DECRETO DELL'ASSESSORE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE 15 febbraio 2001, n. 6
Approvazione delle procedure per l'attuazione degli interventi straordinari ricompresi nel piano di cui all'art. 1 della ordinanza ministeriale 3090/00 e successive modifiche ed integrazioni
L'ASSESSORE REGIONALE
(omissis) decreta:
1) di approvare le procedure di cui al documento allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, per l'attuazione degli
interventi straordinari previsti nel piano adottato per progressivi
stralci, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza ministeriale
3090/00;
2) i soggetti attuatori degli interventi, di cui all'ordinanza
ministeriale 3090/00 e 3095/00 e successive modifiche ed
integrazioni, sono tenuti ad osservare le predette procedure
conformando, in ordine alla realizzazione degli interventi previsti
nel piano, la propria attivita' alle relative disposizioni;
3) di pubblicare, per estratto, il presente decreto ed integralmente
il documento allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
L'ASSESSORE
Marioluigi Bruschini
ALLEGATO
Procedure per l'attuazione degli interventi straordinari ricompresi
nel piano di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 3090/00 e
successive modifiche ed integrazioni
1) Disposizioni generali
1.1) Le presenti disposizioni si applicano a tutte le attivita'
finalizzate all'attuazione del piano degli interventi straordinari,
di seguito indicato come "piano", approvato per stralci progressivi,
ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza ministeriale 3090/00.
1.2) L'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi
ricompresi nel piano, comporta la loro competenza in ordine a tutte
le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione degli interventi
medesimi, con la conseguente titolarita' dei poteri e delle
responsabilita' ad essi connesse.
In particolare fanno carico ai soggetti attuatori:
a) l'approvazione del progetto dell'opera; l'acquisizione dei pareri,
dei visti, dei nullaosta e degli assensi comunque denominati che le
Amministrazioni competenti sono tenute a rilasciare con le modalita'
di cui al successivo punto 3);
b) gli adempimenti relativi ad eventuali procedimenti di
espropriazione;
c) l'affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi;
d) l'onere di informare la Direzione generale Ambiente - Servizio
Protezione civile in ordine all'avanzamento dei lavori ed alla
rendicontazione degli interventi, nonche' l'onere di far sottoporre a
verifiche e controlli gli interventi medesimi su richiesta del
predetto Servizio.
1.3) Relativamente agli interventi di competenza regionale,
l'individuazione dei Servizi provinciali Difesa del suolo, quali
soggetti attuatori dei medesimi, comporta, diversamente da quanto
stabilito nella determinazione 6200/00 del Direttore generale
Ambiente, la conseguente attribuzione in capo ai suddetti Servizi di
tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi, a
prescindere dal loro importo. Resta inteso che relativamente agli
interventi non ricadenti nell'ambito applicativo dell'ordinanza
ministeriale 3090/00 e successive modifiche ed integrazioni rimane
confermato il quadro delle competenze di cui alla citata
determinazione 6200/00.
1.4) I soggetti attuatori provvedono agli adempimenti di loro
competenza nel rispetto delle presenti disposizioni ed in conformita'
alla normativa vigente in materia, salve le deroghe autorizzate
dall'art. 2, comma 5 dell'ordinanza ministeriale 3090/00 alla
legislazione statale ivi richiamata ed alla legislazione regionale ad
essa strettamente connessa.
Al riguardo, in particolare, si evidenzia che le autorizzate deroghe
ad alcune espresse disposizioni del DLgs 157/95 e DLgs 358/92 e
successive modifiche ed integrazioni, disciplinanti rispettivamente
la materia degli appalti pubblici di servizi e forniture, di importo
pari o superiore, di norma, a quello stabilito dalle disposizioni
dell'Unione Europea in materia, si intendono estese, per logica
conseguenza ed a fortiori, alle corrispondenti norme della L.R. 25
febbraio 2000, n. 9, regolante le forniture ed i servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
1.5) Con riferimento agli interventi di somma urgenza ultimati o in
corso, ferma restando la competenza dei relativi soggetti attuatori
in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione
degli interventi medesimi, con la conseguente titolarita' dei poteri
e delle responsabilita' ad essi connesse, si applicano le sole
procedure definite al successivo punto 6), riguardanti le modalita'
di erogazione delle somme ammesse a finanziamento e la
rendicontazione finale, atteso che per le fasi precedenti essi
seguono, indipendentemente dalle deroghe autorizzate dall'ordinanza
ministeriale 3090/00, speciali percorsi di autorizzazione,
progettazione e realizzazione in deroga alle procedure autorizzative
ordinariamente previste da norme e vincoli d'uso del territorio.
2) Progettazione degli interventi
2.1) I soggetti attuatori, ove non sia possibile provvedere con le
proprie strutture organizzative, possono affidare gli incarichi di
progettazione, ivi compresa la progettazione dei piani di sicurezza e
coordinamento quando previsti ai sensi del DLgs 14 agosto 1996, n.
494 e successive modifiche ed integrazioni, a liberi professionisti,
in conformita' a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 dell'ordinanza
ministeriale 3090/00 ed avvalendosi delle deroghe di cui al
successivo comma 5 dell'articolo medesimo. In particolare, l'incarico
puo' essere affidato a trattativa privata, senza preliminare
pubblicazione di un bando di gara, stante l'autorizzata deroga
all'art. 7 del DLgs 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed
integrazioni.
2.2) Nel quadro economico allegato al progetto devono essere
dettagliatamente indicate tutte le voci attinenti la realizzazione
dell'opera, ivi compresi gli eventuali oneri di espropriazione e
spese connesse e conseguenti, oltre all'IVA.
2.3) I soggetti attuatori, in sede di progettazione, devono valutare
la congruita' della spesa relativa al singolo intervento, avendo
quale parametro di riferimento il prezziario regionale di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 962 del 16 giugno 1999,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 16 luglio 1999,
parte II.
2.4) Gli interventi devono essere progettati e realizzati nel
rispetto delle prescrizioni delle Autorita' di Bacino di rilievo
nazionale, interregionale e regionale in virtu' di quanto disposto
dall'art. 1, comma 1 dell'ordinanza ministeriale 3090/00, cosi' come
integrato dall'art. 7, comma 1 dell'ordinanza ministeriale 3095/00.
3) Approvazione dei progetti
3.1) I progetti delle opere e dei lavori sono approvati dai soggetti
attuatori individuati nel piano, come previsto dall'ordinanza
ministeriale 3090/00 (art. 2, comma 2), previa acquisizione dei
pareri, visti, nullaosta ed assensi comunque denominati, ivi comprese
eventuali licenze, autorizzazioni e concessioni prescritti dalla
normativa vigente. A tal fine i soggetti attuatori e quindi anche i
Consorzi di Bonifica possono ricorrere alla conferenza di servizi,
qualora la stessa, coinvolgendo piu' soggetti tenuti al rilascio dei
predetti assensi, sia considerata funzionale all'accelerazione delle
procedure; in tal caso la conferenza deve essere indetta entro 7
giorni dalla disponibilita' dei progetti. La lettera di convocazione,
congiuntamente alla documentazione necessaria per l'esame del
progetto da parte dei soggetti preposti al rilascio degli assensi,
deve essere trasmessa a questi ultimi almeno 7 giorni prima della
data prevista per la conferenza.
Considerato che l'affidamento degli interventi straordinari,
ricompresi nel piano, deve avvenire entro 90 giorni dalla relativa
presa d'atto da parte del Dipartimento della Protezione civile, e'
necessario che i soggetti attuatori provvedano all'approvazione dei
progetti in tempi compatibili con l'osservanza di tale termine.
3.2) Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale,
regolarmente convocata, sia risultata assente oppure presente a mezzo
di rappresentante sfornito della necessaria competenza ad esprimere
definitivamente la volonta' della stessa.
Il dissenso manifestato da un'Amministrazione e' ammissibile solo se
motivato e accompagnato dall'indicazione specifica delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
Il procedimento puo' essere definito con una determinazione di
conclusione positiva, anche in presenza di motivato dissenso, purche'
manifestato da un'Amministrazione diversa da quelle preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini. Qualora,
infatti, tale dissenso sia espresso da una della Amministrazioni
sopra indicate, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art.
14, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche,
all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro 7
giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali, l'assenso si
intende acquisito con esito positivo.
3.3) I pareri, visti e nullaosta relativi agli interventi previsti
nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente
alla conferenza di servizi, in deroga all'art. 17, comma 24 della
Legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere espressi dalle
Amministrazioni competenti entro 7 giorni dalla richiesta,
ritenendosi positivamente acquisiti qualora sia decorso inutilmente
tale termine. Entro tale termine deve essere reso anche il parere del
Comitato consultivo regionale di cui all'art. 12 della L.R. 24 marzo
2000, n. 22, nei casi previsti dall'art. 13 della legge regionale
medesima, limitatamente ai progetti di opere e lavori di importo
superiore a 1.300.000 Euro.
3.4) L'approvazione del progetto definitivo da parte delle
Amministrazioni aggiudicatrici equivale, ai sensi dell'art. 14, comma
13 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed
integrazioni, a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita'
ed urgenza dei lavori, costituente presupposto di legittimita' di
eventuali procedimenti di espropriazione.
Al riguardo si evidenzia che tale effetto consegue anche
all'approvazione del progetto definitivo da parte dei competenti
organi interni ai Consorzi di Bonifica, in quanto tali Consorzi,
essendo organismi di diritto pubblico, assumono, ai sensi dell'art.
2, comma 6, lett. c) della Legge 109/94, la qualifica di
Amministrazioni aggiudicatrici e, in quanto soggetti attuatori degli
interventi, provvedono non solo all'adozione ma anche, in virtu'
dell'art. 2, comma 2 dell'ordinanza ministeriale 3090/00,
all'approvazione dei relativi progetti. In tal caso, tuttavia,
l'approvazione del progetto deve essere preceduta, dal visto di
congruita' funzionale, in ordine agli effetti dell'intervento
progettato sul reticolo idrografico, da rilasciarsi a cura del
Servizio provinciale Difesa del suolo territorialmente competente in
sede di conferenza dei servizi o, comunque, entro 7 giorni dalla
richiesta, decorsi inutilmente i quali, il visto si intende acquisito
positivamente.
In riferimento a quei soggetti attuatori, individuati nel piano, che,
ai sensi dell'art. 2, comma 6, lett. d) della citata Legge 109/94,
assumono invece la qualifica di enti aggiudicatori, l'effetto della
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei
lavori consegue, in assenza di specifiche diverse disposizioni,
all'approvazione dei progetti da parte degli enti territoriali di
riferimento.
3.5) Qualora il progetto preveda un procedimento di espropriazione
di aree, i soggetti attuatori si conformano alle disposizioni vigenti
in ordine in particolare al deposito nella Segreteria del Comune, nel
cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare, della
documentazione relativa all'intervento da realizzare ivi compreso
l'elenco dei soggetti da espropriare. Al riguardo si ritiene non
ricorra l'obbligo di comunicare agli espropriandi l'avvio del
procedimento d'esproprio in fase di approvazione del progetto, in
quanto in base anche al recente orientamento del Consiglio di Stato,
Adunanza plenaria, inaugurato con la sentenza n. 14 del 15 settembre
1999, tale obbligo non sussiste nei casi di "urgenza qualificata". E
tale puo' considerarsi quella degli interventi di che si tratta,
oggetto non di una ordinaria programmazione di opere e lavori
pubblici ma di un piano straordinario conseguente ad eventi
calamitosi.
La comunicazione agli interessati va tuttavia effettuata, qualora
l'intervento ricompreso nel piano consenta comunque di rispettare i
vincoli temporali stabiliti nell'ordinanza ministeriale 3090/00 (90
giorni per l'affidamento dei lavori, decorrenti dalla presa d'atto
del piano); diversamente, corre l'obbligo di motivare adeguatamente
l'omessa comunicazione.
3.6) I soggetti attuatori trasmettono per conoscenza i progetti
approvati alla Direzione generale Ambiente - Servizio Protezione
civile, entro 10 giorni dall'approvazione.
4) Affidamento dei lavori
4.1) I soggetti attuatori provvedano a dare corso alle procedure per
l'affidamento dell'intervento ed alla gestione tecnico-amministrativa
dello stesso.
4.2) I lavori possono essere affidati a trattativa privata alla quale
sono invitate, in forza della deroga all'art. 24 della Legge 109/94,
autorizzata dall'ordinanza ministeriale 3090/00, un numero di ditte
non inferiore a cinque, in possesso dei requisiti di capacita'
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti dalla legge.
Al riguardo si evidenzia che, essendo prevista dall'ordinanza di cui
sopra anche la deroga all'art. 10, comma 1 quater della citata Legge
109/94, qualora l'impresa aggiudicataria non comprovi il possesso dei
requisiti di legge dichiarati in sede di offerta, si procede alla sua
esclusione ed alla contestua e aggiudicazione dell'appalto
all'impresa che segue in graduatoria, sempre che quest'ultima
comprovi a sua volta il possesso dei requisiti di legge.
4.3) I soggetti attuatori trasmettono per conoscenza alla Direzione
generale Ambiente - Servizio Protezione civile copia del verbale di
consegna lavori, entro 10 giorni dalla redazione del medesimo.
4.4) Le disposizioni relative all'affidamento degli interventi,
contenute nell'ordinanza ministeriale 3090/00 e successive modifiche
ed integrazioni, e le presenti disposizioni devono ritenersi parti
integranti e sostanziali del contratto d'appalto, nel quale devono
essere indicati specificatamente anche gli estremi del provvedimento
di approvazione del progetto.
4.5) Nel capitolato d'appalto devono essere indicate espressamente le
norme derogate nonche' i criteri di aggiudicazione dei lavori.
4.6) Per la realizzazione dei lavori e delle attivita' non sono
consentiti aumenti di spesa rispetto alla copertura finanziaria
indicata per ciascun intervento; pertanto, ferme restando le
conseguenti responsabilita', eventuali oneri aggiuntivi, imputabili a
carenze tecnico-amministrative dei soggetti attuatori, sono a carico
dei medesimi.
4.7) L'accertamento, nel corso dell'avanzamento lavori, di minori
spese rispetto a quelle stimate nel quadro economico, ivi compresi
eventuali ribassi di gara, deve essere comunicato con la massima
sollecitudine alla Direzione generale Ambiente - Servizio Protezione
civile in quanto le maggiori somme riscontrate ritornano nella
disponibilita' della Regione per il finanziamento di ulteriori
interventi straordinari.
4.8) Relativamente alle attivita' connesse alla realizzazione degli
interventi, e' compito dei soggetti attuatori quantificare ed
approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per categoria di
spesa (esempio: spese tecniche di progettazione, direzione lavori,
eventuale piano di sicurezza, eventuale collaudo, gara, etc.), il cui
importo, da rendicontare per stati di avanzamento lavori, non puo'
comunque superare il 10% dell'importo dei lavori a base di gara e/o
dei lavori da eseguirsi in economia e delle eventuali espropriazioni,
cosi' come riportati nel progetto approvato e compatibilmente con il
tetto di spesa previsto nel quadro economico. Analoga procedura di
quantificazione ed approvazione deve essere predisposta dai soggetti
attuatori a conclusione dell'eventuale procedura espropriativa. Gli
oneri suindicati, concernenti le attivita' svolte direttamente o
indirettamente dai soggetti attuatori dalla fase progettuale al
collaudo comprendono, nel caso di espropri, anche le relative voci di
spesa ed in particolare quelle per notifica, frazionamento, rogiti
notarili (IVA compresa), volture catastali.
Resta fermo che, qualora gli incarichi di progettazione, direzione
lavori, eventuale collaudo, redazione dell'eventuale piano di
sicurezza siano affidati alle strutture interne ai soggetti
attuatori, la copertura finanziaria del relativo compenso non puo'
superare l'1,5% dell'importo posto a base di gara dell'opera o del
lavoro; tale percentuale costituisce quota parte della percentuale
massima del 10% di cui sopra.
4.9) Le approvazioni di eventuali varianti in corso d'opera che
comportino la necessita' di ulteriore spesa rispetto a quella
prevista nel quadro economico oppure un'alterazione sostanziale del
progetto devono essere precedute da un formale assenso della Regione
e quindi previamente comunicate alla Direzione generale Ambiente -
Servizio Protezione civile. Relativamente ai Consorzi di Bonifica, le
perizie di variante che alterino la sostanza del progetto devono
essere corredate anche del visto di congruita' funzionale, in ordine
agli effetti delle varianti medesime sul reticolo idrografico, da
rilasciarsi a cura del Servizio provinciale Difesa del suolo
territorialmente competente entro 7 giorni dalla richiesta, decorsi
inutilmente i quali, il visto si intende acquisito con esito
positivo.
4.10) Nei casi di nomina di eventuali collaudatori, la relativa
competenza a provvedere e' riservata al Direttore generale Ambiente
sia con riferimento agli interventi di competenza regionale,
realizzati dai Servizi provinciali Difesa del suolo, che con
riferimento agli interventi dei Consorzi di Bonifica. Gli altri
soggetti attuatori provvedono direttamente alla nomina di eventuali
collaudatori.
Al riguardo si dispone che la facolta' di ricorrere, nei casi
previsti dalla legge, al certificato di collaudo in luogo del
certificato di regolare esecuzione, venga esercitata limitatamente
agli interventi di particolare complessita' tecnico-amministrativa.
4.11) I soggetti attuatori provvedono a rendicontare trimestralmente
lo stato dell'intervento alla Direzione generale Ambiente - Servizio
Protezione civile, avvalendosi dell'apposita scheda di monitoraggio
lavori di cui alla Circolare 20 aprile 2000, n. 1 del Sottosegretario
di Stato delegato al coordinamento della protezione civile,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.101 del 3 maggio 2000. La
prima scadenza trimestrale decorre dalla data di comunicazione ai
soggetti attuatori dell'avvenuta presa d'atto degli stralci del piano
da parte del Dipartimento della Protezione civile.
4.12) Gli interventi devono essere completati entro i 12 mesi
successivi all'affidamento degli stessi, come disposto dall'ordinanza
ministeriale 3090/00.
5) Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale
5.1) L'erogazione dei finanziamenti viene gestita con le procedure
del funzionario delegato. I soggetti attuatori pertanto provvedono a
trasmettere direttamente al Servizio Ragioneria e Credito - Ufficio
Contabilita' speciale, Viale A. Moro n. 52 - 40127 Bologna, la
richiesta della somma ammessa a finanziamento, corredata della
documentazione di cui all'art. 14 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29
e con le seguenti modalita':
a) primo acconto, se richiesto, nella misura pari al 20% della somma
ammessa a finanziamento, dietro presentazione della copia del verbale
di consegna dei lavori e dell'atto di approvazione del progetto;
b) le erogazioni successive sono effettuate, previo recupero
proporzionale dell'acconto, dietro presentazione dei certificati di
pagamento, compilati per stati di avanzamento lavori e corredati di
copie delle fatture nonche' della dichiarazione del soggetto
attuatore, attestante l'avvenuta acquisizione agli atti dei propri
uffici dei relativi documenti di spesa; i compensi ai professionisti
o il corrispettivo per l'acquisto di beni, non ricompresi nel
certificato di pagamento sono liquidati dietro presentazione di
fatture, note o, per le fattispecie che non prevedono tali documenti,
dei relativi titoli di pagamento vistati dal responsabile del
procedimento.
Per gli interventi di competenza regionale, realizzati dai Servizi
provinciali Difesa del suolo, restano valide le procedure gia' in
essere con l'applicazione dell'art. 5 della Legge 28 maggio 1997, n.
140, ferma restando l'applicazione delle procedure del funzionario
delegato per l'erogazione dei fondi.
5.2) Gli atti di contabilita' finale, comprensivi delle copie delle
fatture per la corresponsione dell'eventuale saldo, del certificato
di regolare esecuzione lavori o dell'eventuale certificato di
collaudo, del certificato di ultimazione lavori e dello stato finale,
devono essere approvati e trasmessi dai soggetti attuatori, ivi
compresi i Servizi provinciali Difesa del suolo, alla Direzione
generale Ambiente - Servizio Protezione civile per la presa d'atto di
avvenuta esecuzione dei lavori e per l'accertamento delle eventuali
economie, che devono rimanere in ogni caso a disposizione
dell'Amministrazione regionale.
Sara' cura della Direzione generale Ambiente - Servizio Protezione
civile provvedere alla trasmissione di tale documentazione,
unitamente alla presa d'atto della stessa, al Servizio Ragioneria e
Credito - Ufficio Contabilita' speciale al fine dell'erogazione
dell'eventuale saldo finale.
Nel caso di espropri, il pagamento degli oneri relativi e
l'accertamento delle eventuali economie avviene a conclusione delle
procedure espropriative.
6) Finanziamento degli interventi di somma urgenza e rendicontazione
finale
Per il finanziamento degli interventi di somma urgenza ricompresi nel
piano si applicano le procedure previste al precedente punto 5),
qualora i lavori siano ancora in corso di esecuzione, con la
precisazione che la documentazione di cui alla lettera a) del punto
5.1) si intende sostituita dall'atto di approvazione, da parte del
competente organo interno al soggetto attuatore, del verbale di somma
urgenza e della perizia giustificativa dei lavori.
Nel caso invece di lavori gia' ultimati, i soggetti attuatori
provvedono ad inoltrare l'atto di approvazione di cui sopra,
unitamente agli atti di contabilita' finale, alla Direzione generale
Ambiente - Servizio Protezione civile per la relativa presa d'atto.
Sara' cura del predetto Servizio provvedere alla trasmissione di tale
documentazione, unitamente alla presa d'atto della stessa, al
Servizio Ragioneria e Credito - Ufficio Contabilita' speciale al fine
cell'erogazione in un'unica soluzione della somma ammessa a
finanziamento o di quella risultante al netto delle eventuali
economie, che rimangono in ogni caso a disposizione
dell'Ammministrazione regionale. Nel caso di espropri, il pagamento
degli oneri relativi e l'accertamento delle eventuali economie
avviene a conclusione delle procedure espropriative.
7) Poteri sostitutivi
7.1) Qualora dalle verifiche sugli interventi, disposte dalla
Direzione generale Ambiente - Servizio Protezione civile, emergano
gravi inadempienze o violazioni delle disposizioni che regolano
l'attuazione degli interventi, l'Assessore delegato diffida il
soggetto attuatore a provvedere alla rimozione della inadempienza o
violazione, assegnando a tal fine un termine non inferiore a 10
giorni. Scaduto tale termine senza che il soggetto attuatore abbia
provveduto o addotto un giustificato motivo, l'Assessore delegato,
con propri provvedimenti, individua un nuovo soggetto cui affidare la
realizzazione o il completamento dell'intervento.
Sono a carico del soggetto attuatore, nei confronti del quale sia
stato esercitato il potere sostitutivo, gli eventuali danni derivanti
dalle inadempienze o violazioni contestate.