DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 dicembre 2000, n. 121
Disciplina relativa al conferimento degli incarichi di collaudo o componente di Commissione di collaudo. Abrogazione della deliberazione del Consiglio regionale 2480/89 e successive modifiche ed integrazioni (proposta della Giunta regionale in data 28 novembre 2000, n. 2121)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2121 del 28
novembre 2000, recante in oggetto "Disciplina relativa al
conferimento degli incarichi di collaudo o componente di Commissione
di collaudo. Abrogazione della deliberazione di Consiglio regionale
2480/89 e successive modifiche ed integrazioni" e che qui di seguito
si trascrive integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge 109/94 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e
successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 28
"Collaudi e vigilanza";
rilevato che il suddetto art. 28 stabilisce, al comma 4, che le
amministrazioni aggiudicatrici nominano i tecnici incaricati di
effettuare il collaudo nell'ambito delle proprie strutture, salvo che
nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal
responsabile del procedimento;
vista la L.R. 22/00 "Norme in materia di territorio, ambiente e
infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21
aprile 1999, n. 3" ed in particolare l'art. 11;
rilevato che il sopra richiamato art. 11, comma 2, lettera f)
specifica che spetta ai Dirigenti regionali la nomina dei
collaudatori per opere e lavori pubblici di cui alle lettere a), b) e
c) dello stesso comma 2;
dato atto che le tipologie ricomprese nelle suddette lettere a), b) e
c) sono le seguenti:
a) opere e lavori pubblici che la Regione realizza direttamente;
b) opere e lavori pubblici di competenza regionale la cui
realizzazione e' stata affidata, per esigenze di carattere
organizzativo o funzionale, ai Consorzi di Bonifica nonche' ad Enti
pubblici ed Aziende dipendenti dalla Regione;
c) opere pubbliche di bonifica integrale e montana;
visti:
- il DPR n. 554 del 21 dicembre 1999 "Regolamento di attuazione della
Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni" ed in particolare l'art. 188 "Nomina del
collaudatore";
- il provvedimento 8 novembre 1999 dell'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici, avente ad oggetto "Regolazione degli incarichi
di progettazione e direzione lavori ex art. 17, Legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni";
rilevato che le attivita' di collaudo effettuate dai dipendenti
rientrano tra le attivita' da svolgersi quali compiti d'istituto e da
retribuire con gli specifici incentivi di cui all'art. 18 della
stessa Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
visti:
- l'atto di regolazione n. 28 del 9 giugno 2000 dell'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici, che, tra l'altro, ribadisce che la
competenza alla gestione delle operazioni di collaudo dei lavori
pubblici spetta alle amministrazioni aggiudicatrici, anche nel caso
di lavori finanziati da diversa Amministrazione pubblica;
- le deliberazioni del Consiglio regionale n. 1403 del 29/2/2000,
avente ad oggetto "Direttiva in materia di incentivi per l'attivita'
di progettazione e di pianificazione svolta da personale regionale" e
n. 89 dell'8/11/2000, avente ad oggetto "Direttiva in materia di
incentivi per l'attivita' di progettazione e di pianificazione svolta
da personale regionale di area dirigenziale", con le quali sono stati
assunti i criteri e le modalita' previsti in sede di contrattazione
decentrata (rispettivamente nei contratti decentrati sottoscritti in
data 3 febbraio 2000 e 7 marzo 2000) relativi ai suddetti incentivi;
rilevato che le direttive regionali assunte con le deliberazioni gia'
citate prevedono, al comma 2 dell'art. 3 "Attivita' di collaudo", che
con atto del Direttore generale all'Organizzazione venga istituito un
elenco contenente i nominativi del personale avente i requisiti per
lo svolgimento del collaudo, all'interno del quale devono essere
scelti i soggetti cui conferire lo specifico incarico e che con lo
stesso atto vengano altresi' specificate le modalita' di tenuta e di
aggiornamento dell'elenco e stabilite le procedure per il
conferimento dell'incarico di collaudo;
ritenuto, pertanto, in ragione del mutato quadro normativo, di
proporre al Consiglio regionale:
- di procedere all'abrogazione della vigente normativa regionale in
materia di affidamento di incarichi di collaudi, cosi' come
disciplinata dalla deliberazione consiliare 2480/89;
- di specificare in quali casi la Regione nomina il collaudatore
scegliendolo all'interno dell'elenco previsto dall'art. 3 delle gia'
citate deliberazioni consiliari n. 1403 del 29/2/2000 e n. 89
dell'8/11/2000;
dato atto:
- del parere di regolarita' tecnica del presente atto espresso dalla
Responsabile del Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi
incentivanti del personale, dott.ssa Patrizia Bertuzzi ai sensi
dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92 e della propria deliberazione
2541/95;
- del parere di legittimita' del presente atto espresso dal Direttore
generale all'Organizzazione, dott. Gaudenzio Garavini, ai sensi della
normativa e della deliberazione sopracitata;
su proposta dell'Assessore a "Finanze. Organizzazione. Sistemi
informatici";
a voti unanimi e palesi, delibera:
di proporre al Consiglio regionale:
- l'abrogazione della deliberazione consiliare 2480/89 e successive
modifiche ed integrazioni;
- l'adozione della disciplina di cui all'Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.
ALLEGATO A
La Regione Emilia-Romagna e' competente a nominare il collaudatore o
la Commissione di collaudo nei casi previsti dall'art. 11, comma 2,
lettera f) della L.R. 22/00 e quindi, in particolare, qualora si
tratti di collaudare le seguenti tipologie di opere e lavori:
a) opere e lavori pubblici che la Regione realizza direttamente;
b) opere e lavori pubblici di competenza regionale la cui
realizzazione e' stata affidata, per esigenze di carattere
organizzativo o funzionale, ai Consorzi di Bonifica nonche' ad Enti
pubblici ed Aziende dipendenti dalla Regione;
c) opere pubbliche di bonifica integrale e montana.
Nei casi sopra richiamati la Regione nomina da uno a tre tecnici
scegliendoli nell'ambito dell'elenco, istituito ai sensi dell'art. 3
delle deliberazioni consiliari 1403/00 e 89/00, contenente i
nominativi del personale regionale avente i requisiti per lo
svolgimento del collaudo.
Nell'ipotesi di carenza nel suddetto elenco di soggetti in possesso
dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del
procedimento, gli incarichi di collaudo sono affidati, ai sensi
dell'art. 19 della L.R. 27/85, a soggetti in possesso dei requisiti
richiesti dall'art. 188 del DPR 554/99.
L'elenco e' istituito con atto del Direttore generale
all'Organizzazione. Fino a tale istituzione l'affidamento di
incarichi di collaudo o di componente di Commissione di collaudo
rimane disciplinato dalla deliberazione di Consiglio regionale
2480/89 e successive modifiche ed integrazioni.
A partire dalla data di adozione dell'elenco la deliberazione
2480/89, come integrata e modificata, e' abrogata.
Gli incarichi di collaudo attribuiti prima di tale data rimangono
disciplinati dalla deliberazione consiliare 2480/89 e successive
modifiche ed integrazioni.".
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Bilancio Programmazione Affari generali" di questo
Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 14656 del 13 dicembre 2000;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 28 novembre 2000, progr. n. 2121, riportate nel
presente atto deliberativo.