DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE 22 dicembre 2000, n. 12725
Prima istituzione, modalita' di tenuta e aggiornamento dell'elenco dei dipendenti regionali cui sono conferibili incarichi di collaudo
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la Legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 e successive modifiche ed
integrazioni, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici";
visto in particolare l'art. 28, comma 4 della predetta legge, il
quale stabilisce che i tecnici che devono eseguire le operazioni di
collaudo sono nominati dalle Amministrazioni nell'ambito delle
proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico
accertata e certificata dal responsabile del procedimento;
visto inoltre l'art. 18 della stessa legge, il quale prevede
l'erogazione di specifici incentivi per lo svolgimento, da parte del
personale delle amministrazioni aggiudicatrici, di attivita' di
collaudo;
visto altresi' il provvedimento 8 novembre 1999 dell'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici, avente ad oggetto "Regolazione degli
incarichi di progettazione e direzione lavori ex art. 17, Legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni";
considerato che il suddetto provvedimento precisa quanto segue:
- per le prestazioni professionali relative al collaudo vige un
regime particolare, attualmente specificato nelle disposizioni del
DPR n. 554 del 21/12/1999, previsto dall'art. 3 della piu' volte
citata Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- le prestazioni dei dipendenti pubblici disciplinate dall'art. 18
della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni - vale a
dire le attivita' tecniche retribuite con gli incentivi di cui allo
stesso articolo - non sono attivita' di libera professione, ma
attivita' professionalmente qualificate e quindi sono da considerare
quali modalita' di svolgimento del rapporto di pubblico impiego;
vista la deliberazione di Consiglio regionale n. 121 del 20/12/2000,
avente ad oggetto "Disciplina relativa al conferimento di incarichi
di collaudo o componente di Commissione di collaudo. Abrogazione
della deliberazione di Consiglio regionale 2480/89 e successive
modifiche ed integrazioni";
viste inoltre le deliberazioni di Consiglio regionale n. 1403 del
29/2/2000, avente ad oggetto "Direttiva in materia di incentivi per
l'attivita' di progettazione e di pianificazione svolta da personale
regionale" e n. 89 dell'8/11/2000, avente ad oggetto "Direttiva in
materia di incentivi per l'attivita' di progettazione e di
pianificazione svolta da personale regionale di area dirigenziale",
con le quali sono stati assunti dall'Amministrazione regionale le
modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata
(rispettivamente nei contratti decentrati sottoscritti in data 3
febbraio 2000 e 7 marzo 2000) relativi ai suddetti incentivi;
rilevato che le direttive regionali assunte con le deliberazioni gia'
citate prevedono, al comma 2 dell'art. 3 "Attivita' di collaudo", che
con atto del Direttore generale all'Organizzazione venga istituito un
elenco contenente i nominativi del personale avente i requisiti per
lo svolgimento del collaudo, all'interno del quale devono essere
scelti i soggetti cui conferire lo specifico incarico e che con lo
stesso atto vengano altresi' specificate le modalita' di tenuta e di
aggiornamento dell'elenco e stabilite le procedure per il
conferimento dell'incarico di collaudo;
ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 3
sopra richiamato e conseguentemente di determinare, negli Allegati A)
e B) parti integranti e sostanziali del presente atto, in particolare
quanto segue:
1) i requisiti necessari ai fini dell'inserimento nell'elenco e le
modalita' di tenuta e aggiornamento dell'elenco stesso (Allegato A);
2) le modalita' e la procedura per il conferimento dello specifico
incarico di collaudo, affidato nell'ambito del personale tecnico
presente nell'elenco (Allegato A);
3) l'istituzione del piu' volte richiamato elenco che, in questa
prima fase, e' formato dai nominativi dei dipendenti regionali che
risultano in possesso dei requisiti richiesti in base ad una
rilevazione operata d'ufficio dalla Direzione generale Organizzazione
(Allegato B);
dato atto di quanto gia' stabilito dalle deliberazioni consiliari n.
1403 del 29/2/2000 e n. 89 dell'8/11/2000 ed in particolare dagli
artt. 3, 4, 7 e 9 delle stesse;
vista la propria determinazione n. 5282 dell'8/6/2000, con la quale
sono stati stabiliti i criteri e le modalita' con cui effettuare le
verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto
notorio relativamente alle procedure di competenza della Direzione
generale all'Organizzazione;
vista altresi' la determinazione del Responsabile del Servizio
Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del personale n.
9879 del 16/10/2000, avente ad oggetto "Modalita' di attuazione del
controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto
di notorieta' nell'ambito delle procedure di competenza del Servizio
Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del personale";
considerato che la determinazione 9879/00 non regolamenta le
modalita' di controllo da effettuare sulle autodichiarazioni
presentate per l'aggiornamento, l'integrazione e/o la rettifica dei
dati relativi all'iscrizione nell'elenco di cui al presente atto;
ritenuto pertanto di disciplinare, con il presente atto, anche le
suddette modalita';
ritenuto, infine di dover tenere conto, nella determinazione dei
requisiti, del regime di incompatibilita' e della procedura per il
conferimento di uno specifico incarico di collaudo, di quanto
stabilito dal DPR n. 554 del 21/12/1999;
dato atto di avere preventivamente informato le Organizzazioni
sindacali;
dato atto del parere di regolarita' tecnica espresso dalla
Responsabile dell'Ufficio Sistemi di valutazione, dott.ssa Angela
Bovina;dato atto del parere di legittimita' espresso dalla
Responsabile del Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi
incentivanti del personale, dott.ssa Patrizia Bertuzzi;
determina:
- di stabilire, nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1) i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3 delle
deliberazioni di Consiglio regionale n. 1403 del 29/2/2000 e n. 89
dell'8/11/2000, prendendo atto di quanto gia' stabilito nelle citate
deliberazioni;
2) le modalita' di tenuta e di aggiornamento del suddetto elenco;
3) la procedura per il conferimento di ciascun incarico di collaudo;
- di istituire, all'Allegato B), parte integrante e sostanziale del
presente atto, il suddetto elenco, in ordine alfabetico, dei
dipendenti regionali in possesso dei requisiti per lo svolgimento di
attivita' di collaudo, premettendo la procedura seguita per
l'istituzione stessa.
IL DIRETTORE GENERALE
Gaudenzio Garavini
ALLEGATO A)
1) Requisiti per l'iscrizione nell'elenco
I dipendenti regionali in possesso dei requisiti di seguito
specificati sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'Allegato
B), in quanto l'attivita' di collaudo e' da considerare quale
modalita' di svolgimento del rapporto di pubblico impiego, come
specificato in parte narrativa del presente atto.
Per dipendenti regionali si intendono, ai fini dell'inserimento
nell'elenco, i dipendenti in servizio presso le strutture della
Regione Emilia-Romagna, compresi i comandati in entrata, come
previsto dall'art. 1, comma 3 delle deliberazioni consiliari n. 1403
del 29/2/2000 e n. 89 dell'8/11/2000, nonche' le assegnazioni ed i
comandi funzionali in uscita, vale a dire, in particolare, il
personale dei Servizi provinciali Agricoltura, comandato
funzionalmente alle Province competenti territorialmente con
determinazione del Direttore generale all'Organizzazione n. 5741 del
2 luglio 1997, in attesa del trasferimento.
Per dipendenti regionali, inoltre, si intendono i dipendenti a tempo
indeterminato nonche' i dipendenti a tempo determinato con contratto
di durata almeno biennale, in quanto un periodo di tempo inferiore
non consentirebbe un inserimento in elenco in tempo utile per poter
aver attribuito e poter svolgere compiutamente l'incarico di collaudo
e cio' per le motivazioni esplicitate dopo la determinazione dei
requisiti minimi necessari per l'inserimento nell'elenco.
I requisiti necessari per l'inserimento nell'elenco sono i seguenti:
a) laurea in Ingegneria, in Architettura, in Scienze Geologiche o in
Scienze Agro-Forestali nonche' la relativa abilitazione all'esercizio
della professione;
b) appartenenza alla qualifica dirigenziale ovvero alla categoria D;
c) per quanto riguarda il personale attualmente inserito nella
categoria D: c.1) inquadramento in uno dei profili professionali DA.T
(Funzionario esperto tecnico) e DB.T (Funzionario direttivo tecnico)
alla data di primo inserimento nell'elenco e ad ogni suo successivo
aggiornamento; c.2) corrispondenza tra il titolo di studio posseduto
(tra quelli di cui alla lettera a) ed uno dei profili professionali
di cui alla lettera c1);
d) svolgimento presso le strutture della Regione Emilia-Romagna
(oppure presso le strutture di assegnazione o comando funzionale), in
via continuativa e per almeno sei mesi, di attivita' tecnica inerente
al titolo di studio e all'abilitazione professionale di cui alla
lettera a).
Per quanto riguarda il non inserimento nell'elenco di personale a
tempo determinato con un contratto di durata inferiore al biennio si
esprimono le seguenti considerazioni:
- uno dei requisiti per l'inserimento nell'elenco, come sopra
specificato, e' lo svolgimento per almeno sei mesi continuativi di
attivita' tecnica presso una struttura della Regione. Dal momento
dell'inserimento (effettuato nel primo aggiornamento successivo al
raggiungimento del requisito minimo) al momento dell'effettiva
attribuzione dell'incarico a seguito dell'iter procedimentale di cui
al punto 3) del presente atto passerebbero alcuni mesi, cosi' da non
consentire lo svolgimento dell'incarico fino alla sua conclusione
prima della scadenza del contratto a tempo determinato;
- ai dipendenti a tempo determinato possono comunque essere
attribuite altre tipologie di incarico per le quali sono erogati gli
specifici incentivi previsti dall'art. 18 della Legge 109/94 e
successive modifiche ed integrazioni. Tali tipologie di incarichi,
infatti, non presuppongono lo stesso iter procedimentale di cui al
presente atto, ma sono attribuite direttamente dal dirigente del
settore di assegnazione;
A proposito dei requisiti sopra esplicitati si precisa inoltre:
- i profili professionali di cui alla lettera c1) sono quelli
previsti dalla deliberazione di Giunta regionale 1254/00;
- il periodo di sei mesi di cui alla lettera d) e' quello ritenuto
congruo alla verifica diretta, da parte della Regione Emilia-Romagna,
della professionalita' e competenza tecnica del personale. A tale
fine, in particolare, e' stato preso come mero riferimento lo stesso
arco temporale stabilito dalla normativa vigente per il superamento
del periodo di prova del personale inquadrato nella categoria D. In
fase di prima istituzione dell'elenco tale requisito e' stato
rilevato d'ufficio, con le modalita' specificate in premessa
all'Allegato B). Con riferimento ad ogni successivo aggiornamento, il
periodo di sei mesi deve essere immediatamente antecedente
all'aggiornamento stesso;
- i requisiti devono essere posseduti sia al momento del primo
inserimento, sia successivamente. In caso di perdita di uno dei
requisiti di cui al presente punto 1), il tecnico e' cancellato, al
momento del primo aggiornamento successivo alla perdita del
requisito, dall'elenco dei collaudatori.
2) Modalita' di tenuta e di aggiornamento dell'elenco
L'elenco dei collaudatori e' istituito presso la Direzione generale
all'Organizzazione - Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi
incentivanti del personale.
Tale elenco e' suddiviso per titoli di studio in quattro
raggruppamenti:
a) laurea in Ingegneria;
b) laurea in Architettura;
c) laurea in Scienze Geologiche;
d) lauree in Scienze Agro-Forestali.
Ogni raggruppamento contiene i nominativi dei dipendenti regionali in
possesso dei requisiti specificati al punto 1) "Requisiti per
l'iscrizione nell'elenco", elencati in ordine alfabetico.
L'elenco e' aggiornato ogni sei mesi con atto del Direttore generale
all'Organizzazione.
L'elenco e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, sia in fase di prima istituzione, sia ad ogni
successivo aggiornamento.
L'aggiornamento e' effettuato sulla base dei dati rilevati d'ufficio
conformemente a quanto stabilito al punto B.2) dell'Allegato B e dei
dati forniti dagli interessati utilizzando il fac-simile a tal fine
predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna contestualmente a ciascun aggiornamento. Il suddetto
fac-simile puo' essere inviato al Servizio Amministrazione,
Valutazione e Sistemi incentivanti del personale per l'integrazione,
l'aggiornamento e/o la rettifica dei propri dati, utilizzati ai fini
della gestione del presente elenco entro il termine specificato nel
medesimo Bollettino Ufficiale di pubblicazione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di
notorieta' contenute nel suddetto fac-simile saranno sottoposte al
controllo a campione con le medesime modalita' attuative di cui
all'Allegato A della determinazione del Responsabile del Servizio
Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del personale n.
9879 del 16/10/2000, con la precisazione che saranno sottoposte a
verifica le dichiarazioni presentate dal 10% dei dipendenti.
L'elenco nominativo, con i soli dati gia' pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (cognome, nome, titolo di
studio, qualifica di appartenenza, profilo professionale attribuito e
struttura di assegnazione del dipendente), e' pubblico e chiunque
puo' richiederne copia.
Chiunque, inoltre, puo' richiedere copia dell'elenco nominativo dei
soggetti cui sono stati conferiti gli incarichi di collaudo, con
l'indicazione del relativo atto di conferimento. In tale caso il
richiedente e' tenuto a pagare il costo di riproduzione, nei limiti e
con le modalita' previste dalla determinazione del Direttore generale
all'Organizzazione n. 3849 del 15/5/1997 e dalla determinazione del
Direttore generale alle Risorse finanziarie e strumentali n. 4660 del
5/6/1997.
3) Procedura per il conferimento degli incarichi di collaudo
Il Dirigente che ha affidato la redazione di un progetto di lavoro od
opera pubblica ad un gruppo tecnico, in base a quanto stabilito
all'art. 7 delle deliberazioni consiliari n. 1403 del 29/2/2000 e n.
89 dell'8/11/2000, deve tempestivamente inoltrare alla Direzione
generale all'Organizzazione la richiesta di individuazione di un
collaudatore o dei componenti una Commissione di collaudo.
Nella richiesta devono essere indicate tutte le caratteristiche
dell'opera, sia tecniche che amministrative e tutti i requisiti
professionali necessari per l'espletamento dell'incarico. In
particolare devono essere indicati i seguenti requisiti: il titolo di
studio ed ulteriori requisiti specifici indispensabili (quali ad
esempio quelli richiesti per il collaudo statico) e/o preferenziali
(quali ad esempio l'avere gia' svolto attivita' di collaudo per
lavori od opere analoghe). Soltanto nel caso di Commissione di
collaudo puo' essere richiesta, quale requisito per uno dei
componenti della Commissione, la laurea in Scienze Geologiche o
quella in Scienze Agro-Forestali. Deve inoltre essere indicato
l'eventuale coinvolgimento di altri Servizi e/o strutture regionali
in qualunque fase collegata alla realizzazione del lavoro od opera
pubblica da collaudare.
Il Responsabile del Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi
incentivanti del personale redige un elenco nominativo dei soggetti
che si trovano nelle condizioni utili per l'attribuzione
dell'incarico, in base ai seguenti elementi e a quanto acquisito agli
atti d'ufficio:
- possesso dei requisiti indicati nella richiesta del settore
competente alla realizzazione del lavoro o dell'opera pubblica;
- non assegnazione ad un Servizio che abbia svolto alcuna funzione
nelle attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori od opere da
sottoporre al collaudo, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3
delle deliberazioni consiliari n. 1403 del 29/2/2000 e n. 89
dell'8/11/2000;
- non assegnazione ad un Servizio provinciale competente nello stesso
ambito territoriale di realizzazione del lavoro od opera da
collaudare;
- non affidamento di altri incarichi di collaudo da parte della
Regione negli ultimi sei mesi. Tale ultimo requisito non opera
qualora non sia possibile rilevare, all'interno dell'elenco, una rosa
di almeno tre nominativi in possesso degli altri requisiti, ne'
qualora il collaudo da conferire sia funzionalmente collegato a
quello gia' attribuito.
Il Responsabile del Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi
incentivanti del personale trasmette al Dirigente che ne ha fatto
richiesta l'elenco nominativo, estrapolato dall'elenco generale, dei
soggetti in possesso dei requisiti per l'espletamento dello specifico
incarico di collaudo, riportando, a fianco di ciascun soggetto, i
dati curriculari acquisiti agli atti d'ufficio.
Il Dirigente del settore preposto alla realizzazione dell'intervento
e' quindi competente a:
- individuare, fra i nominativi trasmessi, il soggetto cui conferire
l'incarico, integrando, con proprio atto motivato, i nominativi dei
componenti del gruppo tecnico di cui all'art. 7, comma 1 delle
deliberazioni consiliari n. 1403 del 29/2/2000 e n. 89
dell'8/11/2000. Tale individuazione sara' effettuata sentito il
Dirigente del settore di assegnazione del dipendente cui conferire
l'incarico;
- certificare la carenza, nell'organico regionale, della
professionalita' necessaria per lo svolgimento dello specifico
incarico di collaudo qualora non la rilevi esaminando i dati
curriculari dei nominativi trasmessi;
- trasmettere immediatamente il suddetto atto di conferimento o la
certificazione attestante la carenza di professionalita' in organico
al Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del
personale per l'aggiornamento dei dati ai fini della corretta
gestione dell'elenco;
- comunicare la data di ultimazione dell'incarico al Servizio
Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del personale per
l'erogazione del relativo incentivo, compilando la scheda predisposta
a tal fine.
ALLEGATO B)
In fase di prima istituzione dell'elenco i requisiti necessari per
l'inserimento sono stati rilevati d'ufficio sulla base dei dati
risultanti dal fascicolo matricolare.
B.1) In particolare il requisito richiesto dall'Allegato A) alla
lettera d) e' stato rilevato d'ufficio con le seguenti modalita':
- relativamente al personale appartenente alla categoria D, e' stato
verificato l'inquadramento in uno dei profili professionali di cui
alla lettera c1) e/o ai profili professionali, precedenti alla
ridefinizione degli stessi, 7.2, 7.3, 7.7, 7.8, 8.3, 8.4, 8.7 e 8.8
per un periodo di almeno sei mesi nell'anno solare in corso;
- relativamente al personale di qualifica dirigenziale, e' stata
verificata l'attribuzione di incarico dirigenziale relativo a
strutture e/o compiti tecnici per almeno sei mesi nell'anno solare in
corso.
B.2) Per quanto riguarda i dati necessari ai fini della valutazione
delle professionalita' richieste per l'effettuazione degli specifici
incarichi di collaudo e quindi per il conferimento degli stessi, sono
stati rilevati d'ufficio i seguenti elementi:
- iscrizione al relativo Albo professionale, sulla base dei dati
risultanti dal fascicolo matricolare;
- conferimento di incarichi di collaudo da parte della Regione
Emilia-Romagna ai sensi della normativa di cui alla deliberazione
consiliare 2480/89;
- svolgimento di attivita' tecnica quale compito d'istituto e piu'
precisamente di attivita' di progettazione e/o attivita' di direzione
lavori a seguito della quale siano stati liquidati gli incentivi
previsti dalla normativa regionale applicativa dell'art. 18 della
Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
(segue allegato fotografato)