DECRETO DELL'ASSESSORE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE 9 maggio 2001, n. 16
Approvazione delle disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi straordinari ricompresi nel piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 3076/00. Eventi sismici nei mesi di aprile-maggio 2000 nelle province di Forli'-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia, Modena
L'ASSESSORE REGIONALE
(omissis) decreta:
1) di approvare le disposizioni procedurali di cui al documento
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per
l'attuazione degli interventi straordinari previsti nel piano
adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell'ordinanza ministeriale
3076/00;
2) i soggetti attuatori degli interventi sono tenuti ad osservare le
predette procedure conformando la propria attivita' alle relative
disposizioni;
3) di pubblicare per estratto il presente decreto ed integralmente il
documento allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
L'ASSESSORE
Marioluigi Bruschini
ALLEGATO
Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi
straordinari ricompresi nel piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza
ministeriale 3076/00
1) Disposizioni generali
1.1) Le presenti disposizioni si applicano a tutte le attivita'
finalizzate all'attuazione del piano degli interventi straordinari di
cui all'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 3076/00, di seguito
indicato come "piano", approvato con decreto dell'Assessore delegato
n. 35 dell'1 dicembre 2000.
L'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi ricompresi
nel piano, ivi comprese le Curie che in quanto beneficiarie di
finanziamenti pubblici sono soggette alla disciplina sulle procedure
di aggiudicazione di appalti pubblici, comporta la loro competenza in
ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione
degli interventi medesimi, con la conseguente titolarita' dei poteri
e delle responsabilita' ad essi connesse.
In particolare fanno carico ai soggetti attuatori:
a) l'esecuzione o l'affidamento della progettazione, l'approvazione,
per quanto di competenza dello stesso ente attuatore, del progetto
dell'opera; oltre a cio', con riferimento all'art. 3 dell'ordinanza
ministeriale 3076/00, l'acquisizione della approvazione regionale
nonche' dei pareri, visti, nulla-osta e assensi comunque denominati
che le Amministrazioni competenti sono tenute a rilasciare;
b) l'affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi;
c) i pagamenti di quanto dovuto ai creditori per l'espletamento delle
suindicate attivita';
d) l'onere di informare la Direzione generale Ambiente - Servizio
Protezione civile in ordine all'avanzamento dei lavori ed alla
rendicontazione degli interventi.
1.2) I soggetti attuatori provvedono agli adempimenti di loro
competenza nel rispetto delle presenti disposizioni ed in conformita'
alla normativa vigente in materia, salve le deroghe autorizzate
dall'art. 3, comma 4 dell'ordinanza ministeriale 3076/00 alla
legislazione statale ivi richiamata.
2) Progettazione degli interventi
2.1) Lavori da eseguirsi nei comuni dichiarati sismici
Per tali lavori si applica la disciplina sostanziale e procedurale di
cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonche' alla L.R. 19 giugno
1984, n. 35, come modificata ed integrata dalla L.R. 14 aprile 1995,
n. 40 ed al Regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33, come
modificato ed integrato dal Regolamento regionale 5 aprile 1995, n.
19.
Si dispone, inoltre, che i progetti vengano redatti, per la parte
dell'immobile interessata dall'intervento, tenendo conto dell'insieme
strutturale e - di norma - secondo obiettivi di "miglioramento
sismico", con preliminare riferimento ai punti da 1.3 a 1.9 delle
prescrizioni tecniche approvate (previa intesa, ex art. 19 della
Legge 61/98, con il Ministero dei Lavori pubblici) dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 283 del 10 marzo 1999, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 60 del 10 maggio 1999. Tali
prescrizioni hanno come principale quadro di riferimento la Legge 2
febbraio 1974, n. 64 e le connesse normative tecniche nazionali di
cui ai decreti ministeriali, adottati ai sensi degli articoli 1 e 3
della medesima legge. In particolare, il punto 1.9 richiama come
allegate parti integranti di dette prescrizioni:
a) le "Indicazioni tecniche circa i contenuti e requisiti di
completezza dei progetti esecutivi di interventi di riparazione e
consolidamento sismico di edifici esistenti" (Allegato A);
b) e, qualora i progetti riguardino gli interventi di restauro nei
beni architettonici di valore storico-artistico, le "Istruzioni
generali per la redazione di progetti di restauro nei beni
architettonici di valore storico-artistico in zona sismica",
(Allegato B).
2.2) Lavori da eseguirsi nei comuni non dichiarati sismici
Per tali lavori, i soggetti attuatori, nel calibrare gli interventi
di miglioramento sismico, sia nella visione complessiva del
comportamento strutturale, sia negli interventi specifici, terranno
conto di un grado di sismicita' S= 6, corrispondente a zone sismiche
di terza categoria.
Anche per i suindicati interventi, i soggetti attuatori faranno
riferimento a quanto previsto nei punti da 1.3 a 1.9 delle
prescrizioni tecniche, e relativi Allegati A e B, approvate con la
citata deliberazione di Giunta regionale 283/99.
2.3) I progetti dei lavori, di cui ai precedenti punti 2.1) e 2.2),
devono contenere anche tutte le necessarie indicazioni analitiche per
le stime degli stessi lavori, ai sensi del punto 1.10 delle predette
prescrizioni tecniche.
In particolare, l'ivi citato "Elenco prezzi per opere di riparazione
e consolidamento sismico di edifici esistenti" approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 1848 del 19 ottobre 1998 e
ripubblicato, previa integrazione dei prezzi unitari in Lire con il
corrispondente valore espresso in Euro, nel Bollettino Ufficiale
della Regione del 10 maggio 1999, n. 60, potra' essere soggetto, ove
necessario per singole voci, ad adeguamenti di prezzo, debitamente
motivati e documentati dai soggetti attuatori solo se in aumento, in
conseguenza delle eventuali variazioni del costo dei materiali, della
manodopera e di quant'altro strettamente pertinente alla
realizzazione dell'intervento.
Resta fermo che il rinvio ai punti da 1.3 a 1.10 delle citate
prescrizioni tecniche non opera per quanto specificamente e
diversamente previsto nelle presenti disposizioni, cosi' come resta
ferma l'applicazione delle deroghe alle norme di legge espressamente
autorizzate dall'ordinanza ministeriale 3076/00.
2.4) I progetti degli interventi straordinari previsti nel piano per
immobili, pubblici o di culto, gia' oggetto, a seguito del sisma del
15 ottobre 1996, di precedenti finanziamenti ai sensi dell'ordinanza
ministeriale 2475/96 (prima fase) e/o dell'art. 19 della Legge 61/98
(seconda fase) come identificati nell'Allegato n. 1 alle presenti
disposizioni, devono:
a) altresi' contenere, nell'illustrazione grafica e di relazione
dello stato di fatto, l'indicazione delle opere gia' realizzate (a
seguito del sisma 1996) e le motivazioni di coerenza, con tali opere,
di eventuali aggravamenti di quadri lesionativi preesistenti ovvero
di quadri lesionativi nuovi riscontrati dopo l'evento sismico del 18
giugno 2000;
b) nonche' essere sviluppati, nei casi in cui gli interventi di
seconda fase finanziati per il sisma del 1996 siano ancora da
realizzare, secondo logica di progettazione unitaria per l'utilizzo
dei diversi finanziamenti disponibili per un medesimo immobile.
2.5) In presenza di polizze assicurative che prevedano anche la
copertura di danni causati da eventi sismici, i soggetti attuatori,
in sede di progettazione degli interventi connessi agli eventi di
aprile/giugno 2000, espliciteranno, anche sulla base di stime
preliminari delle Compagnie assicurative, l'ammontare degli
indennizzi relativi a ciascuno degli immobili danneggiati, dovendosi
ritenere tali indennizzi assimilabili ai finanziamenti di cui
all'art. 2, comma 1, II periodo dell'ordinanza ministeriale 3076/00.
Anche in questi casi va comunque garantita una progettazione unitaria
per l'insieme delle disponibilita' finanziarie sul medesimo immobile.
2.6) I soggetti attuatori, ove non sia possibile provvedere con le
proprie strutture organizzative, possono affidare gli incarichi di
progettazione, ivi compresa la progettazione di piani di sicurezza e
coordinamento quando previsti ai sensi del DLgs 14 agosto 1996, n.
494 e successive modifiche ed integrazioni, a liberi professionisti,
in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 dell'ordinanza
ministeriale 3076/00 ed avvalendosi ove occorra delle deroghe di cui
al successivo comma 4 dell'articolo medesimo.
2.7) Qualora sorgano difficolta' di giudizio tecnico in sede di
progettazione e/o di esecuzione lavori, i soggetti attuatori, nonche'
i Servizi provinciali Difesa del suolo della Regione,
territorialmente competenti (di seguito indicati come Servizi
provinciali) per i propri adempimenti previsti ai successivi punti
3.1) e 4.8), possono avvalersi della consulenza tecnica regionale
che, tramite esperti individuati dalla Giunta regionale, verra'
svolta d'intesa con i tecnici incaricati.
3) Approvazione dei progetti
3.1) Per gli interventi straordinari previsti nel piano,
l'approvazione regionale, di cui all'art. 3, comma 2 dell'ordinanza
ministeriale 3076/00, e' effettuata dal Servizio provinciale mediante
presa d'atto il cui contenuto attiene alla congruita'
tecnico-economica delle opere e dei lavori proposti, ai sensi delle
disposizioni di cui ai precedenti punti 2.1), ovvero 2.2), e 2.3),
nonche' 2.4) (limitatamente agli immobili elencati nell'Allegato n. 1
alle presenti disposizioni) e 2.5) (nei casi di indennizzi di
Compagnie assicurative). La presa d'atto formulata dal Servizio
provinciale contiene anche l'identificazione di eventuali fasi
costruttive di significativa rilevanza strutturale per obbiettivi di
miglioramento sismico.
A tal fine, i progetti, il cui contenuto e completezza non devono
essere inferiori a quelli di "progetto definitivo" secondo la
definizione delle vigenti norme in materia di lavori pubblici e con
le specificazioni di cui alle prescrizioni tecniche approvate con la
citata deliberazione di Giunta regionale 283/99, devono essere
trasmessi dagli enti attuatori ai Servizi provinciali entro 90 giorni
a decorrere dal 23 febbraio 2001 (data in cui il Dipartimento della
Protezione civile ha trasmesso alla Regione - Servizio Protezione
civile la presa d'atto del piano). Il Servizio provinciale, entro e
non oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento del progetto,
formula la relativa presa d'atto con contestuale invio della stessa
all'ente attuatore, oltre che per conoscenza al Servizio Protezione
civile, nonche' al Comune per tutti i casi in cui l'ente attuatore
medesimo sia soggetto diverso dalla Amministrazione comunale.
Nel caso di incompletezza e/o insufficienza degli elaborati
progettuali, nel suindicato termine di 20 giorni e con conseguente
sospensione dello stesso, il Servizio provinciale richiede all'ente
attuatore di integrare entro congrua scadenza la documentazione
trasmessa; qualora, entro la scadenza indicata, non siano trasmesse
le integrazioni richieste, il Servizio provinciale comunica la
mancata presa d'atto alla Direzione generale Ambiente - Servizio
Protezione civile per i conseguenti provvedimenti di competenza.
Per gli interventi straordinari, per i quali e' prescritta
l'autorizzazione comunale per l'inizio lavori in quanto ricadenti in
comuni classificati sismici, l'ente attuatore, se soggetto diverso
dalla amministrazione comunale, per esigenze di celerita', trasmette
il progetto contestualmente al Servizio provinciale e al Comune per
gli adempimenti di rispettiva competenza, rendendo edotti entrambi i
soggetti di tale contestuale trasmissione. Per tali interventi,
compresi quelli dove l'ente attuatore si identifica con
l'Amministrazione comunale, la presa d'atto effettuata dal Servizio
provinciale ha anche valore di parere tecnico per il rilascio della
predetta autorizzazione all'inizio dei lavori, ai sensi delle vigenti
norme statali e regionali.
Per gli interventi su beni architettonici di valore
storico-artistico, l'ente attuatore trasmette contestualmente il
progetto, per l'acquisizione del relativo parere, anche alla
Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio,
territorialmente competente, la quale si pronuncia, tenuto conto
della tempistica richiesta dall'ordinanza ministeriale 3076/00, entro
e non oltre il termine entro cui deve esprimersi anche il Servizio
provinciale, ovvero 20 giorni dal ricevimento del progetto. Nei casi
di particolare complessita' tecnica la Soprintendenza e il Servizio
provinciale possono concordare di procedere ad un esame congiunto del
progetto per il rilascio, entro comunque il predetto termine, degli
atti di rispettiva competenza.
Per gli interventi straordinari di cui al precedente punto 2.4),
lettera b), la presa d'atto del progetto, formulata dal Servizio
provinciale, va intesa come parte organica del "visto . . . di
congruita' tecnico economica" di cui al punto 2 dell'Allegato B alla
deliberazione della Giunta regionale 159/00.
Sono, altresi', soggette alla presa d'atto del Servizio provinciale
le varianti sostanziali al progetto.
Non costituiscono varianti, su cui rilasciare una nuova presa d'atto
da parte del Servizio provinciale, quelle indicate all'art. 25, comma
3, II parte, Legge 109/94 e sue successive modificazioni, purche'
soddisfino l'ulteriore condizione - anche quando non comportino
aumento di spesa - di poter essere considerate, su giudizio
responsabile del direttore dei lavori, come varianti non sostanziali
in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata
nell'originario progetto gia' corredato di presa d'atto.
Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico-economico deve
essere comunicata al Servizio provinciale. Le suddette variazioni non
possono comportare aumento del finanziamento assegnato; in caso
contrario, la maggiore spesa rimane a carico del soggetto attuatore.
3.2) Per gli interventi straordinari, individuati nell'elenco di cui
al punto 11.1 del piano come "gia' eseguiti alla data del piano"
medesimo, se di importo inferiore a Lire 200 milioni e riferiti ad
immobili per i quali non sono previsti dal piano altri interventi
straordinari "da eseguire" o che non ricadano nelle condizioni di cui
al precedente punto 2.4), lettera b), la relativa presa d'atto
regionale e' sostituita da un'autocertificazione dell'ente attuatore,
attestante la coerenza sostanziale dei lavori eseguiti alle
prescrizioni tecniche e all'elenco prezzi richiamati rispettivamente
ai precedenti punti 2.1) - o 2.2) - e 2.3), nonche' la completezza
della documentazione tecnico-economica presentata, fermo restando il
riscontro del nesso di causalita' e finalita' del finanziamento. Nei
casi di scostamento dai parametri di cui al predetto elenco prezzi,
l'ente attuatore dovra' specificare i criteri a cui si e' conformato
per determinare la congruita' della spesa sostenuta.
3.3) Con riferimento agli interventi di somma urgenza, autorizzati ai
sensi dell'art. 18 della L.R. 45/95 e ratificati con le deliberazioni
di Giunta regionale 1363/00 e 1757/00, gli enti attuatori
autocertificheranno la coerenza sostanziale di cui al precedente
punto 3.2) a prescindere dall'importo degli interventi e dal fatto
che sugli stessi immobili siano programmati ulteriori interventi
ancora da eseguire.
3.4) Ai fini dell'approvazione del progetto, se espressamente
richiesta dall'ente attuatore e previa intesa organizzativa con lo
stesso e con il Servizio provinciale Difesa del suolo
territorialmente competente, il Servizio Protezione civile puo'
convocare la conferenza di servizi, qualora la stessa, coinvolgendo
piu' soggetti tenuti al rilascio di pareri, visti, nulla-osta e
assensi comunque denominati, sia considerata funzionale
all'accelerazione delle procedure; in tal caso le modalita' di
convocazione della conferenza e gli adempimenti previsti per il suo
svolgimento ed esito seguono il disposto di cui all'art. 3, commi 2 e
3) dell'ordinanza ministeriale 3076/00.
4) Affidamento dei lavori
4.1) I soggetti attuatori provvedono ad affidare i lavori entro 20
giorni dalla comunicazione della presa d'atto regionale di cui al
precedente punto 3.1).
4.2) I lavori possono essere affidati a trattativa privata, previa
gara informale alla quale sono invitate, in forza della deroga
all'art. 24 della Legge 109/94, autorizzata dall'ordinanza
ministeriale 3076/00, un numero di ditte non inferiore a cinque, in
possesso dei requisiti di legge. Restano ferme le procedure
dell'affidamento diretto dei lavori in economia di importo inferiore
a 20.000 Euro, ai sensi dell'art. 144 del DPR 21 dicembre 1999, n.
554.
consentito aggregare piu' progetti di importo limitato, fino a
totalizzare un importo complessivo di Lire 200 milioni, per espletare
una singola trattativa privata. Resta inteso che i singoli progetti
dovranno essere redatti esaustivamente e limitati al finanziamento
assegnato.
4.3) Le disposizioni relative all'affidamento degli interventi,
contenute nell'ordinanza ministeriale 3076/00, e le presenti
disposizioni devono ritenersi parti integranti e sostanziali del
contratto d'appalto, nel quale devono essere indicati
specificatamente anche gli estremi della presa d'atto regionale
rilasciata dal Servizio provinciale ai sensi del precedente punto
3.1).
Nel contratto d'appalto, peraltro, devono essere espressamente
richiamati, quali parti integranti dello stesso, le prescrizioni
tecniche approvate con deliberazione di Giunta regionale 283/98
nonche' l'elenco prezzi delle opere, approvato con deliberazione di
Giunta regionale 1848/98. Deve inoltre essere apposta la clausola che
prevede l'esercizio di poteri sostitutivi, qualora ricorrano le
circostanze di cui al successivo punto 7.
4.4) Nel capitolato d'appalto devono essere indicate espressamente le
norme derogate nonche' i criteri di aggiudicazione dei lavori.
4.5) Relativamente alle attivita' connesse alla realizzazione degli
interventi, e' compito dei soggetti attuatori quantificare ed
approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per categoria di
spesa (esempio: spese tecniche di progettazione, eventuale piano di
sicurezza, direzione lavori, eventuale collaudo, gara, etc.), il cui
importo, da rendicontare per stati di avanzamento lavori, non puo'
comunque superare il 10% dell'importo dei lavori a base di gara e/o
dei lavori da eseguirsi in economia, cosi' come riportati nel
progetto approvato e compatibilmente con la somma complessiva ammessa
a finanziamento. Resta fermo che, qualora gli incarichi di
progettazione, eventuale piano di sicurezza e coordinamento,
direzione lavori, eventuale collaudo, siano affidati alle strutture
interne ai soggetti attuatori, la copertura finanziaria del relativo
compenso non puo' superare l'1,5% dell'importo posto a base di gara
dell'opera o del lavoro ai sensi dell'art. 18 della Legge 109/94;
tale percentuale costituisce quota parte della percentuale massima
del 10% di cui sopra. Il citato art. 18 non trova applicazione nei
confronti delle Curie.
4.6) L'accertamento, nel corso dell'avanzamento lavori, di minori
spese rispetto a quelle stimate nel quadro economico, ivi compresi
eventuali ribassi di gara, deve essere comunicato con la massima
sollecitudine alla Direzione generale Ambiente - Servizio Protezione
civile, in quanto le maggiori somme riscontrate ritornano nella
disponibilita' della Regione per il finanziamento di ulteriori
interventi straordinari, ovvero per il completamento di interventi
gia' parzialmente finanziati.
4.7) Le opere devono essere completate entro i 10 mesi succesivi alla
data di affidamento dei lavori e, comunque, non oltre il 23 maggio
2002 (dovendosi ritenere decorsi a tale data i quindici mesi
complessivi di cui all'art. 2, comma 5 dell'ordinanza ministeriale
3076/00).
4.8) Con riferimento ai controlli in corso d'opera e a lavori
ultimati, da effettuarsi a cura dei Servizi provinciali negli ambiti
territoriali dei comuni classificati sismici, si applica la normativa
vigente in materia.
Con riferimento ai lavori da realizzarsi nel territorio dei comuni
non classificati sismici, la Regione provvede, tramite i Servizi
provinciali, alla vigilanza sulla esecuzione degli stessi.
In entrambi i casi, ferma restando la responsabilita' dei soggetti
attuatori per la regolare esecuzione dei lavori medesimi, i controlli
e la vigilanza sugli stessi verranno - di norma - eseguiti in tempi e
con modalita' compatibili con l'osservanza dei vincoli temporali di
cui ai precedenti punti 4.1) e 4.7). A tal fine, i tecnici regionali
incaricati hanno facolta' di ispezionare i cantieri e richiedere al
soggetto attuatore ogni elemento di chiarimento o giudizio, anche con
eventuali oneri a carico dell'impresa appaltatrice in ordine a
possibili verifiche, saggi e accertamenti ritenuti necessari dai
suddetti tecnici. Il direttore dei lavori ha, comunque, l'obbligo di
comunicare al competente Servizio provinciale la data di effettivo
inizio lavori, l'avvenuta ultimazione delle opere e, nella fase
intermedia, le date della realizzazione delle eventuali fasi
costruttive identificate, in sede di presa d'atto, di significativa
rilevanza strutturale per obbiettivi di miglioramento sismico.
4.9) I soggetti attuatori provvedono a rendicontare trimestralmente
lo stato dell'intervento alla Direzione generale Ambiente - Servizio
Protezione civile, avvalendosi dell'apposita scheda di monitoraggio
lavori di cui alla Circolare 20 aprile 2000, n. 1 del Sottosegretario
di Stato delegato al coordinamento della protezione civile,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.101 del 3 maggio 2000. La
prima scadenza trimestrale decorre dalla data di comunicazione ai
soggetti attuatori dell'avvenuta presa d'atto regionale. La scheda di
monitoraggio deve essere vidimata in ogni sua pagina dal responsabile
del procedimento. Per i lavori da realizzarsi a cura delle Curie,
tale scheda deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal direttore
dei lavori e controfirmata dal rappresentante legale delle Curie
medesime.
5) Collaudo
Salvo il caso in cui il collaudo e', ai sensi dell'art. 28 della
Legge 109/94, sostituito dal certificato di regolare esecuzione, per
i lavori di importo superiore a 200.000 Euro il soggetto attuatore
provvedera' alla nomina del tecnico collaudatore in possesso di
comprovata esperienza in materia di controlli sismici.
Il collaudo, sia statico che tecnico-amministrativo, sara' svolto in
corso d'opera.
Il collaudatore o il direttore dei lavori, per interventi in cui il
collaudo e' sostituito dal certificato di regolare esecuzione, ferme
restando le responsabilita' proprie in ordine all'incarico ricevuto
dal soggetto attuatore, riferisce al Servizio provinciale circa lo
svolgimento dei lavori, con particolare riferimento a quanto
eventualmente specificato nella presa d'atto regionale in ordine alle
fasi costruttive di significativa rilevanza strutturale per gli
obiettivi di miglioramento sismico e in ottemperanza ad altre
puntuali richieste da parte del Servizio medesimo.
Tali adempimenti devono essere indicati nell'incarico attribuito al
direttore dei lavori o al collaudatore.
Copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e'
trasmessa al Servizio provinciale entro 7 giorni dalla relativa
approvazione.
6) Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale
6.1) L'erogazione dei finanziamenti viene gestita con le procedure
del funzionario delegato. I soggetti attuatori pertanto provvedono a
trasmettere direttamente al Servizio Ragioneria e Credito - Ufficio
Contabilita' speciale, Viale A. Moro n. 52 - 40127 Bologna, la
richiesta della somma ammessa a finanziamento, corredata della
documentazione di cui all'art. 14 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29
e con le seguenti modalita':
a) primo acconto, se richiesto, nella misura pari al 20% della somma
ammessa a finanziamento, dietro presentazione della copia del verbale
di consegna dei lavori e della presa d'atto regionale di cui al
precedente punto 3.1); resta fermo il divieto, di cui all'art. 5
della Legge 28 maggio 1997, n. 140, di conversione del DL 28 marzo
1997, n. 79, di concedere, in qualsiasi forma, da parte dei soggetti
attuatori, ivi comprese le Curie, anticipazioni di prezzo per
l'appalto dei lavori, forniture e servizi;
b) le erogazioni successive sono effettuate, previo recupero
proporzionale dell'acconto, dietro presentazione dei certificati di
pagamento, compilati per stati di avanzamento lavori e corredati di
copie delle fatture nonche' della dichiarazione del soggetto
attuatore, attestante l'avvenuta acquisizione agli atti dei propri
uffici dei relativi documenti di spesa; i compensi ai professionisti
o il corrispettivo per l'acquisizione di beni, non ricompresi nel
certificato di pagamento sono liquidati dietro presentazione di
fatture, note o, per le fattispecie che non prevedono tali documenti,
dei relativi titoli di pagamento vistati dal responsabile del
procedimento; per le Curie, tali documenti vanno vistati dal
direttore dei lavori e controfirmati dal legale rappresentante delle
Curie medesime.
6.2) Gli atti di contabilita' finale, comprensivi delle copie delle
fatture per la corresponsione del saldo, dello stato finale, del
certificato di regolare esecuzione lavori o dell'eventuale
certificato di collaudo, devono essere approvati e trasmessi dai
soggetti attuatori, alla Direzione generale Ambiente - Servizio
Protezione civile per la presa d'atto di avvenuta esecuzione dei
lavori e per l'accertamento delle eventuali economie, che devono
rimanere in ogni caso a disposizione dell'Amministrazione regionale.
Per le Curie, tale documentazione deve essere vistata dal direttore
dei lavori e controfirmata dal legale rappresentante delle Curie
medesime.
Sara' cura della Direzione generale Ambiente - Servizio Protezione
civile provvedere alla trasmissione di tale documentazione,
unitamente alla presa d'atto della stessa, al Servizio Ragioneria e
Credito - Ufficio Contabilita' speciale al fine dell'erogazione
dell'eventuale saldo finale.
7) Finanziamento degli interventi di somma urgenza e rendicontazione
7.1) Per il finanziamento degli interventi di somma urgenza
ricompresi nel piano, autorizzati ai sensi dell'art. 18 della L.R.
45/95, a valere sui fondi del bilancio regionale per l'importo
complessivo di Lire 700 milioni e sui fondi dell'ordinanza
ministeriale 3076/00 per l'importo complessivo di Lire 2,795
miliardi, si rinvia a quanto disposto rispettivamente dalle delibere
di Giunta regionale 1363/00 e 1757/00.
8) Poteri sostitutivi
8.1) Qualora dalle verifiche sugli interventi, effettuate ai sensi di
quanto previsto al precedente punto 4.8), emergano gravi inadempienze
o violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione degli
interventi, l'Assessore delegato diffida il soggetto attuatore a
provvedere alla rimozione dell'inadempienza o violazione, assegnando
a tal fine un congruo termine. Scaduto tale termine senza che il
soggetto attuatore abbia provveduto o addotto un giustificato motivo,
l'Assessore delegato, con propri provvedimenti, individua un nuovo
soggetto cui affidare la realizzazione o il completamento
dell'intervento.
Sono a carico del soggetto attuatore, nei confronti del quale sia
stato esercitato il potere sostitutivo, gli eventuali danni derivanti
dalle inadempienze o violazioni contestate.
(segue allegato fotografato)