TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE TERZA
RIPARTO DELLE FUNZIONI
E DISCIPLINE DI SETTORE
TITOLO VI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente,
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 125
Principi generali
1. La Regione regola la gestione dei rifiuti nell'ambito delle
disposizioni contenute dal DLgs 5 febbraio 1997, n.22, sulla base
dei seguenti criteri:
a) favorire la riduzione della produzione e della pericolosita' dei
rifiuti ed incentivare le attivita' di recupero, reimpiego e
riciclaggio con priorita' per il recupero di materia;
b) assicurare che lo smaltimento dei rifiuti possa avvenire negli
impianti idonei piu' vicini al luogo di produzione e in condizioni di
economicita';
c) garantire, in ciascun ambito territoriale ottimale,
l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani non
pericolosi.
2. E' possibile derogare al principio di cui alla lett. c) del comma
1 attraverso la definizione di accordi tra le Province. Nel caso gli
accordi coinvolgano soggetti di altre Regioni, le Regioni interessate
definiscono le intese preliminari necessarie.