LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 20
PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ED URGENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AGRICOLE COLPITE DA BSE
Art. 4
Esame comunitario
1. Alla presente legge verra' data attuazione dal giorno successivo
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso
dell'esito positivo dell'esame di compatibilita' da parte della
Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 87 e 88 del
Trattato CE.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 3 luglio 2001 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
Il testo degli artt. 87 e 88 del Trattato CE e' il seguente:
"Art. 87
1. Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano
sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociali concessi ai singoli consumatori, a
condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate
dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita'
naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della
Repubblica Federale di Germania che risentono della divisione della
Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli
svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni
ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una
grave forma di sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante
progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o
di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni
degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della
concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione.
Art. 88
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente
dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi
ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal
funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di
presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da
uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il
mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto e'
attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve
sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il
termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato
interessato, puo' adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga
agli articoli 226 e 227. A richiesta di uno Stato membro, il
Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi
compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni
dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando
circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la
Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura
prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello
Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia
pronunciato al riguardo.Tuttavia, se il Consiglio non si e'
pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti
le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare
aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato
comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio
la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che
tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 496 del 10 aprile 2001; oggetto consiliare n. 1477 (VII
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 19 aprile 2001;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 91 in data 3 maggio 2001;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
produttive" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione
"Bilancio Programmazione Affari generali".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto 7/II.4 del 16
maggio 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Cotti;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 maggio 2001,
atto n. 33/01;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 627/4.1.24/C.G.
del 26 giugno 2001.