REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE 28 luglio 2000, n. 7206

Adozione atto di indirizzo alle Amministrazioni provinciali finalizzato all'esercizio coordinato della delega di cui all'art. 116 della L.R. 3/99 "Acque idonee alla molluschicoltura"

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Vista la delibera di Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995,                
esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Direttiva della               
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                  
dato atto:                                                                      
- del DLgs 27 gennaio 1992, n. 131 che da' attuazione alla Direttiva            
79/923/CEE relativa ai requisiti di qualita' delle acque destinate              
alla molluschicoltura;                                                          
- del DLgs 30 dicembre 1993, n. 530 di attuazione della direttiva               
91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla                   
produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;                    
- della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e              
locale" ed in particolare l'art. 116 "Acque idonee alla                         
molluschicoltura" che delega alle Province le funzioni di                       
designazione delle acque costiere e salmastre idonee alla                       
molluschicoltura e allo sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi e           
l'assunzione delle azioni conseguenti;                                          
- del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle              
acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE                
concernente  il trattamento delle acque reflue urbane e della                   
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                       
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole" che agli artt. 14, 15, 16 e 17 del "Capo II: Acque a                  
specifica destinazione" riprende quanto stabilito dalla normativa               
comunitaria e abroga all'art. 63 il DLgs 131/92 di primo recepimento            
della sopracitata normativa;                                                    
considerato:                                                                    
- che le funzioni delegate con la L.R. 3/99 devono essere esercitate            
dalle  Amministrazioni provinciali in coerenza con gli adempimenti              
previsti negli artt. 14 e 15 del DLgs 152/99;                                   
- che nel 1994 la Regione ha proceduto alla prima classificazione               
delle acque e ha effettuato l'accertamento della qualita' delle acque           
designate fornendo annualmente al Ministero dell'Ambiente e alla                
Unione Europea le informazioni sulla attivita' svolta;                          
- che l'esercizio della delega e' stato trattato in specifiche                  
riunioni con i rappresentanti  delle Amministrazioni provinciali                
costiere interessate durante le quali e' stata concordata la                    
necessita' di dare continuita' all'azione svolta attraverso la                  
redazione di un atto di indirizzo per l'esercizio delle funzioni                
delegate;                                                                       
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio                  
Disciplina e Controllo delle acque, dott.ssa Francesca Piazza, per              
quanto riguarda la regolarita' tecnica del presente provvedimento,              
reso ai sensi della L.R. 41/92, art. 4, comma 6;                                
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Promozione Indirizzo e Controllo ambientale, dott. Sergio Garagnani,            
per quanto riguarda la legittimita' del presente provvedimento, reso            
ai sensi della L.R. 41/92, art. 4, comma 6;                                     
determina:                                                                      
a) di adottare come parte integrante e sostanziale della presente               
determinazione l'allegato: "Atto di indirizzo alle Amministrazioni              
provinciali finalizzato all'esercizio coordinato della delega di cui            
all'art. 116 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ôAcque idonee  alla                
molluschicoltura'";                                                             
b) di trasmettere il presente atto  alle Amministrazioni provinciali            
e all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA),                 
identificata dalla legge di delega supporto tecnico alle                        
Amministrazioni provinciali per l'esercizio della funzione;c) di                
pubblicare il seguente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione              
Emilia-Romagna.                                                                 
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Leopolda Boschetti                                                              
Atto di indirizzo alle Amministrazioni provinciali finalizzato                  
all'esercizio coordinato della delega di cui all'art. 116 della L.R.            
21 aprile 1999, n. 3 "Acque idonee alla molluschicoltura"                       
Con il presente atto si forniscono alle Amministrazioni provinciali             
di Ferrara, Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini alcuni indirizzi per                
l'esercizio coordinato della attivita' di cui all'art. 116 della L.R.           
21 aprile 1999, n. 3 "Acque idonee alla molluschicoltura" dando                 
continuita' all'azione gia' svolta dall'Amministrazione regionale               
nell'esercizio della funzione di cui al DLgs 11 maggio 1999, n. 152.            
Con delibera di Giunta regionale n. 5210 del 18 ottobre 1994 "Prima             
designazione delle acque  destinate all'allevamento e/o alla raccolta           
di molluschi bivalvi e gasteropodi di cui all'art. 4, comma 1, lett.            
a), DLgs 131/92" sono state individuate le aree dove sono presenti              
sia allevamenti di molluschi bivalvi, tra cui prevale la specie                 
Mytilus galloprovincialis (mitile), sia le aree sede di banchi e                
popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi che rivestono           
un interesse economico, tra cui la specie Chamalea gallina e la                 
specie Tapes.                                                                   
In base alla delega di cui alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e in                  
coerenza con gli artt. 14 e 15 del DLgs 152/99 le Amministrazioni               
provinciali svolgono le seguenti funzioni:                                      
1) procedono alla ridesignazione delle aree  gia' definite anche                
attraverso l'estensione delle aree gia' segnalate;                              
2) curano l'esecuzione dell'attivita' di monitoraggio finalizzata               
all'accertamento delle caratteristiche di qualita' delle stesse;                
3) trasmettono i risultati del monitoraggio con le modalita' fissate            
dalla Disciplina comunitaria nonche' secondo le modalita' che saranno           
stabilite con decreto del Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art.            
3, comma 7 del DLgs 152/99;                                                     
4) convocano una conferenza di servizi di tutti i soggetti pubblici             
interessati qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti                     
necessita' di tutela delle acque designate.                                     
In particolare le Province:                                                     
- provvedono a ridesignare le acque destinate  alla molluschicoltura            
cercando maggiore continuita' tra le zone di cui alla delibera                  
regionale n. 5210, anche con l'inserimento di porzioni di zone                  
attualmente non utilizzate  per l'allevamento, ma che potrebbero                
essere destinate a tale scopo a seguito di programmazione locale;               
- coordinano l'attivita' di monitoraggio che deve essere svolta in              
modo da garantire un continuo e costante flusso di dati su un numero            
di stazioni rappresentative di zone omogenee per qualita' e pressione           
antropica;                                                                      
- le stazioni devono essere scelte tra quelle contenute nelle reti di           
controllo gia' in essere tra cui si cita la rete strutturata ai fini            
del Piano di sorveglianza sanitaria regionale di cui alla circolare             
regionale n. 19 del 26 marzo 1996;                                              
- l'attivita' di monitoraggio deve essere condotta secondo quanto               
previsto dall'Allegato 2, Sezione C del DLgs 152/99, rispettando sia            
i parametri in essa contenuti che le frequenze indicate; a tal fine             
le Amministrazioni provinciali si faranno promotrici di intese e di             
accordi tra gli Enti che a vario titolo svolgono attivita' di                   
monitoraggio al fine di evitare duplicazioni di attivita' realizzando           
un programma di indagine multidisciplinare sia sui molluschi che                
sull'acqua, basato sulle variabili fisiche, chimiche e biologiche;              
- forniscono i risultati del monitoraggio con cadenza annuale, entro            
il mese di marzo di ogni anno, secondo la scheda allegata predisposta           
da ANPA ai sensi della direttiva comunitaria 95/337/CEE "Decisione              
della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica la decisione                
92/446/CEE concernente questionari relativi alle direttive del                  
settore acque"; la scadenza tiene conto della necessita' di                     
coordinamento delle informazioni sia in sede regionale sia in sede              
ministeriale, ai fini dell'invio dei dati elaborati all'Unione                  
Europea, entro il mese di ottobre di ogni anno;                                 
- presentano una relazione particolareggiata sulle acque designate e            
sulle loro caratteristiche essenziali con cadenza biennale in                   
concomitanza con l'invio della scheda di cui al punto precedente (la            
prima scadenza e' fissata per l'anno 2001);                                     
- nell'ambito dell'esercizio della funzione di controllo delle acque            
possono integrare, qualora lo  ritengano opportuno, la rete a valenza           
regionale con ulteriori stazioni o ulteriori parametri; la                      
comunicazione annuale alla Regione deve essere comunque limitata alle           
stazioni concordate ed ai parametri contenuti nel DLgs 152/99.                  
Al fine di esercitare la deroga di cui all'art. 16 del DLgs 152/99 le           
Amministrazioni provinciali comunicano il verificarsi di particolari            
situazioni meteorologiche o geografiche all'Amministrazione regionale           
che potra' assumere gli atti conseguenti dandone comunicazione al               
Ministero e all'Unione Europea.                                                 
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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