DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2001, n. 248
Istituzione di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di portatori di handicap e pensionati al minimo INPS, per l'anno 2001
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di confermare sostanzialmente per l'anno 2001, a far data dall'1
gennaio, quanto gia' disposto per l'anno precedente con delibera
561/00, con le modifiche apportate all'Allegato A parte integrante
del presente atto;
2) di stabilire che i titoli di viaggio con le tariffe agevolate di
cui al presente atto deliberativo, possono essere rilasciati fino al
31 agosto di ogni anno;
3) di stabilire che le tariffe agevolate di cui al presente atto
deliberativo sono valide fino al 31 dicembre 2001;
4) di dare atto che la spesa complessiva riferita all'integrazione
finanziaria regionale da erogarsi alle aziende ed imprese di
trasporto concessionarie e da quantificare in relazione alle tariffe
agevolate di trasporto per l'anno 2001, trovera' copertura
nell'ambito del Capitolo 43237 "Rimborso alle aziende di trasporto
per l'emissione di abbonamenti a tariffa speciale a favore di
mutilati, invalidi e pensionati al minimo INPS (art. 1, comma 3,
Legge 5 maggio 1989, n. 160; L.R. 16 giugno 1984, n. 33 e successive
modifiche abrogata; art. 39, L.R. 2 ottobre 1998, n.30)", del
Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2001
subordinatamente all'entrata in vigore della relativa legge regionale
di approvazione;
5) di dare atto che il Dirigente competente per materia provvedera',
nel rispetto della normativa regionale vigente e in applicazione
della delibera 2541/95, all'assegnazione e concessione delle somme
spettanti per l'anno 2001 agli aventi diritto e al conseguente
impegno di spesa sulla base degli abbonamenti annuali extraurbani e
cumulativi rilasciati, nonche' ricorrendo le condizioni previste
dall'art. 61 della L.R. 31/77 cosi' come sostituito dall'art. 14
della L.R. 40/94, alla contestuale liquidazione delle somme dovute,
in unica soluzione a presentazione di regolare fattura che rilevi in
dettaglio i dati di vendita degli abbonamenti oggetto di
integrazione;
6) la presente deliberazione verra' pubblicata per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
A) Tariffe agevolate di trasporto per l'anno 2001
1) Tariffa di abbonamento annuale valido per un percorso, anche di
linee conseguenti, extraurbano o suburbano, anche se di concessione
comunale, senza limitazioni di corse: Lire 224.000 (pari a 115,69
Euro)
2) Tariffa minima di abbonamento annuale valido per l'intera rete
urbana della citta' di residenza, fatto salvo quanto specificato in
premessa, compresi gli eventuali servizi urbani intercomunali, senza
limitazione di corse: Lire 224.000 (pari a 115,69 Euro) minimo: fermo
restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della Legge 160/89
richiamata in premessa;
3) Tariffa minima di abbonamento annuale cumulativo per un percorso,
anche di linee conseguenti, extraurbano o suburbano piu' la rete
urbana della citta' di destinazione, oppure, a scelta dell'utente,
per un percorso, anche di linee conseguenti, extraurbano o suburbano
piu' la rete urbana della citta' di residenza: Lire 334.000 (pari a
172,50 Euro)
4) per quanto riguarda il bacino di Modena, prosegue l'utilizzo,
iniziato nel 1996, di un abbonamento magnetico avente le
caratteristiche e le tariffe di seguito indicate: - uso strettamente
personale; - rilascio per una relazione con determinazione di una
zona di origine e una di destinazione; - libera circolazione nelle
zone di origine e di destinazione; - numero di viaggi illimitato; -
obbligatorieta' di convalida sia all'inizio del viaggio che in caso
di interscambio, prevedendo la sanzionabilita' nel caso di
inosservanza di questa regola; a) abbonamento agevolato annuale per i
residenti nei comuni di Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono del
servizio urbano Lire 398.000 (pari a 205,55 Euro) b) abbonamento
agevolato annuale per i residenti nei comuni di Modena, Carpi e
Sassuolo che usufruiscono di un servizio con origine zone 1, 10, 20,
30, 40 e 12, e destinazione le rimanenti zone Lire 369.000 (pari a
190,57 Euro) c) abbonamento agevolato annuale per i non residenti nei
comuni di Modena, Carpi e Sassuolo che usufruiscono di una relazione
zonale che non comprende il servizio urbano di Modena, Carpi o
Sassuolo Lire 324.000 (pari a 167,33 Euro) d) abbonamento agevolato
annuale per i non residenti nei comuni di Modena, Carpi e Sassuolo
che usufruiscono di una relazione zonale che comprende il servizio
urbano di Modena, Carpi o Sassuolo Lire 369.000 (pari a 190,57 Euro).
In relazione a specifiche determinazioni connesse alla attivazione
del sistema tariffario zonale nell'ambito provinciale di Modena,
possono ritenersi autorizzate aggregazioni tariffarie diverse
correlate alle zone di utilizzo sempreche' adottate dagli Enti locali
interessati e fermo restando il limite del concorso regionale
sopraindicato.
B) Aventi diritto
Possono beneficiare degli abbonamenti di cui alla precedente lettera
A) i cittadini residenti nei comuni della regione Emilia-Romagna
appartenenti alle seguenti categorie e nelle condizioni sotto
riportate:
1) Mutilati ed invalidi
a) invalidi civili o per cause di lavoro con invalidita' permanente
riconosciuta al 100%;
b) ciechi totali e sordomuti anche se di eta' inferiore a 18 anni;
c) ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli
occhi, raggiungibile con la correzione di lenti;
d) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi
civili per cause di guerra) e di servizio con invalidita' fisica
ascrivibile alla I categoria compresi gli invalidi di I categoria con
assegni aggiuntivi di natura assistenziale;
e) invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della
capacita' lavorativa in misura non inferiore ai 2/3;
f) mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidita'
permanente riconosciuta superiore al 50%;
g) mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi
civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione
dell'integrita' fisica ascrivibile alla categoria dalla II alla V
della Tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n.313;
h) invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica
competente come aventi diritto alla indennita' di accompagnamento di
cui alla Legge 18/80, o alla indennita' di frequenza di cui alla
Legge 289/90;
i) portatori di "pace-maker" ed emodializzati, sempre che muniti di
certificazione medica probante rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, in quanto assimilabili alla categoria di invalidi di cui
alla lettera a) suddetta;
l) cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai SIMAP
- Servizio di Igiene Mentale ed Assistenza Psichiatrica - muniti di
apposito certificato medico rilasciato dal medesimo SIMAP attestante
espressamente la gravita' della patologia predetta nel rispetto dello
spirito della Legge 13 maggio 1978, n. 180;
m) ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati
per motivi politici, religiosi o razziali.
2) Pensionati
Titolari di pensioni di importo non superiore a quello minimo
corrisposto dall'INPS aumentato dell'importo della maggiorazione
sociale e delle provvidenze previste dalle norme in atto, individuato
nel seguente importo mensile:
Lire 995.450 (pari a 514,11 Euro).
I titolari di pensione di vecchiaia previdenziale obbligatoria
pubblica devono avere un'eta' non inferiore ad anni 58 per le donne e
anni 63 per gli uomini.
3) Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto e vedove di caduti in
guerra
Cittadini insigniti del cavalierato dell'Ordine di Vittorio Veneto e
vedove di caduti in guerra, titolari di redditi annui ricompresi
nelle fasce indicate fino a Lire 24.078.410 (pari a 12.435,46 Euro).
C) Modalita' di fruizione e integrazioni economiche
1) I titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui alla precedente
lettera A) vengono rilasciati previa presentazione di idonea
documentazione attestante lo stato di avente diritto. E' consentita
la fruizione di una sola delle suddette agevolazioni. L'abbonamento
rilasciato ad invalidi a cui sia stato formalmente riconosciuto il
diritto all'accompagnatore costituisce titolo per il viaggio anche di
quest'ultimo senza alcun sovrapprezzo.
2) Rispetto alle tariffe agevolate cosi' come determinate alla
lettera A), relativamente ai percorsi extraurbani e cumulativi di cui
ai punti 1), 3) e alle lettere b), c), d) del punto 4, la Regione
Emilia-Romagna interviene sulla base delle condizioni economiche del
richiedente, con le seguenti integrazioni finanziarie: 2.1) reddito
fino a Lire 12.000.000 (pari a 6.197,48 Euro) - abbonamento annuale
di linea extraurbana integrazione regionale Lire 174.000 (pari a
89,86 Euro) - abbonamento cumulativo integrazione regionale Lire
244.000 (pari a 126,02 Euro) 2.2) reddito da oltre Lire 12.000.000
(pari a 6.197,48 Euro) fino a Lire 16.279.900 (pari a 8.407,87 Euro):
- abbonamento annuale di linea extraurbana integrazione regionale
Lire 114.000 (pari a 58,88 Euro) - abbonamento annuale cumulativo
integrazione regionale Lire 190.000 (pari a 98,13 Euro). Per gli
aventi diritto titolari di pensione previdenziale obbligatoria che
vivono soli il limite di reddito e' aumentato a Lire 18.701.000 (pari
a 9.658,26 Euro). 2.3) Per gli aventi diritto appartenenti alle
categorie dei mutilati e invalidi e assimilati con redditi da oltre
Lire 16.279.900 (pari a 8.407,87 Euro) fino a Lire 24.078.410 (pari a
12.435,46 Euro): - abbonamento annuale di linea extraurbana
integrazione regionale Lire 60.000 (pari a 30,99 Euro) - abbonamento
annuale cumulativo integrazione regionale Lire 90.000 (pari a 46,48
Euro). 2.4) Agli aventi diritto appartenenti alle categorie dei
mutilati e invalidi e assimilati titolari di sola pensione per un
importo superiore a Lire 24.078.410 (pari a 12.435,46 Euro), nonche'
agli invalidi cui sia riconosciuto il diritto all'accompagnamento e
ai ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli
occhi raggiungibile con la correzione di lenti, anche se titolari di
reddito da lavoro, si applicano le tariffe agevolate, cosi' come
definite alla precedente lettera A).
Ai fini della integrazione finanziaria regionale, la quota effettiva
posta a carico dell'utente che usufruisce dell'abbonamento cumulativo
annuale agevolato dovra' risultare superiore di almeno il 20% della
quota utente effettiva determinata dai singoli Comuni per la rete
urbana.
L'accesso alle tariffe agevolate e alle integrazioni di cui ai punti
precedenti e' subordinato alla presentazione di autocertificazione
attestante l'appartenenza alle fasce di reddito sopra indicate.
Ai fini della autocertificazione di cui sopra vanno considerati tutti
i redditi con la sola esclusione, per tutti, del:
- reddito della casa di abitazione,
- assegno al nucleo familiare o maggiorazione familiare,
- sussidi di sussistenza erogati dagli Enti locali non
continuativamente;
- rimborsi spese per prestazioni volontarie nell'ambito dei lavori
socialmente utili.
Le integrazioni tariffarie di cui ai precedenti punti costituiscono
indicazione per i Comuni ai fini di un opportuno coordinamento con le
tariffe di competenza regionale.
I Comuni per quanto attiene la rete urbana, pur facendo il presente
atto riferimento alla tariffa relativa all'abbonamento annuale valido
per l'intera rete, in sede di contrattazione locale, possono anche,
assumendone l'onere, applicare su altre tipologie di titoli di
viaggio ordinari agevolazioni tariffarie, per collegare piu'
strettamente il beneficio riservato alle categorie agevolate all'uso
del mezzo pubblico.