un insieme di interventi e servizi
materiali, sviluppa interventi che si prefiggono di operare sul piano
dei vissuti simbolici, secondo una logica preventiva e promozionale,
finalizzati a conseguire l'obiettivo di favorire lo sviluppo di una
societa' multiculturale, basata sulla pacifica convivenza delle
diversita' e sulla capacita' di sintetizzare positivamente i
conflitti derivanti dalle difficolta' di dialogo, fondata sulla piena
e accettata condizione di cittadinanza dei migranti.
In uno scenario mediatico nel quale spesso la rappresentazione del
fenomeno migratorio viene prevalentemente correlata alle sole
problematiche di ordine pubblico, marginalita' e disagio sociale,
pare opportuno dare luogo quindi all'avvio di una specifica
iniziativa nel settore della comunicazione. Tale iniziativa si pone
l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza delle
opportunita' e dell'arricchimento complessivo che il fenomeno
migratorio conferisce alla societa' e di evitare nel contempo che nel
tessuto sociale possano innescarsi processi di isolamento e chiusura
comunicativa tra i cittadini stranieri ed i soggetti autoctoni
individuali e collettivi della nostra regione.
3.2) Obiettivi e linee di indirizzo
Si intendono qui specificatamente connesse ad una attivita' di
comunicazione le attivita' che:
a) favoriscono una corretta conoscenza delle cause e degli aspetti
reali del fenomeno migratorio;
b) valorizzano e diffondono le espressioni culturali, ricreative,
sociali e religiose delle varie comunita' straniere;
c) garantiscono ai cittadini immigrati pari opportunita' di accesso
all'informazione;
d) prevengono fenomeni e comportamenti improntati all'intolleranza.
Nella regione Emilia-Romagna sono gia' esistenti numerose esperienze
di comunicazione promosse da cittadini stranieri o ad essi rivolte.
In molti casi si tratta pero' di realta' precarie e limitate ad un
ambito locale o ad aree territorialmente ristrette.
Appare quindi evidente la necessita', riconosciuta dai settori della
societa' che gia' da diverso tempo si trovano piu' a confronto con i
temi e le problematiche derivanti dal fenomeno dell'immigrazione, di
definire un primo momento strutturato di un intervento complessivo
sul territorio nel settore della comunicazione, rinviando ad una fase
successiva del processo una piu' puntuale definizione e articolazione
degli interventi.
A fronte della situazione esistente gli obiettivi che si pone
pertanto prioritariamente la presente azione sulla comunicazione
sono:
1) accrescere la partecipazione ed il protagonismo dei cittadini
stranieri, facilitandone l'inserimento anche nel circuito informativo
generale;
2) superare la fase delle iniziative parziali ed episodiche,
costruendo esperienze e processi di comunicazione caratterizzati da
continuita';
3) costruire ed incentivare un approccio sinergico alle reti
informative esistenti;
4) promuovere e sperimentare strumenti innovativi volti alla
diffusione di una informazione multiculturale e multilingue,
favorendo il confronto tra punti di vista e culture presenti nella
societa' regionale;
5) promuovere la qualificazione dell'offerta informativa rivolta ai
cittadini stranieri;
6) favorire la formazione specifica e l'inserimento in campo
giornalistico di operatori dell'informazione (stranieri e italiani);
7) favorire la conoscenza, il confronto ed il collegamento con
analoghe iniziative in Italia ed Europa e con mezzi di informazione
dei Paesi d'origine.
3.3) Le risorse finanziarie
Le risorse finanziarie utilizzabili per l'attuazione del presente
programma ammontano a complessive Lire 300.000.000 (pari a 154.937,07
Euro) a carico della dotazione del Capitolo 57100 (L.R. 2/85 - Fondo
socio-assistenziale regionale - art. 41, primo comma, lettera a) del
bilancio regionale per l'esercizio in corso.
3.4) Procedure
Per la realizzazione delle azioni connesse al conseguimento degli
obiettivi sopra indicati sono previsti sia interventi diretti della
Regione sia il sostegno ad iniziative significative gia' operanti o
da intraprendere sul territorio regionale ad opera di soggetti
pubblici e privati.
Sono pertanto previste due modalita' operative per la scelta dei
progetti da finanziare:
a) attivazione di iniziative progettuali a gestione diretta della
Regione o mediante finanziamento di iniziative commissionate a
soggetti diversi, nel rispetto della normativa regionale vigente,
segnalate dall'Assessorato competente;
b) approvazione da parte della Giunta regionale di un apposito atto
per la individuazione di modalita' di accesso ai contributi previsti
di soggetti pubblici e privati a norma dell'art. 2 della L.R. 2/85.
La Giunta regionale provvedera' successivamente con appositi atti,
previo parere della Commissione consiliare Sicurezza sociale, in
attuazione dei precedenti punti a) e b), all'individuazione delle
iniziative con le conseguenti assegnazioni ai destinatari individuati
e all'assunzione dei relativi impegni di spesa, ricorrendo le
condizioni previste dalla L.R. 31/77 cosi' come modificata dalla L.R.
40/94, sul Capitolo 57100 del Bilancio di previsione per l'esercizio
2001 nonche' alle modalita' di erogazione della spesa.
(segue allegato fotografato)