REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

              CAPO VII                                                          
          Norme finali, finanziarie, transitorie e abrogazioni                  
          Art. 26                                                               
Contributi alle forme associative gia' esistenti                                
1. Ai fini dell'applicazione del termine di durata quinquennale dei             
contributi di cui al comma 2 dell'art. 14, non sono computate le                
annualita' contributive gia' erogate alle forme associative in                  
attuazione dell'art. 16, comma 4 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24                
"Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni            
e alle fusioni di Comuni", e delle deliberazioni della Giunta                   
regionale  n.2442 del 1997 e n. 366 del 2000.                                   
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle Unioni               
gia' istituite all'entrata in vigore della presente legge tra Comuni            
compresi in una Comunita' montana e con essa non coincidenti, per le            
quali non opera l'esclusione prevista dal comma 2 dell'art. 14.                 
NOTE ALL'ART. 26                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 4 dell'art. 16 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 16 - Unioni di Comuni e contributi per la loro costituzione               
omissis                                                                         
4. In attesa dell'adozione del primo programma di riordino                      
territoriale, la Giunta puo' concedere contributi, sulla base dei               
criteri stabiliti nel presente articolo e nell'art. 6, comma 4, alle            
Unioni che si costituiscano nel frattempo.                                      
omissis".                                                                       
2) Le deliberazioni della Giunta regionale n. 2442 del 12/12/1997 e             
n. 366 del 28/2/2000 concernono, rispettivamente Avviso per la                  
formulazione delle linee ed i criteri di orientamento per la                    
formulazione del Programma di riordino territoriale (art. 7 della               
L.R. 8 luglio 1996, n. 24) e Avviso per la formazione del Programma             
di riordino territoriale (art. 7 della L.R. 8/7/1996, n. 24) e art.             
24, L.R. 21 aprile 1999, n. 3.                                                  

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina