LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 20
PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ED URGENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AGRICOLE COLPITE DA BSE
Art. 2
Beneficiari e modalita' dell'intervento
1. La Regione provvede alla concessione di un indennizzo da
corrispondere alle aziende agricole del settore zootecnico che, a
seguito dell'abbattimento dei capi in base ad ordinanza sanitaria,
intendono ripristinare l'attivita' produttiva.
2. La Giunta individua, con proprio atto, i criteri oggettivi per il
calcolo della perdita di reddito e definisce le modalita' di
concessione dell'indennizzo, stabilendo procedure anche semplificate
per la sua erogazione al beneficiario.
3. L'intervento finanziario di cui alla presente legge non e'
cumulabile con altre provvidenze concesse allo stesso titolo da altre
Amministrazioni pubbliche.