DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2001, n. 53
Conclusioni di istruttoria sullo stabilimento della ditta Brenntag SpA sito in Bentivoglio (BO) - Via Galliera n. 6/2, ai sensi della L.R. 13/91
1) Il responsabile delle attivita' industriali gestite nello
stabilimento di Bentivoglio, di proprieta' della ditta Brenntag SpA
di seguito denominato "Gestore", dovra' attuare quanto indicato al
decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998: "Modalita' con le
quali i fabbricanti (gestori) per le attivita' a rischio di incidente
rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e
all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.".
Il Gestore deve inoltre redigere e conservare idonea documentazione,
al fine di poter dimostrare di aver dato attuazione alle disposizioni
del sopra indicato decreto.
2) Il Gestore deve provvedere a realizzare gli adeguamenti elencati
nell'Allegato A del presente decreto, rispettando i tempi di
attuazione ivi indicati. Il Gestore potra' anche proporre la
realizzazione di soluzioni tecniche alternative a quelle indicate nel
presente decreto a condizione che motivi il raggiungimento oggettivo
di un livello di sicurezza equivalente.
3) I progetti delle opere e/o le soluzioni procedurali da realizzare,
in ottemperanza ai disposti del presente decreto, si ritengono
approvati quando ARPA abbia espresso, a riguardo, il proprio parere
favorevole.
4) Gli scenari incidentali da considerare ai fini della
predisposizione del piano di emergenza esterno sono riportati
nell'Allegato B al presente decreto.
5) I vincoli territoriali, originati dallo stato di fatto dello
stabilimento della ditta Brenntag SpA, sono indicati nell'Allegato C
al presente decreto.
6) Il Sindaco di Bentivoglio e' tenuto ad:
- assicurare il rispetto dei vincoli territoriali indicati
nell'Allegato C;
- attivare la Sezione provinciale ARPA di Bologna ed il Dipartimento
di Prevenzione dell'Azienda Unita' sanitaria locale Bologna Nord, per
l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 8 della L.R.
13/91.
Il presente decreto sara' pubblicato, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani
ALLEGATO A
A) Misure da attuare entro il 30/4/2001
- Inserire, ai quattro lati della zona di stoccaggio, dei 14 serbatoi
interrati pozzetti piezzometrici al fine di poter effettuare
controlli periodici per rilevare eventuali perdite. La profondita' di
suddetti pozzetti dovra' essere di almeno un metro al di sotto della
generatrice inferiore dei serbatoi.
B) Misure da attuare entro il 31/10/2001
- Installazione di un impianto di erogazione di acqua nebulizzata che
copra tutta la zona di scarico dei liquidi infiammabili e/o tossici
(isola 1);
- installare nei punti critici dell'impianto dei rilevatori di
incendio e di concentrazione che attivino segnalatori di pericolo
acustici e ottici;
- indagare lo scenario incidentale derivante dalla rottura
catastrofica di manichetta durante lo scarico di toluene e/o di
metanolo da ATB al serbatoio di stoccaggio nelle condizioni
atmosferiche piu' conservative (ad es. inversione termica, nebbia
persistente e tempo di intervento di almeno 5 minuti). Approntare
quindi misure di sicurezza in grado di assicurare che una nube, con
concentrazione pari ad 1/2 LFL, non possa mai raggiungere la
ferrovia;
- aggiungere alle misure gia' presenti nel deposito ulteriori
provvedimenti in grado di garantire che non vi possa essere
percolazione di liquidi pericolosi (infiammabili e/o tossici) nel
terreno e/o scarico degli stessi in acque superficiali e/o in
fognatura/e esterna/e allo stabilimento, sia in caso di versamenti
accidentali che in caso di intervento dei Vigili del fuoco.
Ad esempio:
- pianificazione dei trasporti di emergenza per lo svuotamento della
vasca di raccolta ed il conferimento dei liquidi in idonei stoccaggi,
nel caso si evidenzi l'insufficienza della vasca stessa a contenere
la probabile quantita' di liquidi inquinati in arrivo.
ALLEGATO B
Tabella riassuntiva degli scenari incidentali di riferimento con
conseguenze esterne allo stabilimento
Evento Scenario Distanza delle zone di pianificazione
incindentale Zona I Zona II Zona III
Rottura Incendio di 67 metri 102 metri 120 metri
catastrofica di pozza di
manichetta di toluolo
carico
Rottura Dispersione Valore Valore 572
catastrofica di di nube non non
manichetta di tossica di raggiunto raggiunto
carico metanolo
Nota: nella terza colonna di tabella le zone I, II e III si
riferiscono ai valori riportati nel DM 20/10/1998, congruenti con
quelli definiti nelle "Linee guida della Protezione civile per la
pianificazione di emergenza esterna":
Zona I - Zona di elevata letalita', danni a strutture/effetto
domino (DM 20/10/1998) Zona di sicuro impatto (linee guida Protezione
civile)
Zona II - Zona delle lesioni irreversibili (DM 20/10/1998) Zona di
danno (linee guida Protezione civile)
Zona III - Zona delle lesioni reversibili (DM 20/10/1998) Zona di
attenzione (linee guida Protezione civile)
ALLEGATO C
VINCOLI TERRITORIALI
Premessa
La presenza della ditta Brenntag SpA, nelle reali condizioni
attualmente riscontrabili, impone dei vincoli edificatori e di
utilizzo del territorio per le aree investite dagli scenari
incidentali associati all'attivita' effettuata nello stabilimento.
Vincoli
A circa 200 metri dallo stabilimento e' presente un'importante
infrastruttura viaria, cioe' la strada provinciale Galliera, molto
trafficata e con formazione di code nelle ore di punta; inoltre a
circa 30 metri scorre la linea ferroviaria Padova-Bologna ed e'
presente una stazione merci. Per tali motivi si dovra' tenere conto
dei seguenti vincoli (come da planimetria):
1) fino ad una distanza di m 67, in caso di incendio da pozza di
toluolo, sono considerati compatibili: - insediamenti industriali,
artigianali ed agricoli; - zone abitate con densita' reale di
edificazione esistente inferiore a 0.5 mc/mq; l'area rispetto alla
quale valutare detta densita' e' quella interessata dalla categoria
di effetti considerata.
2) Fino ad una distanza di m 102, in caso di incendio di pozza di
toluolo, sono considerati compatibili: - insediamenti industriali
artigianali ed agricoli; - zone abitate con indice reale di
edificazione esistente compreso tra 0,5 e 1 mc/mq, l'area rispetto
alla quale valutare detta densita' e' quella interessata dalla
categoria di effetti considerata; - edifici ed aree soggetti ad
affollamenti anche rilevanti ma limitatamente a determinati periodi
(per es. chiese, mercatini periodici, cimiteri, ecc.).
3) Fino ad una distanza di 572 m, in caso di dispersione di vapori
tossici di metanolo, sono considerati compatibili: - insediamenti
industriali artigianali ed agricoli; - zone abitate per le quali
l'indice reale di edificazione esistente, esclusi gli insediamenti a
destinazione industriale, artigianale ed agricola, sia compreso tra
1,5 e 4,5 mc/mq; l'area rispetto alla quale valutare detta densita'
e' quella interessata dalla categoria di effetti considerata; -
luoghi con concentrazione di persone con limitata capacita' di
mobilita' a densita' medio bassa (per es. ospedali, case di cura,
ospizi fino a 25 posti letto, asili, scuole elementari e medie
inferiori fino a 100 persone presenti; - locali di pubblico
spettacolo all'aperto ad elevato affollamento (piu' di 500 persone
presenti); - mercati stabili all'aperto ad elevato affollamento (piu'
di 500 persone presenti); - centri commerciali al coperto aventi
superficie di esposizione e vendita superiore a 1000 mq; - stazioni
ferroviarie con un movimento passeggeri superiore a 1000
persone/giorno.
4) Oltre i 572 metri non si prevedono vincoli.
(segue allegato fotografato)