LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 12
MODIFICHE ALLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3 IN MATERIA DI AMBIENTE, VIABILITA' E TRASPORTI E MODIFICHE ALLA L.R. 14 GENNAIO 1989, N. 1
Art. 2
Modifiche al Capo VI del Titolo VI della L.R. 21 aprile 1999, n. 3
in materia di viabilita'
1. Il Capo VI del Titolo VI della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma
del Sistema regionale e locale" e' sostituito dal seguente:
"CAPO VI
Viabilita'
Art. 161
Oggetto
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle funzioni
amministrative concernenti la viabilita' di interesse regionale come
individuata ai sensi dell'art. 163.
2. Sono fatte salve le funzioni riservate allo Stato dall'art. 98 del
DLgs 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 162
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione,
programmazione e al coordinamento della rete delle strade e
autostrade di interesse regionale di cui all'art. 163.
2. La Regione in particolare provvede:
a) alla pianificazione della viabilita' nell'ambito del Piano
Regionale Integrato dei Trasporti, in coerenza con la pianificazione
nazionale;
b) alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui
all'art. 164 bis, dei nuovi interventi di riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione;
c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province, anche
attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi
tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione,
gestione e sicurezza delle strade, nonche' in materia di catasto
delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;
d) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti
per la mobilita' ciclistica e per la realizzazione di reti di
percorsi ciclabili integrati, ai sensi della Legge 19 ottobre 1998,
n. 366.
3. La Regione esercita inoltre, in materia di autostrade di interesse
regionale, le funzioni relative:
a) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione;
b) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, cui
provvede mediante concessione;
c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente
all'esecuzione dei lavori di costruzione, al riassetto dei piani
finanziari e all'applicazione delle tariffe, nonche' alla stipula
delle relative convenzioni.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 possono essere applicate anche
per specifiche tratte di rete di interesse regionale non
autostradale, da definire d'intesa con le Province nell'ambito della
Conferenza Regione-Autonomie locali.
Art. 163
Rete di interesse regionale
1. Il Consiglio regionale, su proposta avanzata dalla Giunta, sentita
la Conferenza Regione-Autonomie locali, provvede alla individuazione
e alla modifica della rete di interesse regionale.
2. Fino alla adozione della deliberazione del Consiglio regionale di
cui al comma 1, per rete di interesse regionale si intende la "grande
rete" e la "rete di base principale", cosi' come definite dal Piano
Regionale Integrato dei Trasporti approvato con delibera consiliare
n. 1322 del 22 dicembre 1999, ivi comprese le strade trasferite dallo
Stato.
Art. 164
Funzioni delle Province
1. Le strade e le relative pertinenze, gia' appartenenti al demanio
statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale nazionale
di cui all'art. 98 del DLgs n. 112 del 1998 e al decreto legislativo
del 29 ottobre 1999, n. 461, sono trasferite al demanio delle
Province territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di
strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a
10.000 abitanti, come previsto dall'art. 2 del DLgs del 30 aprile
1992, n. 285.
2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'art. 162, le
Province, sulla rete trasferita, esercitano, in conformita' agli
indirizzi regionali di cui al comma 2 dell'art. 162 ed in coerenza
con quanto disposto dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti, le
funzioni relative a:
a) gestione e vigilanza;
b) programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria in
modo da conferire all'intera rete di propria competenza standard
tecnici e funzionali omogenei;
c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria;
d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle
concessioni e all'esposizione della pubblicita' lungo le strade;
e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel
programma triennale di cui all'art. 164 bis.
3. Sulla rete trasferita le Province esercitano inoltre tutte le
funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli enti
proprietari di strade, introitandone i relativi proventi e
destinandoli alle attivita' di cui alle lettere a), b), c) ed e) del
comma 2.
4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le Province trasmettono
alla Regione una relazione, per ogni elemento della rete, sullo stato
della viabilita' di interesse regionale, ivi compresi gli interventi
appaltati o completati nell'anno precedente.
Art. 164 bis
Programma triennale di intervento sulla rete viaria
1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria e' lo
strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:
a) le modalita' ed i criteri di riparto dei finanziamenti, nonche' le
percentuali degli stessi da destinare agli interventi di cui all'art.
167, comma 2, ivi compresa una quota adeguata per le opere di
manutenzione straordinaria;
b) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo
sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete viaria di
interesse regionale, nonche' le priorita' di realizzazione;
c) l'individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.
2. La Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili e degli
obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati
dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti, nonche' delle esigenze
indicate dalle Province, predispone il programma, sentita la
Conferenza Regione-Autonomie locali.
3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove necessario, lo
aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.
Art. 165
Accordi interregionali e interprovinciali
1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali
ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove
accordi con le altre Regioni, conformemente a quanto disposto dal
comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del DLgs n. 112 del
1998. A tali accordi partecipano anche le Province territorialmente
interessate.
2. Analoghi accordi sono altresi' promossi dalla Regione al fine di
assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle strade di
interesse interregionale, nonche' per la progettazione, costruzione e
manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.
3. Per il coordinamento degli interventi su strade di interesse
regionale che riguardino piu' province, la Regione promuove specifici
accordi con le Province territorialmente interessate aventi ad
oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalita'
progettuali ed i rispettivi obblighi.
Art. 166
Classificazione delle strade
1. Le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade
provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, anche se comprese
nella rete di interesse regionale, sono esercitate dalle Province e
dai Comuni, nel rispetto della L.R. 19 agosto 1994, n. 35.
Art. 167
Fondo unico Regione-Province
1. La Regione istituisce un fondo unico per la viabilita' di
interesse regionale, nell'ambito del quale vengono stanziate,
distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di
bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonche' le
risorse aggiuntive proprie della Regione.
2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale
relativi a:
a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande
infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con
lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete
viaria di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di
intervento di cui all'art. 164 bis;
b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata
con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle Province;
c) opere sul demanio provinciale di interesse regionale resesi
necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;
d) studi di fattibilita', studi ambientali, progettazioni, analisi
preventive e indagini funzionali alla progettazione;
e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attivita' di
monitoraggio sull'incidentalita' e sulle condizioni di utilizzazione
delle strade;
f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di
rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico.
3. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b)
sono assegnate ed erogate alle Province secondo le modalita' e le
procedure definite dalla Giunta regionale.
4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per
gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate ad eventi
eccezionali e/o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta
regionale alla Provincia interessata.
5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed
f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di
apposite convenzioni con le Province.
Art. 167 bis
Contributi per le opere stradali
1. La Regione e' autorizzata ad assegnare alle Province fondi per
interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di
proprieta' comunale.
2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle
Province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai Comuni
proprietari delle strade.
3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresi' assegnati ed
erogati dalle Province alle Comunita' montane e alle forme
associative dei Comuni alle quali siano state conferite le funzioni
in materia di manutenzione delle strade.
4. Le Province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione
l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere
realizzate.
Art. 167 ter
Spese di funzionamento
1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al personale
assegnato direttamente dallo Stato alle Province, la Giunta regionale
assegna alle stesse, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
viabilita', una quota parte delle risorse finanziarie attribuite alla
Regione dallo Stato per il personale non trasferito.
Art. 167 quater
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10.
I procedimenti di concessione ed erogazione previsti da detti
articoli, in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono conclusi secondo le modalita' ivi previste.".
NOTE ALL'ART. 2
Nota alla Rubrica
1) Il Capo VI, del Titolo VI "Territorio, ambiente e infrastrutture"
della L.R. n. 3 del 1999, citato alla nota 1) al titolo, concerne
Viabilita'.
Comma 1
2) Il Capo VI "Viabilita'" del Titolo VI "Territorio, ambiente e
infrastrutture" della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota 1) al
titolo, era formato dai seguenti articoli:
"Art. 161 - Oggetto
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle funzioni
amministrative concernenti la viabilita' non riservate allo Stato ai
sensi dell'art. 98 del DLgs n.112 del 1998.
Art. 162 - Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni relative alla programmazione e al
coordinamento della rete delle strade ed autostrade regionali. La
Regione in particolare provvede:
a) alla pianificazione della viabilita' relativamente alla rete
regionale, nell'ambito del Piano regionale integrato dei trasporti,
in coerenza con la pianificazione nazionale;
b) alla programmazione pluriennale degli interventi di nuova
realizzazione sulla rete regionale, da effettuarsi sulla base delle
risorse finanziarie disponibili e delle priorita' definite, sentita
la Conferenza Regione-Autonomie locali;
c) alla programmazione annuale degli interventi di manutenzione
straordinaria sulla rete regionale, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili e delle priorita' indicate dalle Province;
d) al coordinamento e alla vigilanza delle funzioni delegate alle
Province per quanto riguarda la rete regionale;
e) alla definizione di criteri, direttive e prescrizioni tecniche in
materia di progettazione, manutenzione e gestione relativamente alla
rete regionale;
f) alla approvazione dei progetti riguardanti gli interventi di nuova
realizzazione sulla rete regionale;
g) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei
canoni per le licenze e le concessioni, nonche' per l'esposizione di
pubblicita' lungo o in vista delle strade ed autostrade costituenti
la rete regionale;
h) a redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la
mobilita' ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi
ciclabili integrati ai sensi della Legge 19 ottobre 1998, n. 366.
2. La Regione esercita, inoltre, in materia di autostrade costituenti
la rete regionale le funzioni relative:
a) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione di
autostrade;
b) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle
autostrade regionali cui provvede mediante concessione;
c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente
all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani
finanziari e dell'applicazione delle tariffe e alla stipula delle
relative convenzioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 possono essere applicate anche
per specifiche tratte di rete regionale non autostradale, da definire
d'intesa con le Province nell'ambito della Conferenza
Regione-Autonomie locali.
Art. 163 - Individuazione della rete regionale
1. Per rete regionale si intendono le strade e le autostrade di
proprieta' regionale.
2. A seguito della individuazione della rete autostradale e stradale
nazionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 98 del DLgs n. 112 del
1998, la Giunta regionale individua, sulla base dei criteri stabiliti
dal Consiglio regionale e d'intesa con le Province nell'ambito della
Conferenza Regione-Autonomie locali, la rete regionale delle strade e
delle autostrade.
Art. 164 - Conferimenti alle Province
1. Sono delegate alle Province le funzioni relative alla
progettazione, alla costruzione, alla manutenzione e alla vigilanza
della rete delle strade regionali, ad esclusione delle tratte gestite
dalla Regione mediante concessione di cui ai commi 2 e 3 dell'art.
162.
2. Le funzioni delegate sono svolte dalle Province in attuazione dei
programmi pluriennali e annuali di cui alle lettere b) e c) del comma
1 dell'art. 162, approvati dalla Regione e nel rispetto dei criteri e
delle direttive di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 162.
3. E' altresi' delegata alle Province l'approvazione dei progetti
relativi ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla
rete delle strade regionali, comprese nei programmi approvati dalla
Regione.
4. Relativamente alla rete delle strade regionali, sono inoltre
delegate alle Province tutte le funzioni che la vigente legislazione
attribuisce agli enti proprietari di strade. I proventi derivanti
dall'esercizio di tali funzioni sono introitati dalle Province che li
destinano alle attivita' di cui al comma 1.
5. Le strade gia' appartenenti al demanio statale e non comprese
nella rete stradale e autostradale nazionale regionale, sono
trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti.
6. Sulla rete trasferita, le Province esercitano le funzioni relative
alla pianificazione e programmazione, progettazione, costruzione,
manutenzione, gestione e vigilanza, nonche' alla determinazione dei
criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative
alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicita'
lungo le strade.
7. Le province esercitano le funzioni delegate e trasferite in
coerenza con quanto disposto dal Piano regionale integrato dei
trasporti (PRIT).
Art. 165 - Accordi interregionali e interprovinciali
1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali
e autostradali interregionali, la Regione, sentite le Province
territorialmente interessate, promuove, in conformita' a quanto
previsto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del DLgs
n. 112 del 1998, accordi con le altre Regioni interessate.
2. Al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle
strade di interesse interregionale, nonche' per la progettazione,
costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse
interregionale, la Regione puo' altresi' promuovere accordi con le
Regioni interessate, sentite le Province competenti per territorio.
3. Qualora una strada regionale interessi piu' ambiti provinciali, la
Regione puo' promuovere specifici accordi con le Province
territorialmente interessate; tali accordi individuano le opere da
realizzare, le modalita' progettuali e i reciproci impegni ed oneri.
Art. 166 - Classificazione delle strade
1. La Regione, sentite le Province interessate, esercita le funzioni
di classificazione e declassificazione delle strade ed autostrade
regionali.
2. Le funzioni di classificazione delle strade provinciali, comunali
e vicinali di uso pubblico sono esercitate dalle Province e dai
Comuni, nel rispetto della L.R. 19 agosto 1994, n. 35.
Art. 167 - Contributi per opere stradali
1. La Regione e' autorizzata a concedere ai Comuni e alle Province
contributi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di
opere concernenti strade di rispettiva proprieta'; i contributi
possono essere altresi' concessi alle Comunita' Montane e alle forme
associative di cui al Capo III del Titolo III alle quali siano state
conferite tali funzioni.
2. I contributi sono concessi in conto capitale fino al 100% della
spesa ammissibile per opere non in contrasto con gli strumenti
urbanistici.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' per
l'assegnazione dei contributi e predispone il programma degli
interventi, sulla base delle proposte formulate dalle Province.
4. La concessione dei contributi avviene a seguito della
presentazione alla Regione delle deliberazioni di approvazione dei
progetti, adottate dagli Enti locali attuatori.
5. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10.
I procedimenti di concessione ed erogazione previsti da detti
articoli, in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono conclusi secondo le modalita' ivi previste.".