REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 20

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ED URGENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AGRICOLE COLPITE DA BSE

          Art. 3                                                                
Norma finanziaria                                                               
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e                   
ammontante a Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90), per l'esercizio              
2001, la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo            
nella parte spesa del bilancio regionale mediante riduzione del                 
Capitolo 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello               
stesso esercizio.                                                               
2. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con proprio atto             
le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per              
l'esercizio 2001, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma                   
dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.                                   
3. Per gli esercizi successivi all'esercizio 2001, sara' la legge di            
approvazione del bilancio di previsione a determinare l'entita' del             
finanziamento a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.             
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo del comma 3 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,           
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione            
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 38 - Variazioni di bilancio                                               
omissis                                                                         
Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico              
del bilancio gia' presentato al Consiglio ed in corso di                        
approvazione, finanziando i relativi oneri in tutto o in parte                  
mediante la utilizzazione dei fondi globali del bilancio precedente a           
norma del precedente art. 35, autorizzano la Giunta ad apportare con            
propria deliberazione le conseguenti variazioni al bilancio di                  
competenza e di cassa dopo l'entrata in vigore della relativa legge             
di approvazione e di quella di approvazione del bilancio per                    
l'esercizio di competenza.                                                      
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977, citata alla nota            
1) al presente articolo, e' il seguente:                                        
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere             
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le                  
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti            
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla                   
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere           
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia             
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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