DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 1882
Direttiva alle Aziende sanitarie della regione per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'art. 3 - DLgs 229/99
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
di approvare come parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione l'allegata "Direttiva alle Aziende sanitarie per
l'adozione dell'atto aziendale", di cui all'art. 3 del DLgs 229/99.
DIRETTIVA PER L'ATTO AZIENDALE
Premessa
Come previsto nel DLgs 229/99, l'atto aziendale di natura
privatistica che i Direttori generali sono chiamati ad adottare e'
sostanzialmente finalizzato a snellire regole e procedure di
organizzazione e funzionamento dell'Azienda sanitaria, nel rispetto
degli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale e regionale.
Alla luce di quanto gia' disposto dalla L.R. 11/00 in merito ai
principi e criteri generali del Servizio sanitario regionale, agli
elementi costitutivi dell'assetto organizzativo dell'Azienda
sanitaria e alle procedure di acquisto di beni e servizi di importo
entro la soglia comunitaria, i contenuti del presente atto
d'indirizzo si concentrano sui seguenti tre aspetti:
a) sottolineare le principali regole che caratterizzano il contesto
entro cui deve svilupparsi l'Azienda sanitaria. In quanto parte di un
Servizio sanitario regionale e nazionale, l'Azienda e' tenuta a
realizzare, anche attraverso l'atto aziendale, il massimo grado di
flessibilita' e dinamicita' sotto il profilo della qualita' e
dell'efficienza dei servizi, nel rispetto delle scelte effettuate
dall'ordinamento di distinzione delle attribuzioni ai tre livelli
istituzionali (centrale, regionale, aziendale) di governo del
Servizio sanitario nazionale. Immettere il modello aziendale nella
gestione ha infatti significato disegnare un assetto di governo
centrato sui seguenti punti: - autonomia nell'acquisizione,
nell'organizzazione e nella gestione delle risorse come capacita' del
Direttore generale di combinare i fattori produttivi a disposizione
in funzione dei fini dell'azienda, avvalendosi della responsabile
collaborazione e della capacita' propositiva delle varie componenti
tecnico- professionali, sia singole che collegiali, istituzionalmente
previste; - responsabilita' per i risultati sanitari ed
economico-finanziari, quale elemento corrispettivo dell'autonomia,
attraverso una gestione che si avvale delle informazioni di natura
economica nella salvaguardia della qualita' e dell'efficacia degli
interventi. L'autonomia attiene alla gestione ed e' pienamente
compatibile con essa una funzione esterna di definizione degli
obiettivi e degli indirizzi strategici attribuita alla programmazione
regionale e nazionale;
b) precisare criteri e principi che devono guidare le scelte del
Direttore generale in tema di organizzazione e funzionamento dei
servizi dell'Azienda. L'atto aziendale e' stato definito anche come
atto di autorganizzazione, per sottolineare il notevole margine di
autonomia che il medesimo presuppone sia trasferito al Direttore
generale. Anche in questo caso l'autonomia deve esercitarsi entro i
limiti delle principali relazioni funzionali che, secondo la vigente
programmazione sanitaria, devono intercorrere sia tra le varie
componenti aziendali, sia tra queste e il contesto esterno;
c) individuare, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 11/00, il
profilo e le principali funzioni del Direttore sanitario, del
Direttore amministrativo, del Servizio infermieristico e tecnico,
nonche' dei soggetti preposti alle articolazioni aziendali, inclusi
il Collegio di Direzione e il Consiglio dei Sanitari, come richiesto
dal DLgs 229/99.
La presente direttiva, nel definire le relazioni intercorrenti tra
gli alti livelli dirigenziali aziendali, completa il disegno
delineato dalla L.R. 11/00, cosi' costituendo il quadro di
riferimento che consente ai Direttori generali delle Aziende
sanitarie di formulare l'atto aziendale in modo funzionale alle
finalita' previste dal DLgs 229/99.
Dato il grado di maturazione del processo normativo nazionale, una
specifica direttiva dovra' invece essere emanata con riferimento alle
problematiche concernenti le Aziende Ospedaliero-Universitarie.
I collegamenti col contesto
L'esplicitazione dei collegamenti col livello regionale del Servizio
sanitario regionale e col territorio di appartenenza, qui ripresi in
modo esemplificativo, risponde allo scopo di sottolineare la
necessita' che l'organizzazione e il funzionamento della Azienda, e
quindi le sottostanti attribuzioni di responsabilita' e
predisposizione di strumenti, tengano nel dovuto conto il complesso
sistema di relazioni che legano in vario modo l'azienda ai vari
livelli del sistema sanitario ed economico-sociale della Regione.
L'Azienda sanitaria come parte del SSR
Le principali relazioni col SSR nel suo complesso, cui l'Azienda e'
tenuta a corrispondere, possono essere richiamate in sintesi come
segue.
1) Ruolo dell'Azienda nel processo di programmazione sanitaria Con
l'approvazione del PSR, la Regione ha individuato i principali
obiettivi di salute e sta definendo, attraverso i documenti attuativi
regionali, la politica dei servizi. Dalle aziende ci si attende
l'attivazione del processo che portera', in risposta ai bisogni di
assistenza sanitaria individuati nei Piani per la salute,
all'elaborazione dei Piani attuativi locali, dei Piani di azione
triennali e dei Piani annuali di attivita'.
2) Ruolo dell'Azienda nell'ambito della rete regionale dei servizi Le
risorse aziendali devono essere considerate come funzionali allo
sviluppo dell'intero SSR. Cosi', ad esempio, l'emergenza-urgenza, le
funzioni organizzate secondo il modello hub & spoke, i trapianti, ma
anche le competenze di natura sanitaria e non sanitaria, che
risiedono presso un'Azienda, sono da considerarsi a disposizione
dell'intero SSR.
3) Doveri dell'Azienda verso il SSR Ogni Azienda e' tenuta, a
qualificare le sue strutture, i suoi professionisti, i suoi processi
e a tener conto delle preferenze espresse dai propri cittadini ed
utenti perche' questi costituiscono elementi qualificanti anche per
il SSR nel suo insieme. L'Azienda deve garantire la sua affidabilita'
(accountability) clinica, assistenziale, economica e finanziaria,
anche tramite lo sviluppo dei propri sistemi informativi e la
soddisfazione del relativo debito nei confronti della Regione, in
quanto e' chiamata a contribuire all'affidabilita' dell'intero SSR.
Questo aspetto in particolare e' destinato ad accentuarsi nei
prossimi anni, in conseguenza della progressiva attuazione del
federalismo.
4) Contributo dell'Azienda al raggiungimento degli obiettivi del SSR
L'Azienda e' chiamata ad attuare le politiche regionali in tema, ad
esempio, di formazione e aggiornamento del personale, di attivita' di
ricerca e innovazione, di informazione e comunicazione per i
cittadini, di facilitazione dell'accesso ai servizi, di strumenti per
il governo clinico.
5) Implementazione delle politiche regionali di concertazione Rientra
tra i doveri dell'azienda l'impegno di dare concreta attuazione ai
risultati delle concertazioni che la Regione effettua con le varie
rappresentanze sindacali, associazioni di categoria, aziende di
servizi (es. le Poste italiane), rappresentanze dei cittadini, ecc.
L'Azienda come parte della comunita' locale
Relativamente al territorio di riferimento:
1) Le Aziende che insistono sulla medesima area provinciale o
metropolitana hanno il dovere di coordinarsi sotto ogni profilo per
garantire, alle migliori condizioni, i migliori servizi alla
popolazione della stessa area;
2) Esse devono altresi' organizzarsi per ricercare tutte le possibili
sinergie con i servizi e le risorse del contesto sociale in cui sono
inserite. Ci si riferisce alla necessaria integrazione con i servizi
sociali, ai rapporti col mondo del lavoro e con le imprese, alle
politiche degli Enti locali. In particolare le aziende forniscono il
loro supporto tecnico alle Conferenze sanitarie territoriali,
concorrono alla formulazione dei Piani per la salute e naturalmente
alla realizzazione degli obiettivi che gli stessi individuano;
3) Integrazione e sinergie vanno in particolare cercate nei confronti
dei produttori privati accreditati di servizi sanitari, che devono
far parte della rete dei servizi insistenti sullo stesso territorio
in un quadro di alleanza strategica disciplinata da omogeneita' di
regole e contratti di fornitura. L'azienda sanitaria e' tenuta a
guidare tale processo di integrazione, assicurandosi inoltre che
qualsiasi iniziativa di esternalizzazione (out-sourcing) di servizi,
al di fuori di quelle espressamente riconducibili ad accordi
contrattuali con soggetti accreditati o a sperimentazioni gestionali,
non riguardi settori rientranti nella mission aziendale.
Principi e criteri del governo aziendale
Le scelte che i Direttori generali dovranno operare, attraverso
l'atto aziendale, in tema di attribuzione di autonomia e
responsabilita' ai vari livelli dell'organizzazione, dovranno tener
conto del principio generale che ispira tutta l'impostazione della
piu' recente programmazione sanitaria nazionale e regionale in
materia. Ci si riferisce sia alla scelta fatta in funzione di
un'azienda aperta al confronto con le istanze sociali, che sviluppi
capacita' di ascolto nei confronti dei propri pazienti, s'impegni
nella valorizzazione di un ruolo attivo da parte dei cittadini,
promuova e valorizzi il contributo dei professionisti, sia alla
scelta fatta a favore di uno spirito di collaborazione tra soggetti,
contrastando la tendenza tesa a valorizzare la competizione tra gli
stessi. La collaborazione viene ritenuta un approccio piu' efficace
in campo sanitario, in quanto la complessita' insita nell'obiettivo
"migliore salute" esige il concorso coordinato di piu' attori. Essa
inoltre e' da preferirsi alla competizione, in quanto e' ormai
largamente assodato che un approccio "di tipo mercantile" al problema
risulta inadeguato allo scopo, in quanto piu' teso ad incrementare la
produzione dei servizi che a sviluppare processi di efficienza,
efficacia, appropriatezza.
Perche' sia efficace, la collaborazione implica un assetto
organizzativo che renda possibile l'applicazione del principio della
contestabilita', vale a dire la predisposizione delle condizioni
necessarie al chiaro riconoscimento delle responsabilita' e alla
eventuale sostituzione dei soggetti che le assumono con altri in
grado di offrire migliori garanzie. Il processo di valutazione, che
prelude alla conferma o alla sostituzione, deve essere ispirato a
criteri di imparzialita' e radicarsi sulle scelte operate dal singolo
responsabile.
Tale principio deve applicarsi nei confronti di tutti i livelli di
responsabilita' legati all'esercizio della funzione di governo
aziendale di tipo sia clinico-assistenziale, sia economico-
finanziario.
Da cio' discende l'esigenza di procedere al conferimento di
responsabilita' nel modo piu' chiaro possibile e di prevedere
procedure funzionali all'applicazione del principio citato.
Da questo punto di vista l'utilizzo della delega, in particolare nei
confronti della Direzione delle strutture organizzative complesse,
appare come lo strumento piu' rispondente allo scopo, poiche' la
delega puo' essere agganciata ad un mandato e ritirata, nel caso di
mancato rispetto dei contenuti del medesimo. Il conferimento di
responsabilita' tramite la definizione di specifici mandati
rappresenta, tra l'altro, un modo concreto per esprimere la natura
privatistica dell'atto aziendale, poiche' sostituisce a quello
esistente un sistema di regole piu' flessibile.
La delega di specifiche responsabilita' ai vari livelli della
dirigenza deve associarsi al riconoscimento di corrispondenti gradi
di autonomia. Anche quest'ultima componente deve trovare una
definizione in termini espliciti, se si vuole che la responsabilita'
assegnata assuma un valore sostanziale e non semplicemente formale.
Da questo punto di vista, una prima rilevante distinzione va
effettuata rispetto alle funzioni di committenza e di produzione.
La funzione di committenza, propria delle Aziende territoriali - cui
deve concorrere l'Azienda ospedaliera, laddove istituita, in una
logica di sistema e di condivisione dei risultati - trae esplicito
mandato dalle istanze della comunita' locale veicolate attraverso i
Piani per la salute e viene esercitata dalle Aziende territoriali nei
confronti di tutti i produttori di servizi sanitari, interni ed
esterni all'Azienda, pubblici e privati.
La funzione di committenza racchiude in se' l'esercizio di quattro
sotto-funzioni concettualmente distinte. La prima, gia' citata, e'
quella di fungere da tramite tra obiettivi e compiti assegnati
all'Azienda dal PPS e il Piano annuale di attivita' dell'Azienda
stessa. La seconda e' quella di presiedere alla negoziazione e
stipula degli accordi contrattuali con gli erogatori interni ed
esterni. La terza e' quella di garantire la compatibilita' tra il
Piano annuale di attivita' e la disponibilita' di risorse
finanziarie. La quarta consiste nel monitoraggio, controllo e
verifica dei risultati nei confronti di ciascun soggetto erogatore,
anche a garanzia dei diritti di cui il cittadino e' portatore.
La valenza strategica della funzione di committenza esige che essa
sia posta in capo all'alta Direzione aziendale (DG, DS, DA)
affiancata al tale fine dai Direttori di Distretto, chiamati a
fungere da interfaccia con i relativi Comitati di Distretto e a
governare le prime forme di espressione della domanda di servizi
sanitari. L'esercizio di tali sottofunzioni esige l'utilizzo di
competenze e strumenti che possono essere reperiti nell'ambito
dell'organizzazione aziendale. Cio' tuttavia non deve avvenire a
scapito di una evidente, univoca attribuzione della responsabilita'
della funzione di committenza.
Essa va tenuta ben distinta, in particolare dalla funzione di
produzione, spettante ai Direttori di Dipartimento e di
macrostruttura organizzativa. In proposito occorre chiarire
l'ambiguita' che puo' nascere attorno alla figura del Direttore di
Distretto. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare che la
funzione di committenza viene esercitata dai Direttori di Distretto e
dall'alta direzione aziendale. Si tratta quindi di una funzione
collegiale. Mentre la responsabilita' della produzione riconducibile
alle attivita' distrettuali viene esercitata dal Direttore di
dipartimento delle cure primarie e, per gli aspetti relativi
all'integrazione e al coordinamento, dal singolo Direttore di
Distretto.
Principi e criteri per il governo economico-finanziario
Il sistema di finanziamento introdotto dai recenti provvedimenti di
riordino del Servizio sanitario nazionale, come qualsiasi altro
sistema di finanziamento, ha una funzione strumentale rispetto agli
obiettivi generali di politica sanitaria che si intendono perseguire.
Tale strumentalita' e' tanto piu' evidente se si considera che nel
sistema coesistono due modalita' di finanziamento e remunerazione:
a) per quota capitaria, dallo Stato alla Regione e dalla Regione alle
Aziende, in funzione della popolazione di riferimento e dei livelli
essenziali di assistenza attesi;
b) per prestazione o servizio erogati, a livello locale, da parte
dell'Azienda ai presidi, interni ed esterni, impegnati nella funzione
assistenziale.
L'obiettivo di individuare i LEA secondo criteri di efficacia e di
appropriatezza delle prestazioni si propone di definire
operativamente il contenuto dell'assistenza posta a carico del
servizio pubblico e da garantire uniformemente su tutto il territorio
del Paese. Ma rappresenta anche una risposta ai problemi di natura
finanziaria. I livelli di assistenza sanitaria individuano, infatti,
le garanzie che il Servizio Sanitario pubblico si impegna ad
assicurare nei confronti dei cittadini, al fine di realizzare la
coerenza tra l'obiettivo generale di tutela della salute e i mezzi
finanziari a disposizione.
Le aziende - che hanno il compito di garantire la soddisfazione dei
bisogni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, "pattuiti"
nell'ambito del "Piano locale per la salute" - ricevono i
finanziamenti necessari per la loro funzione di committenza in
rapporto ai livelli di assistenza programmati (concertati con la
Regione) e alla stima dei relativi costi.
L'allocazione delle risorse, all'interno dell'azienda, fa capo alla
committenza e avviene in base ai piani annuali di attivita'. Tali
piani vengono formulati in funzione degli obiettivi di salute
evidenziati nei PPS e articolati al fine di garantire la migliore
qualita' possibile dell'assistenza, tenendo conto delle principali
dimensioni specifiche di quest'ultima, rappresentate da:
accessibilita', appropriatezza, completezza, continuita',
tempestivita' e riduzione dei rischi. Tali dimensioni possono trovare
il necessario rispetto solo attraverso un'efficace processo di
integrazione (verticale, orizzontale, professionale, settoriale)
delle risorse disponibili.Il responsabile della produzione deve
garantire la coerenza del piano annuale di attivita' rispetto ai
principi esposti e la compatibilita' tra le attivita' e/o i servizi
da assicurare con le risorse necessarie al conseguimento dei
risultati.
Le risorse a disposizione delle tre macrostrutture (delle aziende
territoriali: Distretto, Presidio ospedaliero, Dipartimento di
Sanita' pubblica) sono negoziate nell'ambito degli accordi
contrattuali, che vengono definiti dalla committenza da un lato e,
per ciascuna macrostruttura, dalla Direzione della medesima
congiuntamente ai direttori dei relativi dipartimenti, dall'altro.
Il budget complessivo oggetto dell'accordo viene valorizzato in base
alle tariffe per prestazione e/o ai costi predeterminati per funzioni
assistenziali e per i programmi di attivita', con le modalita'
descritte dal DLgs 229/99.
La scelta, netta, del 229/99 di limitare l'istituzione di aziende
ospedaliere ai soli presidi a valenza nazionale o interregionale e la
conseguente coesistenza, all'interno del Servizio sanitario
nazionale, della duplice funzione di committenza e di produzione,
cosi' come il rifiuto del modello del mercato e della competizione in
favore di un modello della concertazione e cooperazione non hanno
impedito alle leggi, nazionale e regionale, di individuare le forme
di responsabilizzazione delle strutture e dei professionisti, ne' di
introdurre nuovi incentivi all'efficienza.
In tale contesto si colloca l'obbligo di rendicontazione analitica
con contabilita' separata, all'interno del bilancio, per ogni
macrostruttura aziendale e la possibilita' di predisporre, da parte
del Direttore generale, analoghi strumenti anche per altre strutture
organizzative.
Principi e criteri per il governo clinico-assistenziale
Lo sviluppo del processo di aziendalizzazione in corso in questi
ultimi anni nel SSN si e' soprattutto rivolto verso la necessita' di
liberare l'attivita' gestionale dai vincoli di natura procedurale
della pubblica Amministrazione. Il tema dello sviluppo delle
autonomie e delle responsabilita', dovrebbe invece costituire la
base del sistema delle relazioni delle nuove aziende sanitarie con i
soggetti esterni e con le autonomie professionali interne.
Preliminarmente allo sviluppo di un sistema di corporate governance,
cioe' delle condizioni, dei meccanismi e degli strumenti di gestione
clinica e finanziaria che assicurino che le aziende siano gestite in
modo efficiente e trasparente in funzione del pubblico interesse, e'
necessario sviluppare una cultura e una pratica condivisa del
significato di azienda sanitaria e del proprio sistema di clinical
governance.
L'attribuzione di specifiche responsabilita' gestionali alla
componente professionale dell'azienda e la partecipazione dei
professionisti all'elaborazione delle strategie aziendali attraverso
il Collegio di direzione comportano che tali responsabilita' vengano
sostenute e chiarite dall'introduzione dei temi della medicina basata
sulle evidenze, delle linee guida, dell'autovalutazione periodica,
della gestione del rischio e che venga composta la dicotomia tra
funzione professionale e funzione gestionale dentro il dipartimento e
all'interno delle pratiche professionali del team.
La definizione e la composizione delle autonomie e delle
responsabilita' all'interno della singola azienda nei confronti del
paziente singolo, degli interessi della singola azienda e del sistema
regionale delle aziende costituiscono gli elementi fondamentali
dell'esercizio dell'atto aziendale verso i temi del governo clinico e
assistenziale.
Tali responsabilita' sono comunque presenti in ogni decisione, sia
essa professionale o gestionale. Le scelte gestionali valutano anche
l'impatto assistenziale, le scelte professionali nel singolo caso
clinico valutano anche l'impatto gestionale. La pratica di questa
assunzione dovrebbe essere in grado di coniugare le due culture
prevalenti presenti e a volte contrapposte nelle aziende sanitarie.
Il principio di appropriatezza, sancito dal DLgs 229/99, rappresenta
da un lato un dovere istituzionale e dall'altro un diritto per il
paziente e il professionista. I confini di questo diritto e di questo
dovere rappresentano il cuore dei temi del governo clinico nelle
aziende sanitarie.
Il governo clinico e' quindi l'insieme degli strumenti organizzativi,
attraverso i quali le aziende assumono una responsabilita' diretta
per il miglioramento continuo della qualita' dell'assistenza e per
mantenere elevati livelli di servizio, attraverso la realizzazione
delle condizioni necessarie per favorire l'eccellenza. La definizione
di precise linee di responsabilita', individuali e collettive, la
trasparenza dei risultati clinici ottenuti, presentati anche in forma
comparativa, i programmi di miglioramento della qualita', l'audit e
la medicina basata sulle evidenze, la pratica della gestione e della
comunicazione del rischio, lo sviluppo delle attivita' di
accreditamento professionale rappresentano tali strumenti.
I principi fondamentali che qualificano il governo clinico nelle
aziende sanitarie sono quindi, e non potrebbe essere diversamente, la
collaborazione multiprofessionale, la responsabilizzazione e la
partecipazione degli operatori e degli utenti. Infatti i risultati
dell'assistenza sono l'esito finale delle attivita' di team, servizi
e relazioni; la condizione per imparare dai propri e dagli altrui
errori - un'entita' astratta se non viene rapportata alle
responsabilita' - e' la base per costruire quelle learning
organization che rappresentano la fase piu' moderna delle aziende
della nuova economia della conoscenza; la partecipazione degli utenti
propone per essi un ruolo attivo nella preferenza delle forme di
trattamento ed e' strettamente legata alla comunicazione in generale
e alla comunicazione del rischio in particolare.
Forte attenzione dovra' quindi porsi nell'atto aziendale alla
definizione dei compiti, dei luoghi e delle relazioni che faranno da
scenario alla pratica operativa del governo clinico: Collegio di
direzione, Direzione sanitaria, Distretti, Dipartimenti paiono i
luoghi piu' critici e nodali entro cui definire anche ulteriori
dimensioni della qualita', come l'accessibilita', la tempestivita' e
la continuita' degli interventi assistenziali, i livelli e le
modalita' di erogazione dei servizi, che potranno contribuire a fare
del governo clinico una pratica concreta e alla base delle stesse
scelte piu' generali delle politiche di sviluppo delle aziende
sanitarie.
Le funzioni della dirigenza
Il Direttore sanitario
L'atto aziendale delinea l'azione del Direttore sanitario, tenendo
presente che lo stesso:
a) concorre al governo aziendale partecipando al processo di
pianificazione strategica e di pianificazione annuale dell'azienda;
b) partecipa alla funzione di committenza, anche attraverso
l'attribuzione di obiettivi e risorse alle macro-strutture
(distretti, presidi ospedalieri e dipartimento di salute pubblica);
c) esercita la responsabilita' in merito all'individuazione ed
all'attuazione di percorsi clinico assistenziali (secondo il III PSR
il Direttore Sanitario e' il responsabile del "governo clinico"), che
nel quadro delle compatibilita' finanziarie, siano ritenuti piu'
efficaci ed appropriati per l'intervento mirato su specifiche
patologie o su specifici gruppi di popolazione.
Nell'ambito di tali percorsi il Direttore sanitario e' responsabile
complessivo da un lato della qualita' e dell'efficienza tecnica ed
operativa della produzione di prestazioni (linee verticali), che puo'
essere esercitata anche con delega ai direttori di Presidio e di
Distretto, dall'altro della distribuzione dei servizi, - attraverso
l'integrazione dei singoli prodotti in servizi o in programmi di
assistenza - orientati al singolo ed alla collettivita' (linee
orizzontali).
Nell'ambito di una visione organica delle competenze attribuibili al
Direttore sanitario, la realizzazione dei tre punti elencati deve
avvenire in maniera sinergica e fortemente integrata. In particolare
per quanto riguarda la realizzazione del punto c) vanno definite con
precisione le relazioni tra il Direttore Sanitario e gli altri attori
interessati alla realizzazione dei percorsi.
Sotto l'aspetto piu' propriamente orientato alla produzione (linee
verticali) gli interlocutori privilegiati del Direttore sanitario
sono, per quanto riguarda gli aspetti clinici, i Direttori di
Dipartimento.Per quanto attiene invece agli aspetti organizzativi e
gestionali e a quelli orientati all'integrazione, gli interlocutori
sono rappresentati dai Direttori delle macro strutture di base
(distretti, presidio, dipartimento di salute pubblica).
Il Direttore sanitario individua all'interno dell'Azienda le
competenze e le relative responsabilita' tecnico-professionali di
supporto per l'acquisizione dei beni e dei servizi direttamente
connessi all'assistenza.
Il Direttore amministrativo
L'atto aziendale delinea l'azione del Direttore amministrativo,
tenendo presente che lo stesso:
a) concorre al governo aziendale, partecipando al processo di
pianificazione strategica e di pianificazione annuale dell'azienda;
b) partecipa alla funzione di committenza;
c) coadiuva il Direttore generale nella definizione e direzione del
sistema di governo economico-finanziario aziendale;
d) assicura il corretto assolvimento delle funzioni di supporto
tecnico, amministrativo, logistico.
Il Direttore amministrativo supporta, in posizione di fornitore di
servizi, tutte le strutture organizzative aziendali, con particolare
riguardo a quelle aventi quale fine primario l'erogazione
dell'assistenza, attraverso il coordinamento e l'integrazione delle
unita' organizzative di tipo tecnico- amministrativo. Assicura la
legittimita' degli atti. Definisce gli orientamenti operativi delle
strutture assegnate al governo economico-finanziario aziendale,
sviluppandone le competenze mediante la costante ricerca della
qualita' dei processi e della innovazione dei sistemi di gestione,
allo scopo di perseguire i migliori risultati in termini di
efficienza, appropriatezza organizzativa nell'uso delle risorse.
Cura la messa a disposizione, attraverso le idonee strutture tecniche
e professionali, delle informazioni di base necessarie a valutare la
compatibilita' e la congruenza tra piani di attivita' (finalizzati
agli obiettivi di salute e definiti in relazione alla loro qualita'
assistenziale) e risorse richieste.
Assicura la correttezza, completezza e trasparenza dei processi di
formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche economiche,
finanziarie e patrimoniali dell'azienda. Garantisce lo sviluppo e
l'implementazione delle reti che presiedono al sistema informativo di
supporto alle attivita' decisionali proprie dei diversi livelli del
governo aziendale.
Il Direttore di Presidio ospedaliero
L'atto aziendale disciplina il ruolo e la funzione del Direttore del
Presidio ospedaliero, quale:
a) garante, da un punto di vista strettamente organizzativo e
gestionale, dell'erogazione integrata delle prestazioni sanitarie
ospedaliere;
b) responsabile, all'interno del Presidio ospedaliero, della corretta
organizzazione ed esecuzione dei programmi assistenziali orizzontali,
frutto dell'integrazione delle linee verticali responsabili della
produzione delle singole prestazioni;
c) responsabile del rispetto dei requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture e dei professionisti che operano
negli ospedali, nonche' piu' in particolare delle condizioni relative
alla sicurezza.
A seconda del grado di sviluppo acquisito dall'organizzazione
dipartimentale all'interno dell'ospedale, le funzioni del Direttore
di Presidio sono modulate nella gamma che va dalle responsabilita'
complessive riguardo le linee produttive a quelle concernenti
l'integrazione dei percorsi clinico-assistenziali. E' da attendersi
che il progressivo consolidamento della nuova organizzazione
ospedaliera ne sposti progressivamente il ruolo verso attivita' di
coordinamento e di raccordo interdipartimentale, in coerenza con le
linee disegnate dal III PSR.
Nell'Azienda ospedaliera il Direttore di Presidio, se previsto,
coadiuva il Direttore sanitario.
Il Direttore di Dipartimento
L'atto aziendale disciplina il ruolo e la funzione di Direttore del
Dipartimento, quale:
a) garante del corretto utilizzo dei metodi e degli strumenti del
governo clinico (medicina basata sulle evidenze, audit clinico,
gestione e comunicazione del rischio, linee guida, accreditamento).
In questo senso rappresenta l'interlocutore privilegiato del
Direttore sanitario per cio' che attiene gli aspetti clinici.
b) responsabile della gestione appropriata delle risorse assegnate
per raggiungere gli obiettivi definiti dagli strumenti della
programmazione aziendale, in cio' rappresentando l'interfaccia tra
corporate governance e clinical governance, quest'ultima direttamente
e operativamente praticata, nell'ambito degli indirizzi definiti dal
Dipartimento, dai dirigenti delle unita' operative, dei moduli e dei
programmi.
In coerenza con i regolamenti che disciplinano le funzioni
dipartimentali, si dovra' prevedere, nell'ambito del dipartimento,
l'attivita' di autovalutazione e di valutazione dei professionisti,
dei processi assistenziali e dei programmi di attivita' orizzontali
intra-dipartimentali, per favorire la collaborazione
interprofessionale ed il coordinamento organizzativo fra unita'
operative autonome.
Da questo punto di visuale, il capitolo "principi e criteri per il
governo clinico-assistenziale" si colloca principalmente all'interno
del Dipartimento, facendone il "luogo" cardine per la valutazione
comparativa tra obiettivi e risultati dell'assistenza erogata.
Il Servizio Infermieristico e Tecnico
L'atto aziendale disciplina ruolo e funzioni del Servizio
Infermieristico e Tecnico (SIT).
Il SIT assicura la qualita' e l'efficienza tecnica ed operativa delle
attivita' assistenziali erogate nell'ambito della prevenzione, della
cura e della riabilitazione, sulla base delle funzioni individuate
dalle norme istitutive dei relativi profili professionali, nonche'
dagli specifici codici deontologici.
Il Responsabile del SIT aziendale garantisce lo sviluppo dei processi
e dei programmi di competenza e la definizione, la direzione e la
valutazione del sistema di governo dell'assistenza infermieristica
generale e specialistica di natura preventiva, curativa palliativa e
riabilitativa. A tal fine si avvale, per le parti di rispettiva
competenza, dei responsabili di assistenza infermieristica e tecnica
delle macrostrutture organizzative aziendali.
Il Responsabile del SIT aziendale, su delega del Direttore sanitario,
ha la responsabilita' del governo clinico-assistenziale per quanto
riguarda il processo di nursing nell'ambito dei programmi di
assistenza, orientati al singolo ed alla collettivita'.
A livello di Distretto e di Presidio ospedaliero, il SIT assicura la
continuita' assistenziale presidiando i punti di integrazione della
rete dei servizi.
La complessita' organizzativa delle macrostrutture, quali i Distretti
e i Presidi ospedalieri, puo' richiedere un servizio infermieristico
e tecnico distrettuale e/o di Presidio con funzioni di pianificazione
organizzativa e di direzione delle attivita' assistenziali.
A livello dipartimentale, ospedaliero e territoriale,
l'organizzazione dell'assistenza infermieristica e tecnica non puo'
essere rigidamente strutturata in modo omogeneo alle funzioni
mediche, ma deve piuttosto essere articolata secondo le funzioni
assistenziali di nursing rese, utilizzando metodologie di
pianificazione per obiettivi dell'assistenza. Pertanto nell'ambito
dei dipartimenti, e della responsabilita' complessiva del Direttore
dei medesimi, e' da prevedersi una gestione autonoma dell'assistenza
infermieristica e tecnica al fine di:
- erogare adeguati livelli di assistenza infermieristica necessari
per le funzioni di base e specialistiche;
- predisporre modelli organizzativo-assistenziali che facilitino
l'integrazione per garantire la continuita' assistenziale;
- valutare processi assistenziali specifici;
- realizzare programmi di formazione specifica.
Il Collegio di Direzione
composto dal Direttore sanitario, dal Direttore amministrativo, dai
Direttori di distretto, di presidio, di dipartimento, dal
Responsabile del Servizio infermieristico e tecnico e dal
Coordinatore delle prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3
septies del DLgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni e
integrazioni.
presieduto dal Direttore generale.
Costituisce il luogo della promozione, del confronto e del
coordinamento delle strategie complessive del governo aziendale.
Supporta, con attivita' di proposta e consultive, il Direttore
generale per il governo delle attivita' cliniche, per la
programmazione e valutazione delle attivita' tecnico-sanitarie e
delle attivita' ad alta integrazione sanitaria, per l'elaborazione
dei piani di attivita' dell'azienda, per l'organizzazione e lo
sviluppo dei servizi, per l'utilizzo delle risorse umane.
Formula, su delega del Direttore generale, i piani annuali e
pluriennali relativi ai fabbisogni formativi e d'aggiornamento
aziendali.
Concorre alla predisposizione delle soluzioni organizzative per
l'attuazione dell'attivita' libero-professionale intramuraria e alla
valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici.
convocato dal Direttore generale con la frequenza e le modalita'
necessarie all'espletamento delle funzioni attribuite, e comunque
almeno una volta per semestre.
Il Consiglio dei Sanitari
composto, in via elettiva, dalle professionalita' di carattere
sanitario dell'azienda ed e' regolamentato secondo le disposizioni di
cui all'art. 3, comma 12, del DLgs 502/92.
presieduto dal Direttore sanitario.
Fornisce parere obbligatorio non vincolante per le attivita'
tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli
investimenti ad esse attinenti.
=19Il Direttore di Distretto, il Direttore di Dipartimento di Sanita'
pubblica, il Coordinatore delle prestazioni socio-sanitarie
L'atto aziendale, nel disciplinare ruolo e funzioni del Direttore di
Distretto e del Direttore del Dipartimento di Sanita' pubblica deve
attenersi a quanto previsto dalla L.R. 11/00 e dai relativi
provvedimenti attuativi.
L'atto aziendale dovra' altresi' definire le funzioni del
Coordinatore delle prestazioni socio-sanitarie. Nel caso di funzioni
sociali delegate dai Comuni, l'atto dovra' altresi' individuare le
responsabilita' specificatamente preposte alla gestione delle stesse,
in ambito distrettuale, nel rispetto della legge regionale di riforma
dell'assistenza in corso di approvazione.
Istituzione dell'"Osservatorio" sugli atti aziendali
Le Aziende sanitarie, tramite l'adozione dell'atto aziendale, avviano
un processo di cambiamento destinato ad incidere sull'assetto attuale
dei servizi.
Al fine di valorizzare le opportunita' offerte da tale processo e
contrastarne adeguatamente i rischi, si ritiene opportuno istituire
con atto del Direttore generale, presso l'Assessorato alla Sanita' un
Osservatorio sugli atti aziendali, volto a:
- confrontare gli atti aziendali adottati da ciascun Direttore
generale;
- individuarne e monitorarne i principali effetti;
- diffondere gli aspetti piu' significativi;
- suggerire eventuali provvedimenti correttivi alla Giunta regionale.