LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 13
MODIFICA DELL'ART. 19 DELLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8, RECANTE "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifica dell'art. 19 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8
1. Il comma 5 dell'art. 19 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, e'
sostituito dal seguente:
"5. Il provvedimento amministrativo che determina il perimetro delle
zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei
fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente
interessati, nonche' mediante affissione di apposito manifesto nei
Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere
chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. E'
altresi' trasmesso alle organizzazioni professionali agricole
provinciali e locali.".
2. Il comma 6 dell'art. 19 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, e'
cosi' sostituito:
"6. Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati
possono proporre opposizione motivata, con le modalita' indicate al
comma 14 dell'art. 10 della legge statale, alla Provincia, entro
settanta giorni dalla data di deposito di cui al comma 5. Decorso
tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dai
proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per
cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la
Provincia provvede alla istituzione della zona di protezione. La
Provincia puo' destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei
proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della
pianificazione faunistico-venatoria del territorio.".
NOTE ALL'ART. 1
Nota alla Rubrica
1) La L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 concerne Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria.
Comma 1
2) Il testo del comma 5 dell'art. 19 della L.R. n. 8 del 1994, citata
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 19 - Zone di protezione della fauna selvatica
omissis
5. Il provvedimento amministrativo che determina il perimetro delle
zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei
fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente
interessati, pubblicazione per estratto nel Foglio degli annunzi
legali della Provincia nonche' mediante affissione di apposito
manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati. E'
altresi' trasmesso alle organizzazioni professionali agricole
provinciali e locali.
omissis.".
Comma 2
3) Il testo del comma 6 dell'art. 19 della L.R. n. 8 del 1994, citata
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 19 - Zone di protezione della fauna selvatica
omissis
6. Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati
possono proporre opposizione motivata, con le modalita' indicate al
comma 14 dell'art. 10 della legge statale, alla Provincia, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento nel Foglio
degli annunzi legali della Provincia. Decorso tale termine, ove non
sia stata presentata opposizione motivata dai proprietari o
conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della
superficie complessiva che si intende vincolare, la Provincia
provvede alla istituzione della zona di protezione. La Provincia puo'
destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o
conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione
faunistico-venatoria del territorio.
omissis.".