LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 12
MODIFICHE ALLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3 IN MATERIA DI AMBIENTE, VIABILITA' E TRASPORTI E MODIFICHE ALLA L.R. 14 GENNAIO 1989, N. 1
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche ai Capi III e IV, del Titolo VI della L.R. 21 aprile
1999, n. 3 in materia di ambiente
1. Al comma 4, lettera a) dell'art. 122 della L.R. 21 aprile 1999, n.
3 le parole "e 16" sono sostituite dalle parole "e 17".
2. Dopo il comma 1 dell'art. 141 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 sono
aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la determinazione dei
canoni di concessione relativi alle aree e alle pertinenze del
demanio idrico e' effettuata in base ai criteri dettati dalla vigente
normativa statale, fino alla emanazione di apposita disciplina da
parte della Regione.
1 ter. In via transitoria e fino alla determinazione definitiva del
canone di concessione, la Regione provvede ad introitare le somme
gia' dovute a qualunque titolo allo Stato, per l'utilizzo dei beni
del demanio idrico in essere alla data dell'effettivo esercizio delle
funzioni conferite ai sensi dell'art. 86 e della lett. i) del comma 1
dell'art. 89 del DLgs n. 112 del 1998.
1 quater. La Regione puo' affidare in concessione a soggetti esterni
in possesso dei requisiti di affidabilita' e solvibilita', secondo la
normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi, la
riscossione dei proventi derivanti dall'utilizzo dei beni del demanio
idrico nonche' la formazione, aggiornamento e gestione informatizzata
degli elenchi dei soggetti tenuti al pagamento dei canoni di
concessione.".
3. Al comma 3, dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999, n.3 l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente:
"E' facolta' della Regione, tenuto conto della rilevanza
dell'attivita' idroesigente e della necessita' di tutelare la risorsa
idrica, rilasciare per la durata della sospensione e sino alla
conclusione del procedimento relativo alle domande presentate, e
senza che cio' costituisca diritto al rilascio della concessione,
un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo dell'acqua
necessaria allo svolgimento dell'attivita'. Il titolare
dell'autorizzazione provvisoria e' tenuto al pagamento annuale in
favore della Regione di un canone calcolato secondo i criteri
stabiliti dall'art. 152.".
4. Alla fine del comma 3 dell'art. 152 della L.R. 21 aprile 1999, n.
3 dopo il punto e' aggiunto il seguente periodo:
"In deroga a quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale potra'
rideterminare i canoni anche in diminuzione con riferimento a
specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo.".
5. Nel comma 4 dell'art. 152 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e'
abrogato il secondo periodo.
6. Il comma 5 dell'art. 152 della L.R. 21 aprile 1999, n.3 e'
abrogato.
7. Dopo il comma 6 dell'art. 152 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e'
aggiunto il seguente comma:
"6 bis. Dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla
Regione dal DLgs n. 112 del 1998 il contributo di cui all'art. 7 del
TU n. 1775 del 1933 e' ricompreso nelle spese istruttorie.".
8. Al comma 5 dell'art. 153 della L.R. 21 aprile 1999, n.3 prima del
punto e' aggiunto il seguente periodo:
", ovvero saranno rideterminati, anche in diminuzione per particolari
categorie di utenti o in relazione a determinate tipologie di
utilizzo.".
NOTE AL TITOLO
1) La L.R. 21 aprile 1999, n. 3 concerne Riforma del sistema
regionale e locale.
2) La L.R. 14 gennaio 1989, n. 1 concerne Istituzione dell'Azienda
regionale per la navigazione interna (ARNI).
NOTE ALL'ART. 1
Nota alla Rubrica
1) I Capi III e IV, del Titolo VI "Territorio, ambiente e
infrastrutture" della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota 1) al
titolo, concernono rispettivamente Protezione della natura e
dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei
rifiuti e Risorse idriche, difesa del suolo e miniere.
Comma 1
2) Il testo della lettera a) del comma 4 dell'art. 122 della L.R. n.
3 del 1999, citata alla nota 1) al titolo, cosi' come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 122 - Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento
atmosferico
omissis
4. Alle Province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni
amministrative, da esercitarsi sulla base anche di specifiche
direttive regionali:
a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui
agli articoli 6, 15 e 17 del DPR 24 maggio 1998, n. 203, secondo le
modalita' e le procedure fissate nel decreto medesimo;
omissis.".
Comma 2
3) Il testo dell'art. 141 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
1) al titolo, cosi' come integrato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 141 - Gestione dei beni del demanio idrico
1. La Regione esercita direttamente le funzioni di gestione dei beni
del demanio idrico. Provvede inoltre a determinare e introitare i
canoni inerenti alle relative concessioni.
1 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la determinazione dei
canoni di concessione relativi alle aree e alle pertinenze del
demanio idrico e' effettuata in base ai criteri dettati dalla vigente
normativa statale, fino alla emanazione di apposita disciplina da
parte della Regione.
1 ter. In via transitoria e fino alla determinazione definitiva del
canone di concessione, la Regione provvede ad introitare le somme
gia' dovute a qualunque titolo allo Stato, per l'utilizzo dei beni
del demanio idrico in essere alla data dell'effettivo esercizio delle
funzioni conferite ai sensi dell'art. 86 e della lett. i) del comma 1
dell'art. 89 del DLgs n. 112 del 1998.
1 quater. La Regione puo' affidare in concessione a soggetti esterni
in possesso dei requisiti di affidabilita' e solvibilita', secondo la
normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi, la
riscossione dei proventi derivanti dall'utilizzo dei beni del demanio
idrico nonche' la formazione, aggiornamento e gestione informatizzata
degli elenchi dei soggetti tenuti al pagamento dei canoni di
concessione.
2. Le aree del demanio idrico ricomprese nelle aree naturali
protette, istituite ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, sono
concesse in uso gratuito agli enti di gestione per fini di
salvaguardia e ripristino ambientale.
3. La Regione puo' altresi' concedere in uso aree del demanio idrico
a Enti locali, singoli o associati, per promuoverne la fruizione
pubblica ed il recupero e la valorizzazione ambientale; la Regione
puo' inoltre concederle a privati.
4. I disciplinari delle concessioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono
gli usi del bene compatibili con il buon regime idraulico del corso
d'acqua e con la salvaguardia ambientale nonche' gli eventuali
obblighi specifici del concessionario.".
Comma 3
4) Il testo dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 142 della L.R.
n. 3 del 1999, citata alla nota 1) al titolo, era il seguente:
"Art. 142 - Delegificazione di procedure concernenti le risorse
idriche
omissis
3. Il procedimento istruttorio delle domande di concessione di
derivazione di acqua pubblica, presentate prima dell'entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1 e per le quali non sia stata
ancora richiesta l'espressione del parere al Ministero delle Finanze
alla data di entrata in vigore della presente legge, e' sospeso sino
alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e comunque
per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della
presente legge. E' facolta' della Regione, tenuto conto della
rilevanza economica dell'attivita' idroesigente e della necessita' di
tutelare la risorsa idrica, rilasciare per la durata della
sospensione e senza che cio' costituisca diritto al rilascio della
concessione, un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo
dell'acqua necessaria allo svolgimento dell'attivita'.
omissis.".
Comma 4
5) Il testo del comma 3 dell'art. 152 della L.R. n. 3 del 1999,
citata alla nota 1) al titolo, cosi' come integrato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 152 - Canoni per le utenze di acqua pubblica
omissis
3. Gli importi dei canoni verranno aggiornati con cadenza triennale
mediante apposita delibera della Giunta regionale che, a tal fine,
terra' conto del tasso d'inflazione programmato e delle finalita' di
tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica. Il primo
aggiornarnento avra' decorrenza dall'1 gennaio dell'anno 2000.
In deroga a quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale potra'
rideterminare i canoni anche in diminuzione con riferimento a
specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo.
omissis.".
Comma 5
6) Il testo del comma 4 dell'art. 152 della L.R. n. 3 del 1999,
citata alla nota 1) al titolo, era il seguente:
"Art. 152 - Canoni per le utenze di acqua pubblica
omissis
4. Il titolare della concessione dovra' effettuare il pagamento del
canone all'atto del ritiro del provvedimento di concessione. In caso
di concessione poliennale, il pagamento dei canoni relativi alle
annualita' successive alla prima andra' effettuato entro l'1 marzo di
ogni anno.
omissis.".
Comma 6
7) Il testo del comma 5 dell'art. 152 della L.R. n. 3 del 1999,
citata alla nota 1) al titolo, era il seguente:
"Art. 152 - Canoni per le utenze di acqua pubblica
omissis
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, il titolare di concessione
poliennale dovra' effettuare il pagamento del canone relativo
all'anno 1999 alla scadenza dell'annualita' e in misura
corrispondente a quanto dovuto fino al 31 dicembre 1999.
omissis.".
Comma 8
8) Il testo del comma 5 dell'art. 153 della L.R. n. 3 del 1999,
citata alla nota 1) al titolo, cosi' come integrato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 153 - Spese di istruttoria
omissis
5. Con cadenza triennale gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 saranno
adeguati al tasso di inflazione programmato mediante il provvedimento
di aggiornamento dei canoni indicato al comma 3 dell'art. 152, ovvero
saranno rideterminati, anche in diminuzione per particolari categorie
di utenti o in relazione a determinate tipologie di utilizzo.".