LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO VII
Norme finali, finanziarie, transitorie e abrogazioni
Art. 26
Contributi alle forme associative gia' esistenti
1. Ai fini dell'applicazione del termine di durata quinquennale dei
contributi di cui al comma 2 dell'art. 14, non sono computate le
annualita' contributive gia' erogate alle forme associative in
attuazione dell'art. 16, comma 4 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24
"Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni
e alle fusioni di Comuni", e delle deliberazioni della Giunta
regionale n.2442 del 1997 e n. 366 del 2000.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle Unioni
gia' istituite all'entrata in vigore della presente legge tra Comuni
compresi in una Comunita' montana e con essa non coincidenti, per le
quali non opera l'esclusione prevista dal comma 2 dell'art. 14.
NOTE ALL'ART. 26
Comma 1
1) Il testo del comma 4 dell'art. 16 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24
e' il seguente:
"Art. 16 - Unioni di Comuni e contributi per la loro costituzione
omissis
4. In attesa dell'adozione del primo programma di riordino
territoriale, la Giunta puo' concedere contributi, sulla base dei
criteri stabiliti nel presente articolo e nell'art. 6, comma 4, alle
Unioni che si costituiscano nel frattempo.
omissis".
2) Le deliberazioni della Giunta regionale n. 2442 del 12/12/1997 e
n. 366 del 28/2/2000 concernono, rispettivamente Avviso per la
formulazione delle linee ed i criteri di orientamento per la
formulazione del Programma di riordino territoriale (art. 7 della
L.R. 8 luglio 1996, n. 24) e Avviso per la formazione del Programma
di riordino territoriale (art. 7 della L.R. 8/7/1996, n. 24) e art.
24, L.R. 21 aprile 1999, n. 3.