REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2000, n. 2002

Direttiva per il funzionamento delle Conferenze sanitarie territoriali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)                                                                       
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
  a voti unanimi e palesi, delibera:                                            
1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente            
deliberazione l'allegata direttiva;                                             
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino della Regione                  
Emilia-Romagna.                                                                 
Proposta di direttiva concernente il funzionamento delle Conferenze             
sanitario territoriali                                                          
1) Premessa                                                                     
La valorizzazione ed il potenziamento del ruolo degli Enti locali nel           
governo della sanita' si realizza attraverso la loro partecipazione a           
tutti i livelli della programmazione, sia regionale sia, e                      
soprattutto, locale; tale partecipazione deve essere garantita                  
secondo forme e modalita' disciplinate dalla Regione.                           
La L.R. 19/94, cosi' come modificata dai recenti interventi normativi           
regionali di attuazione sia del DLgs 112/98 di riforma del sistema              
regionale e locale sia del DLgs 229/99 di riforma del sistema                   
sanitario, provvede a ridisegnare un nuovo modello di relazioni tra             
Regione Enti locali ed Aziende sanitarie basato sul pieno                       
coinvolgimento di ciascun livello di governo al processo decisionale            
e su di una effettiva cooperazione/collaborazione tra ogni attore del           
sistema. Tale modello mira, anche attraverso l'introduzione di                  
stabili sedi di collaborazione, ad una razionalizzazione dei rapporti           
tra i livelli di governo che consenta di adottare politiche pubbliche           
coordinate negli obiettivi, nei mezzi, nei tempi.                               
In questa ottica, l'art. 11 della L.R. 19/94 e successive                       
modificazioni istituisce la Conferenza sanitaria territoriale: tale             
Organo rappresenta dunque l'innesto del sistema degli Enti                      
territoriali e della loro capacita' di esprimere le esigenze delle              
collettivita' rappresentate nel governo del sistema sanitario o piu'            
specificamente l'innesto nella valutazione e verifica del grado di              
coerenza della politica dei servizi alla politica di salute.                    
D'altro canto lo stesso Piano sanitario regionale riconosce un ruolo            
di primo piano agli Enti locali chiamati a dare un contributo                   
fondamentale in termini di definizione della politica di salute e               
conseguentemente in termini di impegno e responsabilita' nel                    
raggiungimento degli obiettivi di salute, selezionati come prioritari           
per la popolazione del territorio di riferimento. La Conferenza                 
sanitaria territoriale, infatti, e' la sede di coordinamento, guida e           
costruzione di uno dei processi chiave di pianificazione                        
multisettoriale e interdisciplinare a livello locale, vale a dire il            
Piano per la salute: avvalendosi del contributo tecnico delle Aziende           
sanitarie, coordina l'apporto di tutti i settori e soggetti                     
interessati, interni ed esterni al sistema sanitario; verifica la               
compatibilita' con la programmazione regionale e garantisce la                  
copertura degli eventuali maggiori oneri in caso di decisioni che               
comportino livelli aggiuntivi rispetto a quelli garantiti dalla                 
programmazione medesima. Il Piano per la salute costituisce, dunque,            
lo strumento di scelta e definizione dei bisogni di salute della                
popolazione locale, fornendo un fondamentale contributo alla                    
individuazione delle risposte di assistenza sanitaria e di mezzi in             
termini di organizzazione dei servizi. Il Piano annuale di attivita',           
infatti, dovra' comprendere sia le azioni previste dalla normale                
programmazione aziendale che quelle coerenti e necessarie alla                  
attuazione degli impegni assunti nei Piani per la salute.                       
Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. 19/94 e successive                 
modificazioni, la Giunta regionale disciplina gli aspetti                       
strettamente operativi della Conferenza sanitaria territoriale,                 
individuando altresi' le funzioni dell'esecutivo della medesima.                
In attuazione di quanto previsto dal legislatore, la presente                   
direttiva stabilisce le modalita' di funzionamento delle Conferenze             
sanitarie territoriali, operando nel contempo una ricognizione delle            
funzioni assegnate a tali organi dalla legge medesima, specificate              
nel Piano sanitario regionale ed ulteriormente definite nei                     
successivi atti amministrativi attuativi di quest'ultimo.                       
Disciplinare infatti, modalita' di funzionamento, regole decisionali,           
ed organizzazione di un organo concepito quale sede di rappresentanza           
degli Enti territoriali nella quale avviene, con l'apporto di tutti i           
soggetti coinvolti ed in coerenza con gli indirizzi regionali, la               
specificazione locale degli obiettivi di salute e la partecipazione             
alla definizione degli indirizzi, alla verifica ed alla vigilanza               
delle attivita' delle Aziende sanitarie, richiede una                           
rappresentazione - per quanto possibile sistematica ed organica -               
delle funzioni attribuite.                                                      
In altri termini, se e' vero che la regolamentazione degli aspetti              
sopra citati va operata in funzione del ruolo assegnato alla                    
Conferenza sanitaria territoriale e che tale ruolo nasce dai poteri             
che le sono riconosciuti, e' anche vero che questi ultimi sono                  
molteplici e complessi.                                                         
Dall'esame dell'articolo 11, comma 2 della L.R. 19/94 e successive              
modificazioni emergono, infatti, compiti di indirizzo (lett. a ed in            
parte b); di proposta (in parte b; e); di vigilanza (lettere d e g) e           
consultive (lettere c e d), cui si aggiungono, in determinati casi              
veri e propri poteri di amministrazione attiva, come accade per                 
l'approvazione del PAL.                                                         
Ora, nel determinare il regime di queste funzioni, e' necessario                
considerare che per alcune di queste e' preponderante il profilo                
della rappresentativita' (concorso alla programmazione) mentre per              
altre e' indispensabile garantire condizioni di operativita'                    
(vigilanza, amministrazione attiva), e dunque tempestivita' e                   
certezza del loro esercizio.                                                    
Sulla base di tali considerazioni, si ritiene di affidare alla                  
Conferenza sanitaria territoriale (intesa come plenum dei propri                
componenti), l'adozione degli atti di maggiore significato                      
istituzionale (es. approvazione PAL, PPS) mentre le altre                       
determinazioni possono essere assolte dallo stesso organo con quorum            
meno impegnativi o essere adottate dall'esecutivo.                              
Resta fermo il fatto che il compimento degli atti incidenti sulla               
amministrazione attiva deve essere in ogni caso garantito attraverso            
l'iniziativa e l'impulso dello stesso esecutivo della Conferenza                
sanitaria territoriale ed anche, in seconda istanza, dalla Regione,             
che potra' essa stessa svolgere un compito di sollecitazione e                  
supporto per l'assunzione di tali atti fino a provvedere in via                 
sostitutiva, se si rivelano infruttuose tutte le iniziative assunte.            
Va infine chiarito che tutta la restante disciplina (convocazioni,              
ordini del giorno, adunanze, processo verbale, modalita' di                     
intervento, deposito e consultazione atti, discussione,                         
partecipazione e attivita' conoscitive ecc..) va riservata a                    
determinazioni degli organi interessati nel rispetto delle                      
indicazioni del presente atto.                                                  
Da ultimo, si precisa che la presente direttiva non concerne la                 
Conferenza sanitaria regione Area metropolitana di Bologna, istituita           
e disciplinata dall'art. 18 della L.R. 19/94 cosi' come modificata              
dalla L.R. 3/99.                                                                
2) Funzioni                                                                     
L'esame delle funzioni assegnate dal legislatore regionale alla                 
Conferenza sanitaria territoriale suggerisce l'idea di un organo                
costruito sia come sede di consultazione/impulso degli Enti locali              
sia come sede di partecipazione dei medesimi ai processi decisionali            
(della programmazione e della valutazione dei risultati) delle                  
Aziende sanitarie locali: due modi diversi di realizzare il principio           
di "collaborazione" fra livelli di governo.                                     
La lettura integrata dell'art. 11, comma 2 della L.R. 19/94 e                   
successive modificazioni e del Piano sanitario regionale evidenzia,             
infatti, come spettino alla Conferenza sanitaria territoriale                   
funzioni (esercitate, peraltro, anche per il tramite dell'esecutivo             
secondo quanto previsto al successivo punto 3.3):                               
- consultive: esprime un parere - obbligatorio - sul Piano                      
programmatico delle Aziende sanitarie, sul bilancio pluriennale di              
previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio di                 
esercizio, sugli accordi tra Aziende sanitarie e Universita',                   
attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e Universita' (lett.             
c; d; f; art. 11, legge regionale cit.) e sul piano delle azioni. La            
Conferenza sanitaria territoriale nelle materie sopraelencate esprime           
parere entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Regione ne           
prescinde; cio' vale anche nel caso del parere sulla valutazione                
dell'operato del Direttore generale, che va ad inserirsi nel                    
procedimento (regionale) di conferma del Direttore generale con                 
riguardo ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi della                  
programmazione sanitaria (art. 3 bis, comma 6, DLgs 502/92 e                    
successive modificazioni). Il coinvolgimento nella valutazione                  
dell'operato dei Direttori generali e', peraltro, collegato                     
strettamente al coinvolgimento della Conferenza nella verifica dei              
risultati dell'Azienda (rispetto al parametro individuato dalla                 
programmazione regionale) e piu' in particolare nella valutazione               
della funzionalita' dei servizi e della loro razionale distribuzione            
sul territorio. Tale funzione si realizza, come di seguito                      
evidenziato, attraverso la formulazione di osservazioni e proposte;             
- propulsive (di impulso/controllo/proposta): promuove e coordina,              
sulla base di appositi indirizzi regionali anche in attuazione                  
dell'art. 3-septies del DLgs 502/92 e successive modificazioni e                
integrazioni, la stipula  di intese tra Comuni e Aziende sanitarie              
per la integrazione socio sanitaria (lett. e), formula proposte nelle           
ipotesi di verifica periodica delle attivita' delle Aziende sanitarie           
(parte della lett. b) richiede alla Regione la revoca del Direttore             
generale o la non conferma nel caso di manifesta inattuazione del PAL           
(art. 3 bis, comma 7, DLgs 502/92 e successive modificazioni);                  
- di amministrazione attiva: adotta, su proposta e di concerto con i            
Direttori generali, i provvedimenti di individuazione dei distretti o           
di modificazione della loro delimitazione territoriale (art. 9, comma           
3, legge cit.); designa un componente del Collegio sindacale                    
dell'azienda sanitaria di riferimento (art. 3 ter, comma 3 del DLgs             
502/92 e successive modificazioni); approva, secondo le indicazioni             
date dal Piano sanitario regionale, il Piano attuativo locale                   
elaborato dalle Aziende sanitarie; elabora, con il supporto tecnico             
dell'Azienda sanitaria, i piani per la salute, specificazione locale            
degli obiettivi di salute. I piani per la salute rappresentano la               
formalizzazione della funzione di indirizzo e di programmazione                 
generale riconosciuta alla Conferenza sanitaria territoriale,                   
funzione che si esprime anche nella elaborazione di indirizzi in                
materia di integrazione sociosanitaria nel rispetto di quanto                   
definito dalla Regione.                                                         
Da ultimo, si precisa che la Legge regionale di riforma                         
dell'assistenza, di prossima approvazione, potra' individuare                   
ulteriori funzioni delle Conferenze sanitarie territoriali.                     
3) Funzionamento e organizzazione                                               
All'atto dell'insediamento la Conferenza sanitaria territoriale                 
elegge il Presidente e il Vicepresidente. La Conferenza sanitaria               
territoriale si riunisce su convocazione del Presidente e comunque              
almeno due volte l'anno. Il Presidente e' tenuto altresi' a convocare           
la Conferenza ogniqualvolta ne facciano richiesta un numero di                  
Sindaci che rappresenti almeno un quarto dei Comuni compresi                    
nell'ambito territoriale di riferimento.                                        
Sono fatti salvi gli atti compiuti dalle Conferenze sanitarie che               
risultano gia' insediate alla data di adozione della presente                   
direttiva.                                                                      
La Conferenza sanitaria territoriale disciplina con proprio atto le             
modalita' di convocazione e di svolgimento delle sedute.                        
3.1. Regole di funzionamento (quorum funzionale)                                
Particolare rilievo assumono le regole relative alla validita' delle            
sedute. Al riguardo le sedute sono valide quando sono presenti i                
Sindaci dei Comuni o loro delegati individuati nell'ambito delle                
rispettive Giunte, che rappresentano il 50% + 1 dei voti attribuiti             
complessivamente ai componenti della Conferenza come determinati nel            
punto 3.2.                                                                      
Ogni Conferenza disciplina le ulteriori modalita' del rispettivo                
funzionamento con apposito atto interno.                                        
3.2. Regole decisionali (quorum strutturale)                                    
Allo scopo di assicurare, non solo la funzionalita' dell'organo, ma             
anche e soprattutto una equilibrata presenza e partecipazione di                
tutti gli Enti rappresentati, si ritiene opportuno indicare puntuali            
regole di decisione al cui rispetto ogni Conferenza sanitaria                   
territoriale e' tenuta. L'esigenza di formalizzare tali regole nasce            
dalla considerazione che la Conferenza e' organo deliberante (anche             
l'espressione di pareri e' una attivita' formale che presuppone un              
processo deliberativo e regole decisionali) nell'ambito del quale e'            
necessario garantire il contemperamento del criterio della                      
rappresentativita' con la necessita' di assicurare la massima                   
funzionalita' all'organo. La soluzione di "pesare" il voto in ragione           
della popolazione soddisfa la forte esigenza di bilanciamento,                  
garantendo una tendenziale equita' nelle condizioni di partecipazione           
decisionale.                                                                    
Per tali ragioni ad ogni Comune e' attribuito un voto ed ulteriori              
voti in ragione di 1 ogni 10.000 abitanti (quali risultano al                   
31/12/1999) o frazione di 10.000 superiore a 5.000, mentre alla                 
Provincia deve essere attribuito un voto piu' un numero di voti non             
inferiore a un decimo di quelli complessivamente attribuiti ai Comuni           
e comunque non superiore a quello attribuito al Comune capoluogo.               
Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza dei voti           
favorevoli espressi dai presenti in base ai voti di cui sono                    
detentori.                                                                      
La Conferenza sanitaria territoriale puo' optare per l'attribuzione             
di un voto ad ogni singolo Comune quale regola decisionale, ma tale             
decisione deve essere assunta con la maggioranza assoluta dei voti              
attribuiti complessivamente ai Comuni facenti parte della conferenza            
medesima secondo il criterio sopradescritto del "voto pesato". Puo'             
optare, inoltre, per maggioranze qualificate per l'assunzione di                
determinate decisioni (PAL, individuazione distretti, valutazione               
Direttori generali), prevedendo, ad esempio, che per l'adozione di              
tali decisioni sia necessaria la maggioranza assoluta dei voti                  
rappresentata dalla maggioranza assoluta dei Sindaci o almeno il 40%            
dei Sindaci.                                                                    
3.3. Organizzazione                                                             
1) L'art. 11, comma 3 della L.R. 19/94 e successive modificazioni               
stabilisce che le funzioni che la Conferenza sanitaria territoriale             
svolge tramite una rappresentanza - denominata esecutivo -, sono                
stabilite dal presente atto. L'esecutivo e' composto dal Presidente             
della Provincia, o suo delegato facente parte della Giunta                      
provinciale, e da non piu'  di 5 membri individuati dalla Conferenza            
al proprio interno.                                                             
Entro il numero massimo fissato dalla legge, l'assemblea della                  
Conferenza determina il numero dei componenti dell'esecutivo tenendo            
conto dell'articolazione distrettuale, in modo da assicurare la                 
partecipazione allo stesso del Sindaco del Comune capoluogo, o suo              
delegato individuato nell' ambito della Giunta, e dei Sindaci dei               
Comuni capo-distretto o di altro Comune facente parte del distretto,            
o loro delegati individuati nell'ambito delle rispettive Giunte.                
Fino alla rideterminazione degli ambiti territoriali dei distretti              
effettuata, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 19/94 e successive                  
modificazioni, dalla Conferenza sanitaria territoriale, alle riunioni           
dell'esecutivo partecipa comunque, oltre al Sindaco del Comune                  
capoluogo, almeno un Sindaco per distretto.                                     
Spettano all'esecutivo, oltre alle funzioni istruttorie o di proposta           
rispetto alle deliberazioni rimesse all'assemblea, le seguenti                  
funzioni, nell'ambito degli indirizzi elaborati, particolarmente in             
ordine alla lett. b, dall'assemblea:                                            
- di indirizzo e verifica periodica dell'attivita' delle Aziende                
sanitarie presenti nell'ambito territoriale di riferimento, anche               
formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole alla                 
Regione (lett. b, comma 3, art. 11, L.R. 19/94 e successive                     
modificazioni);                                                                 
- esprime parere  obbligatorio sul piano programmatico, di cui                  
all'art. 5 della L.R. 50/94 e sui relativi aggiornamenti annuali                
(lett. c);                                                                      
- esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di previsione,           
sul bilancio economico preventivo e sul bilancio di esercizio,                  
trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini del                    
controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 8                 
dell'art. 4 della Legge 412/91 (lett. d);                                       
- esprime parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e             
Universita', attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e                   
Universita' (lett. f);                                                          
- partecipa alla valutazione della funzionalita' dei servizi e alla             
loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando indicatori               
omogenei di attivita' e di risultato definiti dalla Regione ed                  
eventualmente integrati dalle Aziende (lett. g);                                
- esprime parere sulla identificazione delle ZAS (Zone di azione per            
la salute).                                                                     
In definitiva - per riprendere la distinzione piu' sopra effettuata -           
tutte le funzioni di natura consultiva e quelle di natura propulsiva            
(nei suoi diversi aspetti di controllo, di proposta e verifica).                
L'esecutivo relaziona periodicamente l'assemblea in ordine a lett. b            
e lett. g ed assume le deliberazioni a maggioranza dei componenti               
l'organo.                                                                       
La Conferenza sanitaria territoriale nel suo plenum rimane titolare             
delle funzioni di maggior significato istituzionale: approvazione del           
Piano attuativo locale (e nel caso di inattuazione la richiesta di              
revoca del Direttore generale e' effettuata dal plenum) e dei Piani             
per la salute la cui elaborazione e' guidata dalla Conferenza, la               
individuazione/modifica della delimitazione dei distretti,                      
l'elaborazione di indirizzi sull'integrazione sociosanitaria e                  
sull'attivita' delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito                     
territoriale di riferimento.Su richiesta di un numero di componenti             
l'assemblea che rappresenti 1/3 dei voti assegnati, una questione, di           
norma rimessa all'esecutivo, puo' essere discussa dall'assemblea.               
4) Rapporti con l'Azienda sanitaria                                             
Per il regolare e ottimale funzionamento, la Conferenza sanitaria               
territoriale si avvale, quale ordinaria soluzione organizzativa, di             
uffici, strumenti (operativi e informativi) e professionalita' messi            
a disposizione dall'Azienda sanitaria di riferimento che consentano             
alla Conferenza medesima di poter svolgere in modo adeguato i propri            
compiti relativamente alle funzioni attribuite. A tal fine una                  
apposita struttura tecnico operativa, composta al massimo da due                
persone di cui una con funzioni di coordinamento e una con funzioni             
di segreteria, costituisce il punto di riferimento e raccordo tra               
Conferenza e Direzione generale dell'Azienda sanitaria. Il                      
coordinamento della struttura e' svolto da un dirigente dell'Azienda            
sanitaria di riferimento ovvero da un collaboratore dell'Ente locale            
con oneri non superiori a quelli del Dirigente di Unita' operativa              
semplice. I costi relativi al funzionamento della Conferenza                    
sanitaria territoriale sono a totale carico dell'Azienda sanitaria.             
5) Rapporti con il Comitato di distretto                                        
Al Comitato di distretto il legislatore regionale, all'art. 9, comma            
4 della L.R. 19/94 e successive modificazioni, riserva funzioni di              
indirizzo e verifica sulla attivita' distrettuale e sui risultati               
raggiunti rispetto alle esigenze locali. Tali funzioni - specificate            
dal successivo comma 5 -, riguardando tutte le problematiche                    
sanitarie dell'ambito territoriale di riferimento, evidenziano il               
forte rilievo attribuito al Comitato di distretto, quale organismo di           
partecipazione dei Comuni alla definizione degli indirizzi a livello            
distrettuale ed alla verifica sulla attuazione dei medesimi: sia,               
dunque, nella fase a monte (programmazione) sia nella fase a valle              
(verifica dei risultati conseguiti).                                            
In particolare il programma delle attivita' territoriali, cosi' come            
previsto dal DLgs 229/99, rappresenta l'atto esplicito della                    
programmazione negoziata attuata con le altre macrostrutture                    
aziendali e con i comuni sulla base delle risorse assegnate, tenuto             
conto delle priorita' stabilite a livello regionale. Tale atto,                 
proposto dal Direttore di distretto e approvato dal Direttore                   
generale deve contenere il parere del Comitato di distretto  e,                 
relativamente alle attivita' sociosanitarie, deve essere approvato              
d'intesa con il medesimo.                                                       
Il piano di zona previsto dalla legge regionale di riforma                      
dell'assistenza, in corso di approvazione, individuera' le                      
disposizioni di coordinamento con il programma delle attivita'                  
territoriali per le attivita' socio-sanitarie.                                  
La legge regionale non detta una disciplina specifica per quanto                
riguarda l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di                    
distretto. Gli stessi Sindaci che ne fanno parte, nel definire, con             
proprio atto, regole e modalita' operative per l'esercizio delle                
funzioni assegnate, potranno utilizzare, per quanto riguarda, ad                
esempio, le modalita' di votazione, la delega per la partecipazione o           
la previsione di un "esecutivo" del Comitato, le indicazioni                    
contenute nel presente atto, al fine di garantire omogeneita' di                
funzionamento ad organismi (Conferenza e Comitato) che operano nel              
medesimo territorio.                                                            
appena il caso di ribadire che ciascun Comune rimane titolare delle             
proprie funzioni (ad esempio in materia socio-assistenziale o sulla             
delega di tali funzioni all'Azienda sanitaria territoriale); in tal             
caso le eventuali decisioni del Comitato di distretto devono essere             
assunte con il consenso di tutti i Comuni interessati.                          
La lettura delle disposizioni concernenti le funzioni svolte dal                
Comitato di distretto, vale a dire l'art 9 della L.R. 19/94 e                   
successive modificazioni e l'art. 3 quater del DLgs 502/92 e                    
successive modificazioni, e piu' in generale la lettura del Piano               
sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale, confermano che             
la prospettiva adottata (di collegamento tra Azienda ed                         
Amministrazione locale) offre realmente lo spunto per la saldatura              
effettiva tra utenti, servizio sanitario e territorio. Nella presente           
direttiva ci si limita a fornire alcune indicazioni specificative               
delineando, in particolare, le relazioni tra Comitato di distretto e            
Conferenza sanitaria territoriale.                                              
L'autonomia del Comitato di distretto nell'esercitare i poteri di               
indirizzo e verifica nei confronti della Direzione distrettuale,                
snodo essenziale tra Azienda sanitaria ed Enti territoriali, trova il           
proprio limite nella esigenza di salvaguardia della unitarieta' degli           
indirizzi della programmazione aziendale. Il Comitato di distretto              
nell'esercizio delle funzioni di proposta e verifica in ordine ad               
esempio a piani e programmi distrettuali definiti dalla                         
programmazione aziendale (lett. a, comma 5, art. 9) o sull'assetto              
organizzativo e localizzazione di servizi (lett. d), non potra' non             
tenere conto di quanto definito dall'organo di riferimento superiore            
(in quanto competente sull'intero territorio dell'Azienda sanitaria)            
in merito, per rimanere agli esempi, alla programmazione regionale e            
locale (lett. a, comma 2, art. 11) o alla valutazione della                     
funzionalita' dei servizi e della loro razionale distribuzione sul              
territorio (lett. g), ne' non attenersi agli indirizzi in materia di            
integrazione sociosanitaria, da attuare in ambito distrettuale. Nel             
contempo la Conferenza sanitaria territoriale, deputata a tradurre e            
comporre le esigenze/bisogni di salute della collettivita' locale del           
territorio di riferimento, nello svolgere le funzioni di verifica               
della coerenza e compatibilita' della politica dei servizi alla                 
politica della salute espressa nei piani per la salute, non potra'              
prescindere dalle specificita' emerse in ambito distrettuale,                   
veicolate dal Comitato di distretto.                                            
La collaborazione ed il raccordo sia per quanto concerne la                     
partecipazione alla elaborazione degli obiettivi programmatici, sia             
in termini aziendalistici, di valutazione sul conseguimento dei                 
risultati programmati, sia in termini politico-sociali, di sintonia             
con  le aspettative dei cittadini rappresentano il modo di operare              
necessario alla coerenza del sistema sanitario, coerenza oggi                   
costruita in base al criterio di sussidiarieta'.                                
Bologna, li' 12 ottobre 2000                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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