DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2001, n. 162
Disposizioni per il controllo della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta', per gli interventi attuativi dei programmi di edilizia convenzionata-agevolata
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" e
successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il DPR n. 403 del 20 ottobre 1998 "Regolamento di attuazione degli
articoli 1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative";
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione pubblica 8/99, prot. 44700/99 del 22
ottobre 1999 "Modalita' di svolgimento delle procedure di controllo
previste dall'art. 11 del DPR 20 ottobre 1998, n.403. Regolamento di
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127
in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative";
viste:
- la Legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale"
e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme per l'edilizia
residenziale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- la Legge 28 gennaio 1994, n. 85;
- la L.R. 3 luglio 1998, n. 19 "Norme in materia di riqualificazione
urbana";
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 2210 del 23 novembre
1994 recante norme per l'edilizia residenziale pubblica -
Programmazione per il quadriennio 1992-1995;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 745 del 30 ottobre
1997, "Fondi di edilizia residenziale pubblica. Quadriennio 1992/95.
Contributi buoni casa. Utilizzazione residue disponibilita'";
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1356 del 15 febbraio
2000 "Criteri per la programmazione delle risorse di edilizia
residenziale pubblica. Programma 1999/2000. Bando per la
realizzazione di alloggi sociali. DLgs 286/96";
- il comma 5 dell'art. 1 della L.R. n. 8 del 25 febbraio 2000
"Provvedimenti urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica";
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 134 del 21 dicembre
2000, "Programmazione del 15% delle risorse destinate alle politiche
abitative dalla deliberazione del Consiglio regionale 1356/00 e delle
economie di programmazione del quadriennio 1992/1995";
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 438 del 9 ottobre 1996
con la quale si stabiliscono le procedure amministrative e
finanziarie per la gestione dei programmi attuativi delle Leggi
179/92 e 457/78, per gli interventi di edilizia agevolata;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 697 del 30 luglio 1997
che modifica la deliberazione del Consiglio regionale n. 2210 del 23
novembre 1994 e n. 438 del 9 ottobre 1996;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1416 del 29 febbraio
2000 con la quale si approvano l'intervento straordinario per
l'acquisto della prima casa di abitazione in casi di dissesto
finanziario e le procedure per la concessione dei contributi;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 133 del 21 dicembre
2000 "Programma di edilizia residenziale pubblica 1999-2000.
Procedure amministrative e finanziarie. Determinazione dei limiti di
costo degli interventi";
considerato che:
- la documentazione occorrente per l'accertamento dei requisiti
soggettivi dei beneficiari di contributo pubblico, sia in conto
interessi che in conto capitale, per gli interventi di edilizia
convenzionata agevolata puo' essere certificata mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorieta';
- l'art. 11, comma 1 del DPR 403/98 "Regolamento di attuazione degli
articoli 1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative" stabilisce che
le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive ricevute;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione pubblica n. 8 del 22 ottobre 1999
fornisce indicazioni alle pubbliche Amministrazioni sulle modalita'
di svolgimento delle procedure di controllo previste dall'art. 11 del
DPR 403/98;
constatato che, in applicazione della normativa sopracitata, e'
necessario stabilire modalita' concrete e criteri di riferimento
attraverso i quali garantire ed attivare una puntuale ed uniforme
procedura di controllo sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorieta' ricevute per la concessione
del contributo pubblico per gli interventi attuativi dei programmi di
edilizia convenzionata agevolata;
dato atto:
- del parere di regolarita' tecnica del presente atto, espresso dal
Responsabile del Servizio Programmi edilizi arch. Piero Orlandi in
attuazione dell'art. 4 - comma 6 - della L.R. 19 novembre 1992, n. 41
e del punto 3.1 della propria deliberazione n.2541 del 4 luglio
1995;
- del parere favorevole in merito alla legittimita' della presente
deliberazione espresso dal Direttore generale dell'Area
Programmazione e Pianificazione urbanistica dott. Roberto Raffaelli,
ai sensi dell'art. 4, comma 6 - della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e
del punto 3.1 della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale.
Politiche abitative. Riqualificazione urbana,
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le
disposizioni di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, per il controllo della veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta'
ricevute per la concessione del contributo pubblico per gli
interventi attuativi dei programmi di edilizia convenzionata
agevolata, ivi compresi gli interventi di edilizia agevolata con
disponibilita' finanziarie derivanti da fondi di sovvenzionata e gli
interventi staordinari;
b) di stabilire che l'istruttoria amministrativa, ai fini del
controllo della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto notorio, e' in carico al Servizio competente
in materia;
c) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO "A"
Disposizioni per il controllo della veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorieta'
1) Oggetto del controllo
Sono oggetto del controllo le dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorieta' ricevute quale attestazione
del possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari di contributo
pubblico, come stabilito dalle procedure amministrative per la
gestione degli interventi attuativi dei programmi di edilizia
convenzionata agevolata, di edilizia agevolata con disponibilita'
finanziarie derivanti da fondi di sovvenzionata e degli interventi
straordinari.
Sono, inoltre, oggetto di controllo il rispetto degli obblighi
specifici, autocertificati, dei beneficiari di contributo pubblico,
cosi' come previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale
438/96 "Procedure amministrative e finanziarie per la gestione dei
programmi attuativi delle Leggi 179/92 e 457/78, per gli interventi
di edilizia agevolata" e dalla deliberazione del Consiglio regionale
n. 133 del 21 dicembre 2000 "Programma di Edilizia residenziale
pubblica 1999-2000. Procedure amministrative e finanziarie.
Determinazione dei limiti di costo degli interventi".
2) Tipologia dei controlli
2.1 - Controllo puntuale - il controllo e' effettuato su singole
dichiarazioni dove sussistono ragionevoli dubbi sulla veridicita' del
loro contenuto od in caso di dichiarazioni contenenti errori
evidenti.
Il numero delle certificazioni sottoposte a questa tipologia di
controllo non e' computato al fine del raggiungimento della
percentuale prevista per il controllo a campione, di cui al punto
2.2;
2.2 - Controllo a campione - il controllo e' effettuato sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorieta'
nella misura del 5%, nell'arco dell'anno solare, del totale degli
interventi conclusi, all'interno di ogni singola tipologia di
contribuzione; ogni selezione e' messa a verbale e firmata dal
Responsabile del Servizio competente in materia.
Il Responsabile del Servizio competente, in considerazione delle
molteplici tipologie di intervento, puo' fissare una percentuale
diversa degli interventi conclusi da sottoporre a controllo.
Poiche' il contributo regionale a favore dei soggetti attuatori o di
singoli beneficiari puo' essere liquidato in conto capitale od
erogato in conto interessi, e' opportuno precisare che si intende
concluso l'intervento che beneficia di contributo in conto capitale,
quando la Regione ha provveduto alla liquidazione del saldo del
contributo spettante, mentre per gli interventi soggetti a
contribuzione in conto interessi, per procedere al controllo, e'
necessario che sia stata erogata al beneficiario almeno una
semestralita' di contributo.
Le cooperative a proprieta' indivisa e le fondazioni, ai consigli di
amministrazione delle quali e' demandato l'accertamento dei requisiti
soggettivi, devono, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
fatta dal Servizio competente, trasmettere gli attestati dei
requisiti soggettivi riferiti agli interventi ricadenti nella
percentuale da sottoporre al controllo a campione.
3) Metodologia dei controlli
3.1 - Controllo diretto - si applica nel caso sia possibile accedere
direttamente, tramite interconnessione telematica, alle informazioni
detenute dall'amministrazione certificante.
3.2 - Controllo indiretto - si utilizza nel caso non esista
interconnessione telematica fra amministrazione procedente ed
amministrazione certificante.
Le richieste di verifica nei confronti delle amministrazioni
certificanti sono avanzate dal Responsabile del Servizio competente
in materia.
Con la richiesta di verifica si chiede all'amministrazione
certificante la conferma scritta della corrispondenza della
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorieta'
con le risultanze dei registri o degli atti da essa custoditi.
Al fine di salvaguardare la tempestivita' ed immediatezza della
verifica, lo scambio delle informazioni relative alle operazioni di
controllo, fra il Servizio competente in materia, in qualita' di
amministrazione procedente, e le amministrazioni certificanti, e'
documentato con atto scritto, usando prioritariamente la
comunicazione via fax e posta elettronica.
4) Adempimenti
4.1 - Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto
notorio, il soggetto a cui e' imputabile l'asserzione mendace decade
dai benefici conseguiti con l'obbligo di restituire alla Regione il
contributo percepito, maggiorato degli interessi legali.
Per l'esecuzione delle ulteriori obbligazioni di cui all'art. 26
della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, gli atti sono trasmessi
all'Autorita' giudiziaria.
4.2 - Per ottemperare l'obbligo di pubblicita' richiesto, gli esiti
dei controlli sono comunicati al Dipartimento della Funzione pubblica
e pubblicati una volta all'anno nel Bollettino Ufficiale della
Regione.