DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2001, n. 804
Approvazione linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico di cui agli artt. 121 e 122 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che, ai sensi e nei limiti dell'art. 4) del DPR 24 maggio 1988, n.
203 alla Regione spettano tra l'altro:
- la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione,
conservazione e risanamento del proprio territorio nel rispetto dei
valori limite di qualita' dell'aria;
- la fissazione di valori limite di qualita' dell'aria compresi fra i
valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato.
Nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle
quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento
dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o
industriali;
- la fissazione dei valori di qualita' dell'aria coincidenti o
compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei
piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali e'
necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
- la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base
della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee
guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;
- la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche
esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani sopra citati, di
valori limite di emissione piu' restrittivi dei valori limite fissati
dallo Stato nelle linee guida, nonche' per talune categorie di
impianti la determinazione di particolari condizioni di costruzione o
di esercizio;
- l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di
rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione
dell'inventario regionale delle emissioni;
- che, in armonia con i principi delle Leggi 15 marzo 1997, n. 59 e
15 maggio 1997, n. 127 nonche' del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 la
Regione con la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforme del sistema
regionale e locale" ha disciplinato le funzioni fra i vari livelli di
governo territoriale;
considerato che per quanto attiene l'inquinamento acustico ed
atmosferico con gli artt. 121 e 122 della citata L.R. 21 aprile 1999,
n. 3:
- la Regione ha riservato alle proprie competenze:
- la determinazione di criteri ed indirizzi per l'individuazione
delle zone nelle quali e' necessario limitare o prevenire
l'inquinamento atmosferico e per la predisposizione di piani
finalizzati alla prevenzione, conservazione e risanamento
atmosferico;
- la determinazione, per le zone nelle quali e' necessario assicurare
una speciale protezione, di valori di qualita' dell'aria anche piu'
restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale;
- la determinazione di valori limite di emissione nonche' particolari
condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi
e di servizio con emissioni in atmosfera;
- la definizione di obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo
e di rilevamento della qualita' dell'aria e per l'organizzazione
dell'inventario delle emissioni;
- la definizione di linee di indirizzo per la gestione delle
situazioni di emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari
condizioni di inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle
vigenti norme statali;
- mentre alle Province spettano:
- l'individuazione, sulla base dei sopracitati criteri e valori
limite definiti dalla Regione, le zone di territorio regionale per le
quali e' necessario predisporre piani finalizzati al risanamento
atmosferico, ove necessari e piani per la gestione di episodi acuti
di inquinamento atmosferico;
- l'adozione di piani esecutivi contenenti le azioni e gli interventi
necessari a garantire il rispetto dei valori di qualita' dell'aria
indicati da Stato e Regione. Tali piani, approvati di concerto con
tutti i Comuni interessati, una volta adottati, vengono trasmessi
alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi entro trenta
giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano puo' essere
approvato in via definitiva;
considerato altresi':
- che e' necessario attivare un processo di pianificazione su tutto
il territorio regionale sulla base di criteri omogenei;
- che per rispondere a tali esigenze fondamentali e' stata
predisposta in prima istanza una bozza di "Linee di indirizzo per
l'espletamento delle funzioni degli Enti Locali in materia di
inquinamento atmosferico" riportante indicazioni di massima e
proposte riguardanti le funzioni di competenza regionale previste
dall'art. 121 della citata L.R. 3/99;
- che le sopra citate linee di indirizzo sono state illustrate in
modo approfondito nel corso di incontri tecnici tenutisi a livello di
ogni Provincia e ai quali sono stati invitati tutti i Comuni
interessati;
- che a seguito di tali incontri sono state raccolte osservazioni
puntuali trasmesse tramite lettere ufficiali, raccolte agli atti
presso la Direzione generale Ambiente;
- che si e' scelto di suddividere il territorio in modo continuo
evitando per quanto possibile eventuali frammentazioni;
- che la zonizzazione definitiva sara' quella risultante dalle scelte
operate a livello di singola Provincia e che tali scelte saranno poi
oggetto di monitoraggio da parte di ARPA per la verifica dei
risultati;
- che ai sensi del punto 3 dell'allegato tecnico al DM 20 maggio 1991
"il piano deve contenere la possibilita' di prevedere correzioni e/o
integrazioni in seguito ai risultati ottenuti e di verificare
l'efficacia degli interventi predisposti. Dovranno quindi essere
previsti, con una predefinita cadenza temporale, una serie di
riscontri, di verifiche sperimentali e di aggiornamenti per i quali
dovranno essere allestiti appositi strumenti";
ritenuto inoltre opportuno:
- per valutare l'efficacia dei piani provinciali su tutto il
territorio regionale la Regione attivi una fase di monitoraggio,
con cadenza annuale, tesa alla verifica dei risultati conseguiti in
coerenza con i vincoli fissati dalla legislazione vigente in materia;
visti:
- il DPR 24 maggio 1988, n. 203;
- il DM 20 maggio 1991 "Criteri per l'elaborazione dei piani
regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria";
- il DM 20 maggio 1991 "Criteri per la raccolta dei dati inerenti la
qualita' dell'aria";
- il DPR 10 gennaio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del
10 gennaio 1992;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 15 aprile 1994 "Norme
tecniche in materia di livelli e stati di attenzione per gli
inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli artt. 3 e 4
del DPR 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9 del DM 20 maggio 1991";
- il DM 25 novembre 1994 "Aggiornamento delle norme tecniche in
materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di
allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e
disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al DM 15
aprile 1994";
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la Legge 15 maggio 1997, n. 127;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3;
- il DLgs 4 agosto 1999, n. 351;
- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20;
- i DPCM 12 ottobre 2000 recanti l'individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative da
trasferire alle Regioni e agli Enti locali, pubblicati sul
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
2000;
- i DPCM 14 dicembre 2000 recanti i criteri di ripartizione e
ripartizione tra le Regioni e tra gli Enti locali di risorse umane,
finanziarie, strumentali e organizzative per l'esercizio delle
funzioni conferite con DLgs 31 marzo 1998, n. 112, nonche' in materia
di mercato del lavoro pubblicati nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001;
vista la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva
ai sensi di legge con la quale sono state fissate le direttive
dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare
Territorio, Ambiente, Trasporti in data 3/5/2001;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area
Ambiente dott.ssa Lea Boschetti in merito alla legittimita' della
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R.
19 novembre 1992, n. 41, nonche' della deliberazione 2541/95;
- del parere di regolarita' tecnica del Responsabile del Servizio
Promozione Indirizzo e Controllo ambientale dott. Sergio Garagnani,
ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41,
nonche' della deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, le linee di
indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in
materia di inquinamento atmosferico di cui all'Allegato 1) che
costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
b) di inviare alle Province e Comuni interessati copia della presente
deliberazione al fine di dare avvio operativo alla fase di
predisposizione dei Piani provinciali di Conservazione Tutela e
Risanamento della qualita' dell'aria nonche' dei Piani operativi per
la gestione delle situazioni di emergenza;
c) di rinviare a successivi propri atti deliberativi l'integrazione
di dette linee con particolare riferimento all'adeguamento della rete
di monitoraggio alle Direttive comunitarie, la metodologia di
valutazione, gli strumenti modellistici e l'aggiornamento dei criteri
di autorizzabilita' delle sorgenti fisse nonche' l'attivazione di una
fase di monitoraggio, con cadenza annuale tesa alla verifica dei
risultati conseguiti dalla attuazione dei piani provinciali;
d) di pubblicare il testo integrale del presente atto deliberativo
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)