REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2001, n. 162

Disposizioni per il controllo della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta', per gli interventi attuativi dei programmi di edilizia convenzionata-agevolata

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamate:                                                                     
- la Legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulla documentazione                    
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" e              
successive modificazioni ed integrazioni;                                       
- la Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento            
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di              
controllo" e successive modificazioni ed integrazioni;                          
- il DPR n. 403 del 20 ottobre 1998 "Regolamento di attuazione degli            
articoli 1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di             
semplificazione delle certificazioni amministrative";                           
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -                    
Dipartimento della Funzione pubblica 8/99, prot. 44700/99 del 22                
ottobre 1999 "Modalita' di svolgimento delle procedure di controllo             
previste dall'art. 11 del DPR 20 ottobre 1998,  n.403. Regolamento di           
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127           
in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative";             
viste:                                                                          
- la Legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale"            
e successive modificazioni ed integrazioni;                                     
- la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme per l'edilizia                       
residenziale" e successive modificazioni ed integrazioni;                       
- la Legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni ed                
integrazioni;                                                                   
- la Legge 28 gennaio 1994, n. 85;                                              
- la L.R. 3 luglio 1998, n. 19 "Norme in materia di riqualificazione            
urbana";                                                                        
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 2210 del 23 novembre              
1994 recante norme per l'edilizia residenziale pubblica -                       
Programmazione per il quadriennio 1992-1995;                                    
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 745 del 30 ottobre                
1997, "Fondi di edilizia residenziale pubblica. Quadriennio 1992/95.            
Contributi buoni casa. Utilizzazione residue disponibilita'";                   
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1356 del 15 febbraio              
2000 "Criteri per la programmazione delle risorse di edilizia                   
residenziale pubblica. Programma 1999/2000. Bando per la                        
realizzazione di alloggi sociali. DLgs 286/96";                                 
- il comma 5 dell'art. 1 della L.R. n. 8 del 25 febbraio 2000                   
"Provvedimenti urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica";           
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 134 del 21 dicembre               
2000, "Programmazione del 15% delle risorse destinate alle politiche            
abitative dalla deliberazione del Consiglio regionale 1356/00 e delle           
economie di programmazione del quadriennio 1992/1995";                          
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 438 del 9 ottobre 1996            
con la quale si stabiliscono le procedure amministrative e                      
finanziarie per la gestione  dei programmi attuativi delle Leggi                
179/92 e 457/78, per gli interventi di edilizia agevolata;                      
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 697 del 30 luglio 1997            
che modifica la deliberazione del Consiglio regionale n. 2210 del 23            
novembre 1994 e n. 438 del 9 ottobre 1996;                                      
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1416 del 29 febbraio              
2000 con la quale si approvano l'intervento straordinario per                   
l'acquisto della prima casa di abitazione in casi di dissesto                   
finanziario e le procedure per la concessione dei contributi;                   
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 133 del 21 dicembre               
2000 "Programma di edilizia residenziale pubblica 1999-2000.                    
Procedure amministrative e finanziarie. Determinazione dei limiti di            
costo degli interventi";                                                        
considerato che:                                                                
- la documentazione occorrente per l'accertamento dei requisiti                 
soggettivi dei beneficiari di contributo pubblico, sia in conto                 
interessi che in conto capitale, per gli interventi di edilizia                 
convenzionata agevolata puo' essere certificata mediante                        
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorieta';            
- l'art. 11, comma 1 del DPR 403/98 "Regolamento di attuazione degli            
articoli 1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997,  n.127, in materia di             
semplificazione delle certificazioni amministrative" stabilisce che             
le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei                  
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni              
sostitutive ricevute;                                                           
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -                    
Dipartimento della Funzione pubblica n. 8 del 22 ottobre 1999                   
fornisce indicazioni alle pubbliche Amministrazioni sulle modalita'             
di svolgimento delle procedure di controllo previste dall'art. 11 del           
DPR 403/98;                                                                     
constatato che, in applicazione della normativa sopracitata, e'                 
necessario stabilire modalita' concrete e criteri di riferimento                
attraverso i quali garantire ed attivare una puntuale ed uniforme               
procedura di controllo sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive            
di certificazione e di atto di notorieta' ricevute per la concessione           
del contributo pubblico per gli interventi attuativi dei programmi di           
edilizia convenzionata agevolata;                                               
dato atto:                                                                      
- del parere di regolarita' tecnica del presente atto, espresso dal             
Responsabile del Servizio Programmi edilizi arch. Piero Orlandi in              
attuazione dell'art. 4 - comma 6 - della L.R. 19 novembre 1992, n. 41           
e del punto 3.1 della propria deliberazione  n.2541 del 4 luglio                
1995;                                                                           
- del parere favorevole in merito alla legittimita' della presente              
deliberazione espresso dal Direttore generale dell'Area                         
Programmazione e Pianificazione urbanistica dott. Roberto Raffaelli,            
ai sensi dell'art. 4, comma 6 - della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e            
del punto 3.1 della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;            
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale.                    
Politiche abitative. Riqualificazione urbana,                                   
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le                    
disposizioni di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale            
del presente provvedimento, per il controllo della veridicita' delle            
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta'             
ricevute per la concessione del contributo pubblico per gli                     
interventi attuativi dei programmi di edilizia convenzionata                    
agevolata, ivi compresi gli interventi di edilizia agevolata con                
disponibilita' finanziarie derivanti da fondi di sovvenzionata e gli            
interventi staordinari;                                                         
b) di stabilire che l'istruttoria amministrativa, ai fini del                   
controllo della veridicita' delle  dichiarazioni sostitutive di                 
certificazione e di atto notorio, e' in carico al Servizio competente           
in materia;                                                                     
c) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO "A"                                                                    
Disposizioni per il controllo della veridicita' delle dichiarazioni             
sostitutive di certificazione e di atto di notorieta'                           
1) Oggetto del controllo                                                        
Sono oggetto del controllo le dichiarazioni sostitutive di                      
certificazione e di atto di notorieta' ricevute quale attestazione              
del possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari di contributo             
pubblico, come stabilito dalle procedure amministrative per la                  
gestione degli interventi attuativi dei programmi di edilizia                   
convenzionata agevolata, di edilizia agevolata con disponibilita'               
finanziarie derivanti da fondi di sovvenzionata e degli interventi              
straordinari.                                                                   
Sono, inoltre, oggetto di controllo il rispetto degli obblighi                  
specifici, autocertificati, dei beneficiari di contributo pubblico,             
cosi' come previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale                 
438/96 "Procedure amministrative e finanziarie per la gestione dei              
programmi attuativi delle Leggi 179/92 e 457/78, per gli interventi             
di edilizia agevolata" e dalla deliberazione del Consiglio regionale            
n. 133 del 21 dicembre 2000 "Programma di Edilizia residenziale                 
pubblica 1999-2000. Procedure amministrative e finanziarie.                     
Determinazione dei limiti di costo degli interventi".                           
2) Tipologia dei controlli                                                      
2.1 - Controllo puntuale - il controllo e' effettuato su singole                
dichiarazioni dove sussistono ragionevoli dubbi sulla veridicita' del           
loro contenuto od in caso di dichiarazioni contenenti errori                    
evidenti.                                                                       
Il numero delle certificazioni sottoposte a questa tipologia di                 
controllo non e' computato al fine del raggiungimento della                     
percentuale prevista per il controllo a campione, di cui al punto               
2.2;                                                                            
2.2 - Controllo a campione - il controllo e' effettuato sulle                   
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorieta'             
nella misura del 5%, nell'arco dell'anno solare, del totale degli               
interventi conclusi, all'interno di ogni singola tipologia di                   
contribuzione; ogni selezione e' messa a verbale e firmata dal                  
Responsabile del Servizio competente in materia.                                
Il Responsabile del Servizio competente, in considerazione delle                
molteplici tipologie di intervento, puo' fissare una percentuale                
diversa degli interventi conclusi  da sottoporre a controllo.                   
Poiche' il contributo regionale a favore dei soggetti attuatori o di            
singoli beneficiari puo' essere liquidato in conto capitale od                  
erogato in conto interessi, e' opportuno precisare che si intende               
concluso l'intervento che beneficia di contributo in conto capitale,            
quando la Regione ha provveduto alla liquidazione del saldo del                 
contributo spettante, mentre per gli interventi soggetti a                      
contribuzione in conto interessi, per procedere al controllo, e'                
necessario che sia stata erogata al beneficiario almeno una                     
semestralita' di contributo.                                                    
Le cooperative a proprieta' indivisa e le fondazioni, ai consigli di            
amministrazione delle quali e' demandato l'accertamento dei requisiti           
soggettivi, devono, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta             
fatta dal Servizio competente, trasmettere gli attestati dei                    
requisiti soggettivi riferiti agli interventi ricadenti nella                   
percentuale da sottoporre al controllo a campione.                              
3) Metodologia dei controlli                                                    
3.1 - Controllo diretto - si applica nel caso sia possibile accedere            
direttamente, tramite interconnessione telematica, alle informazioni            
detenute dall'amministrazione certificante.                                     
3.2 - Controllo indiretto - si utilizza nel caso non esista                     
interconnessione telematica fra amministrazione procedente ed                   
amministrazione certificante.                                                   
Le richieste di verifica nei confronti delle amministrazioni                    
certificanti sono avanzate dal Responsabile del Servizio competente             
in materia.                                                                     
Con la richiesta di verifica si chiede all'amministrazione                      
certificante la conferma scritta della corrispondenza della                     
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorieta'             
con le risultanze dei registri o degli atti da essa custoditi.                  
Al fine di salvaguardare la tempestivita' ed immediatezza della                 
verifica, lo scambio delle informazioni relative alle operazioni di             
controllo, fra il Servizio competente in materia, in qualita' di                
amministrazione procedente, e le amministrazioni certificanti, e'               
documentato con atto scritto, usando prioritariamente la                        
comunicazione via fax e posta elettronica.                                      
4) Adempimenti                                                                  
4.1 - Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicita' del            
contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto           
notorio, il soggetto a cui e' imputabile l'asserzione mendace decade            
dai benefici conseguiti con l'obbligo di restituire alla Regione il             
contributo percepito, maggiorato degli interessi legali.                        
Per l'esecuzione delle ulteriori obbligazioni di cui all'art. 26                
della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, gli atti sono trasmessi                      
all'Autorita' giudiziaria.                                                      
4.2 - Per ottemperare l'obbligo di pubblicita' richiesto, gli esiti             
dei controlli sono comunicati al Dipartimento della Funzione pubblica           
e pubblicati una volta all'anno nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione.                                                                        

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