REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

                   CAPO V                                                       
    Interventi regionali   per lo sviluppo delle gestioni associate             
          Art. 13                                                               
Gestione associata di funzioni   e servizi comunali delegati alle               
Comunita' montane                                                               
1. Nel territorio della Comunita' montana possono essere individuate,           
con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni interessati,                 
d'intesa con il Consiglio della Comunita', una o piu' zone per                  
l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali delegati            
alla Comunita' montana stessa, tenendo conto della omogeneita' e                
dell'adeguatezza territoriale in relazione all'esercizio delle                  
funzioni.                                                                       
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 devono contenere:                         
a) l'elencazione delle funzioni e dei servizi comunali delegati alla            
Comunita' montana da tutti i Comuni rientranti nella zona;                      
b) la disciplina delle modalita' organizzative di gestione delle                
funzioni e dei servizi comunali;                                                
c) la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di              
collaborazione tra la Comunita' montana ed i Comuni interessati.                
3. Nei casi previsti dal presente articolo, lo statuto della                    
Comunita' montana disciplina le forme di esercizio delle funzioni               
relative alle singole zone.                                                     
4. In ogni caso, l'articolazione del territorio della Comunita'                 
montana in zone non determina la costituzione di nuovi organi, ne'              
attribuisce alcun diritto alla percezione di indennita' o gettoni di            
presenza.                                                                       
5. In deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 4                 
dell'art. 14, qualora all'interno di una Comunita' montana siano                
state individuate una o piu' zone, i contributi previsti in relazione           
alla natura ed alla tipologia delle funzioni e dei servizi sono                 
erogati in proporzione al numero dei Comuni appartenenti alla zona              
interessata dall'esercizio associato, sempre che ciascun Comune sia             
computato in una sola zona.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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