REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2000, n. 2684

Convenzione con la Coop. Architetti ed Ingegneri - Urbanistica Scrl di Reggio Emilia per la realizzazione di uno studio e indagine sulle esigenze conoscitive dei pianificatori territoriali in relazione ai dati geologici

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamate le Leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 8 luglio 1977,            
n. 32, relative alla "Formazione di una cartografia regionale",                 
l'art. 18 della Legge 67/88  "Piano annuale 1988 per la salvaguardia            
ambientale", la Legge 305/89 e la Legge 438/95, articolo 4-sexies;              
(omissis)  delibera:                                                            
1) di conferire alla Cooperativa Architetti e Ingegneri - Urbanistica           
Scrl di Reggio Emilia, in conformita' alle premesse e per gli                   
obiettivi in queste specificate, l'incarico di realizzare uno "Studio           
e indagine sulle esigenze conoscitive dei pianificatori territoriali            
in relazione ai dati geologici", con le modalita' e i tempi previsti            
nello schema di convenzione allegato, che si approva, parte                     
integrante della presente deliberazione;                                        
2) di dare atto che alla stipula della convenzione stessa provvedera'           
il Responsabile del Servizio Sistemi informativi geografici;                    
3) di corrispondere alla Cooperativa Architetti e Ingegneri -                   
Urbanistica Scrl di Reggio Emilia la somma di Lit. 60.000.000 (pari a           
30.987,41 Euro), piu' Lit. 12.000.000 (pari a 6.197,48 Euro) per IVA            
20%, per complessive Lit. 72.000.000 (pari a 37.184,9 Euro) per                 
l'espletamento delle attivita' previste al punto 1);la corresponsione           
della sopra citata somma avverra' in tre soluzioni uguali a                     
presentazione di regolari fatture: la prima, previa sottoscrizione              
della convenzione, dopo aver svolto il 20% dell'incarico affidato e             
dichiarazione dell'attivita' svolta da parte del responsabile del               
progetto, dott. Raffaele Pignone, la seconda per aver svolto il 50%             
del lavoro, previa dichiarazione del responsabile del progetto, la              
terza a lavoro ultimato previa attestazione da parte del responsabile           
del progetto;                                                                   
4) di impegnare la spesa complessiva di cui al punto 3) che precede             
di Lit. 72.000.000 (pari a 37.184,9 Euro) IVA compresa, registrata              
con il n. 5642 di impegno,  sul Capitolo 03850 "Spese per la                    
formazione di  una cartografia regionale (L.R. 19 aprile 1975, n.               
24)" (art. 2) del Bilancio per l'esercizio finanziario 2000, che e'             
dotato della necessaria disponibilita';                                         
5) di dare atto che ai sensi dell'art. 61 della L.R. 31/77, cosi'               
come sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94, il Responsabile del              
Servizio Sistemi informativi geografici provvedera', con propri atti,           
alla liquidazione della spesa di cui al punto 4), sulla base                    
dell'attivita' svolta, previa certificazione rilasciata dal                     
responsabile del progetto regionale sulla corrispondenza del lavoro             
svolto secondo le modalita' indicate nella convenzione allegata;                
(omissis)                                                                       
ALLEGATO                                                                        
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e la Cooperativa            
Architetti e Ingegneri - Urbanistica Scrl di Reggio Emilia per la               
realizzazione di uno studio e indagine sulle esigenze conoscitive dei           
pianificatori territoriali in relazione ai dati geologici                       
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di                 
legge,                                                                          
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna, c.f. e p.i. n. 80062590379 rappresentata             
dal Responsabile del Servizio Sistemi informativi geografici, ing.              
Gian Paolo Artioli, che interviene nel presente atto per dare                   
attuazione alla deliberazione di Giunta regionale n. . . . . . del .            
. . . . . . . esecutiva ai sensi di legge;                                      
Cooperativa Architetti e Ingegneri - Urbanistica Scrl con sede in               
Reggio Emilia, Via Reverberi n. 2, in seguito denominata CAIRE, c.f.            
e p.i. 01704970357, rappresentata dal proprio presidente arch. . . .            
. . . . . . . . . . .                                                           
Premesso:                                                                       
- che la conoscenza fisica e geologica del territorio, nelle sue                
espressioni superficiali e sotterranee, e' una condizione essenziale            
per la sopravvivenza dell'uomo, dei suoi insediamenti, delle sue                
attivita' e delle altre forme di vita organizzate negli ecosistemi;             
- che per diverse carte tematiche previste nel programma di                     
cartografia regionale e' necessaria la preliminare indagine                     
geologica;                                                                      
- che questa documentazione costituisce cosi' la premessa                       
indispensabile per sviluppi di carattere pratico e quindi una valida            
base per la ricerca connessa a numerosi e multiformi temi di geologia           
applicata all'ingegneria, alla ricerca per le attivita' estrattive,             
agli studi di idrogeologia, alla conservazione e utilizzazione del              
suolo, alla pedologia, alla pianificazione urbanistica, alla                    
zonizzazione sismica,  ai progetti di consolidamento degli abitati,             
ecc.;                                                                           
- che il progetto regionale inerente alla realizzazione della carta             
geologica dell'Appennino emiliano-romagnolo, iniziato nel 1978 e che            
vede coinvolti nella sua realizzazione il CNR e le Sedi universitarie           
di Bologna, Firenze, Modena, Padova, Parma, Pavia e Pisa, e' entrato            
nella fase conclusiva per quanto concerne il rilevamento di campagna,           
la relativa restituzione cartografica in scala 1:10.000 e la                    
predisposizione della sintesi in scala 1:25.000-1:50.000;                       
- che all'interno del Piano annuale 1988 per la salvaguardia                    
ambientale di cui all'art. 18 della Legge 67/88, che prevede la                 
realizzazione della Carta geologica nazionale, il Ministero                     
dell'Ambiente ha concesso un contributo di Lit. 3.240.000.000 (pari a           
Euro 1.673.320,35) alla Regione Emilia-Romagna  per  la realizzazione           
di 22 fogli della Carta geologica alla scala 1:50.000;                          
- che anche nell'ambito del Programma triennale 1989/91 per la tutela           
ambientale (Legge 305/89, delibera CIPE del 3 agosto 1990) la Regione           
Emilia-Romagna ha ottenuto un finanziamento di Lit. 10 miliardi, pari           
a Euro 5.164.568,99, (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16/11/1991)  su             
un complessivo  di Lit. 50 miliardi (pari a Euro 25.822.844,95);                
- che il Programma 1989/91 (Legge 305/89) prevede  la realizzazione             
di 8 fogli geologici di pianura (fogli 187, 200, 201, 204,  205, 222,           
223 e  240) e l'integrazione di 4 fogli (180, 199, 220 e 221) con               
rilievi del sottosuolo e una carta di sintesi del rischio                       
geo-ambientale alla scala 1:250.000;                                            
- che con propria deliberazione n. 4685 del 13/10/1992 ha approvato             
la convenzione con il Servizio Geologico nazionale per la                       
realizzazione del programma descritto precedentemente;                          
considerato:                                                                    
- che il Servizio Sistemi informativi geografici ha prodotto una                
notevole quantita' di basi dati geologici in circa venticinque anni             
di attivita' in tutti i settori delle scienze della terra, in                   
particolare: carte geologiche a diverse scale, litologiche, del                 
dissesto della pericolosita' da frane, del rischio geoambientale,               
degli acquiferi del sottosuolo, ecc ... e banche dati numeriche                 
relative a: sondaggi geotecnici, pozzi, sorgenti, archeologia,                  
ecc...;                                                                         
- che tutte le basi dati disponibili devono essere integrate in modo            
da poter rispondere ad utilizzatori di diverse discipline, fornendo             
esiti coordinati;                                                               
- che un progetto di integrazione, delle diverse basi dati, richiede            
l'effettuazione di interviste privilegiate ad utilizzatori interni al           
Servizio Sistemi informativi geografici e agli utilizzatori esterni             
privilegiati (SPDS regionali, Protezione civile, Uffici Tecnici delle           
Comunita' Montane, Province, Consorzi di bonifica, ecc. ...)                    
finalizzate a comprendere le necessita' particolari di gestione dei             
dati e di elaborazioni;                                                         
- che la riorganizzazione della banca dati geologica si rende                   
necessaria e urgente anche in applicazione della L.R. 20/00                     
"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" come                  
strumento di supporto della pianificazione a tutti i livelli                    
istituzionali (comunale, provinciale, regionale, di bacino);                    
- che l'art. 27 della citata legge prevede che tutte le informazioni            
territoriali devono potersi agevolmente confrontare fra loro in modo            
geografico e digitale;                                                          
- che si rende necessario acquisire uno studio e indagine sui                   
fabbisogni informativi degli utenti pianificatori, da articolarsi               
nelle seguenti attivita':                                                       
a) studio dell'organizzazione logica della attuale banca dati                   
geologica, della configurazione  di output e della sua adeguatezza              
alle necessita' degli utilizzatori interni ed esterni ed in                     
particolare alla L.R. 20/00;                                                    
b) studio delle possibilita' di integrazione tra le diverse banche              
dati geologiche, pedologiche e topografiche;                                    
c) studio delle possibilita' di integrazione con banche dati                    
provinciali, comunita' e altri enti;                                            
d) studio delle possibilita' di integrazioni con gli altri Servizi              
provinciali;                                                                    
e) test su un'area campione pari ad un foglio al 50.000 o ad un                 
ambito di bacino, o a un Comune;                                                
f) proposta di progettazione di eventuali nuove banche dati;                    
- che per realizzare un progetto di ristrutturazione della banca dati           
geologica utile agli utilizzatori sia pubblici che privati, e'                  
indispensabile una conoscenza sull'utilizzazione dei dati geologici             
sia ai fini di pianificazioni che progettazione di opere in campo               
ingegneristico ed ambientale e una  conoscenza  sui sistemi                     
informativi;                                                                    
- che CAIRE ha la professionalita' richiesta per la realizzazione di            
uno studio e indagine sulle esigenze conoscitive dei pianificatori              
territoriali in relazione ai dati geologici, in stretta                         
collaborazione  con l'Ufficio Geologico regionale;                              
- che il Responsabile dell'Ufficio Geologico regionale, dott.                   
Raffaele Pignone, seguira' tutte le fasi di lavoro e si raccordera'             
con il Responsabili del Servizio Sistemi informativi geografici sia             
per il lavoro che per il coinvolgimento dei collaboratori del                   
Servizio medesimo che parteciperanno al lavoro;                                 
- che CAIRE, come si desume dal curriculum presentato, offre                    
sufficiente garanzia di fornire il tipo di prestazione di cui                   
necessita questa  Regione  per facilitare lo sviluppo del lavoro in             
oggetto;                                                                        
- che e' opportuno, nell'interesse delle due parti, regolare i                  
rapporti che derivano da  proficua collaborazione;                              
si conviene e si stipula quanto segue.                                          
Art. 1                                                                          
Soggetti e oggetto della convenzione                                            
La Regione Emilia-Romagna e CAIRE convengono di cooperare per la                
realizzazione di uno studio e indagine sulle esigenze conoscitive dei           
pianificatori territoriali  in relazione ai dati geologici.                     
CAIRE e la Regione Emilia-Romagna di comune accordo hanno individuato           
come coordinatore scientifico-organizzativo della ricerca, per le               
attivita' di competenza di CAIRE, il/la dr./dr.ssa . . . . . . . . .            
. . . . . . , socio/a e dipendente di CAIRE. Il/la suddetto/a                   
esperto/a, per tutte le incombenze di carattere amministrativo                  
relative alla presente convenzione, fara' capo all'amministrazione di           
CAIRE stessa.                                                                   
Art. 2                                                                          
Programma di lavoro                                                             
Per il conseguimento degli obiettivi descritti all'art. 1, il lavoro            
concordato si articola secondo le seguenti fasi:                                
a) studio dell'organizzazione logica della attuale banca dati                   
geologica, della configurazione di output e della sua adeguatezza               
alle necessita' degli  utilizzatori interni ed esterni ed in                    
particolare alla L.R. 20/00;                                                    
b) studio delle possibilita' di integrazione tra le diverse banche              
dati geologiche, pedologiche e topografiche;                                    
c) studio delle possibilita' di integrazione con banche dati                    
provinciali, comunita' e altri enti;                                            
d) studio delle possibilita' di integrazioni con gli altri Servizi              
provinciali;                                                                    
e) test su un'area campione pari ad un foglio al 50.000 o ad un                 
ambito di bacino, o a un Comune;                                                
f) proposta di progettazione di eventuali nuove banche dati.                    
Art. 3                                                                          
Durata della convenzione                                                        
La presente convenzione decorre dalla data di esecutivita' della                
deliberazione che approva lo schema di convenzione ed ha una durata             
massima di un anno.                                                             
Art. 4                                                                          
Responsabili della ricerca                                                      
Per l'applicazione della presente convenzione sono individuati quali            
responsabili, per parte regionale, il dr. Raffaele Pignone,                     
responsabile del progetto nonche' dell'Ufficio Geologico e per CAIRE,           
il/la dr./dr.ssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . , socio/a e                
dipendente di CAIRE.                                                            
Art. 5                                                                          
Importo della convenzione                                                       
Per lo svolgimento del programma di lavoro, definito sulla base                 
dell'art. 2 della presente convenzione, la Regione Emilia-Romagna si            
impegna a corrispondere, previa presentazione di regolari fatture, a            
CAIRE la somma di Lit. 60.000.000 (pari a Euro 30.987,41), piu' Lit.            
12.000.000 (pari a Euro 6.197,48) per IVA 20%, per complessive Lit.             
72.000.000 (pari a Euro 37.184,9), somma rivolta a sostenere i costi            
di sviluppo del progetto descritto nelle sue fasi all'art. 2.                   
Detta cifra verra' versata secondo le seguenti modalita', previa                
attestazione di regolarita' dei lavori:                                         
- Lit. 20.000.000 piu' IVA dopo aver svolto il 20% del lavoro, previa           
stipula della convenzione e l'approvazione di un programma operativo            
di lavoro dettagliato da parte del responsabile del progetto                    
regionale;                                                                      
- Lit. 20.000.000 piu' IVA dopo aver svolto il 50% del lavoro;                  
- Lit. 20.000.000, 30% al completamente del lavoro in oggetto.                  
Art. 6                                                                          
Responsabilita' civile e penale                                                 
La Regione e' sollevata da ogni responsabilita' civile e penale per             
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di CAIRE               
durante la permanenza presso i propri uffici, salvo i casi di dolo o            
colpa grave. CAIRE esonera e comunque tiene indenne la Regione da               
qualsiasi impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo, possa ad           
essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente               
contratto, da parte del proprio  personale dipendente.                          
CAIRE, da parte sua, e' sollevata da ogni responsabilita' civile e              
penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale             
della Regione durante  la permanenza nei propri locali, salvo i casi            
di dolo o colpa grave. La Regione esonera e comunque tiene indenne              
CAIRE da qualsiasi impegno e responsabilita' che, a qualsiasi titolo,           
possa ad essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del               
presente contratto, da parte del proprio personale dipendente.                  
Art. 7                                                                          
Utilizzazione dei risultati                                                     
La Regione e CAIRE hanno il diritto di utilizzare per i propri fini             
istituzionali i risultati della ricerca oggetto della presente                  
convenzione. Resta comunque inteso che CAIRE non ha il diritto di               
commercializzazione del prodotto e che la Regione Emilia-Romagna                
dovra' essere sempre menzionato quale ente contributore della                   
ricerca.                                                                        
Art. 8                                                                          
Risoluzione per inadempimento                                                   
espressamente convenuto che il presente contratto si risolve su                 
dichiarazione della Regione, qualora CAIRE non abbia adempiuto alle             
obbligazioni di cui agli artt. 2 e 4, e la diffida all'adempimento              
notificata per lettera raccomandata a CAIRE sia rimasta senza effetto           
nel termine di 20 giorni.                                                       
Nel caso di inadempimenti diversi da quelli previsti al punto                   
precedente, ogni parte contraente puo' risolvere il presente                    
contratto conformemente alle disposizioni di legge.                             
CAIRE si riserva eventualmente di risolvere il contratto nel caso di            
insorgenza di non prevedibili ed obiettive difficolta' scientifiche             
riscontrate anche  dal Responsabile della Regione. In tal caso, i               
responsabili del contratto congiuntamente valuteranno l'ammontare che           
la Regione dovra' corrispondere a CAIRE per l'attivita' fino allora             
svolta.                                                                         
Art. 9                                                                          
Definizione delle controversie                                                  
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia           
che possa nascere dal presente contratto. Nel caso in cui non sia               
possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni eventuale                  
vertenza che insorgesse tra le parti relativamente alla validita',              
interpretazione od esecuzione del presente contratto sara' risolta              
mediante arbitrato rituale ai sensi degli art. 806 e seguenti CPC, ad           
opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati da ciascuna            
delle parti e il terzo, che fungera' da Presidente del collegio                 
arbitrale, dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di           
mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei due                      
contraenti, dal Presidente del Tribunale di Bologna. Gli arbitri                
decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno                  
vincolanti per le parti  e inappellabili.                                       
Art. 10                                                                         
Oneri fiscali                                                                   
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi                   
dell'art. 5, II comma del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive              
modifiche con spesa a carico della parte richiedente.                           
inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B del DPR 26                
ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre               
1982, n. 955.                                                                   
Data . . . . . . . .                                                            
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per CAIRE                                        
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL PRESIDENTE                                     
SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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