DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2001, n. 21
Requisiti volontari per le opere edilizie. Modifica e integrazione dei requisiti raccomandati di cui all'Allegato B) al vigente Regolamento edilizio tipo (delibera della Giunta regionale 593/95)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 26 aprile 1990, n. 33, recante "Norme in materia di
Regolamenti edilizi comunali" modificata con L.R. 30 gennaio 1995, n.
6 e con L.R. 24 marzo 2000, n. 20;
- la propria delibera n. 593 del 28/2/1995, "Approvazione dello
schema di Regolamento edilizio tipo (art. 2, comma 1, L.R. 33/90 e
successive modificazioni)";
- la propria delibera n. 268 del 22/2/2000 "Schema di regolamento
edilizio tipo - Aggiornamento dei requisiti cogenti (Allegato A) e
della parte quinta, ai sensi del comma 2, art. 2, L.R. 33/90";
- la delibera di Consiglio regionale 4/3/1998, n. 849 "Aggiornamento
delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di
urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della Legge 28 gennaio
1977, n. 10";
- la propria delibera 22/2/2000, n. 270 "Direttiva concernente i
requisiti e i criteri di realizzazione di alloggi con servizi per
anziani nell'ambito del programma di interventi pubblici di edilizia
abitativa per il triennio 2000/2002";
considerato:
- che con delibera di Giunta regionale 268/00 i requisiti tecnici
prestazionali obbligatori per le opere edilizie ("Requisiti cogenti"
di cui all'Allegato A al vigente Regolamento edilizio tipo) sono
stati semplificati e aggiornati per recepire le innovazioni normative
nazionali; queste ultime hanno tra l'altro imposto di trasferire nei
"Requisiti cogenti" due requisiti acustici passivi che fino al
momento erano semplicemente "Requisiti raccomandati" dal Regolamento
edilizio tipo (Allegato B);
- che si rende percio' necessario provvedere a modificare anche
l'Allegato B al vigente Regolamento edilizio tipo, oltre che per
aggiornarlo all'evoluzione scientifica e per semplificarlo, anche per
evitare sovrapposizioni tra "Requisiti cogenti" e "Requisiti
raccomandati" (si veda la Relazione tecnica di cui all'Allegato n. 1
alla presente delibera);
- che e' inoltre necessario aggiungere ai "Requisiti raccomandati"
attinenti al benessere ed alla fruibilita' delle opere edilizie anche
una serie di requisiti che rispondono a nuove e forti esigenze di
migliorare la qualita' della vita nel rispetto dei limiti ricettivi
degli ecosistemi, della possibilita' di rinnovo delle risorse
naturali (al fine della loro conservazione per le generazioni
future), dell'equilibrio tra sistemi naturali ed antropici (esigenze
ecosostenibili), dando particolare spazio, fra queste esigenze, a
quelle di controllo delle interazioni tra edificio e fattori
climatici con il minimo consumo di energia non rinnovabile
(esigenze bioclimatiche), cio' anche in attuazione del trattato di
Kyoto per la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera;
- che il primo gruppo di requisiti ecosostenibili e bioclimatici
individuato con il presente provvedimento:
- risponde ad esigenze di risparmio di risorse non rinnovabili
(sostenibilita');
- propone livelli di prestazione sicuramente raggiungibili, tenuto
conto dell'attuale stato dell'arte in campo scientifico e nel settore
edilizio;
- e' dimostrabile in modo oggettivo dal professionista abilitato,
senza aggravamento del controllo pubblico;
- che i "Requisiti volontari" di cui alla presente delibera potranno
essere assunti come riferimento, di volta in volta, per definire il
profilo di qualita' in programmi pubblici di contributi ad interventi
edilizi rivolti a specifiche utenze o alla sperimentazione edilizia:
si ritiene percio' utile fornire, insieme con i "Requisiti
volontari", anche criteri orientativi per attribuire un punteggio ad
ogni requisito, utilizzabili anche da parte dei Comuni per applicare
gli sconti sugli oneri di urbanizzazione (di cui agli articoli 5 e 10
della Legge 28/1/1977, n. 10) previsti ai punti 1.6.4, 1.6.12 ed
1.6.15 della delibera di Consiglio regionale 849/98 (si veda
l'Allegato n. 3 alla presente delibera);
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Qualita' edilizia, ing. Umberto Rossini, in merito alla regolarita'
tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto
comma, della L.R. 41/92 e della propria deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole espresso in merito alla legittimita' della
presente deliberazione dal Direttore generale dell'Area
Programmazione e Pianificazione urbanistica, dott. Roberto Raffaelli,
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e del punto 3.1
della deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore Programmazione territoriale. Politiche
abitative. Riqualificazione urbana Pier Antonio Rivola;
a voti unanimi e palesi, delibera:
l) di approvare la Relazione tecnica che forma parte integrante della
presente delibera (Allegato n. 1);
2) di approvare ai sensi del comma 2, art. 2 della L.R. 33/90, cosi'
come modificato con L.R. 20/00, i seguenti Allegati conformi ai
modelli esistenti agli atti del Servizio Qualita' edilizia:
- i nuovi "Requisiti volontari delle opere edilizie", in sostituzione
dei "Requisiti raccomandati" di cui all'Allegato B del Regolamento
edilizio approvato con delibera di Giunta regionale 593/95, gia'
modificata con delibera di Giunta regionale 268/00 per quanto
riguarda i "Requisiti cogenti" (Allegato n. 2, prot. n. 30192 del
22/12/2000);
- i criteri orientativi per calibrare eventuali contributi o sconti
in rapporto all'edilizia bioclimatica ed ecosostenibile; all'edilizia
residenziale con impianti termici ad energia solare, ad interventi di
ristrutturazione che garantiscono livelli di accessibilita' superiori
a quelli minimi richiesti dalla vigente normativa statale (Allegato
n. 3, prot. n. 30197 del 22/12/2000);
3) di pubblicare la presente delibera con i relativi allegati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO N. 1
RELAZIONE TECNICA
1 - Necessita' di aggiornamento dei requisiti raccomandati
Le modifiche al vigente Regolamento edilizio tipo (delibera di Giunta
regionale 593/95) approvate con la delibera della Giunta regionale
268/00, riguardante l'Allegato A "Requisiti cogenti", hanno
determinato alcune conseguenze anche sull'Allegato B al medesimo
Regolamento "Requisiti raccomandati"; in particolare:
- due requisiti sull'isolamento acustico che la delibera della Giunta
regionale 593/95 inseriva tra i "Requisiti raccomandati", a seguito
del DM 5/12/1997 sui requisiti acustici passivi degli edifici, sono
stati spostati nei "Requisiti cogenti";
- il requisito raccomandato relativo all'umidita' superficiale e'
stato accorpato al requisito cogente RC 3.10 relativo alla
ventilazione.
Si rende di conseguenza oggi necessario modificare anche i "Requisiti
raccomandati" di cui al citato Allegato B.
inoltre necessario assimilare l'esposizione dei "Requisiti
raccomandati" a quella adottata per i "Requisiti cogenti" con
delibera della Giunta regionale 268/00, organizzando i requisiti in
schede, per facilitare gli aggiornamenti periodici e l'oggettiva
dimostrazione, da parte del progettista, dei livelli di prestazione
dell'opera edilizia progettata e poi realizzata, in modo da non
aggravare le procedure istruttorie di concessione edilizia o di
conformita' edilizia. Nelle schede sono indicati per ciascun
requisito:
- esigenza da soddisfare,
- specifica di prestazione, costituita da:
- campo di applicazione (punto 2);
- elementi del sistema spaziale interessati (vedi figura 1 della
parte V del vigente Regolamento edilizio tipo regionale, cosi' come
modificato con delibera della Giunta regionale 268/00) (punto 3);
- livello di prestazione per le nuove costruzioni e per il recupero
(punti 5 e 6), eventualmente articolato in rapporto ai diversi spazi
(vani) dell'edificio (punto 7);
- modalita' di verifica progettuali e a lavori ultimati (punti 9 e
10).
2 - Da "Requisiti raccomandati" a "Requisiti volontari"
I "Requisiti raccomandati" definiscono per l'edificio (prodotto
edilizio), una qualita' aggiuntiva a quella minima indispensabile
(gia' individuata dai "Requisiti cogenti" del Regolamento edilizio
tipo). I "Requisiti raccomandati" possono definire quindi il "profilo
di qualita'" che si vuole promuovere attraverso i programmi pubblici
di contributi all'edilizia, anche in forma di sconti sugli oneri
concessori.
Le norme per la qualita' del prodotto non sono tuttavia sufficienti
da sole a garantire la qualita' dell'edificio realizzato e la
conservazione nel tempo delle prestazioni funzionali, spaziali,
ambientali e tecnologiche richieste. Occorre anche la qualificazione
degli operatori e quindi dell'intero processo di produzione edilizia,
dalla progettazione al prelievo e trasporto dei materiali,
all'organizzazione del cantiere, alla realizzazione, alla gestione
tecnico-economica dell'edificio, alla fornitura di servizi di
manutenzione, di gestione impianti tecnologici, di gestione di
servizi complementari all'utenza (es. servizi di pulizia delle parti
comuni o servizi di portineria, ecc.). E' importante anche il modo di
gestire l'unita' immobiliare da parte del singolo utente.
Nell'ottica della qualificazione dei processi edilizi e degli
operatori edilizi, i riferimenti normativi assumono il valore di
"regole interne" che i diversi operatori del processo applicano in
modo volontario in funzione degli obiettivi di qualita' autonomamente
richiesti dai programmi pubblici di incentivo o di sconto.
Per questo motivo si e' preferito modificare la dizione di "Requisiti
raccomandati" (Allegato B al Regolamento edilizio tipo) in quella di
"Requisiti tecnici volontari per le opere edilizie", per brevita'
sempre richiamati come "Requisiti volontari".I requisiti proposti con
il presente provvedimento definiscono una qualita' aggiuntiva del
prodotto edilizio (e non potrebbe essere diversamente per requisiti
inseriti in un Regolamento edilizio), ma oltre a contenere gli
elementi della "specifica di prestazione" (punti 2, 3, 5, 6, 7, 9,
10) le schede indicano nella colonna di destra alcune note utili ad
un'eventuale qualificazione dei processi edilizi (gli strumenti
tecnici per la qualificazione saranno oggetto di successivi appositi
studi):
- le fasi del processo edilizio che permettono il successo del
requisito (conseguimento e conservazione nel tempo dei livelli di
prestazione richiesti);
- gli operatori del processo edilizio piu' interessati al requisito;
- l'interferenza reciproca dei requisiti volontari (talvolta tra loro
complementari) e dei requisiti volontari con quelli cogenti (per i
Comuni gia' dotati di Regolamento edilizio tipo). Le esigenze di
qualita' aggiuntiva non possono infatti contrastare quelle di
qualita' minima definite dai "Requisiti cogenti";
- il ruolo dell'utenza nell'effettivo raggiungimento e nella
conservazione nel tempo dei livelli di prestazione richiesti e la
conseguente utilita' di strumenti come i "manuali d'uso degli
alloggi";
- il tipo di condizionamento che gli "agenti fisici caratteristici
del sito" (clima igrotermico, disponibilita' di risorse rinnovabili,
disponibilita' di luce naturale, clima acustico, campi
elettromagnetici) esercitano sulle scelte progettuali da adottare per
soddisfare il requisito;
- l'influenza di eventuali servizi sull'effettiva soddisfazione del
requisito e sulla possibilita' di mantenerlo nel tempo (e la
conseguente importanza di validi capitolati di appalto dei servizi o
di "carte dei servizi");
- l'influenza del contesto socio-economico locale e urbano (servizi
sociali esistenti, attivita' economiche esercitate) e del contesto
urbanistico (tipo di vincoli presenti sul territorio) sulla
possibilita' di soddisfare il requisito.
3 - Nuovi requisiti bioclimatici ed ecosostenibili
Ai "Requisiti raccomandati" di benessere e di fruibilita' delle opere
edilizie, (gia' previsti dal vigente Regolamento edilizio tipo
regionale) il presente provvedimento aggiunge nuovi requisiti
corrispondenti alle esigenze di migliorare la qualita' della vita nel
rispetto dei limiti ricettivi degli ecosistemi, della possibilita' di
rinnovo delle risorse naturali (ai fini della loro conservazione alle
generazioni future), dell'equilibrio tra sistemi naturali ed
antropici (esigenze eco-sostenibili); tra queste nuove esigenze viene
dato particolare spazio all'uso delle interazioni tra edificio e
fattori climatici per ridurre il consumo di energia non rinnovabile
(esigenze bioclimatiche), anche in attuazione del trattato di Kyoto
per la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.
Il primo gruppo di requisiti ecosostenibili indicato con il presente
provvedimento viene scelto tra i molti requisiti ecosostenibili
ipotizzabili, perche':
- risponde ad esigenze, fortemente condivise, di risparmio di risorse
energetiche ed idriche;
- propone livelli di prestazione sicuramente raggiungibili, tenuto
conto dell'attuale stato dell'arte in campo scientifico e nel settore
edilizio;
- e' dimostrabile in modo oggettivo in sede progettuale ed a lavori
ultimati dal professionista abilitato, senza aggravamento del
controllo pubblico.
4 - Il prerequisito "Analisi del sito"
Le esigenze dell'edilizia ecosostenibile e bioclimatica sono
fortemente condizionate dall'ambiente, nel senso che gli "agenti
fisici caratteristici del sito" (clima igrotermico e precipitazioni,
disponibilita' di risorse rinnovabili, disponibilita' di luce
naturale, clima acustico, campi elettromagnetici) determinano le
esigenze e condizionano le soluzioni progettuali da adottare per
soddisfare i corrispondenti requisiti. L'ambiente (aria; acque
superficiali; suolo, sottosuolo e acque sotterranee; ambiente
naturale ed ecosistemi; paesaggio) puo' a sua volta essere modificato
dall'opera realizzata.La valutazione dell'impatto dell'opera
sull'ambiente e' rimandata agli strumenti di pianificazione
territoriale ed agli strumenti urbanistici generali e attuativi
prefigurati dalla L.R. 20/00 "Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio" (vedi art. 5 e 6) o alle valutazioni di impatto
ambientale (se dovute ai sensi della normativa statale e regionale
vigente).
Gli "agenti fisici caratteristici del sito" sono invece talmente
condizionanti le scelte morfologiche del progetto architettonico e le
scelte tecniche e tecnologiche della progettazione esecutiva
necessarie per soddisfare i requisiti ecosostenibili e bioclimatici
che non avrebbe senso soddisfare tali requisiti (famiglie 6, 8 e 9,
rispettivamente relative a risparmio energetico, uso razionale delle
risorse idriche e controllo delle caratteristiche nocive dei
materiali da costruzione) senza la contemporanea soddisfazione di un
prerequisito "Analisi del sito", rivolto alla conoscenza dei dati
sugli "agenti fisici caratteristici del sito", che sono a tutti gli
effetti i dati di progetto.
L'"Analisi del sito", eseguita nella fase iniziale della
progettazione, comporta la ricognizione dei dati piu' facilmente
reperibili in merito ai cinque citati "agenti fisici caratteristici
del sito" (utilizzando come fonti la pianificazione urbanistica
comunale o sovraordinata, le cartografie tematiche regionali e
provinciali, i Servizi dell'ARPA, i dati in possesso delle aziende
per la gestione dei servizi a rete, ecc.).
L'analisi va sviluppata secondo le linee guida che corredano il
prerequisito "Analisi del sito", contenute nell'Allegato n. 2 al
presente provvedimento e puo' essere in genere limitata ad una
semplice ricognizione di quanto reperibile dalle fonti indicate
mentre, per gli agenti piu' direttamente in rapporto con i requisiti
volontari prescelti dal progettista, l'analisi dovra' essere
approfondita ad un livello tale da stabilire con attendibilita' i
parametri fisici utili alle verifiche (progettuali e a lavori
ultimati) indicate nelle schede di ciascun requisito. Le linee guida
del prerequisito "Analisi del sito" esplicitano il rapporto tra i
singoli requisiti volontari e gli agenti fisici caratteristici del
sito.
5 - I contenuti dei nuovi "Requisiti volontari"
I nuovi "Requisiti volontari" assunti in sostituzione dei "Requisiti
raccomandati" del vigente Regolamento edilizio tipo sono 18, a cui si
aggiunge il Prerequisito "Analisi del sito", descritto al paragrafo
precedente. I requisiti che soddisfano esigenze tra loro omogenee
sono raggruppati in famiglie. Le famiglie di "Requisiti volontari"
riprendono l'ordine di numerazione adottato per i "Requisiti cogenti"
di cui alla delibera di Giunta regionale 268/00.
FAMIGLIA 3 - BENESSERE AMBIENTALE
Scompaiono i requisiti relativi alla "Umidita' superficiale" ed alla
"Temperatura operante" del vigente Regolamento, in quanto sostituiti
da un unico requisito:
3.1 - Temperatura superficiale nel periodo invernale
Per contribuire al benessere igrotermico degli utenti si propone di
contenere la differenza tra la temperatura dell'aria interna degli
spazi (vani) e la temperatura delle superfici che li delimitano
(pareti, soffitti e pavimenti) nonche' di contenere le differenze di
temperatura tra le superfici delimitanti lo stesso spazio, di evitare
eccessivo surriscaldamento o raffreddamento delle superfici, tra
l'altro prevenendo anche la formazione di umidita' superficiale non
momentanea (condensa). Viene indicata una modalita' di calcolo
progettuale per verificare il requisito.
3.2 - Riverberazione sonora
Il requisito, ripreso dal vigente RET, mira a garantire dai disagi
della riverberazione sonora soprattutto nei locali ampi, dove questa
puo' essere particolarmente fastidiosa (ambienti collettivi e spazi
di circolazione e collegamento dell'edificio). I metodi di verifica
contenuti gia' nel vigente Regolamento edilizio vengono arricchiti,
affiancando al metodo di calcolo anche una soluzione conforme.
I "Requisiti raccomandati" contenuti nel vigente Regolamento relativi
alla "Velocita' dell'aria" ed alla "Illuminazione artificiale"
vengono soppressi, in attesa di una radicale revisione, in rapporto
alle recenti evoluzioni tecnologiche e per individuare modalita' di
verifica oggettiva in sede progettuale realmente capaci di garantire
la qualita' aggiuntiva richiesta.
FAMIGLIA 6 - USO RAZIONALE DELLE RISORSE CLIMATICHE ED ENERGETICHE
6.1 - Controllo dell'apporto energetico da soleggiamento estivo
(ombreggiamento)
Si propone di favorire il risparmio energetico garantendo la
climatizzazione estiva in modo naturale, sfruttando il corretto
orientamento dell'organismo edilizio (edificio), la posizione e le
caratteristiche delle finestre e la progettazione di opportuni
elementi ombreggianti architettonici, di finitura o naturali.
Il progetto deve essere verificato con i dati fisici caratteristici
del sito e con l'impiego di maschere di ombreggiamento.
6.2 - Uso dell'apporto energetico da soleggiamento invernale
Il requisito deve essere soddisfatto contemporaneamente al requisito
6.1 e mira al risparmio energetico con la valorizzazione dell'apporto
energetico solare sulle superfici finestrate. Anche in questo caso si
sfruttano l'orientamento dell'edificio e delle finestre, le
caratteristiche delle finestre, la possibilita' di modificare in
inverno la posizione delle schermature ombreggianti.
6.3 - Risparmio energetico nel periodo invernale
Si vuole incentivare la realizzazione di edifici concepiti per
ridurre il consumo energetico necessario alla climatizzazione
invernale (con conseguente riduzione di emissioni di CO2 in
atmosfera) riducendo la dispersione termica dell'involucro edilizio,
aumentando l'inerzia termica ed inoltre incentivando un maggior
rendimento globale dell'impianto termico e gli apporti energetici
gratuiti (serre, vetrate opportunamente esposte, ecc.).
I metodi di verifica progettuale e a lavori ultimati sono quelli
utilizzati per la verifica del rispetto della Legge 10/91.
6.4 - Protezione dai venti invernali
Il risparmio energetico per la climatizzazione invernale si realizza
anche attraverso la protezione (con elementi architettonici o
vegetazionali esterni) delle pareti dell'organismo edilizio piu'
esposte ai venti invernali.
La verifica progettuale si basa sulla conoscenza dei dati del clima
igrotermico (vedi Analisi del sito) e sulla documentazione delle
soluzioni adottate per la protezione esterna.
6.5 - Ventilazione naturale estiva
Il requisito soddisfa l'esigenza di ridurre i consumi energetici per
la climatizzazione estiva grazie allo sfruttamento della ventilazione
naturale, al preraffrescamento dell'aria immessa negli spazi di vita
dell'organismo edilizio, all'uso di sistemi di ventilazione naturale
forzata (camini di ventilazione che captano aria preraffrescata, ad
es. nei locali interrati).
La verifica progettuale comporta l'uso dei dati climatici del sito
per il corretto posizionamento delle aperture ventilanti e degli
spazi aperti di transizione tra esterno ed interno utilizzabili per
il preraffrescamento dell'aria (logge, porticati, pensiline, ecc.).
Nel caso di camini per la captazione e la circolazione di aria
preraffrescata occorre anche descrivere dettagliatamente le soluzioni
tecniche adottate.
6.6 - Uso dell'inerzia termica per la climatizzazione estiva
Si ripropone un previgente "Requisito raccomandato" per contenere le
oscillazioni di temperatura dell'aria all'interno dell'organismo
edilizio sfruttando la massa superficiale delle pareti che delimitano
ciascuno spazio. Il metodo di calcolo progettuale dell'inerzia
termica di uno spazio e' ripreso dal vigente requisito raccomandato.
6.7 - Uso dell'apporto energetico solare per il riscaldamento
dell'acqua
Si vuole favorire la progettazione di impianti idrici per usi
sanitari che utilizzino per il riscaldamento dell'acqua nel periodo
estivo esclusivamente l'energia ottenuta da pannelli solari. E'
ulteriormente incentivata anche l'integrazione tra l'impianto a
pannelli solari e l'eventuale impianto termico a bassa temperatura
per ottenere un ulteriore risparmio.
FAMIGLIA 7 - FRUIBILITA' DI SPAZI E ATTREZZATURE
La famiglia di requisiti riprende molte esigenze alla base della
"Direttiva concernente i requisiti e i criteri di realizzazione di
alloggi con servizi per anziani nell'ambito del programma di
interventi pubblici di edilizia abitativa per il triennio 2000/2002"
assunta con delibera di Giunta regionale n. 270 del 22/2/2000. Tale
direttiva propone infatti esigenze comuni anche ad altre fasce di
utenza ed e' quindi da promuovere su larga scala, anche in altri
programmi di intervento pubblico per l'edilizia.
7.1 - Accessibilita' all'intero organismo edilizio
Si vuole favorire la realizzazione di edifici con livelli di
accessibilita' totale o comunque superiori a quelli minimi richiesti
dal DM 236/89, pensando all'aumento della popolazione anziana o con
handicap motori, anche temporanei. I metodi di verifica sono quelli
del DM 236/89. Nei casi di ristrutturazione di edifici il requisito
e' premiabile con gli sconti sugli oneri concessori previsti al punto
1.6.15 della delibera di Consiglio regionale 849/00.
7.2 - Arredabilita'
Si mira alla realizzazione di edifici con possibilita' di
personalizzare gli spazi con diverse soluzioni di arredo, con
soluzioni di arredo che non impediscano la circolazione anche in
sedia a rotelle o la possibilita' di assistere persone anziane
allettate. Si promuove inoltre la creazione di spazi arredati a
soggiorno nelle parti comuni degli edifici (chiusi e aperti) per
favorire le relazioni interpersonali tra utenti, soprattutto se
anziani.
7.3 - Dotazione di impianti per aumentare il senso di sicurezza ed il
benessere dell'abitare
Il previgente requisito raccomandato "Dotazioni impiantistiche
minime" non sembra piu' rispondere all'attuale evoluzione delle
esigenze di qualita' dell'abitare per cui viene sostituito con un
requisito che favorisce l'installazione di nuove tipologie di
impianti utili al controllo climatico degli spazi, a prevenire il
rischio di incidenti, di incendi, di intrusioni. Il requisito
evidenzia in nota l'importanza che a determinati sistemi di allarme,
specie se l'utenza e' anziana, si accompagnino adeguati servizi di
portineria o comunque di collegamento a centrali di intervento, per
evitare disagi all'utenza.
FAMIGLIA 8 - USO RAZIONALE DELLA RISORSE IDRICHE
I requisiti della famiglia soddisfano le esigenze di sostenibilita',
garantendo il risparmio della risorsa acqua dolce, il cui consumo sta
superando le possibilita' di approvvigionamento, creando problemi
oggi e alle future generazioni.
8.1 - Riduzione del consumo di acqua potabile
Con particolare riferimento alle situazioni in cui la fornitura di
acqua potabile assume costi elevati o presenta carenze, ma anche in
altre situazioni (visto quanto sopra ricordato), il requisito
incentiva l'impiego di dispositivi tecnici da applicare all'impianto
idrico-sanitario per ridurre gli sprechi di acqua fornita
dall'acquedotto. Si evidenzia nelle note anche l'importanza di
sensibilizzare in proposito l'utenza con "manuali d'uso
dell'alloggio" e con la contabilizzazione individuale dei consumi.
8.2 - Recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche
Il requisito e' convenzionalmente soddisfatto se vengono predisposti
sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche
provenienti dal coperto dell'edificio e se, con apposita rete duale,
vengono consentiti usi compatibili delle acque meteoriche. Le
verifiche comprendono la descrizione dettagliata dell'impianto,
metodi di calcolo per il dimensionamento della vasca di accumulo, una
soluzione conforme per la realizzazione del sistema di captazione,
accumulo e filtro. Vista una certa variabilita' di situazioni nel
territorio regionale, il requisito valorizza anche il ruolo delle
Aziende sanitarie locali e dell'ARPA per la definizione degli usi
compatibili delle acque meteoriche.
8.3 - Recupero, per usi compatibili, delle acque grigie
Il risparmio di acqua potabile viene ottenuto con il riuso delle
acque grigie provenienti dagli scarichi di lavabi, vasche, docce,
lavatrici, previo idoneo trattamento e accumulo. La verifica
progettuale consiste nella descrizione dettagliata dell'impianto
idrico sanitario, nel corretto calcolo del dimensionamento della
vasca di accumulo e nell'adozione di una soluzione conforme per la
realizzazione dell'impianto di riuso delle acque grigie con rete
duale. Il requisito valorizza anche il ruolo delle Aziende sanitarie
locali per la definizione degli usi compatibili delle acque grigie e
per la definizione delle tipologie di trattamenti igienizzanti.
FAMIGLIA 9 - CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE NOCIVE DEI MATERIALI DA
COSTRUZIONE
La famiglia raggruppa requisiti che soddisfano esigenze di
sostenibilita', esigenze ecologiche, esigenze dell'utenza.
9.1 - Controllo delle emissioni nocive nei materiali delle strutture,
delle finiture e degli impianti
Attraverso l'indicazione, a lavori ultimati, delle caratteristiche
dei materiali impiegati nella costruzione (supportata dalla
documentazione tecnica del produttore dei materiali e dei componenti
edilizi nonche' dalle dichiarazioni del direttore dei lavori), si
mira a disincentivare indirettamente l'uso di quelle sostanze
potenzialmente nocive alla salute degli utenti, per le quali non
esistono ancora previsioni legislative che ne escludano l'impiego.
Ovviamente non si puo' premiare il fatto che non si usino le sostanze
gia' escluse per legge, richiamate al R.C.3.1 - Assenza di emissioni
nocive. Vengono fornite tabelle che evidenziano le sostanze
potenzialmente piu' pericolose, alle quali la documentazione
richiesta deve fare esplicito riferimento.
9.2 - Asetticita'
Per aumentare l'attenzione alla salubrita' dei materiali utilizzati
si chiede di documentare, sempre a lavori ultimati, le
caratteristiche di inattaccabilita' - da muffe e altri agenti
biologici - delle finiture superficiali di chiusure esterne e delle
partizioni interne dell'organismo edilizio, le soluzioni tecniche
adottate, con riferimento anche alle giunzioni. Analoga
documentazione viene richiesta per gli impianti, specialmente quello
idrico sanitario, quello di raffrescamento naturale, quello di
climatizzazione.
9.3 - Riciclabilita' dei materiali da costruzione
Per favorire indirettamente la limitazione della produzione di
rifiuti edilizi si richiede la documentazione, a lavori ultimati, dei
materiali presenti negli elementi strutturali, negli elementi di
finitura, negli impianti, nelle pertinenze anche scoperte degli
edifici. La documentazione deve evidenziare se si tratta di materiali
usati in forma semplice o associati ad altri e quindi piu' o meno
riciclabili in caso di futura demolizione. Con richiami al precedente
Requisito volontario 9.1 va indicato anche se i materiali impiegati
nell'edificio possono rivelarsi nocivi in corso di demolizione totale
o parziale. Va evidenziato l'uso di materiali edili riciclati o
reimpiegati, con particolare riferimento alla pavimentazione di spazi
esterni e strade.
6 - Criteri per la graduazione di contributi o sconti di programmi
pubblici in rapporto all'applicazione di Requisiti volontari
I "Requisiti volontari" hanno carattere di "regole interne"
liberamente assunte dagli operatori edilizi per qualificare il
proprio prodotto e definiscono il profilo di qualita' che viene
richiesto da programmi pubblici vuoi attraverso contributi vuoi
attraverso sconti sugli oneri concessori. E' percio' utile, insieme
con i "Requisiti volontari" assunti con il presente provvedimento,
fornire anche criteri orientativi per calibrare contributi e sconti.
L'Allegato n. 3 alla presente delibera in particolare suggerisce
criteri per l'applicazione degli sconti sugli oneri di urbanizzazione
secondaria previsti dalla delibera di Consiglio regionale 849/98, ai
punti 1.6.4 (Costruzioni bioclimatiche, ecologiche o realizzate con
tecnologie alternative e non inquinanti) e fornisce anche alcune
riflessioni sui punti 1.6.12 (Interventi di edilizia residenziale
dotati di impianto termico ad energia solare o di altro sistema di
risparmio energetico) e 1.6.15 (Interventi di ristrutturazione degli
edifici che garantiscono un livello di accessibilita' maggiore di
quello imposto dal DM 14/6/1989, n. 236).
Per quanto riguarda la normativa sugli oneri di urbanizzazione, i
Comuni potranno liberamente adeguarsi ai criteri proposti
nell'Allegato n. 3 ovvero potranno valutare le indicazioni riportate
nelle note ai punti 13 e 14 delle schede di verifica (tese ad
evidenziare come le esigenze da soddisfare siano condizionate da
particolari contesti ambientali, socio economici e urbanistici) per
scegliere (con il proprio atto deliberativo di recepimento della
delibera di Consiglio regionale 849/98) di adottare anche solo alcuni
dei requisiti volontari proposti dalla Regione con il presente
provvedimento o per assegnare a tali requisiti pesi diversi da quelli
indicati nell'Allegato n. 3.
I singoli programmi di contributi pubblici agli interventi edilizi
stabiliranno invece quali Requisiti volontari siano necessari a
definire lo specifico profilo di qualita' dei prodotti edilizi
richiesto dal programma per soddisfare le esigenze di utenze speciali
o le esigenze ecosostenibili, ecc.
Nota:
Il percorso da seguire per visualizzare in Internet il testo dei
Requisiti volontari di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. 21 del 16/1/2001 e'
http://www.regione.emilia-romagna.it/edilizia/NuovoRe/index.htm
(segue allegato fotografato)