REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 13

MODIFICA DELL'ART. 19 DELLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8, RECANTE "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Modifica dell'art. 19 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8                         
1. Il comma 5 dell'art. 19 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, e'                
sostituito dal seguente:                                                        
"5. Il provvedimento amministrativo che determina il perimetro delle            
zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei             
fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente              
interessati, nonche' mediante affissione di apposito manifesto nei              
Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere               
chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. E'             
altresi' trasmesso alle organizzazioni professionali agricole                   
provinciali e locali.".                                                         
2. Il comma 6 dell'art. 19 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, e'                
cosi' sostituito:                                                               
"6. Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati             
possono proporre opposizione motivata, con le modalita' indicate al             
comma 14 dell'art. 10 della legge statale, alla Provincia, entro                
settanta giorni dalla data di deposito di cui al comma 5. Decorso               
tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dai             
proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per           
cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la                 
Provincia provvede alla istituzione della zona di protezione. La                
Provincia puo' destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei            
proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della               
pianificazione faunistico-venatoria del territorio.".                           
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Nota alla Rubrica                                                               
1) La L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 concerne Disposizioni per la                  
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'               
venatoria.                                                                      
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 5 dell'art. 19 della L.R. n. 8 del 1994, citata           
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:                             
"Art. 19 - Zone di protezione della fauna selvatica                             
omissis                                                                         
5. Il provvedimento amministrativo che determina il perimetro delle             
zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei             
fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente              
interessati, pubblicazione per estratto nel Foglio degli annunzi                
legali della Provincia nonche' mediante affissione di apposito                  
manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati. E'                 
altresi' trasmesso alle organizzazioni professionali agricole                   
provinciali e locali.                                                           
omissis.".                                                                      
Comma 2                                                                         
3) Il testo del comma 6 dell'art. 19 della L.R. n. 8 del 1994, citata           
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:                             
"Art. 19 - Zone di protezione della fauna selvatica                             
omissis                                                                         
6. Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati              
possono proporre opposizione motivata, con le modalita' indicate al             
comma 14 dell'art. 10 della legge statale, alla Provincia, entro                
sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento nel Foglio                
degli annunzi legali della Provincia. Decorso tale termine, ove non             
sia stata presentata opposizione motivata dai proprietari o                     
conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della             
superficie complessiva che si intende vincolare, la Provincia                   
provvede alla istituzione della zona di protezione. La Provincia puo'           
destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o             
conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione              
faunistico-venatoria del territorio.                                            
omissis.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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