COMUNICATO
Modifiche statuto comunale. Art. 4 bis, aggiunto a seguito dell'adozione della delibera di Consiglio comunale n. 6 del 19/2/2001
Art. 4 bis
1) L'obbligo di motivazione e' esteso a "tutti" gli atti
dell'Amministrazione di carattere tributario, compresi i
provvedimenti emessi su istanze di rimborso, i provvedimenti in
eventuale autotutela (autonoma o sollecitata dall'interessato), i
provvedimenti negativi su istanze degli interessati, l'avviso di
accertamento, ecc..
2) Il suddetto obbligo e' esteso ai soggetti abilitati ad effettuare
attivita' di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei
tributi di cui al DLvo 15 dicembre 1997, n. 446.
3) In ipotesi di motivazione "ob relationem" e' imposto l'obbligo di
allegazione dell'atto a cui si fa riferimento e non la mera
indicazione e ostensibilita'.
4) La motivazione deve essere esplicita, nel senso che deve
estrinsecare tutti gli elementi che supportano la pretesa, concreta,
cioe' non riferita a fattispecie astratte o disancorate dalla realta'
in esame, ne' riconducibile a formule stereotipate, e non formale.