ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2001, n. 67
Misure di prevenzione nei confronti dell'afta epizootica
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Considerato che la situazione epidemiologica dell'afta epizootica ha
assunto nel Regno Unito carattere di estrema gravita';
considerato altresi' che in numerosi altri Paesi europei sono in
corso accertamenti sanitari connessi a presunti o sospetti focolai di
detta malattia infettiva;
ritenuto necessario elevare il livello di attenzione sul territorio
regionale anche mediante l'adozione di misure di controllo e di
prevenzione;
visti:
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed
integrazioni;
- il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, VI comma della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Veterinario ed Igiene degli alimenti - dott. Giovanni Paganelli - in
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'
dr. Franco Rossi in merito alla legittimita' della presente
ordinanza;
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
ordina:
Art. 1
Tutti gli allevamenti di animali delle specie sensibili che hanno
introdotto animali provenienti da Paesi esteri a partire dal 1
febbraio 2001 devono essere posti sotto vincolo sanitario con divieto
di introduzione e uscita di animali fino all'espletamento degli
accertamenti sanitari di cui al successivo art. 2.
Art. 2
Negli allevamenti posti sotto vincolo sanitario devono essere
eseguiti:
- la visita clinica degli animali introdotti e di tutto l'effettivo,
secondo modalita' e schemi previsti dal manuale operativo per l'afta
epizootica;
- il prelievo di sangue per l'esecuzione degli esami sierologici su
tutti i capi introdotti se il loro numero e' pari o inferiore a 20,
oppure, se il numero dei soggetti componenti la partita introdotta e'
superiore a 20, operando un campionamento secondo la tabella allegata
al manuale operativo per l'afta epizootica; l'esecuzione degli
accertamenti sierologici va effettuata trascorsi 15 giorni
dall'introduzione degli animali e, durante tale periodo, gli animali
devono essere sottoposti a visita clinica almeno bisettimanale.
Art. 3
In deroga a quanto previsto ai precedenti articoli e per situazioni
inderogabili, dagli allevamenti sotto vincolo sanitario e' consentito
l'inoltro diretto di animali al macello previa visita clinica e
relativa attestazione sul documento di accompagnamento.
Art. 4
I provvedimenti di cui agli articoli precedenti si applicano anche
alle stalle di sosta dei commercianti.
Art. 5
In tutto il territorio regionale, fino al 15 aprile, sono sospesi
mercati, fiere, mostre e rassegne di animali delle specie sensibili.
Art. 6
Presso gli aeroporti della regione i Servizi Veterinari:
- vigilano sulla corretta gestione dei rifiuti alimentari di tutti i
voli in provenienza dal Regno Unito;
- provvedono affinche' tutti gli animali di tutte le specie, anche
non aftoso-sensibili, in provenienza dal Regno Unito dovranno
sottostare ad un periodo di isolamento di almeno 5 giorni, o presso
l'aeroporto o presso strutture appositamente identificate dai Sevizi
Veterinari;
- dispongono affinche' le direzioni degli aeroporti provvedano ad
attivare un opportuno sistema di disinfezione delle calzature di
tutti i passeggeri e del personale di volo di tutti gli aerei
provenienti dal Regno Unito.
Art. 7
Le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi del
Regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
Art. 8
I Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i Direttori delle
Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei Servizi
Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il personale di
vigilanza previsto dall'articolo 13 della Legge 4 maggio 1982, n. 19,
nonche' gli Agenti della Forza pubblica, sono incaricati, ciascuno
per la parte di competenza, dell'esecuzione della presente ordinanza.
Il presente atto sara' pubblicato nel Bollettino della Regione
Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani