LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 19
ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e disciplina applicabile
1. La Regione Emilia-Romagna, quale datore di lavoro pubblico,
realizza tirocini formativi e di orientamento presso le proprie
strutture organizzative allo scopo di perseguire le seguenti
finalita':
a) favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro e conseguire
una maggiore integrazione tra realta' occupazionali pubbliche e
private;
b) creare opportunita' di formazione e confronto con le realta'
lavorative e consentire momenti di alternanza tra studio e lavoro,
agevolando le successive scelte professionali;
c) consentire la conoscenza dei servizi erogati dall'Amministrazione
regionale, rendendo altresi' fruibili le competenze sviluppate
all'interno dell'Ente.
2. Ai tirocini formativi e di orientamento si applica la disciplina
contenuta nella Legge 24 giugno 1997, n. 196 e nei relativi
provvedimenti di attuazione. La Giunta regionale, con proprio atto,
definisce le specifiche modalita' di attivazione e svolgimento dei
tirocini.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 2
La Legge 24 giugno 1997, n. 196 concerne Norme in materia di
promozione dell'occupazione.