COMUNICATO
Adozione di misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6 bis della Legge 183/89, sui torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno - Deliberazione del Comitato istituzionale 26 aprile 2001, n. 21
Il Comitato istituzionale, (omissis) delibera:
Art. 1
Fino all'approvazione del Piano territoriale di coordinamento della
Provincia di Parma e comunque per un periodo non superiore a tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, si
applicano ai tratti, non delimitati dal PAI, dei torrenti Parma,
Baganza, Taro e Ceno di cui agli elaborati cartografici allegati alla
presente deliberazione, della quale sono parte integrante e
costitutiva, le misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17,
comma 6 bis della Legge 183/89 con il contenuto di cui alle
prescrizioni dei seguenti articoli delle Norme di attuazione del PAI:
art. 1, comma 6; art. 29, comma 2, lettere a) e b); art. 30, comma 2;
art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38 bis; art. 39, commi 1, 2, 3,
4, 5, 6; art. 41.
Art. 2
Fermi i poteri del Ministro dei Lavori pubblici di cui all'art. 17,
comma 6 bis della Legge 183/89, dalla data di adozione della presente
deliberazione le Amministrazioni e gli Enti pubblici non possono
rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad
attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con
le prescrizioni di cui all'articolo precedente.
Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati o per i quali sia
stata previamente presentata denuncia di inizio di attivita' ai sensi
dell'art. 4, comma 7 del DL 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in
Legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche ed integrazioni,
sempre che i relativi lavori siano stati iniziati precedentemente
alla data di comunicazione di cui al primo comma e purche' gli stessi
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
In ogni caso, al titolare della concessione dovra' essere
tempestivamente notificata la condizione di pericolosita' rilevata.
Art. 3
Copia della presente deliberazione, con l'elenco dei Comuni
interessati dalle misure temporanee di salvaguardia, e' pubblicata,
entro trenta giorni dal suo ricevimento, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Art. 4
La Regione provvedera', entro trenta giorni decorrenti dal
ricevimento della presente deliberazione, alla trasmissione di copia
della stessa ai Sindaci dei Comuni interessati i quali a loro volta
sono tenuti a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio
comunale mediante affissione degli stessi all'Albo pretorio per
quindici giorni consecutivi.
Dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo pretorio entrano
in vigore, per ogni ambito comunale, le misure di salvaguardia di cui
all'art. 1.
I Sindaci dei Comuni interessati sono altresi' tenuti a trasmettere
alla Regione la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Passino
ALLEGATO
Elenco dei Comuni interessati dalle misure temporanee di salvaguardia
di cui alla deliberazione n. 21 del 26 aprile 2001
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Calestano,
Compiano, Corniglio, Felino, Fornovo Taro, Langhirano, Lesignano de'
Bagni, Medesano, Parma, Sala Baganza, Solignano, Terenzo, Tizzano,
Traversetolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi.