LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO III
Associazioni intercomunali
Art. 8
Associazioni intercomunali
1. La Regione promuove l'istituzione di Associazioni intercomunali
finalizzate alla gestione associata di una pluralita' di funzioni e
servizi propri dei Comuni.
2. Le Associazioni intercomunali, costituite fra Comuni tra loro
confinanti e non ricompresi nel territorio di altra Associazione
intercomunale, non hanno personalita' giuridica ed operano tramite
convenzioni dotate di uffici comuni, ai sensi del comma 4 dell'art.
30 del DLgs n. 267 del 2000.
3. Le Associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei
Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta, con le quali
vengono approvati l'atto costitutivo e il regolamento
dell'Associazione. L'istituzione delle Associazioni e' dichiarata con
decreto del Presidente della Regione.
4. Il regolamento dell'Associazione intercomunale disciplina:
a) gli organi dell'Associazione, prevedendo comunque che il
Presidente dell'Associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni
associati e che gli altri organi siano formati da componenti degli
organi dei Comuni associati;
b) le funzioni ed i servizi comunali da svolgere in forma associata
ed i criteri generali relativi alle modalita' d'esercizio, tra cui
l'individuazione del Comune capofila;
c) i rapporti finanziari tra gli enti aderenti.
5. Le modalita' di organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei
servizi nonche' i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie, sono disciplinati da convenzioni stipulate tra i Comuni
aderenti, che si conformano in ogni caso alle previsioni del
regolamento dell'Associazione.
NOTA ALL'ART. 8
Comma 2
Il testo del comma 4 dell'art. 30 del DLgs n. 267 del 2000, citato
alla nota all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 30 - Convenzioni
omissis
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche
la costituzione di uffici comuni, che operano con personale
distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti
all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo
e per conto degli enti deleganti.".