LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 19
ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 2
Promozione ed attivazione dei tirocini formativi
e di orientamento
1. I tirocini di cui alla presente legge vengono promossi, in forma
singola o associata, dall'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro e da uno o
piu' degli organismi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 2 del
DM Lavoro e Previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142.
2. L'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, istituita ai sensi dell'art. 10
della L.R. 27 luglio 1998, n. 25, agisce quale struttura di supporto
tecnico, al fine di realizzare l'indispensabile collegamento tra le
disponibilita' ricettive dell'Ente e le richieste di attivazione dei
tirocini provenienti dai soggetti promotori di cui al comma 1.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del DM 25 marzo
1998, n. 142, concernente Regolamento recante norme di attuazione dei
principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno
1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, e' il
seguente:
"Art. 2 - Modalita' di attivazione
1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su
proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti,
anche tra loro associati:
a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29
della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per
l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero
strutture, aventi analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi
regionali;
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 10 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25,
concernente Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di
servizi per l'impiego, e' il seguente:
"Art. 10 - Istituzione dell'Agenzia
1. E' istituita l'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro quale struttura della
Regione dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale
e contabile per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere d) e
h) del comma 1 dell'art. 4 del DLgs n. 469 del 1997. L'Agenzia e' lo
strumento di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni e
compiti di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge.
2. Le funzioni e le attivita' dell'Agenzia sono esercitate in
conformita' alla programmazione regionale e agli indirizzi approvati
dalla Giunta regionale. La Giunta regionale ne definisce i criteri di
organizzazione e i fondi disponibili.
3. Le funzioni di direttore dell'Agenzia sono svolte da un dirigente
regionale, anche assunto ai sensi dell'art. 24 della L.R 19 novembre
1992, n. 41.
4. Il Piano annuale delle attivita' dell'Agenzia e' approvato dalla
Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale
tripartita. Il direttore svolge ogni attivita' diretta all'attuazione
di detto piano. Il direttore e' responsabile delle attivita' svolte e
dei risultati dell'Agenzia e, al fine di consentirne l'opportuna
verifica, e' tenuto a presentare alla Giunta regionale una relazione
annuale.
5. Per l'esercizio di funzioni progettuali, di studio e di ricerca
l'Agenzia puo' stipulare con esperti contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, nonche' di prestazione d'opera
intellettuale. Puo' altresi' stipulare convenzioni con societa', enti
qualificati, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura ed Universita' por l'espletamento di particolari servizi
nel rispetto della disciplina sugli appalti di servizi.
5 bis. La Regione con gli esperti dell'Agenzia per l'impiego
dell'Emilia-Romagna trasferiti con DPCM 5 agosto 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1999 puo' stipulare, oltre
che i contratti di cui al comma 5, contratti individuali di lavoro
subordinato, anche a tempo parziale, a termine, di durata triennale,
rinnovabili. Il trattamento economico previsto da detti contratti non
puo' essere superiore, alla data della loro stipulazione, a quello
gia' goduto da ogni esperto sulla base del contratto individuale
stipulato con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai
sensi del comma 3 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56.
6. L'Agenzia e il suo direttore si conformano, anche nella
stipulazione dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 5, ai
criteri d'indirizzo gestionali e finanziari fissati dalla Giunta
regionale.".