REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

                 CAPO III                                                       
            Associazioni intercomunali                                          
          Art. 8                                                                
Associazioni intercomunali                                                      
1. La Regione promuove l'istituzione di Associazioni intercomunali              
finalizzate alla gestione associata di una pluralita' di funzioni e             
servizi propri dei Comuni.                                                      
2. Le Associazioni intercomunali, costituite fra Comuni tra loro                
confinanti e non ricompresi nel territorio di altra Associazione                
intercomunale, non hanno personalita' giuridica ed operano tramite              
convenzioni dotate di uffici comuni, ai sensi del comma 4 dell'art.             
30 del DLgs n. 267 del 2000.                                                    
3. Le Associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei               
Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta, con le quali                
vengono approvati l'atto costitutivo e il regolamento                           
dell'Associazione. L'istituzione delle Associazioni e' dichiarata con           
decreto del Presidente della Regione.                                           
4. Il regolamento dell'Associazione intercomunale disciplina:                   
a) gli organi dell'Associazione, prevedendo comunque che il                     
Presidente dell'Associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni                
associati e che gli altri organi siano formati da componenti degli              
organi dei Comuni associati;                                                    
b) le funzioni ed i servizi comunali da svolgere in forma associata             
ed i criteri generali relativi alle modalita' d'esercizio, tra cui              
l'individuazione del Comune capofila;                                           
c) i rapporti finanziari tra gli enti aderenti.                                 
5. Le modalita' di organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei            
servizi nonche' i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e                 
garanzie, sono disciplinati da convenzioni stipulate tra i Comuni               
aderenti, che si conformano in ogni caso alle previsioni del                    
regolamento dell'Associazione.                                                  
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 2                                                                         
Il testo del comma 4 dell'art. 30 del DLgs n. 267 del 2000, citato              
alla nota all'art. 4, e' il seguente:                                           
"Art. 30 - Convenzioni                                                          
omissis                                                                         
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche           
la costituzione di uffici comuni, che operano con personale                     
distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio               
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti                       
all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti                   
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo            
e per conto degli enti deleganti.".                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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