DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 2001, n. 733
Promozione della sicurezza, della regolarita' e della qualita' sociale delle condizioni di lavoro in Emilia-Romagna. Approvazione linee di intervento
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, ed in particolare l'art.
78, comma 4 laddove prevede l'istituzione a livello regionale e
provinciale di Commissioni con compiti di analisi del lavoro
irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed
intese istituzionali e di assistenza alle imprese;
dato atto che tali Commissioni sono state costituite con delibera
della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 367 dell'1 marzo 2000;
considerato che:
- la richiamata Commissione regionale per l'emersione del lavoro
irregolare, nella propria attivita', ha valutato l'opportunita' di
adottare iniziative dirette a definire un policy mix costituito da
piu' linee operative e progetti a medio periodo in particolare per
quanto attiene:
- la realizzazione di analisi e studi condotte sui diversi fenomeni,
con particolare attenzione al legame con le questioni della sicurezza
e degli infortuni sul lavoro;
- la messa in rete delle banche dati degli Enti con funzioni di
controllo e vigilanza e l'individuazione di ambiti di priorita' per
gli interventi di contrasto e vigilanza;
- percorsi formativi comuni per il personale delle Provincie (Centri
per l'Impiego), INPS, INAIL, Direzione regionale del Lavoro, Aziende
Unita' sanitarie locali;
- campagne di sensibilizzazione e informazione;
- l'affiancamento dei tradizionali strumenti di prevenzione (quali
azioni mirate di formazione alla legalita' del lavoro ed alla
sicurezza nei luoghi di lavoro, controllo e repressione), con altri,
anche su base volontaria e incentivata, in grado di certificare la
qualita' delle prestazioni lavorative, gli impatti ambientali, e
costruire un "marchio di qualita' sociale";
- la Conferenza Stato-Regioni ha adottato, in data 21 dicembre 2000,
uno specifico accordo nel quale e' posto "in capo al Presidente della
Giunta regionale e della Provincia autonoma" il coordinamento
regionale delle iniziative rivolte all'informazione, alla formazione,
all'assistenza ed alla vigilanza dei fenomeni connessi alla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro ed all'emersione del lavoro
irregolare, stabilendo inoltre che tale coordinamento si attui
attraverso il Comitato di cui all'art. 27 del DLgs 626/94, il quale,
nel proprio operato, tiene conto anche degli indirizzi forniti dalla
specifica Commissione regionale per il sommerso di cui all'art. 78
della Legge 448/98;
- il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato nella
seduta del 21 dicembre 2000 (oggetto n. 912) una risoluzione "intesa
al varo di un ôpacchetto sicurezza' per ridurre gli infortuni sul
lavoro" impegnando, inoltre, la Giunta ad assicurare il pieno
coinvolgimento delle parti sociali e degli enti competenti;
- il Documento di Programmazione Economica Finanziaria regionale
sottolinea l'esigenza di sostenere la promozione del lavoro e del
sapere oltre che delle sicurezze, articolando in schede d'attivita'
le priorita' ed i principali programmi d'azione, frequentemente di
natura interassessorile;
- e' stata svolta apposita comunicazione della Giunta al Consiglio
regionale, iscritta con il n. 1468 all'ordine del giorno della seduta
del 19 aprile 2001, in merito alle "Linee regionali di intervento per
la promozione della sicurezza, della regolarita' e della qualita'
sociale delle condizioni di lavoro in Emilia-Romagna";
- il Consiglio regionale ha approvato nella seduta del 19 aprile 2001
una risoluzione con la quale:
- si condividono le scelte di fondo proposte dalla Giunta e
l'indicazione di affrontare con un'iniziativa integrata le questioni
connesse alla sicurezza, alla regolarita' ed alla qualita' del
lavoro, individuando come obiettivi:
- la sperimentazione di percorsi per l'emersione del lavoro
irregolare;
- la riduzione nel triennio 2000-2002 dell'indice di incidenza degli
infortuni di almeno il 10% nei comparti produttivi a maggior rischio,
la riduzione delle malattie professionali, la minimizzazione del
danno alla salute provocato dagli infortuni sul lavoro;
- l'integrazione delle banche dati dei diversi Enti competenti, al
fine di realizzare una lettura qualitativa delle informazioni;
- l'estensione dell'offerta formativa sui temi della sicurezza dei
lavoratori, prevedendo forme di verifica che coinvolgano le parti
sociali;
- un rafforzato coordinamento delle attivita' di vigilanza svolte
dalle Istituzioni preposte;
- l'estensione dell'attivita' di vigilanza e controllo ad almeno il
3% delle aziende ed il 15% dei lavoratori, garantendo la dotazione
organica necessaria al conseguimento di tale obiettivo;
- la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;
- l'introduzione e il sostegno all'accesso al marchio della "qualita'
sociale del lavoro";
- lo sviluppo di un organico "piano qualita'" per sostenere
qualificazione e certificazione dei processi produttivi, con
partecipazione dei lavoratori, certificazioni ambientali e di
sicurezza;
- si da' mandato alla Giunta di:
- adottare il Programma di intervento integrato per la promozione
della sicurezza, della regolarita' e della qualita' sociale delle
condizioni di lavoro in Emilia-Romagna, e di sostenere, in
particolare, il coinvolgimento delle Parti sociali e degli Enti
locali, garantendo un alto grado di integrazione e coordinamento tra
le istituzioni competenti;
- assumere misure attuative coerenti con dette linee e con gli
obiettivi fissati, anche attraverso la promozione di specifiche
intese con le istituzioni competenti, patti territoriali e/o
settoriali, accordi con le Parti sociali;
- riferire, annualmente, al Consiglio in merito alle iniziative
adottate ed ai risultati raggiunti.
Preso atto:
- dell'articolato iter di concertazione svolto in merito al documento
"Linee regionali di intervento per la promozione della sicurezza,
della regolarita' e della qualita' sociale delle condizioni di lavoro
in Emilia-Romagna", di cui al punto a) della presente deliberazione
ed all'Allegato A), parte integrante della stessa, coinvolgendo la
Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, gli
organi di concertazione e coprogrammazione previsti dalla L.R. 25/98,
la Commissione Regionale Tripartita, ove sono rappresentate tutte le
Parti sociali, ed il Comitato di Coordinamento Interistituzionale,
costituito da tutte le Provincie, nonche' la Conferenza regionale
delle Autonomie locali, di cui alla L.R. 3/99, art. 25, sede di una
specifica discussione, tenutasi il 9 aprile;
- delle indicazioni e dei contributi emersi, al riguardo, dalle
Commissioni consiliari "Turismo, Cultura, Scuola, Formazione",
"Sicurezza sociale" e "Attivita' produttive", convocate il 29 marzo
in seduta congiunta;
- dell'avvenuta concertazione svolta in merito al "Protocollo
d'intesa fra Regione Emilia-Romagna, Direzione regionale del Lavoro,
Direzione regionale INPS, Direzione regionale INAIL, Unione delle
Provincie Italiane Emilia-Romagna, per la qualificazione e la
regolarizzazione del lavoro", di cui al punto b) della presente
deliberazione ed all'Allegato B), parte integrante della stessa,
coinvolgendo, oltre ai soggetti contraenti, la Commissione regionale
per l'emersione del lavoro irregolare, gli organi di concertazione e
coprogrammazione previsti dalla L.R. 25/98, la Commissione Regionale
Tripartita, ove sono rappresentate tutte le Parti sociali, ed il
Comitato di Coordinamento Interistituzionale, costituito da tutte le
Provincie;
ritenuto quindi necessario:
- dare corso alla realizzazione di un programma coordinato ed
integrato, a scala regionale, per qualificare il lavoro in
Emilia-Romagna, vale a dire per rendere le condizioni di lavoro e le
produzioni della nostra regione sicure, regolari, rispondenti a
clausole sociali, e tali da ridurre la precarieta' delle prestazioni;
- individuare prime misure attuative del richiamato programma, fra le
quali riveste particolare urgenza il protocollo d'intesa di cui al
successivo punto b) della presente deliberazione;
- dare luogo a specifiche modalita' organizzative per il
coordinamento degli interventi previsti;
- assicurare forme di collaborazione interistuzionale fra le
Istituzioni competenti in materia anche attraverso intese
formalizzate;
visto il DPR n. 118 del 7/5/2001 con il quale si attribuisce
all'Assessore alla Scuola, Formazione professionale, Universita',
Lavoro, Pari opportunita', dott.ssa Mariangela Bastico la delega
all'esercizio delle funzioni di coordinamento regionale delle
iniziative di cui al punto 2 del citato accordo fra Stato-Regioni e
Provincie autonome del 21 dicembre 2000;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, della L.R 41/92 e della
deliberazione della Giunta 2541/95:
- del parere favorevole in merito alla regolarita' tecnica del
presente atto, espresso dal Direttore dell'Agenzia Emilia-Romagna
Lavoro dott. Maurizio Pozzi;
- del parere favorevole in merito alla legittimita' del presente
atto, espresso dal Direttore generale alla Cultura, Formazione e
Lavoro, dr.ssa Cristina Balboni;
su proposta dell'Assessore competente per materia,
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare le "Linee regionali di intervento per la promozione
della sicurezza, della regolarita' e della qualita' sociale delle
condizioni di lavoro in Emilia-Romagna", di cui al documento Allegato
A) parte integrante della presente deliberazione;
b) di approvare lo schema di "Protocollo d'intesa fra Regione
Emilia-Romagna, Direzione regionale del Lavoro, Direzione regionale
INPS, Direzione regionale INAIL, Unione delle Provincie Italiane
Emilia-Romagna, per la qualificazione e la regolarizzazione del
lavoro", Allegato B), parte integrante della presente deliberazione,
dando mandato all'Assessore alla Scuola, Formazione professionale,
Universita', Lavoro, Pari opportunita', dott.ssa Mariangela Bastico
di provvedere alla sua stipula;
c) di prevedere l'istituzione di un Comitato tecnico costituito da
dirigenti e funzionari regionali delle seguenti Direzioni generali:
- Cultura, Formazione professionale e Lavoro;
- Attivita' produttive, Commercio, Turismo;
- Sanita' e Politiche sociali;
nonche' da rappresentanti delle altre istituzioni competenti e
organismi ed in particolare:
- Direzione Regionale del Lavoro;
- Direzione Regionale INPS;
- Direzione Regionale INAIL;
- Unione delle Provincie Italiane Emilia-Romagna;
con funzioni di coordinamento delle iniziative di cui alle Linee di
intervento richiamate al precedente punto a), nonche' di supporto e
monitoraggio alle attivita' definite nel Protocollo d'intesa di cui
al precedente punto b);
d) di dare atto che alla costituzione del Comitato tecnico sopra
citato provvedera' con proprio atto il Direttore generale alla
Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni;
e) di pubblicare l'Allegato A) della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO B
Protocollo d'intesa fra Regione Emilia-Romagna, Direzione Regionale
del Lavoro, Direzione Regionale INPS, Direzione Regionale INAIL,
Unione delle Provincie Italiane Emilia-Romagna, per la qualificazione
e la regolarizzazione del lavoro
La Regione Emilia-Romagna, rappresentata da
la Direzione Regionale del Lavoro, rappresentata da
la Direzione Regionale INPS, rappresentata da
la Direzione Regionale INAIL, rappresentata da
l'Unione delle Provincie Italiane Emilia-Romagna, rappresentata da
Considerato che:
a) il comma 4 dell'art. 78 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998,
istituisce a livello regionale e provinciale Commissioni con compiti
di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di
promozione di collaborazioni ed intese istituzionali e di assistenza
alle imprese, costituite, per quanto riguarda l'Emilia-Romagna
attraverso la delibera della Giunta regionale n. 367 dell'1 marzo
2000; la richiamata Commissione regionale per l'emersione del lavoro
irregolare, nella propria attivita', ha valutato l'opportunita' di
adottare iniziative dirette a definire un policy mix costituito da
piu' linee operative e progetti a medio periodo in particolare per
quanto attiene: - la realizzazione di analisi e studi condotte sui
diversi fenomeni, con particolare attenzione al legame con le
questioni della sicurezza e degli infortuni sul lavoro, - la messa in
rete delle banche dati degli Enti con funzioni di controllo e
vigilanza e l'individuazione di ambiti di priorita' per gli
interventi di contrasto e vigilanza, - percorsi formativi comuni per
il personale delle Provincie (Centri per l'Impiego), INPS, INAIL,
Drl, Asl, - sull'antinfortunistica, nonche' campagne di
sensibilizzazione e informazione, - l'affiancamento dei tradizionali
strumenti di prevenzione, azioni mirate di formazione alla legalita'
del lavoro, alla sicurezza nei luoghi di lavoro e controllo e
repressione, con altri (anche su base volontaria e incentivata) in
grado di certificare la qualita' delle prestazioni lavorative, gli
impatti ambientali, e costruire un "marchio di qualita' sociale";
b) e' stato adottato, nella seduta del 21 dicembre 2000 dalla
Conferenza Stato-Regioni specifico accordo sul tema della promozione
della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell'emersione dal sommerso;
c) il Consiglio regionale ha approvato in data 19 aprile 2001 una
risoluzione con la quale si condividono le scelte di fondo proposte
dalla Giunta regionale ed in particolare da' mandato a quest'ultima
di: - adottare il Programma di intervento integrato per la promozione
della sicurezza, della regolarita' e della qualita' sociale delle
condizioni di lavoro in Emilia-Romagna, e di sostenere, in
particolare, il coinvolgimento delle Parti sociali e degli Enti
locali, garantendo un alto grado di integrazione e coordinamento tra
le istituzioni competenti; - assumere misure attuative coerenti con
dette linee e con gli obiettivi fissati, anche attraverso la
promozione di specifiche intese con le istituzioni competenti, patti
territoriali e/o settoriali, accordi con le Parti sociali; -
riferire, annualmente, al Consiglio in merito alle iniziative
adottate ed ai risultati raggiunti;
d) la L.R. n. 25 del 1998, individua fra le funzioni dell'AERL sia la
gestione del "Sistema Informativo lavoro", in attuazione del DLgs
469/97, prevedendo la possibilita' di realizzare collegamenti con il
sistema informativo nazionale, nonche', anche mediante convenzione,
con altri sistemi informativi, sia iniziative dirette alla
semplificazione delle procedure amministrative attinenti la gestione
del mercato del lavoro, sia attivita' di analisi delle tendenze e dei
fenomeni relativi al mercato del lavoro, ivi compreso il monitoraggio
degli ammortizzatori sociali e delle forme contrattuali di lavoro e
in particolare i lavori atipici, gli orari e le condizioni
retributive, lo svolgimento di studi e ricerche, raccordandosi, a tal
fine con le iniziative poste in essere da soggetti pubblici e privati
in materia di rilevazioni socio-economiche;
e) nell'ambito del processo di implementazione del Sistema
Informativo Lavoro (SIL) possono essere previste azioni dirette a
collaborazioni relative all'accesso alle banche-dati del sistema dei
servizi per l'impiego da parte di altri soggetti istituzionali e/o
l'accesso da parte dei titolari dei servizi per l'impiego a
banche-dati di altri soggetti istituzionali, nonche' la
collaborazione e lo scambio di informazioni e dati tra i medesimi
soggetti;
f) nell'ambito dello sviluppo dei nuovi servizi per l'impiego e'
opportuno dar luogo, ove possibile, ad una offerta di servizi sempre
piu' integrati e fruibili ai lavoratori ed alle imprese, anche
prevedendo la possibilita' di far interagire negli stessi spazi
fisici servizi di contenuto contiguo, rivolti alle medesime tipologie
di utenti, al fine di facilitare e velocizzare l'accesso ai servizi
stessi da parte di questi ultimi;
g) nell'ambito del processo di implementazione del SIL possono essere
previste azioni dirette a collaborazioni relative all'integrazione
del sistema informativo dei servizi per l'impiego con basi dati di
altri soggetti istituzionali, all'accesso coordinato alle relative
banche-dati, nonche' la collaborazione e lo scambio di informazioni e
dati tra i medesimi soggetti per analisi congiunte su materie di
comune interesse;
h) la Giunta della Regione Emilia-Romagna nell'Accordo siglato il
14/2/2000 con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e le
Associazioni Alai, Nidil e Cpo sul lavoro atipico si impegna inoltre,
a disporre di strumenti adeguati di analisi e di monitoraggio del
fenomeno del lavoro atipico e autonomo allo scopo di costruire un
insieme organico ed efficace di politiche e di servizi;
i) la normativa nazionale e regionale sul collocamento mirato
individuano forme di agevolazione nei confronti dei datori di lavoro,
rinviando, per la loro erogazione, ad apposite convenzioni con gli
enti di previdenza;
j) il DLgs n. 196 del 23 maggio 2000 prevede che alla consigliere di
parita', istituta con Legge 125/91, sia fornito il supporto tecnico
necessario alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere,
all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del
personale, alla promozione di piani di formazione e riqualificazione
professionale, alla promozione di progetti di azioni positive;
k) il DLgs n. 286 del 1998 prevede che la determinazione annuale
delle quote massime di stranieri da ammettere sul territorio
nazionale per motivi di lavoro competa al Governo nazionale, tenendo
conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro
sull'andamento territoriale dell'occupazione e della disoccupazione,
nonche' del numero dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea
iscritti nelle liste di collocamento;
preso atto della necessita' di supportare le attivita' dei soggetti
addetti al governo del mercato del lavoro con iniziative volte e
studiarne i caratteri e le tendenze evolutive, a monitorare le
relative politiche e a valutarne l'efficacia e l'impatto;
ritenuto quindi necessario dare luogo ad una specifica intesa
interistituzionale diretta alla complessiva qualificazione del
lavoro, comprendendo in essa anche l'inserimento dei cittadini
stranieri, la regolarizzazione, la sicurezza e la promozione della
stabilizzazione delle condizioni di lavoro, nonche' alla
semplificazione amministrativa e ad una migliore fruibilita' dei
servizi e delle informazioni da parte degli utenti, anche tramite
l'azione coordinata di diversi enti e soggetti istituzionali che
operano nei confronti dei lavoratori e delle imprese;
valutato a tale fine, opportuno:
- coordinare gli interventi diretti alla promozione della salute e
della sicurezza nel lavoro, al contrasto dell'irregolarita' delle
condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza,
della legalita' e della qualita' del lavoro, favorendo la piena e
piu' efficace attuazione dei relativi strumenti normativi ed
attuativi,
- sostenere la realizzazione di un sistema informativo coordinato ed
integrato sul lavoro,
- favorire lo sviluppo di studi e ricerche sul mercato del lavoro e
di azioni di monitoraggio e valutazione, in un'ottica di genere,
- sostenere lo sviluppo delle azioni positive per favorire la
realizzazione delle pari opportunita' nel lavoro,
- facilitare i processi di emersione dalle condizioni di
irregolarita', in particolare dei soggetti e delle imprese piu'
deboli,
- sostenere la qualificazione dei servizi pubblici per il lavoro e/o
di sportelli unici, arricchendo l'offerta delle attivita' rivolte ai
lavoratori, ai disoccupati, alle imprese,
- facilitare i processi di transizione al lavoro in particolare da
parte di soggetti in condizione di svantaggio,
- coordinare le attivita' volte a definire e quantificare il
fabbisogno, per motivi di lavoro, di cittadini stranieri provenienti
da Paesi esterni all'Unione Europea,
- semplificare le procedure di accesso alle agevolazioni rese
disponibili a livello nazionale, regionale e comunitario,
stabilendo, altresi', di definire, per il perseguimento di questi
obiettivi, modalita' di lavoro comuni;
sentite le Provincie e le parti sociali, avendo, a tale riguardo
acquisito il parere del CCI e della CRT di cui alla L.R. 25/98
nonche' del Comitato per la sicurezza di cui all'art. 27 del DLgs
626/94;
convengono di dare luogo a specifico protocollo d'intesa per la
qualificazione del lavoro in Emilia-Romagna, articolato secondo
quanto segue:
1) Finalita'
1.1) Il presente protocollo e' finalizzato ad orientare l'attivita'
istituzionale delle parti contraenti, d'ora innanzi indicati come
"Enti", all'obiettivo generale della qualificazione del lavoro in
Emilia-Romagna e della semplificazione amministrativa dei servizi ad
esso connessi.
1.2) A tale fine, per l'attivita' svolta dagli "Enti", vengono
individuati i seguenti obiettivi specifici:
a) coordinamento degli interventi diretti alla promozione della
salute e della sicurezza nel lavoro, alla prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali, al contrasto dell'irregolarita' delle
condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza,
della legalita' e della qualita' del lavoro, favorendo la piena e
piu' efficace attuazione, anche in sede locale, dei relativi
strumenti normativi ed attuativi;
b) integrazione, graduale e continua, dei differenti sistemi
informativi e l'avvio di attivita' di studio congiunto dei caratteri
e delle tendenze evolutive del mercato del lavoro, anche in relazione
all'individuazione e alla quantificazione, per motivi di lavoro, del
fabbisogno di cittadini stranieri provenienti da Paesi esterni
all'Unione Europea;
c) realizzazione, gestione ed implementazione di un archivio unico a
livello regionale contenente il dettaglio delle informazioni relativi
all'universo dei cittadini e delle imprese;
d) automazione delle modalita' di trasmissione delle pratiche
amministrative e delle informazioni dal soggetto impresa verso la
pubblica Amministrazione, tra enti all'interno della pubblica
Amministrazione;
e) realizzazione di un sistema informativo coordinato ed integrato
sul lavoro;
f) sviluppo di studi e ricerche sul mercato del lavoro e di azioni di
monitoraggio e valutazione, in un'ottica di genere;
g) sostenere lo sviluppo di azioni positive volte a favorire le pari
opportunita' nel lavoro;
h) facilitazione dei processi di emersione dalle condizioni di
irregolarita' nel lavoro, in particolare dei soggetti e delle imprese
piu' deboli, anche attraverso interventi di carattere territoriale;
i) qualificazione dei servizi pubblici per il lavoro e/o di sportelli
unici, arricchendo, con iniziative raccordate con i territori,
l'offerta delle attivita' rivolte ai lavoratori, ai disoccupati, alle
imprese;
j) facilitazione dei processi di transizione al lavoro, in
particolare per i soggetti in condizione di svantaggio;
k) semplificazione delle procedure di accesso alle agevolazioni rese
disponibili a livello nazionale, regionale e comunitario.
2) Ambiti di lavoro
2.1) In ordine alle finalita' ed agli obiettivi specifici di cui al
punto 1) vengono definiti i seguenti possibili ambiti di
collaborazione:
- attivita' di monitoraggio, verifica e controllo,
- erogazione di agevolazioni e di servizi alle imprese, ai
lavoratori, ai disoccupati,
- realizzazione di servizi integrati e/o coordinati,
- messa in rete e integrazione delle banche dati (data ware house),
nonche' servizi di analisi comparata dell'archivio integrato
realizzato dagli enti,
- formazione degli operatori,
- analisi e studio dei fenomeni.
2.2) In relazione agli obiettivi richiamati possono essere altresi'
individuati ulteriori terreni di lavoro.
3) Modalita' di lavoro
3.1) Le finalita' e gli obiettivi specifici di cui al punto 1)
vengono perseguite ricercando forme e modalita' di lavoro comune.
3.2) A tale riguardo, relativamente agli ambiti di intervento di cui
al punto 2), potranno essere adottati dagli Enti (tutti o parte)
specifici atti di regolazione degli impegni, prevedendo, altresi',
qualora se ne verifichi la necessita', la partecipazione, anche in
ambito locale, di ulteriori soggetti.
3.3) Tali atti si configurano come specifiche convenzioni di
carattere tematico, nelle quali occorre, in ogni caso, precisare:
- gli impegni assunti dalle diverse parti,
- le modalita' di realizzazione,
- l'assegnazione della responsabilita' di coordinamento delle
iniziative previste,
- l'indicazione dei referenti tecnici rappresentanti gli Enti,
- le modalita' di monitoraggio.
4) Funzioni di indirizzo e coordinamento, monitoraggio e valutazione
4.1) E' istituito un Comitato di indirizzo e valutazione delle
iniziative di cui al presente protocollo, presieduto dal Presidente
della Regione Emilia-Romagna o da suo delegato e costituito, inoltre,
da due rappresentanti per ognuno degli Enti. La Regione
Emilia-Romagna si impegna, inoltre, a garantire la partecipazione ai
lavori delle diverse responsabilita' di settore interessate dal
presente protocollo. In ragione dei temi trattati, su iniziativa
degli Enti, possono partecipare ai lavori del Comitato di Indirizzo
anche figure tecniche interessate.
4.2) Il Presidente della Regione Emilia-Romagna esercita, inoltre, la
funzione di coordinamento degli interventi, svolti autonomamente
dagli Enti nell'ambito dei propri compiti, diretti:
- alla qualificazione e regolarizzazione del lavoro,
- all'emersione dal sommerso,
- alla promozione della sicurezza nel e del lavoro,
- alla qualificazione di forme di lavoro autonomo,
- alla semplificazione delle procedure di accesso alle agevolazioni
rese disponibili a livello nazionale, regionale e comunitario.
4.3) E' istituito un Comitato di supporto e monitoraggio delle
iniziative di cui al presente protocollo, costituito con atto
regionale, e composto da almeno due componenti per ognuno degli Enti,
assicurando, in ogni caso, la partecipazione ai lavori delle diverse
responsabilita' di settore interessate dal presente protocollo.
4.4) I Comitati di cui ai punti 4.1) e 4.3) possono inoltre essere
integrati da rappresentanti degli Enti locali, o di altre
articolazioni degli Enti.
4.5) Il Comitato di supporto e monitoraggio produce semestralmente un
rapporto delle attivita' svolte, da presentarsi al Comitato di
Indirizzo e valutazione, il quale, altresi', riferisce periodicamente
agli organi delle parti contraenti.
5) Supporto tecnico, finanziario ed organizzativo
5.1) La Regione Emilia-Romagna svolge funzioni di assistenza e
segreteria tecnica al presente protocollo.
5.2) La Regione si impegna altresi' a prevedere adeguate forme di
supporto, in termini finanziari, organizzativi, logistici,
patrimoniali e strumentali alle iniziative previste ed a precisare le
forme di questo impegno nelle singole convenzioni tematiche che
verranno prodotte.
ALLEGATO A
Linee regionali d'intervento per la promozione della sicurezza, della
regolarita' e della qualita' sociale delle condizioni di lavoro in
Emilia-Romagna
Premessa
1. I perche' dell'intervento
2. Lo scenario di riferimento
2.1 Qualita', sicurezza, regolarita' e decentramento delle
competenze: il ruolo degli Enti locali, il nuovo valore della
concertazione
3. I fenomeni in Emilia-Romagna
3.1 Il lavoro sommerso
3.2 Sicurezza delle condizioni di lavoro e infortuni
4. Un piano d'azione a scala regionale
4.1 Integrazione delle strategie, dialogo con le parti sociali,
coordinamento degli interventi
4.2 Le linee guida per un programma di intervento regionale
4.2.1 Il ruolo del DPEF
4.2.2 Finalita', obiettivi, ambiti di intervento
4.2.3 Gli attori
4.2.4 Le azioni e le risorse
5. I Progetti
5.1 Sicurezza
5.2 Chiaro e regolare: repressione ed emersione del sommerso,
promozione della sicurezza, qualificazione del lavoro
5.3 Programma per gli investimenti in qualita' ambientale e sicurezza
del lavoro e per un piano qualita' regionale
6. ALLEGATO: un'iniziativa per il settore delle costruzioni: lo snodo
degli appalti pubblici; il progetto AUSILIARE (Azioni Unitarie per la
Sicurezza le Imprese il Lavoro le Istituzioni e gli Appalti pubblici
nella Regione Emilia-Romagna)
(segue allegato fotografato)