COMUNICATO
Approvazione Accordo di programma per il funzionamento del servizio assistenza anziani (SAA) nel distretto di Casalecchio di Reno - Triennio 2001-2003 (deliberazione del Direttore generale 9 marzo 2001, n. 184)
Il Direttore generale, (omissis) delibera:
1) di approvare l'Accordo di programma per il funzionamento del
servizio assistenza anziani tra l'Azienda Unita' sanitaria locale e i
Comuni del distretto di Casalecchio di Reno, per il triennio
2001-2003, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale;
2) di rinviare ad un successivo atto la quantificazione delle
risorse;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun
onere di spese;
4) di inviare copia del presente provvedimento al Collegio sindacale.
Accordo di programma per il funzionamento del servizio assistenza
anziani nel distretto di Casalecchio di Reno
Richiamata la L.R. 3/2/1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle
persone anziane - interventi in favore di anziani non
autosufficienti", ed in particolare l'art. 14, comma 1, il quale
prevede che Sindaci dei Comuni sede di Distretto di Azienda Unita'
sanitaria locale, al fine di ottenere la massima integrazione
organizzativa e professionale tra i servizi sociali e sanitari a
favore delle persone anziane, promuovono la conclusione di Accordi di
programma tra i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 34 del DLgs
18/8/2000, n. 267 che regola la conclusione di Accordi di programma;
richiamata la L.R. 21/4/1999, n. 3 ed in particolare l'art. 183 il
quale sostituisce l'art. 7 "Integrazione delle attivita'
socio-assistenziali e sanitarie", della L.R. 12/5/1994, n. 19;
viste le circolari dell'Assessorato alla Sanita' e Servizi sociali n.
48 del 2/12/1994, n. 6 del 3/2/1995 e n. 34 dell'11/9/1996, le quali
forniscono indicazioni in ordine all'attuazione della L.R. 5/94;
viste le deliberazioni della Giunta regionale nn. 1377, 1378 e 1379
del 26/7/1999, recanti rispettivamente la "Direttiva sui criteri,
modalita' e procedure per la contribuzione alle famiglie disponibili
a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio contesto", la
"Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a
rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti
nei servizi integrati socio-sanitari di cui all'art. 20 della L.R.
5/94" e la "Direttiva sull'adeguamento degli strumenti previsti dalla
L.R. 5/94 in attuazione del Piano sanitario regionale con particolare
riferimento alla semplificazione degli accessi ed al rapporto con i
cittadini";
visto il DLgs 229/99 che ha modificato ed integrato il DLgs 502/92,
in particolare l'art. 3 septies "Integrazione socio-sanitaria" il
quale rinvia alle Regioni la disciplina dei criteri e delle modalita'
mediante i quali i Comuni e le Aziende sanitarie garantiscono
l'integrazione, su base distrettuale delle prestazioni sociosanitarie
di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per
garantire la gestione integrata dei processi assistenziali
sociosanitari;
visto il Piano sanitario nazionale 1998-2000 e il Piano sanitario
regionale 1999-2001;
vista la deliberazione di Giunta regionale 8/2/1999, n. 124 in tema
di Criteri per la riorganizzazione delle cure domiciliari;
vista la deliberazione di Giunta regionale 30/12/1999, n.2581 in
tema di Progetto regionale demenze: approvazione delle linee
regionali e primi interventi attuativi. Assegnazione finanziamenti
alle Aziende Unita' sanitarie locali;
vista la deliberazione n. 337 del 29/8/1994 con la quale e' stato
istituito il Distretto di Casalecchio di Reno corrispondente agli
ambiti territoriali dei Comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa,
Anzola Emilia, Calderara di Reno, Sasso Marconi, Crespellano,
Bazzano, Monte San Pietro, Monteveglio, Castello di Serravalle e
Savigno;
preso atto che nei primi mesi del 1995 i Sindaci dei Comuni
sopracitati e l'Azienda Unita' sanitaria locale di Bologna Sud -
Distretto di Casalecchio di Reno hanno sottoscritto un Accordo di
programma ai sensi della L.R. 5/94 di durata triennale e che detto
Accordo con scadenza nell'anno 1998 non e' stato rinnovato;
considerata l'opportunita' e la necessita' di pervenire
all'approvazione di un nuovo Accordo di programma della durata
triennale;
viste le delibere consiliari dei Comuni di Casalecchio di Reno n. 135
del 18/12/2000, Zola Predosa n. 140 del 20/12/2000, Anzola Emilia n.
6 del 28/2/2001, Calderara di Reno n. 103 del 20/12/2000, Sasso
Marconi n. 96 del 21/12/2000, Crespellano n. 122 del 14/12/2000,
Bazzano n. 131 del 29/12/2000, Monte San Pietro n. 115 del 2/12/2000,
Monteveglio n. 87 del 19/12/2000, Castello di Serravalle n. 89 del
21/12/2000 e Savigno n. 111 del 22/12/2000, e la delibera n. 657 del
4/8/2000 del Direttore generale dell'Azienda Bologna Sud di
approvazione dello schema di convenzione
tra
i Comuni rappresentati dai rispettivi Sindaci pro tempore;
l'Azienda Unita' sanitaria locale di Bologna Sud rappresentata dal
Direttore generale dott. Fosco Foglietta, si conviene quanto segue.
Art. 1
Premessa. Obiettivi e oggetto dell'Accordo di programma
L'integrazione socio-sanitaria dei servizi rimane uno dei ruoli
strategici per affrontare i bisogni della popolazione ed in
particolare di quella anziana, in trend di costante crescita. E' nel
distretto socio-sanitario che occorre individuare il luogo elettivo
per la fattiva integrazione istituzionale dei soggetti attori del
sistema ed e' ancora nell'ambito del distretto socio-sanitario che e'
possibile provvedere alla programmazione zonale degli interventi che
costituiscono la rete dei servizi socio-sanitari in favore della
popolazione anziana non autosufficiente.
Tali premesse - ribadite quali priorita' nell'ambito del Piano
sanitario nazionale 1998-2000 e del Piano sanitario regionale
1999-2001 - costituiscono la base per l'enucleazione dell'oggetto e
degli obiettivi del presente Accordo di programma distrettuale,
strumento previsto dalla legge per realizzare l'integrazione
istituzionale.
Oggetto del presente Accordo di programma e' pertanto
l'individuazione delle modalita' della programmazione di zona in
ambito distrettuale finalizzata al perfezionamento dell'esistente
Sistema integrato dei servizi socio-sanitari per anziani non
autosufficienti, con assunzione comune di responsabilita' delle parti
sottoscrittrici dell'Accordo.
Si intende pertanto garantire la tutela delle persone anziane non
autosufficienti residenti nel territorio distrettuale, offrendo loro
una rete di servizi socio-sanitari integrati, da erogarsi mediante il
servizio assistenza anziani (SAA) punto unico di accesso. La presa in
carico complessiva della persona e' metodologicamente effettuata
sulla base di una valutazione globale dei bisogni della persona
anziana e del suo nucleo familiare, pervenendo ad interventi puntuali
finalizzati alla personalizzazione della cura.
In dipendenza dalle linee direttive regionali, dagli obiettivi
politici condivisi in sede di Comitato di Distretto da parte dei
soggetti sottoscrittori dei presente Accordo e dalle specificita'
territoriali si assume di privilegiare il raggiungimento degli
obiettivi strategici in parola, sviluppando un programma coordinato
di interventi, articolato nelle seguenti aree progettuali:
- sostegno alla domiciliarita' (ADI, Centro diurno);
- sostegno alle famiglie (assegni di cura, assistenza e consulenza
psicologica, legale, formazione);
- servizi residenziali (Case protette e RSA).
L'analisi dei dati statistici nell'ambito distrettuale relativamente
alla popolazione anziana ultra settantacinquenne, certificata non
autosufficienti ai sensi delle vigenti disposizioni normative
regionali e del trend che emerge dai dati statistici sopraccitati per
il periodo 2000-2003, permette di fissare il quadro di riferimento
del presente Accordo di programma.
In secondo luogo si tiene in particolare riferimento lo standard di
posti disponibili per la copertura dei singoli servizi di rete ex
L.R. 5/94 (Assistenza domiciliare integrata - di seguito ADI; Centri
diurni - di seguito CD; Case protette - di seguito CP; Residenze
sanitarie assistenziali - di seguito RSA; Assegni di cura - di
seguito AC), per il periodo 2000-2003, i quali rappresentano l'ambito
di intervento dei soggetti sottoscrittori il presente Accordo di
programma.
Con il presente Accordo di programma ci si pone l'obiettivo di
rendere disponibili e ricoprire i posti dei servizi di rete ex L.R.
5/94, segnatamente dei singoli servizi di ADI, CD, CP, RSA e AC in
relazione al trend statistico sulla popolazione anziana ultra
settantacinquenne, rimandando per i singoli obiettivi programmatici
annuali a quanto stabilito in sede di Comitato di Distretto
nell'ambito degli indirizzi espressi dalla Conferenza sanitaria
territoriale.
Il perseguimento degli specifici obiettivi da parte dal SAA avverra'
nell'ambito di un sistema di servizi socio-sanitari integrati, capace
nel tempo di differenziare e di costituire autonomi percorsi nella
valutazione dei bisogni, nella definizione dei Piani assistenziali
individualizzati (PAI) e nella gestione dei servizi medesimi, avendo
in ogni modo cura di assicurare la continuita' del percorso
assistenziale, l'individuazione - per l'utenza - di riferimenti
chiari ed omogenei e l'identificazione di un preciso assetto
organizzativo nel territorio distrettuale.
Art. 2
Modalita' di programmazione degli obiettivi. Ruolo del Comitato di
Distretto
Nell'ambito degli indirizzi espressi dalla Conferenza sanitaria
territoriale e tenuto conto del parere e delle proposte del Tavolo di
programmazione attivato a livello aziendale per affrontare le
problematiche socio-sanitarie della popolazione anziana e dei livelli
di concertazione previsti, il Comitato di Distretto, di cui all'art.
9 commi 4 e 5 della L.R. 19/94 come modificati dall'art. 180, comma 2
della L.R. 3/99, approva annualmente le linee di programmazione -
annuali e poliennali - che dovranno essere attuate attraverso gli
strumenti previsti nel presente Accordo di programma e propone i
criteri di accesso ai servizi di rete, da adottarsi da parte degli
Organi competenti.
Gli obiettivi programmatici cosi' definiti sono attuati dal Servizio
assistenza anziani (di seguito SAA), organizzato come descritto nei
successivi articoli.
Art. 3
Strumenti dell'Accordo di programma
Con il presente Accordo di programma si realizza un esercizio
coordinato ed integrato di funzioni sociali e sanitarie che in ogni
caso rimangono in capo, per titolarita', alle singole Amministrazioni
firmatarie del presente accordo.
Costituiscono strumenti necessari per la realizzazione degli
obiettivi del presente accordo:
1) il Servizio di assistenza anziani (di seguito denominato SAA) di
cui agli artt. 15 e 16 della L.R. 5/94;
2) l'Unita' di valutazione geriatrica territoriale (di seguito
denominata UVGT) di cui all'art. 17 della L.R. 5/94;
3) il Responsabile del caso di cui all'art. 18 della L.R. 5/94;
4) la rete dei servizi socio-sanitari integrati per anziani non
autosufficienti di cui agli artt. 20 e 21, comma 2 della L.R. 5/94, e
segnatamente: - i servizi a valenza distrettuale, caratterizzati da
un unico regolamento di accesso per tutti i Comuni del Distretto e
dalla gestione unificata, in capo alla sede centrale distrettuale del
SAA, delle risorse socio-assistenziali e sanitarie: Casa protetta (di
seguito CP); Residenza sanitaria assistenziale (di seguito RSA);
Contribuzioni economiche per attivita' socio-assistenziali
domiciliari di rilievo sanitario prestate direttamente dalle famiglie
disposte a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio
contesto familiare, il cosiddetto Assegno di cura (di seguito AC); -
i servizi a valenza territoriale comunale ai quali accedono utenti
residenti nei singoli comuni, secondo criteri di accesso disciplinati
da regolamenti comunali, con gestione delle rispettive risorse da
parte delle Amministrazioni firmatarie del presente Accordo e
segnatamente delle risorse socio-assistenziali da parte dei Comuni e
delle risorse sanitarie da parte dell'Azienda Unita' sanitaria locale
di Bologna Sud: Assistenza domiciliare integrata (di seguito ADI); i
Centri diurni (di seguito CD).
Art. 4
Durata dell'Accordo
Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di
approvazione ai sensi dell'art. 34 del DLgs 18/8/2000, n.267 "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".
Alla scadenza il Presidente del Comitato di Distretto su mandato dei
Sindaci dei Comuni del distretto, attiva le procedure per
l'approvazione di un nuovo accordo.
Art. 5
Obiettivi funzioni e compiti del SAA
Il SAA e' lo strumento unitario di coordinamento dei Comuni e
dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Bologna Sud per
l'integrazione dei servizi sociali e sanitari e per l'espletamento
dei compiti previsti agli artt. 15 e 16 della L.R. 5/94.
Il SAA si articola in una sede centrale (Distrettuale) ed in sedi
territoriali comunali (Servizi sociali di ogni Comune) e rappresenta
il "punto unico di accesso alla rete dei servizi" per gli anziani non
autosufficienti.
Lo stesso svolge funzioni istruttorie attraverso l'UVGT e,
relativamente ai servizi a valenza distrettuale di cui al precedente
art. 3, punto 4, l'Ufficio del SAA centrale ha funzioni proprie e
relativa competenza giuridica esterna, pur non assumendo personalita'
giuridica.
Relativamente ai servizi a valenza territoriale comunale, di cui
all'art. 3, punto 4, l'Ufficio centrale del SAA, al termine della
fase istruttoria, trasmette il programma assistenziale personalizzato
al Servizio Sociale del Comune, per l'attivazione del servizio
individuato.
Per ogni area omogenea di intervento, cosi' come individuata al
precedente art. 1), il SAA predisporra' in modo preventivo la
programmazione di area, che contempli:
- analisi del bisogno;
- obiettivi specifici;
- modalita' di intervento;
- risorse;
- responsabile di riferimento.
Tale metodo di lavoro e' da intendersi sia come approccio generale,
sia come approccio sui singoli interventi, comprendendo anche casi
singoli senza onere economico.
Il SAA si avvale di risorse umane e strumentali attribuite con il
presente Accordo dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo medesimo.
Al fine di una maggiore semplificazione delle procedure di
valutazione complessiva del bisogno e del relativo carico
assistenziale per l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari, si
assume quale strumento di valutazione multidimensionale distrettuale
il sistema Classification Par Types En Milieu De Soins Et Services
Prolonges - CTMSP .
Sono inoltre attribuiti all'Ufficio centrale del SAA i seguenti
compiti:
- il monitoraggio delle realizzazioni conseguenti alla programmazione
annuale e poliennale e l'elaborazione annuale di uno specifico report
informativo al Comitato di Distretto;
- la verifica sul funzionamento della rete e della qualita' delle
prestazioni;
- l'informazione sui servizi esistenti nel territorio;
- la promozione e l'organizzazione, in collaborazione con gli enti
istituzionalmente preposti, della formazione e dell'aggiornamento del
personale;
- la raccolta ed elaborazione di dati informativi relativi alla rete
dei servizi integrati socio-sanitari;
- la promozione ed organizzazione di campagne di informazione e
educazione sanitaria rivolte alla popolazione anziana;
- il coordinamento con i SAA degli altri Distretti dell'Azienda
Unita' sanitaria locale.
Art. 6
Ufficio Distrettuale del SAA
Viene istituito l'Ufficio centrale distrettuale del SAA con sede in
Casalecchio di Reno, in esso opera personale tecnico ed
amministrativo messo nella disponibilita' dai soggetti sottoscrittori
del presente Accordo, ai quali compete inoltre la messa a
disposizione delle dotazioni strumentali, necessarie al funzionamento
dell'ufficio stesso.
Il suddetto personale mantiene la categoria e la dipendenza organica
dall'Ente di appartenenza, ma, nell'espletamento dei compiti che
rientrano nelle funzioni del SAA, dipende funzionalmente dal
Responsabile di cui al successivo art. 7 e dovra' pertanto attenersi
alle direttive tecniche dallo stesso impartite.
Il SAA (distrettuale e territoriale-comunale) potra' avvalersi della
opportuna collaborazione, laddove necessario e secondo i piani
operativi, dei medici di Medicina generale (MMG) del territorio,
secondo quanto previsto dall'"Accordo attuativo tra la Azienda Unita'
sanitaria locale di Bologna Sud e la FIMMG provinciale" attivo dall'1
dicembre 1999 e che fa seguito alla deliberazione di Giunta regionale
n. 124 dell'8 febbraio 1999 "Criteri per la riorganizzazione delle
cure domiciliari".
Art. 7
Responsabile del SAA
Su proposta degli Enti firmatari del presente accordo, il Comitato di
Distretto nomina il Responsabile dell'Ufficio centrale distrettuale
del SAA che mantiene la categoria e la dipendenza organica dall'Ente
di appartenenza.
L'incarico ha durata annuale ed e' rinnovato di anno in anno con atto
formale del Comitato di Distretto.
Il Comitato di Distretto puo' revocare, motivatamente, l'incarico al
Responsabile distrettuale prima della scadenza.
Il Comitato di Distretto non rinnova l'incarico annuale al
Responsabile del SAA distrettuale, nell'ambito del triennio del
presente Accordo, nel caso in cui, gli obiettivi indicati, vengano
raggiunti, in misura inferiore al 75%, salvo che il Responsabile del
SAA non dimostri e giustifichi le cause del mancato raggiungimento
degli obiettivi.
A fronte del raggiungimento degli obiettivi annuali il Responsabile
del SAA fruisce di uno specifico trattamento incentivante, stabilito
dal Comitato di Distretto, in sede di conferimento dell'incarico o
del rinnovo.
Il Responsabile svolge le seguenti funzioni:
1) dirige funzionalmente l'Ufficio centrale-distrettuale del SAA;
2) firma gli atti con rilevanza esterna relativamente ai servizi a
valenza distrettuale di cui al precedente art. 3, punto 4 e da'
potere di delega della firma ad un Istruttore amministrativo della
sede distrettuale del SAA medesimo;
3) relativamente ai servizi a valenza territoriale comunale, di cui
all'art. 3, punto 4, coordina le funzioni istruttorie, attraverso
l'UVGT raccordandosi con il Responsabile comunale dei Servizi
Sociali, al quale trasmette il programma assistenziale
personalizzato, per la sua attuazione;
4) convoca e coordina il Gruppo di cui al successivo art. 8;
5) elabora e propone, in accordo al Gruppo di coordinamento del SAA,
le linee della programmazione annuale e i criteri di accesso ai
servizi di rete della L.R. 5/94, per la seguente approvazione da
parte degli Organi competenti;
6) trasmette, con cadenza semestrale, al Comitato di Distretto, un
apposito report che illustra l'andamento dell'attivita' del SAA ed i
tempi di attesa per l'accesso ai servizi di rete.
Art. 8
Gruppo di Coordinamento del SAA
Per coordinare l'attuazione degli obiettivi annuali, di cui al
precedente art. 2, approvati in sede di Comitato di Distretto e fatti
propri dagli Enti firmatari del presente Accordo, viene istituito un
Gruppo di coordinamento composto da:
- responsabile SAA distrettuale;
- un referente dei Servizi Sociali di ogni Comune firmatario;
- un referente dell'Azienda Unita' sanitaria locale distretto di
Casalecchio di Reno.
La segreteria del Gruppo di coordinamento viene svolta dal personale
amministrativo dell'Ufficio distrettuale del SAA.
Il Gruppo di coordinamento puo' avvalersi, di volta in volta, della
presenza di esperti sui temi trattati ed in particolare dei
componenti dell'UVGT.
Il Gruppo di coordinamento si riunisce di regola 1 volta al mese, per
un impegno complessivo di 36 ore annue, ferma restando la
possibilita' di ulteriori riunioni ogni qualvolta sia necessario.
Il Gruppo di coordinamento:
1) svolge funzioni di impulso e proposta per la specificazione e
rimodulazione in itinere della programmazione annuale indicata
all'art. 2 del presente Accordo di programma;
2) ha competenza in ordine all'impulso e al controllo operativo delle
funzioni esercitate dal SAA, con particolare riferimento
all'attuazione dei contenuti della programmazione annuale;
3) elabora e propone, congiuntamente al Responsabile del SAA le linee
della programmazione annuale e i criteri di accesso ai servizi di
rete della L.R. 5/94, per la seguente approvazione da parte degli
Organi competenti.
Art. 9
Risorse e riparto delle spese del SAA
Fermo restando che gli oneri relativi al personale sanitario del SAA
sono interamente a carico del Fondo sanitario regionale, come
previsto dall'art. 15, comma 3 della L.R. 5/94 e che gli oneri
relativi al personale comunale delle sedi territoriali comunali del
SAA rimane in capo ai rispettivi Comuni di appartenenza, le risorse
per il funzionamento dell'Ufficio distrettuale del SAA sono cosi'
costituite:
1) personale tecnico di area sociale e area sanitaria, personale
amministrativo, compreso il personale amministrativo destinato dagli
Enti firmatari dell'Accordo al funzionamento della sede distrettuale
dei SAA e dell'UVGT;
2) spese per il funzionamento degli uffici e della dotazione
strumentale del SAA distrettuale, la cui dotazione viene costituita e
lasciata in gestione a valere sui singoli bilanci degli Enti
firmatari dell'Accordo, ad eccezione della sede distrettuale del SAA
e dell'UVGT, per le quali viene costituito un apposito capitolo di
spesa all'interno del bilancio sanitario dell'Azienda Unita'
sanitaria locale, la cui dotazione viene integrata da tutti gli Enti
firmatari dell'Accordo, secondo il seguente criterio: - 50% a carico
dell'Azienda Unita' sanitaria locale, - 50% a carico dei Comuni
firmatari, sulla base della popolazione residente;
3) spese per i servizi di Rete integrati socio-sanitari per anziani
non autosufficienti di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. 5/94 (ADI,
CD, CP, RSA, AC), la cui dotazione viene costituita e lasciata in
gestione a valere sui singoli bilanci degli Enti firmatari
dell'Accordo.
Il Responsabile del SAA distrettuale, entro il 30 ottobre di ogni
anno provvede a quantificare le previsioni di spesa necessarie per il
funzionamento della sede distrettuale del SAA e dell'UVGT, ed a
trasmetterle agli Enti firmatati del presente accordo per
l'approvazione e l'inserimento nei rispettivi bilanci.Gli Enti,
successivamente all'approvazione dei rispettivi bilanci, comunicano
al Responsabile dell'Ufficio distrettuale del SAA, l'entita' delle
risorse messe a disposizione da ogni Ente, per l'erogazione dei
servizi integrati socio-sanitari per anziani non autosufficienti, di
cui agli artt. 20 e 21 della L.R. 5/94 (ADI, CD, CP, RSA, AC).
Art. 10
Unita' di valutazione geriatrica territoriale
L'Unita' di valutazione geriatrica territoriale (UVGT) e' organo
incardinato nel SAA. Il Responsabile del SAA distrettuale ne
organizza l'attivita' in esecuzione degli obiettivi e delle linee di
intervento del presente Accordo di programma, specificati
ulteriormente dal Gruppo di coordinamento, di cui al precedente art.
8.
L'UVGT e' preposta alla valutazione globale e multidimensionale
dell'anziano ai fini della elaborazione del piano individuale di
assistenza. Il criterio della personalizzazione dell'assistenza
costituisce guida per l'attivita' della UVGT e per l'accesso ai
servizi della rete.
Si assume quale strumento di valutazione multidimensionale
distrettuale da utilizzarsi da parte dei componenti tecnici del SAA e
dell'UVGT il sistema Classification Par Types En Milieu De Soins Et
Services Prolonges - CTMSP .
L'UVGT e' composta da:
1) un medico geriatra;
2) un infermiere professionale;
3) il personale amministrativo indicato nel precedente art. 6.
Alle riunioni dell'UVGT partecipano di diritto le Assistenti sociali
responsabili del caso di cui al seguente art. 11.
Il suddetto personale mantiene la categoria funzionale e la
dipendenza organica dall'Ente di appartenenza; dipende peraltro
funzionalmente dal Responsabile del SAA per gli effetti di
organizzazione del lavoro e di operativita' collegata al
funzionamento della Rete dei servizi socio-sanitari.
Il personale di area sanitaria e sociale dell'UVGT deve essere
sostituito in caso di ferie e malattia prolungata da analogo
personale individuato nell'ambito dei rispettivi Enti di
appartenenza.
Alle riunioni dell'UVGT possono essere invitati a partecipare i
medici di Medicina generale (MMG) per la definizione appropriata dei
singoli Piani di assistenza personalizzati.
Art. 11
Responsabile del caso
Il responsabile del caso e' l'Assistente sociale dei Comuni a cui
viene affidata, dal Responsabile dei Servizi Sociali comunali la
prima valutazione della situazione dell'anziano, a seguito della
presentazione della domanda di accesso ai servizi del SAA, ivi
compresa la valutazione del carico economico.
Il responsabile del caso partecipa alle sedute dell'UVGT ed, in
quanto componente dello stesso, dovra' attenersi alle direttive
impartite dal Responsabile del SAA distrettuale pur mantenendo la
categoria e la dipendenza gerarchica dall'Ente di appartenenza.
Il responsabile del caso svolge inoltre le seguenti funzioni:
1) compie la prima valutazione della situazione dell'anziano,
mediante il sistema di valutazione multidimensionale assunto quale
strumento tecnico del SAA;
2) propone per la parte di propria competenza gli interventi ed i
servizi necessari per la predisposizione e l'aggiornamento del Piano
di assistenza personalizzato, partecipando a tal fine alle riunioni
di UVGT;
3) cura l'attivazione degli interventi previsti nel programma
assistenziale personalizzato relativamente ai servizi a valenza
territoriale comunale di cui al precedente art. 3 garantendo
contestualmente la trasmissione delle informazioni, relative al caso,
all'Ufficio del SAA distrettuale;
4) mantiene il monitoraggio della domanda di servizi e dei bisogni
del territorio di appartenenza;
5) mantiene i rapporti diretti con l'assistito e con la famiglia di
riferimento, garantendo la corretta applicazione del Piano di
assistenza personalizzato relativamente ai servizi di valenza
distrettuale trasmettendo all'Ufficio distrettuale del SAA tutte le
informazione relative al caso;
6) mantiene i rapporti con le figure sanitarie interessate
all'applicazione del Piano di assistenza personalizzato, ed in
particolare con Infermieri professionali e MMG.
istituito un tavolo di Coordinamento delle assistenti sociali del SAA
appartenenti ai Comuni firmatari dell'Accordo che si riunisce su
convocazione del Responsabile del SAA per trattare argomenti di
interesse comune per la migliore gestione dei servizi oggetto del
presente Accordo.
Art. 12
Rete dei servizi integrati socio-sanitari per anziani non
autosuficienti
La Rete dei Servizi integrati socio-sanitari per anziani non
autosufficienti e' cosi' costituita:
1) assistenza domiciliare integrata (ADI);
2) centri diurni (CD);
3) case protette (CP);
4) residenze sanitarie assistenziali (RSA);
5) assegno di cura (AC).
Relativamente all'assistenza domiciliare integrata ed ai centri
diurni ogni Amministrazione comunale provvede ad individuare le
risorse economiche ed il personale da destinarvi. L'Azienda Unita'
sanitaria locale di Bologna Sud provvede parimenti a quantificare
personale e risorse economiche e numeri di posti disponibili
relativamente ai servizi case protette, residenze sanitarie
assistenziali e assegni di cura.
Le Amministrazioni firmatarie del presente accordo definiscono
annualmente in sede di approvazione del bilancio, ognuna per le
proprie competenze, i posti da mettere a disposizione, con accordi
specifici del SAA.
Qualora nel corso della vigenza dell'Accordo di programma si
rendessero disponibili eventuali nuovi servizi o strutture, verranno
introdotti nella rete con provvedimenti successivi.
Art. 13
Accesso ai servizi della rete
L'accesso a tutti i servizi della rete avviene tramite
domanda/richiesta da presentarsi presso le sedi territoriali comunali
del SAA, di cui al precedente art. 5.
Le modalita' in ordine all'accesso alla rete dei servizi integrati
socio-sanitari, in applicazione della normativa e delle direttive
regionali, vengono approvate dai soggetti firmatari del presente
Accordo, e sono disciplinate da singoli atti regolamentari.
In particolare, sono unici a valenza distrettuale i seguenti atti
regolamentari, in quanto adottati dall'Azienda Unita' sanitaria
locale di Bologna Sud, ente competente:
1) regolamento per l'erogazione dei contributi alle famiglie
disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio
contesto, e relativi criteri integrativi distrettuali;
2) regolamento per l'accesso alle case protette ed alle RSA
distrettuali.
I servizi di cui ai precedenti regolamenti costituiscono i servizi a
valenza distrettuale di cui all'art. 3.
Il Responsabile del SAA distrettuale ha competenza in ordine agli
atti a valenza esterna relativi ai servizi distrettuali.
L'accesso ai servizi di Centro diurno e assistenza domiciliare
integrata e' disciplinato, per la parte di competenza sociale, dai
singoli regolamenti comunali. Il Responsabile comunale dei Servizi
Sociali, dispone l'accesso al servizio, dandone comunicazione
all'Ufficio distrettuale del SAA.
Art. 14
Sistema informativo del SAA
Il SAA viene dotato di apposito sistema informativo supportato dalla
rete informatica gia' esistente tra la sede dell'Azienda Unita'
sanitaria locale (approntata con progetto di esecuzione del programma
di iniziativa regionale a valere sui finanziamenti dell'art. 41,
comma 1, lett. c della L.R. 2/85 per l'esercizio 1997) e le sedi
decentrate comunali.
Le spese di investimento e le spese correnti di manutenzione del
sistema informativo sono a carico dei soggetti sottoscrittori
dell'Accordo, sempre nella misura del 50% a carico della Azienda
Unita' snaitaria locale e del 50% a carico dei Comuni firmatari
dell'Accordo, che con il medesimo si obbligano in tal senso a far
fronte ad ogni intervento si rendesse necessario per il buon
funzionamento del sistema.
Il Gruppo di coordinamento si fara' carico di verificare che il
supporto informatico della rete attualmente esistente sia ancora
conforme alle finalita' del presente Accordo di programma,
proponendo, se del caso, le eventuali integrazioni e modifiche.
Art. 15
Controlli sull'attuazione degli obiettivi dell'Accordo di programma
La vigilanza sull'attuazione del presente Accordo e gli eventuali
interventi sostitutivi sono svolti, ai sensi dell'art. 34, comma 7
del DLgs 267/00 da un Collegio di vigilanza, identificato per le
finalita' del presente Accordo, nel Comitato di Distretto.
Per le finalita' di cui ad comma precedente i componenti del Comitato
di Distretto hanno accesso al sistema informativo del SAA.
altresi' compito del Comitato di Distretto, sulla base della
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi/obiettivi del
presente Accordo di programma, proporre nuovi indirizzi politici alle
Amministrazioni firmatarie.
Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale
amministrativo della sede distrettuale del SAA.
Art. 16
Pubblicita' dell'Accordo
Il presente Accordo e' inviato, ai sensi dell'art. 34 del DLgs
18/8/2000, n. 267, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Letto, approvato e sottoscritto.
Casalecchio di Reno, li' 21 marzo 2001
IL DIRETTORE GENERALE IL SINDACO DEL COMUNE DI
DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA CASALECCHIO DI RENO
LOCALE DI BOLOGNA SUD (firma illeggibile)
(firma illeggibile)
IL SINDACO DEL COMUNE IL SINDACO DEL COMUNE
DI ANZOLA DELL'EMILIA DI BAZZANO
(firma illeggibile) (firma illeggibile)
IL SINDACO DEL COMUNE IL SINDACO DEL COMUNE
DI CALDERARA DI CASTELLO DI SERRAVALLE
(firma illeggibile) (firma illeggibile)
IL SINDACO DEL COMUNE IL SINDACO DEL COMUNE
DI CRESPELLANO DI MONTE SAN PIETRO
(firma illeggibile) (firma illeggibile)
IL SINDACO DEL COMUNE IL SINDACO DEL COMUNE
DI MONTEVEGLIO DI SASSO MARCONI
(firma illeggibile) (firma illeggibile)
IL SINDACO DEL COMUNE IL SINDACO DEL COMUNE
DI SAVIGNO DI ZOLA PREDOSA
(firma illeggibile) (firma illeggibile)