LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 20
PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ED URGENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AGRICOLE COLPITE DA BSE
Art. 3
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e
ammontante a Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90), per l'esercizio
2001, la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo
nella parte spesa del bilancio regionale mediante riduzione del
Capitolo 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" dello
stesso esercizio.
2. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con proprio atto
le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per
l'esercizio 2001, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma
dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
3. Per gli esercizi successivi all'esercizio 2001, sara' la legge di
approvazione del bilancio di previsione a determinare l'entita' del
finanziamento a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 2
1) Il testo del comma 3 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 38 - Variazioni di bilancio
omissis
Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico
del bilancio gia' presentato al Consiglio ed in corso di
approvazione, finanziando i relativi oneri in tutto o in parte
mediante la utilizzazione dei fondi globali del bilancio precedente a
norma del precedente art. 35, autorizzano la Giunta ad apportare con
propria deliberazione le conseguenti variazioni al bilancio di
competenza e di cassa dopo l'entrata in vigore della relativa legge
di approvazione e di quella di approvazione del bilancio per
l'esercizio di competenza.
omissis".
Comma 3
2) Il testo dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977, citata alla nota
1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".