REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

       PARTE TERZA                                                              
    RIPARTO DELLE FUNZIONI                                                      
    E DISCIPLINE DI SETTORE                                                     
               TITOLO VI                                                        
             TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE                              
            CAPO III                                                            
   Protezione della natura e dell'ambiente,                                     
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti                                         
e gestione dei rifiuti                                                          
Sezione I                                                                       
Disposizioni generali                                                           
          Art. 125                                                              
Principi generali                                                               
1. La Regione regola la gestione dei rifiuti nell'ambito delle                  
disposizioni contenute dal DLgs 5 febbraio 1997,  n.22, sulla base              
dei seguenti criteri:                                                           
a) favorire la riduzione della produzione e della pericolosita' dei             
rifiuti ed incentivare le attivita' di recupero, reimpiego e                    
riciclaggio con priorita' per il recupero di materia;                           
b) assicurare che lo smaltimento dei rifiuti possa avvenire negli               
impianti idonei piu' vicini al luogo di produzione e in condizioni di           
economicita';                                                                   
c) garantire, in ciascun ambito territoriale ottimale,                          
l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani non                     
pericolosi.                                                                     
2. E' possibile derogare al principio di cui alla lett. c) del comma            
1 attraverso la definizione di accordi tra le Province. Nel caso gli            
accordi coinvolgano soggetti di altre Regioni, le Regioni interessate           
definiscono le intese preliminari necessarie.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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