DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2001, n. 154
L.R. 5 luglio 1999, n. 14, art. 16: Individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle citta' d'arte
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, ed in particolare l'art. 12 che,
al terzo comma, stabilisce che le Regioni individuano i comuni ad
economia prevalentemente turistica e le citta' d'arte o le zone del
territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico
nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di
apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio e
possono derogare all'obbligo di cui al comma 4 dell'art. 11 del
medesimo decreto;
- la circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato n. 3463/C del 25 marzo 1999 con la quale lo stesso
Ministero raccomandava alle Regioni di procedere, nelle more della
definizione dei provvedimenti legislativi in fase di approvazione,
all'adozione di atti amministrativi relativi agli aspetti di
maggiore rilevanza imposti dal provvedimento di riforma;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 478 del 12 aprile 1999
che, in ottemperanza a quanto raccomandato dalla citata circolare
MICA, ha confermato in fase di prima attuazione l'elenco delle zone
turistiche (comprendenti zone di riviera, citta' d'arte, zone
termali e zone montane e altre localita') e delle localita' sedi di
mercati domenicali indicate negli Allegati n. 1 e n.2 della L.R.
40/84 e successive modificazioni, ai fini della determinazione degli
orari di vendita degli esercizi al dettaglio ai sensi dell'art. 12
del DLgs 114/98;
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio
in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114" che,
all'art. 16, definisce i criteri e le modalita' di individuazione, da
parte della Giunta regionale, dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e delle citta' d'arte;
preso atto delle richieste presentate dai Comuni per essere
individuati dalla Giunta regionale quali comuni ad economia
prevalentemente turistica o citta' d'arte;
ritenuto:
- di dover individuare quali comuni ad economia prevalentemente
turistica o citta' d'arte tutti i comuni che hanno presentato domanda
e per i quali risulta avvenuta una piena ed efficace concertazione ai
sensi dell'art. 16 della L.R. 14/99;
- di dover individuare quali comuni ad economia prevalentemente
turistica o citta' d'arte, con le limitazioni territoriali gia'
previste negli Allegati n. 1 e n. 2 della L.R. 40/84 e successive
modificazioni, anche i comuni che, pur non avendo portato a termine
con esito favorevole il procedimento di concertazione, erano gia'
stati inseriti negli Allegati n. 1 e n. 2 della L.R. 40/84 e
successive modificazioni, per consentire ai medesimi di dare
continuita' alla disciplina degli orari di apertura e alla deroga
alla chiusura nelle giornate domenicali e festive, e per assicurare
agli operatori la certezza e la continuita' normativa in materia di
orari, anche considerato che il DLgs 114/98 prevede una maggiore
autonomia e flessibilita' nella determinazione degli orari di
vendita;
ritenuto inoltre, per le medesime motivazioni, di riconfermare fino
al 30 giugno 2001 l'elenco delle zone turistiche e delle localita'
sedi di mercati domenicali indicate negli Allegati n. 1 e n. 2 della
L.R. 40/84 e successive modificazioni, relativamente ai comuni che
non hanno ancora richiesto di essere individuati quali comuni ad
economia prevalentemente turistica o citta' d'arte;
dato atto:
- che al momento si ritiene di non inserire nell'elenco dei comuni ad
economia prevalentemente turistica o citta' d'arte i comuni per i
quali non risulta avvenuta una piena ed efficace concertazione e che
non erano gia' stati inseriti negli Allegati n. 1 e n. 2 della L.R.
40/84 e successive modificazioni;
- che per nuove eventuali domande si provvedera' con successiva
deliberazione della Giunta regionale;
dato atto altresi':
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Attivita' produttive, dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimita'
del presente atto ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19
novembre 1992, n. 41;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Programmazione della distribuzione commerciale, dott.ssa Paola
Castellini, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto ai
sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:
- di individuare quali Comuni ad economia prevalentemente turistica o
citta' d'arte, con l'indicazione delle zone del territorio e dei
periodi di maggiore afflusso turistico, i comuni indicati
nell'allegato alla presente deliberazione;
- di riconfermare fino al 30 giugno 2001, relativamente ai Comuni che
non hanno ancora presentato domanda, l'elenco delle zone turistiche e
delle localita' sedi di mercati domenicali indicate negli Allegati n.
1 e n. 2 alla L.R. 40/84 e successive modificazioni;
- di non individuare nella fase attuale quali comuni ad economia
prevalentemente turistica o citta' d'arte i comuni per i quali non
risulta avvenuta una piena ed efficace concertazione;
2) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
(segue allegato fotografato)