DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE 28 luglio 2000, n. 7206
Adozione atto di indirizzo alle Amministrazioni provinciali finalizzato all'esercizio coordinato della delega di cui all'art. 116 della L.R. 3/99 "Acque idonee alla molluschicoltura"
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la delibera di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995,
esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Direttiva della
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto:
- del DLgs 27 gennaio 1992, n. 131 che da' attuazione alla Direttiva
79/923/CEE relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate
alla molluschicoltura;
- del DLgs 30 dicembre 1993, n. 530 di attuazione della direttiva
91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla
produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;
- della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e
locale" ed in particolare l'art. 116 "Acque idonee alla
molluschicoltura" che delega alle Province le funzioni di
designazione delle acque costiere e salmastre idonee alla
molluschicoltura e allo sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi e
l'assunzione delle azioni conseguenti;
- del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle
acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole" che agli artt. 14, 15, 16 e 17 del "Capo II: Acque a
specifica destinazione" riprende quanto stabilito dalla normativa
comunitaria e abroga all'art. 63 il DLgs 131/92 di primo recepimento
della sopracitata normativa;
considerato:
- che le funzioni delegate con la L.R. 3/99 devono essere esercitate
dalle Amministrazioni provinciali in coerenza con gli adempimenti
previsti negli artt. 14 e 15 del DLgs 152/99;
- che nel 1994 la Regione ha proceduto alla prima classificazione
delle acque e ha effettuato l'accertamento della qualita' delle acque
designate fornendo annualmente al Ministero dell'Ambiente e alla
Unione Europea le informazioni sulla attivita' svolta;
- che l'esercizio della delega e' stato trattato in specifiche
riunioni con i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali
costiere interessate durante le quali e' stata concordata la
necessita' di dare continuita' all'azione svolta attraverso la
redazione di un atto di indirizzo per l'esercizio delle funzioni
delegate;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio
Disciplina e Controllo delle acque, dott.ssa Francesca Piazza, per
quanto riguarda la regolarita' tecnica del presente provvedimento,
reso ai sensi della L.R. 41/92, art. 4, comma 6;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Promozione Indirizzo e Controllo ambientale, dott. Sergio Garagnani,
per quanto riguarda la legittimita' del presente provvedimento, reso
ai sensi della L.R. 41/92, art. 4, comma 6;
determina:
a) di adottare come parte integrante e sostanziale della presente
determinazione l'allegato: "Atto di indirizzo alle Amministrazioni
provinciali finalizzato all'esercizio coordinato della delega di cui
all'art. 116 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ôAcque idonee alla
molluschicoltura'";
b) di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni provinciali
e all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA),
identificata dalla legge di delega supporto tecnico alle
Amministrazioni provinciali per l'esercizio della funzione;c) di
pubblicare il seguente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Leopolda Boschetti
Atto di indirizzo alle Amministrazioni provinciali finalizzato
all'esercizio coordinato della delega di cui all'art. 116 della L.R.
21 aprile 1999, n. 3 "Acque idonee alla molluschicoltura"
Con il presente atto si forniscono alle Amministrazioni provinciali
di Ferrara, Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini alcuni indirizzi per
l'esercizio coordinato della attivita' di cui all'art. 116 della L.R.
21 aprile 1999, n. 3 "Acque idonee alla molluschicoltura" dando
continuita' all'azione gia' svolta dall'Amministrazione regionale
nell'esercizio della funzione di cui al DLgs 11 maggio 1999, n. 152.
Con delibera di Giunta regionale n. 5210 del 18 ottobre 1994 "Prima
designazione delle acque destinate all'allevamento e/o alla raccolta
di molluschi bivalvi e gasteropodi di cui all'art. 4, comma 1, lett.
a), DLgs 131/92" sono state individuate le aree dove sono presenti
sia allevamenti di molluschi bivalvi, tra cui prevale la specie
Mytilus galloprovincialis (mitile), sia le aree sede di banchi e
popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi che rivestono
un interesse economico, tra cui la specie Chamalea gallina e la
specie Tapes.
In base alla delega di cui alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e in
coerenza con gli artt. 14 e 15 del DLgs 152/99 le Amministrazioni
provinciali svolgono le seguenti funzioni:
1) procedono alla ridesignazione delle aree gia' definite anche
attraverso l'estensione delle aree gia' segnalate;
2) curano l'esecuzione dell'attivita' di monitoraggio finalizzata
all'accertamento delle caratteristiche di qualita' delle stesse;
3) trasmettono i risultati del monitoraggio con le modalita' fissate
dalla Disciplina comunitaria nonche' secondo le modalita' che saranno
stabilite con decreto del Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art.
3, comma 7 del DLgs 152/99;
4) convocano una conferenza di servizi di tutti i soggetti pubblici
interessati qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti
necessita' di tutela delle acque designate.
In particolare le Province:
- provvedono a ridesignare le acque destinate alla molluschicoltura
cercando maggiore continuita' tra le zone di cui alla delibera
regionale n. 5210, anche con l'inserimento di porzioni di zone
attualmente non utilizzate per l'allevamento, ma che potrebbero
essere destinate a tale scopo a seguito di programmazione locale;
- coordinano l'attivita' di monitoraggio che deve essere svolta in
modo da garantire un continuo e costante flusso di dati su un numero
di stazioni rappresentative di zone omogenee per qualita' e pressione
antropica;
- le stazioni devono essere scelte tra quelle contenute nelle reti di
controllo gia' in essere tra cui si cita la rete strutturata ai fini
del Piano di sorveglianza sanitaria regionale di cui alla circolare
regionale n. 19 del 26 marzo 1996;
- l'attivita' di monitoraggio deve essere condotta secondo quanto
previsto dall'Allegato 2, Sezione C del DLgs 152/99, rispettando sia
i parametri in essa contenuti che le frequenze indicate; a tal fine
le Amministrazioni provinciali si faranno promotrici di intese e di
accordi tra gli Enti che a vario titolo svolgono attivita' di
monitoraggio al fine di evitare duplicazioni di attivita' realizzando
un programma di indagine multidisciplinare sia sui molluschi che
sull'acqua, basato sulle variabili fisiche, chimiche e biologiche;
- forniscono i risultati del monitoraggio con cadenza annuale, entro
il mese di marzo di ogni anno, secondo la scheda allegata predisposta
da ANPA ai sensi della direttiva comunitaria 95/337/CEE "Decisione
della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica la decisione
92/446/CEE concernente questionari relativi alle direttive del
settore acque"; la scadenza tiene conto della necessita' di
coordinamento delle informazioni sia in sede regionale sia in sede
ministeriale, ai fini dell'invio dei dati elaborati all'Unione
Europea, entro il mese di ottobre di ogni anno;
- presentano una relazione particolareggiata sulle acque designate e
sulle loro caratteristiche essenziali con cadenza biennale in
concomitanza con l'invio della scheda di cui al punto precedente (la
prima scadenza e' fissata per l'anno 2001);
- nell'ambito dell'esercizio della funzione di controllo delle acque
possono integrare, qualora lo ritengano opportuno, la rete a valenza
regionale con ulteriori stazioni o ulteriori parametri; la
comunicazione annuale alla Regione deve essere comunque limitata alle
stazioni concordate ed ai parametri contenuti nel DLgs 152/99.
Al fine di esercitare la deroga di cui all'art. 16 del DLgs 152/99 le
Amministrazioni provinciali comunicano il verificarsi di particolari
situazioni meteorologiche o geografiche all'Amministrazione regionale
che potra' assumere gli atti conseguenti dandone comunicazione al
Ministero e all'Unione Europea.
(segue allegato fotografato)