COMUNICATO DELL'ASSESSORE AGRICOLTURA. AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
Nomina del Direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna
Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24 si informa che
il Presidente della Giunta regionale deve procedere alla nomina di
cui all'oggetto ex art. 9, comma 1 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e
successive modificazioni.
a) Organismo e carica cui si riferisce la nomina
- Direttore generale dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e
l'Ambiente (ARPA).
L'ARPA, che ha sede in Bologna, Via Po n. 5, e' Ente strumentale
della Regione Emilia-Romagna, dotato di personalita' giuridica
pubblica, nonche' di autonomia amministrativa, contabile e tecnica,
preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione
collettiva e per i controlli ambientale nonche' alla erogazione di
prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario.
Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali
dell'ARPA, di cui e' il legale rappresentante.
Il Direttore generale assicura il controllo di gestione e la verifica
della qualita' dei servizi prestati dall'ARPA; predispone e invia
alla Regione una relazione annuale sull'attivita' svolta e sui
risultati conseguiti.
Spettano, inoltre, al Direttore generale tutti gli altri poteri
attribuiti dalla L.R. 44/95 e successive modificazioni, in
particolare: l'adozione del regolamento (art. 11), la predisposizione
del programa annuale delle attivita' (art. 12), la nomina del
Direttore tecnico e del Direttore amministrativo, che lo coadiuvano
(art. 9), la nomina dei Direttori delle Sezioni provinciali dell'ARPA
(art. 15, comma 3).
Ai sensi dell'art. 9, comma 7, della L.R. 44/95, e successive
modificazioni, al Direttore generale dell'ARPA si applica il
trattamento normativo previsto per i Direttori generali delle Aziende
Unita' sanitarie locali, inclusi il regime della decadenza, della
revoca, della cessazione dal servizo e le norme
sull'incompatibilita'.
La durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di adozione del
decreto del Presidente della Giunta regionale, e' stabilita in cinque
anni, prorogabili, di norma, una sola volta, ai sensi del citato art.
9, comma 1, L.R. 44/95, e successive modificazioni.
b) Requisiti e condizioni per la nomina:
- ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/94, le persone che sono chiamate
ad esercitare funzioni per nomina o designazione regionale devono
possedere, in via generale, oltre ai requisiti professionali, i
necessari requisiti di onorabilita'; il comma 2 del medesimo articolo
specifica in quali casi i suddetti requisiti non sussistono;
- ai sensi dell'art. 3 citato, nonche' dell'art. 9, comma 1, L.R.
44/95 e successive modificazioni, e come specificato negli appositi
provvedimenti adottati in merito, sono richiesti, inoltre, specifici
requisiti di esperienza che, per il caso in oggetto, sono cosi'
determinati:
a) possesso di un diploma di laurea nelle discipline tecniche e
scientifiche, nelle discipline giuridico-amministrative, oppure nelle
discipline socio-economiche e finanziarie;
b) comprovata esperienza pluriennale di direzione di strutture
complesse, sia pubbliche che private, operanti nel campo della
produzione di beni o servizi preferibilmente nel settore ambientale.
Per quanto concerne le situazioni di incompatibilita' alla carica si
richiama il combinato disposto di cui all'art. 4 della citata L.R.
24/94 e art. 3, comma 9, del DLgs 502/92, come modificato dall'art. 4
del DLgs 517/93, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 7
della L.R. 44/95.
c) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica
- ai sensi dell'art. 9, comma 6 della L.R. 44/95, e successive
modificazioni, il trattamento economico del Direttore generale,
concordato di volta in volta tra le parti contraenti, e' definito,
con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il
trattamento economico dei Direttori generali della Regione
Emilia-Romagna, assumendo come parametri quelli previsti per le
figure apicali della dirigenza pubblica, ovvero i valori medi di
mercato per figure equivalenti.
d) Organo competente a provvedere alla nomina
- Presidente della Giunta, su deliberazione della Giunta stessa, ai
sensi dell'art. 9, comma 1, citata L.R. 44/95 e successive
modificazioni.
e) Modalita' e termini per la presentazione delle candidature
- entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, i soggetti
indicati all'art. 7 della L.R. 24/94 (qualsiasi soggetto politico,
ente o cittadino) possono presentare, in carta semplice, proposte di
candidature indirizzandole a: Giunta regionale - Assessorato
Agricoltura. Ambiente e Sviluppo Sostenibile - Direzione generale
all'Ambiente - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna.
Ogni proposta deve indicare gli incarichi eventualmente svolti - o in
corso di svolgimento - dal candidato e deve contenere gli elementi
necessari a comprovare il possesso dei requisiti previsti (art. 7,
comma 1, L.R. 24/94).
f) Trattamento dei dati
- si precisa che i dati personali inviati per la presentazione delle
candidature e successivamente alla nomina saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nel pieno
rispetto della normativa sulla tutela della "privacy" (Legge
31/12/1996, n. 675, art. 27) e nella salvaguardia di ogni
riservatezza.
Responsabile del procedimento e' il dott. Giorgio Orsi - Direzione
generale all'Ambiente.
L'ASSESSORE
Guido Tampieri