DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2001, n. 178
Pagamento delle visite di controllo sui lavoratori in malattia
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che ai sensi dell'art. 32 del DPR 686/57 (Norme di esecuzione del
TU 3/57) e ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/70, i datori di
lavoro pubblici o privati hanno la facolta' di disporre controlli sui
lavoratori assenti per malattia e che ai fini di cui sopra debbono
avvalersi di medici operanti nel contesto dell'organizzazione
sanitaria pubblica;
- che la funzione di cui trattasi e' stata, ai sensi degli artt. 14 e
19 della Legge 833/78, inclusa tra quelle medico-legali di competenza
del Servizio sanitario nazionale;
- che mentre inizialmente, ai sensi della Legge 33/80, le visite di
controllo venivano esclusivamente effettuate da medici dei competenti
Servizi delle Unita' sanitarie locali, a seguito dell'entrata in
vigore della Legge 638/83, tale competenza e' stata attribuita anche
all'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- che l'entrata in vigore del DLgs 502/92 e successive modificazioni
e integrazioni e la conseguente trasformazione delle Unita' sanitarie
locali in Aziende ha lasciato inalterata la ripartizione delle
competenze rispetto a quanto prima illustrato;
- che il DPR 23 luglio 1998 "Approvazione del Piano sanitario
nazionale per il triennio 1998/2000" esclude il finanziamento delle
prestazioni in oggetto dai livelli di assistenza del Servizio
sanitario nazionale in quanto afferma "l'esclusione, dai livelli di
assistenza finanziati attraverso la quota capitaria, delle
prestazioni e dei servizi che . . . non soddisfano primari bisogni di
salute. A quest'ultima categoria appartengono . . . le certificazioni
mediche non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva,
anche quando richieste da disposizioni di legge . . .", infatti le
finalita' della visita di controllo non perseguono la tutela del
diritto alla salute del singolo, anche nell'interesse della
collettivita', bensi' sono state introdotte per combattere
l'assenteismo e vengono richieste dai datori di lavoro pubblici e
privati nel loro esclusivo interesse;
preso atto:
- che l'attivita' di controllo, ricompresa nella competenza
dell'INPS, ha trovato una propria specifica regolamentazione per
ultimo con il DM 12 ottobre 2000 riguardante tuttavia le sole visite
mediche di controllo effettuate dall'Istituto nazionale per la
previdenza sociale, non efficace pertanto nei confronti delle Aziende
Unita' sanitarie locali;
- che gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri hanno
ripetutamente segnalato l'inadeguatezza delle tariffe vigenti e
richiesto il loro adeguamento;
- che l'attivita' di controllo rientrante nella competenza delle
Aziende Unita' sanitarie locali non ha visto una specifica
regolamentazione nazionale, in quanto si e' ritenuto che alla stessa
le Unita' sanitarie locali dovessero far fronte con personale
dipendente o convenzionato a rapporto orario per il tramite della
convenzione per la "Medicina dei Servizi";
- che la previsione nazionale, peraltro mai espressamente
formalizzata, alla prova dei fatti risulta non idonea a risolvere il
problema per cui le Regioni, e tra esse anche l'Emilia-Romagna - su
sollecitazione delle Unita' sanitarie locali - hanno previsto la
possibilita' di utilizzare personale medico a rapporto
libero-professionale, facendo riferimento a una prassi gia'
preesistente nel sistema mutualistico il quale, sulla base di un
accordo tra INAM e Confindustria risalente al 1973, prevedeva la
possibilita' di attivare degli elenchi, appositamente predisposti, di
medici disponibili remunerati a prestazione, disciplina che tuttora
trova la sua regolamentazione nella deliberazione della Giunta
regionale n. 1973 del 13 maggio 1986 che stabiliva i seguenti importi
relativi ai compensi da erogare ai medici di controllo: Lire 6.000
per visita ambulatoriale, Lire 10.000 per visita domiciliare, con il
rimborso delle spese di viaggio pari a 1/5 del costo di un litro di
benzina super;
ritenuto che la tariffazione delle visite di controllo non sia
ricompresa fra le tariffe previste dalla deliberazione del Consiglio
regionale n. 2079 del 21/7/1994: "Approvazione della revisione delle
tariffe delle prestazioni svolte dalle Unita' sanitarie locali, di
cui all'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19", in quanto la
materia delle visite fiscali e' stata trattata specificamente in
precedenza e tariffata con apposito atto dalla Giunta regionale,
precisamente con la deliberazione n. 1973 del 13 maggio 1986;
valutato che l'attivita' di controllo, in carenza di disponibilita'
di medici dipendenti o a rapporto convenzionale con l'Azienda debba
essere espletata mediante il conferimento di incarichi
libero-professionali;
ritenuto inoltre che la piu' consistente remunerazione delle visite
di controllo comporti la necessita' di regolamentare le modalita' di
esecuzione delle stesse in relazione all'esigenza di fornire una
migliore qualita' delle prestazioni che pertanto dovranno essere
effettuate secondo specifiche indicazioni da fornire agli operatori
da parte delle Aziende Unita' sanitarie locali;
ritenuto al riguardo di dover altresi' definire i criteri per la
selezione dei medici cui conferire incarichi a rapporto
libero-professionale e precisamente:
- formazione di graduatorie annuali a livello aziendale, cui potranno
partecipare i medici che alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda siano iscritti nell'Albo professionale
della Provincia di riferimento per l'Azienda Unita' sanitaria locale,
sulla base dei seguenti elementi:
a) voto di laurea: da 96 a 100 punti, punti 1; da 101 a 105, punti 2;
da 106 a 110, punti 3; 110 e lode: punti 4;
b) specializzazione in medicina legale, in medicina legale e delle
assicurazioni, in medicina legale e infortunistica (e' valutata una
sola specializzazione): punti 2;
c) specializzazione in medicina del lavoro (in alternativa alla
specializzazione di cui al punto b): punti 1;
d) per ogni altra specializzazione, oltre a quella considerata al
punto b) o c): punti 0,5;
e) per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di attivita' di
medico addetto ai controlli: punti 0,2;
f) per ogni mese, o frazione superiore ai 15 giorni, di anzianita' di
laurea (fino ad un massimo di 12 mesi): punti 0,2;
g) l'incarico sara' conferito secondo l'ordine di graduatoria ai
medici che non si trovino in condizioni di incompatibilita' per
specifiche norme di legge o contratto di lavoro;
h) il carico di lavoro e' stabilito in linea di massima in ragione di
21 visite di controllo settimanali per ciascun medico, sulla base dei
fabbisogni espressi dallo specifico bacino di utenza;
ritenuto, sulla base degli elementi prima illustrati, di adeguare le
tariffe delle attivita' di controllo riguardanti le assenze per
malattia dei lavoratori dipendenti facendo riferimento al DM 22
luglio 1996 e successive modificazioni, attualmente unico
provvedimento che, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,
stabilisce un importo tariffario per l'esecuzione di attivita'
sanitarie comportanti l'esecuzione di visite mediche, sia pure di
natura specialistica;
richiamato il principio stabilito dall'art. 3, primo comma, Legge n.
244 del 21/2/1963 relativo alla maggiorazione del 50% della tariffa
riguardante le prestazioni medico-chirurgiche quando queste sono
eseguite da specialisti per cui, ex adverso, e' corretto applicare un
abbattimento corrispondente per le tariffe relative a prestazioni
specialistiche qualora le stesse siano rese da medici non operanti in
tale veste;
preso atto tuttavia che la tariffa di cui al decreto ministeriale
citato e' riferita a visite ambulatoriali mentre l'attivita' di
controllo di cui trattasi e' espletata di norma a livello
domiciliare, per cui appare opportuno procedere ad un abbattimento
percentuale nell'ipotesi di visita ambulatoriale, lasciando
inalterato l'importo previsto dal richiamato decreto ministeriale per
le visite domiciliari;
dato atto che con delibera di Giunta regionale n. 410 del 25/3/1997
"Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e relative
tariffe" di recepimento del citato decreto ministeriale e' stabilita
per le visite specialistiche la tariffa onnicomprensiva di Lire
32.000;
ritenuto di:
- fissare la somma onnicomprensiva di Lire 32.000 per visita
domiciliare di controllo incrementate di un importo pari a 1/5 di un
litro di benzina super a chilometro per il percorso effettuato fuori
dalla cinta urbana;
- fissare la somma di Lire 20.000 per visite di controllo rese a
livello ambulatoriale o in caso di mancata effettuazione della visita
per assenza del lavoratore al domicilio;
- stabilire che il datore di lavoro pubblico o privato richiedente
dovra' sostenere oltre al costo della prestazione richiesta, anche un
contributo pari al 30% della tariffa per le spese amministrative
sopportate dall'Azienda Unita' sanitaria locale che eroga la
prestazione stessa;
ritenuto altresi' necessario che tutti i datori di lavoro, pubblici e
privati, assoggettandosi al regime di pagamento sopra specificato e
da esso responsabilizzati, debbano accuratamente selezionare i casi
in cui ritengono indispensabile l'espletamento della visita di
controllo sul lavoratore in malattia, allo scopo di non gravare
eccessivamente sulle Aziende Unita' sanitarie locali che devono
effettuare gli accertamenti;
valutato infine che il nuovo assetto istituzionale del Servizio
sanitario nazionale, con l'aziendalizzazione delle Unita' sanitarie
locali e la conseguente radicale modificazione degli aspetti
amministrativi e contabili e l'adeguamento tariffario di cui al
presente atto rendono ancora piu' pressante la necessita' di dirimere
il contenzioso relativo al mancato pagamento - da parte degli Enti
pubblici - delle prestazioni di cui trattasi, gia' oggetto di
discussione in sede di Conferenza Stato-Regioni;
ritenuto opportuno invitare le Aziende Unita' sanitarie locali a
contabilizzare tutte le prestazioni erogate, anche quelle effettuate
a favore delle pubbliche Amministrazioni richiedenti, tenendo in
separata evidenza gli insoluti da parte di queste ultime, in attesa
di una definizione della questione nell'ambito della Conferenza
Stato-Regioni;dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
competente, Pierluigi Macini, in merito alla regolarita' tecnica
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della
L.R. 41/92 e deliberazione di Giunta regionale 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita',
Franco Rossi, in merito alla legittimita' della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 41/92 e della
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di aggiornare le tariffe previste dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 1973 del 13 maggio 1986 in quanto non piu' adeguate,
come in premessa specificato;
2) di stabilire che le tariffe da corrispondere ai medici - non
dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale - per
l'effettuazione delle visite di controllo richieste dai datori di
lavoro pubblici o privati nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai
sensi dell'art. 32 del DPR 686/57 (Norme di esecuzione del TU 3/57),
dei contratti di lavoro per il pubblico impiego e dell'art. 5 della
Legge 300/70 siano, con decorrenza dalla data di pubblicazione del
presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, le seguenti:
- Lire 32.000 onnicomprensive per visita domiciliare di controllo
lavoratore incrementate di un importo pari a 1/5 di un litro di
benzina super a chilometro per il percorso effettuato fuori dalla
cinta urbana;
- Lire 20.000 per visite di controllo rese a livello ambulatoriale o
in caso di mancata effettuazione della visita per assenza del
lavoratore al domicilio;
3) di definire i criteri per la selezione dei medici cui conferire
incarichi a rapporto libero-professionale, in conformita' a quanto
stabilito in premessa e precisamente:
- formazione di graduatorie annuali a livello aziendale, cui potranno
partecipare i medici che alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda siano iscritti nell'Albo professionale
della Provincia di riferimento per l'Azienda Unita' sanitaria locale,
sulla base dei seguenti elementi:
a) voto di laurea: da 96 a 100 punti, punti 1; da 101 a 105, punti 2;
da 106 a 110, punti 3; 110 e lode, punti 4;
b) specializzazione in medicina legale, in medicina legale e delle
assicurazioni, in medicina legale e infortunistica (e' valutata una
sola specializzazione): punti 2;
c) specializzazione in medicina del lavoro (in alternativa alla
specializzazione di cui al punto b): punti 1;
d) per ogni altra specializzazione, oltre a quella considerata al
punto b) o c): punti 0,5;
e) per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di attivita' di
medico addetto ai controlli: punti 0,2;
f) per ogni mese, o frazione superiore ai 15 giorni, di anzianita' di
laurea (fino ad un massimo di 12 mesi): punti 0,2;
g) l'incarico sara' conferito secondo l'ordine di graduatoria ai
medici che non si trovino in condizioni di incompatibilita' per
specifiche norme di legge o contratto di lavoro;
h) il carico di lavoro e' stabilito in linea di massima in ragione di
21 visite di controllo settimanali per ciascun medico, sulla base dei
fabbisogni espressi dallo specifico bacino di utenza;
4) di stabilire che il datore di lavoro pubblico o privato
richiedente dovra' sostenere oltre al costo della prestazione
richiesta, anche un contributo pari al 30% della tariffa per le spese
amministrative sopportate dall'Azienda Unita' sanitaria locale che
eroga la prestazione stessa;
5) di riservarsi di impartire apposite istruzioni in ordine
all'individuazione della competenza passiva delle pubbliche
Amministrazioni, invitando le Aziende Unita' sanitarie locali a
contabilizzare e a tenere in evidenza gli eventuali insoluti;
6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.