COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO
Adozione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po (deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/01 del 26 aprile 2001)
Si rende noto che, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della Legge 18
maggio 1989, n. 183, il Comitato Istituzionale dell'Autorita' di
Bacino del fiume Po, con deliberazione n. 18/01 del 26 aprile 2001,
ha adottato il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il
bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po.
In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 15, comma 1 della
menzionata deliberazione, si provvede di seguito alla pubblicazione
per estratto del dispositivo della stessa, insieme all'allegato
elenco dei Comuni interessati dalle misure temporanee di
salvaguardia.
Copia della presente deliberazione, unitamente alla relativa
documentazione, si trova depositata presso la sede della Regione
Emilia-Romagna - Servizio Difesa del suolo - Via dei Mille n. 21 -
Bologna, ove chiunque sia interessato potra' prenderne visione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Enrico Carboni
DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE 26 aprile 2001, n. 18
Adozione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il bacino
idrografico di rilievo nazionale del fiume Po
IL COMITATO ISTITUZIONALE
(omissis) delibera:
Art. 1
adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della Legge 18 maggio 1989,
n. 183, nonche' dell'art. 1 del DL 11 giugno 1998, n. 180, convertito
con modificazioni nella Legge 3 agosto 1998, n. 267 e dell'art. 1 bis
del DL 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella
Legge 11 dicembre 2000, n. 365, il "Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico" (di seguito brevemente denominato PAI), il quale e'
allegato alla presente deliberazione come parte integrante.
Il PAI si compone degli elaborati gia' costituenti il Progetto di PAI
adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 dell'11
maggio 1999, nonche' delle modifiche ed integrazioni, di seguito
indicate tra parentesi quadra, successivamente apportate ai sensi
delle norme di cui al comma precedente, tenendo conto dei pareri
delle Conferenze programmatiche:
1) Relazione generale - Relazione di sintesi. - Allegato 1: Analisi
dei principali punti critici - Strategie di intervento Œrevisione dei
nodi critici soggetti ad approfondimenti a seguito degli eventi
alluvionali dell'ottobre 2000©; - Allegato 2: Programma finanziario;
- ŒAllegato 3: Relazione sulle modifiche ed integrazioni apportate©.
2) Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei
centri abitati montani esposti a pericolo. - Allegato 1: elenco dei
Comuni per classi di rischio (articolo 7 delle Norme di attuazione)
Œcon revisioni©; - Allegato 2: quadro di sintesi dei fenomeni di
dissesto a livello comunale; - Allegato 3: inventario dei centri
abitati montani esposti a pericolo; - Allegato 4: delimitazione delle
aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000 Œcon modifiche alle
tavole di cui all'Allegata Tabella I, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione©.
3) Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico. 3.1) Asta Po;
Allegato 1 - Navigazione interna. 3.2) Mincio, Oglio, Adda
sottolacuale, Lambro, Olona, Ticino, Toce, Terdoppio, Agogna. 3.3)
Sesia, Dora Baltea, Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia, Sangone,
Chisola, Pellice, Varaita, Maira, Tanaro, Scrivia. 3.4) Oltrepo'
Pavese, Trebbia, Nure, Chiavenna, Arda, Parma, Enza, Crostolo,
Secchia, Panaro. 3.5) Arno, Rile, Tenore; Allegato 1 - Linee generali
di assetto e quadro degli interventi in scala 1:10.000. 3.6) Adda
Sopralacuale (Valtellina e Chiavenna); Allegato 1 - Linee generali di
assetto e quadro degli interventi in scala 1:25.000.
4) Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico-culturali e
ambientali.
5) Quaderno delle opere tipo.
6) Cartografia di Piano. - Tavole 1.1, 1.2, 1.3: ambito di
applicazione del Piano (scala 1:250.000); - Tavole 2.1, 2.2, 2.3:
ambiti fisiografici (scala 1:250.000); - Tavola 3: corsi d'acqua
interessati dalle fasce fluviali (scala 1:500.000); - Tavole 4.1,
4.2, 4.3: geolitologia (scala 1:250.000); - Tavole 5.1, 5.2, 5.3:
sintesi dell'assetto morfologico e dello stato delle opere idrauliche
dei principali corsi d'acqua (scala 1:250.000); - Tavole 6.1, 6.2,
6.3: rischio idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)
Œaggiornamento della classificazione dei Comuni©; - Tavole 7.1, 7.2,
7.3: emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali
presenti nelle aree di dissesto idraulico e idrogeologico (scala
1:250.000); - Tavole 8.1, 8.2, 8.3: sintesi delle linee di intervento
sulle aste fluviali (scala 1:250.000); - Tavole 9.1, 9.2, 9.3:
sintesi delle linee di intervento sui versanti (scala 1:250.000).
7) Norme di attuazione - Titolo I - Norme generali per l'assetto
della rete idrografica e dei versanti Œaggiornamento©; Allegato 1 al
Titolo I - Comuni interessati dal Piano per l'intero territorio
comunale; Allegato 2 al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per
parte del territorio comunale; Allegato 3 al Titolo I - Tratti a
rischio di asportazione della vegetazione arborea lungo la rete
idrografica principale; Allegato 4 al Titolo I - Comuni del
territorio collinare e montano interessati dalla delimitazione delle
aree in dissesto. - Titolo II - Norme per le fasce fluviali
Œaggiornamento©; Allegato 1 al Titolo II - Corsi d'acqua oggetto di
delimitazione delle fasce fluviali; Allegato 2 al Titolo II - Comuni
interessati dalle fasce fluviali; Allegato 3 al Titolo II - Metodo di
delimitazione delle fasce fluviali. - Titolo III - Derivazione di
acque pubbliche e attuazione dell'art. 8, comma 3, della Legge 2
maggio 1990, n. 102 Œaggiornamento©; Allegato 1 al Titolo III -
Bilancio idrico per il sottobacino dell'Adda sopralacuale Œrettifica
dei cartogrammi©. - ŒTitolo IV - Norme per le aree a rischio
idrogeologico molto elevato©. - ŒAllegato alle Norme di attuazione -
Direttive tecniche di cui all'allegata Tabella IV, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione©.
8) Tavole di delimitazione delle fasce fluviali: - n. 25 tavole in
scala 1:50.000; - n. 127 tavole in scala 1:25.000 Œcon modifiche alle
tavole di cui all'allegata Tabella II, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione©; - n. 80
tavole in scala 1:10.000 Œcon modifiche alle tavole di cui
all'allegata Tabella III, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione©.
9) Relazione generale al secondo Piano stralcio delle Fasce fluviali.
Art. 2
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, commi 13 e 14 delle Norme di
attuazione del PAI, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della Legge
183/89, in seguito all'entrata in vigore del DPCM di approvazione del
PAI, rivestono carattere immediatamente vincolante per le
Amministrazioni ed Enti pubblici, nonche' per i soggetti privati, le
prescrizioni contenute nelle seguenti Norme di attuazione del Piano
medesimo: art. 1, commi 5 e 6; art. 9 (limitatamente alla fattispecie
di cui al successivo articolo 3); art. 10; art. 11; art. 12; art. 19;
art. 19 bis; art. 22; art. 29, comma 2; art. 30, comma 2; art. 32,
commi 3 e 4; art. 38; art. 38 bis; art. 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6;
art. 41; tutti gli articoli del Titolo IV.
Dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al primo comma, le
Amministrazioni e gli Enti pubblici non possono rilasciare
concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attivita' di
trasformazione del territorio che siano in contrasto con le
prescrizioni di cui al capoverso precedente, fatto salvo quanto
previsto dai successivi articoli della presente deliberazione.
Devono essere attuati, altresi', tutti gli adempimenti previsti dalla
Legge 24 febbraio 1992, n. 225 sulla Protezione civile, nonche' dal
DL 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella Legge 3
agosto 1998, n. 267, ai fini della prevenzione e della gestione
dell'emergenza per la tutela della pubblica incolumita'.
Art. 3
Per le aree in dissesto delimitate ed indicate con apposito segno
grafico (detto segno grafico e' costituito da una bandierina di
colore giallo) nell'Allegato 4 (Delimitazione delle aree in dissesto
- Cartografia in scala 1:25.000) e nell'Allegato 4.2 (Perimetrazione
delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:10.000/1:5.000)
dell'elaborato n. 2 del PAI "Atlante dei rischi idraulici e
idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a
pericolo", ai sensi dell'art. 17, comma 6 della citata Legge 183/89,
le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del DPCM
di approvazione del PAI medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nei
Bollettini Ufficiali, emanano, ove necessario, le disposizioni
concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico, nel
rispetto delle norme degli articoli 9 e 18 dell'elaborato 7 del PAI
("Norme di attuazione"). Decorso tale termine, gli enti
territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti a
rispettarne le previsioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti
predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi
ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di
comunicazione delle predette disposizioni e comunque entro nove mesi
dalla pubblicazione del DPCM di approvazione del PAI, all'adeguamento
provvedono d'ufficio le Regioni.
Art. 4
Fino all'entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI o, in
mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni
dalla presente deliberazione, le aree di cui all'articolo precedente
sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia aventi il
contenuto dell'art. 9 delle Norme di attuazione PAI. A tal fine,
fermi i poteri del Ministro dei Lavori pubblici di cui all'art. 17,
comma 6 bis della Legge 183/89 dalla data di adozione della presente
deliberazione le Amministrazioni e gli Enti pubblici non possono
rilasciare, durante il periodo di vigenza delle misure di
salvaguardia, concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad
attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con
le prescrizioni di cui al precedente articolo 3.
Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati o per i quali sia
stata previamente presentata istanza di inizio di attivita' ai sensi
dell'art. 4, comma 7 del DL 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in
Legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche ed integrazioni,
qualora i relativi lavori siano stati iniziati precedentemente alla
data di entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI e purche'
gli stessi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data
di inizio. In ogni caso, l'autorita' amministrativa competente e'
tenuta a notificare al titolare della concessione la condizione di
pericolosita' rilevata dal Piano.
Art. 5
Per le aree in dissesto di cui all'Allegato 4 dell'elaborato 2 del
PAI nonche' per le aree classificate come fascia fluviale A e B, il
Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario generale formulata
entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla data della
presente deliberazione e tenuto conto delle determinazioni delle
Conferenze programmatiche, provvede a deliberare le ulteriori
integrazioni della cartografia che si rendano necessarie ai fini
dell'integrazione a scala comunale dei contenuti del Piano.
Art. 6
Per le aree in dissesto non rientranti tra quelle di cui al
precedente art. 4 le Regioni, entro diciotto mesi dall'entrata in
vigore del PAI, trasmettono all'Autorita' di bacino eventuali
proposte di aggiornamento dell'elaborato n. 2 dello stesso ("Atlante
dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati
montani esposti a pericolo") risultanti dalle varianti di adeguamento
adottate dai Comuni ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3 delle Norme di
attuazione del PAI medesimo.
Entro i tre mesi successivi, l'Autorita' di bacino provvede al
suddetto aggiornamento, secondo la procedura di cui all'art. 1, comma
10 delle citate Norme di attuazione, garantendone la pubblicita'
mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'affissione
all'Albo pretorio dei Comuni interessati.
Fino alla pubblicazione dell'aggiornamento operato dall'Autorita' di
bacino, nelle aree di cui al comma 1 del presente articolo non
possono essere rilasciate concessioni, autorizzazioni, nullaosta o
atti equivalenti, relativi ad attivita' di trasformazione ed uso del
territorio, in assenza di una previa documentata valutazione della
compatibilita' dell'intervento con le condizioni di dissesto,
effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea
documentazione tecnica. Di tale valutazione terra' conto il Comune
competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da
garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi ed
infrastrutturali e il non aggravio del dissesto idrogeologico e del
rischio presente. Del rilascio di detti provvedimenti il Comune da'
altresi' comunicazione alla Regione.
Successivamente alle intervenute pubblicazioni, i Comuni che non
abbiano provveduto all'adozione delle varianti di adeguamento ai
sensi dell'art. 18 delle Norme di attuazione del PAI sono comunque
tenuti a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 9 delle Norme
medesime.
Art. 7
Alle aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui all'art. 1,
comma 1 bis del DL 11 giugno 1998, n. 180, convertito con
modificazioni nella Legge 3 agosto 1998, n. 267, comprese
nell'Allegato 4.1 (Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico
molto elevato - Cartografia in scala 1:10.000/1:5.000) dell'elaborato
n. 2 del PAI "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici -
Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" si applica
il Titolo IV delle Norme di attuazione del PAI "Norme per aree a
rischio idrogeologico molto elevato".
Art. 8
Fino all'entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI o, in
mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni
dalla loro adozione, nelle aree di cui all'articolo precedente
continuano ad applicarsi, le misure di salvaguardia di cui all'art.
17, comma 6 bis della Legge 183/89 gia' adottate da questo Comitato,
ai sensi dell'art. 1, comma 1bis della citata Legge 267/98, mediante
il Piano straordinario approvato con deliberazione n. 14 del 26
ottobre 1999.
Fino all'entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI o, in
mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni
dalla presente deliberazione, nelle ulteriori aree a rischio
idrogeologico molto elevato, contenute nel medesimo elaborato di cui
al precedente articolo 7, si applicano, misure di salvaguardia con il
contenuto delle "Norme per aree a rischio idrogeologico molto
elevato" di cui al Titolo IV delle Norme di attuazione del PAI.
Fermi i poteri del Ministro dei Lavori pubblici di cui all'art. 17,
comma 6 bis della Legge 183/89, dalla data di adozione della presente
deliberazione le Amministrazioni e gli Enti pubblici non possono
rilasciare, durante il periodo di vigenza delle misure di
salvaguardia, concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad
attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con
le prescrizioni di cui ai commi precedenti.
Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati o per i quali sia
stata previamente presentata istanza di inizio di attivita' ai sensi
dell'art. 4, comma 7 del DL 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in
Legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche ed integrazioni,
qualora i relativi lavori siano stati iniziati precedentemente alla
data di entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI e purche'
gli stessi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data
di inizio. In ogni caso, l'Autorita' amministrativa competente e'
tenuta a notificare al titolare della concessione la condizione di
rischio rilevata dal Piano.
Art. 9
Le delimitazioni delle fasce fluviali contenute nel PAI modificano,
per le parti difformi, quelle del Piano stralcio delle Fasce fluviali
approvato con DPCM 24 luglio 1998.
Le disposizioni del PAI medesimo, anche ai sensi dell'art. 1, comma 5
delle Norme di attuazione, integrano quelle contenute nel richiamato
Piano stralcio delle Fasce fluviali e, in caso di incompatibilita',
prevalgono su queste ultime.
Art. 10
Fino all'entrata in vigore del DPCM di approvazione del PAI o, in
mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni
dalla loro adozione, per le aree classificate come Fascia fluviale A
e B e delimitate da apposito segno grafico nelle Tavole in scala
1:10.000 e 1:25.000 del PAI restano in vigore le misure temporanee di
salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6 bis della Legge 183/89
limitatamente alle prescrizioni contenute nei seguenti articoli delle
Norme di attuazione del PAI: art. 1, comma 6; art. 29, comma 2; art.
30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38 bis; art. 39,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art. 41.
Fermi i poteri del Ministro dei Lavori pubblici di cui all'art. 17,
comma 6 bis della Legge 183/89, dalla data di adozione della presente
deliberazione le Amministrazioni e gli Enti pubblici non possono
rilasciare, durante il periodo di vigenza delle misure di
salvaguardia, concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad
attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto con
le prescrizioni di cui al comma precedente.
Art. 11
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del DL
279/00, come modificato dalla Legge di conversione 365/00, nei
territori della Fascia C, situati a tergo del limite di progetto
della Fascia B e delimitati con segno grafico indicato come "limite
di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per
i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art.
17, comma 6 della Legge 183/89, i Comuni competenti, in sede di
adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal
suddetto art. 17, comma 6 ed anche sulla base degli indirizzi emanati
dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a
valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le
stesse, ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta
realizzazione delle opere, gli articoli delle Norme di attuazione del
PAI relativi alla Fascia B.
Art. 12
Nei territori dei comuni assoggettati alle disposizioni del DPCM 7
dicembre 1995 "Approvazione dello schema previsionale e programmatico
per il risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce", cosi'
come integrato con DPCM 27 marzo 1998, "Modificazioni al DPCM 7
dicembre 1995, recante ôSchema previsionale e programmatico del
bacino del fiume Toce' - revisione e modifica delle norme di
attuazione" continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dagli
artt. 10 e 11 della presente deliberazione, le prescrizioni stabilite
dai DPCM suddetti fino alla revisione degli strumenti urbanistici
comunali prevista dai medesimi Decreti e comunque non oltre la
scadenza di cui all'art. 6 della presente deliberazione.
Dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, nelle aree
suddette i Comuni sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni
di cui all'art. 9 delle Norme di attuazione del PAI.
Art. 13
Fino all'adeguamento di cui all'art. 18 delle Norme di attuazione del
PAI, per il territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta si
applicano, in luogo delle misure di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10
della presente deliberazione ed in quanto piu' restrittive delle
stesse, le misure contenute nella deliberazione della Giunta
regionale 11 dicembre 2000, n. 4268 in quanto compatibili con le
Norme di attuazione del PAI stesso.
Art. 14
Entro e non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data
di adozione della presente deliberazione il Comitato Istituzionale,
su proposta formulata dal Segretario generale, provvede ad adottare
con propria deliberazione il Programma triennale di intervento ai
sensi dell'art. 21 della Legge 18 maggio 1989, n. 183.
Il Programma di cui al primo comma contiene gli interventi urgenti
necessari per garantire un adeguato livello di sicurezza ai territori
individuati dal PAI e caratterizzati da condizioni di rischio
idraulico e idrogeologico molto elevato ed elevato, nonche' gli
interventi di manutenzione straordinaria delle opere e del
territorio.
Art. 15
Copia della presente deliberazione, con l'allegato elenco dei Comuni
interessati dalle misure temporanee di salvaguardia, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonche' nei
Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente competenti.
Entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente
deliberazione, le Regioni provvederanno a trasmettere ai Sindaci dei
Comuni interessati copia della deliberazione medesima, completa degli
elaborati di cui agli articoli 3 e 10 della stessa.
Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della copia di cui al
comma precedente, i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti a
pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante
affissione degli stessi all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
I Sindaci suddetti sono altresi' tenuti a trasmettere alle Regioni la
certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.
Art. 16
Entro dodici mesi dalla data di adozione della presente
deliberazione, l'Autorita' di bacino, provvedera' a redigere il testo
aggiornato ed unificato di tutte le disposizioni normative e della
cartografia di riferimento; detto testo sara' sottoposto al Comitato
Istituzionale per l'approvazione.
ALLEGATO A
Indicazione delle determinazioni delle conferenze programmatiche di
cui all'art. 1 bis del DL 12 ottobre 2000, n. 279 (convertito con
modificazioni nella Legge 11 dicembre 2000, n. 365) e delle
deliberazioni delle Giunte regionali in relazione al Progetto di PAI
Regione: Emilia-Romagna
Provincia:
- Bologna - Conferenza programmatica: 16 febbraio 2001;
- Ferrara-Ravenna - Conferenza programmatica: 23 febbraio 2001;
- Modena - Conferenza programmatica: 12 febbraio 2001;
- Parma - Conferenza programmatica: 19 febbraio 2001;
- Piacenza - Conferenza programmatica: 19 febbraio 2001;
- Reggio Emilia - Conferenza programmatica: 5 marzo 2001.
Deliberazione di Giunta regionale n. 561 del 18 aprile 2001.
(segue allegato fotografato)
TABELLA IV
Elenco delle direttive tecniche allegate alle norme di attuazione del
Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico
1) Direttiva in materia di attivita' estrattive nelle aree fluviali
del bacino del fiume Po;
2) direttiva contenente i criteri per la valutazione della
compatibilita' idraulica delle infrastrutture pubbliche e di
interesse pubblico all'interno delle Fasce "A" e "B";
3) direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione
dei programmi di manutenzione;
4) direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di
trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e
recupero dei rifiuti ubicati nelle Fasce fluviali "A" e "B" e nelle
aree in dissesto idrogeologico "Ee", "Ed", "Eb";
5) direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni
e le verifiche di compatibilita' idraulica.
Allegato alla deliberazione n. 18 del 26/4/2001 - Elenco Comuni
Regione Provincia Comune ISTAT95
(omissis)
Emilia-Romagna PC Agazzano 08033001
Emilia-Romagna PC Alseno 08033002
Emilia-Romagna PC Besenzone 08033003
Emilia-Romagna PC Bettola 08033004
Emilia-Romagna PC Bobbio 08033005
Emilia-Romagna PC Borgonovo Val Tidone 08033006
Emilia-Romagna PC Cadeo 08033007
Emilia-Romagna PC Calendasco 08033008
Emilia-Romagna PC Caminata 08033009
Emilia-Romagna PC Caorso 08033010
Emilia-Romagna PC Carpaneto Piacentino 08033011
Emilia-Romagna PC Castell'Arquato 08033012
Emilia-Romagna PC Castel San Giovanni 08033013
Emilia-Romagna PC Castelvetro Piacentino 08033014
Emilia-Romagna PC Cerignale 08033015
Emilia-Romagna PC Coli 08033016
Emilia-Romagna PC Corte Brugnatella 08033017
Emilia-Romagna PC Cortemaggiore 08033018
Emilia-Romagna PC Farini 08033019
Emilia-Romagna PC Ferriere 08033020
Emilia-Romagna PC Fiorenzuola D'arda 08033021
Emilia-Romagna PC Gazzola 08033022
Emilia-Romagna PC Gossolengo 08033023
Emilia-Romagna PC Gragnano Trebbiense 08033024
Emilia-Romagna PC Gropparello 08033025
Emilia-Romagna PC Lugagnano Val D'Arda 08033026
Emilia-Romagna PC Monticelli D'Ongina 08033027
Emilia-Romagna PC Morfasso 08033028
Emilia-Romagna PC Nibbiano 08033029
Emilia-Romagna PC Ottone 08033030
Emilia-Romagna PC Pecorara 08033031
Emilia-Romagna PC Piacenza 08033032
Emilia-Romagna PC Pianello Val Tidone 08033033
Emilia-Romagna PC Piozzano 08033034
Emilia-Romagna PC Podenzano 08033035
Emilia-Romagna PC Ponte Dell'Olio 08033036
Emilia-Romagna PC Pontenure 08033037
Emilia-Romagna PC Rivergaro 08033038
Emilia-Romagna PC Rottofreno 08033039
Emilia-Romagna PC San Giorgio Piacentino 08033040
Emilia-Romagna PC San Pietro in Cerro 08033041
Emilia-Romagna PC Sarmato 08033042
Emilia-Romagna PC Travo 08033043
Emilia-Romagna PC Vernasca 08033044
Emilia-Romagna PC Vigolzone 08033045
Emilia-Romagna PC Villanova Sull'Arda 08033046
Emilia-Romagna PC Zerba 08033047
Emilia-Romagna PC Ziano Piacentino 08033048
Emilia-Romagna PR Albareto 08034001
Emilia-Romagna PR Bardi 08034002
Emilia-Romagna PR Bedonia 08034003
Emilia-Romagna PR Berceto 08034004
Emilia-Romagna PR Bore 08034005
Emilia-Romagna PR Borgo Val di Taro 08034006
Emilia-Romagna PR Busseto 08034007
Emilia-Romagna PR Calestano 08034008
Emilia-Romagna PR Collecchio 08034009
Emilia-Romagna PR Colorno 08034010
Emilia-Romagna PR Compiano 08034011
Emilia-Romagna PR Corniglio 08034012
Emilia-Romagna PR Felino 08034013
Emilia-Romagna PR Fidenza 08034014
Emilia-Romagna PR Fontanellato 08034015
Emilia-Romagna PR Fontevivo 08034016
Emilia-Romagna PR Fornovo di Taro 08034017
Emilia-Romagna PR Langhirano 08034018
Emilia-Romagna PR Lesignano de' Bagni 08034019
Emilia-Romagna PR Medesano 08034020
Emilia-Romagna PR Mezzani 08034021
Emilia-Romagna PR Monchio delle Corti 08034022
Emilia-Romagna PR Montechiarugolo 08034023
Emilia-Romagna PR Neviano degli Arduini 08034024
Emilia-Romagna PR Noceto 08034025
Emilia-Romagna PR Palanzano 08034026
Emilia-Romagna PR Parma 08034027
Emilia-Romagna PR Pellegrino Parmense 08034028
Emilia-Romagna PR Polesine Parmense 08034029
Emilia-Romagna PR Roccabianca 08034030
Emilia-Romagna PR Sala Baganza 08034031
Emilia-Romagna PR Salsomaggiore Terme 08034032
Emilia-Romagna PR San Secondo Parmense 08034033
Emilia-Romagna PR Sissa 08034034
Emilia-Romagna PR Solignano 08034035
Emilia-Romagna PR Soragna 08034036
Emilia-Romagna PR Sorbolo 08034037
Emilia-Romagna PR Terenzo 08034038
Emilia-Romagna PR Tizzano Val Parma 08034039
Emilia-Romagna PR Tornolo 08034040
Emilia-Romagna PR Torrile 08034041
Emilia-Romagna PR Traversetolo 08034042
Emilia-Romagna PR Trecasali 08034043
Emilia-Romagna PR Valmozzola 08034044
Emilia-Romagna PR Varano de' Melegari 08034045
Emilia-Romagna PR Varsi 08034046
Emilia-Romagna PR Zibello 08034048
Emilia-Romagna RE Albinea 08035001
Emilia-Romagna RE Bagnolo in Piano 08035002
Emilia-Romagna RE Baiso 08035003
Emilia-Romagna RE Bibbiano 08035004
Emilia-Romagna RE Boretto 08035005
Emilia-Romagna RE Brescello 08035006
Emilia-Romagna RE Busana 08035007
Emilia-Romagna RE Cadelbosco di Sopra 08035008
Emilia-Romagna RE Campagnola Emilia 08035009
Emilia-Romagna RE Campegine 08035010
Emilia-Romagna RE Carpineti 08035011
Emilia-Romagna RE Casalgrande 08035012
Emilia-Romagna RE Casina 08035013
Emilia-Romagna RE Castellarano 08035014
Emilia-Romagna RE Costelnovo di Sotto 08035015
Emilia-Romagna RE Castelnovo ne' Monti 08035016
Emilia-Romagna RE Cavriago 08035017
Emilia-Romagna RE Canossa 08035018
Emilia-Romagna RE Collagna 08035019
Emilia-Romagna RE Correggio 08035020
Emilia-Romagna RE Fabbrico 08035021
Emilia-Romagna RE Gattatico 08035022
Emilia-Romagna RE Gualtieri 08035023
Emilia-Romagna RE Guastalla 08035024
Emilia-Romagna RE Ligonchio 08035025
Emilia-Romagna RE Luzzara 08035026
Emilia-Romagna RE Montecchio Emilia 08035027
Emilia-Romagna RE Novellara 08035028
Emilia-Romagna RE Poviglio 08035029
Emilia-Romagna RE Quattro Castella 08035030
Emilia-Romagna RE Ramiseto 08035031
Emilia-Romagna RE Reggiolo 08035032
Emilia-Romagna RE Reggio nell'Emilia 08035033
Emilia-Romagna RE Rio Saliceto 08035034
Emilia-Romagna RE Rolo 08035035
Emilia-Romagna RE Rubiera 08035036
Emilia-Romagna RE San Martino in Rio 08035037
Emilia-Romagna RE San Polo D'Enza 08035038
Emilia-Romagna RE Sant'Ilario D'Enza 08035039
Emilia-Romagna RE Scandiano 08035040
Emilia-Romagna RE Toano 08035041
Emilia-Romagna RE Vetto 08035042
Emilia-Romagna RE Vezzano sul Crostolo 08035043
Emilia-Romagna RE Viano 08035044
Emilia-Romagna RE Villa Minozzo 08035045
Emilia-Romagna MO Bastiglia 08036001
Emilia-Romagna MO Bomporto 08036002
Emilia-Romagna MO Campogalliano 08036003
Emilia-Romagna MO Camposanto 08036004
Emilia-Romagna MO Carpi 08036005
Emilia-Romagna MO Castelfranco Emilia 08036006
Emilia-Romagna MO Castelnuovo Rangone 08036007
Emilia-Romagna MO Castelvetro di Modena 08036008
Emilia-Romagna MO Cavezzo 08036009
Emilia-Romagna MO Concordia sulla Secchia 08036010
Emilia-Romagna MO Fanano 08036011
Emilia-Romagna MO Finale Emilia 08036012
Emilia-Romagna MO Fiorano Modenese 08036013
Emilia-Romagna MO Fiumalbo 08036014
Emilia-Romagna MO Formigine 08036015
Emilia-Romagna MO Frassinoro 08036016
Emilia-Romagna MO Guiglia 08036017
Emilia-Romagna MO Lama Mocogno 08036018
Emilia-Romagna MO Maranello 08036019
Emilia-Romagna MO Marano sul Panaro 08036020
Emilia-Romagna MO Medolla 08036021
Emilia-Romagna MO Mirandola 08036022
Emilia-Romagna MO Modena 08036023
Emilia-Romagna MO Montecreto 08036024
Emilia-Romagna MO Montefiorino 08036025
Emilia-Romagna MO Montese 08036026
Emilia-Romagna MO Nonantola 08036027
Emilia-Romagna MO Novi di Modena 08036028
Emilia-Romagna MO Palagano 08036029
Emilia-Romagna MO Pavullo nel Frignano 08036030
Emilia-Romagna MO Pievepelago 08036031
Emilia-Romagna MO Polinago 08036032
Emilia-Romagna MO Prignano sulla Secchia 08036033
Emilia-Romagna MO Ravarino 08036034
Emilia-Romagna MO Riolunato 08036035
Emilia-Romagna MO San Cesario sul Panaro 08036036
Emilia-Romagna MO San Felice sul Panaro 08036037
Emilia-Romagna MO San Possidonio 08036038
Emilia-Romagna MO San Prospero 08036039
Emilia-Romagna MO Sassuolo 08036040
Emilia-Romagna MO Savignano sul Panaro 08036041
Emilia-Romagna MO Serramazzoni 08036042
Emilia-Romagna MO Sestola 08036043
Emilia-Romagna MO Soliera 08036044
Emilia-Romagna MO Spilamberto 08036045
Emilia-Romagna MO Vignola 08036046
Emilia-Romagna MO Zocca 08036047
Emilia-Romagna BO Anzola dell'Emilia 08037001
Emilia-Romagna BO Bazzano 08037004
Emilia-Romagna BO Castel d'Aiano 08037013
Emilia-Romagna BO Castello di Serravalle 08037018
Emilia-Romagna BO Crespellano 08037023
Emilia-Romagna BO Crevalcore 08037024
Emilia-Romagna BO Lizzano in Belvedere 08037033
Emilia-Romagna BO Molinella 08037039
Emilia-Romagna BO Monteveglio 08037043
Emilia-Romagna BO San Giovanni in Persiceto 08037053
Emilia-Romagna BO Sant'Agata Bolognese 08037056
Emilia-Romagna FE Argenta 08038001
Emilia-Romagna FE Berra 08038002
Emilia-Romagna FE Bondeno 08038003
Emilia-Romagna FE Cento 08038004
Emilia-Romagna FE Codigoro 08038005
Emilia-Romagna FE Comacchio 08038006
Emilia-Romagna FE Copparo 08038007
Emilia-Romagna FE Ferrara 08038008
Emilia-Romagna FE Formignana 08038009
Emilia-Romagna FE Jolanda di Savoia 08038010
Emilia-Romagna FE Lagosanto 08038011
Emilia-Romagna FE Masi Torello 08038012
Emilia-Romagna FE Massa Fiscaglia 08038013
Emilia-Romagna FE Mesola 08038014
Emilia-Romagna FE Migliarino 08038015
Emilia-Romagna FE Mirabello 08038016
Emilia-Romagna FE Ostellato 08038017
Emilia-Romagna FE Poggio Renatico 08038018
Emilia-Romagna FE Portomaggiore 08038019
Emilia-Romagna FE Ro 08038020
Emilia-Romagna FE Sant'Agostino 08038021
Emilia-Romagna FE Vigarano Mainarda 08038022
Emilia-Romagna FE Voghiera 08038023
Emilia-Romagna FE Tresigallo 08038024
Emilia-Romagna FE Goro 08038025
Emilia-Romagna FE Migliaro 08038026
Emilia-Romagna RA Alfonsine 08039001
Toscana MS Comano 09045005
Toscana PT Abetone 09047001