DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 2001, n. 861
Legge 910/66, art. 12 "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" - Rimodulazione delle disponibilita' giacenti presso gli Istituti di credito
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 6, primo comma del DPR 15 gennaio 1972, n. 11 concernente
l'esercizio delle funzioni amministrative regionali attinenti i fondi
nazionali di rotazione di cui alle Leggi 27 ottobre 1951, n. 1208 e
27 ottobre 1966, n. 910;
- la Legge 16 ottobre 1975, n. 493, ed in particolare l'art. 7, con
la quale e' stato incrementato il "Fondo per lo sviluppo per la
meccanizzazione in agricoltura", di cui all'art. 12 della Legge 27
ottobre 1966, n. 910 e successive integrazioni;
- la Legge 20 dicembre 1996, n. 642 con la quale e' stata prorogata
l'operativita' del fondo al 31 dicembre 2002;
rilevato:
- che con propria deliberazione n. 336 del 22 marzo 2001 sono stati
ripartiti fra gli Enti competenti i fondi attribuiti dal Ministero
per le Politiche agricole e forestali relativi all'esercizio 1998
pari a Lire 10.345.000.000 (Euro 5.342.746,62), autorizzando gli Enti
medesimi alla emissione dei nulla osta fino alla concorrenza delle
disponibilita' loro attribuite e nell'ordine di priorita' determinato
dalla data di presentazione delle domande;
- che le risorse ripartite con la citata deliberazione 336/01
consentono agli Enti predetti di evadere domande giacenti a tutto il
31 dicembre 1995 e a parte del 1996;
preso atto:
- che gli Enti hanno trasmesso alla Regione apposite segnalazioni,
conservate presso il Servizio Aiuti alle imprese, relative al
fabbisogno per soddisfare le ulteriori istanze rimaste inevase per
carenza di risorse finanziarie relative a parte dell'anno 1996 e a
tutto il 30/10/2000;
- che presso gli Istituti di credito riportati nella tabella di cui
all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto,
sono giacenti risorse su attribuzioni ministeriali disposte fino
all'anno 1996 non utilizzabili dagli Enti competenti per carenza di
domande appoggiate agli Istituti medesimi;
- che, pertanto, occorre dare disposizioni affinche' siano definite
ulteriori istanze giacenti rimodulando in percentuale - sulla base
della consistenza della domanda inevasa - la residua disponibilita'
a favore degli Enti che hanno segnalato esigenze finanziarie nei
confronti dei medesimi Istituti di credito depositari di dette
residue disponibilita';dato atto:
- che le residue disponibilita' degli Istituti di credito sono
rappresentate nell'Allegato 1 al presente atto del quale e' parte
integrante e sostanziale;
- che la rimodulazione delle predette residue disponibilita' e'
rappresentata nell'Allegato 2 al presente atto, ugualmente parte
integrante e sostanziale;
rilevato, altresi', che il fabbisogno determinato dalle domande
complessivamente giacenti e' notevolmente superiore alle
disponibilita' fin qui assegnate dal Ministero;
ritenuto, pertanto opportuno sospendere l'accoglimento di nuove
istanze a far tempo dal 30 giugno 2001;
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e n.
1657 del 3 ottobre 2000;
dato atto del parere favorevole espresso dalla Responsabile del
Servizio Aiuti alle imprese, dott.ssa Teresita Pergolotti, e dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R.
19 novembre 1992, n. 41 e della sopracitata 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di prendere atto che le somme indicate nell'Allegato 1 alla
presente deliberazione, della quale e' parte integrante e
sostanziale, a valere sui fondi attribuiti dal Ministero fino
all'anno 1996 e depositati presso gli Istituti di credito indicati
nel medesimo allegato non sono utilizzabili dagli Enti territoriali
originariamente assegnatari per carenza di domande appoggiate ai
medesimi Istituti di credito cosi' come risulta specificato
nell'Allegato 2, ugualmente parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2) di rimodulare tali residue disponibilita', sulla base del
fabbisogno segnalato dagli Enti competenti depositari delle istanze,
secondo quanto indicato nel suddetto Allegato 2;
3) di autorizzare gli Enti competenti ad emettere i nulla osta nel
limite delle disponibilita' determinate mediante la rimodulazione di
cui al precedente punto per il finanziamento delle istanze giacenti
secondo l'ordine di presentazione delle stesse;
4) di sospendere, per le motivazioni espresse in premessa,
l'accoglimento di nuove istanze per gli interventi agevolativi di
cui all'art. 12 della Legge 910/66 da parte degli Enti competenti a
far tempo dal 30 giugno 2001;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione limitatamente al precedente punto 4).
(segue allegato fotografato)