LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO V
Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate
Art. 13
Gestione associata di funzioni e servizi comunali delegati alle
Comunita' montane
1. Nel territorio della Comunita' montana possono essere individuate,
con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni interessati,
d'intesa con il Consiglio della Comunita', una o piu' zone per
l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali delegati
alla Comunita' montana stessa, tenendo conto della omogeneita' e
dell'adeguatezza territoriale in relazione all'esercizio delle
funzioni.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 devono contenere:
a) l'elencazione delle funzioni e dei servizi comunali delegati alla
Comunita' montana da tutti i Comuni rientranti nella zona;
b) la disciplina delle modalita' organizzative di gestione delle
funzioni e dei servizi comunali;
c) la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di
collaborazione tra la Comunita' montana ed i Comuni interessati.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, lo statuto della
Comunita' montana disciplina le forme di esercizio delle funzioni
relative alle singole zone.
4. In ogni caso, l'articolazione del territorio della Comunita'
montana in zone non determina la costituzione di nuovi organi, ne'
attribuisce alcun diritto alla percezione di indennita' o gettoni di
presenza.
5. In deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 4
dell'art. 14, qualora all'interno di una Comunita' montana siano
state individuate una o piu' zone, i contributi previsti in relazione
alla natura ed alla tipologia delle funzioni e dei servizi sono
erogati in proporzione al numero dei Comuni appartenenti alla zona
interessata dall'esercizio associato, sempre che ciascun Comune sia
computato in una sola zona.