COMUNICATO
Modifiche allo statuto comunale
Statuto modificato con delibera del Consiglio comunale n.7 del
27/2/2001, controllata senza rilievi dal Comitato regionale prot.
2087/2001 in data 14/3/2001, seduta n. 11.
Art. 29
Il Sindaco
1) Il Sindaco e' il legale rappresentante dell'Ente.
2) L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, e'
attribuibile a ciascun responsabile del servizio in base a una delega
rilasciata dal Sindaco. La delega puo' essere di natura generale: con
essa il Sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio della
rappresentanza dell'ente nell'ambito delle competenze degli uffici
cui e' preposto, per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, in
particolare per il compimento dei seguenti atti:
- rappresentanza in giudizio, per gli atti e le attivita' di propria
competenza, ivi compresa la possibilita' di conciliare, transigere e
rinunciare agli atti;
- stipulazione di convenzioni tra Comuni o altri enti per lo
svolgimento di funzioni e servizi in attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi di
governo dell'ente.
3) Il Sindaco e' l'Organo responsabile dell'Amministrazione comunale
di Mordano, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al
funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al
segretario comunale, al direttore generale se nominato ed ai
responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e
gestionali.
4) Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle
leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento
delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate dallo Stato
e dalla Regione.
5) Il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza dei
regolamenti comunali, che non siano attribuiti ad altro Organo da una
norma espressa.
6) Il Sindaco, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Consiglio puo'
delegare l'esercizio di funzioni ad esso attribuite al vice sindaco
ed a singoli assessori. Non sono comunque delegabili le funzioni
attinenti a: convocazione e presidenza del Consiglio e della Giunta,
presentazione delle dimissioni ai sensi dell'art. 53, comma 3 del
DLgs 267/00, nomina, designazione e revoca ai sensi dall'art. 50,
comma 8 del DLgs 267/00, approvazione degli accordi di programma ai
sensi dell'art. 34, comma 4 del DLgs 267/00.
7) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio
comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
8) Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed
irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro
presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento
del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
9) Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la
decadenza del sindaco nonche' delle rispettive giunte.
10) Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio, nella seduta
di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana.11)
Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
Art. 32
Composizione della Giunta
1) La Giunta comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da
un numero di assessori non superiore a 6.
2) Possono essere eletti assessori anche cittadini non facenti parte
del Consiglio, in un numero massimo non superiore a due. Oltre ai
requisiti di compatibilita' ed eleggibilita' alla carica di
consigliere, gli assessori esterni al Consiglio devono presentare
precise competenze.
3) Gli assessori non consiglieri possono partecipare ai lavori del
Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti, senza diritto di
voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validita'
dell'adunanza.
Art. 36
Modalita' di gestione
1) Il Comune nella gestione dei servizi pubblici persegue obiettivi
di efficacia, efficienza, economicita' e ricerca forme di
associazione e consorzio con altri enti locali, di convenzioni e di
accordo di programma con altri enti in conformita' alle indicazioni
ed ai piani e programmi previsti dall'art. 5, commi 1, 2 e 4 e dagli
artt. 20 e 33, comma 4 del DLgs 267/00.
2) La delibera consiliare di assunzione del servizio determina la
forma di gestione dei servizi pubblici locali, nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una
istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunita' sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi
di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a
prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate
dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in
relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la
partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di societa' per azioni senza il vincolo della proprieta'
pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del DLgs 267/00.
3) La gestione dei servizi puo' avvenire anche tramite le forme
associate del consorzio, della convenzione, degli accordi di
programma.
4) La delibera di assunzione del servizio deve adeguatamente
specificare in motivazione:
a) la produzione di beni e di attivita' rivolte alla realizzazione di
fini sociali costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo
collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunita'
locale;
b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attivita' e gli obiettivi
economici e funzionali perseguiti;
c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi
organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti
dalla Amministrazione o ad eventuali modalita' collaborative con
altri enti locali che saranno da preferire; a tal fine la
deliberazione di assunzione del servizio pubblico locale dovra' in
particolare indicare le ragioni che eventualmente impediscano la
gestione in forma consortile o la gestione in collaborazione con
altri enti locali attraverso convenzioni o, nel caso di interventi
con obiettivo limitato, attraverso accordi di programma;
d) i rapporti con i restanti apparati comunali.
5) La delibera consiliare deve inoltre precisare di volta in volta le
motivazioni in relazione alle diverse forme di gestione prescelte.
Art. 47
Funzione di responsabile di servizio
1) Spettano ai responsabili dei servizi tutti i compiti di gestione
amministrativa e di attuazione degli obiettivi e programmi definiti
dagli Organi collegiali, ai sensi dell'art. 107 del DLgs 267/00,
quali:
a) la definizione dei piani di azione con i quali sono tradotti in
termini operativi gli indirizzi e gli obiettivi fissati dagli organi
di governo del Comune, e la valutazione degli obiettivi raggiunti,
nonche' l'individuazione dei rimedi eventualmente necessari da
proporre ai competenti organi;
b) la determinazione dei compiti del personale e dei modi di impiego
dei mezzi assegnati agli uffici;
c) l'emanazione degli atti a rilevanza esterna e la gestione dei
fondi nei modi e termini stabiliti dal presente statuto e dal
regolamento organico;
d) l'espressione dei pareri di regolarita' tecnica e contabile di cui
all'art. 49 del DLgs 267/00.
2) Salve le competenze attribuite dalla legge e dallo statuto ad
altri Organi del Comune, le funzioni di direzione attribuite ai
responsabili dei servizi comprendono:
a) la contestazione di infrazioni, salvo quelle derivanti da verbali
di contestazione immediata, l'esame delle controdeduzioni e difese
relative ad esse, l'irrogazione di sanzioni amministrative e le
ingiunzioni e gli ordini di esecuzione necessari al fine di portare
ad esecuzione le sanzioni amministrative e di ottenere l'ottemperanza
alle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano le
attivita' sottoposte a vigilanza del Comune;
b) la formulazione di proposte di deliberazioni o altre
determinazioni che essi ritengano opportune in relazione ai compiti
propri del loro ufficio e la loro presentazione al Sindaco;
c) gli accertamenti relativi alla gestione delle entrate patrimoniali
e tributarie;
d) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la
responsabilita' delle procedure di appalto e di concorso per le
materie ricadenti nel proprio settore;
e) la stipulazione dei contratti di competenza del proprio servizio;
f) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
g) tutti i restanti compiti previsti dall'art. 107, commi 1, 2 e 3
del DLgs 267/00, secondo quanto disposto dai regolamenti comunali e
tutti gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai
regolamenti comunali o, in base ad essi, delegati dal Sindaco.
3) Nell'ambito della delega loro conferita dal Sindaco ai sensi
dell'art. 29 del presente statuto, e' altresi' compito dei dirigenti,
per gli atti e le attivita' di propria competenza, disporre la
resistenza in giudizio o promuovere azioni legali a tutela
dell'Amministrazione, adottando allo scopo apposita motivata
determinazione. In materia di contenzioso tributario la motivata
determinazione e' sostituita dall'atto motivato di costituzione in
giudizio e/o promozione dell'azione legale dinanzi alle Commissioni
tributarie, secondo le modalita' previste dai rispettivi regolamenti.
Non occorre determinazione preventiva per la costituzione e
resistenza in giudizio nel contenzioso relativo a violazioni del
codice della strada e a violazioni di norme regolamentari, per la cui
definizione la rappresentanza dell'Amministrazione sia stata delegata
a funzionari del Corpo di Polizia municipale ai sensi dell'art. 23
della Legge 24/11/1981, n. 689.
3) Il Sindaco puo' avvalersi in ogni caso della facolta' prevista
dall'art. 109, comma 2 del DLgs 267/00, in ordine all'attribuzione
delle funzioni di cui al comma precedente ai responsabili delle
unita' operative o dei servizi.
4) I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti di
direzione che la Giunta puo' attribuire alla competenza dei
responsabili dei servizi.
5) Nello svolgimento delle loro attribuzioni i responsabili dei
servizi informano la loro attivita' e quella dei relativi servizi ai
principi di economicita', efficacia, efficienza e trasparenza
dell'azione amministrativa, assicurando il rispetto delle leggi,
dello statuto e dei regolamenti.
6) Abrogato.
Art. 48
Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione
1) Il Sindaco, nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto e
secondo quanto previsto per i diversi servizi e unita' operative dal
regolamento di organizzazione, tenuto conto della idoneita' dei
dipendenti e delle esigenze di attuazione dei programmi comunali,
provvede alla nomina dei responsabili dei servizi. L'attribuzione di
tali funzioni e' fatta per un tempo determinato e puo' essere
rinnovata.
2) L'Amministrazione comunale puo' provvedere alla copertura dei
posti di responsabili dei servizi o degli uffici (unita' operative),
di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante
contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente
e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
3) Le funzioni di responsabile di servizio con rapporto a tempo
determinato non possono essere disposte per un tempo superiore a
cinque anni.
4) Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di
professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a
tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari
dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire, secondo la disciplina dettata dall'art. 110
del DLgs 267/00.
5) Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il
regolamento di cui ai commi precedenti puo' prevedere collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalita'.
5) Nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza di cui
all'articolo 50 del DLgs 267/00, il Sindaco puo' richiedere ai
responsabili dei servizi spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle
attivita', irregolarita' negli atti o mancato raggiungimento di
obiettivi o grave pregiudizio ad essi. Indipendentemente da eventuali
specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Sindaco puo' revocare
anticipatamente una o piu' delle funzioni di gestione attribuite al
responsabile di un ufficio, allorche' le irregolarita' o inefficienze
di cui sopra abbiano carattere grave o ripetuto e non siano
riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente
segnalate dal responsabile del settore in modo da consentire la
predisposizione degli interventi opportuni.
6) La revoca delle funzioni di direzione e' disposta con atto
motivato, previa contestazione all'interessato. All'atto della revoca
il Sindaco provvede affinche' all'impiegato siano conservate o
attribuite mansioni corrispondenti a quelle della sua qualifica.
Art. 51
Caratteri del sistema contabile
1) Abrogato.
2) I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in
coerenza con gli obiettivi della programmazione socioeconomica del
Comune e sono deliberati in modo da assicurare corrispondenza tra
l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.
3) L'ammontare delle spese iscritte in bilancio deve essere contenuto
entro i limiti delle entrate previste, in modo da garantire il
pareggio finanziario. Il ricorso all'indebitamento e' consentito
esclusivamente per finanziare spese di investimento.
4) Il bilancio e' approvato a maggioranza dei consiglieri in carica.
Gli emendamenti al progetto di bilancio devono indicare, sia che
aumentino le spese o riducano le entrate, i modi per mantenere il
pareggio di bilancio. Sono comunque riservate alla Giunta le
variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.
5) Il regolamento comunale di contabilita' disciplina il procedimento
per l'approvazione del bilancio, fissando i tempi di deposito dello
schema di bilancio approvato dalla Giunta e i termini e le modalita'
per la presentazione degli emendamenti da parte dei consiglieri.
Art. 52
Gestione finanziaria
1) Per conseguire il tempestivo svolgimento della attivita'
finanziaria, il regolamento di contabilita' consente, prima del
formale riaccertamento dei residui, di apportare variazioni
compensative all'interno del relativo conto e garantisce continuita'
alla gestione complessiva.
2) Gli atti di assunzione degli impegni di spesa sono sottoposti
all'esame del responsabile del servizio finanziario per l'apposizione
del visto di regolarita' contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi, ed agli effetti, dell'art. 151, comma 4 del
DLgs 267/00.
3) L'attestazione di copertura da parte del responsabile del servizio
finanziario ha ad oggetto esclusivamente la capienza dello
stanziamento di bilancio a cui gli oneri vanno imputati. Al fine di
informare la Giunta di eventuali rischi di una gestione in disavanzo
e di proporre i provvedimenti necessari il responsabile dell'ufficio
di ragioneria redige apposite relazioni.
4) Le delibere di spesa del Consiglio e della Giunta che non sia mero
atto di indirizzo, quelle con cui sono rese indisponibili per altri
impieghi le risorse iscritte in bilancio e quelle comportanti
diminuzione di entrata sono adottate previo parere di regolarita'
contabile e sono sottoposte alla registrazione del relativo impegno
da parte della ragioneria ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/00.
5) Il regolamento di contabilita' stabilisce i termini entro cui va
svolto il controllo della ragioneria sugli atti di impegno e vanno
rese le attestazioni di copertura ed i pareri di regolarita'
contabile.
Art. 57
Sostituzione delle normative abrogate
1) Abrogato.